F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 18 luglio 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club, A, come attore contro il club, G, come convenuto in merito a una controversia contrattuale tra le parti e relative al giocatore K.
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 18 luglio 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club, A, come attore contro il club, G, come convenuto in merito a una controversia contrattuale tra le parti e relative al giocatore K. I. Fatti all'origine della controversia 1. Il 5 gennaio 2011, il club, A del Paese C (di seguito: il Richiedente), e il club, G del Paese I (in prosieguo: il Resistente), hanno firmato un accordo di trasferimento (di seguito: l'accordo) per il trasferimento del giocatore K ( in prosieguo: il giocatore) dal richiedente al convenuto, per un importo complessivo di 3.250.000 euro da pagare come segue: - euro 1.084.000 da pagare "15 giorni dopo la firma del contratto di trasferimento", - EUR 1.082.000 pagabile il 15 maggio 2011, - EUR pagabili il 15 settembre 2011 1084000. 2. In data 11 gennaio 2011, le parti hanno firmato un emendamento al contratto di cessione (in prosieguo: la modifica), in base al quale le due parti hanno modificato, tra l'altro, il contenuto dell'art. 11 della convenzione. In considerazione della modifica, art. 11 recita come segue: "Stabilendo questo club ha un accordo si obbliga, attraverso l'Associazione Calcio C, per rilasciare regolarmente il certificato internazionale di trasferimento a favore del club G. Tuttavia, le parti contraenti hanno stabilito che il Certificato di trasferimento internazionale sarà rilasciato solo dopo la squadra A riceve la parte della prima rata per l'importo di Euro 500.000,00, vale a dire il 12 gennaio, 2011. Tuttavia dovrebbe Club G in ritardo con il pagamento della restante parte della prima rata per l'importo di Euro 584.000,00 (causa il 20 gennaio 2011) Club G sarà tenuto al pagamento del club una sanzione contrattuale per un importo di 0 , 1% della somma dovuta per ogni giorno di ritardo. La penale contrattuale è dovuto entro 10 giorni dopo la squadra G riceve la fattura corretta per quanto riguarda la penale contrattuale da club A ". 3. Il 3 giugno 2011, l'attore ha presentato un reclamo alla FIFA contro il Resistente in relazione con l'accordo. In particolare, l'attore ha sostenuto rata presumibilmente ottimo secondo per l'importo di euro 1.082.000, con scadenza 15 maggio 2011. 4. Il 4 ottobre 2011, l'attore ammette di aver ricevuto la seconda rata da parte del Resistente e, dopo aver modificato la sua richiesta, ha sostenuto la rata strepitoso terzo per un importo di 1.084.000 euro, nonché il rimborso delle spese del procedimento nella misura di CHF 5000, maggiorati di un interesse calcolato come segue: PERIODO RILEVANTE INTERESSE TOTALE IMPORTO TASSO DI INTERESSE EUR 1.082.000 dal 16 maggio 2011 fino a EUR 122.266 0,1% al giorno 6 settembre, 2011 euro 882.000 dal 7 settembre 2011 EUR 17.460 0,1% al giorni fino al 27 settembre 2011 EUR 1.084.000 dal 16 settembre 2011 al stabilire 0,1% al giorno fino al giorno dell'effettivo pagamento 5. Per quanto riguarda la richiesta di interessi di mora, l'attore ha ricordato che, in base alla modifica le parti avevano stipulato un tasso di interesse di mora del 0,1% della somma dovuta per ogni giorno di ritardo relativo alla seconda parte della prima rata (cfr. punto I. 2 di cui sopra). L'attore ha dichiarato che da quando il Resistente ha versato l'importo di euro 4.088 a titolo di interessi di mora della seconda parte della prima rata per il periodo dal 20 gennaio 2011 al 27 gennaio 2011, lo stesso tasso degli interessi di mora deve essere applicata anche a tutte le altre rate concordate tra le parti. 6. Inoltre, l'attore ha fornito una copia della lettera del Resistente in data 14 settembre 2011 inviata al richiedente attestante che il Resistente avrebbe pagato il debito comprensivo degli interessi di mora "entro la prossima settimana". 7. A dispetto di essere stati invitati dalla FIFA di fare volte così diversi, il Resistente non ha risposto al ricorso presentato contro di essa. II. Considerazioni del giudice unico di lo Status dei Calciatori Comitato 1. Prima di tutto, il giudice unico del Commissione per lo Status dei Calciatori (in prosieguo: il giudice unico) ha analizzato quali sono le norme procedurali applicabili alla questione a portata di mano. A questo proposito, ha fatto riferimento all'art. 21 par. 2 e 3, del regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008). La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 3 giugno 2011, quindi dopo il 1 ° luglio 2008. Pertanto, il giudice unico ha concluso che l'edizione 2008 delle norme procedurali (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile in materia a portata di mano. 2. Successivamente, il giudice unico ha analizzato l'edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori era applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, si è riferito, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 della edizione 2010 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori e, dall'altro, al fatto che la richiesta è stata presentata con la FIFA il 3 giugno 2011. In considerazione di ciò, il giudice unico che ha concluso l'edizione 2010 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (in prosieguo: il Regolamento) è applicabile al caso in esame nel merito. 