TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 6844/2025 DEL 12/09/2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Controparte_1 , società registrata negli Emirati Arabi Uniti, con …., in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dall’avv. Pierfilippo Capello e dall’avv. Maria Laura Guardamagna, presso lo studio dei quali in Milano, P.za San Pietro in Gessate 2, è elettivamente domiciliata;
attrice;
nei confronti di Controparte_2… rappresentato e difeso dall’avv. Gian Paolo Coppola, dall’avv. Lorenza Del Nero e dall’avv. Federico Venturi Ferriolo, presso lo studio dei quali in Milano, Via della Moscova 18, è elettivamente domiciliato;
convenuto;
Oggetto: contratto di rappresentanza sportiva sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Controparte_1 :
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis giudicare
A. Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 , nato …., è tenuto al pagamento in favore di [...] Controparte_1 registrazione. CP_1 C.F._2 , società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di e con sede legale il …., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di Euro 4.125.993,75 oltre interessi moratori a decorrere dalla data dell’emissione delle fatture e sino al saldo quale corrispettivo per l’attività di assistenza svolta dall’odierna attrice in relazione alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con l’Internazionale FC S.p.A. di Milano e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della Controparte_1 .
CP_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di Euro 4.125.993,75 oltre interessi moratori a decorrere dalla data di emissione delle fatture e sino al saldo, o in ogni caso delle somme determinate in corso di causa;
2. accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 , nato …., è altresì tenuto al pagamento in favore di [...] Controparte_1 registrazione. CP_1 C.F._2 società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di e con sede legale il …., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di Euro 3.750.000,00 oltre interessi moratori a decorrere dalla data dell’emissione delle fatture e sino al saldo, quale corrispettivo per l’attività di assistenza svolta dall’odierna attrice in relazione al trasferimento del giocatore all’Internazionale FC S.p.A. di Milano e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della Controparte_1.
CP_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di Euro 3.750.000,00 oltre interessi moratori a decorrere dalla data di emissione delle fatture e sino al saldo, o in ogni caso delle somme determinate in corso di causa.
B. Nel merito, in via subordinata:
1. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Milano non accogliesse la domanda così quantificata e formulata al punto A.1), che precede, accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 , nato …., è tenuto al pagamento in favore di CP_1 [...] .
CP_1 società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di registrazione C.F._2 e con sede legale il …, in persona del legale rappresentante pro tempore, della minor percentuale del 9% e così dell’importo di Euro 2.475.596,25, oltre interessi moratori a decorrere dalla data dell’emissione delle fatture e sino al saldo, quale corrispettivo per l’attività di assistenza svolta dall’odierna attrice in relazione alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con l’Internazionale FC S.p.A. di Milano e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della [...] Controparte_1.
CP_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore - dell’importo di Euro 2.475.596,25 oltre interessi moratori a decorrere dalla data di emissione delle fatture e sino al saldo, o in ogni caso delle somme determinate in corso di causa.
C. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
1. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Milano non accogliesse la domanda così quantificata e formulata ai punti A.1) e B), che precedono, accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 , nato …, è tenuto al pagamento in favore di [...] Controparte_1 registrazione.
CP_1 C.F._2 società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di e con sede legale il …, in persona del legale rappresentante pro tempore, della minor percentuale del 3% e così dell’importo di Euro 825.198,75, ovvero della diversa somma che in ogni caso risulterà accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi moratori a decorrere dalla data dell’emissione delle fatture e sino al saldo, quale corrispettivo per l’attività di assistenza svolta dall’odierna attrice in relazione alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con l’Internazionale FC S.p.A. di Milano e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della Controparte_1.
CP_1 - in persona del legale rappresentante pro tempore - dell’importo di Euro 825.198,75 (o della somma che in ogni caso risulterà determinata nel presente giudizio) oltre interessi moratori a decorrere dalla data di emissione delle fatture e sino al saldo.
D. Sulla domanda riconvenzionale ex adverso avanzata:
1. preso atto della intervenuta parziale rinuncia nella controreplica autorizzata del 29 luglio 2022 da parte di Controparte_2 alla domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di Controparte_1 .
CP_1 , società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di registrazione C.F._2 e con sede legale in …., respingere la residua domanda riconvenzionale formulata ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista di prova.
E. In via istruttoria:
1. ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio volta a determinare tempi e modalità del deposito in via telematica del Contratto da parte di CP_1 [...] .
