TRIBUNALE DI TRENTO – SENTENZA N. 90/2023 DEL 06/02/2023

IL TRIBUNALE DI TRENTO

 

 

In persona del Giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente


 

 

Nella causa civile promossa


SENTENZA

 

 

DA


 


Parte_1

C.F._1


n.  Brescia  il  16.10.1955  e  residente  a  Serle  (BS)   Via  Zuzurle  n.  38  (C.F.

)  rappresentato  e  difeso  ai  fini  del  presente  giudizio  dallavv.   Omissis  del Foro di Latina (C.F.


C.F._2


, con studio in Latina – Viale dello Statuto n.


52 Sc. A presso il cui studio elegge domicilio, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma cpc da intendersi in calce al ricorso introduttivo;

 


 

 

 

CONTRO


RICORRENTE /ATTORE


 


Controparte_1


(P. IVA


P.IVA_1


), in persona del legale rappresentante pro-tempore


Presidente


CP_2


con  sede  in  38123


CP_1


  • Via  Roberto  da  Sanseverino  n.  41,

rappresentata e difesa dall’avv. Omissis  (C.F.


C.F._3


, con domicilio eletto presso il


suo studio in 38122


CP_1


  • Via Brigata Acqui n. 9, giusta delega in calce alla comparsa  di

costituzione e risposta ex art. 83 co. 3 cpc;

 

 

IN PUNTO:

 

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE / ATTORE

 

Nel merito


 

RESISTENTE / CONVENUTA


 


Condannare la socie


CP_1


al pagamento a favore del sig.


Parte_1


per le


causali di cui in narrativa, dellimporto di euro 12.000,00 comprensivo degli oneri accessori, oltre

interessi legali dalla data del dovuto al saldo, nonché spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai numeri da 1) a 13) nella parte in premessa.

 

Nonché si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla pag. 9 del ricorso introduttivo.


Sui capitoli di cui ai punti da 1) a 13) della parte in premessa che qui si intendono integralmente richiamati nonché dei punti da 1) a 5) della parte istruttoria potranno rispondere i seguenti testi:

 


  1. sig.
  2. sig.

Testimone_1 Testimone_2


, tesserato allepoca dei fatti in qualità di allenatore;

 

, tesserato all’epoca dei fatti in qualità di calciatore.


Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate

in esito alla costituzione della socieresistente nonché, nell’ipotesi in cui il Tribunale decidesse di procedere ai sensi dellart. 702 ter comma 3 cpc, di produrre documenti e formulare istanze istruttorie, nei limiti e termini previsti dallart. 183 c.p.c.

 

CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE / CONVENUTA IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO:


accertato il difetto di giurisdizione dell’adita A.G.O., dato che il ricorrente, quale tesserato per


[...]


Controparte_1


-affiliata


CP_3


era  soggetto  al  vincolo  della  Giustizia  sportiva,  indicare  la


competenza della Giustizia Sportiva e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’odierna Autorità Giudiziaria Ordinaria, quivi adita, ovverosia del Tribunale civile di Trento, con vittoria di spese e competenze avvocato (IVA e CNAP incluse come e nella misura di legge), con la maggiorazione delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

 

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: stante la comprovata assenza di un contratto di lavoro subordinato


tra il ricorrente/attore


Parte_1


e la convenuta


Controparte_1


e stante l’esistenza, tra


i due, di un rapporto di collaborazione/consulenza esterna, remunerato attraverso i rimborsi ed i premi e benefit previsti per i c.d. “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e stante l’inesistenza  di  un  qualsivoglia  potere  di  rappresentanza  della  società  convenuta  in  capo  al


Parte_1


(come  ammesso  dallo  stesso  ricorrente/attore,  con   valore  confessorio,


all’interrogatorio  formale  del  14.02.2022),  per  tutti  i  motivi  esposti  nei  suoi  atti  causa  della


convenuta


Controparte_1


respingere   le   domande   tutte   così   come   azionate   dal


ricorrente/attore


Parte_1


nei confronti della convenuta


Controparte_1


in persona


del legale rappresentante pro tempore Presidente


CP_4         .