3. Inoltre, il giudice unico confermato che, sulla base di arte. 3 par. 1 del Regolamento di procedura in relazione con l'arte. 23 par. 1 e 3, nonché art. 22 lit. f) del Regolamento, era competente a trattare la questione attuale in quanto riguardava una controversia tra due club affiliati a due diverse associazioni. 4. La sua competenza e le norme vigenti che sono stati istituiti, ed entrando nel merito della questione, il giudice unico ha iniziato riconoscendo i suddetti fatti così come gli argomenti e la documentazione presentata dalle parti. 5. A questo proposito e prima di tutto, il giudice unico ha stabilito che era pacifico tra le parti che hanno concluso, il 5 gennaio 2011, un accordo per il trasferimento del giocatore dal richiedente al Resistente. Inoltre, il giudice unico ha osservato che l'accordo prevedeva una indennità di trasferimento per un importo di 3.250.000 euro, da versare in tre rate come segue: - euro 1.084.000 da pagare "15 giorni dopo la firma del contratto di trasferimento", - EUR 1.082.000 a pagamento il 15 maggio 2011, - EUR 1.084.000 pagabile il 15 settembre 2011. 6. Inoltre, il giudice unico ha preso atto della modifica del contratto stipulato tra le parti il 11 gennaio 2011, mediante il quale le parti, tra l'altro, ha accettato di dividere il pagamento della prima rata del contratto, pari a euro 1.084.000, in due rate di 500.000 euro e di 584.000 euro rispettivamente. Allo stesso modo, il giudice unico ha osservato che detto emendamento alla convenzione stabilita una penale convenzionale a carico del Resistente al richiedente pari al 0,1% della somma dovuta per ogni giorno di ritardo nel pagamento della seconda parte del primo rata, pari a 584.000, che è stato pagato il 20 gennaio 2011. 7. Il giudice unico ha anche ammesso che l'attore ha presentato un reclamo contro il Resistente, affermando che quest'ultima non aveva adempiuto il suo obbligo di pagamento, inizialmente, per quanto riguarda la seconda rata, entro il 15 maggio 2011 e successivamente, per quanto riguarda il terzo, scadenza il 15 settembre 2011. Tuttavia, il giudice unico ha preso atto che il ricorrente, nel corso della fase istruttoria, ha riconosciuto di aver ricevuto la seconda rata, da versare il 15 maggio 2011, e che, pertanto, ha modificato la sua richieste di pagamento del debito residuo di Euro 1.084.000, vale a dire il terzo capitolo, oltre agli interessi al tasso del 0,1% al giorno, da applicare anche sul ritardato pagamento della seconda rata, così come 5000 franchi a titolo di rimborso delle spese del procedimento. 8. In particolare, il giudice unico ha osservato che, per quanto riguarda la domanda di interessi, l'attore ha chiesto interessi di mora della seconda rata e la terza ad un tasso del 0,1% al giorno, dal momento che detto tasso di interesse sarebbe stato applicato con Per quanto riguarda il ritardo nel pagamento della seconda parte della prima rata del contratto (cfr. punto II. 6), scadenza il 20 gennaio 2011. 9. In seguito, il giudice unico ha osservato che il Resistente, a dispetto di essere stato invitato a farlo, non ha fornito la FIFA con le sue osservazioni relative alla materia in esame. Pertanto, l'unico giudicato ha ritenuto che, così facendo, il convenuto ha rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse di parte attrice. 10. Di conseguenza, il giudice unico di cui all'art. 9 par. 3 delle norme procedurali e ha sottolineato che in materia presente decisione è adottata sulla base della documentazione in archivio, in altre parole, al momento i documenti e le accuse fornite dal ricorrente. 11. Tenendo presente quanto sopra, il giudice unico ha continuato a stabilire se vi fosse un pagamento dovuto dal Resistente al Richiedente, in base al contratto di cessione in questione. 12. A questo proposito, il giudice unico ha ricordato i contenuti dell'accordo, vale a dire l'obbligo del convenuto di pagare una tassa di trasferimento per un importo di 3.250.000 euro in tre rate all'attore. Allo stesso modo, il giudice unico ha ricordato che l'attore ha dichiarato che il convenuto non aveva finalmente fatto il pagamento della terza rata di detta indennità di trasferimento per un importo complessivo di Euro 1.084.000. 13. Tenendo conto di quanto sopra esposto, il giudice unico ha concluso che il Resistente ha dovuto pagare al ricorrente l'importo residuo di Euro 1.084.000, essendo il terzo, come previsto nel contratto. 