Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C - Riunione del 23 marzo 2006 n. 7 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 21.2.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’a.S.D. Vallelonga avverso decisioni merito gara S.S. Vallelonga/S.S. Stella Azzurra Drosi del 15.1.2006
Massima: E’ regolarmente tesserato il calciatore quando la società dimostra che sulla lista di tesseramento è stata erroneamente riportata la data di nascita. Consegue la posizione regolare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.C. Boschetto avverso decisione merito gara canottieri Baldesio/A.C. Boschetto del 10.4.2005
Massima: In caso di omonimia dei calciatori si può fare riferimento al numero di matricola al fine di verificare chi abbia partecipato alla gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 10 Gennaio 2005 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S. Nuova Bagnaia avverso decisioni merito gara Nuova Bagnaia/Barco Murialdina del 14.11.2004
Massima: E’ in posizione regolare il calciatore quando dall’attestazione dell’Ufficio Tesseramento acquisita agli atti e correttamente posta dai primi giudici a base della loro decisione, si ricava che il calciatore che ha partecipato alla gara è regolarmente tesserato per la società e che soltanto per un comprensibile errore materiale, dovuto all’omonimia, sulla sua scheda era stato annotato dall’Ufficio lo svincolo da parte della Società, mentre destinatario dello svincolo era l’omonimo nato in data diversa. Il fatto meramente formale che sul tabulato della società apparissero i dati anagrafici relativi al calciatore che la stessa società aveva inteso svincolare non vale, ad inficiare la sostanziale validità ed efficacia del tesseramento del calciatore interessato a favore della società al momento della disputa della gara. Il comportamento tenuto dalla società non integra pertanto gli estremi della malafede tesa ad utilizzare un calciatore non tesserato, bensì quelli della negligenza nella redazione della distinta di gara e nel controllo della documentazione relativa al tesseramento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n.11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 92 dell’8.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Piano Pizzeria Lucia avverso decisioni merito gara Piano Pizzeria Lucia/Liportese del 5.4.2003
Massima: In caso di omonimia dei calciatori, partecipanti alla gara in posizione irregolare, occorre far riferimento alla documentazione ufficiale esistente ed alla distinta di gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 10.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Euro Sciara avverso decisioni merito gara Ciminna/Euro Sciara del 22.12.2002
Massima: In caso di omonimia del calciatore che ha preso parte alla gara, al fine di verificare la reale entità dello stesso occorre prima di tutto fare riferimento agli atti ufficiali, ed in particolare dalle distinte di gara da cui risulterebbe la squalifica che impedirebbe la partecipazione alle successive gare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 21 ottobre 2002 n.3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C.S. Raffadalese Calcio avverso decisioni merito gara Raffadalese/M.A.S.T. Favignana del 18.9.2002
Massima: In caso di omonimia del calciatore che ha preso parte alla gara, al fine di verificare la reale entità dello stesso occorre prima di tutto fare riferimento agli atti ufficiali, ed in particolare dalle distinte di gara da cui risulterebbe la squalifica che impedirebbe la partecipazione alle successive gare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n.11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 3.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Megara 1908 avverso decisioni merito gara Megara/Rosolinese del 21.4.2002
Massima: La Società è tenuta a dimostrare il caso di omonia mediante le posizioni di tesseramento relative ai due calciatori.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletik avverso decisioni merito gara Atletik/Virtus Petina dell’8.12.2001
Massima: Non è eccepibile il caso di omonimia, allorquando il calciatore è stato correttamente e ben identificato nella distinta di gara con il relativo numero di carta di identità.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 13 maggio 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 14.4.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Monte Tomatico avverso decisione merito gara Asolo/Monte Tomatico del 14.3.1999
Massima: E’ regolare la posizione del calciatore, che tesserato con il doppio nome di battesimo, viene indicato in distinta di gara con soltanto un nome.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 dell'11.2.1999Impugnazione - istanza: Appello della S.S. S. Aniello avverso decisioni merito gara Giovanissimi S.Aniello/Olimpia S. Arpino del 24.1.1999
Massima: In caso di omonimia, al fine di verificare la corretta posizione del calciatore, occorre fare riferimento alle precedenti distinte di gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 23 del 6.11.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Libertas Catania nuova avverso decisioni merito gara S. Pio X/Libertas Catania Nuova del 19.10.1997.
Massima: In caso di omonimia è possibile dimostrare che il calciatore ha preso regolarmente parte alla gara, in quanto non squalificato, attraverso la comparazione dei referti arbitrali delle gare in questione ed attraversole risultanze dell'anagrafe federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 21 novembre 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 11 del 17.10:1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Valvaraita avverso decisioni merito gara Chiusa/Pesionalvaraita del 22.9.1996
Massima: Quando la reclamante riesce a dimostrare che per un caso di omonimia il giocatore schierato in campo non è oggettodi provvedimento di squalifica, il risultato della gara viene omologato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 4 gennaio 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 18. del 23.11.1.995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Forlinpopoli avverso decisioni merito gara Forlimropoli/Morciano Calcio del 29.10.1995
Massima: In caso di omonimia di due calciatori occorre far riferimento alla carta d’identità ed al numero di matricola federale per appurare chi abbia partecipato effettivamente alla gara.