 

IN VIA ISTRUTTORIA: se del caso, qualora i fatti non dovessero risultare sufficientemente chiari, a

parziale modifica dell’ordinanza istruttoria a firma del Giudice dott. Massimo Morandini dd. 22.02

  • 04.03.2022, ammettere la prova per interrogatorio formale del ricorrente  e petesti sulle circostanze capitolate in comparsa di costituzione e risposta dd. 02.07.2020 e nelle memorie della convenuta ex art. 183, VI co. n. 2 dd. 18.11.2020 e n. 3 dd. 16.12.2020 (a prova contraria); sui

capitoli non già ammessi ed anche a mezzo del teste della convenuta non ammesso (sig.


Tes_3


[...]       .

 


IN OGNI CASO:

 

Condannare  il  ricorrente/attore


 

 

Parte_1


 

 

,  alla  corresponsione,  in  favore  della


convenuta


Controparte_1


in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente


CP_4


delle competenze e delle spese di avvocato (IVA e CNAP) incluse come e nella


misura di legge), maggiorate delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

 


Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd. 13.01.2020 proposto contro la società


Controparte_1


Parte_1


esponeva: - di essere direttore sportivo con tessera n. 280 (documento 1 di


parte ricorrente), rilasciata dalla


Organizzazione_1


; - di essere stato contattato dal


sig.


CP_4


, Presidente di


Controparte_1


durante la stagione sportiva 2017/2018 al fine


di svolgere, presso l’anzidetta società, le funzioni di “Dirigente/Coordinatore dell’Area Tecnica


della Prima Squadra” che militava nella


Organizzazione_2


  • di aver sottoscritto, pertanto,

con


Controparte_1


un contratto dd. 15.12.2017, che prevedeva l’obbligo della resistente di


procedere al tesseramento dello stesso e di corrispondere, a fronte dellattività prestata, “...l’importo massimo di euro 14.000,00 da percepirsi mediante: 7 rate mensili…con bonifico da accreditarsi sul C/C intestato al dirigente(documento 4 di parte ricorrente); - che l’anzidetto contratto prevedeva, tra l'altro, che, in caso di salvezza alla conclusione del campionato di Serie D


2017/2018, l’obbligo per


Controparte_1


di tesserare il


Parte_1


anche per la successiva stagione


2018/2019 con le stesse mansioni. Il compenso era convenuto in Euro 24.000,00 ed avrebbe dovuto essere corrisposto in n. 12 rate mensili a fare tempo dal 10.07.2018 al 10.06.2019 ciascuna


di Euro 2.000,00 cadauna; - che, all’esito della stagione 2017/2018


Controparte_1


si posizionava


al tredicesimo posto raggiungendo, quindi, la salvezza;


Parte_1


veniva, quindi, tesserato dalla


resistente anche per tale seconda stagione sportiva; - che, a seguito dei risultati negativi ottenuti


nella stagione 2018/2019,


CP_1


esonerava l’allenatore e allontanava anche il medesimo


Parte_1


nel corso del mese di gennaio 2019 senza specifica motivazione (documenti 9a e 9b di


parte ricorrente); - che il ricorrente rimaneva tesserato con


Controparte_1


sino alla conclusione


della  stagione  2018/2019,  così  come  previsto  dalla  normativa  federale,  con  conseguente


impossibilità di tesserarsi con altro club calcistico; - che


Controparte_1


non aveva provveduto al


pagamento delle rate scadute dopo l’esonero, per complessivi Euro 12.000,00; - che l’esonero non determinava il venir meno del vincolo con il club fino al termine della stagione, salvo il caso di revoca del tesseramento da parte della società che, nel caso di specie, non era avvenuto. Per tale


ragione,


Controparte_1


avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme concordate con il


contratto dd. 15.12.2017 sino al termine della stagione 2018/2019.