14. Per quanto riguarda la richiesta del Richiedente di interesse del 0,1% al giorno, il giudice unico ha ricordato che l'art. 11 della emendamento ha stabilito che "Tuttavia dovrebbe Club G in ritardo con il pagamento della restante parte della prima rata per l'importo di Euro 584.000,00 (causa il 20 gennaio 2011) Club G sarà obbligato a pagare un club penale contrattuale per un importo di 0,1% rispetto l'importo dovuto per ogni giorno di ritardo ". 15. A questo proposito, il giudice unico ha stabilito che nessun interesse era stato contrattualmente pattuito fra le parti in relazione alla seconda rata e il terzo, ma solo sulla seconda parte della prima rata. Di conseguenza, il giudice unico ha deciso di assegnare, in conformità con la prassi generale della Commissione per lo Status dei Calciatori, interessi di mora ad un tasso del 5% annuo, il debito residuo. 16. In altre parole, il giudice unico ha deciso di accettare parzialmente la domanda del Richiedente, e ha stabilito che il Resistente ha dovuto pagare al ricorrente l'importo complessivo di euro 1.084.000 oltre interessi del 5% annuo alla data del 16 settembre 2011. 17. Infine, il giudice unico di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento in combinazione con l'art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo la quale, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla commissione per lo Status dei Calciatori compreso il suo giudice unico, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 di prelevamento. La disposizione precisa inoltre che i relativi costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento (cfr. art. 18 par. 1 del regolamento di procedura). 18. Nel rispetto di quanto sopra, e tenuto conto del fatto che la domanda del ricorrente è stato parzialmente accolto, il giudice unico ha concluso che i costi procedurali che debbono essere diviso tra l'attore e il convenuto in funzione del grado relativo di successo. 19. Secondo l'allegato A del regolamento di procedura, le spese del procedimento sono da riscuotere sulle basi del valore di causa. 20. Su tale base, il giudice unico ha dichiarato che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è pari a 1,084 milioni relativo alla domanda del ricorrente. Di conseguenza, il giudice unico ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 25'000 (cfr. tabella di cui all'allegato A.) 21. Considerando che il caso in questione non ha posto particolare difficoltà di fatto e che è stato giudicato dal giudice unico e non dalla Commissione per lo status dei Calciatori, il giudice unico ha determinato le spese del procedimento in corso alla quantità di CHF 10'000. Il giudice unico ha deciso che loro, l'attore è tenuto a pagare l'importo di CHF 2000 e che il convenuto è tenuto a pagare l'importo di CHF 8'000. 22. A questo proposito, il giudice unico ha tenuto conto del fatto che l'attore aveva già versato un anticipo delle spese per un importo di CHF 5000 ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di procedura e che, pertanto, l'attore è esonerato dal pagamento delle suddette spese. 23. Inoltre, il giudice unico ha stabilito che l'importo di CHF 3000 deve essere pagato dal Resistente direttamente al richiedente e che l'importo di CHF 5000 deve essere pagato dal Resistente direttamente alla FIFA. 24. Nel complesso, e tenendo conto di tutto quanto sopra, il giudice unico ha deciso che la domanda del ricorrente è stato parzialmente accolto e che eventuali ulteriori pretese del ricorrente sono respinti. ** III. Decisione del giudice unico di lo Status dei Calciatori Comitato 1. La richiesta del Richiedente, Club A, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, Club G, deve pagare all'attore, Club A, entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione, l'importo di euro 1.084.000 oltre ad interessi al tasso del 5% annuo partire dal 16 settembre 2011 fino alla data del pagamento effettivo. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non è pagata entro il termine suddetto, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA, a titolo oneroso e una decisione formale. 4. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla parte attrice, Club A, sono respinte. 5. L'importo finale delle spese del procedimento, per un importo di 10'000 franchi, deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione come segue: 5.1 CHF 5000 dal Resistente, Club A, alla FIFA alla banca seguente conto con riferimento al procedimento n. UBS Zurigo Numero di conto 366.677.01U (Stato Calciatori) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 5,2 CHF 3'000 dal Resistente, Club G, all'attore, Club A . 5.3 CHF 2000 dal Richiedente, Club A, alla FIFA. Dato che il Richiedente, Club A, ha già versato l'importo di 5000 franchi a titolo di anticipo delle spese all'inizio del presente procedimento, l'attore, Club A, è esentato dal pagamento dei costi del procedimento di cui sopra. 