CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SENTENZA N. 6365/2025 DEL 09/12/2025

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

7° SEZ CIVILE

Così composta

Dr.ssa AURELIA D’AMBROSIO Presidente

Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere

Dr.ssa MONICA CACACE  Consigliere est.

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 3418/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 10189/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 01.02.2021 vertente

TRA

Parte_1 , …rappresentato e difeso dagli avv.ti Marobbio Giuseppe … e Martino Maria Pia …,  ed  elettivamente  domiciliato,  presso  il  loro  studio  in Napoli, alla via Onofrio Fragnito n. 59

APPELLANTE

E

Controparte_1,           …,       in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_2 E Controparte_3, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell’Avv. De Ruberto Aniello (C.F. C.F._4 , che la rappresenta e difende

APPELLATA

E

Controparte_4…,  in  persona  del  legale rapp.te pro tempore Parte_2, elettivamente domiciliata in Caserta 81100, in via G. M. Bosco n. 80, presso lo studio dell’avv. Zoff Ivan … e rappresentata e difesa dall’ avv. Alfredo Chiantini

APPELLATA

E

Controparte_5…nella qualità di soci succeduti pro-quota alla  Controparte_7

APPELLATI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c

Parte_1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, con atto di citazione notificato in data 22/04/2015, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, rappresentante pro tempore, nonché la rappresentante pro tempore e la Controparte_1 Controparte_4 Controparte_8 in persona del legale in persona del legale in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,  affinché  venisse  accertata  l’inopponibilità  delle eccezioni e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni previste dal contratto di assicurazione, per il sinistro avvenuto il 29/03/2013, durante l’incontro di calcio[...] CP_9 in programma per la  stagione 2012/2013 del Campionato Lega Nazionale Dilettanti (LDN), società con cui l’allora attore si tesserava per lo svolgimento di attività sportiva non professionistica in favore e nell’interesse della Controparte_8 [...] In seguito al suddetto sinistro, il Pt_1 riportava dolori al ginocchio destro, onde il giorno seguente si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ricevendo una diagnosi di “SLO ginocchio dx” (cfr. referto di pronto soccorso n.13732). In data 30/03/2013 l’allora attore si sottoponeva a visita  ortopedica  all’esito  della  quale  veniva  diagnosticato  il  “Distacco  lamellare corticale  (epifisi  prossimale  di  tibia  …)”,  in  data  03/04/2017  il Pt_1 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “ricostruzione legame crociato anteriore con tendine rotuleo; meniscectomia selettiva esterna; sutura lesione menisco capsulare” (cfr. Cartella clinica n. 969/2013, Relazione di dimissione, pag. 3). Il costo di € 15.584,83 del summenzionato intervento chirurgico veniva affrontate dalla famiglia (cfr. fattura  n.  AV21833  del  06/05/2013).  Successivamente,  il Pt_1 provvedeva  a denunciare il sinistro alla compagnia, in data 24/04/2013, e l’allora Controparte_10 oggi Controparte_1 riconosceva la risarcibilità del danno individuando come somma  complessiva  quella  di  €  11.977,25.

