CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – SENTENZA N. 2105/2025 DEL 02/12/2025
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 140/2024 r.g. promossa da: Parte_1…rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Zanotto e Claudio Pretin, come da procura in atti
- appellante -
contro
Controparte_1 a socio unico … Già Controparte_2 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bagno a Ripoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Vigna e Giulia Vigna, come da procura in atti
- appellata ed appellante in via incidentale –
avverso
la sentenza n. 3661/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 7.12.2022 trattenuta in decisione all’esito dell’udienza cartolare del 9.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante : “Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, per tutti i motivi esposti in atti, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 3661/2023 pubbl. il 7.12.2023 nel proc. civ. RG n. 5280/2020 dal Tribunale di Firenze - in composizione monocratica - dott. Enrico D’Alfonso, e riservata la formulazione di istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c. in caso di sussistenza dei relativi presupposti, così dichiarare: nel merito, in via principale, accogliere l’appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 3661/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale, accertato che il sig. Parte_1 ha correttamente adempiuto alla propria obbligazione derivante dal contratto concluso in data 2.1.2015 (doc. 3) con l Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentate pro tempore, oggi Controparte_1 a socio unico, accertato, conseguentemente, che l Controparte_2 oggi Controparte_1 a socio unico, in persona del legale rappresentate pro tempore, deve corrispondere al sig. [...] Pt_1 gli importi così come saranno determinati sulla base del predetto contratto del 2.1.2015, sottoscritto dal Presidente, dott. Parte_2 e comunque per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, per l’effetto, condannare l Controparte_2 oggi [...] Controparte_1 a socio unico, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere al sig. Parte_1 tutti gli importi dovuti a titolo di compenso in virtù del contratto concluso in data 2.1.2015 e ciò secondo quanto emergerà all’esito della presente causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto sino all’effettivo saldo e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, si chiede sin d’ora che l’Ill.ma Collegio disponga l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. rispettivamente Controparte_2 oggi Controparte_1 a socio unico, Federazione Italiana Giuoco del Calcio, Lega Serie A dei seguenti contratti: 1) contratto di vendita concluso nell’anno 2012 del calciatore Persona_1 tra Controparte_2
e il Club Manchester City e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione; 2) contratto di acquisto concluso nell’anno 2012 del calciatore …. Tra Controparte_2 e il
Club Manchester City e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione; 3) contratto di vendita concluso nel luglio dell’anno 2015 del calciatore .... tra Controparte_2 e il Club Atletico de Madrid e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione; 4) contratto d’acquisto concluso nel luglio dell’anno 2015 del calciatore Persona_2 tra Controparte_2 e il Club Atletico de Madrid e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione; 5) esibizione delle scritture contabili della Controparte_2 relative alle operazioni di acquisto e di vendita intercorse nell’anno 2012 e nell’anno 2015 per gli acquisti e le vendite dei giocatori Persona_1 , ….. Persona_2 e ciò al fine di verificarne il reale flusso di denaro. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa oltre a s.g., oneri e accessori come per legge. In via istruttoria, si richiamano tutti i mezzi di prova articolati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 7.12.2020 e precisati con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 4.4.2023 di cui si chiede l’ammissione e che si riportano ad ogni fine: Ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. Parte_1 e la ASC Controparte_2 rappresentata dal Presidente,[...] Tes_1 in data 2.1.2015, sottoscrivevano il contratto sub doc. 3 di parte attrice che si esibisce; 2) Vero che con la sottoscrizione del contratto sottoscritto in data 2.1.2015 tra il sig.[...] Pt_1 e la ASC Fiorentina s.p.a., rappresentata dal Presidente, Testimone_1 (sub doc. 3 di parte attrice che si esibisce) le parti si impegnavano ad eseguire le obbligazioni ivi assunte; 3) Vero che con la sottoscrizione del contratto sottoscritto in data 2.1.2015 tra il sig. Parte_1 e la ASC Fiorentina s.p.a., rappresentata dal Presidente, Testimone_1 (sub doc. 3 di parte attrice che si esibisce), i contraenti stabilivano che il “pari al 6% (seipercento) della somma netta che la CP_2 riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore (netto dal prezzo originario di acquisto e dalla quota del 25% a favore del Manchester City)” sarebbe stato riconosciuto in esecuzione di una eventuale intermediazione avente ad oggetto il trasferimento del giocatore …. Dalla CP_2 al Club Atletico de Madrid; 4) Vero che con la sottoscrizione del contratto sottoscritto in data 2.1.2015 tra il sig. Parte_1 e la ASC Fiorentina s.p.a., rappresentata dal Presidente, Testimone_1 (sub doc. 3 di parte attrice che si esibisce), i contraenti hanno inteso subordinare il pagamento previsto al punto 1) all’effettivo accordo di trasferimento del giocatore …; 5) Vero che i contraenti con la scrittura privata del 2.1.2015 sub doc. 3 che si esibisce, hanno inteso stabilire un “ulteriore compenso forfettario incondizionato di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00)” da pagare entro il 1.9.2015 a prescindere dalla conclusione di un contratto di cessione del giocatore .... ad altro Club; 6) Vero che il compenso di cui al punto 2) è stato previsto autonomamente dal buon esito della trattativa e successiva vendita del calciatore ....; 7) Vero che con la scrittura privata del 2.1.2015 sub doc. 3 punto 3) che si esibisce, i contraenti avevano previsto il compenso di euro 400.000,00 alla fine di ogni stagione (aprile-maggio) a partire da quella 2015/2016; 8) Vero che con la scrittura privata del 2.1.2015 sub doc. 3 che si esibisce, i contraenti hanno previsto il pagamento del compenso incondizionato di euro 400.0000,00 quale corrispettivo per la fine della stagione 2014/2015 indipendentemente dalla eventuale e futura cessione del giocatore ....; 9) Vero che il sig. Parte_1 , con riferimento alla scrittura privata del 2.1.2015, ha sollecitato il pagamento dei propri compensi ivi previsti nell’anno 2015 come da documento 4 del fascicolo di parte attrice che si esibisce; 10) Vero che il sig. Parte_1 , con riferimento alla scrittura privata del 2.1.2015, ha sollecitato il pagamento dei propri compensi ivi previsti nei successivi anni 2016 e 2017 mediante