F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 15 agosto 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club B, come attore nei confronti del Club X, come convenuto per quanto riguarda il rimborso del contributo di solidarietà per il giocatore R.
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 15 agosto 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club B, come attore nei confronti del Club X, come convenuto per quanto riguarda il rimborso del contributo di solidarietà per il giocatore R. Fatti all'origine della controversia 1. Il 17 giugno 2008, il club, B del Paese R (di seguito: il Richiedente) e il club, X del paese P (in prosieguo: il Resistente) hanno firmato un accordo di trasferimento per il trasferimento del giocatore, R (in prosieguo: il giocatore), dal Resistente all'attore di un'indennità di trasferimento pari a EUR 1.450.000. 2. L'articolo 3 di tale accordo prevedeva che l'indennità di trasferimento di EUR 1.450.000 incluso contributo di solidarietà e che il convenuto ha accettato di pagare tale contributo di solidarietà. 3. In data 12 febbraio 2009, dopo essere stato informato dalla FIFA per più crediti per quanto riguarda il pagamento del contributo di solidarietà, l'attore ha sottolineato che a suo parere il Resistente è il club responsabile per il pagamento del contributo di solidarietà. 4. Il 20 febbraio 2009, la FIFA ha informato il richiedente e il Resistente della giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie, in base al quale nuovo club del giocatore è ordinato di rinviare la quota di competenza (s) del contributo di solidarietà del 5% per il club (s) coinvolti nella formazione del giocatore e che, allo stesso tempo, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore, e, successivamente, la FIFA ha invitato entrambe le squadre a procedere in conformità con la giurisprudenza ha detto. 5. Il 20 marzo 2009, l'attore ha informato FIFA che il Resistente non aveva ancora rimborsato "la quota del 5%". Inoltre, l'attore ha chiesto alla FIFA di "sostienici nella risoluzione di questo problema, nel senso di obbligare il cedente club a restituire la quota del 5% a [il richiedente] o per forzare il club cedente a pagare la quota del 5% incassato dal nostro club, per i club che si sono formati il giocatore, come si è impegnata nel contratto ". 6. Il 6 maggio 2009, un club, G del paese P la FIFA ha informato di aver ricevuto 1.500 Euro da parte del Resistente in relazione al pagamento del contributo di solidarietà, ma, allo stesso tempo, ha indicato che era ancora diritto ad un importo aggiuntivo di 2.125. 7. Il 14 giugno 2010, il convenuto ha informato FIFA che non si è opposta alla distribuzione del 5% di Euro 1.450 mila, perché "abbiamo ricevuto l'importo del bonifico integralmente dal club B". 8. Il 17 giugno 2010, l'attore ha informato FIFA che "dopo le regolamentazioni nazionali" di aver pagato, il 31 marzo 2010, euro 68.885 alla Federazione Calcio P (FFP) e euro 2.125 al club G. 9. Il 23 agosto 2010, l'attore ha chiesto una decisione FIFA costringere il convenuto a restituire l'importo di Euro 71.000 al richiedente e per essere premiato con 5% di interessi su tale importo a partire dal 30 agosto 2008 fino al rimborso dell'intero importo di euro 71.000. Il Richiedente sottolineato di aver pagato le somme ai beneficiari interessati, in quanto: - art. 2 Allegato 5 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori prevede "l'obbligo del nuovo club a versare il contributo di solidarietà per i club che hanno provveduto alla formazione del giocatore (...) e nel caso in cui questi club non sono noti, il pagamento deve essere eseguito alle associazioni nazionali del paese si è formato il giocatore in questione ", -. richiesta del club G da versare contributo di solidarietà non corrisposto, e - secondo le norme della Federcalcio R, l'attore non poteva avere scaduti gli impegni finanziari derivanti dalle attività di trasferimento. 10. Il 25 agosto 2010, un altro club paese P sostenendo il pagamento del contributo di solidarietà, club V, ha informato la FIFA che "ha fatto un accordo con [il convenuto]. Quindi, non abbiamo altro di cui lamentarsi. "11. Il 7 ottobre 2011, FIFA ha informato due altri club il club del Paese P, un club del Paese S, della corrispondenza ricevuta dal richiedente il 17 giugno 2010 e il 23 agosto 2010 e ha indicato che, qualora non si facciano sentire, la FIFA potrebbe pensare che l'intervento non era più necessario. 