TRIBUNALE DI LECCE – SENTENZA N. 3669/2025 DEL 09/12/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 6373/2023 R.G.A.C., pendente tra: Parte_1…in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv. Giancarlo Caiaffa (C.F.: C.F._1 );
ATTORE
E
AVV. C.F._2..... rappresentato e difeso da sé medesimo;
CONVENUTA
NONCHE’
Controparte_1….in persona del suo legale rappresentante, Dott. Controparte_2 giusta procura del 05.06.2020 autenticata dal Notaio Dott. Per_1 di Bracciano (Rep. n. 9961 Serie 1T), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv. Francesco Corsa (CC.F.: C.F._3 );
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale dell’avvocato.
Conclusioni:
per l’attrice: “.. piaccia all’On.le Tribunale adito, contraris reiectis;
- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’avv. .....per le ragioni di cui in narrativa; per l’effetto, in via principale, condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attrice pari ad € 152.100,00 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’avv. .....per le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno da perdita di chance subito dall’attrice, pari ad € 121.680,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’avv. .....per le ragioni di cui in narrativa; per l’effetto, in via principale, condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attrice pari ad € 152.100,00 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell’avv. .....per le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno da perdita di chance subito dall’attrice, pari ad € 121.680,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- in tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario, iva e cap sulle voci dovute ”.
Per il convenuto: “.. si riporta alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, alle memorie istruttorie con annessa documentazione e alle comparse conclusionali, insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell’azione intrapresa dal Pt_1 attesa:
i) la carenza di competenza territoriale dell’adito plesso per le ragioni enucleate sin dalla prima difesa utile;
ii) la macroscopica carenza di legittimazione passiva dell’avvocato domiciliatario non inserito nel collegio difensivo e, quindi, privo dello ius postulandi come da monolitica giurisprudenza (circostanza, altresì, confermata dall’istruttoria disposta dal precedente Giudicante);
iii) l’infondatezza, in ogni caso, nel merito delle richieste risarcitorie formulate .. Atteso l’esito dell’istruttoria processuale si insiste, altresì, per la condanna dell’attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nella denegata e davvero remota ipotesi di accoglimento si insiste, in ogni caso, per la manleva assicurativa attesa la piena efficacia della polizza attivata con la compagnia evocata in giudizio ”.
Per la terza chiamata in causa: “.. - in via preliminare dichiarare, in base a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., la propria incompetenza territoriale a favore di quella del Tribunale di Torre Annunziata;
- rigettare la domanda attrice perché inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché nel merito siccome infondata e non provata sull’an e sul quantum, per i motivi spiegati, con condanna alle spese;
- rigettare la domanda di manleva per inoperatività della polizza con condanna alle spese;
- in via subordinata, nella denegata ed assurda ipotesi di accoglimento parziale della domanda principale e della domanda di manleva, riconoscere le pretese avanzate riducendo il risarcimento dovuto sulla scorta delle difese svolte, e, dunque, condannare la compagnia a manlevare la convenuta chiamante nei limiti di cui alla polizza sottoscritta, con applicazione, in ogni caso di tutte le limitazioni contrattualmente previste, compreso lo scoperto previsto nella misura del 10%, con compensazione di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 26/09/2023, Parte_3 conveniva, dinanzi all’intestato Tribunale, l’avv. .....deducendo che sussisteva la responsabilita contrattuale o, in subordine, extracontrattuale dello stesso perche , quale avvocato domiciliatario nel procedimento di opposizione, iscritto al n. 3024/2014 r.g., svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, pur avendo ricevuto in data 4 ottobre 2016 la notifica della sentenza n. 2144/2016, depositata il 14.07.2016, con la quale il medesimo Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta dalla Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 380/2014, depositato in data 21 marzo 2014, che ordinava alla detta compagine il pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_3 della somma di € 80.000,00, ometteva negligentemente di comunicare l’avvenuta notifica tanto alla societa , quanto al suo difensore, avv. Saverio ......
Secondo l’attrice, la condotta negligente tenuta dall’avv. ..... aveva determinato l’inammissibilita dell’appello, che la Parte_3 aveva proposto contro la predetta sentenza n. 2144/2016, dichiarato dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2960 del 2022, che riconosceva, appunto, la tardivita del gravame, siccome notificato il 10.02.2017, oltre il termine breve di trenta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dal 04.10.2016, data in cui la sentenza di primo grado era stata notificata, alla “Parte_3 in persona del suo L.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. .....”, presso lo studio dell’avv. .....in Torre del Greco alla via Circumvallazione n. 62, ove il predetto difensore, aveva eletto il proprio domicilio.
Sempre secondo la deduzione dell’attrice, inoltre, “ in assenza dell’errore commesso dal professionista convenuto (mancata comunicazione della notifica), di certo l’esito negativo consistente nella dichiarazione di inammissibilità della impugnazione non si sarebbe prodotto” e, quindi, “l’impugnazione sarebbe stata accolta atteso che l’indiscutibile nullità della scrittura traPt_4 Parte_3 , con la quale si disponeva del diritto economico al compenso dell’agente (doc. 5), avrebbe travolto anche la scrittura dell’1.07.2010 (doc. 8) e la conseguente del 09.03.2012 (doc. 7) sulla scorta della quale la società CP_3 agiva in via monitoria”.
Sulla scorta di tali premesse, la societa attrice concludeva nei termini dinanzi trascritti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, che, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, il difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza nel merito della pretesa e chiedeva, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia, Controparte_1 al fine di essere dalla medesima manlevata in ipotesi di ritenuta fondatezza delle avverse domande.
Autorizzata l’estensione del contraddittorio, notificato l’atto di citazione per chiamata in causa del terzo, si costituiva l’indicata impresa assicurativa, eccependo la nullita dell’atto de quo, per mancanza dell’avvertimento di cui al numero 7) dell’art. 163 c.p.c., chiedendo fissarsi nuova udienza nel rispetto dei termini in applicazione dell’art. 164 3° comma c.p.c.. Controparte_1 aderiva, poi, all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto ed alle difese dallo stesso spiegate e, quanto alla domanda di manleva, resisteva alla stessa sollecitandone il rigetto.
Concessi alle parti i termini di cui all’art. 171 ter c.p.c., il G.I., con ordinanza del 6.9.2024, ammetteva l’interrogatorio formale deferito dall’attrice all’Avv. ......
Quindi, assunto tale mezzo di prova, la causa era rinviata per la rimessione in decisione all’udienza del 12.6.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 189 c.p.c..
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo veniva rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza, ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025.
Con proprio provvedimento del 21.10.2025, lo scrivente disponeva “..a norma dell’art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza per la rimessione della causa in decisione, mediante la concessione alle parti del termine, fino alle ore 09.00 del giorno 4.12.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Depositate, da ultimo, dalle parti le note scritte in sostituzione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, la causa era rimessa in decisione.