Chiedeva, pertanto, nel merito che il Tribunale di Trento volesse condannare la resistente al


pagamento della somma di Euro 12.000,00 comprensivo di oneri accessori, in favore di oltre alle spese e competenze del giudizio.


Parte_1


Costituitasi in giudizio con comparsa dd. 02.07.2020 a seguito di rituale notifica del ricorso e del


decreto di fissazione d'udienza,


Controparte_1


eccepiva: - in via preliminare di rito, il difetto di


giurisdizione  dell’Autori Giudiziaria  Ordinaria  in  favore  del  Giudice  Sportivo,  in  quanto  il


Parte_1


era tesserato con


CP_3


oltre che quale Direttore Sportivo, iscritto nell’Elenco Speciale


dei Direttori Sportivi anche in qualità di tesserato per


Controparte_1


, affiliata alla


CP_3


(cfr. documento 8 di parte convenuta), per la stagione sportiva 2017/2018 e per la stagione


sportiva  2018/2019.  La  carenza  di  giurisdizione  dell


Org_3


discende  sia  dalla  violazione  del


disposto  dell’art.  30  dello  Statuto  della


CP_3


sia  dell’art.  10  del  Regolamento  dell’Elenco


Speciale dei Direttori Sportivi; - nel merito, che l’attività di Direttore Sportivo può essere svolta solo in favore della società professionistiche e non anche di quelle dilettantistiche, come l’ [...]


CP_1


; - che l’iscrizione nel predetto albo non consentiva la contestuale iscrizione nell’Elenco


Speciale dei Direttori Sportivi - Sezione Collaboratori della Gestione Sportiva previsto per le società dilettantistiche; - che tale scelta del ricorrente aveva impedito la sottoscrizione del contratto tipo che avrebbe consentito di applicare la previsione dell’art. 4 della Legge n. 91 dd. 23.03.1981; - che,

Org_

per  tale  ragione,  le  parti  non  avevano  potuto  depositare  l’idoneo  contratto  presso  la


 

 

Organizzazione_2

Controparte_1

e

Parte_1

subordinato;
  • che, in assenza di contratto tipo, il contratto dd. 15.12.2017 sottoscritto da non  poteva  essere  qualificato come  contratto di  lavoro

-che, del resto, anche l’indicazione da parte di

CP_


Parte_1


dei compensi percepiti tra i redditi diversi


di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del        nel proprio CUD attestava la circostanza che anche per

il ricorrente i compensi non fossero da attribuire ad un’attività assimilabile a quella di lavoro

dipendente; - che la decisione di interrompere il contratto di collaborazione non era imputabile ad

CP_


CP_1


. Il ricorrente, infatti, aveva insistito con la società perchè venisse assunto quale


allenatore il sig.


Tes_1


; alla luce, tuttavia, dei risultati negativi conseguiti dalla società sportiva


nella stagione 2018/2019 e del conseguente esonero dell’allenatore,


Parte_1


aveva deciso di


interrompere  spontaneamente  la  collaborazione  con  la  società.  Per  tale  ragione,  il  mancato pagamento delle mensilità successive a quella di gennaio 2019 e del rateo di febbraio 2019,


costituiva,  da  parte  di


Controparte_1


,  eccezione  di  inadempimento  in  quanto,  dopo  tale


momento,


Parte_1


non aveva più prestato la propria attività in favore della resistente; - in ordine


al quantum debatur,


Controparte_1


contestava l’erroneità dei calcoli effettuati da controparte,


risultando non corrisposta al 7.625,00.