12. A seguito di questa lettera, il 19 ottobre 2011 Un unico club ripristinato FIFA affermando che la Federcalcio P aveva versato l'importo di euro 14.000, pur indicando che l'attore doveva ancora 500 euro. 13. In data 11 ottobre 2011, la Federcalcio P ha confermato che l'attore ha versato l'importo di euro 68.885 per la Federcalcio P per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà per il giocatore e ha aggiunto che "avrebbe rimborsato squadra A e squadra S dell'importo dovuto, secondo club di B, EUR 7.000 per stagione ". Infine, la Federcalcio P ha sottolineato che a suo parere l'importo totale del contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere 72.500 euro. 14. Il 1 ° giugno 2012, FIFA disponibile Club A con corrispondenza della Federcalcio P in data 11 ottobre 2011, dopo di che squadra A non è mai ritornato alla FIFA. 15. Il 20 giugno 2012, il convenuto è stato ufficialmente chiesto per la sua posizione in merito alla richiesta formulata dal ricorrente in relazione al rimborso del contributo di solidarietà. 16. A dispetto di essere stato invitato a farlo, il Resistente non ha risposto al reclamo presentato contro di essa per quanto riguarda il rimborso del contributo di solidarietà. II. Considerazioni del giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori 1. Prima di tutto, il giudice unico del Commissione per lo Status dei Calciatori (in prosieguo: il giudice unico) ha analizzato se era competente a trattare la questione a portata di mano. In questo riguardo, di cui all'art. 21 par. 2 e 3, del regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008). Di conseguenza, e poiché la questione attuale è stato presentato alla FIFA in data 20 marzo 2009, la Commissione per lo Status dei Calciatori ha concluso che l'edizione 2008 del Regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status dei Calciatori e della Camera di risoluzione delle controversie (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile al caso in esame. 2. Inoltre, il giudice unico confermato che, sulla base di arte. 3 par. 1 e PAR. 2 del Regolamento di procedura in relazione con l'arte. 23 par. 1 e PAR. 3, nonché art. 22 lit. f) del Regolamento, era competente a trattare la questione attuale in quanto riguardava una controversia tra due club affiliati a diverse associazioni. 3. Successivamente, il giudice unico ha analizzato l'edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori era applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, si è riferito, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 della edizione 2010 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori e, dall'altro, al fatto che la richiesta è stata presentata davanti a FIFA in data 20 marzo 2009. In considerazione di quanto precede, il giudice unico ha concluso che l'edizione 2008 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: il Regolamento) è applicabile al caso in esame nel merito. 4. La competenza del giudice unico e le norme vigenti che sono stati istituiti, ed entrando nel merito della questione, il giudice unico ha iniziato riconoscendo le suddette circostanze del caso, nonché gli argomenti e la documentazione presentata dalle parti. 5. Prima di tutto, il giudice unico studiato con attenzione i fatti di cui sopra, che hanno mostrato che il 17 giugno 2008, il giocatore è stato trasferito dal convenuto all'attore per una indennità di trasferimento per un importo di euro 1.450.000. 6. In tale contesto, il giudice unico ha osservato che, dopo che l'attore aveva pagato il compenso intero trasferimento di euro 1.450.000 al convenuto e, quindi, aveva omesso di detrarre la quota rilevante di tale compensazione per la distribuzione del contributo di solidarietà, l'attore anche distribuito l'importo complessivo di euro 71.000 come contributo di solidarietà alla Federazione di calcio P e un club del Paese P la formazione del giocatore. 7. Il giudice unico ha osservato che, a causa di quanto sopra, l'attore ha chiesto che il Resistente avrebbe rimborsato l'importo di euro 71.000 all'attore. 8. A sua volta, il giudice unico ha osservato che il Resistente, pur essendo stato invitato a farlo, non ha mai fornito la FIFA con la sua posizione ufficiale in relazione al ricorso presentato dal richiedente per quanto riguarda il rimborso del contributo di solidarietà. Pertanto, il giudice unico ha ritenuto che, in questo modo, il convenuto ha rinunciato al suo diritto di difesa e accettato le accuse di parte attrice (cfr. art. 9 par. 3 del Regolamento di procedura). 9. In seguito, il giudice unico di cui all'art. 21 e art. 1 dell'allegato 5 del regolamento, quest'ultimo chiaramente stabilisce che "se un professionista si muove nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, escluse quelle di un'indennità di formazione pagato per la sua ex squadra, deve essere detratto dall'importo totale di questa compensi e distribuito dalla nuova società, come un contributo di solidarietà (...) "(il corsivo è mio). 