CP_1 - o di soggetti da questa incaricati - presso i competenti uffici della Controparte_3 , concedendo termine alle parti per la specificazione dei relativi quesiti e fissando all’uopo udienza al fine della formulazione del quesito da sottoporre all’eventuale nominando CTU;
2. ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli, con espressa riserva di altri indicarne:
a. vero che nella persona del legale rappresentante Sig. Parte_2 [...] svolse nell’interesse di Controparte_2 attività dirette al trasferimento di questi dalla squadra argentina Racing Club all CP_4 nei primi mesi del 2018;
Con
b. vero che CP_2 e la sua famiglia erano costantemente informati da parte di nella persona del legale rappresentante Sig. Parte_2 di tutte le attività e gli sviluppi della trattativa tra Racing Club e CP_4
c. vero che CP_2 ha, sia per tutta la durata delle trattative sia dopo la conclusione del contratto di trasferimento del Giocatore tra Racing Club e CP_4 espresso soddisfazione e gratitudine a per il buon esito delle trattative dirette al suo trasferimento dal Racing Club all’ CP_4
d. vero che…., al momento di definire l’oggetto dell’incarico di cui al Contratto, che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzioneasseverata), le parti CP_2 e NF convennero che NF avrebbe dovuto occuparsi del trasferimento del Giocatore dal Racing Club a un’altra squadra;
Con
e. vero che…., in relazione all’incarico conferito da CP_2 a di occuparsi del trasferimento del Giocatore dal Racing Club a un’altra squadra, di cui al Contratto che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzione asseverata), le parti CP_2 e convennero che avrebbe avuto diritto a un compenso autonomo e separato per tale attività;
Con
f. vero che per quanto attiene alla determinazione del valore del compenso dovuto da CP_2 in favore di per l’attività da questa svolta in relazione trasferimento del Giocatore dal Racing Club a un’altra squadra, di cui al Contratto che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzione asseverata), le parti CP_2 e convennero che avrebbe avuto diritto a una somma pari al 15% del valore complessivo del trasferimento del Giocatore, come previsto dall’art. 5.4 del Contratto;
Con
g. vero che…, al momento di definire l’oggetto dell’incarico di cui al Contratto, che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzione asseverata), le parti CP_2 e NF convennero che una volta trovata una nuova squadra per il Giocatore, NF avrebbe dovuto assistere il Giocatore nella conclusione del contratto da calciatore professionista con tale nuova squadra;
h. vero che…., in relazione all’incarico conferito da CP_2 a di cui al Contratto, che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzione asseverata), le parti CP_2 e NF convennero che NF avrebbe avuto diritto a un compenso, relativo all’attività svolta per la conclusione del contratto da calciatore professionista tra CP_2 e la nuova squadra, autonomo e separato dai compensi eventualmente dovuti da d CP_2 per altre attività previste dal Contratto;
i. vero che le parti da CP_2 e …convennero di determinare il valore del compenso dovuto a…..per l’attività da questa svolta in relazione alla conclusione di un contratto da calciatore professionista tra CP_2 e una nuova squadra di calcio, di cui al Contratto che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzione asseverata), in una somma pari al 15% delle somme lorde che il Giocatore avrebbe incassato in forza del contratto con la nuova squadra;
j. vero che la decisione delle parti CP_2 e … di determinare il valore del compenso dovuto da CP_2 a per l’attività da questa svolta in relazione alla conclusione di un contratto da calciatore professionista tra CP_2 e una nuova squadra di calcio, di cui al Contratto che si mostra al teste (cfr. doc. 01, nella versione in spagnolo e/o nella traduzione asseverata), in una somma pari al 15% delle somme lorde che il Giocatore avrebbe incassato in forza del contratto con la nuova squadra, venne ritenuta dalle parti congrua e coerente con il valore del contratto e con gli sviluppi della carriera da calciatore professionista di CP_2 ;
k. vero che, nel periodo dei fatti per cui è causa, agenti e calciatori erano liberi di determinare in piena autonomia la modalità con cui determinare il compenso dovuto da un calciatore a un agente per i servizi prestati da quest’ultimo in favore del calciatore;
l. vero che, nel periodo dei fatti per cui è causa, era prassi che nei contratti tra calciatore e agente l’incarico conferito a quest’ultimo prevedesse sia la ricerca di una “nuova squadra” per il calciatore, sia l’assistenza nella redazione e conclusione dei relativi contratti;
m. vero che, nel periodo dei fatti per cui è causa, era prassi che nei contratti tra calciatore e agente l’incarico conferito a quest’ultimo prevedesse per le attività di ricerca di una “nuova squadra” per il calciatore e per quelle relative all’assistenza nella redazione e conclusione dei relativi contratti, due diversi e separati compensi;
n. vero che, nel periodo dei fatti per cui è causa, era prassi che nei contratti tra calciatore e agente l’incarico conferito a quest’ultimo prevedesse sia la ricerca di una “nuova squadra” per il calciatore, sia l’assistenza nella redazione e conclusione dei relativi contratti;
o. vero che, nel periodo dei fatti per cui è causa, i compensi convenuti tra calciatore e agente per le attività svolte da quest’ultimo sia in relazione alla ricerca di una “nuova squadra” per il calciatore, sia in relazione alla conclusione del relativo contratto da calciatore professionista, erano abitualmente determinati o in una somma forfettaria o in una percentuale sul valore del trasferimento del calciatore e in una percentuale sul valore del contratto sottoscritto dal calciatore;
p. vero che, nel periodo dei fatti per cui è causa, quando i compensi convenuti tra calciatore e agente per le attività svolte da quest’ultimo sia in relazione alla ricerca di una “nuova squadra” per il calciatore, sia in relazione alla conclusione del relativo contratto da calciatore professionista, erano determinati in una percentuale sul valore del trasferimento del calciatore e in una percentuale sul valore del contratto sottoscritto dal calciatore, tale percentuale poteva arrivare al 10 o al quindici per cento del valore del relativo contratto di lavoro sportivo e/o di trasferimento da una squadra all’altra.