Parte_1


per le ragioni innanzi esposte, la minor somma di Euro


Disposta con ordinanza dd. 06.08.2020, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza

del 24.07.2020, su congiunta richiesta, la conversione del rito da sommario di cognizione in ordinario, veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c. all'esito della quale alle parti venivano concessi i termini di cui al sesto comma della norma richiamata. Alla successiva udienza del 27.01.2021 le parti insistevano per l’ammissione dei mezzi istruttori dedotti. Assunti gli interrogatori formali delle parti e le prove per testi alle udienze dd. 14.02.2022 e 14.03.2022 e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 23.06.2022 all’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.

***

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta sin

dalla comparsa di costituzione e risposta.

Sul punto, è opportuno ricordare che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che si identifica non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia, avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, il quale si individua indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola (Cass. SS.UU. (ord.), 28 dicembre 2001, n. 16218; Cass. 3 marzo 2003, n. 3145).


Oggetto  del  presente  giudizio  è  laccertamento  della  debenza,  da  parte  di


Controparte_1


dell’importo  residuo  del  residuo  corrispettivo, pari  ad  Euro  12.000,00, con  il


Parte_1


quale


Dirigente/Collaboratore tesserato con mansioni di Dirigente/Coordinatore Area Tecnica della Prima Squadra, in forza del contratto stipulato per la stagione 2018/2019 dd. 15.12.2017. Trattasi, pertanto, di questione relativa a rapporti patrimoniali tra le parti, avente ad oggetto la verifica dell’esatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive tra un soggetto tesserato con


una società sportiva dilettantistica affiliata alla


CP_3


e la società medesima.


Da un punto di vista della normativa applicabile, va osservato che, attraverso l’introduzione del

D.L. 19.08.2003 n. 220, convertito con modificazioni nella L. 280/2003, è stata riconosciuta l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale; contestualmente, il Legislatore ha stabilito i criteri di riparto della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e del Giudice Sportivo.


Ai sensi dell’art. 1 della L. 280/2003, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia, che, incontra, tuttavia, un limite nei casi in cui i provvedimenti emanati dall’ordinamento sportivo abbiano una rilevanza anche per l’ordinamento dello Stato. Ricorre tale ipotesi, ad esempio, quando, per effetto dell’adozione di provvedimenti da parte dell’ordinamento sportivo, si determini una situazione di potenziale lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, siano esse qualificabili alla stregua di diritti soggettivi o di interessi legittimi. In queste ipotesi, tali provvedimenti sono impugnabili innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 22.06.2017, n. 3065, secondo cui in tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale l’art. 1 D.L. n. 220 del 2003 definisce l’ambito di autonomia del primo; essendo quello sportivo un ordinamento infra statuale, la norma comporta che le sue peculiarinon possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statuale, perché inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili”).

In applicazione di tale principio, ai sensi del successivo art. 2 L. 280/2003, sono riservate alla Giustizia Sportiva le questioni tecniche e le questioni disciplinari (cfr. altreT.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 27.07.2021, n. 8980), salvo, naturalmente, il caso in cui i provvedimenti disciplinari adottati assumano una rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, L. 280/2003.

Le materie in cui vige il sistema del cd. “vincolo sportivo” possono essere individuate, in base all’elencazione contenuta nellart. 2, comma 1, L. 280/2003, in quelle aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive. In tali ipotesi, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati


hanno  l'onere  di  adire,  secondo  le  previsioni  degli  statuti  e  regolamenti  del


Org_4 e  delle


Federazioni Sportive indicate negli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 242 del 1999, gli organi di giustizia

dell'ordinamento sportivo.

Le questioni di carattere economico, per il loro contenuto patrimoniale, sono già riconosciute come rilevanti per l’ordinamento statale e, pertanto, devolute al Giudice Ordinario una volta esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie (Cass. civ., Sez. Unite, 23/03/2004, n. 5775). Si veda sul punto l'art. 3, L. 280/2003, secondo periodo, laddove afferma che in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie


previste dagli statuti e dai regolamenti del


Organizzazione_5


e delle Federazioni


sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.