10. In seguito, il giudice unico sottolineato che il meccanismo di solidarietà è un principio ben stabilito nel Regolamento, da cui le parti firmatarie di un contratto di trasferimento non può derogare attraverso il contenuto di un contratto. In altre parole, l'obbligo di distribuire contributo di solidarietà non può essere messo da parte per mezzo di un contratto concluso tra le società coinvolte nel trasferimento di un giocatore. 11. Con la dovuta considerazione a quanto sopra, il giudice unico di cui la consolidata giurisprudenza della Dispute Camera di Risoluzione (RDC) per quanto riguarda i casi in cui nuovo club del giocatore non trattenere il 5% del compenso trasferimento concordato all'atto dell'erogazione del risarcimento, quali il trasferimento , ma comunque viene chiesto di distribuire contributo di solidarietà ai club di formazione del giocatore. 12. Secondo la giurisprudenza menzionata, nuovo club del giocatore è ordinato di rinviare la quota di competenza (s) del contributo di solidarietà del 5% per il club (s) coinvolti nella formazione del giocatore e l'istruzione in applicazione rigorosa dell'art. 21 e art. 1 e art. 2 allegato 5 del Regolamento. Allo stesso tempo, secondo detta giurisprudenza consolidata, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 13. Di conseguenza, il giudice unico ha ritenuto che l'attore, nel caso di specie e considerando che era pacifico che l'attore aveva 1) ha pagato il 100% della indennità di trasferimento al Resistente, 2) aveva distribuito un ulteriore importo complessivo di euro 71.000 come contributo di solidarietà e 3) non era ancora stato rimborsato con la stessa quantità dal convenuto, ha diritto al rimborso da parte del convenuto della somma che il richiedente effettivamente versato a titolo di contributo di solidarietà in conformità con i regolamenti applicabili. 14. In considerazione di quanto sopra, il giudice unico ha deciso che il Resistente deve rimborsare l'importo di euro 71.000 all'attore. 15. Inoltre, in considerazione delle richieste del ricorrente, nonché la pratica costante delle Commissione per lo Status dei Calciatori compreso il suo giudice unico, il giudice unico ha deciso che il convenuto deve versare al richiedente interessi del 5% annuo l'importo complessivo di Euro 71.000 a partire dal 1 aprile 2010, vale a dire il giorno dopo che il richiedente ha proceduto al pagamento di detto importo nei confronti della Federazione Calcio F e del club G, rispettivamente. 16. Il giudice unico, infine, stabilito che qualsiasi ulteriore pretesa del ricorrente è respinta. 17. Infine, il giudice unico di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento in combinazione con l'art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo la quale, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Commissione per lo Status dei Calciatori compreso il suo giudice unico, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 di prelevamento. La disposizione precisa inoltre che i relativi costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento (cfr. art. 18 par. 1 del regolamento di procedura). 18. Nel rispetto di quanto sopra, e tenuto conto del fatto che l'attore sia la parte vittoriosa nel procedimento in esame, mentre il resistente non ha risposto alla domanda, il giudice unico ha concluso che il Resistente deve sostenere tutti i costi del procedimento in corso prima di FIFA . 19. Inoltre, e secondo all'allegato A, del regolamento di procedura, le spese del procedimento devono essere prelevati sulla base del valore di causa. Su tale base, il giudice unico ha dichiarato che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è pari a 71.000. Di conseguenza, il giudice unico ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 10'000. 20. In conclusione, e considerando che il caso in questione non ha posto molte difficoltà particolari di fatto ed è stato assegnato al giudice unico e non alla Commissione per lo Status dei Calciatori, il giudice unico ha determinato le spese del procedimento in corso ad un importo di CHF 7.000. Inoltre, e in linea con le considerazioni di cui sopra e tenendo conto del grado di successo, il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori ha deciso che detto ammontare delle spese processuali deve essere pagato da parte del Resistente. ** III. Decisione del giudice unico di lo Status dei Calciatori Comitato 1. La richiesta del Richiedente, Club B, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, Club X, deve pagare al richiedente entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione, l'importo di 71.000 euro, più interessi di mora del 5% annuo su tale importo dal 1 ° aprile 2010 fino alla data di effettivo pagamento. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non è pagata entro il termine suddetto, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 4. Ogni ulteriore pretesa presentata dal Richiedente è respinta. 5. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 7'000 sono a carico della controparte entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, alla FIFA al seguente conto bancario con riferimento al procedimento n. UBS Zurigo Numero di conto 366,677 0,01 U (Stato Calciatori) Clearing numero 230 IBAN: CH 27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Il Richiedente è diretta ad informare il convenuto direttamente e immediatamente il numero di conto a cui la rimessa deve essere effettuata in base al punto di cui sopra 2. e di informare il Giudice unico del Commissione per lo Status dei Calciatori di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Secondo l'articolo 67, par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Corte Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne - Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas- cas.org www.tas-cas.org Per il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive________________________________________ F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com - Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, Switzerland, on 15 August 2012, by Geoff Thompson (England) Single Judge of the Players’ Status Committee, on the claim presented by the club B, as Claimant against the club X, as Respondent regarding the reimbursement of the solidarity contribution for the player R I. Facts of the case 1. On 17 June 2008, the country R club, B (hereinafter: the Claimant) and the country P club, X (hereinafter: the Respondent) signed a transfer agreement for the transfer of the player, R (hereinafter: the player), from the Respondent to the Claimant for a transfer compensation of EUR 1,450,000. 2. Article 3 of said agreement stipulated that the transfer compensation of EUR 1,450,000 included solidarity contribution and that the Respondent agreed to pay such solidarity contribution. 3. On 12 February 2009, after having been notified by FIFA of several claims regarding the payment of the solidarity contribution, the Claimant pointed out that in its view the Respondent is the club responsible for the payment of solidarity contribution. 4. On 20 February 2009, FIFA informed the Claimant and the Respondent of the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber, according to which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training and that at the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club, and, subsequently FIFA invited both clubs to proceed in accordance with said jurisprudence. 5. On 20 March 2009, the Claimant informed FIFA that the Respondent had not yet reimbursed it “the share of the 5%”. Furthermore, the Claimant requested FIFA to “support us in the settlement of this issue, in the sense of compelling the assignor club to return the share of 5% to [the Claimant] or to force the assignor club to pay the share of 5% cashed from our club, to the clubs who trained the player, as it has undertaken in the contract”. 6. On 6 May 2009, a country P club, G, informed FIFA that it had received EUR 1,500 from the Respondent in relation to the payment of the solidarity contribution, but, at the same time, indicated that it was still entitled to an additional amount of EUR 2,125. 7. On 14 June 2010, the Respondent informed FIFA that it did not oppose to the distribution of the 5% of EUR 1,450,000, because “we received the transfer amount integrally from the B club”. 8. On 17 June 2010, the Claimant informed FIFA that “after National Licensing Regulations” it had paid, on 31 March 2010, EUR 68,885 to the Football Federation P (FFP) and EUR 2,125 to club G. 9. On 23 August 2010, the Claimant requested a decision from FIFA compelling the Respondent to return the amount of EUR 71,000 to the Claimant as well as to be awarded with 5% interest on said amount as from 30 August 2008 until the reimbursement of the full amount of EUR 71,000. The Claimant outlined that it had paid the amounts to the relevant beneficiaries, because: - art. 2 of Annexe 5 of the Regulations on the Status and Transfer of Players provides for “the obligation of the new club to pay the solidarity contribution to the clubs having provided the player’s training (…) and in case these clubs are not known, the payment is to be performed to the national associations in the country the concerned player was trained.”; - the request of club G to be paid solidarity contribution remained unpaid, and - according to the regulations of the Football Association R, the Claimant could have no overdue financial commitments resulting from transfer activities. 10. On 25 August 2010, another country P club claiming the payment of solidarity contribution, club V, informed FIFA that it “did an agreement with [the Respondent]. So we have nothing else to complain.” 11. On 7 October 2011, FIFA informed two other country P clubs, club A and club S, about the correspondence received from the Claimant on 17 June 2010 and 23 August 2010 and indicated that, should FIFA not hear from them, FIFA would assume that its intervention was no longer needed. 