F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 22 novembre 2011, nella seguente composizione: Chuck Blazer (USA), presidente ff Geoff Thompson (Inghilterra), membro Gerhard Mayer-Vorfelder (Germania), membro Joseph Mifsud (Malta), membro Tai Nicholas (Nuova Zelanda), membro Luis H. Bedoya (Colombia), membro Decio de Maria (Messico), membro Mubarak Abdulla Al-Sulaiti (Qatar), membro sulla domanda presentata dal club, K, come attore contro il club, V, Resistente come per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti e relative al giocatore F
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie tra società - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 22 novembre 2011, nella seguente composizione: Chuck Blazer (USA), presidente ff Geoff Thompson (Inghilterra), membro Gerhard Mayer-Vorfelder (Germania), membro Joseph Mifsud (Malta), membro Tai Nicholas (Nuova Zelanda), membro Luis H. Bedoya (Colombia), membro Decio de Maria (Messico), membro Mubarak Abdulla Al-Sulaiti (Qatar), membro sulla domanda presentata dal club, K, come attore contro il club, V, Resistente come per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti e relative al giocatore F I. Fatti della controversia 1. Il 19 agosto 2010, il K Club (di seguito: il Richiedente) e il V circolo (In prosieguo: il Resistente) hanno concluso un accordo (di seguito: accordo) per quanto riguarda il trasferimento temporaneo del giocatore F (in prosieguo: la giocatore) dal richiedente al Resistente. 2. Art. 3 dell'accordo messo a disposizione gratuitamente prestito per un importo di 50.000 euro. 3. Il 10 novembre 2010, l'attore ha presentato un reclamo contro il Resistente in davanti a FIFA, sostenendo che il convenuto non aveva adempiuto i suoi obblighi di pagamento, come previsto nel contratto. A questo proposito, l'attore ha chiesto il pagamento della tassa di finanziamento per un importo di 50.000 euro. 4. Nella sua risposta alla domanda, il Resistente ha riconosciuto che il sopra- importo di cui è dovuto al richiedente, ma ha chiesto una proroga del termine di pagare tale importo all'attore. A questo proposito, il Resistente invocato "circostanze attenuanti per quanto riguarda la situazione finanziaria di V". 5. Nella sua risposta a ciò, l'attore aderito alla sua richiesta e ha chiesto alla FIFA di adottare una decisione formale. 6. Pur essendo stato invitato a farlo, il convenuto non ha fornito FIFA con la sua commenti finali per quanto in a portata di mano. II. Considerazioni di Commissione per lo Status dei Calciatori 1. Prima di tutto, Commissione per lo Status dei Calciatori analizzato quali sono le norme procedurali sono applicabile in materia a portata di mano. A questo proposito, i calciatori Stato Comitato riconosciuto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 10 novembre 2010, quindi dopo il 1 ° luglio 2008. Di conseguenza, i calciatori Stato Comitato stabilito che l'edizione 2008 del Regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle controversie (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 della procedura.. Regole). 2. Successivamente, Commissione per lo Status dei Calciatori analizzato quale edizione del Regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori era applicabile per quanto riguarda la sostanza della questione. In questo riguardo, di cui, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 e all'arte. 29 par. 2 della edizione 2009 del Regolamento sul Status e trasferimento dei calciatori, nonché dell'art. 26 par. 1 e 2 e all'arte. 29 del Edizione 2010 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori e, D'altra parte, al fatto che la richiesta è stata presentata con la FIFA il 10 novembre 2010, quindi dopo il 1 ° ottobre 2010. In considerazione di ciò, Commissione per lo Status del Calciatore ha concluso che l'edizione 2010 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (in prosieguo: il Regolamento) è applicabile al caso in esame nel merito (cfr. Articolo 26 par. . 1 e 2, del Regolamento). 3. Per quanto riguarda la competenza della Commissione per lo Status dei Calciatori, la seconda di cui all'art. 3 par. 1 del Regolamento di procedura in cui si afferma che i giocatori ' Commissione per lo Status esamina la propria competenza alla luce dell'art. Da 22 a 24 del Regolamenti. Ai sensi dell'art. 23 par. 1 e 3, nonché art. 22 lit. f) del Regolamento, Commissione per lo Status dei Calciatori ha deciso che era l'autorità competente corpo per affrontare il contenzioso in esame, che coinvolge un centro di R e un club da S per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi finanziari derivanti da un trasferimento accordo. 4. Le normative applicabili e la competenza degli Commissione per lo Status dei Calciatori che sono stati istituiti, Commissione per lo Status del Calciatore è entrato nel merito della questione. I membri della Commissione per lo Status dei Calciatori iniziato riconoscendo i suddetti fatti così come gli argomenti e la documentazione presentata dalle parti. 