ripetuti solleciti telefonici tramite il proprio interprete di lingua italiana, sig. CP_3 ; 11) Vero che il sig. CP_3 ha assistito a tutta la trattiva relativa alla scrittura privata del 2.1.2015 nella propria veste di interprete e traduttore di lingua italiana del sig. Parte_1; 12) Vero che il sig. CP_4 ha assistito il sig. Parte_1 nel corso della trattativa e formazione della scrittura privata del 2.1.2015 nonché nelle successive richieste di pagamento dei compensi ivi indicati. Si indicano quali testimoni: 1) CP_4 , agente di calciatori, Persona_3 Tes_2 , Novigrad-Croatia 2) CP_3 , interprete del sig. Parte_1, residente … nel Montenegro. Richiesta ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che l’Ill.mo Giudice disponga l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. rispettivamente Controparte_2 Federazione Italiana Giuoco del Calcio, Lega Serie A dei seguenti contratti: 1 contratto di vendita concluso nell’anno 2012 (presumibilmente il 31.8.2012) del calciatore Persona_1 tra CP_2 Controparte_2 e il Club Manchester City e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione, oggetto di scambio e/o permuta con il giocatore ....; 2 contratto di acquisto concluso nell’anno 2012 (presumibilmente il 31.8.2012) del calciatore .... tra Controparte_2 e il Club Manchester City e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione, oggetto di scambio e/o permuta con il giocatore Persona_1 ; 3 contratto di vendita concluso nel luglio dell’anno 2015 (presumibilmente il 22.7.2015) del calciatore .... tra CP_2 CP_2 [...] e il Club Atletico de Madrid e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione;
4 contratto d’acquisto concluso nel luglio dell’anno 2015 (presumibilmente il 22.7.2015) del calciatore Persona_2 tra Controparte_2 e il Club Atletico de Madrid e, comunque, di ogni atto soggettivamente collegato alla predetta transazione; 5 esibizione delle scritture contabili della Controparte_2 relative alle operazioni di acquisto e di vendita intercorse nell’anno 2012 e nell’anno 2015 per gli acquisti e le vendite dei giocatori Persona_1 , .... e Persona_2 e ciò al fine di verificarne il reale flusso di denaro. In particolare, si rende necessaria l’esibizione del libro giornale relativi agli anni 2012 e 2015, registri IVA relativi agli anni 2012 e 2015, libri cespiti trattandosi di “cartellino” dei giocatori nonché delle schede contabili denominate “Lega c/trasferimenti” e/o “Crediti verso enti – settore specifico” relativamente agli anni 2012 e 2015.
Richiesta di c.t.u. contabile e stima dei giocatori .... e Persona_2 all’epoca della conclusione dei contratti Una volta depositati i contratti di acquisto e vendita così come richiesti al punto 3.2 si rende necessaria una consulenza tecnica d’ufficio contabile ai fini della quantificazione del compenso dovuto al sig. Pt_1 ai sensi del punto 1) della scrittura privata del 2.1.2015, ossia con riferimento al compenso “pari al 6% (seipercento) della somma netta che la CP_2 riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore (netto dal prezzo originario di acquisto e dalla quota del 25% a favore del Manchester City)”. Il c.t.u. dovrà, poi, stimare il reale valore di mercato del giocatore .... all’epoca del suo acquisto, nel 2012, dal Manchester City alla Fiorentina e nella successiva vendita, nel 2015, al Club Atletico de Madrid nonché del giocatore Persona_2 pervenuto al Club fiorentino da Madrid. Dal bilancio d’esercizio del 2012 allegato emerge che Controparte_2 ha ceduto il 31.8.2012 il giocatore Per_1 al Club Manchester City e lo stesso giorno acquistava dal predetto Clun, il giocatore ..... Simili operazioni sono spesso caratterizzate da conferimenti, a fini meramente contabili, mediante “compensazione”, permuta o datio in solutum che non danno risalto del reale valore dei giocatori oggetto di cessione all’epoca dei fatti. Si richiamano, infine, tutti i documenti depositati nel fascicolo di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “In via principale: a) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, la manifesta infondatezza dell’Appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto dell’Appello proposto da controparte, con integrale conferma della sentenza n. 3661/2023 del 7 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Firenze; In via subordinata, condizionata all’accoglimento, anche parziale, dell’Appello: b) Accogliere l’appello incidentale condizionato di CP_2 con riforma della sentenza n. 3661/2023 del 7 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Firenze, e accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, la nullità e/o inefficacia della Controparte_5 ex adverso invocata e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande di controparte; In via ulteriormente gradata, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui alla lettera b) che precede: c) nella denegata ipotesi di riconoscimento dell’esistenza e/o validità e/o efficacia della Prima Scrittura, con riforma della sentenza n. 3661/2023 del 7 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, l’intervenuta decadenza per il decorso del termine biennale previsto dall’art. 30 comma 4 delle Players’Agents Regulations della FIFA nonché dall’art. 17.2 del Regolamento Agenti FIGC applicabile alla fattispecie e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande di controparte. In ogni caso: d) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Firenze, la Controparte_2 (ora Controparte_1 a socio unico e di seguito , al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore degli importi pattuiti a titolo di compenso per l’opera prestata in favore della stessa in forza della scrittura privata stipulata in data 2.1.2015, con la quale l’attore aveva ricevuto mandato di condurre le trattative per la cessione del calciatore ....ad altro Club, in quel momento ancora da individuare.
A fondamento della domanda, l’attore aveva esposto che il compenso pattuito era costituito, in parte, da una percentuale variabile condizionata al trasferimento del calciatore “pari al 6% della somma netta che la CP_2 avrebbe riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore (netto dal prezzo originario di acquisto e dalla quota del 25% a favore del Manchester City” ed in altra parte, in un importo “forfettario incondizionato di euro 400.000,00 da pagare entro il 1.9.2015 con modalità da convenire” e che, nonostante l’avvenuta cessione, in data 21.7.2015, del calciatore ...., grazie alla propria opera, al Club Atletico de Madrid, la si era resa inadempiente alla corresponsione di entrambi i compensi; in particolare, per quanto riguardava il compenso convenuto al punto 1, il club non aveva mai fornito i contratti relativi all’acquisto, nel 2012, del calciatore .... dal Club Manchester City e della successiva vendita del medesimo calciatore al Club Atletico Madrid del 2015, rendendo impossibile stabilire sia l’an che il quantum del compenso percentualmente pattuito.
