Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 73 del 23/10/2025
Impugnazione Istanza: A.C. Monza S.p.A. / LNPB / LCA / Empoli Football Club S.p.A. per accertare e dichiarare l’illegittimità del Contributo di Solidarietà Retrocesse (e della relativa pretesa di pagamento da parte della LNPB nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente.
Massima: E’ inammissibile l’intervento della società nel procedimento introdotto dalla società contro la LNPB per accertare e dichiarare l’illegittimità del Contributo di Solidarietà Retrocesse (e della relativa pretesa di pagamento da parte della LNPB nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni e ciò in quanto la società avendo proposto un intervento ad adiuvandum era legittimata a proporre il ricorso in via principale…Risulta incontestabile, infatti, che, con autonomo ricorso, già nel 2019, la Società Empoli Football Club S.p.A. aveva adito questo Collegio di Garanzia al fine di far dichiarare l’illegittimità, come si legge nella decisione poi assunta, “della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti”. È indubbio, come risulta rilevabile ictu oculi comparando le richieste all’epoca formulate dalla Società Empoli Football Club S.p.A. e quelle formulate ora dalla Società A.C. Monza S.p.A., che si tratta dell’identico petitum e, di conseguenza, di una sostanziale riproposizione delle medesime richieste, già rigettate da questo Collegio con la richiamata decisione a Sezioni Unite n. 87 del 2019, attraverso lo strumento non di un nuovo ricorso, ma di un “intervento ad adiuvandum”. Ma vi è di più. Anche a voler, per ipotesi di scuola, prescindere dalla circostanza che, in relazione alla indicata questione è intervenuta una decisione passata in giudicato, come risulta dalla documentazione prodotta, la Società Empoli Football Club S.p.A., dopo aver inoltrato alla stessa LNPB, unitamente alle Società A.C. Monza S.p.A. e Venezia F.C. S.p.A., in data 11 giugno 2025, una lettera con la quale era stato contestato il Contributo di solidarietà oggetto del giudizio, preannunciando “opportune iniziative nelle competenti sedi al fine di ottenere l’eliminazione dei Contributi”, a seguito delle regolare iscrizione al Campionato di Serie B e al deposito dell’atto di cessione di credito relativo al Contributo di solidarietà in questione, non ha poi, contrariamente a quanto fatto dalle altre due Società, proposto nei termini alcun ricorso. Il che, a ben vedere, porta a ritenere sussistente un ulteriore profilo di inammissibilità dell’intervento volontario spiegato da detta Società. È stato, infatti, osservato, in ambito di giudizio amministrativo, che deve escludersi l’ammissibilità dell’intervento da parte di chi avrebbe potuto (e anzi dovuto) impugnare autonomamente il provvedimento direttamente lesivo della propria sfera giuridica e, ciononostante, non l’abbia fatto entro il termine di decadenza, prestandovi, così, acquiescenza. In particolare, è stato affermato come debba essere dichiarato inammissibile “l’intervento ad adiuvandum promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (cfr. Consiglio di Stato, n. 105 del 2021; Consiglio di Stato, n. 5274 del 2021; Consiglio di Stato, n. 8114 del 2022). In conseguenza, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Società Empoli Football Club S.p.A., a prescindere dall’ulteriore questione, riguardante l’ammissibilità dell’intervento di un terzo, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che sarà trattata successivamente.