§ 2.
Giova, in via preliminare, soffermarsi sull’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dal convenuto.
L’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dal ....., in relazione alla domanda di responsabilità da inadempimento contrattuale, è infondata.
Occorre premettere che “Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15254 del 16/07/2020).
Si è, inoltre, ritenuto che “L'istruzione sommaria finalizzata a decidere la sola questione di competenza, prevista dall'art. 38 cod. proc. civ., può avere ad oggetto soltanto i presupposti di fatto in base ai quali la competenza va individuata. Pertanto, ove sia sollevata eccezione di incompetenza per territorio con riferimento al luogo dove il contratto è stato concluso, la suddetta istruttoria non può essere volta a stabilire se un contratto sia stato effettivamente concluso, ma solo a verificare se, alla stregua delle allegazioni in fatto prospettate in astratto nella domanda, il preteso contratto si possa reputare concluso nel luogo ricadente nel foro adito” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21230 del 17/09/2013).
Nella specie, l’attrice ha sostenuto che il contratto di domiciliazione con l’avv. ..... si concludeva in Pt_1 , ivi essendo ubicata la sede legale della società e tale essendo il luogo nel quale il contratto si perfezionava, ai sensi dell’art. 1326 c.c., avendo essa proponente in detto luogo avuto conoscenza dell’accettazione della controparte.
Sulla scorta di tale prospettazione, cui, come detto, deve aversi riguardo ai fini di scrutinare l’eccezione in esame, è possibile affermare che il contratto di domiciliazione, in quanto negozio concluso a distanza, si sia perfezionato, ai sensi dell’art. 1326 c.c., in Pt_1 , luogo in cui la preponente aveva notizia dell’accettazione della controparte.
In contrario, come detto, non rilevano, ai fini in esame, le eccezioni sollevate dal convenuto, tese a negare l’avvenuta conclusione dell’accordo tra lo stesso e la Parte_3 ed il perfezionamento del vincolo negoziale nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
Riguardo, poi, alla domanda, subordinata, di risarcimento danni da responsabilità aquiliana, l’eccezione di incompetenza non risulta essere stata nemmeno compiutamente articolata, per cui, in ordine ad essa, la competenza si radica presso il foro individuato dall’attrice. In tal senso, invero, milita il principio secondo cui “In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27054 del 08/10/2025; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5456 del 10/03/2014).
Nel caso di specie, premesso che l’attrice aveva, in via subordinata, per il caso in cui fosse stata ritenuta fondata l’avversa eccezione di carenza di titolarità passiva, invocato una responsabilità aquiliana dell’avv. ....., basata sulla medesima condotta omissiva, consistita nel non informare essa istante dell’avvenuta notifica della sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto aveva, nel sollevare l’eccezione di incompetenza per territorio, contestato la competenza del Tribunale di Lecce solo in relazione alla domanda di responsabilità da inadempimento contrattuale.
Infatti, l’avv. ..... si era limitato a sostenere che il Tribunale di Lecce era incompetente in relazione, oltre che al foro generale di residenza del convenuto, ai fori alternativi previsti dall’art. 20 c.p.c., del luogo di conclusione del contratto di patrocinio e del luogo di adempimento dell’obbligazione, assumendo che, in base ad entrambi i siffatti criteri, la competenza si radicava in Torre Annunziata, ove era sito il suo domicilio professionale. Per converso, il convenuto non formulava alcuna specifica deduzione rispetto ai fori alternativi previsti dalla medesima norma in relazione alla pure proposta domanda di responsabilità extracontrattuale.
Ne segue che, non avendo contestato la competenza del Giudice adito in relazione alla domanda subordinata di responsabilità extracontrattuale, la competenza, rispetto a tale seconda domanda, si radichi dinanzi al Tribunale di Lecce.
§ 3.
Venendo al merito, giova premettere che, a fondamento della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l’attrice aveva sostenuto di avere concordato, con l’avv. ....., la propria domiciliazione nel procedimento di opposizione, iscritto al n. 3024/2014 r.g., presso lo studio di quest’ultimo in Torre del Greco alla via Circumvallazione n. 62, al quale seguiva il pagamento delle spettanze.
Il convenuto, nel costituirsi e nel resistere alla domanda, aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, opinando di avere rivestito l’incarico di mero domiciliatario fisico/anagrafico privo di jus postulandi (i.e., non inserito nel collegio difensivo). Al riguardo, deduceva di non avere mai avuto alcun contatto e/o rapporto diretto con il Pt_1 e di avere concluso il contratto di domiciliazione direttamente con il dominus della causa, il quale aveva agito in proprio e senza spendere il nome del cliente.
In particolare, l’avv. ..... sosteneva che, mentre la procura alle liti era stata conferita dalla Parte_3 al solo prof. avv. ....., nella procura, apposta a margine dell’atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, gli era stato conferito il solo incarico di domiciliatario.
Di conseguenza, non essendosi mai perfezionato alcun contratto di patrocinio tra esso convenuto e l’attrice, la pretesa contrattuale azionata in giudizio era per ciò solo infondata.
Nel replicare all’eccezione del convenuto, l’attrice aveva dedotto che sussisteva tra le parti un rapporto contrattuale, come dimostrato dal pagamento del corrispettivo versato all’avv. ..... dalla Parte_3 .
§ 4.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, da intendersi come di carenza di titolarità passiva, sollevata dal convenuto, sia infondata.
In termini generali, occorre innanzitutto distinguere la procura (o mandato) alle liti (art. 83 cod. proc. civ.), dal contratto di patrocinio (art. 2222 e 2230 cod. civ.).
La procura alle liti è l'atto processuale con il quale la parte designa il difensore legittimato ad esercitare i poteri processuali indicati nell'art. 84 cod. proc. civ. (vale a dire gli atti processuali e, se espressamente autorizzato, gli atti dispostivi del diritto controverso).
Il contratto di patrocinio è, invece, lo specifico contratto d'opera intellettuale con il quale il difensore assume l'incarico di assistere la parte in giudizio e viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. 14276/17).
Dal contratto di patrocinio, va, poi, distinto il contratto di domiciliazione, che è quel contratto, anch'esso riconducibile ad un mandato, con il quale si attribuisce ad un legale (il domiciliatario) un potere di sostituzione del domiciliante, unico ad intrattenere e coltivare il rapporto con il cliente intuitu personae, contro il corrispettivo di un prezzo determinato o determinabile in base alle tariffe e/o parametri forensi.
Nel caso di specie, l Parte_3 si costituiva nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, all’esito del quale veniva emessa la sentenza dalla cui tardiva impugnazione sorgeva la responsabilità in questa sede contestata al convenuto, con il patrocinio del solo avv. Saverio ...... In tal senso, invero, rileva l’esame della procura alle liti, apposta a margine dell’atto di citazione proposto dall’odierna attrice contenente l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21.3.2014 in favore della società CP_3
Infatti, con tale procura, Parte_3 indicava il solo avv. .....quale proprio difensore, munito di tutti i poteri di rappresentanza e difesa, incluso quello di farsi sostituire in udienza da altri difensori. Nella procura, inoltre, l’avv. .....era indicato come mero domiciliatario.
