CORTE DI APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 2648/2025 DEL 06/10/2025

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Margherita Monte Presidente

dr. Maria Teresa Brena          Consigliere rel.

dr. Roberta Nunnari    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella  causa  iscritta  al  numero  di  ruolo  generale  sopra  riportato,  promossa  con  atto  di  citazione ritualmente notificato

DA

Parte_1 in proprio e in qualità di rappresentante legale della società [...] Parte_2 , elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 300 88068 SOVERATO presso lo studio dell’avv. CARE’ NICOLETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_1 (C.F. C.F._1), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA  LUCIA,  1  15100  ALESSANDRIA  presso  lo  studio  dell’avv.  GASTINI  LUCA,  che  lo rappresenta     e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. LIGATO ROBERTO (C.F._2 ) Piazzetta S. Lucia 1 15100 ALESSANDRIA;

APPELLATO- APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Per gli APPELLANTI “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito,

1) riformare della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3250/2024, depositata il 22/03/2024 e notificata alle parti in data 25/03/2024 nel giudizio distinto a R.G. con il numero 9279/2019;

2) in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3250/2024 accertare e dichiarare  la legittimazione ad agire della società Parte_2

3) nel  merito,  in  parziale  riforma  della  sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Milano  n.  3250/2024, accertare e dichiarare il diritto del signor Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società ...srl Unipersonale, al risarcimento di ogni danno, condannando il sig Controparte_1 al pagamento dell’importo residuo della penale pattuita in € 200.000,00, tenuto conto della somma pari ad € 30.000,00 già corrisposta, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

4) accertare e dichiarare il diritto del signor Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società ...srl Unipersonale, al compenso per la prestazione professionale svolta dal 14.11.2017 fino al 14.8.2018, come stabilito nel contratto di mandato sottoscritto in data 14.11.2017, nella misura dell’1% calcolato sul valore dello stipendio annuo lordo del convenuto risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto in data 21.11.2017 con U.S. Sassuolo Calcio e, per l’effetto, condannare Controparte_1 a pagare al signor Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società ...srl Unipersonale, l’importo di € 1.710,00 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

5) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, integrando le spese di giudizio di primo grado di 1/3 nei confronti della Parte_2 [...] e di ½ nei confronti del sig. Pt_1rispetto agli importi liquidati già liquidati.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, sub 4) e nello specifico ammettere la produzione dei documenti dal n. 75 al n. 80”.

Per Controparte_1

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, -Nel merito: o In principalità, in accoglimento dell’appello incidentale,  e  previo  rigetto  dell’appello  principale,  accogliere  le  conclusioni  rassegnate  in principalità nel 1° grado di giudizio dal sig. Controparte_1, e, per l’effetto:

- Preliminarmente in rito: dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella alternati-va del Tribunale di Roma, Modena o Varese, con annullamento integrale della sentenza di 1° grado ed assegnazione del rituale termine per la riassunzione innanzi al Tribunale competente; confermare la carenza di legittimazione attiva in capo a ...S.r.l.;

- in via subordinata, nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal  sig. CP_1 al sig. Parte_1 [...], in proprio e nella qualità di l. rappr. di ...S.r.l. Unipersonale, con condanna alla restituzione di tutte le somme sin qui pagate in ottemperanza della sentenza esecutiva qui gravata;

- In ulteriore subordine, nel merito: ridurre, ovvero confermare la pronuncia di 1° grado, in punto quantum della penale;

o con riforma dei capi sulle spese di lite secondo quanto indicato col relativo motivo d’appello incidentale;

o in ogni caso, con piena rifusione dei compensi e delle spese di 1° e 2° grado, con accessori di legge e con condanna della controparte alla restituzione di quanto pagato, per capitale e spese, in adempimento al comando esecutivo della sentenza di 1° grado.

-  In  via  istruttoria,  si  chiede  ammettersi  le  seguenti  prove  rimaste  non  ammesse  in  1°  grado:  l’interrogatorio  formale  dell’attore  nonché  prova  per  testi  indicati  (sig. Testimone_1 domiciliato c/o Sassuolo Calcio S.r.l. di cui all’epoca dei fatti di causa era Direttore Generale, Piazzale Risorgimento 47, Sassuolo-MO, non il teste Avv. …., rinunciato all’udienza del 14.01.22) sui capitoli di prova qui di segui-to articolati:

1) Vero è che il sig Pt_1 , procuratore sportivo del sig. CP_1 nella vigenza di tale rapporto, aveva  stipulato  con  la  US  Sassuolo  srl  un  contratto  che  prevedeva  l’assistenza  alla  stipula  del contratto economico del calciatore CP_1

2) Vero è che il giocatore, affidandosi al suo procuratore sig. Pt_1 stipulava in data 21.11.2017 un contratto con il Sassuolo calcio

3) Vero che nei fatti con la stipula di detto contratto il giocatore regalava un anno alla società calcistica senza ottenere un migliora-mento delle condizioni contrattuali;

4) Vero è che il  sig.Pt_1 per i contratti sopra citati (stagione 2016-2017, 2017-2018) aveva pattuito con la US Sassuolo srl un compenso di euro 148.000,00 oltre Iva per l’assistenza prestata in favore del contratto di rappresentanza;

5) Vero è che in data 20.11.2017 il  signor Pt_1 ha percepito un ulteriore compenso di euro 100.000,00  oltre  iva,  per  il  prolungamento  di  un  anno  del  contratto CP_1 alle  medesime condizioni economiche;

6) Vero è che il sig Controparte_1 era all’oscuro che il sig. Pt_1 avesse un contratto con la US Sassuolo srl;

7) Vero è che in forza di tali contratti il signor Pt_1 ha guadagnato l’importo di € 248.600,00;

8) Vero è che il compenso del sig. CP_1 nella stagione 2017-2018, come si evince dalla pagina della Gazzetta dello Sport, che mi si rammostra, era il più basso di tutta la rosa della prima squadra del Sassuolo Calcio;

9) Vero è che in quel periodo (2017-2018) esordiva sia nella Nazionale di categoria che in serie A;

10) Vero è che il contratto attualmente vigente tra e il Sassuolo è ancora quello  del 21.11.2017;

11) Vero  è  che  il  sig.   ha  deliberatamente  disatteso  tutte  le  direttive  impartite  dal  sig. CP_1 ossia quelle di non svolgere per suo conto alcuna attività e di attendere sue comunicazioni dopo  “la-pausa  estiva”  ed  ha  iniziato  a  porre  in  essere  una  serie  di  comportamenti,  volti  a danneggiare il suo assistito;

12) Vero è che il sig Pt_1 , inaspettatamente cominciava a contattare, sia telefonicamente che con lettere formali, del 7.08.2018 e del 13.8.2018 inviate ai direttori sportivi del US Sassuolo, del Pescara Calcio, del Livorno Calcio, diffidava i destinatari a trattare esclusivamente con lui;

13) Vero è che di fatto le società interessate all’acquisto dello CP_1 raffreddavano il proprio interessamento;

14) Vero è che tali diffide venivano inviate per conoscenza anche al Signor Tes_2 che nulla aveva a che fare con lo CP_1

15) Vero è che tale comportamento ingenerava nelle società calcistiche destinatarie sia delle telefonate che delle diffide formali ingenerava un clima di inaffidabilità nei confronti del giocatore che peraltro era all’oscuro di tutto;

 17) Vero è che in data 31 agosto 2018 il calciatore olandese CP_1   è stato ceduto dal Sassuolo alla società Pec Zwolle”.