La   CP_3


è annoverabile tra le Federazioni Sportive di cui all’art. 2, secondo comma, L. 280/2003,


richiamato dal secondo periodo dell’art. 3 ora citato (cfr. art. 1, comma 1, dello Statuto della FIGC).


L’art. 30, terzo comma, dello Statuto della


Org_1 CP_


prevede che 3. Le controversie tra i


soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la      , per le quali non siano previsti o siano esauriti i

gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del Org_4 sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport


presso il


Org_4 in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti


attuativi, nonché dalle norme federali”. La predetta clausola è obbligatoria per i soggetti indicati

dall’art. 30, comma 1, dello Statuto  FIGC, ovverosia i i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”.

Pertanto, in caso di controversie di natura economica, il vincolo sportivo non è esclusivo ma la


giurisdizione dell’ Org_3


ai sensi dell'art. 3, L. 280/2003, è subordinata al rispetto delle eventuali


previsioni statutarie delle Federazioni aderenti, come, appunto, quella anzidetta contenuta nello

CP_

Statuto della        .


***

In ordine alla qualificazione giuridica della clausola contenuta nell’art. 30 dello Statuto della FIGC, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell'esistenza in concreto di essa (cfr. Cass, Sez. U, Sentenza n. 9550 del 29/09/1997 (Rv. 508387 - 01); cfr. Cass. SU. 29 settembre 1997, n. 9550, secondo cui “la deduzione dell'improponibilità assoluta della domanda per insussistenza, nell'ordinamento, di una norma astratta idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere introduce una questione che attiene al merito e non già alla giurisdizione. Pertanto in caso di provvedimenti delle federazioni sportive nazionali,

diretti  alla  realizzazione  di  interessi  istituzionali  dell'attivi sportiva  e  posti  in  essere  dalle

Org_

suddette federazioni in qualità di organi del          costituisce questione di merito la censura diretta

ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento della Figc, che, avendo riscontrato irregolarità nella gestione di una società sportiva, abbia rifiutato l'iscrizione della squadra di detta società al campionato nazionale e quindi non attiene alla giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, emessa a seguito


dell'impugnativa del provvedimento suddetto”).


CP_


In particolare, il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della          integra una clausola

compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18919 del 28/09/2005 (Rv. 585413 - 01)).


Per tale motivo, l’eccezione sollevata dal convenuto

Controparte_1


, con cui nella sostanza ha


dedotto quale contestazione, la sussistenza della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello


Statuto della


CP_3


deve essere correttamente riqualificata come eccezione di arbitrato irrituale.

***


Quanto alla qualificazione del contratto dd. 15.12.2017, va osservato che, ai sensi dellart. 4, L. 91/1981, il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale  e  dai rappresentanti delle categorie interessate”.

E’ circostanza pacificamente ammessa (cfr. ricorso ex art. 702 bis cpc e documento 1 allegato allo


stesso) che la qualifica professionale di


Parte_1


sia quella di Direttore Sportivo con tessera n. 280


rilasciata dalla


Organizzazione_6


L’attività del Direttore Sportivo, ai sensi


dell’art. 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi può essere svolta soltanto in

favore delle società sportive professionistiche; per quanto riguarda le società dilettantistiche,


come l’


Controparte_1


, il terzo comma della medesima norma prevede l’istituzione della figura


del Collaboratore della Gestione Sportiva [...] che svolge attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonchè il tesseramento dei


tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall’ordinamento della


CP_3


. Ai sensi dell’art. 51 del


Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati


Nazionali della


Organizzazione_2


nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono


tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell’apposita Sezione dedicata ai

Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.