12. Following this letter, on 19 October 2011 only club A reverted to FIFA stating that the Football Federation P had paid it the amount of EUR 14,000, whilst indicating that the Claimant still owed it EUR 500. 13. On 11 October 2011, the Football Federation P confirmed that the Claimant paid the amount of EUR 68,885 to the Football Federation P regarding the solidarity mechanism for the player and added that it “would reimburse club A and club S of the amount due, according to club B, EUR 7,000 per season”. Finally, the Football Federation P stressed that in its opinion the total amount of the solidarity contribution should have been EUR 72,500. 14. On 1 June 2012, FIFA provided club A with the Football Federation P’s correspondence dated 11 October 2011, after which club A never reverted to FIFA. 15. On 20 June 2012, the Respondent was officially asked for its position regarding the request made by the Claimant in relation to the reimbursement of the solidarity contribution. 16. In spite of having been invited to do so, the Respondent did not reply to the claim lodged against it regarding the reimbursement of the solidarity contribution. II. Considerations of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. First of all, the Single Judge of the Players’ Status Committee (hereinafter: the Single Judge) analysed whether it was competent to deal with the matter at hand. In this respect, it referred to art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). Consequently, and since the present matter was submitted to FIFA on 20 March 2009, the Players’ Status Commitee concluded that the 2008 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand. 2. Furthermore, the Single Judge confirmed that, on the basis of art. 3 par. 1 and par. 2 of the Procedural Rules in connection with art. 23 par. 1 and par. 3 as well as art. 22 lit. f) of the Regulations, he was competent to deal with the present matter since it concerned a dispute between two clubs affiliated to different associations. 3. Subsequently, the Single Judge analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players was applicable as to the substance of the matter. In this respect, he referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players and, on the other hand, to the fact that the claim was lodged in front of FIFA on 20 March 2009. In view of the foregoing, the Single Judge concluded that the 2008 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the case at hand as to the substance. 4. The competence of the Single Judge and the applicable regulations having been established, and entering into the substance of the matter, the Single Judge started by acknowledging the above-mentioned facts of the case as well as the arguments and the documentation submitted by the parties. 5. First of all, the Single Judge carefully studied the facts outlined above, which showed that on 17 June 2008 the player was transferred from the Respondent to the Claimant for a transfer compensation in the amount of EUR 1,450,000. 6. In this context, the Single Judge observed that, after the Claimant had paid the entire transfer compensation of EUR 1,450,000 to the Respondent and, thus, had omitted to deduct the relevant proportion of said compensation for the distribution of the solidarity contribution, the Claimant also distributed the total amount of EUR 71,000 as solidarity contribution to the Football Federation P and a country P training club of the player. 7. The Single Judge noted that, on account of the above, the Claimant requested that the Respondent would reimburse the amount of EUR 71,000 to the Claimant. 8. In turn, the Single Judge noted that the Respondent, although having been invited to do so, never provided FIFA with its official position in connection with the claim lodged by the Claimant regarding the reimbursement of the solidarity contribution. Therefore, the Single Judge deemed that, in this way, the Respondent renounced to its right of defence and accepted the allegations of the Claimant (cf. art. 9 par. 3 of the Procedural Rules). 9. In continuation, the Single Judge referred to art. 21 and art. 1 of Annexe 5 of the Regulations, the latter clearly stipulating that “if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution (…) “ (emphasis added). 10. In continuation, the Single Judge outlined that the solidarity mechanism is a principle well-established in the Regulations, from which the parties signing a transfer contract cannot derogate through the contents of a contract. In other words, the obligation to distribute solidarity contribution cannot be set aside by means of a contract concluded between the clubs involved in a player’s transfer. 