L’attore  rilevata  la  non  congruità  della somma  offerta  rispetto  all’effettivo  danno  subito,  chiedeva così  provvedere:  1) “Accertare e dichiarare che all’atto del tesseramento di Parte_1, intervenuto il 26.10.2012, la società CP_7 ovvero la Controparte_4 in aperta violazione dell’art. 1891 c.c., non informavano l’attore e, per lui, i genitori, dell’esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell’esercizio della pratica sportiva; 2) “Per l’effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1891 c.c., la inopponibilità all’assicurato Parte_1 e la conseguente inutilizzabilità, delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza ed, in particolare, di tutte le limitazioni di risarcibilità di eventuali infortuni che  l’attore  avrebbe  subito  nell’esercizio  della  pratica  sportiva;”  3)  “Accertare  e dichiarare, in ogni caso, la difformità̀ e, pertanto, la inopponibilità̀ ad Parte_1, della tabella allegata al contratto di assicurazione per cui è causa, rispetto all’allegato  A  del  Decreto  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  3  Novembre  2010;”  4) “Conseguentemente  accertare  e  dichiarare  che  la  natura  e  l’entità̀        delle  lesioni riportate da Parte_1 , nonché́ le tabelle valutative per il risarcimento del danno, sono esattamente quelle individuate ed utilizzate nella perizia asseverata dal Dott. Persona_1 in data 14.12.2013;” 5) “Accertare e dichiarare la violazione, da parte della Controparte_4 e, per essa della Controparte_7 del dovere di tutela e protezione della salute di Parte_1, proprio in virtù̀  della richiamata disciplina codicistica di cui all’art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010;” 6) “In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità̀  ex art. 2043 c.c. e 2087 c.c., della CP_7 nella causazione dell’evento per cui è causa, per la violazione dell’obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva;” 7) “Per l’effetto ed in ogni caso, condannare la tempore,  la Controparte_1 Controparte_4 , in persona del legale rappresentante pro- in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore e la CP_7 in solido tra loro, ovvero chiunque risulterà̀ tenuto all’esito del giudizio, al pagamento, in favore di Parte_1 della complessiva somma di € n53.489,33, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta dovuta dall’On.le Tribunale adito, da determinarsi e quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall’attore all’esito dell’infortunio subito in data 29.3.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all’effettivo soddisfo;” 8) Condannare, in ogni caso, le controparti, come sopra individuate, al pagamento in favore di Parte_1, di quella somma che sarà̀ ritenuta di giustizia, da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, sulla scorta dei parametri richiamati in premessa;” 9)” Condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avv. …, procuratore antistatario”.

Costituitasi in giudizio la società Controparte_1 deduceva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Pertanto, chiedeva al giudice di prime cure così provvedere: 1) “In via principale sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 e sia disposta l’estromissione dal presente giudizio della società convenuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge; 2) Nel merito perché ogni avversa domanda formulata nei confronti della Controparte_1 sia dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata e sia quindi rigettata per tutti i motivi suesposti, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge. 3) In ogni caso, salvo impugnativa, siano applicate tutte le condizioni contrattuali e normative limitative dell’indennizzo, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.”

La Lega Controparte_4 costituitasi in giudizio, chiedeva così provvedere: 1) “in via preliminare: voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Contr e di conseguenza dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda spiegata;” 2) “in via principale: rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti della CP_11 perché  infondata  in  fatto  e  in  diritto  e  non  provata;”  3)  “voglia  altresì condannare l'odierno attore, al risarcimento dei danni per lite temeraria nella somma di euro 2.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia e comunque al pagamento in Contr favore della          di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

Il  Tribunale  di  Napoli,  con  sentenza  n.  10189/2015  pubblicata  il  01/02/2021  così provvedeva: “1) dichiara la contumacia del convenuto Controparte_7

2) rigetta la domanda proposta da Parte_1;

3) compensa integralmente le spese di lite.”

Parte_1 Proponeva appello avverso la          predetta sentenza, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità̀ delle condizioni della polizza assicurativa per cui è causa, convenute tra la Lega Controparte_4 e  la Controparte_10 (oggi Controparte_1,  con riferimento alla determinazione dei criteri di liquidazione degli indennizzi, poiché́ contrarie al D.M. 3.11.2010, norma imperativa, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 1418 e 1419 c.c.; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare che, all’atto del tesseramento di Parte_1 , intervenuto il 26.10.2012, la soc.