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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Giudizio di primo grado

 Con atto di citazione, Parte_1, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società  …  SRL  conveniva  in  giudizio,  dinanzi  al  Tribunale  di  Milano, Controparte_1 chiedendo,  in  via  principale,  nel  merito,  di  accertare  e  dichiarare l’inadempimento dello stesso per aver esercitato il diritto di recesso prima della scadenza del termine finale  contrattualmente  previsto  dall’art.  2  del  contratto  di  rappresentanza  sottoscritto  in  data 14.11.2017 in assenza di giusta causa e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto del Pt_1 , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 al risarcimento di ogni danno, chiedeva di condannare il convenuto al pagamento della penale pattuita in euro 200.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In aggiunta a ciò, chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare il diritto del Pt_1 , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 al compenso per la prestazione professionale svolta dal 14.11.2017 fino al 14.8.2018, come stabilito nel contratto di mandato sottoscritto in data 14.11.2017, nella misura dell’1% calcolato sul valore dello stipendio annuo lordo del convenuto, risultante dal contratto di  prestazione  sportiva  sottoscritto in data  21.11.2017  con U.S.  Sassuolo Calcio  e, per l’effetto, di condannare lo CP_1 a pagare al Pt_1 , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 l’importo di euro 1.710,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; chiedeva, infine, di accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte dello CP_1 e, per l’effetto, di condannarlo a pagare al. Pt_1, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 a titolo di risarcimento del danno, quanto ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche di eventuale CTP e CTU, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3).

Si costituiva regolarmente in giudizio lo CP_1 il quale contestava l’avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, di dichiarare il Tribunale di Milano incompetente a conoscere della domanda spiegata dagli attori ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e, conseguentemente, di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma ex art. 18 c.p.c.   o, alternativamente, del Tribunale di Modena o di Varese ex art. 20 c.p.c.; sempre in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_2 [...] essendo la stessa estranea al rapporto dedotto in giudizio. In via principale e nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, poiché, il recesso dal contratto avveniva per giusta causa, di modo che nessun corrispettivo doveva essere corrisposto, anche perché la revoca del mandato per giusta causa era stata determinata dalla circostanza che il palese conflitto di interesse, concludeva contratti che non erano nell’interesse dello Pt_1 CP_1, agendo in e poneva poi in essere comportamenti contrari alle istruzioni ricevute e fortemente lesivi dell’immagine del giocatore. In ogni caso, la clausola penale era nulla ex artt. 1341 e 1342 c.c. ed il suo ammontare era comunque manifestamente eccessivo. Chiedeva, dunque, la condanna degli attori ex art 96 c.p.c. per aver avviato il presente giudizio non ricorrendone i presupposti; in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di determinare l’importo della penale dovuta al Pt_1nella misura di euro 8.640,00 o in quella somma minore ritenuta equa; con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Il Tribunale, con la sentenza n. 3250/2024, pubblicata il 25.03.2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea.

In particolare, il primo giudice riteneva che:

- era da rigettare l’eccezione di incompetenza in quanto la clausola derogativa della competenza territoriale non aveva il carattere dell’esclusività (sul punto richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “La designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”;

- accoglieva, invece, l’eccezione circa la carenza di legittimazione attiva in capo alla [...] Parte_2 poiché, il contratto di rappresentanza del 14.11.2027 azionato in giudizio era stato sottoscritto e riguardava esclusivamente il Pt_1 e lo CP_1 e non anche la società attrice;

- veniva rigettata l’eccezione di inefficacia del  mandato professionale per mancato deposito presso la CP_2 perché priva di fondamento, avendo l’attore documentato che il contratto di rappresentanza posto a fondamento della domanda formulata nei confronti del convenuto fu depositato tempestivamente presso la CP_2 ;

- non riteneva sussistenti gli estremi del recesso per giusta causa, tuttavia, poiché  l’ammontare della penale stabilito nel contratto di mandato appariva eccessivamente sproporzionato, avuto riguardo al valore del corrispettivo pattuito, all’art. 3 del contratto, per la prestazione professionale del procuratore sportivo, quantificato nella misura percentuale dell’1% sul valore dello stipendio annuo lordo del calciatore, riduceva l’importo dovuto alla somma di € 30.000,00 ex art. 1384 c.c.

- Veniva respinta la domanda attorea di condanna del convenuto ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non sussistendone i requisiti richiesti dalla legge.

- Quanto alle spese di lite, così disponeva:” seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore di causa si liquidano in euro 7615,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, si condanna la parte convenuta a pagare il 2/3 di tale importo tenuto conto del dichiarato difetto di legittimazione tra l’attore sig. Parte_1 e il convenuto sig. Controparte_1 vengono liquidate nella misura del 50% del totale di euro 7615,00, stante la reciproca soccombenza”.

Giudizio di secondo grado Con atto di citazione in appello il Pt_1 e la società Controparte_3  (di qui in poi  solo Cont ”)  impugnavano  la  predetta  pronuncia  chiedendo,  in  riforma,  l’accoglimento  delle conclusioni in epigrafe indicate. Si  costituiva  in  giudizio  lo contestando  in  fatto  e  diritto  le  doglianze  avversarie  e contestualmente proponeva appello incidentale.

All’udienza di prima comparizione le parti chiedevano un breve rinvio al fine di trovare un bonario componimento; il Consigliere istruttore rinviava, pertanto, all’udienza il 15.05.2025.

Alla predetta udienza i difensori davano atto che le trattative erano ancora in corso ed il Consigliere istruttore, preso atto di quanto sopra, invitava le parti a proseguire le trattative, partendo dall’iniziale proposta che era già stata fatta in primo grado, che prevedeva il pagamento da parte dello CP_1 dell’importo di € 90.000,00 con compensazione delle spese di lite del grado di appello, previa detrazione di quanto eventualmente già versato. Le parti precisavano, comunque, le conclusioni e veniva disposta la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. all’udienza collegiale del 25.09.2025, con termine fino al 15.09.2025 per il deposito di succinte note conclusive. Alla udienza, così fissata, il Collegio preso atto della mancata conciliazione della lite inviata le parti alla discussione orale, e all’esito tratteneva la causa in decisione.

