Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005 Impugnazione - istanza:Appello A.S. Bergamo Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Bergamo Calcetto/Bergamo Calcio a 5 dell’11.12.2004 Massima: In virtù dell’art. 12, comma 5 C.G.S., la sanzione della perdita di una gara è prevista solo allorquando una società utilizzi un calciatore squalificato. Per cui è regolare la partecipazione alla gara del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B del calciatore (tesserato anche come tecnico della formazione Under 21 della medesima società ed in tale veste incorso nella sanzione della squalifica per quattro giornate). Infatti, per il calciatore viene espressa la regola che la squalifica venga scontata nel torneo nel quale la stessa è stata comminata; pertanto, lo stesso potrà legittimamente prendere parte a gare di altro torneo o di altra categoria. È emblematico, al riguardo, l’impiego, con la squadra Primavera, di calciatori di Serie A squalificati. Per l’allenatore, detta possibilità non è espressa, in quanto l’allenatore può ricoprire detta veste solo in una squadra, appartenente ad una società, ma non è possibile un suo impiego nelle squadre partecipanti a Tornei di altre categorie, seppur della stessa società, in quanto le stesse sono guidate da un altro tecnico”. Approfondendo il ragionamento è poi che nell’ipotesi “in cui la doppia qualità sia rivestita da un tesserato che alleni e giochi in un’unica squadra è ovvio che lo stesso, squalificato come allenatore, sarebbe impossibilitato a prendere parte alla gara come calciatore. Questa considerazione deriva dalla funzione della norma (art. 17, comma 7) che, mira a privare la squadra della conduzione tecnica dell’allenatore. Se lo stesso fosse squalificato in tale veste, la possibilità di un suo impiego come calciatore frusterebbe la norma e la sanzione. Invece la norma non può prevedere una impossibilità assoluta ad un suo impiego in un’altra squadra e in altra qualità, né lo stesso determina una posizione irregolare del calciatore”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Pachino avverso decisioni merito gara Sortino/Pachino del 6.12.2003 Massima: L’allenatore che riveste anche il ruolo di calciatore per la medesima società, squalificato con sanzione a tempo come tecnico, non può partecipare alle gare come calciatore.
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