Controparte_7 (già Controparte_8, ovvero la Controparte_4 in aperta violazione dell’art. 1891 c.c., e del D.M.3.11.2010, non informavano l’attore e, per lui, i genitori, dell’esistenza del contratto di assicurazione, delle eventuali condizioni contrattuali e delle limitazioni di risarcibilità̀ di eventuali infortuni che questi avrebbe subito nell’esercizio  della  pratica  sportiva;  3)  Conseguentemente,  accertare  e  dichiarare l’inopponibilità̀ all’assicurato Parte_1 , delle eccezioni fondate sul contratto di assicurazione di cui è causa e, in particolare, di tutte le limitazioni di eventuali infortuni che  l’attore  avrebbe  subito  nell’esercizio  della  pratica  sportiva;  4)  Accertare  e dichiarare la violazione, da parte della Controparte_4 e, per essa, della Controparte_7 del  dovere  di  tutela  e  protezione  della  salute  di Parte_1      ,proprio in virtù̀  della richiamata disciplina codicistica di cui all’art. 1891 c.c. nonché́ del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2010; 5) Accertare e dichiarare la responsabilità̀  ex art. 2043 e 2087 c.c., della Controparte_7 (oggi [...] Controparte_8 nella  causazione  dell’evento  per  cui  è  causa,  per  la  violazione dell’obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva; 6) Per l’effetto e in ogni caso, condannare la Controparte_1 (già Controparte_10 la Controparte_4 e la Controparte_7 (già [...] Controparte_8 , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, ovvero  chiunque  risulterà̀  tenuto  all’esito  del  giudizio,  al  pagamento,  in  favore  di Parte_1 , della complessiva somma di € 53.489,33, ovvero di quella diversa,maggiore o minore, somma che sarà̀ ritenuta dovuta dall’On.le Tribunale adito, da quantificarsi anche a mezzo C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dall’attore all’esito dell’infortunio subito in data 29.03.2013; 7) In via alternativa, condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attore, della somma dovuta in applicazione della tabella di cui all’allegato A) del DM 3.11.2010, pari a € 12.400,00 a titolo di lesioni subite, oltre alla somma di € 20.180,33 per spese e cure mediche e ospedaliere, e così per un importo complessivo di € 32.580,33; 8) In via ancora più̀ gradata, laddove dovessero ritenersi efficaci le condizioni di polizza di cui è causa, condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del sig. Pt_1 della somma complessiva di € 14.447,00 (€ 12.475,00 per cure e spese  mediche  ospedaliere  +  €1.972,00  per  le  lesioni  subite);

9)  In  via  residuale, condannare  comunque  la  convenuta Controparte_1 al  pagamento  in  favore dell’attore della complessiva somma di € 11.977,25, dalla stessa riconosciuta dovuta, per  l’evento  dannoso  di  cui  è  causa, e mai  corrisposta  al Pt_1

10)  Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, spiegata da controparte, di condanna dell’attore al pagamento della somma di € 2.000,00, per lite temeraria,  operare  la  compensazione  giudiziale  dei  rispettivi  crediti,  non  essendo contestato il credito del Pt_1 limitatamente alla somma di € 11.977,25; 11) In ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto Avv. …, procuratore antistatario. Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15,00% per spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari.”

Nel  giudizio  così  incardinato,  si  costituiva  la Controparte_4 eccependo preliminarmente difetto di legittimazione passiva e nel merito l’infondatezza del gravame, insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Si  costituiva  la Controparte_1 eccependo  anch’essa  il  proprio  difetto  di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’artt. 342, 348 bis e 348  ter  c.p.c.  Inoltre,  nel  merito Controparte_1 eccepiva  l’infondatezza  del gravame, insistendo per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.

Le  parti  appellate Controparte_5 e Controparte_6,  in  qualità  di  soci succeduti  pro-quota  alla costituivano.

Controparte_7 ritualmente  evocati  in  giudizio,  non  si La Corte, all’udienza del 03/10/2025 celebrata nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., esaurita l’attività prevista nell’art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, co. 1, e 352, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente,  in  rito,  va  dichiarata  la  contumacia  degli  appellati

CP_5[...] e Controparte_6 che  non  si  sono  costituiti  nonostante  la  rituale notificazione dell’atto di citazione in appello.

La convenuta Controparte_7 come risulta dall’allegata  visura  camerale,  è  stata  cancellata  dal  registro  delle  imprese  in  data 22.03.2016 e Controparte_5 e Controparte_6 , sono succeduti alla suddetta società estinta in qualità di soci (cfr. Cass. 19.12.2016 n. 26196; Cass. 9 ottobre 2018, n. 24853).

Ancora, va rilevato che non vi sono dubbi sull’ammissibilità dell’appello ai  sensi dell'art. 342 c.p.c. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del c.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).

In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.

Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.