Peraltro, i rapporti che nascono dalla procura alle liti e dal contratto di patrocinio o di domiciliazione sono autonomi; da ciò discende che la circostanza che la procura sia stata conferita, nella specie, al solo avv. ..... non fornisce elementi univoci per capire tra quali parti si sia perfezionato il contratto di domiciliazione.
A tal fine, occorre verificare se il mandato rilasciato all’avv. ..... proveniva dalla Parte_3 , che si era rivolta direttamente al domiciliatario, ovvero era stato conferito dal domiciliante, valutando altresì se questi, nel rivolgersi al domiciliatario, abbia agito in nome e per conto della parte assistita, avendo il necessario potere di rappresentanza sostanziale. In quest'ultimo questo caso, il contratto di patrocinio viene stipulato direttamente tra domiciliatario e parte assistita, in virtu' del principio secondo cui gli effetti del negozio compiuto dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato si producono unicamente nella sfera giuridica di quest'ultimo; se, invece, il professionista incaricato dal cliente ha agito senza spendere il nome di quest'ultimo, e, quindi, in nome proprio, il contratto d'opera intellettuale intercorre tra dominus e domiciliatario (in tal senso Cass. 25816/11; Cass. 19416/16).
Nella specie, le risultanze istruttorie inducono a ritenere sufficientemente dimostrato che il contratto di domiciliazione sia intercorso tra l’avv. ..... e la Parte_3 , essendosi il medesimo perfezionato, sia pure senza consacrazione in un atto scritto, in virtù dell’opera svolta dall’avv. ....., che agiva quale rappresentante della società.
Ed invero, proprio la corrispondenza informatica intercorsa tra l’avv. ..... e lo studio legale dell’avv. ..... dimostra, in maniera sufficientemente univoca, che il secondo, nel rapportarsi all’odierno convenuto, agiva quale mandatario del Pt_1 e non in proprio.
Infatti, in disparte, come detto, l’assenza di un contratto di domiciliazione consacrato in un atto scritto, è dirimente osservare che la trattativa finalizzata a stabilire la misura del compenso dovuto all’avv. ....., pur essendo intercorsa tra lo stesso e l’avv. ....., era il frutto di un’intesa che coinvolgeva direttamente la società calcistica. In particolare, assume rilievo la mail del 7.9.2016, nella quale, l’odierno convenuto, nel rivolgersi all’avv. ....., scriveva: “Gentile Professore, alla luce delle intercorse telefoniche ho sensibilmente rivisto le mie spettanze professionali applicandovi, all'uopo, uno sconto superiore al 35% per un totale di € 2.000,00 oltre c.p.a. (prestazione esente IVA stante il regime dei minimi nel quale ad horas mi trovo) più spese vive pari a € 88,00 (11 accessi presso il Tribunale Civile di Torre Annunziata). Credo, dunque, di essere venuto incontro alle istanze della nuova compagine societaria in maniera più che soddisfacente”.
Il contenuto della mail appena richiamata rende palese che l’avv. ..... fosse ben consapevole di avere perfezionato l’intesa, relativa alla misura del suo corrispettivo, con l’avv. ....., quale rappresentante del Lecce calcio e non certo in proprio.
Diversamente opinando, non si spiegherebbe perché esso avesse inteso evidenziare di avere tenuto conto delle esigenze della nuova compagine societaria, espressione, questa, che dimostra come l’interesse economico sotteso all’affare era proprio della Parte_3 e non dello studio legale ......
Coerente con tale rilievo è, poi, il dato, pure esso inequivoco, costituito dall’avere l’avv. ..... trasmesso il pro forma di fattura direttamente alla Parte_3 , ricevendo dalla stessa il pagamento del compenso.
In particolare, con mail del 21.9.2016, l’avv. ..... trasmetteva al ragioniere Per_2 della Parte_3 , il pro forma di fattura al fine di ottenere la liquidazione del compenso, pagamento che poi riceveva a mezzo del bonifico eseguito in suo favore della società in data 13.9.2016.
Inoltre, l’avere l’avv. ..... emesso la fattura n. 5 del 2016, inerente al pagamento dei compensi professionali, a carico della Parte_3 e non dell’avv. ....., costituisce ulteriore elemento che induce a ritenere provato, dall’attrice, il contratto di domiciliazione posto a fondamento della pretesa.
E’, infatti, ragionevole ritenere che, qualora l’incarico di domiciliazione fosse stato rilasciato al ..... direttamente dallo ....., quest’ultimo avrebbe eseguito in proprio il pagamento delle competenze professionali spettanti al primo.
§ 5.
Dimostrata la sussistenza del titolo negoziale, posto a fondamento della domanda, si deve, poi, valutare se sussistano i presupposti per ritenere integrata la responsabilità professionale dell’avv. ......
Al riguardo, giova, in termini generali, rammentare che “ l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6862 del 2018).
Posto quanto precede deve, in punto di fatto, ritenersi pacifico che l’avv. ....., ricevuta, quale domiciliatario, la notifica, ad istanza della [...] CP_3 della sentenza n. 2144/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, ometteva di rendere di tanto edotta la Parte_3 ed il difensore della stessa, avv. ....., in tal modo causando la declaratoria di inammissibilità dell’appello che l’odierna attrice aveva instaurato avverso la medesima sentenza.
In tal senso milita, invero, la condotta processuale, di non contestazione, serbata sul punto del convenuto, il quale non ha, in effetti, negato il proprio inadempimento, sostenendo, piuttosto, come visto, che era carente la prova del vincolo contrattuale e, comunque, quella del nesso causale.
Inoltre, dirimente è il contenuto della sentenza n. 2960/2022, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che, appunto, nel decidere sull’appello dell Parte_3 , lo dichiarava tardivo, sul rilievo per cui “.. A norma degli articoli 325 e 326 c.p.c., il termine (perentorio) per proporre l’appello è di trenta giorni e decorre dalla data di notificazione della sentenza. Nella fattispecie in esame, la società Controparte_3 ha regolarmente notificato la sentenza impugnata in data 04.10.2016 alla “ Parte_3 in persona del suo L.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. .....”, presso lo studio dell’avv. .....in Torre del Greco alla via Circumvallazione n. 62, ove il predetto difensore, aveva eletto il proprio domicilio. Tale notifica si è perfezionata con la consegna dell’atto a mani del “padre Persona_3 capace ed ivi addetto alla ricezione” (cfr. relata di notifica in atti). Ne deriva che l’atto di appello, notificato il 10.02.2017, ossia ben oltre la scadenza del termine breve sopra indicato, deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo”.