5. A questo proposito, Commissione per lo status prima di tutto dei giocatori "ha riconosciuto che si trattava di pacifico tra le parti che il 19 agosto 2010, l'attore e il convenuto concluso un accordo per quanto riguarda il trasferimento temporaneo del giocatore dal richiedente al convenuto, che prevede una tassa di prestito per un importo di 50.000 euro a carico del Resistente alla Richiedente. 6. Allo stesso modo, Commissione per lo Status dei Calciatori ha preso atto che il richiedente ha presentato una credito nei confronti del convenuto, affermando che quest'ultima non avesse adempiuto gli obblighi di pagamento derivanti dal contratto, vale a dire che l'attore ha chiesto il pagamento di un importo di 50.000 euro. 7. Allo stesso modo, Commissione per lo Status del Calciatore ha osservato che il Resistente ha riconosciuto suo debito nei confronti del richiedente e che hanno chiesto una proroga del termine per pagare l'importo in questione, invocando circostanze attenuanti finanziari. 8. Inoltre, Commissione per lo Status dei Calciatori ha riconosciuto che, in seguito, il Richiedente aderito alla sua domanda, mentre il Resistente, nonostante sia stato chiesto di farlo, non ha fornito la FIFA con la sua posizione finale. 9. In considerazione di quanto sopra, Commissione per lo Status dei Calciatori ritenuto fondamentale stabilire se vi è stato effettivamente l'obbligo per il convenuto di effettuare il pagamento di un importo di 50.000 euro all'attore. 10. A questo proposito, Commissione per lo Status dei Calciatori ha ricordato che era pacifico che il contratto di cessione in questione è stato firmato tra l'attore e il Resistente, che l'art. 3 della convenzione stipulata una tassa prestito per un importo di 50.000 euro e che il convenuto aveva riconosciuto il suo debito nei confronti del Richiedente. 11. Inoltre, Commissione per lo Status del Calciatore ha osservato che il Resistente non fornito FIFA con la sua posizione finale, anche se essendo stato invitato a farlo da FIFA. Pertanto, Commissione per lo Status dei Calciatori ha ritenuto che, così facendo, il Resistente rinunciato al suo diritto di difesa e accettato che venga presa una decisione sulla base della documentazione su file (cfr. art. 9 par. 3 del Regolamento di procedura). 12. Alla luce di quanto precede, Commissione per lo Status dei Calciatori ritenuto accertato che il Resistente ha dovuto effettuare un pagamento per un importo di 50.000 euro al Richiedente, in base all'art. 3 del contratto. 13. Di conseguenza, Commissione per lo Status dei Calciatori ha deciso di accettare la richiesta del Attore, e che il convenuto deve versare al ricorrente l'importo di EUR 50.000. 14. Infine, Commissione per lo status dei giocatori di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento in combinazione con art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo la quale, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla commissione per lo Status dei Calciatori, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 di prelevamento. La disposizione precisa inoltre che i relativi costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento (cfr. art. 18 par. 1 del regolamento di procedura). 15. Nel rispetto di quanto sopra, e tenuto conto del fatto che la richiesta del Richiedente è stata accettata, Commissione per lo Status del Calciatore ha concluso che il Resistente ha dovuto sopportare le spese del procedimento in corso davanti FIFA. 16. Secondo l'allegato A del regolamento di procedura, le spese del procedimento sono a essere imposte sulla base del valore di causa. 17. Su tale base, Commissione per lo Status dei Calciatori ha dichiarato che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è stato pari a 50.000, relativa alla domanda del ricorrente. Di conseguenza, Commissione per lo Status del Calciatore ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 10'000. 18. Considerando che il caso in esame permesso di essere trattata seguendo un ragionevole procedura e non ha posto particolare difficoltà di fatto, ma che è stato giudicato dai calciatori Commissione per lo status in corpore e non da un giudice unico, i giocatori Commissione per lo status determinato le spese del procedimento in corso alla quantità di CHF 4'000. 19. A questo proposito, Commissione per lo Status dei Calciatori ha tenuto conto che l'Attore aveva pagato l'anticipo delle spese per un importo di CHF 2000 ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di procedura. 20. Alla luce di tutto quanto sopra, Commissione per lo Status del Calciatore ha concluso che la importo di CHF 4000 doveva essere pagato dal Resistente per coprire i costi del presente procedimento. Commissione per lo Status dei Calciatori ha deciso che, della stessa, la importo di CHF 2000 doveva essere pagato dal Resistente alla FIFA e l'importo di CHF 2000 direttamente al Richiedente. III. Decisione Commissione per lo Status dei Calciatori 1. La richiesta del Richiedente, K, è accettato. 2. Il Resistente, V, deve pagare all'attore, K, l'importo di 50.000 euro entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non è pagata entro il termine di cui sopra, interessi ad un tasso del 5% p.a. si applica, e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA per l'esame e un formale decisione. 