Si indicano a testi, per i capitoli dal n° 1 al 10, con espressa riserva di altri indicarne, i signori Testimone_1 e Persona_1 ; per i capitoli dal n° 11 al 16 il legale rappresentante della Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società AIACS, con sede in Monza (MB), corso Milano, 15, 20900. Ci si riserva altresì di argomentare, formulare capitoli di prova, indicare testi anche in controprova sulle deduzioni istruttorie avversarie eventualmente ritenute ammissibili dal Tribunale, nonché produrre ulteriori documenti nei termini di legge assegnati.
In ogni caso Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre spese legali generali al 15%, IVA e CPA come per legge in relazione al presente giudizio.
per Controparte_2 :
come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Controparte_1 . CP_1 , registrata negli Emirati Arabi Uniti, conveniva in giudizio con ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_2 [...] per vederlo condannare al pagamento dei compensi pattuiti per le attività professionali di assistenza e consulenza rese a suo favore per il suo trasferimento dalla società argentina Racing Club de Avellaneda alla Controparte_5 (breviter: CP_4 e per la negoziazione del contratto di prestazione sportiva concluso con la società italiana.
La ricorrente esponeva di aver stipulato con il convenuto a Buenos Aires in data 26.01.2018 un contratto definito di “rappresentanza sportiva”, depositato presso la F.I.G.C., avente ad oggetto la rappresentanza “in via esclusiva e a titolo personale come agente sportivo”, e comunque la consulenza per lo sviluppo della carriera sportiva del calciatore: il contratto prevedeva un corrispettivo pari al 15% del valore di quei contratti da questa negoziati, “che non attengono strettamente all'attività svolta per la conclusione, la modifica o il prolungamento di un contratto di prestazione sportiva tra il giocatore e un club calcistico”.
Riferiva in fatto che, grazie al proprio ruolo chiave ricoperto nell’intera operazione, il convenuto e l CP_4 avevano stipulato un contratto per cinque stagioni (dal 01.07.2018 al 30.06.2023). Successivamente il convenuto aveva stipulato in data 28.10.2021 sempre con l CP_4 un nuovo contratto di prestazione sportiva con l’assistenza di altro agente sportivo, valevole fino al 30.06.2026, senza provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente per l’attività precedentemente svolta.
Prendendo le mosse dai valori dell’intera operazione, fondandosi sulle percentuali contrattualmente previste, la ricorrente affermava il proprio diritto ad ottenere un corrispettivo di Euro 4.125.993,75 (di cui Euro 3.753.000,008 quale compenso fisso ed Euro 372.993,759 in relazione ai premi individuali). Riferiva infatti che con il contratto “le Parti hanno pattuito che NF Cons. ha diritto a un corrispettivo pari al 15% del valore di quei contratti da questa negoziati e che non attengono strettamente all'attività svolta per la conclusione, la modifica o il prolungamento di un contratto di prestazione sportiva tra il giocatore e un club calcistico”. Precisava pertanto che: “In quest'ultimo caso, la quantificazione della retribuzione può essere determinata come si vedrà in dettaglio infra) facendo riferimento o a un'interpretazione di quanto previsto dal Contratto, o alla prassi dell'industria del calcio o, infine, alle indicazioni fornite dai regolamenti specifici del settore”.
Riferiva del ruolo ricoperto sia nelle trattative per il passaggio del calciatore dalla società argentina di cui era tesserato all’ CP_4 sia del contratto di prestazione sportiva stipulato tra il convenuto e la società italiana, precisando come quest’ultimo fosse in concreto costituito sia dal contratto economico che stabiliva la parte fissa della retribuzione, sia da altre scritture integrative che prevedevano per ogni anno di validità del contratto, premi individuali legati al raggiungimento di determinati obiettivi, sia individuali che di squadra.