11. With due consideration to the above, the Single Judge referred to the well- established jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber (DRC) with regard to cases in which the player’s new club does not withhold 5% of the agreed transfer compensation when paying such transfer compensation, but nevertheless is asked to distribute solidarity contribution to the player’s training clubs. 12. According to the mentioned jurisprudence, the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training and education in strict application of art. 21 and art. 1 and art. 2 of Annexe 5 of the Regulations. At the same, according to said well-established jurisprudence, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 13. As a consequence, the Single Judge considered that the Claimant, in the present case and considering that it was undisputed that the Claimant had 1) paid 100% of the transfer compensation to the Respondent, 2) had distributed a further total amount of EUR 71,000 as solidarity contribution and 3) had not yet been reimbursed with the same amount by the Respondent, is entitled to the reimbursement by the Respondent of the amount the Claimant effectively paid as solidarity contribution in accordance with the applicable Regulations. 14. On account of the above, the Single Judge decided that the Respondent must reimburse the amount of EUR 71,000 to the Claimant. 15. In addition, taking into account the Claimant’s request as well as the constant practice of the Players’ Status Committee including its Single Judge, the Single Judge decided that the Respondent must pay to the Claimant interest of 5% p.a. on the total amount of EUR 71,000 as from 1 April 2010, i.e. the day after which the Claimant proceeded to the payment of said amount towards the Football Federation F and club G respectively. 16. The Single Judge finally established that any further claim of the Claimant is rejected. 17. Lastly, the Single Judge referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the Players’ Status Committee including its Single Judge, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules). 18. In respect of the above, and taking into account that the Claimant is the successful party in the present proceedings while the Respondent did not reply to the claim, the Single Judge concluded that the Respondent has to bear the full costs of the current proceedings before FIFA. 19. Furthermore and according to Annexe A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. On that basis, the Single Judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 71,000. Consequently, the Single Judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 10,000. 20. In conclusion, and considering that the case at hand did not pose many particular factual difficulties and was adjudicated by the Single Judge and not by the Players’ Status Committee in corpore, the Single Judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 7,000. Furthermore, and in line with his aforementioned considerations and taking into account the degree of success, the Single Judge of the Players’ Status Committee decided that said amount of procedural costs has to be paid by the Respondent. ** III. Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. The claim of the Claimant, Club B, is partially accepted. 2. The Respondent, Club X, has to pay to the Claimant within 30 days as from the date of notification of this decision, the amount of EUR 71,000 plus default interest of 5% p.a. on said amount as from 1 April 2010 until the date of effective payment. 3. If the aforementioned sum plus interest is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. Any further claim lodged by the Claimant is rejected. 5. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 7,000 are to be paid by the Respondent within 30 days of notification of the present decision, to FIFA to the following bank account with reference to case no.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH 27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. The Claimant is directed to inform the Respondent directly and immediately of the account number to which the remittance is to be made in accordance with the above point 2. and to notify the Single Judge of the Players’ Status Committee of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to article 67 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne - Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Single Judge of the Players’ Status Committee: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS Directives
Share the post "F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 15 agosto 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club B, come attore nei confronti del Club X, come convenuto per quanto riguarda il rimborso del contributo di solidarietà per il giocatore R."