4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 4000 è quello di essere pagato dal Resistente, V, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione come segue: 4.1 L'importo di CHF 2.000 a FIFA al seguente conto bancario con riferimento al caso nr. 10-03560/jkl: UBS Zurigo Numero di conto 366.677.01U (Stato Calciatori) Cancellazione numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2 L'importo di CHF 2000 direttamente al richiedente, K. 5. Il Richiedente, K, è diretta ad informare il Resistente, V, immediatamente e direttamente del numero di conto sul quale le rimesse devono essere fatte e di informare Commissione per lo Status dei Calciatori di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e contiene tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicazione del fatti e gli argomenti di diritto che hanno dato luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 del direttive). L'indirizzo completo e il numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per Commissione per lo Status dei Calciatori Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive ________________________________________ F.I.F.A. - Players' Status Committee (2011-2012) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com - Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, on 22 November 2011, in the following composition: Chuck Blazer (USA), acting Chairman Geoff Thompson (England), member Gerhard Mayer-Vorfelder (Germany), member Joseph Mifsud (Malta), member Tai Nicholas (New Zealand), member Luis H. Bedoya (Colombia), member Decio De María (Mexico), member Mubarak Abdulla Al-Sulaiti (Qatar), member on the claim presented by the club, K, as Claimant against the club, V, as Respondent regarding a contractual dispute between the parties and relating to the player F I. Facts of the case 1. On 19 August 2010, the club K (hereinafter: the Claimant) and the club V (hereinafter: the Respondent) concluded an agreement (hereinafter: the agreement) regarding the temporary transfer of the player F (hereinafter: the player) from the Claimant to the Respondent. 2. Art. 3 of the agreement provided for a loan fee in the amount of EUR 50,000. 3. On 10 November 2010, the Claimant lodged a claim against the Respondent in front of FIFA, alleging that the Respondent had not fulfilled its payment obligations as stipulated in the agreement. In this respect, the Claimant claimed payment of the loan fee amounting to EUR 50,000. 4. In its response to the claim, the Respondent acknowledged that the above- mentioned amount was due to the Claimant, but requested an extension of the deadline to pay said amount to the Claimant. In this respect, the Respondent invoked “extenuating circumstances regarding the financial state of V”. 5. In its response thereto, the Claimant adhered to its claim and requested FIFA to take a formal decision. 6. Despite having been invited to do so, the Respondent did not provide FIFA with its final comments pertaining to the matter at hand. II. Considerations of the Players’ Status Committee 1. First of all, the Players’ Status Committee analysed which Procedural Rules were applicable to the matter at hand. In this respect, the Players’ Status Committee acknowledged that the present matter was submitted to FIFA on 10 November 2010, thus after 1 July 2008. Consequently, the Players’ Status Committee established that the 2008 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the Players’ Status Committee analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players was applicable as to the substance of the matter. In this respect, it referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 and to art. 29 par. 2 of the 2009 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players as well as to art. 26 par. 1 and 2 and to art. 29 of the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players and, on the other hand, to the fact that the claim was lodged with FIFA on 10 November 2010, thus after 1 October 2010. In view of this, the Players’ Status Committee concluded that the 2010 edition of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the case at hand as to the substance (cf. art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations). 3. With regard to the competence of the Players’ Status Committee, the latter referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules which states that the Players’ Status Committee shall examine its jurisdiction in the light of art. 22 to 24 of the Regulations. In accordance with art. 23 par. 1 and 3 as well as art. 22 lit. f) of the Regulations, the Players’ Status Committee decided that it was the competent body to deal with the present litigation involving a club from R and a club from S regarding the fulfilment of financial obligations resulting from a transfer agreement. 4. The applicable regulations and the competence of the Players’ Status Committee having been established, the Players’ Status Committee entered into the substance of the matter. The members of the Players’ Status Committee started by acknowledging the above-mentioned facts as well as the arguments and the documentation submitted by the parties. 