Sulla scorta delle previsioni negoziali, affermava il proprio diritto ad ottenere il compenso sopra indicato, pari al 15 % dei valori pattuiti tra l CP_4 ed il convenuto, ed in subordine un compenso basato sulla prassi delle provvigioni pattuite dagli agenti sportivi, pari nella media al 9 % dei contratti conclusi, o in estremo subordine, al corrispettivo del 3 % dei valori dell’operazione, come determinato in subjecta materia dalla F.I.G.C e dalla CP_6
La ricorrente affermava altresì di aver diritto ad un ulteriore compenso pari al 15 % del prezzo di trasferimento del convenuto dal Racing Club de Avellaneda all’ CP_4 asseritamente previsto a contratto sulla scorta dalla lettura coordinata degli artt. 2 punto (i) lett. b) e 5.4, per un importo di Euro 3.750.000,00. Senza alcuna ulteriore deduzione in diritto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A. “Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 nato … è tenuto al pagamento in favore di CP_1 [...] . CP_1società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di registrazione C.F._2 e con sede legale in …Dubai – in persona del legale rappresentante pro tempore – dell'importo di Euro 4.125.993,75 oltre interessi moratori a decorrere dalla data dell'emissione delle fatture e fino al saldo a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza svolta dall'odierna ricorrente in relazione alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con l CP_4 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di Controparte_1 . CP_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore – dell'importo di Euro 4.125.993,75 oltre interessi moratori a decorrere dalla data dell'emissione delle fatture e fino al saldo;
2. accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 nato ….è tenuto al pagamento in favore di CP_1 [...] . CP_1 società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di registrazione C.F._2 e con sede legale …Dubai – in persona del legale rappresentante pro tempore – dell'importo di Euro 3.750.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza svolta dall'odierna ricorrente in relazione al trasferimento del Giocatore
all' CP_4 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di Controparte_1 . CP_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore – dell'importo di Euro 3.750.000,00 oltre interessi moratori a decorrere dalla data della domanda e fino al saldo;
B. Nel merito, in via subordinata
1. Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Milano non accogliesse la domanda di pagamento così quantificata e formulata come da punto A.1) che precede, accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 nato a …. è tenuto al pagamento in favore di CP_1 [...] . CP_1 società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di registrazione C.F._2 e con sede legale in … – in persona del legale rappresentante pro tempore – della minor percentuale del 9%, e così dell'importo di Euro 2.475.596,25, oltre interessi moratori a decorrere dalla domanda e fino al saldo a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza svolta dall'odierna ricorrente in relazione alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con l CP_4 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di Controparte_1 . CP_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore – dell'importo di Euro 2.475.596,25 oltre interessi moratori a decorrere dalla data della domanda e fino al saldo;
C. In via ulteriormente subordinata
1. Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Milano non accogliesse la domanda di pagamento così quantificata e formulata come da punti A.1) e B.1) che precedono, accertare e dichiarare che il Signor Controparte_2 nato … è tenuto al pagamento in favore di [...] Controparte_1 registrazione . CP_1 C.F._2 società registrata negli Emirati Arabi Uniti con numero di e con sede legale …– in persona del legale rappresentante pro tempore – della percentuale del 3% del valore del Contratto Parte_3 e così dell'importo di Euro 825.198,75, oltre interessi moratori a decorrere dalla domanda e fino al saldo a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza svolta dall'odierna ricorrente in relazione alla conclusione del contratto di prestazione sportiva con l CP_4 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di Controparte_1 . CP_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore – dell'importo di Euro 825.198,75 oltre interessi moratori a decorrere dalla data della domanda e fino al saldo;
D. In ogni caso
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge in relazione al presente giudizio”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto CP_7 contestava integralmente gli assunti avversari, premettendo di nulla dovere all’attrice, dal momento che quest’ultima aveva già percepito dall’ CP_4 per tale operazione ca. 4.000.000 Euro in virtù di un contratto di intermediazione e di mandato per il tesseramento del calciatore con il club del 21.06.2018, eccependo comunque la nullità del contratto inter partes del 25.01.2018, e la prescrizione di qualsivoglia diritto dell’attrice da esso derivante, avanzando invia riconvenzionale altresì richieste restitutorie e risarcitorie in relazione a quanto da lui versato (Euro 4.775.057,88) all’attrice ad altro titolo.