Va, poi, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis e ter c.p.c.proposta dalla  società Controparte_12 L’appellante, infatti,  si  è limitato  a dedurre l’inammissibilità dell’impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all’esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.

Ancora, in rito, le parti appellate Controparte_4 e le Controparte_1 hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La prima assumendo che: “La Controparte_4 come          noto ,assicura  i propri            tesserati attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa cheassume efficacia al momento della sottoscrizione del tesseramento.Nel suo schema socialmente tipico questa si presenta come il contratto in virtù delquale l’assicuratore si obbliga, dietro versamento di un premio, a pagare una sommadi denaro nel caso in cui la persona indicata nel contratto:

(a) muoia in conseguenza diun infortunio, ovvero (b) patisca una lesione della salute in conseguenza di un infortunio. Quanto appena descritto ha portato notevoli contrasti in  dottrina e giurisprudenza, contrasti che sono stati sanati con l’importante sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite, del 10 Aprile 2002, n. 5119 (in Foro It., 2002, I, 2039). Secondo la Cassazione l’assicurazione infortuni, nella sua tipicità sociale, copre due rischi diversi: quello di morte e quello di invalidità. Tale diversità dei rischi coperti comporta l’assoggettamento del contratto ad una disciplina di tipo misto: (i) l’assicurazione contro il rischio di infortuni mortali alla quale si applicherà il principio dell’assicurazione sulla vita ex art. 1919 cod. civ. e seguenti; (ii) l’assicurazione contro il rischio di infortuni produttivi di invalidità che è invece un’assicurazione contro i danni, alla quale si applicherà il principio indennitario e l’intero “statuto” dell’assicurazione contro i danni.

Fatta questa necessaria premessa, è bene evidenziare che le polizze di assicurazione infortuni rientrano nella fattispecie di assicurazione contro i danni e vengono stipulate dalle Leghe e Settori della Federazione non nell’interesse proprio, ma per conto dei calciatori, ovvero per conto di chi spetta. Infatti si ha una dissociazione fra contraente ed assicurato, poiché il contraente, non è titolare dell’interesse esposto al rischio. L’oggetto dell’assicurazione (il rischio) non è pertanto la responsabilità civile della CP_11 bensì l’integrità fisica degli            associati, che   in quanto beneficiari dell’assicurazione hanno azione diretta nei confronti della stessa (cfr. Cass. Civ.Sez.VI, Ordinanza del 20 Dicembre 2017, n.30653). La legittimazione diretta del contraente rende a lui opponibili le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo per conto di chi spetta. L’obbligo unico del contraente (nel nostro caso la CP_4 Controparte_4 è quello di informare l’assicurato (i calciatori) dell’esistenza dell’assicurazione, cosa che è puntualmente avvenuta come dimostrato in fatti. Inoltre la stipula di tale contratto, impedisce al contraente (L.N.D.) l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l’assicurato beneficiario (cfr. Corte di Cass., sez. III, sentenza del 22 Gen. 2009, n.8670). Infine è bene ricordare che prima della nota sentenza delle Sez. Unite, tale assicurazione era considerata (e parte della dottrina ancora la considera) come un contratto a favore di terzo, dove – anche qui –risulta evidente l’azione diretta del terzo nei confronti della compagnia assicurativa. A supporto di quanto riportato si evidenzia che è la stessa polizza a disporre all’art.63 posto  a  pagina  31  che  in  caso  di  infortunio  la  denuncia  deve  essere  inviata all’assicuratore dall’infortunato. Si chiarisce poi che il sig. Pt_3 subìto l’infortunio, avviava, la procedura per ottenere il risarcimento dell’infortunio, ma non provvedeva a portare a termine il procedimento di liquidazione. (cfr. allegato n.5). Sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 4 e 5). La seconda assumendo che: “Per completezza difensiva ci si riporta a tutte le eccezioni e domande disattese in primo grado, che espressamente si reiterano a norma dell’art. 346 c.p.c. In particolare si ribadisce: A) l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la Controparte_1 già Controparte_10            ha stipulato  con  la Controparte_13 una  polizza  per  la  copertura assicurativa degli infortuni subiti dai suoi iscritti nello svolgimento delle singole attività specificatamente dichiarate in contratto, nei limiti di cui alla condizioni generali e particolari previste, con i massimali e gli ulteriori limiti contrattuali risultanti dalla Convenzione. Orbene, trattandosi di una polizza infortuni, la Controparte_1 non è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo una polizza RCT, ma solo a versare l’indennizzo corrispondente alla tipologia delle lesioni riportate  nell’infortunio,  oltre  spese  mediche  nei  liti  delle  franchigie  e/o  scoperti CP_