Motivi di gravame -Appello principale-

Con il primo motivo – intitolato “Sulla legittimazione attiva della Pt_2     Parte_2 – gli appellanti contestano la parte della sentenza in cui il Tribunale ha statuito che “nella fattispecie di cui è causa l’attrice Parte_2 non ha dimostrato che il diritto vantato in giudizio le appartiene, con la conseguenza che dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della società attrice….dichiarando… il difetto di legittimazione attiva della società Parte_2           .

Sulla base dell’art. 4.4. del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (Regolamento vigente all’epoca dei fatti), il Pt_1 è intervenuto in proprio e quale rappresentante della Parte_2 facendo ogni volta riferimento alle persone giuridiche come si evince, altresì, dal contratto ove è disposto che “le parti prendono atto della sottoscrizione da parte del Procuratore Sportivo della dichiarazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche che vengono allegate al presente contratto di rappresentanza se non già depositate presso la FIGC nell’anno precedente e non siano intervenute variazioni”. A ciò si aggiunga come “Nel caso di specie la dichiarazione delle persone giuridiche è stata depositata il 7.4.2016, quindi precedentemente alla stipula dei contratti e non sono mai intervenute modifiche all’assetto della società. Prova ne sia che la stessa CP_2 ha sanzionato il Sassuolo Calcio – relativamente ai contratti di mandato del 25.1.2017 e del 20.11.2017 – “per aver concluso  contratti  sportivi  con  il  calciatore Controparte_1 con  l’intermediazione  del Procuratore Sportivo Parte_1 ”, sebbene nei predetti contratti risulti Parte_1

Nel primo, e ...Srl nel secondo (questo perché entrambi i contratti riportano il riferimento alla dichiarazione delle persone giuridiche). Lo stesso sottoscrivendo il Contratto di servizi (doc. 4 del fascicolo di primo grado) in cui appare in epigrafe ...S.r.l. Unipersonale come procuratore sportivo, riconosce al punto B della premessa che con il medesimo procuratore è in corso un contratto di rappresentanza, e al punto 4 riconosce che il corrispettivo del procuratore è quello già riconosciutogli con il precedente mandato, che è il Contratto di rappresentanza del 14.11.2017 doc. 3 per cui è causa. Ciò dimostra l’unicità del centro di imputazione giuridica dei rapporti con la persona di Pt_1 che è anche l’unico procuratore della società Football & Sport S.r.l.            Unipersonale, come da dichiarazione depositata in Federazione.

Infatti, risulta dal doc. 40, depositato presso la CP_2 , che Pt_1 è unico socio, unico amministratore e unico procuratore sportivo presente nella società, sicché la società costituisce un unico centro di imputazione giuridica in nome e per conto della quale agisce il procuratore. In casi di tal fatta, cioè di società di fatto priva di un autonomo e distinto centro d’interessi diverso rispetto a quello del socio unico, addirittura la giurisprudenza penale è arrivata a ritenere «una società sostanzialmente unipersonale senza alcuna reale distinzione tra i soggetti fisici e la persona giuridica» (Trib. Pen. Milano, Sez. GIP, 22119/209 RGGIP, Sentenza 971/2020). L’eccezione di controparte va dunque respinta in quanto il signor Pt_1 , quale agente sportivo, è titolare del diritto di credito vantato nei confronti del signor CP_1 sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Football & Sport srl Unipersonale, per il tramite della quale agisce come procuratore sportivo trattandosi di fatto di un unico centro di imputazione giuridica” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 8-9).

Con il secondo motivo di gravame – intitolato “Violazione dell’art. 1384 c.c., difetto di motivazione e/o motivazione apparente” – la parte appellante si duole di quella parte della sentenza, in cui il primo giudice ha affermato che “Relativamente al quantum della domanda, si osserva che, nel caso di specie, l’ammontare della penale stabilito nel contratto di mandato appare eccessivamente sproporzionato, avuto riguardo al valore del corrispettivo pattuito, all’art. 3 del contratto, per la prestazione professionale del procuratore sportivo, quantificato nella misura percentuale dell’1% sul valore dello stipendio annuo lordo del calciatore.

Di conseguenza, poiché l’art. 1384 c.c. dispone che la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, si ritiene equo ridurre l’importo della penale di cui all’art. 2 del mandato ad euro 30.000,00, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo”.

Invero, il Tribunale ha ridotto la penale senza far riferimento all’interesse che aveva il creditore all’esecuzione del contratto al momento della stipula medesima, quando, invece, anche sulla base di una recente pronuncia della Corte d’appello di Roma “Non può essere omesso l'esame della previsione pattizia. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto prima della scadenza, mediante comunicazione scritta all'altra parte … Tale clausola, sulla cui validità ed efficacia non sono sorte contestazioni, osta all'applicabilità nel caso in esame del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al limite della libera recedibilità da parte del cliente per effetto dell'apposizione di un termine al contratto d'opera, in quanto sono state le parti a prevedere, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., due ipotesi di recesso ante tempus: una per giusta causa, senza obbligo di preavviso, ed una senza giusta causa (cd. ad nutum) con preavviso di 90 giorni”. Nel caso di specie, attraverso la pattuizione di cui all’art.2 del contratto, lo CP_1 ha rinunciato alla facoltà di recedere ad nutum per tutta la durata del contratto, se non a fronte del pagamento della somma di € 200.000,00 per come liberamente pattuito. Si tratta, quindi, di risarcimento del danno per interruzione ante tempus, con risarcimento predeterminato nella penale indicata.

Il Tribunale ha violato l’art. 1384 c.c. in quanto “avrebbe dovuto valutare non già quali danni il creditore aveva subito per l'inadempimento, e quali delle provvigioni fossero stati già pagate o da pagare, bensì quale fosse, al momento della stipulazione della clausola, il suo interesse all'esecuzione del contratto” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14):

- l’interesse del al momento  della stipula del mandato  era, infatti,  come più  volte rappresentato, dall’assistere il calciatore nella crescita professionale e, quindi, la durata del rapporto;

- il compenso del procuratore, fissato nell’importo dell’1% annuo da calcolarsi sul valore dello stipendio annuo lordo del calciatore, aveva valore meramente simbolico, giacché è inverosimile che lo stesso, da solo, potesse costituire la controprestazione spettante al stesso;

- nel  danno  emergente  patito  al  signor Pt_1 devono  invero  essere  ricompresi  anche:  “i compensi che gli avrebbe dovuto corrispondere il Sassuolo Calcio in base all’art. 3 del contratto del 25.1.17 (cfr. doc. 1 atto di citazione) relativamente alle tranches del 28.02.19, 28.2.20, 28.2.21, per la somma complessiva di 32.400,00” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15) e “il compenso concordato con il Sassuolo Calcio sulle nuove condizioni di ingaggio del signor CP_1 procurate con la proposta di cui al doc. 6 dell’atto introduttivo, pari al 5% del compenso annuo del giocatore fissato in euro 361.000,00, e, quindi euro 90.250,00 per un totale, a mero titolo di compensi fissi, di euro 120.650,00, a cui va aggiunto il lucro cessante connesso alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, di trasferimento in altre squadre, alle occasioni di guadagno perse in occasione delle sessioni del calciomercato” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 15-16).