In termini di fatto il convenuto deduceva che, a seguito del contratto di rappresentanza sportiva del 25.01.2018 ex adverso invocato – di cui si assumeva il tardivo deposito presso la Commissione Agenti Sportivi F.I.G.C. avvenuta solo in data 27.02.2018 –in relazione alla vicenda dedotta in giudizio erano intervenuti, altri contratti: a) in data 30.01.2018 l’attrice, qualificatasi come titolare esclusivo dei diritti di immagine del calciatore, aveva stipulato con la [...] Controparte_8 un contratto di cessione dei predetti diritti di immagine fino al 31.01.2026, dietro corresponsione semestrale di un corrispettivo parametrato alla categoria del club in cui il convenuto avrebbe giocato, fissato, dopo il trasferimento all’ CP_4 in Euro 400.000 annui; b) il 21.06.2018 l’attrice e l CP_4 avevano concluso un contratto con cui la società sportiva aveva incaricato NF CONS. dell’attività di intermediazione nel trasferimento di CP_9 dal Racing Club de Avellaneda, ed in esso l’attrice aveva dichiarato di aver ricevuto un mandato congiunto e di agire, pertanto, sia nell’interesse del calciatore CP_2 che del Club. Detto contratto, tempestivamente registrato, prevedeva un corrispettivo a favore di NF CONS. di Euro 3.000,000 i.v.a. esclusa; c) sempre in data 21.06.2018 l CP_4 e l’attrice avevano stipulato un ulteriore contratto per l’assistenza nella registrazione e negoziazione di un contratto di prestazione sportiva con CP_9 , con dichiarazione che N.F. aveva ricevuto un mandato congiunto per agire nell’interesse dell’ CP_4 e del calciatore, e con previsione di un corrispettivo di Euro 1.000.000 i.v.a. esclusa; d) in data 01.07.2018 era stato infine stipulato tra l CP_4 e CP_9 il contratto di prestazione sportiva, valido fino al 30.06.2023.
Il convenuto deduceva sempre in fatto, sotto altro profilo, di essere stato convinto dall’attrice a consegnarle ingenti somme di denaro al fine di investimento, di aver quindi versato alla stessa dal 2018 al 2021 gli importi di Euro 3.990.000 e USD,873.000 che erano pertanto entrati nella disponibilità del l.r. dell’attrice, e pertanto “non più quindi nella disponibilità del suo legittimo proprietario”. Riferiva infine che, a seguito di dette vicende, nel 2021 il convenuto, scaduto il contratto di rappresentanza sportiva con CP_10 aveva interrotto i rapporti con l’attrice, e stipulato un nuovo contratto con l CP_4 era quindi seguita da parte dell’attrice l’emissione di due fatture per l’importo complessivo di Euro 4.125.993,75, corrispondente al 15% del compenso fisso lordo di 5 stagioni sportive dal 2018 al 2023 (pari a € 25.020.000,00) ed al 15% del compenso variabile lordo di 3 stagioni sportive (pari a € 2.486.625,00) previsti dal Contratto di Prestazione Sportiva stipulato con l’ CP_4
Sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento e Regolamento nazionale CP_6 F.I.G.C. in materia di Servizi di Procuratore Sportivo applicabili ratione temporis, il convenuto deduceva la nullità o comunque l’invalidità del contratto stipulato inter partes, allegando la violazione di diverse previsioni del Regolamento FIGC (attt.5 comma 5, art. 7 commi 1 e 2) per tardivo deposito del contratto, conflitto di interessi e violazione del divieto di TPO (“Third Party Ownership) che impedisce ai procuratori sportivi di “avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo”.
Eccepiva altresì la prescrizione del diritto di credito ex adverso vantato, sia in relazione alle previsioni dei Regolamenti F.I.G.C. che sul punto indicavano la prescrizione in due stagioni sportive successive a quella in cui il corrispettivo era maturato, e comunque ai sensi degli artt. 2956 e 2957 cod.civ., richiamando al riguardo la qualifica di professionisti dei procuratori sportivi espressamente attribuita dal Regolamento FIGC 2015. Nel merito contestava comunque la debenza di alcun compenso, in assenza di prova dell’espletamento delle attività contrattualmente previste, e rilevando che il contratto de quo prevedeva che il compenso del procuratore, per il caso di stipulazione di un contratto di prestazione sportiva con un nuovo club, sarebbe stato corrisposto da quest’ultimo, come poi avvenuto in virtu’ dei due contratti stipulati dall’attrice con CP_11 in data 21.06.2018, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo del convenuto al riguardo. Deduceva altresi l’infondatezza dell’ulteriore domanda di pagamento – formulata per la prima volta in sede di ricorso introduttivo – di Euro 3.750.000,00, pari al 15 % del prezzo pagato dall' CP_4 al Racing de Avellaneda per il trasferimento del calciatore, in quanto, oltre ai motivi precedentemente dedotti, violava anche l’art. 7.2 Regolamento FIGC di divieto di T.P.O.