Si era costituiva la che aveva preliminarmente eccepito la nullità della scrittura del 2.1.2015, ai sensi dell’art. 16 del regolamento agenti calciatori FIGC 2010 applicabile ratione temporis, per omesso utilizzo dei moduli predisposti dalla Commissione agenti ed omesso deposito o invio del mandato presso la segreteria della stessa, a mezzo raccomandata a/r, nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del mandato e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda, deducendo che: 1) a seguito della successiva entrata in vigore in data 1.4.2015 del “regolamento per servizi di procuratore sportivo” FIGC, il quale aveva abolito i moduli di mandato prestampati, le parti avevano sottoscritto un contratto denominato “Standard Representation Contract”, datato 20 luglio 2015, volto a disciplinare in via definitiva il mandato a negoziare il trasferimento del giocatore dalla CP_2 all Controparte_6 nonché le modalità di maturazione e corresponsione del relativo compenso; 2) l’art. 4 prevedeva un compenso fisso per l’agente pari a € 400.000, da corrispondersi in unica soluzione entro il 1 settembre 2015 in caso di effettivo trasferimento del giocatore al club designato; 3) in data 20 luglio 2015, il calciatore era stato effettivamente ceduto a titolo definitivo all’Atletico de Madrid, facendo dunque maturare il diritto dell’agente a ricevere il compenso pattuito; 4) a seguito dell’emissione della fattura n. 29/2015 da parte dell’agente, era stato regolarmente corrisposto al medesimo l’importo di € 400.000,00 quale “commissione per la cessione del giocatore all’Atletico Madrid”, rispettando gli obblighi previsti nell’unico accordo valido ed efficace tra le parti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi che la scrittura fosse stata ritenuta valida ed efficace, aveva eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato dall’attore in quanto le disposizioni sportive applicabili ratione temporis (art. 30 comma 4 FIFA PAR 2008 e art. 17.2 del Regolamento Agenti FIGC 2010) prevedevano che l’agente avesse due anni dalla firma del mandato per far valere in giudizio i diritti di credito di esso derivanti; termine che, non essendo intervenuti medio termine atti interruttivi della prescrizione, era irrimediabilmente spirato il 2.1.2017.
In ulteriore subordine, aveva evidenziato che, in ogni caso, la scrittura privata azionata dalla controparte poteva avere mera funzione di accordo di mandato preliminare e, quindi, sarebbe stata poi superata dal contratto definitivo sottoscritto in data 20.7.2015, che era stato regolarmente depositato in FIGC e in relazione al quale l’agente era stato già remunerato.
L’attore, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., aveva dedotto di non essere sottoposto alle prescrizioni del regolamento agenti di calciatori FIGC 2010, appartenendo alla Federazione calcistica del Montenegro, da cui aveva ricevuto la relativa licenza (doc. n.2), ma solo ai regolamenti della FIFA (anno 2008) e della propria Federazione (entrato in vigore nel 2016), che non prevedevano né l’obbligo di utilizzo di formulari né della registrazione del contratto, a pena di nullità /inefficacia dello stesso.
In merito all’ eccezione di prescrizione, aveva replicato che il termine dovesse essere stabilito sulla base delle norme del Codice civile, quale disciplina gerarchicamente sovraordinata ed aveva contestato la scrittura avesse valore di preliminare di mandato, in quanto la stessa prevedeva l’attribuzione di un incarico immediato (“la CP_2 incarica già da adesso”) a trattare la cessione del calciatore al club che sarebbe stato in seguito individuato dall’ agente o dalla CP_2 . La causa, istruita documentalmente, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3661/2023, pubblicata in data 7.12.2022, con la quale il predetto tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando il Pt_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta ed al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., in favore della società convenuta dell’ulteriore somma di euro 5.000,00.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “…la domanda è infondata e va dunque respinta.
È pacifico, e comunque documentato, che le parti abbiano stipulato in data 2.1.15 una scrittura privata in forza della quale la società di calcio convenuta ha conferito all’attore, agente di calciatori, un mandato a trattare il trasferimento del calciatore ....ad altro club, in quel momento ancora da individuare. La scrittura in questione sarebbe da ritenere, secondo la parte convenuta, inefficace per effetto dell’art. 16 del regolamento agenti di calciatori FIGC 2010 (“modalità dell’incarico”), vigente ratione temporis: “a pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla commissione agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della commissione agenti.”
Tale regolamento sarebbe pienamente applicabile nel caso di specie in virtù di quanto previsto dall’art. 23 del regolamento FIFA PAR 2008, che obbliga gli agenti ad osservare anche “i regolamenti delle federazioni nazionali”.
Secondo parte attrice, in ragione della propria appartenenza alla FIGC agente di calciatori della Federazione del Montenegro (FSCG del Montenegro), dalla quale aveva ricevuto la relativa licenza, egli sarebbe stato sottoposto soltanto alle prescrizioni del regolamento FIFA, avente natura sovraordinata rispetto al regolamento delle Federazioni nazionali, ed al regolamento agenti della Federazione del Montenegro. Entrambi non prevedevano tuttavia la sanzione dell’inefficacia del contratto di mandato in caso di omessa registrazione nei venti giorni successivi alla sua sottoscrizione.
Le parti concordano, invece, in merito all’applicabilità del Regolamento FIFA “Players’Agents Regulations” (FIFA PAR) 2008 vigente ratione temporis, quale disciplina sportiva sovranazionale.
Tale regolamento deve infatti ritenersi applicabile, in base al principio di gerarchia delle fonti, ed in virtù dello specifico riferimento ad esso contenuto nel regolamento FIGC 2010 (art. 1 primo comma: “il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association (FIFA), che qui si intendono richiamate, l’attività degli agenti di calciatori…in possesso di una licenza…rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale”), oltre che nell’art. 1 regolamento CONI, ed in quello corrispondente della Federazione montenegrina, alla osservanza dei quali le parti in causa erano rispettivamente soggetti. Tale soggezione ai regolamenti nazionali dipendeva tuttavia dalla presentazione di una domanda per il conseguimento della licenza (intesa, alla stregua del regolamento FIFA PAR 2008 vigente ratione temporis, quale certificazione ufficiale rilasciata dalla competente Federazione che abiliti una persona fisica a svolgere l’attività di agente di calciatori) ai competenti organi della FIGC e dall’ottenimento della stessa: è in tal modo infatti che l’agente accetta, in via negoziale, di sottostare alla disciplina formale e sostanziale del regolamento agenti calciatori della FIGC e alle altre norme federali (“gli agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA.