Con il terzo motivo di gravame – intitolato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. Omesso pronuncia inmerito alla domanda di pagamento dei compensi” – la parte appellante si duole del fatto che il Tribunale non si sia pronunciato in ordine ai compensi maturati dal Pt_1 : invero, “Dal 1.11.2017, data di decorrenza dell’ingaggio presso il Sassuolo Calcio (cfr. doc. 5) al 14.8.2018, data di revoca del mandato, il signor Pt_1 ha maturato l’importo di € 1.710,00, così composto:

- € 1.440,00 quale 1% dello stipendio lordo del calciatore per il periodo 1.1.2017 al 30.6.2018;

- € 270,00 quale 1% dello stipendio 2018/2019 fissato per € 219.000,00 relativamente al mese di luglio e a metà mese di agosto.

A tali importi andranno aggiunti gli interessi moratori dalla richiesta al saldo”

Con il quarto motivo di gravame – intitolato “Violazione dell’art. 91 c.p.c. Erronea quantificazione delle spese legali. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria del testo della sentenza in punto spese” – la parte appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite, perché viziata per illogica motivazione. Nel caso di specie, il Giudice ha applicato i tariffari medi del D.M. vigente, scaglione 26.001,00 – 52.000,00 per poi procedere ad arbitraria riduzione di 1/3 nei confronti della Parte_2 apparentemente estranea al giudizio e per ½ nei confronti del Pt_1     ,

attore legittimato, parte vittoriosa del giudizio di primo grado. È evidente che, laddove si consideri che, secondo la valutazione del primo Giudice, la Parte_2 difettasse della legittimazione  attiva, la condanna alle spese è viziata da illogica motivazione.

Si chiede, pertanto, la condanna dello Controparte_1 alle  spese  di  soccombenza  secondo  il  criterio  del  “disputatum”,  ovvero  in subordine secondo il criterio del “decisum” senza alcuna riduzione, e quindi mediante integrazione di 1/3 nei confronti della Parte_2 e di ½ nei confronti del Pt_1         .

Appello incidentale

Con il primo motivo – intitolato “Motivo 1 (sull’incompetenza territoriale del Giudice adito, per inefficacia/nullità della clausola di deroga ex art. 1341 c.c.)” – lo impugna il capo della sentenza, con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale.

In virtù dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione deve considerarsi particolarmente oneroso e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, capoverso, c.c., non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice” anche una clausola meramente derogativa (ancorché non in via esclusiva), come quella oggetto del giudizio, necessitava della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. (che invece nel caso di specie fa difetto). Da ciò ne consegue l’invalidità della relativa previsione negoziale.

Con  il  secondo  motivo  –  intitolato  “Motivo  n.  2  (sulla  sussistenza  di  una  giusta  causa  di revoca/recesso dal mandato per cui è causa e/o dell’inadempienza ai doveri di correttezza e buona fede esclusivamente da parte del Pt_1 )” – lo CP_1 si duole di quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che “non ricorrendo nella fattispecie quei motivi che possano assurgere a giusta causa di revoca del mandato. Non possono, infatti, integrare gli estremi della giusta causa legittimante la revoca del mandato le circostanze esposte dal sig. CP_1            ”.

Il giudice di prime cure ha disatteso i principi in tema di recesso per giusta causa; il calciatore, infatti, con la lettera di revoca datata 14.08.2018 aveva contestato il fatto che:

- era stato screditato dal Pt_1 suo Procuratore verso gli operatori del settore, sia verbalmente, sia mediante invio di lettere di diffida a società di calcio e terzi, risultandone danneggiata la sua immagine di giocatore con pregiudizio della possibilità di ulteriori e maggiori ingaggi;

- il Procuratore aveva disatteso le sue istruzioni;

-il Procuratore aveva agito in una situazione di conflitto di interessi occultata al calciatore stesso.

La ricostruzione prospettata dal Tribunale, quindi, risulta errata soprattutto alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (tra le altre: Cass. n. 2550 del 2015; Cass. n. 14176 del 2009); l'obbligo di fedeltà, così integrato, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 14249 del 2015; Cass. n. 144 del 2015; Cass. n. 25161 del 2014 Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 5629 del 2000); giova sottolineare che è sufficiente anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (v. Cass. n. 313 del 1996; Cass. n. 512 del 1997; Cass. n. 8208 del 1998; Cass. n. 7990 del 2000; Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008; più di recente Cass. n. 2550/2015 cit.), atteso che occorre valutare la idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (Cass. n. 13536 del 2002); invero, è noto che, in tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate (cfr. tra molte Cass. n. 1978 del 2016)” (ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., 26181/24)” (cfr. comparsa di costituzione, pp. 12-13); inoltre, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'articolo 2119, comma 1, Cc in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità del-la condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata”.

Sulla base dei principi richiamati, il Tribunale ha, quindi, errato perché:

- il Pt_1 aveva stipulato con la società US Sassuolo Calcio s.r.l. un primo contratto di mandato datato  25.01.2017  che  prevedeva  per  il Pt_1 stesso  un  compenso  di  €  148.600,00 “…prestando  in  particolare  opera  di  assistenza  relativamente  alla  stipula  del  contratto economico del Calciatore …....”in esecuzione del predetto mandato, lo CP_1 con l’assistenza del Pt_1aveva stipulato un primo contratto in data 31.01.2017 con la società U-S. Sassuolo Calcio;

- in data 14.11.2017 lo. cui conferiva mandato al  CP_1Pt_1 sottoscriveva il contratto di rappresentanza per cui è causa , con , in qualità di Procuratore Sportivo, di assisterlo nella definizione, durata, compenso e ogni altra pattuizione, compresi i rinnovi contrattuali, per due anni, fino al 14.11.2019 (doc. 3), con previsione di un corrispettivo, a favore del procuratore, pari all’1% dello stipendio annuo lordo del calciatore, nonché della possibilità, per il calciatore, di revocare unilateralmente il mandato, previo pagamento al procuratore sportivo di una penale di euro 200.000,00;

- dopo una settimana, il Pt_1, questa volta quale legale rappresentante di Football & Sport S.r.l.  “raccoglieva un mandato congiunto della società e del calciatore suo giovane assistito,

sfociato in un “nuovo” contratto fra il sig. CP_1 ed il Sassuolo, in data 21.11.2017, in cui il “vantaggio” per il procuratore era costituito da un ulteriore compenso di Euro 100.000,00 e per il calciatore era rappresentato da un ulteriore anno (la stagione 2021/2022) di in-gaggio e vincolo col Sassuolo (ad immutate condizioni su tutto il re-sto): è peraltro notorio che siffatta tipologia di “ritocco contrattuale” (ossia, il prolungamento contrattuale di un anno a pari condizioni) sia utile ed appetibile per calciatori in età avanzata, a fine carriera, risultando per contro pressoché inspiegabile riguardo ad uno dei più promettenti giovani del panorama calcistico italiano” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 16):