6. Il Richiedente, Club A, è diretta ad informare il Resistente, Club G, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui le rimesse devono essere fatte e di informare il giudice unico delle Commissione per lo Status dei Calciatori di ogni pagamento ricevuto. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 67, par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Corte Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas-cas . org www.tas-cas.org Per il Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive________________________________________ F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com - Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, on 18 July 2012, by Geoff Thompson (England) Single Judge of the Players’ Status Committee, on the claim presented by the club, A, as Claimant against the club, G, as Respondent regarding a contractual dispute between the parties and relating to the player K I. Facts of the case 1. On 5 January 2011, the country C club, A (hereinafter: the Claimant), and the country I club, G (hereinafter: the Respondent), signed a transfer agreement (hereinafter: the agreement) for the transfer of the player K (hereinafter: the player) from the Claimant to the Respondent, for a total amount of EUR 3,250,000 payable as follows: - EUR 1,084,000 payable “15 days after the signing of the transfer contract”; - EUR 1,082,000 payable on 15 May 2011; - EUR 1,084,000 payable on 15 September 2011. 2. On 11 January 2011, the parties signed an amendment to the transfer agreement (hereinafter: the amendment), according to which the two parties amended, inter alia, the contents of art. 11 of the agreement. In view of the amendment, art. 11 reads as follows: “By stipulating this agreement club A does commit and oblige, through the Football Association C, to duly release the International Transfer Certificate in favour of club G. However the contracting parties have stipulated that the International Transfer Certificate will be released only after club A receives the part of the first instalment in the amount of Euro 500.000,00, i.e. on 12th of January, 2011. However should club G be in delay with the payment of the remaining part of the first instalment in the amount of Euro 584.000,00 (due on 20th January 2011) club G will be obliged to pay club A the contractual penalty in the amount of 0,1% from the due amount for each and every day of the delay. The contractual penalty is due within 10 days after club G receives the proper invoice regarding the contractual penalty from club A”. 3. On 3 June 2011, the Claimant lodged a claim with FIFA against the Respondent in relation with the agreement. In particular, the Claimant claimed the allegedly outstanding second installment in the amount of EUR 1,082,000, due on 15 May 2011. 4. On 4 October 2011, the Claimant acknowledged having receipt the second installment from the Respondent and, after having amended its claim, it claimed the outstanding third instalment in the amount of EUR 1,084,000 as well as the reimbursement of the costs of the proceeding in the amount of CHF 5,000, plus interest to be calculated as follows: RELEVANT PERIOD TOTAL INTEREST INTEREST AMOUNT RATE EUR 1,082,000 From 16 May 2011 until EUR 122,266 0,1% per day 6 September 2011 EUR 882,000 From 7 September 2011 EUR 17,460 0,1% per day until 27 September 2011 EUR 1,084,000 From 16 September 2011 to be established 0,1% per day until the day of effective payment 5. With regards to the claim for interest on late payment, the Claimant recalled that according to the amendment the parties had stipulated a rate interest on late payment of 0,1% of the due amount for each and every day of delay related to the second part of the first instalment (cf. point I. 2 above). The Claimant held that since the Respondent paid the amount of EUR 4,088 as interest on late payment of the second part of the first instalment for the time period from 20 January 2011 until 27 January 2011, the same rate of the interest on late payment shall be applied as well to all the other instalments agreed between the parties. 6. Furthermore, the Claimant provided a copy of the Respondent’s letter dated 14 September 2011 sent to the Claimant stating that the Respondent would have paid the debt including the interest on late payment “within the next week”. 