In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti”; ma nello stesso senso v. l’art. 6: “attraverso la domanda presentata per il conseguimento della licenza da parte della FIGC il candidato si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIGC e della FIFA”; e l’art.8 comma 1 lett e: “al fine dell’esercizio dell’attività l’Agente, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l’esame, pena la decadenza dall’idoneità ed obbligo di ripetizione dell’esame, deve:(…)sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento … Nello stesso senso, in ambito sanzionatorio, l’art 25 c. 2 del Regolamento agenti di calciatori FIGC 2010 prevede che: “Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, …”, aggiungendo al comma 3 che: “La competenza della FIGC nelle controversie nazionali non esclude, tuttavia, quella della Commissione Disciplinare della FIFA che può applicare sanzioni ad un Agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua Licenza a pena di sospensione della Licenza”. Corrispondentemente, l’art 32 del Regolamento FIFA PAR 2008 prevede che: “1. Nelle questioni nazionali, le relative Federazioni sono competenti per l’applicazione delle sanzioni. Tale competenza, tuttavia, non esclude la competenza della Commissione disciplinare della FIFA (FIFA Disciplinary Committee) di applicare sanzioni ad un agente di calciatori che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua licenza di agente. 2. Nelle transazioni internazionali, la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l’applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA”. Agli agenti che, ratione temporis, non fossero in possesso di una licenza nell’ordinamento interno non era, dunque, applicabile il regolamento FIGC, ma soltanto quello di appartenenza (nel caso di specie Montenegro) e, in caso di mandati internazionali (stipulati tra società sportive affiliate alla FIGC e agenti in possesso di licenza rilasciata da Federazione estera), il Regolamento FIFA PAR 2008, quale disciplina sportiva sovranazionale.
La controversia dedotta in giudizio risulta appunto, con tutta evidenza, connotata da un evidente profilo di internazionalità, posto che il mandato di cui alla scrittura privata del 2.1.2015 è stato conferito da una società di calcio affiliata alla FIGC a un agente di calciatori in possesso di licenza rilasciata da una Federazione estera (Montenegro).
Ebbene, così come dedotto dall’attore, a differenza di quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento agenti sportivi della FIGC 2010, il regolamento FIFA PAR 2008 non obbliga ma si limita a consigliare l’utilizzo del modello standard di mandato (Art. 21) e non sanziona con l’inefficacia/nullità l’omessa registrazione dei mandati (art. 19 comma 6: “ll mandato deve essere rilasciato in quattro originali, debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Il calciatore o la società di calcio tiene la prima copia e l’agente la seconda. Ai fini della registrazione, l’agente deve inviare la terza e la quarta copia alla propria Federazione e alla Federazione cui il calciatore o la società di calcio appartengono, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.”).
Allo stesso modo, una sanzione del tipo di quella indicata da CP_2 non risultava prevista dal Regolamento del Montenegro.
La scrittura privata stipulata tra le parti in data 2.1.2015 non può, dunque, essere considerata invalida/inefficace.
È altresì infondata l’eccezione sollevata dalla medesima parte in via subordinata, di decadenza della pretesa creditoria azionata in giudizio dall’attrice in relazione alla scrittura privata del 2.01.2015, ai sensi dell’ art 30 comma 4 del regolamento FIFA PAR 2008 vigente ratione temporis, secondo cui: “The Players’ Status Committee or single judge (as the case may be) shall not hear any case subject to these regulations if more than two years have elapsed from the event giving rise to the dispute” (“Il Players’Status Committee della FIFA o giudice unico (a seconda dei casi) non potrà decidere su domande presentate ai sensi del presente regolamento nel caso in cui siano trascorsi più di due anni dall’evento che ha dato origine alla controversia”).
Al di là del nomen iuris utilizzato inizialmente dalla convenuta (“prescrizione” anziché “decadenza”) non vi è dubbio che la disposizione richiamata individui un’ipotesi di decadenza, quale perdita della possibilità di esercitare un diritto in caso di mancato esercizio in un termine perentorio (art. 2964 c.c.). Né potrebbe affermarsi che un’eccezione di decadenza non sia stata tempestivamente sollevata dalla società convenuta, avendo essa testualmente richiamato in comparsa di costituzione l’art 30 comma 4 del regolamento FIFA PAR 2008, competendo poi al giudice la qualificazione giuridica di quanto ivi previsto in termini di prescrizione o decadenza.
Tuttavia l’art 30 c. 4 del regolamento CP_7 non è applicabile alla presente controversia, essendo limitato all’ambito dei procedimenti disciplinari che presentano caratteri di internazionalità, ed alle controversie contrattuali per le quali la giurisdizione sia stata, appunto, demandata alla decisione degli organismi FIFA, laddove all’opposto nel caso di specie le parti hanno espressamente fatto riferimento alla giurisdizione ordinaria italiana, tramite il riferimento nel contratto del 2.1.15 al foro di Firenze quale competente a dirimere ogni controversia tra le parti derivante dalla predetta scrittura.
È invece decisivo osservare, ai fini del rigetto della domanda attorea, che la scrittura privata del 2.1.2015 è stata chiaramente superata dal successivo contratto di rappresentanza sportiva del 20.07.15, allegato dalla convenuta alla comparsa di risposta (all. n. 3).
La parte attrice nella prima udienza del 7.10.20 ha in realtà disconosciuto il contratto in parola, unitamente alle fatture prodotte dall’attrice (doc. 4 e 6).
A seguito di ciò, parte convenuta ha formulato tempestiva istanza di verificazione.
Il disconoscimento relativo alle fatture non assume rilevanza, trattandosi di documenti fiscali che non necessitano, ai fini della loro valenza (anche probatoria), di sottoscrizione da parte dell’emittente.
Quanto invece al contratto va osservato che nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice - che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria - non è obbligato a disporre consulenza tecnica (con i conseguenti tempi ed oneri economici per le parti), quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare (Cass. n. 4526/82).
Nello stesso senso di recente è stato precisato (Cass. n. 12695/08, Cass n. 3207/2014 e Cass. n. 887/18) che, allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata non è necessario disporre una CTU grafologica per accertare l'autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo.