- pare evidente come il Procuratore non abbia mai debitamente informato il proprio assistito dei conflitti di interesse di cui era portatore (a ciò si aggiunga come il Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, all’art. 8, pone l’obbligo dell’intermediario di fornire un’adeguata informativa sulla possibilità che in un determinato affare sorgano interessi conflittuali deve essere adempiuto “prima dell’avvio delle trattative”);

- a differenza di quanto statuito dal Tribunale, non è vero che lo approvato l’operato del suo procuratore”;

CP_1 abbia “sempre in ogni caso, il calciatore non ha contestato fin dall’inizio l’operato del proprio Procuratore in quanto quest’ultimo non gli ha mai, tempestivamente, illustrato la natura e l’entità degli interessi che coltivava in conflitto con la sua posizione;

- non è veritiero il fatto che il Pt_1 abbia “posto in essere un legittimo comportamento di tutela dei propri diritti in vigenza di mandato”: invero, il Pt_1 ha preliminarmente contattato telefonicamente vari addetti ai lavori del mondo calcistico, nonché il Persona_1         , registrando (non si sa se tutte o parte, e se integralmente od in parte) le conversazioni ad insaputa degli interlocutori ed intavolando conversazioni volte a raccogliere riscontri delle proprie tesi accusatorie; ha inviato varie lettere di diffida al fine di rivendicare la posizione contrattuale del calciatore accreditando l’ipotesi che lo CP_1 avesse interposto mandato di altro procuratore; ha inoltrato un esposto alla FIGC con accuse all’operato del calciatore, dei sigg.ri CP_5 e del Sassuolo, costringendo i destinatari a difendersi nelle opportune sedi;

- posto quanto sopra, le tesi del Pt_1 sono lesive della posizione dello CP_1 poiché:

questi non ha mai affidato mandato ad altri procuratori in pendenza del contratto col ; in particolare non ha mai affidato mandato ai sigg.ri calciatore si sia affidato all’Avv. ….. Tes_2 ; è del tutto inconferente il fatto che il Con il  terzo motivo di appello  intitolato “Motivo n. 3 (sull’omessa  pronuncia sull’eccezione di inefficacia/nullità ex art. 1341 c.c. della clausola penale per cui è causa)” – lo CP_1 si duole della mancata declaratoria di nullità della clausola penale, per come prevista dall’art. 2 del contratto: in ossequio al principio della giurisprudenza di merito secondo cui “In evidenza la circostanza che la pretesa penale, pur non rivestendo natura vessatoria e non rientrando tra le clausole di cui all’art. 1341 c.c., acquista carattere vessatorio quando appare sproporzionata rispetto all’equilibrio sinallagmatico del contratto. Nel caso di specie non vi è dubbio che detta penale rivesta il carattere della vessatorietà in quanto è evidente lo squilibrio tra le posizioni delle parti …. In violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. pertanto deve ritenersi nulla”;

Con il quarto motivo di appello intitolato “Motivo n. 4 (sulla soccombenza integrale di…. S.r.l. e sulle ricadute in punto spese)” anche lo impugna la regolamentazione  delle spese di lite siccome gravemente erronea, in quanto la declaratoria del difetto di legittimazione attiva rilevato in capo alla ...S.r.l. (soggetto dotato di personalità giuridica, a tutti gli effetti autonomo e distinto dal suo socio unico) infatti, lungi dal determinare la suddetta “reciproca soccombenza”, configura una palese situazione di soccombenza totale ed esclusiva della società nei confronti del convenuto CP_1 (soccombenza che dovrà essere duplicata anche all’esito di questo secondo grado di giudizio, in cui ancora la ...S.r.l., in veste di appellante principale, si proclama creditrice della somma di Euro 200.000,00 unitamente alla persona fisica del suo socio unico sig. Parte_1), ragion per cui, quale che sarà il governo delle spese sul diverso fronte di contraddittorio CP_1 Pt_1 all’esito di questa fase processuale, sul fronte CP_1  Football & Sport S.r.l. le spese vanno liquidate anche per il 1° grado, per interno, sulla base della misura della domanda di Euro 200.000,00 interamente respinta per difetto di legittimazione, a carico della soccombente ...S.r.l.”.

Opinione della Corte

Ritiene la Corte di dover parzialmente accogliere sia l’appello principale, limitatamente alle doglianze avanzate dal Pt_1 , sia quello incidentale limitatamente al motivo sub n.4 con riferimento all’errata condanna alla refusione delle spese di lite a favore della società Pt_2 Parte_2 per le seguenti ragioni.

Logicamente si ritiene di dover esaminare dapprima quello incidentale.

Il primo motivo di gravame è infondato:

Lo ritiene che la clausola n. 6 del contratto di rappresentanza (doc. n. 3 appellante principale, fascicolo di primo grado) sia vessatoria e, difettando il requisito della doppia sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c., sarebbe invalida. Tale previsione negoziale dispone che “ogni controversia nascente dal presente mandato sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del foro di Milano”: ebbene, in quest’ottica, ai fini della declaratoria di invalidità non sarebbe necessario, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, una deroga esclusiva del foro competente, ma sarebbe sufficiente la presenza di una semplice deroga, ancorché non esclusiva, dei fori previsti ex lege (a suffragare tale tesi vi sarebbero anche pronunce della Cassazione secondo cui “La clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione deve considerarsi particolarmente onero-so e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, capoverso, c.c., non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice”; e “La designazione di un determinato foro come competente per tutte le controversie nascenti dal contratto stipulato dalle parti richiede la specifica approvazione scritta ex art. 1341 comma 2 c.c., ma non è configurabile come clausola contenente, a norma dell'art. 29, comma 2, c.p.c., un'enunciazione di competenza esclusiva del giudice convenzionalmente così designato”).

Ritiene la Corte di non poter condividere la tesi proposta: l’art. 1341 co. 2 c.c. contiene un elenco di clausole vessatorie – ossia quelle condizioni che aggravano la posizione contrattuale del paciscente rispetto al negozio cui ineriscono – fra le quali vi rientrano le “deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”; tali clausole necessitano di una approvazione specifica, ovverosia, deve essere effettuata una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, e dovendosi ritenere assolto l'obbligo imposto dalla norma anche quando le clausole siano state individuate, nella dichiarazione di accettazione autonomamente sottoscritta, mediante il riferimento al numero d'ordine o lettera e all'oggetto di ciascuna clausola o di ciascuna disposizione di legge (v. anche Cass. Civ., Sez. III, ord.N. 10942 secondo cui “in tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l'approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la "specificità" e la "separatezza", che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa”).