Sotto altro profilo, richiamava i versamenti di denaro per l’importo complessivo di Euro 4.775.057,88, operati dal convenuto, indotto dal legale rappresentante dell’attrice, Controparte_12 , mediante dodici bonifici ad alcune società dallo stesso indicate, tra cui la stessa NF Cons., la falsa contabilità trasmessagli e la mancata restituzione di detti importi. Chiedeva pertanto la restituzione degli importi versati sia per parte di essi ai sensi dell’art. 2033 c.c. che ai sensi dell’art. 2043 cod.civ. per i restanti.
Il convenuto concludeva pertanto nei seguenti termini: “in via preliminare accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione del diritto di qualsivoglia corrispettivo ai sensi del contratto di rappresentanza sportiva concluso tra Controparte_2 e [...] Controparte_1 . CP_1 , in persona del legale rappresentante prò tempore, in data 26 gennaio 2018;
nel merito in via principale, accertare e dichiarare la invalidità/nullità del contratto di rappresentanza sportiva concluso tra Controparte_2 e Controparte_1 . CP_1 , in persona del legale rappresentante prò tempore, in data 26 gennaio 2018 in subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_2 a [...] Controparte_1 . CP_1 , in persona del legale rappresentante prò tempore, e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande avanzate da Controparte_1 .
CP_1 in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di NF Cons. ai sensi degli artt. 2033 e 2043 cod. civ. e, per l'effetto, condannare Controparte_1 .
CP_1 , in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento a CP_2 [...] delle somme di € 975.437,89 a titolo restitutorio ed € 3.799-619,99 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
in via riconvenzionale, subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il sig. CP_2 venisse condannato al pagamento in favore di Controparte_1 .CP_1 di corrispettivi ai sensi contratto di rappresentanza sportiva, condannare NF Cons. al pagamento della differenza tra quanto compensato, oltre interessi oltre interessi al tasso legale fino alla proposizione della domanda e, poi, da tale momento ai sensi dell'art. 1284, 40 comma, cod. civ., sino al saldo;
in ogni caso condannare, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., Controparte_1 . CP_1 a rifondere al sig. CP_2 le spese e i compensi di difesa”,
Disposto il mutamento del rito, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., ed all’esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, appare opportuno prendere le mosse dal regolamento negoziale invocato dall’attrice, rinvenibile nel contratto di rappresentanza sportiva stipulato inter partes a Buenos Aires in data 26.01.2018. Facendo riferimento alla traduzione asseverata del contratto prodotta dalla stessa attrice, (doc.1B fasc. NF) si evince che il contratto, valido per un biennio, aveva ad oggetto le attività descritte al punto 2: “Con il presente contratto, il giocatore ingaggia i servizi dell'agente, in modo che quest'ultimo, in nome, nell'interesse e per conto del giocatore, si impegni a rappresentarlo esclusivamente e a titolo personale, come agente e procuratore sportivo, rappresentandolo e fornendogli consulenza in tutte le procedure, pratiche, trattative e/o contrattazioni direttamente o indirettamente legate allo sviluppo della sua carriera sportiva, attraverso le iniziative e i contatti che stabilisce nel paese e/o all'estero, a beneficio e nell'interesse delle condizioni di vita e sportive del giocatore” e poi piu analiticamente descritte nel prosieguo: “Il giocatore incarica l'agente di rappresentarlo e difendere i suoi interessi durante le trattative. In particolar modo:
a) Nell'offerta di contratto, proroga del contratto, modifica del contratto attuale;
b) Nel trasferimento a un altro club di calcio;
c) In tutte le altre questioni relative al contratto di lavoro tra il giocatore e il datore di lavoro;
d) Tutte le altre questioni relative alle attività e agli interessi commerciali del giocatore, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la commercializzazione della sua popolarità in generale e/o la stipula di contratti di sponsorizzazione e/o la stipula di contratti pubblicitari e/o lo sfruttamento dei diritti d'immagine e/o soprattutto dei diritti di riproduzione del ritratto”.
Veniva inoltre previsto al punto 2 (ii) che: “L'AGENTE si impegna a rappresentare e fornire consulenza al giocatore in tutte le procedure e formalità inerenti al prestito o al trasferimento definitivo dei suoi diritti federativi, sportivi ed economici, in tutti i contratti direttamente o indirettamente legati alla sua carriera sportiva”.