5. In this respect, the Players’ Status Committee first of all acknowledged that it was undisputed between the parties that on 19 August 2010, the Claimant and the Respondent concluded an agreement regarding the temporary transfer of the player from the Claimant to the Respondent, stipulating a loan fee in the amount of EUR 50,000 to be paid by the Respondent to the Claimant. 6. Equally, the Players’ Status Committee took due note that the Claimant lodged a claim against the Respondent, stating that the latter had not fulfilled its payment obligations arising from the agreement, i.e. that the Claimant claimed payment of an amount of EUR 50,000. 7. Likewise, the Players’ Status Committee noted that the Respondent acknowledged its debt towards the Claimant and that it requested an extension of the deadline to pay the relevant amount, invoking extenuating financial circumstances. 8. Furthermore, the Players’ Status Committee acknowledged that, subsequently, the Claimant adhered to its claim, whereas the Respondent, despite having been asked to do so, did not provide FIFA with its final position. 9. In view of the above, the Players’ Status Committee deemed it crucial to establish whether there was indeed an obligation for the Respondent to make payment of an amount of EUR 50,000 to the Claimant. 10. In this respect, the Players’ Status Committee recalled that it was undisputed that the relevant transfer agreement was signed between the Claimant and the Respondent, that art. 3 of the agreement stipulated a loan fee in the amount of EUR 50,000 and that the Respondent had acknowledged its debt towards the Claimant. 11. Additionally, the Players’ Status Committee noted that the Respondent never provided FIFA with its final position, although having been invited to do so by FIFA. Therefore, the Players’ Status Committee deemed that, by doing so, the Respondent renounced its right to defence and accepted that a decision is taken based on the documentation on file (cf. art. 9 par. 3 of the Procedural Rules). 12. In view of the foregoing, the Players’ Status Committee deemed it established that the Respondent had to make a payment in the amount of EUR 50,000 to the Claimant, based on art. 3 of the agreement. 13. Consequently, the Players’ Status Committee decided to accept the claim of the Claimant, and that the Respondent must pay to the Claimant the amount of EUR 50,000. 14. Lastly, the Players’ Status Committee referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the Players’ Status Committee, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules). 15. In respect of the above, and taking into account that the claim of the Claimant was accepted, the Players’ Status Committee concluded that the Respondent had to bear the costs of the current proceedings in front of FIFA. 16. According to Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be imposed on the basis of the amount in dispute. 17. On that basis, the Players’ Status Committee held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings was EUR 50,000, related to the claim of the Claimant. Consequently, the Players’ Status Committee concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 10,000. 18. Considering that the case at hand allowed to be dealt with following a reasonable procedure and did not pose particular factual difficulty, but that it was adjudicated by the Players’ Status Committee in corpore and not by a Single Judge, the Players’ Status Committee determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 4,000. 19. In this respect, the Players’ Status Committee took into account that the Claimant had paid the advance of costs in the amount of CHF 2,000 in accordance with art. 17 of the Procedural Rules. 20. In view of all of the above, the Players’ Status Committee concluded that the amount of CHF 4,000 had to be paid by the Respondent to cover the costs of the present proceedings. The Players’ Status Committee decided that, thereof, the amount of CHF 2,000 had to be paid by the Respondent to FIFA and the amount of CHF 2,000 directly to the Claimant. III. Decision of the Players’ Status Committee 1. The claim of the Claimant, K, is accepted. 2. The Respondent, V, has to pay to the Claimant, K, the amount of EUR 50,000 within 30 days as from the notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, interest at a rate of 5% p.a. will apply, and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 4,000 is to be paid by the Respondent, V, within 30 days as from the notification of the present decision as follows: 4.1 The amount of CHF 2,000 to FIFA to the following bank account with reference to case nr. 10-03560/jkl: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2 The amount of CHF 2,000 directly to the Claimant, K. 5. The Claimant, K, is directed to inform the Respondent, V, immediately and directly of the account number to which the remittances are to be made and to notify the Players’ Status Committee of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Players’ Status Committee Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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