contrattuali. Sta di fatto che eventualmente tenute al risarcimento del danno da  se sussistente, sono soltanto la Contr CP_7 presso cui il sig. Pt_1 sarebbe iscritto quale giovane calciatore, e la   qualora fosse riconosciuta a carico della società sportiva una  responsabilità  civile  nella  determinazione  del  presunto  sinistro  lamentato  ex adverso.

Pertanto la Controparte_1 non è tenuta a manlevare la società chiamante e/o a risarcire il danno così come richiesto ex adverso stanti le previsioni contrattuali e su tale domanda è priva di legittimazione passiva.” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag.15,16 e17).

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotto dalla Controparte_4 è infondata. Ciò, in quanto l’appellante ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento Contr dell’inadempimento dell’obbligo  sussistente  in  capo  ad  essa    di  informare  il soggetto terzo assicurato circa il contenuto del contratto di assicurazione stipulato con l’assicuratrice (omesso adempimento dell’obbligo informativo del contratto assicurativo da cui discenderebbe l’assunta inopponibilità delle clausole che escludono l’indennizzo) ed in subordine, la condanna di quest’ultima ex art 2043 c.c. e art 2087 c.c.

Del pari infondata, poi, è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società Controparte_12 poiché il Pt_1 , nonché l’appellante, ha azione diretta verso l’assicuratore in considerazione della disciplina del contratto per conto di chi spetta.

Nel merito l’appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: “1) Errata qualificazione giuridica della domanda; 2) Nullità della sentenza ex art. 161, 1° co, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall’attore – errore di fatto – vizio di motivazione”.

 Quanto  al  primo  motivo,  con  il  quale  specificamente  l’appellante  assume  che  il Tribunale avrebbe operato una “1) errata qualificazione giuridica della domanda […]” Rileva la Corte che la doglianza non coglie nel segno.

In realtà, dall’analisi dell’atto di citazione di primo grado, si evince chiaramente che, tra le molteplici domande proposte dall’attore, vi era anche la richiamata domanda di accertamento della responsabilità, ex art. 2043 e 2087 c.c., dell’allora società sportiva di appartenenza dell’appellante, la Controparte_7

In particolare, nell’atto di citazione, al numero 33), pag. 13, l’attore affermava: “Che, per le considerazioni su esposte, non solo le condizioni della polizza de quo non sono opponibili ad Parte_1, ma è possibile configurare una responsabilità contrattuale della stessa società sportiva per la quale questi ha prestato la propria attività, Controparte_7 (già Controparte_8, la quale non ha mai provveduto…apredisporreleopportunecautelealfinedievitare,perquanto possibile, l’accadimento di eventi dannosi e lesivi dell’integrità fisica dell’atleta”. Ciò posto, risulta chiara la formulazione, da parte dell’allora attore, della domanda  di  accertamento  della  responsabilità  in  capo  alla Controparte_7 per  aver causato l’evento dannoso in termini di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale (cfr.: Atto di citazione e più specificamente dal motivo numero 6), pag. 18, in cui l’attore così chiedeva          provvedere:

“In via gradata ,accertare e  dichiarare,  la responsabilità ex art. 2043 e 2087 c.c., della Controparte_7 (oggi Controparte_8 nella causazione dell’evento per cui è causa, per la violazione dell’obbligo di tutela degli atleti, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva”). Domanda alla quale il Tribunale ha dato compiuta risposta con una motivazione che questa Corte condivide e conferma.

Il motivo di appello, di cui alla lettera f) dell’atto di appello, fondato sull’accertamento della responsabilità della Controparte_7 per omessa tutela degli atleti è da rigettarsi.