Di particolare interesse, ai fini che ci occupano, risulta poi la peculiare regolamentazione dei compensi, rinvenibile all’art. 5, che prevede nei primi tre commi l’ipotesi della conclusione, modifica o proroga di un contratto di prestazione sportiva tra il giocatore ed un club. Detta prima ipotesi viene regolamentata – testualmente - nei seguenti termini:
“ 1. Qualora un contratto di lavoro con una società calcistica sia concluso, modificato o prorogato, l'Agente ha diritto a un compenso.
2. Se e quando la normativa lo permette, si cercherà di far pagare al club la quota corrispondente all'agente.
3. Il giocatore darà l'opportunità all'agente del giocatore di negoziare con il club per il compenso adeguato”.
L’entità del compenso per tali attività non viene dunque prevista o disciplinata. Tale conclusione risulta del tutto evidente e non revocabile in dubbio avuto riguardo al tenore della previsione del successivo comma, il comma 5.4, che stabilisce una percentuale del 15 % per le sole attività ulteriori e diverse da quelle indicate nel comma I e sopra descritte: “L'importo delle remunerazioni diverse da quelle menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, a cui l'agente ha diritto, ammonta al 15% del valore totale del contratto”.
Ulteriore notazione riguarda la disciplina della giurisdizione e della legge applicabile: all’art. 6 si legge:
“1. Nel presente contratto e in tutte le possibili controversie che possono sorgere, si applica la legge del paese in cui il giocatore sta svolgendo la sua attività.
2. Solo la FIFA (Federation Internationale de Football Association) è l'autorità competente per intervenire in una controversia tra le parti per quanto riguarda l'esecuzione, la proroga e/o la modifica del contratto di lavoro di un giocatore con un club, e si applicano le regole della CP_6 ”.
In relazione al punto 2, atteso che l’attrice risulta aver direttamente adito l’a.g.o. italiana, limitandosi ad affermare, in sede di ricorso, che la clausola compromissoria “non è applicabile”, senza ulteriori esplicazioni, e che il convenuto nulla ha eccepito nei propri atti al riguardo, deve concludersi per la congiunta rinuncia implicita all’applicazione della previsione di cui all’art. 6.2 e la conseguente proroga di giurisdizione, ai sensi della l. 218/95.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato, possono pertanto delibarsi le domande ed eccezioni inerenti al contratto del 26.01.2018 proposte dalle parti.
Risulta in primo luogo infondata l’eccezione preliminare di merito di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto, invocata dal convenuto.
Quest’ultimo ha inteso in primo luogo far riferimento alla prescrizione usualmente prevista dai Regolamenti FIGC, che di norma riportano un termine prescrizionale di duestagioni successive a quella in cui il diritto è maturato, ed in secondo luogo alla prescrizione triennale di cui all’art. 2956 cod. civ. Senonché – per quanto attiene al primo profilo – è lo stesso convenuto ad ammettere che nel Regolamento FIGC 2015 applicabile ratione temporis – contrariamente a quanto previsto nei Regolamenti precedenti o successivi – non è rinvenibile alcuna disciplina inerente la prescrizione dei diritti relativi all’attività dei procuratori sportivi.
Pur presumendo, alla luce delle previsioni precedenti e successive, che detta lacuna sia solo frutto di una svista, la particolare natura della prescrizione – che estingue un diritto pur validamente insorto – non consente di operare alcuna analogia o presunzione di estensione della prescrizione invocata a periodi non coperti da un’espressa previsione normativa o regolamentare.
Deve pertanto escludersi che nel caso di specie possa farsi riferimento al periodo di due stagioni successive alla maturazione del diritto come richiesto dal convenuto.
Ad analoga conclusione negativa deve pervenirsi anche per quanto attiene al profilo delle norme codicistiche: l’art. 2956 cod. civ. invocato dal convenuto fa esclusivo riferimento ai rapporti informali che prevedono di norma pagamenti immediati. E’ la stessa S.C. a precisare in plurimi arresti che: “Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità…” (Cass.II, 22.01.2022, nr. 789 ord.); “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione…”(Cass. I, 04.07.2012, nr. 11145).
Risulta pertanto evidente che tale norma non è applicabile ad un contratto scritto, di ampia portata ed involgente anche valori economici elevati.
L’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto dev’essere quindi integralmente respinta.
Per quanto attiene poi alle eccezioni di nullità del contratto stipulato inter partes, sempre formulate dal convenuto, si rileva che quest’ultimo al riguardo ha fatto riferimento a tre articoli del Regolamento FIGC sopra citato, relativi ai termini di deposito del contratto di rappresentanza sportiva presso la FIGC stessa (art. 5.5), la disciplina del conflitto di interessi (art. 7.1) ed il divieto in capo ai procuratori sportivi di avere cointeressenze nei contratti stipulati per il loro tramite (art. 7.2).