7. In spite of having been asked by FIFA to do so several times, the Respondent never responded to the claim lodged against it. II. Considerations of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. First of all, the Single Judge of the Players’ Status Committee (hereinafter: the Single Judge) analysed which Procedural Rules are applicable to the matter at hand. In this respect, he referred to art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). The present matter was submitted to FIFA on 3 June 2011, thus after 1 July 2008. Therefore, the Single Judge concluded that the 2008 edition of the Procedural Rules (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand. 2. Subsequently, the Single Judge analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players was applicable as to the substance of the matter. In this respect, he referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players and, on the other hand, to the fact that the claim was lodged with FIFA on 3 June 2011. In view of this, the Single Judge concluded that the 2010 edition of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the case at hand as to the substance. 3. Furthermore, the Single Judge confirmed that, on the basis of art. 3 par. 1 of the Procedural Rules in connection with art. 23 par. 1 and 3 as well as art. 22 lit. f) of the Regulations, he was competent to deal with the present matter since it concerned a dispute between two clubs affiliated to two different associations. 4. His competence and the applicable regulations having been established, and entering into the substance of the matter, the Single Judge started by acknowledging the above-mentioned facts as well as the arguments and the documentation submitted by the parties. 5. In this respect and first of all, the Single Judge established that it was undisputed between the parties that they concluded, on 5 January 2011, an agreement regarding the transfer of the player from the Claimant to the Respondent. Furthermore, the Single Judge noted that the agreement provided for a transfer compensation in the amount of EUR 3,250,000, to be paid in three instalments as follows: - EUR 1,084,000 payable “15 days after the signing of the transfer contract”; - EUR 1,082,000 payable on 15 May 2011; - EUR 1,084,000 payable on 15 September 2011. 6. Moreover, the Single Judge took note of the amendment to the agreement signed between the parties on 11 January 2011, by means of which the parties, inter alia, agreed to divide the payment of the first instalment of the agreement, amounting to EUR 1,084,000, in two payments of EUR 500,000 and EUR 584,000 respectively. Equally, the Single Judge noted that said amendment to the agreement established a contractual penalty to be paid by the Respondent to the Claimant equal to 0,1% of the due amount for each day of delay in the payment of the second part of the first instalment, i.e. EUR 584,000 which was payable on 20 January 2011. 7. The Single Judge also acknowledged that the Claimant lodged a claim against the Respondent, stating that the latter had not fulfilled its payment obligation, initially, with regards to the second instalment, due on 15 May 2011 and subsequently, with regards to the third instalment, due on 15 September 2011. However, the Single Judge took note that the Claimant, during the course of the investigation phase, acknowledged having received the second instalment, payable on 15 May 2011, and that it therefore, amended its claim requesting payment of the outstanding amount of EUR 1,084,000, i.e. the third instalment, plus interest at a rate of 0,1% per day, to be applied equally on the delayed payment of the second instalment, as well as CHF 5,000 as reimbursement of the costs of the proceedings. 8. In particular, the Single Judge noted that, with respect to the claim for interest, the Claimant requested interest for late payment of the second and third instalment at a rate of 0,1% per day, since said rate of interest was allegedly applied with regards to the late payment of the second part of the first instalment of the agreement (cf. point II. 6 above), due on 20 January 2011. 9. In continuation, the Single Judge noted that the Respondent, in spite of having been invited to do so, did not provide FIFA with its comments pertaining to the present matter. Therefore, the Single Judged deemed that, by doing so, the Respondent renounced to its right to defence and accepted the allegations of the Claimant. 10. As a consequence, the Single Judge referred to art. 9 par. 3 of the Procedural Rules and pointed out that in the present matter a decision shall be taken upon the basis of the documentation on file, in other words upon the documents and allegations provided by the Claimant. 11. Bearing in mind the aforementioned, the Single Judge went on to establish whether there was any payment due by the Respondent to the Claimant, based on the transfer agreement in question. 12. In this respect, the Single Judge recalled the contents of the agreement, i.e. the obligation of the Respondent to pay a transfer fee in the amount of EUR 3,250,000 in three instalments to the Claimant. Equally, the Single Judge recalled that the Claimant stated that the Respondent had finally not made payment of the third instalment of said transfer compensation for a total amount of EUR 1,084,000. 