Orbene, nel caso de quo, nonostante, la clausola oggetto della questione deroghi effettivamente alla competenza territoriale, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 1341 co. 2 c.c. in quanto “Possono qualificarsi come contratti per adesionem, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti” (Cass. Civ., Sez. II, n. 2208/2002). Il contratto di rappresentanza di cui si discute non riguarda una serie indefinita di rapporti, ma disciplina una singola e specifica operazione negoziale tra soggetti che hanno agito nella rispettiva qualifica professionale e non in qualità di consumatori, negoziando il contenuto di ogni singola clausola.

In ogni caso, anche volendo considerare tale accordo un contratto per adesione, sul punto viene in rilievo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all'art. 38 c.p.c. […] ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza. In mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l'esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di essa, giacché detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset” (Cass.  Civ.,  Sez.  VI,  ord.  N.  3537/2014):  dato  che  lo CP_1 si  è  costituito  il  giorno  prima dell’udienza di prima comparizione e dato che il giudice non ha rilevato d’ufficio l’incompetenza nella predetta udienza, ne deriva che ogni questione sulla competenza stessa risulta definitivamente preclusa, sia per quanto riguarda la rilevazione di parte, sia per quel che concerne il rilievo d’ufficio.

Dev'essere, in conseguenza, confermata la competenza del Tribunale di Milano. Anche il secondo motivo di appello è infondato.

Lo CP_1 si duole del fatto che il Tribunale non si sia pronunciato – in violazione dell’art. 112 c.p.c.

– circa l’invalidità/inefficacia della clausola penale secondo la quale “in caso di revoca del mandato da parte del Calciatore, le parti stabiliscono il pagamento della somma di Euro 200.000,00 a titolo di penale”  ed a sostegno della sua tesi ha richiamato quella giurisprudenza di merito  che mette in “…evidenza la circostanza che la pretesa penale, pur non rivestendo natura vessatoria e non rientrando tra le clausole di cui all’art. 1341 c.c., acquista carattere vessatorio quando appare sproporzionata rispetto all’equilibrio sinallagmatico del contratto. Nel caso di specie non vi è dubbio che detta penale rivesta il carattere della vessatorietà in quanto è evidente lo squilibrio tra le posizioni delle parti …. In violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. pertanto deve ritenersi nulla”;

-in ogni caso, tale clausola rientra espressamente nel disposto di cui all’art. 1341 co. 2 c.c. poiché ha l’effetto di restringere, a scapito dello CP_1 la libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.

Anche tale doglianza, tuttavia, non coglie nel segno: in primo luogo, la previsione negoziale contenuta all’art. 2 nel contratto non è una clausola penale ma una multa penitenziale (come meglio si specificherà nell’esame dell’appello principale, la quale non ha natura vessatoria), inoltre, si deve ribadire come non rientri nell’alveo applicativo dell’art. 1341 co. 2 c.c. per le ragioni già esposte con riferimento al rigetto del primo motivo; in ogni caso, anche volendo ritenere (erroneamente) l’applicabilità della predetta disposizione e anche volendo – sempre erroneamente – interpretare tale clausola quale vera e propria penale ex art. 1382 c.c. (e così non è) si consideri quanto segue:

- l’elenco delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 co. 2 c.c. ha carattere tassativo, sicché alle ipotesi normativamente previste non possono aggiungersene altre in via analogica (ciò sull’assunto che si tratti di una norma eccezionale);

- al più può essere ammessa una interpretazione estensiva all’interno dei tipi di clausole indicate dalla disposizione;

- per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola penale non è mai considerata vessatoria: sia perché non introduce limitazioni alla tutela processuale, sia perché la sua finzione principale è quella di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 18550/2021 secondo cui “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in vi convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caro di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 c.c. e non necessitano pertanto di specifica approvazione”;

- inoltre, non è condivisibile la tesi secondo cui in caso di clausola penale sproporzionata essa rivestirebbe carattere vessatorio: non solo, come si è test’ è ribadito, non è ammessa alcuna interpretazione analogica dell’elenco di cui all’art. 1341 co. 2 c.c., ma ai fini del riequilibrio della clausola penale sproporzionata vi è già il rimedio legislativamente previsto all’art. 1384c.c. senza che vi sia la necessità di far riferimento all’art. 1341 co. 2 medesimo, ipotesi questa che tuttavia non ricorre nel caso di specie per le ragioni che saranno meglio illustrate nell’esame del secondo motivo dell’appello principale.

Parimenti, è infondato il terzo motivo di appello incidentale con il quale lo CP_1 sostiene che il Pt_1 abbia posto in essere comportamenti tali da giustificare il recesso che, quindi, è avvenuto per giusta causa.

Al contrario, la Corte osserva:

- il “contratto di rappresentanza” oggetto del giudizio sottostà, per analogia, alla disciplina dell’art. 1725 c.c. secondo cui “la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa”: tale disposizione legislativa disciplina la revoca del mandato oneroso (nulla disponendo circa il mandato gratuito); ciò che la norma contempla è il risarcimento del danno (o sarebbe più corretto parlare in termini di “indennizzo”) dovuto al mandatario per ragioni equitative;

- la revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato produce l’estinzione del mandato, salvo, per l’appunto, l’obbligo per il mandante di risarcire i danni;

- la revoca costituisce un’ipotesi di recesso da compiere mediante dichiarazione recettizia, che va comunicata all’altra parte senza particolari requisiti di forma e che si giustifica in ossequio alle libertà delle scelte gestionali del mandante nel cui esclusivo interesse il mandatario opera: nel caso de quo la revoca è avvenuta il 14.08.2018 (doc. n. 33 appellante principale, fascicolo di primo grado) con la quale veniva comunicato al Pt_1 il recesso “per giusta causa e con effetto immediato”;

- alla luce di tale disciplina, quindi, è possibile una revoca per giusta causa, la quale produce l’effetto di esonerare il mandante dal risarcimento/indennizzo. La giusta causa consiste per l’accertamento di un fatto che, per la sua gravità, impedisca anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto: essa può essere una giusta causa soggettiva, inerendo alla persona del mandatario (in questo caso vi è una sostanziale sovrapposizione con il conetto di inadempimento), ovvero, può consistere in una giusta causa oggettiva, quando si tratta di circostanze estranee alla sfera dei paciscenti (e in quanto tali non intaccano di per sé la reciproca fiducia tra mandante e mandatario);

- si ritiene che per quel che concerne la giusta causa soggettiva – che tende a identificarsi con l’inadempimento – essa debba ricoprire i caratteri della gravità ex art. 1455 c.c.