Orbene nel caso di specie dalla comparazione tra la sottoscrizione apposta dall’attore in calce al contratto di rappresentanza sportiva del 20.07.15 (doc. n. 3) e quelle in atti di certa provenienza dell’attore - in particolare la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 2.1.2015 e la sottoscrizione autenticata dal difensore apposta sulla procura alla lite - emerge ictu oculi che la morfologia della sottoscrizione oggetto di disconoscimento sia assolutamente identica e coincidente quella delle due sottoscrizioni in comparazione; inoltre, le due sottoscrizioni in comparazione, pur apposte in tempi diversi - una circa 6 mesi prima di quella impugnata e l’altra circa 4 anni dopo – evidenziano una continuità nel tempo del medesimo modo di firmare da parte dell’attore.
Ma oltre a ciò assumono rilievo evidenti considerazioni di ordine logico: deve infatti considerarsi pacifico, in quanto è stato documentato da CP_2 ed inoltre in sostanza ammesso dallo stesso attore, sia pure con qualche ambiguità, che egli abbia già ricevuto da CP_2 , in relazione proprio alla specifica vicenda in esame (trasferimento ad altro club del giocatore ....), la somma di € 400.000,00. Di tale avvenuto pagamento l’attore non ha in realtà dato conto in citazione, e ciò non appare certo conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte contrattuale. Soltanto dopo la costituzione in giudizio della CP_2 , la quale ha rappresentato l’avvenuto pagamento in questione, l’attore nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. ha fatto cenno ad esso, definendolo “asserito”, e affermando che esso “potrà rappresentare, al più, un anticipo di quanto previsto al punto 1) della scrittura privata del 2.1.15” (affermazioni poi riprese identiche in sede di comparsa conclusionale). Una posizione, appunto ambigua, che ancora una volta non appare conforme a buona fede e correttezza, stavolta processuale, nei confronti della controparte: trattandosi di un pagamento dedotto come a lui direttamente effettuato, infatti, l’attore deve esserne necessariamente a conoscenza e ha, dunque, l’onere di assumere al riguardo una specifica posizione: potrebbe dunque affermare di non aver ricevuto la somma in questione, o di averla ricevuta, ma non può parlare di importo “asseritamente” ricevuto, salvo poi procedere ad effettuarne una diversa imputazione (ma…”al più”..), il che non avrebbe senso se il pagamento non fosse avvenuto. Quel che rileva è che la stessa parte attrice ammette, in sostanza, che la ricezione dell’importo di € 400.000,00 fosse legata proprio alla vicenda in esame, trattandosi a suo dire di un “anticipo di quanto previsto al punto 1) della scrittura privata del 2.1.15” (“6% della somma netta che la CP_2 riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore”).
È tuttavia evidente che non possa essere quella in realtà l’imputazione di tale pagamento, visto che il medesimo attore in citazione ha all’opposto affermato – e non poteva, vale ripetere, non essere a conoscenza di tali circostanze – di non aver ricevuto alcun pagamento in relazione alla scrittura del 2.1.15, né quanto alla parte variabile (non essendo neppure in grado di quantificarne l’importo), né con riferimento al compenso fisso ivi previsto.
Del tutto coerente, dal punto di vista logico e cronologico, è dunque quanto affermato dalla parte convenuta, vale a dire che il pagamento si riferisse all’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto del 20.7.15.
Del tutto coerente è quindi, di conseguenza, anche il fatto che parte attrice abbia emesso la fattura n. 29/15 proprio in relazione al contratto del 20.7.15.
L’attore ha invero, come si è detto, genericamente “disconosciuto” anche tale fattura.
Premesso quanto in precedenza detto, e cioè che la fattura commerciale non costituisce un documento suscettibile di disconoscimento, anche in questo caso la parte non ha mai chiaramente – pur dovendone essere, ancora una volta, necessariamente a conoscenza - negato di averla emessa, ma si è ancora una volta ambiguamente limitata ad evidenziare la stranezza del fatto che tale fattura (ma anche quella di cui al doc. 6) possa essere stata emessa da un agente del Montenegro in lingua italiana, e con le caratteristiche previste dalla normativa fiscale italiana.
Ma la conferma che proprio quella sia la fattura emessa dall’agente, recante dunque l’espresso riferimento al contratto del 20.7.15, si evince da una pluralità di elementi: la fattura infatti reca la sottoscrizione dell’attore e, seppure essa sia stata disconosciuta, reca una sottoscrizione che appare identica a quella di cui al contratto del 2.1.15 e di quello successivo del 20.7.15, oltre che di cui alle scritture utilizzabili quale strumento di comparazione, delle quali si è detto; l’attore non mai prodotto altre proprie fatture, emesse con riferimento ad incarichi effettuati in Italia, al fine di evidenziarne la diversità “strutturale” rispetto a quella prodotta in giudizio da CP_2 , né le proprie scritture contabili del periodo, con le quali avrebbe potuto facilmente dimostrare la sua mancata emissione; l’importo di € 400.000,00 corrisponde esattamente al compenso previsto dal contratto del 20.7.15, mentre invece la parte attrice come si è detto non solo non aveva fatto cenno all’avvenuto pagamento di acconti in relazione al punto 1 della scrittura del 2.1.15, ma aveva proprio negato che i compensi previsti fossero stati pagati; e del resto, neppure l’attore ha prodotto in giudizio la diversa fattura, sempre di € 400.000,00 che avrebbe dovuto emettere una volta ricevuto il pagamento, se non fosse quella disconosciuta la fattura emessa a tal riguardo.
Deve dunque ritenersi innanzitutto, all’esito del sub-procedimento di verificazione, che il contratto del 20.07.15 sia stato effettivamente stipulato dall’attore e, dunque, che esso fosse pienamente valido ed efficace tra le parti.
Occorre, dunque, verificare in che rapporto siano tra di loro i due contratti.
Il secondo contratto si differenzia dalla precedente scrittura solo per una differente pattuizione del compenso dovuto all’agente, stabilito nell’ importo fisso di euro 400.000, da corrispondersi in unica soluzione entro il 1° settembre 2015 in caso di effettivo trasferimento del giocatore al predetto club.
Per il resto, esso risulta stipulato tra le medesime parti ed ha ad oggetto il medesimo affare, consistente nel conferimento del mandato a trattare il trasferimento del calciatore ....ad altro club, nel primo caso in favore di un club da individuare, nel secondo caso ad un club (ormai) individuato nell’Atletico de Madrid.
I due contratti non parrebbe possano essere posti in relazione tra loro in termini di contratto preliminare e definitivo, come vorrebbe la parte convenuta, atteso che nel primo non vi è un impegno, se non in termini nebulosi, a stipularne un secondo ed inoltre, come evidenziato dall’attore, dalla terminologia utilizzata dalle parti il contratto risulta immediatamente efficace (“già da ora”).