Risulta, tuttavia, non contestato che


Parte_1


non rivesta anche la qualifica di Collaboratore della


Gestione Sportiva (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma n. 3 cpc parte ricorrente, pag. 8); per

CP_


tale ragione, questi e


CP_1


sottoscrivevano in data 15.12.2017 un contratto con cui la


convenuta si impegnava, tra laltro, a tesserare il


Parte_1


come “Dirigente/Collaboratore” per la


stagione 2017/2018 con mansioni di “Dirigente/Coordinatore Area Tecnica” e,in caso di salvezza alla conclusione del campionato nazionale di serie D 2017/2018” anche per la successiva stagione 2018/2019 con le medesime mansioni (cfr. documento 4 di parte ricorrente, punti 1 e 3). Il


tesseramento del


Parte_1


per la stagione 2018/2019 è, in effetti, avvenuto, così come dallo


stesso documentato (cfr. documento 6 parte ricorrente) e ciò in conformità con quanto stabilito dall’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della F.G.I.C. che prevede, tra l’altro, alla lettera c) che debbano essere tesserati anche i dirigenti ed i collaboratori della gestione sportiva delle società”.


Il motivo del tesseramento come dirigente/collaboratore veniva spiegato dal medesimo


Parte_1


che, sentito in data 14.02.2022 in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: ... non potevo sottoscrivere alcun contratto in quanto potevo lavorare, come direttore sportivo, solo con società professionistiche. E quindi potevo collaborare con la società convenuta in altri ruoli/mansioni come ad esempio consulente tecnico e coordinatore tecnico”.

Le parti non hanno, quindi, sottoscritto un contratto tipo che avrebbe potuto essere inviato alla


Organizzazione_2


relativo all’attiviche il


Parte_1


avrebbe dovuto svolgere in favore di


Controparte_1


; ciò impedisce l’applicazione dell’art. 4, L. 91/1981, con la conseguenza che deve


escludersi nel caso di specie che l’accordo  dd. 15.12.2017 stipulato  tra le parti possa essere qualificato come contratto di lavoro subordinato sportivo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995 (Rv. 492732 - 01): Il rapporto contrattuale tra professionista sportivo (nella specie, direttore sportivo) e società destinataria delle prestazioni sportive non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 91, ove manchi un contratto tipo, ai sensi dell'art. 4 di detta legge, perché non predisposto mediante accordo tra la competente federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate. In tal caso il rapporto, se ne ricorrono i presupposti, costituisce un comune rapporto di lavoro subordinato, a cui è applicabile (non operando la deroga di cui al citato art. 4) la legge 18 aprile 1962 n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”).


Andrà, pertanto, verificata la circostanza se il rapporto contrattuale tra il


Parte_1


e l’


CP_1


sia qualificabile come contratto di lavoro subordinato stipulato secondo le regole ordinarie, applicabile anche ai contratti di lavoro stipulati dalle figure di sportivi professionisti non indicati dall’art. 2 della L. 91/1981 (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9551 del 11/04/2008 (Rv. 602757 - 01) secondo cui L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato”).

La Suprema Corte ha in più occasioni affermato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass., Sez. L., Ord. 2 settembre 2021, n. 23816) che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.

La natura del rapporto contrattuale deve, pertanto, essere valutata sulla base dell’interpretazioncomplessiva  degli  elementi  forniti  dalle  parti.  A  tal  proposito,  va  evidenziato  che  la  natura


subordinata del contratto di lavoro è stata esplicitamente sottoposta al vaglio del Tribunale da parte del ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale: infatti, la domanda, proposta nelle forme ordinarie (seppur nella forma del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis


c.p.c.) era volta ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di


CP_1


al pagamento


della somma residua del contratto dd. 15.12.2017 (cfr. il ricorso ex art. 702 bis cpc laddove il


Parte_1


afferma  appare  chiaro,  quindi,  come  non  vi  sia  alcun  dubbio  circa  l’esistenza  del


rapporto specifico di consulenza venutosi a creare tra il Sig.


Parte_1


e la società


[...]