Così delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, la ricostruzione prospettata dallo CP_1 non è condivisibile per le seguenti ragioni:

- non è stato provato l’esistenza di un reale conflitto di interessi tale da integrare gli estremi di un recesso per giusta causa: in primo luogo, nella revoca dianzi riportata (doc. n. 33 appellante principale, fascicolo di primo grado) non viene fatto alcun accenno, da parte dello CP_1 della sussistenza di tale conflitto di interessi che sarebbe intercorso tra il Pt_1 e la società Sassuolo; inoltre, è pacifico che lo CP_1 fosse a conoscenza che il Procuratore Sportivo stesse agendo anche (non solo) per l’altra parte (docc. nn. 4 e 5 appellante principale, fascicolo di primo grado);

- non ha rilievo il fatto per cui, nell’ambito del contratto stipulato il 21.11.2017, “il “vantaggio” per il procuratore era costituito da un ulteriore compenso di Euro 100.000,00 e per il calciatore era rappresentato da un ulteriore anno (la stagione 2021/2022) di in-gaggio e vincolo col Sassuolo (ad immutate condizioni su tutto il re-sto): è peraltro notorio che siffatta tipologia di “ritocco contrattuale” (ossia, il prolungamento contrattuale di un anno a pari condizioni) sia utile ed appetibile per calciatori in età avanzata, a fine carriera, risultando per contro pressochè inspiegabile riguardo ad uno dei più promettenti giovani del panorama calcistico italiano” (cfr. comparsa, p. 16): invero, il prolungamento contrattuale – ancorché a pari condizioni – per un calciatore di giovane età (come lo era lo a suo tempo)

rappresentava  una  buona  opportunità  per  la  propria  carriera  professionale  (soprattutto  nel momento in cui il “rinnovo” avveniva in una squadra della massima serie calcistica);

- non è, parimenti, condivisibile l’affermazione secondo cui “il procuratore versava in patente situazione di conflitto di interessi; tale situazione si è tradotta in un contesto di condizioni contrattuali oggettivamente penalizzanti (od al più stagnanti) per il calciato-re e, nel contempo, di sostanzioso (ed ingiustificato) ritocco per il procuratore; vieppiù, e soprattutto, nessuna adeguata informativa sul punto è stata per tempo fornita dal procuratore al proprio – lo si ribadisce, appena maggiorenne – assistito” (cfr. comparsa, p. 17): posto che non si comprende per quale motivo il “ritocco” per il procuratore sportivo sarebbe “ingiustificato” (inoltre, rimane altresì sconosciuto il motivo per il quale il fatto che tale “ritocco” sia “sostanzioso” intacchi la posizione dello contrattuale procurata dal CP_1 Pt_1, tuttavia, risulta dalle produzioni documentali una offerta –           e non sottoscritta dall’appellato incidentale – che avrebbe procurato allo CP_1 un miglioramento delle condizioni negoziali;

- il fatto che il  Pt_1 non abbia agito contro gli interessi dello  CP_1 è, altresì, dimostrato dalla circostanza che una parte dei compensi del procuratore è stato percepito dalla madre dello CP_1 (fatto mai smentito dall’appellante incidentale);

- il calciatore ha inizialmente sempre approvato l’operato del proprio procuratore;

- non è neppure condivisibile l’affermazione secondo cui “La sentenza impugnata, pertanto, lo si anticipa sin d’ora, si espone sul punto, in via alternativa, alle seguenti critiche: o, in fatto, ha erroneamente accertato la sussistenza di atti spesi dal calciatore in violazione del mandato in essere col Pt_1, cui quest’ultimo avrebbe reagito nel modo qui in disamina (ma CP_1 non ha mai speso atti di tale natura, né si è mai provato alcunché di specifico in tale direzione); oppure, ove mancasse anche il suddetto erroneo presupposto di accertamento fattuale, nelle valutazioni in diritto, la predicata “legittimità” del comportamento del Pt_1 ipso facto  viola, vuoi, il disposto degli artt. 1218, 1175, 1176 comma 2, 1175, 1375 e 1725 c.c. (essendosi ritenuto legittimo un comportamento del procuratore che è invece gravemente lesivo dell’immagine personale e professionale del calciatore, pur in assenza di qualsivoglia fatto e causa giustificativa); vuoi, specularmente, l’art. 132 n. 4 c.p.c., (stante, ancora una volta, l’assenza  di  qualsivoglia  supporto  logico/fattuale  alla  giustificazione  data  alla  legittimità dell’attività del Pt_1 di cui trattasi)” (cfr. comparsa, pp. 22-23) sul punto giova ricordare come le attività poste in essere dal Pt_1 altro non sono che un modo per tutelare la propria posizione contrattuale a prescindere dal fatto che lo CP_1 nel caso concreto, abbia tenuto una condotta inadempiente; inoltre, l’appellante incidentale si limita a dire che tale comportamento avrebbe provocato un danno alla sua immagine professionale e personale del calciatore, circostanza questa non solo non provata (quale sarebbe stato il danno patito in concreto ? Come dimostrato in atti ciò non ha influito su eventuali passaggi ad altre società), ma soprattutto trattasi di un fatto smentito se si tiene a mente la carriera intrapresa dallo CP_1 stesso;

- e ancora, non è dirimente il fatto che “il Pt_1 ha, infine, sulla scorta del predetto canovaccio e materiale artatamente e posticciamente preconfezionato, inoltrato esposto datato 02.10.18 alla CP_2 , con accuse all’operato del calciatore, dei sigg.ri CP_5 , e del Sassuolo (cfr docc. 43 e 44 avversari), costringendo i destinatari a difendersi nelle opportune sedi” (cfr. comparsa, p. 24): infatti, tale esposto è stato inoltrato dopo  l’avvenuto  recesso , di modo  che esso non può essere preso in considerazione quale parametro valutativo al fine di  vagliare il comportamento tenuto dal Procuratore.

Il quarto motivo con il quale lo CP_1 censura la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, come già anticipato, è fondato con riferimento alla sola pronuncia di condanna al rimborso a favore della società Parte_2 e verrà affrontato in sede di regolamentazione finale delle spese di lite.

Occorre ora passare all’esame dell’appello principale.

Il primo motivo è infondato: secondo la tesi degli appellanti il Pt_1 e Cont sarebbero un “unico centro di imputazione giuridica”, con la conseguente legittimità in capo alla società di agire per riscuotere il credito di cui si discute.

Sul punto valgono le seguenti considerazioni:

- la legittimazione ad agire è concetto differente rispetto alla titolarità del diritto: la prima manca tutte le volte in cui risulti dalla stessa prospettazione della domanda che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore, la seconda, invece, attiene al merito della causa, e richiede la verifica su colui che vanta il diritto se ne sia effettivamente titolare;

- nel caso di specie, il Pt_1 e la FSU non possano considerarsi quali un “unico centro di imputazione giuridica”: in primo luogo, nel contratto stipulato tra il Pt_1 e la società di calcio Sassuolo del 25.01.2017 (cfr. doc. n. 1 appellante principale, fascicolo di primo grado) si legge “il sig. Parte_1 … cedente i diritti economici alla Football e Sport S.r.l. unipersonale”, pare evidente come si stia trattando di due differenti centri di imputazione;

- è inconferente il richiamo all’art. 4.4 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti;

- nei contratti stipulati tra il Pt_1 e lo CP_1 è oltremodo evidente come il Procuratore stesse agendo solo e soltanto quale persona fisica.