§ 6.
Si deve, a questo punto, stabilire se, ipotizzando come non sussistente l’inadempimento del professionista e, quindi, eseguita dall’avv. ..... la condotta doverosa omessa, consistente, nella specie, nel notiziare l’avv. ..... o la Parte_3 dell’avvenuta notificazione, ad opera della Controparte_3 della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, l’appello dell’odierna attrice, ove tempestivamente proposto nel rispetto del termine di legge, avrebbe avuto serie e concrete probabilità di accoglimento (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)”).
§ 7.
In forza di quanto dinanzi premesso, nella specie, quindi, la valutazione prognostica deve essere effettuata, tenendo conto dell’esito, sfavorevole all’odierna attrice, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e del contenuto dei motivi di appello che la Parte_3 aveva formulato, avverso la predetta sentenza, con l’impugnazione poi dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli.
Orbene, come si ricava dagli atti, il Tribunale di Torre Annunziata, nel respingere l’opposizione proposta dal Pt_1 , aveva osservato che “sia la scrittura privata dell’1.7.2010 che la successiva del 9.3.2012 sono state stipulate tra l’ Parte_3 , società tesserata alla FIGC, e la CP_3 [...] in persona dell’avv. Foglia Manzillo, legale rappr.te di detta società e iscritto all’albo degli avvocati” (pag. 4 righe 6-10); “la scrittura privata del 1.7.2010 prevedeva in caso di vendita del calciatore Persona_4 un importo pari al 10 % sul prezzo di cessione del suddetto calciatore e quindi euro 150.000,00 atteso che lo stesso veniva successivamente ceduto per euro 1.500.000,00. La percentuale concordata veniva poi ridotta ad euro 120.000,00 con la transazione del 9.3.2012” (pag. 4 righe 11-16); sebbene “nella scrittura privata dell’1.7.2010 le parti avevano previsto che l’efficacia di detta scrittura era subordinata al deposito presso le competenti autorità sportive sui moduli federali con i quali si perfeziona il tesseramento, tale clausola non era stata poi ripetuta nella successiva scrittura del 9.3.2012. Le parti con la transazione che prevedeva un corrispettivo inferiore a quello già pattuito non hanno voluto subordinare l’efficacia di detta scrittura a determinati adempimenti e difatti nei tempi previsti la società sportiva ha versato la prima rata, con ciò riconoscendo la sua piena validità” (pag. 4 righe 16- 24); inoltre, “l’iscrizione del rapp.te legale della Controparte_3 nell’albo degli agenti dei calciatori non comporta alcuna adesione della società da questi rapp.ta al regolamento agenti o normative di settore e il principio della non soggezione delle persone giuridiche alle normative di settore è stato già cristallizzato dagli Organi di Giustizia sportiva” ( pag. 5 righe 1-5); “le norme sportive sono efficaci solo nei confronti dei soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo e pertanto non possono esplicare la loro efficacia nei confronti della Controparte_3 che ha di comune accordo con la Parte_3 utilizzato le norme di diritto comune per disciplinare i loro rapporti” (pag. 5 righe 7-12); “i rapporti contrattuali sono intercorsi tra una società sportiva e una società estranea all’ordinamento sportivo la cui disciplina è applicabile solo ai soggetti che ne fanno parte” (pag. 6 righe 9-12).
Nel censurare, in appello, la predetta sentenza, il Lecce calcio sosteneva, in sintesi, che il Giudice di primo grado aveva male interpretato le risultanze di causa, omettendo di attribuire rilievo alla decisiva circostanza per cui, con le scritture private datate 1.7.2010 e 9.3.2012, intercorse tra Parte_3 e CP_3 le parti avevano inteso cedere, alla seconda, i diritti economici relativi all’attività svolta per favorire la cessione, alla Controparte_4 , delle prestazioni sportive del calciatore Per_4 .
Invero, la scrittura di data 1.7.2010 non costituiva autonoma fonte di diritti, ma era una mera ricognizione del debito che traeva origine dal contestuale accordo tra la Parte_3 e l’agente sportivo, [...] Testimone_1 , legale rappresentante della CP_3 .
La scrittura del 9.3.2012, per quanto qualificata dalle parti come transazione, era una anch’essa mera ricognizione di debito.
Quindi, la sentenza di primo grado doveva considerarsi errata per non aver ritenuto opponibile alla cessionaria, Controparte_3 la nullità del contratto-fonte (mandato all'agente) per violazione delle norme dell'ordinamento sportivo e perché aveva escluso la soggezione della Controparte_3 alle normative di settore, nonostante essa costituisse il veicolo societario attraverso cui l'agente Testimone_1 operava, con conseguente immeritevolezza di tutela del contratto ex art. 1322 c.c. per frode alle norme sportive.
§ 8.
Poste tali premesse, si osserva che, ipotizzando come non sussistente l’omissione dell’avv. ....., è possibile pervenire ad una valutazione prognostica di verosimile fondatezza dell’impugnazione che Parte_3 aveva proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata. Invero, non appare corretto il rilievo del Giudice di primo grado, a mente del quale non essendo la CP_3 soggetto facente parte dell’ordinamento sportivo, la non conformità delle scritture private, dinanzi richiamate, alle regole proprie di tale ordinamento non poteva spiegare alcun effetto sulla validità delle stesse.
In effetti, tale affermazione non considera che, all’epoca della proposizione dell’appello da parte della Parte_3 , si era consolidato, nella giurisprudenza della S.C., un orientamento secondo cui “a. nell'ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l'incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand'anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all'albo professionale ordinario; b. le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l'invalidità del contratto anche in base all'ordinamento dello
Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate” (cfr. Cass. civ. n. 5216 del 17/03/2015; n.18807 del 23/09/2015).
I precedenti appena richiamati appaiono particolarmente significativi, in quanto hanno riguardato fattispecie nelle quali si controverteva di un contratto intercorso tra un calciatore professionista ed un avvocato che agiva, non quale agente sportivo, ma quale professionista del libero foro.
Mutatis mutandis, quindi, il principio può applicarsi anche alla fattispecie in esame, in cui le scritture private, delle quali la Parte_3 nel giudizio presupposto aveva contestato la validità, siccome dirette a perseguire interessi non meritevoli di tutela, erano state concluse tra una società sportiva professionistica, affiliata alla F.I.G.C., ed una s.r.l., che, formalmente, non era parte dell’ordinamento sportivo, ma della quale risultava essere socio e legale rappresentante [...] Testimone_1 , agente sportivo e, quindi, soggetto giuridico tenuto all’osservanza delle norme federali.