Org_7


”). Analogamente, anche nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), cpc, il


Parte_1


affermava che l’oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento del soggetto per


l’attivi svolta,  sulla  base  proprio  degli  accordi  e  relative  obbligazioni  prese  tra  le  parti  del


presente giudizio”, riferendosi, nel prosieguo del medesimo atto, all’attività svolta dal

come “consulenza verso la società”.


Parte_1


Ritiene  il  Tribunale  che  dall’esito  dell’esame  complessivo  delle  dichiarazioni  delle  parti  e  dei documenti dalle stesse prodotti, nonchè dalle risultanze dell’istruttoria condotta non emergano


elementi sufficienti per affermare che il contratto tra il qualificato come contratto di lavoro subordinato.


Parte_1   ed


Controparte_1


possa essere


Sentito nel corso dell’udienza del 14.02.202in  sede di interrogatoriformale, in risposta al


capitolo 12 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. di parte convenuta,


Parte_1   ha


dichiarato che, pur non avendo poteri di firma benchè svolgesse il ruolo di consulente della

società, in alcune  circostanze  ho svolto ruoli rappresentativi, cioè  venivo individuato come  il responsabile tecnico della società”. Ancora, rispondendo affermativamente al capitolo 21 della


memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3), cpc di parte convenuta,


Parte_1


confermava di essere


stato in possesso delle chiavi della sede dell’


CP_1      .


L’autonomia di cui godeva il

dalle dichiarazioni del teste


Parte_1 Testimone_2


nello svolgimento dell’incarico affidatogli emerge anche

che afferma di essere stato contattato ... direttamente


dallo stesso sig.


Parte_1


come calciatore per la società


CP_1


nella stagione calcistica 2018-2019.


Una volta contattato dal


Parte_1


è stato fissato un incontro tra me, il


Parte_1    e


Tes_1


(allenatore). Una volta raggiunto l’accordo ci siamo recati, dopo circa 15 giorni, presso la sede


della società a


CP_1


per la firma del contratto (firmato in data 07.12.2018) alla presenza mia, del


Parte_1


e  dell’Amministratore  Delegato  sig.


Controparte_6


 (cfr.   verb al d ellu d ien z a   dd .


14.03.2022). Ed ancora: so per certo che il mio tesseramento è stato seguito personalmente dal

Parte_1   .


Anche l’individuazione dell’allenatore


Tes_1


effettuata dal


Parte_1


e la sottoscrizione di un


contratto  come  allenatore  tra  questi  e  l


CP_1


nonostante  il  manifesto  dissenso   -


quantomeno in fase iniziale - da parte dell’Organo Amministrativo è un chiaro elemento della


libertà decisionale di cui il


Parte_1


godeva nel compimento dell’incarico affidatogli. Tutte queste


circostanze denotano la sostanziale autonomia decisionale di cui godeva nei rapporti con


[...]


CP_1

Parte_1


a cui spettava, in conclusione, la sottoscrizione dei contratti conclusi per il tramite del in quanto questi era privo della facoltà di spendere il nome della società.

***


L’istruttoria  condotta  ha,  in  definitiva,  consentito  di  chiarire  che,  nel  corso  della  stagione

CP_


2018/2019


Parte_1


fosse tesserato con         e che abbia svolto un’attività in favore della società


qualificabile come tecnico-organizzativa con un contratto che, per le ragioni innanzi esposte, non è qualificabile come contratto di lavoro subordinato; risulta, pertanto, applicabile il disposto dell’art.

30  dello  Statuto  della  FIGC  alla  fattispecie  in  esame,  con  conseguente  improponibilità  della

CP_

domanda del ricorrente, stante la sussistenza della clausola di cui all’art. 30 dello Statuto di   ,

cui le parti hanno aderito.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


 

P.Q.M.


Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando:

  • dichiara l’improponibilidelle domande formulate da

 

Parte_1           ;


  • condanna

Parte_1


al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.235,00


per compensi, oltre a rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed IVA se dovuta.


Trento, lì 26.01.2022


 

Dott. M. Morandini

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