Il primo rilievo inerente la violazione dell’art. 5.5. del Regolamento FIGC 2015 appare fondato e merita accoglimento. Risulta per tabulas dalla produzione documentale allegata al ricorso introduttivo, che il contratto de quo è stato depositato in data successiva (27.02./03.03.2018) alla scdanza del termine previsto dal Regolamento FIGC citato, il cui art. 5.5 recita: “II Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia”.
Risulta altrettanto evidente che l’asserita trasmissione precedente del contratto, quale mero allegato alla comunicazione dell’iscrizione del procuratore presso la CP_3 olandese, non assume alcun concreto rilievo, dovendosi necessariamente fare riferimento alla formale data di deposito del contratto stesso. Cio’ posto, essendosi verificata la violazione dei termini di deposito del contratto formalmente ed espressamente stabiliti dal Regolamento FIGC in materia di Servizi di Procuratore Sportivo, deve aversi riguardo ai principi enunciati dalla S.C. in relazione agli effetti che per l’ordinamento giuridico i tali violazioni comportano: “Le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste” (Cass.III, 17.03.2015 n. 5216).
Ancora più esplicita al riguardo appare la precedente sentenza Cass. III, 23.02.2004 n. 3545, che valorizzando la valenza delle norme dell’ordinamento sportivo, ha affremato: “Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi”.
L’espresso riferimento operato dalla S.C. all’inosservanza delle prescrizioni formali richieste dall’ordinamento sportivo (nello specifico il Regolamento FIGC in materia di Servizi di Procuratore Sportivo, ed in condivisione dei principi di fondo ad esso sotteso, rende pertanto nullo ed invalido per l’ordinamento giuridico italiano il contratto de quo per violazione dell’art.5.5. del predetto Regolamento.
Alla luce della predetta declaratoria, devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di nullità del contratto dedotti dal convenuto, nonché ulteriori profili che avrebbero potuto essere rilevati ad abundantiam, come la palese violazione dell’art.6 Regolamento FIGC, che impone l’espressa previsione nel contratto di rappresentanza sportiva di un corrispettivo per il procuratore, sulla scorta della già rilevata mancata previsione contrattuale della sua entità proprio per l’attività più qualificante del procuratore stesso, compendiata nell’art.5.1. del contratto de quo.
La rilevata nullità del contratto assorbe altresì integralmente i profili di merito dedotti in giudizio, inerenti la debenza o meno da parte del convenuto degli importi richiesti dall’attrice in virtu’ del contratto del 26.01.2018.
Le domande proposte dall’attrice devono essere pertanto respinte attesa l’invalidità del titolo su cui le stesse si fondano.
Ii – In relazione poi alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, sia pur successivamente limitate ai soli versamenti operati a favore dell’attrice, non possono trovare valido ingresso nel presente giudizio.
Si osserva infatti che, seppure per dette domande deve affermarsi la giurisdizione dell’a.g.o italiana, atteso che, nonostante i criteri di collegamento siano molto labili (i soggetti coinvolti sono di nazionalità estera ed extraeuropea, e le domande paiono riferirsi a rapporti negoziali non certo stipulati o eseguiti in territorio italiano) ricorre l’ipotesi di proroga della giurisdizione di cui all’art. 4.1. ultimo periodo l. 218/95, le domande riconvenzionali proposte dal convenuto risultano comunque inammissibili nella presente sede.
L’art. 36 c.p.c. prevede infatti che Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore; nel caso in esame non esiste alcun collegamento logico tra il contratto di rappresentanza sportiva dedotto in giudizio e le domande restitutorie o risarcitorie inerenti investimenti e/o versamenti operati dal convenuto nei confronti dell’attrice, in virtù di tutt’altri rapporti negoziali – insorti a quanto è dato evincere dai pregressi rapporti personali di fiducia tra le parti – di cui risulta del tutto incerto sia il titolo in concreto dedotto dal convenuto - che riferisce oltremodo genericamente di “investimenti indotti” dall’l.r. dell’attrice e mancate restituzioni degli importi versati, sia il profilo della legittimazione passiva.
Attesa l’assenza di qualsivoglia connessione con le domande principali nei termini previsti dall’ordinamento, le domande riconvenzionali proposte dal convenuto devono essere dichiarate inammissibili.
Visto il principio di cui all’art. 112 c.p.c., nessuna ulteriore statuizione è dovuta.
Alla soccombenza reciproca delle parti consegue l’integrale compensazione tra le stesse del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società [...] Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 , nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa a o assorbita, così provvede:
I – dichiara la nullità del contratto di rappresentanza sportiva stipulato tra le parti in data 26.01.2018 e per l’effetto:
II – rigetta le domande dell’attrice;
III – dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
IV – compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessandra Forlenza