Si consideri, infatti, a tale riguardo che, come dedotto dall’attrice ed emergente dagli atti: il 14 giugno 2010, Parte_3 conferiva a [...] Testimone_1 , iscritto nel Registro Agenti dei Calciatori istituito presso la F.I.G.C., mandato affinché lo stesso provvedesse a prestare opera di assistenza nella conclusione di uno o più affari determinati relativamente al tesseramento del calciatore Persona_5
Per_4 con la prefata scrittura, redatta utilizzando l’apposito modello tipo (modello n. 1449 datato 14 giugno 2010), si concordava quale compenso per l’attività la somma di euro 190.000,00 oltre IVA da corrispondersi in numero di tre ratei con scadenza al 30 settembre 2010, 30 gennaio 2011 e 20 settembre 2011; le parti, poi, avvalendosi delle facoltà previste dall’allora vigente Regolamento Agenti Calciatori F.I.G.C., pattuivano che i diritti economici patrimoniali derivanti dal contratto fossero attribuiti alla società Controparte_3 di cui [...] Testimone_1 era socio nonché amministratore (cfr. mandato di cui al modello n. 1449 datato 14 giugno 2010 ove “L’agente nel rispetto del Regolamento è autorizzato dalla società ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto alla società Controparte_3 con sede in Torre Annunziata via dei Mille n. 19”); in data 1 luglio 2010, l’ Parte_3 e l’Agente di Calciatori, Testimone_1 , dando atto della precedente scrittura datata 14 giugno 2010 e ribadendo la volontà di cedere i diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato alla società Controparte_3 integravano le pattuizioni del mandato concluso in data 14 giugno 2010, convenendo “in caso di successiva cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Persona_6 entro il termine del 31/01/2013” il pagamento in favore dell’Agente di ulteriori compensi determinati in correlazione al prezzo di cessione del diritto alle prestazioni dell’atleta; nel predetto allegato al mandato tra società ed agente del 14/6/2010 n. 1449 era previsto che: “nel caso di cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Persona_5 da Per_6 ad altra società sportiva per un importo da 1.000.001,00 e euro 2.000.000,00, la società si impegna a corrispondere all’agente la somma forfettaria di euro 120.000,00 (centoventimila/00) + IVA in tre ratei uguali in trimestri successivi alla maturazione del diritto”; la scrittura di data 1 luglio 2010, intercorsa tra la società sportiva e l’agente, come è pacifico in atti, non era, tuttavia, oggetto di deposito presso la Commissione Agenti di calciatori F.I.G.C. e non veniva redatta mediante utilizzo della modulistica federale; realizzatasi la condizione prevista nel definito allegato al mandato tra società ed agente del 14/6/2010 n. 1449 datato 1 luglio 2010, ossia la cessione a titolo definitivo del calciatore Per_5 (avvenuta in favore della società Controparte_4 il 30 gennaio 2012 per il corrispettivo di € 1.500.00,00), il 9 marzo 2012, CP_3 e l’ Pt_3 [...] pattuivano i termini e le modalità di pagamento della somma di euro 120.000,00 convenuta nell’ambito della scrittura definita allegata
al mandato tra società ed agente del 14/6/2010 n. 1449 datata 1 luglio 2010 intervenuta con l’Agente Testimone_1 . Ciò posto, è evidente che la scrittura dell’1.7.2010, intercorsa tra l’agente sportivo, Testimone_1 , ed il Pt_1 , di cui dinanzi si è detto, non veniva redatta utilizzando la modulistica federale e, inoltre, non veniva depositata presso la Commissioni agenti.
Per tale ragione la stessa violava l’art. 16 del Regolamento agenti calciatori, emanato dalla F.I.G.C. in data 8.4.2010, applicabile ratione temporis, in base al quale l’incarico, conferito all’agente sportivo da un calciatore o da una società di calcio, va redatto su apposita modulistica federale e deve, a pena di inefficacia, essere trasmesso entro 20 giorni dalla sottoscrizione, presso la Commissione Agenti (cfr. copia del regolamento allegata alla produzione telematica dell’attrice, sub. n. 4).
La stessa, pertanto, violava le regole dell’ordinamento sportivo, essendo stata conclusa senza l’osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali all’uopo richieste e risultava, come tale, inidonea ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale detta funzione doveva esplicarsi.
Tanto, di per sé, ne produce la nullità ai sensi dell’art. 1322 c.c., alla stregua dell’orientamento di legittimità ribadito nel 2015, non smentito da successivi arresti, del quale dinanzi si è dato conto.
Né, in contrario, appare dirimente che le successive scritture private, che CP_3 aveva posto a fondamento del ricorso monitorio, erano intercorse tra il Pt_1 e siffatta società.
Infatti, sul punto, vale evidenziare come sia innegabile il collegamento negoziale esistente tra l’accordo intercorso tra l’agente sportivo Testimone_1 ed il Pt_1 , da un lato, e quelli conclusi tra la CP_3 e l’ Parte_3 , dall’altro.
A tal fine rileva, anzitutto, la contestuale sottoscrizione della scrittura, anch’essa datata 1.7.2010, con la quale le suddette società, dando concreta attuazione all’intesa intercorsa tra agente e sodalizio sportivo, prevedevano la corresponsione, in favore della CP_3 , di un compenso economico, pari al 10% del prezzo della futura cessione, a titolo oneroso, del calciatore Per_5 ad una società terza.
Il tenore della pattuizione, nella quale la Parte_3 dichiarava di riconoscere l’importanza dell’attività svolta, per il tesseramento del calciatore Per_4 , dalla CP_3 , rende evidente come, in effetti, la prestazione dalla medesima espletata sia, sostanzialmente, consistita in quella propria dell’agente sportivo ed abbia, pertanto, rivestito un’innegabile rilevanza rispetto all’ordinamento sportivo, dovendo, quindi, soggiacere alle regole dallo stesso poste.
Diversamente opinando, cioè ammettendo che le scritture poste dalla CP_3 a fondamento del ricorso monitorio, siccome concluse dal Pt_1 con una parte formalmente non iscritta all’albo degli agenti sportivi, non debbano sottostare ai requisiti di forma imposti dalla norme federali, si permetterebbe un’agevole elusione delle stesse, consentendosi agli agenti sportivi, avvalendosi dell’intervento di una società di capitali ad essi riconducibile, proprio nel momento della pattuizione dei compensi economici, di operare in violazione delle stesse.
Analoga considerazione può essere svolta in relazione alla scrittura del 9.3.2012, con la quale le parti, intervenuta la cessione del calciatore Per_4 alla CP_4 , davano concreta attuazione al precedente accordo, determinando la misura del corrispettivo dovuto alla CP_3 [...] per l’attività di consulenza ed assistenza dalla stessa svolta, di cui, ancora una volta, il Pt_1 riconosceva la bontà e l’utilità.
Né, in contrario, appare pertinente il rilievo del convenuto secondo cui “con la prima scrittura (i.e., quella del 1° luglio 2010) le parti avevano subordinato l’efficacia della detta scrittura al deposito presso le competenti autorità sportiva dei moduli federali con i quali si perfeziona il tesseramento; purtuttavia, tale clausola è stata di concerto espunta dal testo della successiva scrittura intervenuta inter partes (i.e., quella del 9 marzo 2012)”.