Come affermato dal giudice di prime cure, l’attività sportiva si caratterizza per la natura intrinsecamente pericolosa per cui gli attori del gioco sono tenuti ad accettare l’alea della stessa. Dato il principio del rischio consentito, l’atleta, prendendo parte alle attività sportive, intrinsecamente accetta la possibilità che potrebbe essere coinvolto in  un evento dannoso. Dunque, l’adita Corte fa proprie le argomentazioni del giudice di primo grado: ”Con questo principio sono stati esonerati dal risarcimento danni, comportamenti che secondo le regole ordinarie sarebbero considerati illeciti (ad esempio il contatto fisico violento) ma che nello svolgimento di un’attività sportiva sono considerate    invece  leciti.

 In sostanza, quando derivino lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da diverso partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco; con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002). Orbene, nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'infortunio del quale era rimasto vittima l’attore si era verificato nel corso dell’incontro calcistico Persona_2 perché, nel corso di una normale azione di gioco, il Pt_1 in seguito ad un contrasto di gioco, con un avversario, questi finiva con il peso del corpo sulla gamba destra dell’attore, provocandogli l’infortunio. Per cui l’atto lesivo, se da un lato non si rivelava affatto come dolosamente compiuto dall’altro calciatore  allo  scopo  di  pregiudicare Parte_1,  pur  avendo  integrato  latrasgressione delle regole del gioco del calcio, appariva essere chiaramente collegato al normale svolgimento della partita in corso. Laddove, è fatto notorio che contatti, contrasti o sgambetti – anche involontari – tra giocatori rientrano nella normale fisiologia di una competizione calcistica. Nella vicenda in esame, dunque, sulla base dei documenti prodotti, risulta senza dubbio che l'infortunio in questione avvenne durante un' ipotesi normale di svolgimento di quel tipo di sport (partita di calcio) e per caso fortuito, senza l’intento di ledere l’integrità fisica dell’avversario, del tutto prescindendo dal comportamento colposo dell'altro calciatore, pertanto non può considerarsi un illecito, perché appunto rientrante nei rischi che il calciatore assume consapevolmente durante una partita di calcio.” Ciò posto, non è imputabile alcuna responsabilità alla Controparte_7  la quale ha adottato un comportamento rispondente ai principi di diligenza richiesti dalla legge.

Con il secondo motivo l’appellante assume: “la nullità della sentenza ex art. 161, 1° co, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulle domande, ritualmente proposte dall’attore – errore di fatto – vizio di motivazione” e chiede l’accertamento della nullità delle condizioni apposte al contratto di assicurazioni per conto di terzi, di cui è beneficiario, per violazione del D.M. 3/11/2010.

L’assunto è infondato.

Il contratto di assicurazione stipulato da Controparte_1 contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non è affetto da un vizio di nullità per violazione del D.M. 3/11/2010. La difesa del Pt_1 è impernita sull’assunto che tale contratto sia stato formulato in violazione del suddetto D.M. ed in particolare dell’art. 11, co. secondo, il quale stabilisce che:” I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l’indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.” All’art. 56 della Polizza stipulata, è previsto che: “Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui l’invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.” Dunque, le parti contraenti hanno concordato che nel caso di invalidità permanente inferiore al 5%, l’assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. Invece, nell’ipotesi di invalidità permanente superiore al 5%, è riconosciuto all’assicurato un indennizzo pari alla misura eccedente tale percentuale. Quindi ad esempio, in cado di invalidità permanente del 10% l’assicurato si vedrà attribuito un diritto all’indennizzo pari al 5%. Nell’ipotesi, diversa, di invalidità permanente superiore al 25% della totale, l’indennizzo è liquidito senza la deduzione della franchigia. Comparando la disciplina prevista dal D.M. con il contenuto della polizza stipulata, la Corte non rileva alcuna violazione. Al contrario, si osserva come il trattamento previsto dalla polizza sia più favorevole rispetto a quello prospettato dal co. secondo, dell’art. 11 del D.M. 3/11/2010. Ciò, in quanto l’art. 11, co. secondo, prevede la facoltà, e non l’obbligo, per i soggetti obbligati di prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente del 10%, lasciando così non indennizzata l’eventuale invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale. Mentre la polizza stipulata prevede una franchigia per l’invalidità permanente in misura pari al 5%, lasciando non indennizzata una invalidità permanente pari a tale percentuale. Ciò che in concreto hanno scelto di fare le parti contraenti, è di riconoscere il diritto alla franchigia ad una percentuale di invalidità inferiore a quella legale e quindi di innalzare la soglia di tutela del terzo assicurato. Infatti, per effetto di tale clausola, la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5% viene regolarmente indennizzata. L’appellante, dunque, è incorso in un errore interpretativo. Pertanto, non sussistendo una violazione dell’art. 11 del D.M. 3/11/2010, il contratto di assicurazione oggetto d’esame è valido ed efficace.