È tuttavia evidente come nell’intento delle parti il secondo contratto abbia sostituito, o comunque modificato quella precedente, realizzando una vicenda che può essere inquadrata nella novazione del contratto o, quanto meno, di una sua modificazione oggettiva, con eliminazione di una voce di compenso e successione, dunque, dell’un contratto all’altro, come all’autonomia negoziale delle parti è ben consentito fare.
In tal senso rileva il dato cronologico, unitamente all’identità dell’oggetto dei due contratti, il che vale ad escludere l’unica altra possibilità ipotizzabile, e cioè che il secondo contratto debba andare ad aggiungersi, nella volontà delle parti, al primo.
Una simile possibilità, infatti, oltre ad avere scarso senso logico, non è stata – il che è decisivo – neppure mai prospettata dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice, la quale ha all’opposto come visto da un lato persino disconosciuto l’esistenza di esso, salvo poi contraddittoriamente affermare che i due contratti sarebbero, comunque, “slegati” l’uno dall’altro ma senza mai spiegare però, del tutto significativamente, le ragioni per cui il secondo sarebbe stato allora stipulato.
A fronte di ciò CP_2 ha invece fornito una spiegazione della vicenda del tutto logica e coerente: dopo il primo incarico di ricerca di un club ancora da individuare le parti, allorquando il club in cui il giocatore si sarebbe trasferito è stato individuato hanno evidentemente inteso precisare, concretizzare ed “attualizzare” le loro obbligazioni alla luce di tale sopravvenienza, modificando dunque il precedente contratto. La modificazione è consistita, essenzialmente, nell’eliminazione del compenso a percentuale in precedenza previsto, in un momento in cui evidentemente le parti erano ormai ben a conoscenza del valore di realizzo ottenuto della cessione del calciatore e che lo stesso sarebbe stato di segno negativo, come d’altronde si evince anche dai bilanci del club prodotti dalla stessa parte attrice. Data tale situazione, le parti hanno dunque inteso anche – nel contempo – specificare che quello che nella scrittura del 2.1.15 era indicato in termini di “compenso forfettario incondizionato” veniva ora a costituire il compenso che le parti collegavano all’esito positivo dell’incarico di mandato. È evidente, infatti, che si tratti del medesimo compenso diversamente qualificato dalle parti nei due diversi momenti temporali: l’importo è infatti identico e identica è quella indicata come data del pagamento, ed esso è indicato come dovuto per lo svolgimento della medesima attività da parte dell’agente. E ciò doveva essere ben noto anche all’agente il quale infatti (ed anche il comportamento successivo delle parti rileva ai fini dell’interpretazione della loro volontà negoziale) dopo aver incassato la somma di € 400.000,00 come da contratto del 20.7.15 (come riportato in fattura) nulla più ha richiesto per lungo tempo a CP_2 .
Qualora, all’opposto, il compenso “incondizionato” di cui alla prima scrittura fosse stato comunque dovuto, in aggiunta a quello previsto nella scrittura successiva in relazione all’effettiva cessione del giocatore, l’attore non avrebbe – del tutto verosimilmente – omesso di fare riferimento a tale scrittura ed al relativo pagamento ma si sarebbe più semplicemente, previa ammissione dell’avvenuto incasso, limitato ad affermare di aver diritto anche al pagamento delle somme indicate nella scrittura del 2.1.15.
Ma non avrebbe avuto senso, allora, per le parti prevedere un compenso a percentuale e poi, in aggiunta, anche un compenso a misura fissa, oltre ad un ulteriore compenso incondizionato di pari importo, e per tale ragione verosimilmente la parte non vi ha fatto cenno. Mentre ha invece molto senso che, verificato dalle parti ex post che un compenso a percentuale non sarebbe maturato, esse abbiano quindi specificato le “modalità” di pagamento dell’importo di cui al punto 2 della scrittura del 2.1.15, come appunto ivi previsto che sarebbe dovuto accadere, precisando che esso sarebbe stato pagato per l’attività concretizzatasi, a quel punto, in senso positivo.
In relazione a tutto quanto sinora affermato, va infine accolta la domanda di condanna ex art 96 c 3 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell’attrice, avendo in effetti quest’ultima agito in giudizio con dolo o colpa grave, con particolare riferimento al disconoscimento del contratto del 20.7.15, oltre che in relazione al fatto dell’aver taciuto il pagamento ricevuto da CP_2 .
In questo senso, il Tribunale ritiene equa la condanna al pagamento di un importo di € 5.000,00..”
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnandola con tre motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l’inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c. dell’appello ed ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La stessa, inoltre, ha proposto appello incidentale condizionato all’accoglimento, anche parziale, di quello principale, deducendo l’erroneità della decisione del giudice di primo grado di ritenere valido l’accordo del 2.1.2015, perché non soggetto all’applicazione ratione temporis della normativa sportiva federale italiana e di rigettare l’eccezione di decadenza del credito azionato dall’Agente ai sensi della normativa sportiva applicabile ratione temporis (pagg. 4/ 6 della sentenza).
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all’udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all’odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., formulata dalla atteso che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell’appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza; diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
Venendo al merito, con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che il secondo contratto, intercorso tra le parti in data 20.7.2015, fosse qualificabile come novazione oggettiva, ai sensi dell’art. 1230 c.c., del precedente accordo del 2.1.2015, nonché l’erronea lettura e valutazione dei bilanci prodotti sub docc. 19, 20, 21, in relazione al presunto saldo negativo della cessione del giocatore e l’omessa lettura del doc. 4 relativamente alle richieste di pagamento.
In particolare, l’appellante, con riferimento al primo rilievo, ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che il contratto del 2.1.2015 era valido ed efficace, in quanto non disconosciuto e non contestato dalla e che lo stesso non era stato sostituito dal contratto stipulato in data 20.7.2015, dato che l’oggetto del contratto era rimasto lo stesso; non vi era stato il consenso delle parti ad estinguere la precedente obbligazione (né quest’ultimo poteva essere desunto, in mancanza di prove, dalla mera adesione ad una sovrapponibile proposta contrattuale, essendo necessaria l’inequivoca volontà delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con la nuova) ed il secondo contratto non conteneva caratteri di novità rispetto all’oggetto (novazione c.d. reale) ovvero al titolo (novazione c.d. causale) del primo contratto.