Invero, sul punto, deve evidenziarsi che il riferimento al deposito dei moduli federali presso le competenti autorità sportive deve intendersi non nel senso indicato dal convenuto. Con tale locuzione, come è reso evidente dal tenore lettera della scrittura in esame, il Pt_1 e la CP_3 [...] stabilivano che l’intesa tra di esse intercorsa, inerente al pagamento in favore della seconda del compenso economico, diveniva efficace al momento in cui il sodalizio calcistico avesse ceduto il calciatore Per_4 ad una terza società. Tale evento, attestato dal deposito del tesseramento presso le competenti autorità federali, avrebbe fatto sorgere, in capo a CP_3 , il diritto al pagamento del compenso. Non è, quindi, corretto affermare che, con la scrittura del 9.3.2012, le parti avevano inteso escludere il riferimento al deposito dei moduli presso la F.I.G.C., in quanto, al contrario, anche in forza del successivo accordo, il presupposto del diritto in capo a CP_3 era rappresentato dalla cessione ad un terzo del calciatore. Nondimeno, siccome la scrittura del 9.3.2012 interveniva quando tale presupposto già era intervenuto, essendo Per_4 stato ceduto alla CP_4 nel mese di gennaio dello stesso anno, il riferimento al deposito del tesseramento presso le autorità federali diveniva superfluo, trattandosi di fatto ormai già certo. Non a caso la scrittura del 9.3.2012, nelle premesse, riportava il fatto che, in data 30.1.2012, Per_4 era stato ceduto dal Pt_1 alla CP_4 condizione alla quale era stata subordinata la nascita, in capo a CP_3 [...] , del diritto al pagamento del compenso, l’accordo in esame passava a regolamentare le modalità di versamento dello stesso, prevedendo a tal fine tre rate scadenti il 31.3.2012, il 31.8.2012 ed il 28.2.2013.
Nemmeno, al fine di escludere il collegamento negoziale, del quale dinanzi si è detto, è rilevante che, con la scrittura del 9.3.2012, sia stata ridotta la percentuale sul prezzo di cessione del calciatore e che le parti avessero deciso di non subordinarne l’efficacia ad alcun adempimento formale.
Infatti, l’avere le parti ridotto la percentuale del compenso dovuto alla CP_3 rispetto a quanto inizialmente pattuito nella scrittura dell’1.7.2010, non toglie che la scrittura del 9.3.2012 sia pur sempre destinata ad attuare la precedente scrittura dell’1.7.2010, intercorsa tra l’agente sportivo Testimone_1 e la Parte_3 .
Né, del resto, il nesso funzionale del quale si è detto risulta reciso dall’avere le parti, con la scrittura del marzo 2012, dichiarato di voler risolvere i rapporti regolati dalla precedente scrittura tra Pt_1 e CP_3 [...] del luglio 2010.
Come visto, infatti, anche la scrittura del 9.3.2012 richiamava espressamente la medesima vicenda sostanziale, inerente alla cessione del calciatore ed all’attività di assistenza svolta dalla CP_3 al fine dell’ottenimento delle prestazioni sportive dello stesso ed alla riconosciuta volontà del Lecce di compensare detta società per l’opera svolta.
Né, invero, è dirimente che le parti abbiano inteso nominare l’accordo di cui trattasi come scrittura privata di transazione, essendosi, pur sempre, al cospetto di una mera ricognizione del debito, nascente dai precedenti accordi dell’1.7.2010, dei quali dinanzi si è detto.
Infatti, non si scorgono, nella scrittura in esame, gli elementi tipici della transazione quali la “res litigiosa”, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite.
Ininfluente è, poi, la circostanza per cui il Pt_1 abbia anche corrisposto, alla prima delle scadenze previste dalla scrittura del marzo 2012, l’importo in essa contemplato, non integrando affatto il pagamento spontaneo, in assenza di chiare indicazioni in tale senso, tacita rinuncia a far valere la nullità dell’accordo per violazione delle regole dell’ordinamento sportivo.
Del pari ininfluente è il fatto che, nella scrittura di data 1.7.2010, tra Pt_3 [...] e CP_3 la prima dava atto che l’impegno sottoscritto valeva quale ricognizione di debito e promessa di pagamento.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, “.. la ricognizione di debito “non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall’onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31818 del 2024).
D’altra parte, merita rimarcare che, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte di Appello di Napoli si sia espressa in termini pienamente conformi a quanto sin qui osservato.
Invero, quel Giudice, nel pronunciare sull’appello che era stato proposto da una s.r.l. della quale era socio, anche in quel caso, un agente sportivo, aveva ritenuto corretta la decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione proposta, dalla società di calcio del Crotone, avverso un decreto ingiuntivo con cui le veniva ordinato il pagamento del compenso preteso dalla controparte per l'attività di assistenza prestata in occasione del trasferimento alla stessa di un calciatore (cfr. Corte di Appello di Napoli, sez. II, sentenza del 18.1.2013, relatore, Mauro Criscuolo).
In tale pronuncia, in particolare, si osservava “.. La sentenza appellata ha ritenuto di accogliere l'opposizione proposta dalla società appellata rilevando che la pretesa creditoria della società appellante si fondava su di una scrittura privata con la quale il CP_5 riconosceva un credito in favore della ricorrente per l'attività di assistenza prestata in occasione del trasferimento alla seconda del calciatore professionista C. G.. Ha quindi osservato che, non avendo le parti formalizzato l'accordo intervenuto in conformità di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori (e cioè redazione in quadruplice copia del contrato su moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori, da depositare o inviare a mezzo raccomandata entro venti giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria della Commissione, a pena di inefficacia dell'incarico all'interno dell'ordinamento sportivo) non poteva ritenersi esistente la ragione di credito azionata in via monitoria.
Infatti, poiché il diritto di credito è geneticamente e funzionalmente collegato al contratto di mandato in esame, il contrasto dell'incarico con le regole formali e sostanziali poste dalla FIGC determinava una violazione delle norme dell'ordinamento sportivo, che si riverbera anche sulla validità del contratto, ai fini civilistici, in relazione alla violazione del secondo comma dell'art. 1322 c.c., non risultando meritevole di tutela un contrato posto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo.
Così riassunta la motivazione della decisione impugnata, in primo luogo l'appellante si duole del fatto che non si sia tenuto conto della valenza probatoria e sostanziale della scrittura del 4 luglio 2002, la quale costituiva una ricognizione di debito titolata ex art. 1988 c.c., che imponeva all'opponente di fornire la prova dell'inesistenza del diritto di credito riconosciuto.