Tanto, anche in considerazione  dell’infondatezza  dell’ eccezione  d ’inefficacia del contratto di assicurazione per conto di terzi per mancato adempimento degli obblighi di  informazione.

Il Pt_1, al momento della richiesta di tesseramento con la LND il 26/10/2012,  ha  implicitamente  espresso  la  volontà  di  beneficiare  degli  effetti  del suddetto  contratto  di  assicurazione  che  la Controparte_4 inoltre,  ha provveduto a pubblicare come Comunicato Ufficiale sul sito internet istituzionale (cfr. Comunicato Ufficiale n. 7, stagione sportiva 2012-2013, allegato al fascicolo di I° grado), nonché sul sito www.Ind.it.

Rendendo, così, conoscibile il contenuto del contratto stipulato a favore di tutti gli atleti tesserati.  Ciò,  in  quanto  l’atto  di  pubblicazione  del  Comunicato  Ufficiale  sul  sito Contr istituzionale da parte della          equivale ad una forma di pubblicità notizia, visto il gran numero di soggetti tesserati nei cui confronti la stessa ha stipulato tale polizza. Pertanto, non potrebbe essere prevista un’altra e diversa forma di pubblicità, gravando così sul terzo l’onere di informarsi circa il contenuto della polizza.

Da ciò, discende che il Contr comportamento  della  non  è  censurabile  sotto  i  profili  della  collaborazione reciproca, né della buona fede e correttezza, in quanto ha correttamente adempiuto all’obbligo di informazione.

Sul  motivo  di  appello  relativo  alla  omessa  pronuncia  in  ordine  alle  domande  di condanna  delle  convenute  al  pagamento  delle somme  dovute in  favore  dell’appellante.

Tale deduzione di parte appellante muovendo dal duplice e  alternativo presupposto dell’accertamento  dell’inefficacia  del  contratto  di  assicurazione  o  dell’accertamento della nullità delle condizioni di polizza per violazione del D.M. 3/11/2010, per quanto fin qui affermato, viene assorbita.

Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di condanna della Controparte_15 al pagamento ,  in  favore  dell’appellante  di  quanto effettivamente dovuto, in virtù delle condizioni di polizza.

Sulla base delle clausole della polizza assicurativa stipulata, correttamente la [...]CP_1 addiviene alla cifra di € 11.977,25. In particolare, facendo applicazione degli artt. 40,42,43,44 e 46 della suddetta polizza, nonché dell’art. 32 il quale afferma che:” L’assicurazione si intende prestata, per ogni singolo assicurato, per le seguenti somme: […]

4. Lesioni come da tabella allegato A): €80.000;5.

Rimborso spese di cura ospedaliere   €7.000,00;   […]

7.   Spese   di   cura   pre-posst   intervento   chirurgico €2.000,00;

8. Rimborso spese specialistiche € 750,00;

9. Indennità giornaliera in caso di ricovero €100,00[…]

11. Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato €300,00[…].”

 Inoltre, l’art. 40 sul rimborso spese di cura ospedaliere, all’ultimo comma afferma che: “I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di €200,00 per sinistro, in caso di Day Hospital tele minimo è elevato ad €250,00.” L’art. 42 sulle spese di cura pre-post intervento chirurgico afferma all’ultimo comma: “Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €100,00 per sinistro.” L’art. 43 sul rimborso prestazioni specialistiche, all’ultimo comma afferma che la compagnia assicuratrice rimborsa all’assicurato le prestazioni specialistiche: “Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già contemplate in polizza.” L’art. 44 sull’indennità giornaliera in caso di ricovero, all’ultimo comma afferma che: “La presente garanzia non è cumulabile con il rimborso spese da ricovero.”