Massima: E’ ammissibile l’intervento della Lega Calcio Serie A. nel procedimento introdotto dalla società contro la LNPB per accertare e dichiarare l’illegittimità del Contributo di Solidarietà Retrocesse (e della relativa pretesa di pagamento da parte della LNPB nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni e ciò in quanto la Lega ha proposto un intervendo adesivo. Dal tenore dell’atto depositato da detta Lega, infatti, come del resto ribadito dal difensore della stessa anche in sede di discussione orale, risulta evidente che si tratta di un intervento adesivo autonomo. Deve, allora, in primo luogo esaminarsi la questione sulla possibilità per la Lega Calcio Serie A, quale “terzo”, di intervenire nel giudizio innanzi a questo Collegio. Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 2, nel richiamare i “Principi del processo sportivo”, chiarisce che: “1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” ed aggiunge, al numero 6, che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Ancora, il successivo art. 6, nel disciplinare il “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia”, chiarisce che: “1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Quanto alla specifica disciplina dell’intervento del terzo, l’articolo 34 chiarisce che: “1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. 2. L’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. 3. Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica”. Da quanto sopra riportato, può dunque preliminarmente affermarsi che, nell’ambito del processo sportivo, debbano applicarsi i principi del “giusto processo” e che, in particolare, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Nella concreta fattispecie si deve ritenere che la Lega Calcio Serie A rientri incontestabilmente tra i soggetti legittimati ad agire innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, ai sensi del citato art. 6 del CGS e per quanto sarà ulteriormente ricordato nel successivo punto 2. Ciò posto, si deve verificare se il richiamo contenuto all’art. 34 dello stesso Codice, che disciplina l’intervento del terzo con un richiamo esplicito al Tribunale Federale, possa e debba ritenersi applicabile anche in un giudizio proposto innanzi al Collegio di Garanzia che, come da esplicita indicazione della Società ricorrente, rientra tra quelli che, secondo l’articolo 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, vedono il Collegio di Garanzia dello Sport decidere in unico grado, trattandosi di controversia per la quale non sono previsti gradi interni della giustizia federale. Al riguardo, come è stato condivisibilmente osservato, “Diversamente dai giudizi in cui il Collegio di Garanzia giudica in terzo grado, quale giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo, nelle ipotesi descritte dall’art. 54, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in cui il Collegio giudica in unico grado, con cognizione estesa al merito, ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva (vedi, ad esempio: le controversie derivanti dai provvedimenti di ammissione ed esclusione delle Società professionistiche di calcio e di pallacanestro ai relativi campionati; le controversie allora derivanti dai provvedimenti emergenziali delle FSN in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al Regolamento procedurale Collegio di Garanzia per controversie ex art. 218 D.L. 34/2020; e le controversie concernenti i provvedimenti di cancellazione, ai sensi dell’art. 7, c. 4, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI e quelle ex art. 22, comma 1, del medesimo Regolamento avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione Agenti), deve riconoscersi la possibilità di intervento del terzo portatore di un interesse autonomo (contrario o adesivo alle ragioni del ricorrente)” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 14 novembre 2022, n. 68). E proprio in relazione al richiamato art. 34 del CGS CONI, il Collegio di Garanzia, con motivazione assolutamente condivisibile, ha osservato: “v’è da rilevare come vi sia un evidente lapsus calami del legislatore sportivo su cui sarebbe, de iure condendo, utile porre rimedio da parte del legislatore medesimo. La vicenda riguarda, in particolare, l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, laddove si ammette esplicitamente l’intervento del terzo, ma dinanzi al Tribunale Federale. Orbene, è evidente che la norma vada interpretata in senso estensivo allorché a scrutinare la fattispecie non sia il Tribunale Federale, ma il Collegio di Garanzia in funzione, però, non di organo di legittimità, ma quale Giudice competente in unico grado, come innanzi si discorreva, in ragione della materia trattata. Diversamente opinando si creerebbe uno scollamento sistematico, che autorizzerebbe proceduralmente un intervento unicamente ove il processo sportivo nasca secondo le regole generali e non già anche mediante il ricorso ad ipotesi eccezionali, come nella vicenda che ci occupa” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 68/2022). Ma vi è di più. In relazione alla natura della Lega Calcio Serie A, statutariamente rappresentativa degli interessi delle Società che disputano il Campionato di Serie A, possono richiamarsi le ulteriori considerazioni formulate da questo Collegio con la richiamata decisione, laddove è stato osservato: “La concorrente ragione attiene, come cennato, ai principi che governano l’ingresso in giudizio, quali terzi interventori, delle associazioni rappresentative di interessi collettivi. Sul punto devono ricordarsi preliminarmente le stringenti regole in materia: «È necessario, innanzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati […]. È, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio […]» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9, di recente richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen., 21 maggio 2019, n. 8, che ha ribadito come il conflitto di interessi privi di legittimazione ad intervenire gli enti collettivi). È stato chiarito, altresì, che la legittimazione delle associazioni di categoria è collegata alla «tutela degli interessi collettivi costituiti dalla sintesi unitaria delle posizioni individuali in una posizione autonoma e differenziata unitariamente imputabile all’ente esponenziale» (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. riun. del 13 marzo 2018, n. 167). È stato, inoltre, evidenziato che «[…] la legittimazione ad agire per la tutela di interessi collettivi o di categoria può rinvenirsi in capo ad un’associazione quando si deduce la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa per la cui difesa l’associazione è stata costituita, oppure si tratti di perseguire comunque vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria di cui l’associazione si fa espressamente portatrice […]» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3948).” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 14 novembre 2022 n. 68 cit. e, in termini sostanzialmente analoghi, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 23 novembre 2022, n. 73). In guisa che, pienamente ammissibile deve considerarsi lo spiegato intervento volontario da parte della Lega Calcio Serie A. Mentre questo Collegio di Garanzia, sulla base delle indicate disposizioni, ha ritenuto l’intervento di un terzo inammissibile nei giudizi che avevano ad oggetto procedimenti disciplinari, come emerge chiaramente dalle motivazioni delle decisioni adottate a tal proposito.