Inoltre, con riferimento al secondo ed al terzo rilievo, ha sostenuto che il giudice aveva mal interpretato i bilanci d’esercizio prodotti, che, infatti, attestavano l’avvenuta cessione del giocatore .... al Club Atletico de Madrid per l’importo di euro 10.000.000,00, con una plusvalenza pari ad euro 5.410.2017 ed aveva travisato la sua condotta (additandola addirittura come non conforme a buona fede), senza considerare che la stessa era stata influenzata dalla totale omissione di informazioni da parte della
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riferimento alla novazione oggettiva, sebbene la stessa si configuri come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche e che il mutamento di pattuizioni accessorie non sia sufficiente di per sé ad integrare la novazione del rapporto, tuttavia, si rileva che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possono essere desunti dagli elementi che evidenziano la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo.
Nel caso in esame, il confronto tra il contenuto del contratto stipulato tra le parti in data 2.1.2015, prodotto dal fascicolo di parte) in allegato all’atto di citazione in primo grado (vd doc. 3 del e quello stipulato in data 20.7.2015 (vd doc. 3 del fascicolo di parte della Pt_1, del seguente tenore letterale:
“SI CONCORDA quanto segue:
INCARICO l. L'Intermediario è incaricato dal Club di fornire servizi: in relazione a ....(il "Giocatore"), nato il 08/01/1991 o non specificato, alle seguenti condizioni: - Il Giocatore fa parte della prima squadra del Club ed è considerato uno dei calciatori più talentuosi d'Italia. In quanto tale, il Giocatore rappresenta una importante risorsa per il Club. Pertanto, il Club ritiene fondamentale proteggerne il valore. - Il contratto di lavoro attualmente in vigore tra il Club e il Giocatore avrà durata fino al termine della stagione calcistica 2018/2019. - La nuova organizzazione sportiva del Club non è più in grado di dare al giocatore il ruolo che merita vista la sua esperienza, e quindi il Club è interessato a prestare o trasferire a titolo definitivo il Giocatore ad una terza società, ma allo stesso tempo il Club ha bisogno di adottare misure al fine di tutelare il valore del Giocatore come patrimonio del Club. - L'Intermediario è un professionista esperto che ha un ottenuto un numero significativo di successi nel mercato internazionale di trasferimento dei calciatori. - Alla luce delle circostanze e al fine di garantire il valore del Giocatore come risorsa del Club, il Club ora intende affidare all'Intermediario l’assistenza nella ricerca di una terza società interessata ai diritti sportivi ed economici del Giocatore.
Alla luce di quanto sopra, si conviene quanto segue: - Il Club con la presente conferisce all'Intermediario il mandato esclusivo a livello mondiale di prestare i propri servizi in favore del Club al fine di trasferire – a titolo temporaneo o definitivo - il Giocatore all'Atletico Madrid. - Il Club non nominerà alcun altro intermediario che agisca per suo conto nelle questioni relative all'oggetto del presente contratto in qualsiasi parte del mondo e non intraprenderà alcuna azione relativa allo scopo del presente Contratto di Rappresentanza senza il coinvolgimento dell'intermediario. - Il presente Contratto di Rappresentanza si considera adempiuto dall'intermediario nel momento in cui il Giocatore e il Club trasferiscono – a titolo temporaneo o definitivo - il Giocatore. Pertanto, la Commissione sarà considerata come un diritto irrevocabile acquisito dall'intermediario al momento del raggiungimento di uno qualsiasi degli obiettivi sopra descritti e l'intermediario non sarà tenuto a dimostrare alcun coinvolgimento nella conclusione di qualsiasi transazione rilevante riguardante il Giocatore affinché la Commissione diventi esigibile.
DURATA 2. Il contratto avrà effetto dal 01/07/2015 e terminerà il 31/08/2015 senza preavviso. ESCLUSIVITÀ 3. Il Club è contrattato con l'intermediario: - in via esclusiva - in via non esclusiva RETRIBUZIONE 4. In considerazione dei servizi forniti ai sensi del presente contratto e del positivo raggiungimento dello scopo del Club, vale a dire il trasferimento – a titolo temporaneo o definitivo - del Giocatore all'Atletico Madrid, il Club pagherà all'intermediario una commissione pari a EUR 400.000,00 (quattrocentomila euro) per il trasferimento definitivo entro e non oltre il 1 settembre 2015 (la "Commissione"). Tale importo sarà corrisposto in un’unica soluzione. La Commissione sarà dovuta all'intermediario dal Club senza alcuna detrazione per nessun motivo….” evidenzia che le parti avevano inteso provvedere, non ad una mera modifica di pattuizioni accessorie, bensì ad una novazione oggettiva del rapporto, tramite la regolamentazione ex novo dei loro reciproci diritti e obblighi, dando così vita ad un rapporto contrattuale nuovo che comportava l’estinzione di quello precedente (ormai superato dagli eventi), atteso che le due pattuizioni - come reso palese dal loro contenuto letterale - si differenziavano per oggetto, finalità, durata ed ammontare del compenso.
Si rileva, infatti, al riguardo che, mentre il primo contratto aveva ad oggetto il mandato che la avrebbe conferito al Pt_1 nel caso in cui le parti avessero individuato, nel periodo compreso tra la sottoscrizione del contratto e la scadenza di quello in essere tra la ed il calciatore .... (ovvero tra il 2.1.2015 ed il 30.6.2019), un Club intenzionato all’acquisto dei diritti sportivi del predetto calciatore per trattare la cessione del medesimo (mandato che prevedeva il doppio compenso descritto ai nn. 1 e 2 del contratto), al contrario, il secondo contratto, intervenuto quando ormai il Club era stato già individuato nell’Atletico de Madrid, aveva ad oggetto soltanto il mandato in via esclusiva a curare e portare a termine l’effettivo trasferimento del calciatore al predetto Club (“mandato esclusivo a livello mondiale di prestare i propri servizi in favore del Club al fine di trasferire – a titolo temporaneo o definitivo – il Giocatore all'Atletico Madrid); aveva una durata limitata nel tempo (dall’1.7.2015 al 31.8.2015) e prevedeva un compenso fisso dell’importo di euro 400.000,00 per il trasferimento del calciatore al nuovo Club entro il 1° settembre 2015.