 L’art. 46 sull’indennità  forfettaria  per  applicazione  di  apparecchio  gessato,  all’ultimo  comma afferma che: “La presente indennità non è operante a favore della CTG B) di persone assicurate: CP_16 partecipanti all’attività ricreativa ed amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di tornei con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una stagione sportiva).”

Dunque,  la Controparte_1 ha quantificato l’indennizzo tramite un calcolo di cui dà conto nei sui scritti difensivi: “[…] B) il limite di risarcibilità di cui al massimale di polizza entro cui opera la garanzia, con l’applicazione dello scoperto contrattuale e l’applicazione della franchigia che restano a carico della società assicurata; In particolare   si  evidenzia  che:

a) l’indennità da ricovero non è cumulabile con il rimborso delle spese di cura ospedaliere;

b) le spese di ricovero sono soggette a franchigia del 20% con un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 8.500,00;

c) le spese pre/post intervento sono soggette a franchigia di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 con un sotto limite di € 600,00 per i trattamenti fisioterapici ed € 300,00 per le visite mediche;

d) le prestazioni specialistiche sono soggette a franchigia di € 75,00;

e) le spese per fisioterapia e visite sostenute oltre i 90 giorni antecedenti/successivi l’intervento non sono rimborsabili;

f) le spese per il rilascio della cartella clinica non sono rimborsabili;

g) le spese per abbonamenti/ingressi in palestra/piscina non sono rimborsabili;

h) le spese  per  noleggio  apparecchi  fisioterapici  non  sono  rimborsabili;

i)  le  spese  per relazione medico legale non sono rimborsabili.

Orbene la lesione riportata dal Pt_1 prevede i seguenti indennizzi: lesione lca = € 952,00; lesione menisco = € 340,00; frattura tibia estremità superiore € 680,00, che si ribadisce già sono stati offerti all’attore unitamente a voci di spese indennizzabili a termini di polizza ma non accettati. Nella fattispecie la franchigia applicabile è quella del 5% come previsto dall’art. 56 della Convenzione il quale stabilisce che “non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente”.” Data la congruità del calcolo eseguito dalla CP_1   CP_1 la somma effettivamente dovuta al Pt_1 è di € 11.977,25, pertanto il motivo di appello è rigettato.

Sul motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna della Controparte_1   al  pagamento  dell a  somma  di  €  1 1 .97 7 ,2 5 .

Il motivo è inammissibile.

Il Pt_1 nell’atto di citazione di primo grado non ha mai proposto tale domanda, con la conseguenza che tale motivo di appello rappresenta una domanda nuova che, in base al disposto di cui all’art 345, co. 1, c.p.c., è inammissibile in grado di appello.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va rigettato e per l’effetto va confermata la sentenza di primo grado.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell’appellante secondo la regola sancita dall’art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio,  da  attribuirsi  ai  sensi  dell’art.  93  c.p.c.  in  favore  della Controparte_4 [...] (P.IVA: P.IVA_2

) e della Controparte_1 (P.IVA: P.IVA_1    ).

A norma dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.01.2013), essendo stato l’appello respinto, l’appellante ha l’obbligo di versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1 bis di detto articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da contro avverso la sentenza, così provvede:

1) Dichiara la contumacia delle appellate Controparte_5 e  Controparte_6 ;

2) Rigetta l’appello;

3)Condanna Parte_1 , (C.F.: C.F._1), al pagamento in favore della Controparte_1 (P.IVA: P.IVA_1 ), e della

Controparte_4 (P.IVA: P.IVA_2), delle spese del presente grado di giudizio che liquida  in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;

4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, con l’obbligo per l’appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1 bis di detto articolo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025

Il Consigliere estensore                                                                                 Il Presidente

Dr.ssa Monica Cacace                                                                                   Dr.ssa Aurelia D’Ambrosio

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