La doglianza è palesemente infondata, in quanto, la sentenza appellata pur mantenendo ferma la rilevanza della detta scrittura, ha correttamente evidenziato che il rapporto sottostante e dal quale sarebbe sorto il credito oggetto del riconoscimento, era affetto da nullità, essendosi quindi soddisfatta la regola dell'inversione dell'onere probatorio, emergendo appunto la prova dell'insussistenza del credito, proprio alla luce delle deduzioni sviluppate dall'opponente nell'atto di opposizione.
Successivamente le censure dell'appellante investono il ragionamento giuridico del Tribunale che ha ritenuto di pervenire alla declaratoria di nullità del contratto di incarico conferito dalla opponente alla società opposta in ragione della mancata ottemperanza alle prescrizioni formali previste dal menzionato Regolamento.
Sul punto merita osservare che le argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure hanno di recente ricevuto l'autorevole avallo da parte dei giudici di legittimità, nella sentenza del 20 settembre 2012 n. 15934, in Guida al diritto 2012, n. 21.
Con tale pronuncia, che ha peraltro confermato il dictum del Tribunale di Udine del 16 gennaio 2006, citata nella motivazione dal Tribunale di Napoli, e a sua volta confermata dalla Corte di Appello di Trieste, la Suprema Corte ha affermato che non ha diritto al compenso professionale il soggetto che agendo nella duplice veste di avvocato e agente di calciatori abbia stipulato un contratto di diritto comune in violazione di norme dell'ordinamento sportivo. Non può, infatti, ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito ex art. 1322, comma 2, c.c., un contratto posto in frode alle regole proprie della FIGC, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali all'uopo richieste in favore della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del calciatore professionista, sposando in motivazione appieno le tesi fatte proprie dall'estensore della sentenza in questa sede impugnata”.
In definitiva, quindi, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito del quale si è dato conto, è più probabile che non che la Corte di Appello di Napoli, investita di un appello tempestivo, avrebbe accolto l’impugnazione proposta dalla Parte_3 e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo emesso a suo carico dal Tribunale di Torre Annunziata.
§ 9.
Si può, a questo punto, procedere alla quantificazione del danno, che, nella specie, consiste nel pregiudizio economico patito dall’attrice in ragione della declaratoria di inammissibilità dell’appello e della conseguente definitività dell’opposto decreto ingiuntivo.
In particolare, il pregiudizio in esame corrisponde, anzitutto, a quanto Parte_3 ha documentato di avere pagato alla CP_3 in ragione della richiamata declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Dalla documentazione prodotta in atti dall’attrice, si ricava che la stessa abbia versato, in favore di CP_3 , complessivi euro 103.700,00, in esecuzione di un accordo transattivo concluso con detta società all’esito dell’appello.
Tale importo risulta finanche inferiore a quello che, in base al decreto ingiuntivo, Parte_3 era tenuta a pagare in favore della CP_3 .
Infatti, considerata la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo, che, tenuto conto dell’Iva al 21%, ammontava ad euro 96.800,00 e degli interessi legali sulle due rate di euro 48.400,00 dalle singole scadenze del 31.8.2012 e del 28.2.2013, fino ai pagamenti eseguiti dalla Parte_3 il 23.12.2022 ed il 28.2.2023, il totale che l’odierna attrice avrebbe dovuto pagare sarebbe stato pari ad euro 104.022,27.
Inoltre, con l’atto di appello, l’odierna attrice, reiterando una domanda già svolta in primo grado, aveva anche chiesto disporsi la condanna di CP_3 a voler restituire l’importo di euro 48.400,00 già versato alla stessa quale pagamento della prima rata oggetto della menzionata scrittura del 9.3.2012.
Anche tale pagamento integra senza dubbio una voce di danno che, qualora l’appello fosse stato accolto, l’attrice avrebbe evitato, posto che essa avrebbe potuto conseguire la restituzione dell’anzidetta somma, non dovuta siccome versata in esecuzione di una scrittura privata, come detto, immeritevole di tutela e, quindi, nulla ai sensi dell’art. 1322 c.c..
Nel complesso, pertanto, il danno spettante all’attrice ammonta a complessivi euro 152.100,00.
Venendo in rilievo un credito di valore lo stesso deve essere rivalutato all’attualità.
Ne segue che, applicando il più aggiornato indice Istat, che si indentifica, ad oggi, in quello pubblicato al 31.10.2025, si avrà:
Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione Capitale Iniziale: € 48.400,00 Data Iniziale: 27/04/2012 Data Finale: 31/10/2025 Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2012
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 105,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,23 Totale Rivalutazione: € 11.132,00 Capitale Rivalutato (s.e.o): € 59.532,00; Capitale Iniziale: € 54.900,00
Data Iniziale: 23/12/2022 Data Finale: 31/10/2025 Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2022
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 118,2 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,027
Totale Rivalutazione: € 1.482,30 Capitale Rivalutato (s.e.o): € 56.382,30 Capitale Iniziale: € 24.400,00 Data Iniziale: 01/03/2023 Data Finale: 31/10/2025 Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2023
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 118 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,029
Totale Rivalutazione: € 707,60 Capitale Rivalutato (s.e.o): € 25.107,60 Capitale Iniziale: € 24.400,00
Data Iniziale: 04/04/2023 Data Finale: 31/10/2025 Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2023 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 118,4
Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,025
Totale Rivalutazione: € 610,00
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 25.010,00.
In totale, pertanto, il danno, rivalutato all’attualità, ascende a complessivi euro 166.031,9.
Su tale somma spettano gli interessi legali al tasso di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Non competono, invece, gli interessi legali corrispettivi, pure oggetto di domanda, in assenza di specifica allegazione e di prova, da parte del creditore, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Del resto, siccome nel periodo dinanzi considerato, la remuneratività media del denaro è stata, di norma, significativamente inferiore al tasso di svalutazione, essendo l’arco di tempo in esame stato caratterizzato da tassi di interesse bassi e da un’elevata svalutazione, deve ragionevolmente affermarsi che il riconoscimento al creditore di una somma rivalutata all’attualità sia ampiamente idonea a compensare il danno da ritardato pagamento.
§ 10.
L’accoglimento della domanda principale comporta, ovviamente, l’assorbimento di quella subordinata di responsabilità aquiliana.
§ 11.
Si deve, a questo punto, esaminare la domanda che l’avv. ..... aveva proposto nei confronti di Controparte_1
Preliminarmente deve rilevarsi che non sussista la nullità dell’atto di citazione per chiamata del terzo, eccepita in origine da [...] CP_1 per la dedotta mancanza dell’avvertimento di cui al numero 7) dell’art. 163 c.p.c., nella parte in cui prevede “con l’avvertimento…che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o dalle leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Giova premettere che, nella specie, l’atto in esame, sebbene carente dell’indicazione dinanzi riportata, conteneva parte dell’avvertimento di cui al suddetto numero 7) dell’art. 163 c.p.c., ivi leggendosi, nella vocatio in ius, “con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia”.