Ciò detto, con riferimento al secondo e terzo rilievo - premesso che quest’ultimo si riferisce ad una e-mail redatta in lingua inglese e priva di traduzione in lingua italiana - si osserva che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, aveva fondatamente ravvisato anche nel valore (negativo) della cessione, ormai in possesso della una ulteriore ragione dell’avvenuta eliminazione del compenso a percentuale (“pari al 6% della somma netta che la CP_2 riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore - netto dal prezzo originario di acquisto e dalla quota del 25% a favore del Manchester City”) dalla scrittura del 20.7.2015, atteso che dalla documentazione prodotta dalla società emergeva chiaramente che i calcoli necessari per determinare la percentuale contenuta al punto 1 della prima scrittura avrebbero, comunque, portato a un saldo negativo.
Ed invero, considerato che il prezzo di cessione del calciatore .... all’Atletico de Madrid era stato pari ad euro 10.000.000,00 (vd pag. 30 del bilancio 2015 della – doc. 20 del fascicolo di parte di Pt_1 ) e che da detto importo doveva essere sottratto il “prezzo originario di acquisto”, pari ad euro 7.772.000 (vd pag. 29 del bilancio 2012 della– doc. 21 del fascicolo di parte di Pt_1) ed il “25%” del prezzo di cessione da CP_2 all’Atletico Madrid, in quanto dovuto “a favore del Manchester City” per pattuizioni tra quest’ultima e CP_2 a titolo di percentuale sulla futura rivendita del Giocatore (cd sell-on fee nel mercato calcistico internazionale), pari ad euro 2.500.000, ne consegue che l’importo complessivo delle voci da defalcare (pari ad euro 10.272.000,00) era evidentemente superiore a quello di cessione (euro 10.000.000,00), per cui la previsione della percentuale non aveva più significato.
Va, inoltre, evidenziato che la plusvalenza riportata nel bilancio 2015 della a seguito della avvenuta cessione del Giocatore all’Atletico de Madrid, pur essendo rilevante ai fini contabili, non lo era ai fini del calcolo della predetta percentuale, atteso che la stessa si riferiva alla differenza tra il prezzo di cessione del giocatore .... dalla CP_2 all’Atletico de Madrid e l’importo del prezzo originariamente pagato dalla CP_2 per ottenere il trasferimento del medesimo nel 2012, come ammortizzato da CP_2 negli esercizi tra il 2012 e il 2015.
Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di effettuare il procedimento di verificazione su file pdf senza acquisire i documenti in originale e senza rispettare il dettato di cui all’art. 217 c.p.c., nonché concludendo il procedimento facendo ricorso ad elementi estranei allo stesso, quali ad esempio la condotta delle parti.
Il motivo è infondato.
Ed invero – premesso che i documenti nn. 3, 4 e 6 depositati dalla in allegato alla comparsa di costituzione, disconosciuti dal Pt_1 , all’udienza del 7.10.2020, erano rispettivamente rappresentati dal contratto (redatto in lingua inglese con traduzione in italiano) stipulato dalle parti in data 20.7.2020; dalla fattura n. 29/15 dell’importo di euro 400.000,00 emessa dal Pt_1 in data 2.9.2015, titolata “fattura in conformità del contratto del 20.7.2015” e dalle fattura n. 29/18 emesse in dal Pt_1 in data 17.5.2018, anch’esse titolate “fattura in conformità del contratto del 20.7.2015”, dell’importo (la prima, relativo al compenso fisso) di euro 400.000,00 e (la seconda, relativa al compenso variabile del 6%), di euro 900.000 – si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, perché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova e che il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, né obbliga il medesimo a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (cfr per tutte Cass. Civ. ord. n. 9561 dell’11.4.2025; n. 23959 del 7.8.2023 e n. 25508 21.9.2021).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il giudice di primo grado, all’udienza del 7.10.2020, dopo che il Pt_1 aveva disconosciuto i documenti, aveva disposto l’apertura della fase istruttoria, concedendo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (in chiara adesione alla tesi giurisprudenziale secondo cui il giudizio di verificazione in via incidentale non costituisce esercizio di un autonomo potere d'azione, ma si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria delle parti e più precisamente del potere processuale di produrre documenti, rispetto al quale ha carattere e finalità strumentali) e nella motivazione della sentenza, aveva adeguatamente precisato le ragioni che lo avevano indotto a ritenere irrilevante il disconoscimento con riferimento alle fatture emesse dal Pt_1 e non necessario l’espletamento di una c.t.u. grafologica in relazione alla firma apposta sul contratto stipulato in data 20.7.2015.
Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo che egli avesse “agito in giudizio con dolo o colpa grave, con particolare riferimento al disconoscimento del contratto del 20.7.15” e per aver “taciuto il pagamento ricevuto da CP_2 ”, nonostante che il disconoscimento fosse stato motivato dal fatto che il contratto del 20.7.2015 era stato redatto in lingua inglese ed era privo di traduzione giurata e della registrazione presso la Commissione Agenti della FIGC e che egli non aveva affatto taciuto alcun pagamento ma solo agito sulla base del contratto del 2.1.2015 che regolava la permanenza del giocatore presso la CP_2 .
Il motivo è infondato.
Ed invero – premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una specifica condotta da imputare al soggetto soccombente oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr Cass. civ. ord. n. 10356 del 19.4.2025; n. 34429 del 25.12.2024 e n. 36591 del 30.12.2023, nonché sent. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021; 15.2.2021 n. 3830 e S.U. 2018) – si rileva che, nel caso in esame, detta condotta appare ravvisabile, atteso che il Pt_1 aveva pretestuosamente promosso l’azione giudiziaria nei confronti della negando di aver ricevuto compensi da parte della stessa, pur avendo incassato l’importo di euro 400.000,00 pattuito per la cessione del giocatore, nonché disconoscendo il contratto del 20.7.15, pur da lui sottoscritto e le fatture da lui redatte e sostenendo infondatamente il suo diritto all’ulteriore compenso a percentuale previsto nel primo contratto, nonostante che detta pattuizione, oltre ad essere stata eliminata nel secondo contratto, non sarebbe stata, comunque, ottenibile in ragione del fatto che la non aveva conseguito guadagni dalla operazione di cessione del giocatore .....La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Non si procede all’esame dell’appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, proposto dall’appellata, in quanto assorbito dalla presente decisione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non espletata, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell’odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall’art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1 in via principale e dalla Controparte_2 in via incidentale avverso la sentenza n. 3661/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 7.12.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l’appello principale (assorbito l’appello incidentale);
- condanna Parte_1 alla rifusione delle spese sostenute dalla Controparte_2 [...] nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l’IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell’odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall’art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 26.11.2025
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