 Il secondo motivo è fondato: il Pt_1si duole del fatto che il Tribunale abbia violato il disposto dell’art. 1384 c.c.: invero, a contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, “il giudice avrebbe dovuto valutare non già quali danni il creditore aveva subito per l'inadempimento, e quali delle provvigioni fossero stati già pagate o da pagare, bensì quale fosse, al momento della stipulazione della clausola, il suo interesse all'esecuzione del contratto” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14). Nella clausola contrattuale di cui all’art. 2, che prevede una penale di €200.000,00 in caso di recesso anticipato sono ricompresi secondo il

Pt_1    :

- i compensi che gli avrebbe dovuto corrispondere il Sassuolo Calcio in base all’art. 3 del contratto del 25.1.17 (cfr. doc. 1 atto di citazione) relativamente alle tranches del 28.02.19, 28.2.20, 28.2.21, per la somma complessiva di 32.400,00;

- il compenso concordato con il Sassuolo Calcio sulle nuove condizioni di ingaggio del signor CP_1 procurate con la proposta di cui al doc. 6 dell’atto introduttivo, pari al 5% del compenso annuo del giocatore fissato in euro 361.000,00, e, quindi euro 90.250,00 per un totale, a mero titolo di compensi fissi, di euro 120.650,00, a cui va aggiunto il lucro cessante connesso alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, di trasferimento in altre squadre, alle occasioni di guadagno perse in occasione delle sessioni del calciomercato.

Fermo restando che il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, sul punto si deve osservare quanto segue:

- la clausola penale di cui all’art. 1382 c.c. è espressione del potere punitivo tra privati (essa costituisce debito di valuta e non di valore);

- essa svolge sia una funzione risarcitoria in quanto liquida preventivamente e forfetariamente i danni, sia una funzione sanzionatorie in quanto rappresenta una pena privata per l’inadempimento;

- nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il corrispettivo di € 200.00,00 non costituisce una clausola penale ex art. 1382 c.c., bensì, una multa penitenziale ex art. 1373 co. 3 c.c.: se pur vero che clausola penale e multa penitenziale possono ritenersi assimilabili da un punto di vista strutturale (in quanto non vi è alcuna dazione di denaro al momento della stipula del contratto, a differenza di ciò che accade per caparra confirmatoria e caparra penitenziale), esse, però, si distinguono nettamente dal punto di vista funzionale poiché mentre  la  clausola  penale  opera  solo  in  caso  di  inadempimento  o  ritardo  nell ’inadempimento,  la  multa penitenziale costituisce il corrispettivo pattuito dalle parti per poter recedere dal contratto come giustamente sottolineato e sostenuto dalla difesa del Pt_1sin dall’atto di citazione in primo grado;

- la clausola con la quale le parti hanno previsto la possibilità per il Calciatore di revocare unilateralmente il mandato -prima del termine pattuito - stabilendo in tale ipotesi il pagamento della somma di €200.000,00 a favore del Procuratore cioè del Pt_1 , non disciplina in via anticipata l’ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento,  ma la facoltà di recesso ad nutum da parte dello CP_1 ed il conseguente ristoro del pregiudizio subito dal Pt_1 concernente il mancato guadagno;

- logico corollario dell’affermazione di cui sopra è l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art 1384 c.c.: tale disposizione legislativa attribuisce al giudice di ridurre la penale stessa, trattasi di norma avente natura eccezionale volta a ristabilire l’equilibrio contrattuale. Da ciò ne discende come l’art. 1384 non possa essere applicato analogicamente alle pattuizioni che non consistano in una clausola penale (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 26531/2021; Cass. Civ., Sez. II, n. 17715/2020).

Il Pt_1 è, pertanto, creditore dell’importo pattuito di €200.000,00 a titolo di multa penitenziale oltre gli interessi legali di cui all’art. 1284 primo comma c.c. dalla messa in mora al saldo effettivo e lo CP_1 deve essere condannato a pagare la differenza tra la somma sopra accertata come dovuta e quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Anche il terzo motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha omesso di decidere sulla domanda di condanna dello CP_1 al pagamento degli emolumenti maturati dal Pt_1, sino alla data del recesso.

Sul punto non vi è contestazione da parte del Calciatore e, quindi, tenuto conto di quanto incassato dallo

CP_1 il Pt_1 ha diritto al 1 % sulla retribuzione lorda percepita dal Calciatore e, dunque,

gli spettano rispettivamente:

- € 1.440,00 quale 1% dello stipendio lordo del calciatore per il periodo 1.11.2017 al 30.6.2018;

- € 270,00 quale 1% dello stipendio 2018/2019 fissato per € 219.000,00 relativamente al mese di luglio e a metà mese di agosto 2018.

Il Pt_1 è, quindi, creditore anche della somma totale di € 1.710,00 oltre gli interessi legali di cui all’art. 1284 primo comma c.c. dalla messa in mora al saldo a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni rese.

Quanto alle spese di lite, l’accoglimento dell’appello principale con riferimento alla posizione del solo Pt_1 e di conseguenza dell’appello incidentale per l’errata condanna dello CP_1 al rimborso delle spese di lite a favore della Parte_2 comporta una nuova regolamentazione delle stesse che deve tenere conto dell’esito finale della lite e quindi della soccombenza sia dello CP_1 che della società Pt_ Parte_2

Pertanto, ex art. 91 c.p.c. la predetta società deve corrispondere allo CP_1Pt_1 le spese di lite sia di primo che di secondo grado e, viceversa, lo CP_1 deve rifondere al  quelle di entrambi i gradi.

La liquidazione viene fatta in dispositivo ex DM 55/2014 e sue modifiche, tenuto conto dei valori medi previsti per le cause comprese nello scaglione tra €52.001,00e 260.000,00 e con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello.

P.Q.M.

La Corte d’appello di Milano definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da Parte_2

E Parte_1 e sull’appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 3250/2024 del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento di entrambi così provvede:

1) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 a pagare a favore di Parte_1 la somma risultante tra differenza dell’importo di €200.000,00 oltre gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. dalla messa in mora sino all’effettivo saldo, e quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché, l’ulteriore importo di €1.710,00 oltre gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. dalla messa in mora sino all’effettivo saldo;

2) condanna la società Parte_2 a rimborsare a favore di Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi €14.103,00 oltre iva cpa e rimborso spese forfetario e per il presente grado in complessivi €9.991,00 oltre iva e cpa e rimborso spese forfetario;

3) condanna Controparte_1 a rimborsare a favore di Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi €14.103,00 oltre iva cpa e rimborso spese forfetario e per il presente grado in complessivi €9.991,00 oltre iva e cpa e rimborso spese forfetario;

4) da atto della sussistenza dei presupposti a carico di Parte_2 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato. così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 2.10.2025

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