13. Taking into account the above-mentioned, the Single Judge concluded that the Respondent had to pay to the Claimant the outstanding amount of EUR 1,084,000, being the third instalment, as stipulated in the agreement. 14. As regards the Claimant’s request for interest of 0,1% per day, the Single Judge recalled that art. 11 of the amendment established that “However should club G be in delay with the payment of the remaining part of the first instalment in the amount of Euro 584.000,00 (due on 20th January 2011) club G will be obliged to pay club A the contractual penalty in the amount of 0,1% from the due amount for each and every day of the delay”. 15. In this respect, the Single Judge established that no interest had contractually been agreed between the parties in relation to the second and third instalment, but only on the second part of the first instalment. Consequently, the Single Judge decided to award, in accordance with the general practise of the Players’ Status Committee, default interest at a rate of 5% p.a., on the outstanding amount. 16. In other words, the Single Judge decided to partially accept the Claimant’s claim, and established that the Respondent had to pay to the Claimant the total amount of EUR 1,084,000 plus 5% interest p.a. as of 16 September 2011. 17. Lastly, the Single Judge referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the Players’ Status Committee including its Single Judge, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules). 18. In respect of the above, and taking into account that the claim of the Claimant has been partially accepted, the Single Judge concluded that the procedural costs are to be divided between the Claimant and the Respondent in accordance with the relevant degree of success. 19. According to Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the bases of the amount in dispute. 20. On that basis, the Single Judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 1,084,000 related to the claim of the Claimant. Consequently, the Single Judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 25,000 (cf. table in Annex A.) 21. Considering that the case at hand did not pose particular factual difficulty and that it was adjudicated upon by the Single Judge and not the Players’ Status Committee in corpore, the Single Judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 10,000. The Single Judge decided that thereof, the Claimant has to pay the amount of CHF 2,000 and that the Respondent has to pay the amount of CHF 8,000. 22. In this respect, the Single Judge took into account that the Claimant had already paid an advance of costs in the amount of CHF 5,000 in accordance with art. 17 of the Procedural Rules and that therefore, the Claimant is exempted from paying the above-mentioned costs of the proceedings. 23. Furthermore, the Single Judge established that the amount of CHF 3,000 has to be paid by the Respondent directly to the Claimant and that the amount of CHF 5,000 has to be paid by the Respondent directly to FIFA. 24. Overall, and taking into account all of the above, the Single Judge decided that the claim of the Claimant was partially accepted and that any further claims of the Claimant are rejected. ** III. Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. The claim of the Claimant, Club A, is partially accepted. 2. The Respondent, Club G, has to pay to the Claimant, Club A, within 30 days as from the date of notification of this decision, the amount of EUR 1,084,000 plus interest at a rate of 5% p.a. as of 16 September 2011 until the date of effective payment. 3. If the aforementioned sum plus interest is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee, for consideration and a formal decision. 4. Any further claims lodged by the Claimant, Club A, are rejected. 5. The final amount of costs of the proceedings, amounting to CHF 10,000, is to be paid within 30 days as from the date of notification of the present decision as follows: 5.1 CHF 5,000 by the Respondent, Club A, to FIFA to the following bank account with reference to case no.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 5.2 CHF 3,000 by the Respondent, Club G, to the Claimant, Club A. 5.3 CHF 2,000 by the Claimant, Club A, to FIFA. Given that the Claimant, Club A, has already paid the amount of CHF 5,000 as advance of costs at the start of the present proceedings, the Claimant, Club A, is exempted from paying the abovementioned costs of the proceedings. 6. The Claimant, Club A, is directed to inform the Respondent, Club G, immediately and directly of the account number to which the remittances are to be made and to notify the Single Judge of the Players’ Status Committee of every payment received. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 67 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Single Judge of the Players’ Status Committee Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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