Ciò posto, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la citazione è nulla se manca l’avvertimento di cui al suddetto n. 7 dell’art. 163 c.p.c., non contemplandosi, invece, dalla norma l’ipotesi di un avvertimento incompleto, quale nella specie si ravvisa. Quindi, siccome, nella specie, la carenza non si è tradotta nella completa assenza dell’avvertimento, ma, in definitiva, in una trasposizione solo parziale dello stesso, non sussiste il radicale vizio dell’atto.
Ne segue che, sebbene il G.I. non si sia pronunciato, con la propria ordinanza del 6.9.2024, sulla richiesta dell’impresa assicurativa, ex art. 164 co. 3 c.p.c., di differimento della prima udienza, non sussistendo, a monte l’eccepita nullità, alcuna conseguenza in merito alla validità dell’atto di citazione per chiamata del terzo si determina in concreto.
Peraltro, anche a ritenere che l’incompletezza dell’avvertimento di cui al n. 7 determini, comunque, la nullità della citazione per chiamata del terzo, la stessa andrebbe ritenuta sanata, per avere Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, svolto ampie difese nel merito (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020: “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”).
§ 12.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L’avv. ..... ha stipulato con Controparte_1 la polizza n. 37055WG a copertura del rischio nascente dalla responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di avvocato.
In base all’art. 1 delle condizioni di polizza, della “Sezione Responsabilità Civile Professionale”, “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, per fatti verificatosi durante l'esercizio dell'attività professionale in qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza”.
In base all’art. 7 delle predette condizioni generali, inoltre, rubricato “Inizio e termine della garanzia”, “a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Parte_5
e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l Parte_5 non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso. b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell Parte_5 (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo”.
Nel resistere alla richiesta dell’avv. ....., la Controparte_1 già in fase stragiudiziale, aveva eccepito la non operatività della copertura, sulla base del rilievo per cui “Atteso che il supposto comportamento colposo risale al 04.10.2016, data di notifica della sentenza di primo grado, e che la tardività dell’appello è stata eccepita dalla CP_3 [...] con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di secondo grado il 30.05.2017, appare inverosimile che il dominus della causa non abbia chiesto spiegazioni al suo domiciliatario dolendosi dell’omissione nella trasmissione degli atti e che, quindi, l’avv. ..... non abbia avuto nessuna notizia di quanto accaduto prima della lettera di messa in mora del 13.03.2023 a lui indirizzata.
In tal senso militano le difese svolte dalla Parte_3 nel giudizio di appello circa la nullità della notificazione della sentenza di primo grado tutte puntualmente rigettate dalla Corte territoriale”.
L’eccezione è infondata.
E’ pacifico che la prima richiesta risarcitoria, di cui alla comunicazione pec del 13.3.2023, sia stata inoltrata dal Lecce calcio all’avv. ..... nella vigenza della polizza. Del pari, non è contestato che l’assicurato abbia comunicato il sinistro alla compagnia durante il periodo di validità del contratto.
Se, quindi, la polizza de qua veniva stipulata in data 25.6.2021, è evidente che, al momento della relativa sottoscrizione, l’assicurato non avesse ancora ricevuto dalla Parte_3 alcuna richiesta di risarcimento conseguente alla vicenda oggetto di causa.
Né, invero, vi sono elementi che consentano di ritenere provato che il professionista, alla data di conclusione del contratto assicurativo, avesse già avuto maturato la consapevolezza della concreta possibilità di essere esposto ad una richiesta risarcitoria da parte della Parte_3 per la condotta tenuta in relazione alla notifica della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata.
Sul punto si consideri che, nel giudizio di appello, la Parte_3 era difesa dall’avv. ..... e che lo stesso aveva eletto domicilio presso altro difensore, diverso dal ...... Ne segue che quest’ultimo, essendo rimasto anche formalmente estraneo al giudizio di appello, non abbia avuto modo di conoscere il contenuto delle eccezioni ivi sollevate, in ordine alla tardività dell’appello, dalla CP_3 .
D’altra parte, se si considera che, con ordinanza del 18.7.2017, la Corte di Appello di Napoli aveva respinto l’istanza di sospensiva della sentenza di primo grado, formulata dalla Parte_3 , e che, solo con la sentenza, pronunciata in data 25.6.2022, in epoca ampiamente successiva alla stipula della polizza assicurativa, veniva rilevata la tardività dell’appello, è arduo sostenere che il ..... possa avere avuto conoscenza, prima del giugno 2021, del fondato rischio di essere esposto ad una richiesta risarcitoria da parte della Parte_3 .
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere pienamente operativa la polizza assicurativa azionata dal professionista e, quindi, meritevole di accoglimento la domanda di manleva.
Peraltro, l’obbligazione di garanzia, cui l’impresa di assicurazione è tenuta, deve essere ritenuta operante al netto della franchigia contrattuale del 10% e di un minimo di euro 500 prevista dalle condizioni di polizza (cfr. tabella riassuntiva di cui a pagina 65 della polizza allegata alla produzione del convenuto).
L’avv. ....., nel formulare la domanda, chiedeva, in via principale, che Controparte_1 venisse condannata direttamente al pagamento delle somme spettanti all’attrice.
Deve, quindi, ritenersi che l’assicurato abbia inteso richiedere, come previsto dall’art. 1917 co. 2 c.c., che l’assicuratore paghi direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta.
Ne segue che Controparte_1 in adempimento dell’obbligazione nascente dal contratto assicurativo stipulato con l’avv. ....., vada condannata a pagare direttamente, in favore della Parte_3 , quanto alla stessa dovuto, in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale ed interessi, al netto della franchigia del 10%.
§ 13.
Venendo, infine, a disciplinare il regime delle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, l’avv. ..... è tenuto alla relativa rifusione in favore della Parte_3 .
Sempre a norma dell’art. 91 c.p.c., inoltre, Controparte_1 deve rifondere, all’avv. ....., le spese di lite sostenute per la chiamata in causa. Invece, in difetto di specifica richiesta da parte del convenuto, non spettano né le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., né le spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è stato condannato a pagare al danneggiato vittorioso (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024).
In relazione ad entrambi i citati rapporti processuali, le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero ed alla complessità delle questioni trattate ed all’attività difensiva espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta dall’attrice, e, per l’effetto, condanna.....a pagare, in favore di Pt_1 Parte_1 la somma di euro 166.031,9, oltre interessi al tasso di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) accoglie la domanda proposta da .....e, per l’effetto, condanna favore di Controparte_1 Parte_1 a pagare direttamente, in detratta la franchigia del 10%, gli importi oggetto del precedente capo a) di questo dispositivo;
c) condanna .....a pagare, in favore di Parte_1 [...] le spese processuali, che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna Controparte_1 a pagare, in favore di ....., le spese processuali, che liquida in euro 787,30 per esborsi, euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in data 9.12.2025.
