Massima n. 288391

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 206/C dell’11.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore R.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 per violazione del Regolamento Antidoping Massima: La circostanza che il calciatore, risultato positivo al controllo antidoping ha dichiarato di aver fumato uno “spinello” che gli era stato offerto al termine di una festa di compleanno e questo due giorni prima della gara, non rappresenta una circostanza eccezionale che dovrebbe dar luogo all’annullamento o alla riduzione della sanzione a norma dell’art. 18.5 del Regolamento Antidoping, posto che la norma in esame collega la sussistenza di dette circostanze alla totale assenza di colpa o di negligenza oppure alla loro presenza in misura non significativa. E francamente il fatto di chi, svolgendo l’attività di calciatore, è ben addentro (non fosse altro che per il rilievo che ne danno gli organi di informazione) alla problematica concernente l’uso di sostanze stupefacenti da parte degli atleti di tutte le discipline sportive e ciò nonostante ne assume in prossimità di una gara, non può essere ritenuto esente da colpa o da negligenza o connotato da colpa o negligenza non significative. Senza che possa sostenersi che la leggerezza di fumare uno spinello al termine di una normale festa di compleanno giochi come circostanza eccezionale che esenti da squalifica o ne comporti la riduzione.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 10 – www.figc.it Istanza: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 98 del 17.1.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore M.A. avverso la sanzione della squalifica per anni due, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del Regolamento Antidoping dellaF.I.G.C. Massima: La richiesta di riduzione della sanzione, avanzata dal calciatore sanzionato dalla Commissione disciplinare per violazione dell’art. 21 R.A.A., previa applicazione dell’attenuante ex art. 18 comma 2 R.A.A., non può essere condivisa stante il comportamento non collaborativo e privo di lealtà sportiva dell’incolpato dal quale non è possibile desumere un suo reale ravvedimento.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 1, 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo dell’ufficio di Procura Antidoping del Coni avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta al calciatore B.J., per violazione dell’art. 2.1 del regolamento Antidoping della F.I.G.C. a seguito di proprio deferimento reclamo del calciatore B.J. avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del regolamento antidoping della F.I.G.C. Massima: In materia antidoping, sussistono gli estremi per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 18.5.2, allorquando gli elementi portati dall’atleta a supporto della propria linea difensiva evidenziano, anzitutto, che non può di certo parlarsi di assenza totale di colpa. Al riguardo non basta la mera “attestazione/dichiarazione” dell’incolpato. Lo svolgimento dei fatti ha dimostrato una certa “leggerezza” nel comportamento del calciatore, ma al tempo stesso tutte le circostanze fattuali dedotte dal reclamante, anche inerenti alla sua persona ed alla sua carriera (la Commissione Disciplinare ha parimenti concluso per l’occasionalità del fatto e contemporaneamente recisamente escluso l’uso sistematico da parte del deferito di sostanze vietate), indirizzano il Collegio, nella verosimiglianza dello svolgersi dei fatti per come esposti, verso un responso di non particolare significatività dello status colposo e negligente.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 527 del 16.7.2004 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.M. avverso la sanzione della squalifica per anni due per violazione dell’art. 19 del regolamento dell’Attività Antidoping Massima: Per l’applicazione dell’attenuante di cui 18.5.3 del Regolamento Antidoping, va rilevato che il senso della norma è quello di favorire chi contribuisce a far individuare altri soggetti colpevoli o correi e tanto, anche se ovviamente esclude da tale attenuante chi assume di aver assunto la sostanza vietata inconsapevolmente appare come condizione ineliminabile per l’applicazione della stessa. Del resto, l’ordinamento statale prevede addirittura sconti consistenti di pena per i c.d. pentiti, che non possono essere certamente soggetti non consapevoli dei delitti commessi. La finalità della norma in esame presenta evidenti analogie e quindi ha, per sua natura un ambito applicativo circoscritto, ma non per questo illogico o discriminatorio.  Massima: Le attenuanti di cui all’art. 18.5.1, non possono essere concesse se il calciatore non dimostra il modo di assunzione della cocaina, ma fornisce una versione dei fatti, contraddetta dal fatto che l’assunzione di cocaina tramite il fumo viene comunemente indicata con il nome di Crac e la presenza di metaboliti della sostanza vietata dimostrano che l’assunzione non è stata unica, come sostenuto.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 3/4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta al calciatore M.B. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping. Appello del calciatore M.B. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping Massima:Nell’ambito dell’applicazione delle sanzioni per fatti di doping è data la possibilità al Collegio giudicante di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), fissato dall’art. 12, comma 3, del Regolamento, il quale prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell’atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. Trattasi, infatti, in quest’ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può precludere l’utilizzabilità del citato potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III del Regolamento.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 1/2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell’8.1.2004 Impugnazione – istanza: Appello del calciatore K.M. avverso la sanzione della squalifica di mesi otto a decorrere dal 23.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping. Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi otto, inflitta al calciatore K.M. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping Massima:Nell’ambito dell’applicazione delle sanzioni per fatti di doping è data la possibilità al Collegio giudicante di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), fissato dall’art. 12, comma 3, del Regolamento, il quale prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell’atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. Trattasi, infatti, in quest’ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può precludere l’utilizzabilità del citato potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III del Regolamento.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 1/2/3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del Brescia Calcio avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte al calciatore G.S.J a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni dela squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di proprio deferimento al calciatore G.S.J.. Massima: Nell’ambito del procedimento antidoping , la “riduzione” di cui all’art. 12 e la “modifica” di cui all’art. 13 sono fattispecie distinte, fatte dipendere ciascuna da presupposti di differente natura, a carattere esclusivamente soggettivo, nel primo caso (“la collaborazione determinante per l’accertamento della verità” fornita dall’atleta) e a carattere oggettivo, nel secondo (la presenza di “circostanze specifiche eccezionali ”). La corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari in esame non consente di non applicare al caso concreto le due riduzioni o di fissare limiti alla “modifica” di cui all’art. 13 che lo stesso art. 13 non prevede o reperirne aliunde.Non sembra che la Commissione Disciplinare meriti censure, dunque, per aver fissato la sospensione del calciatore al di sotto degli otto mesi, con questo applicando il doppio disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento Antidoping e, nel riconoscere la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 13, individuando la pena in una misura inferiore al limite minimo stabilito dall’art. 12.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 9,10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 47 del 29.8.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di lire 100.000.000, inflitte al calciatore D.E. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore D.E. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antido­ping del C.O.N.I.  Massima:In merito alla sanzione in concreto da applicare ai fatti di doping va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (applicabile alla fattispecie seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo Sanzio nato rio, nel confronti del­l'incolpato), prevede, all'art 13, comma 1, lett. b), per i casi di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazio­ni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa. La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospen­sione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di 'modificare', e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima quando ogni elemento depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale, quando i numerosi controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera hanno dato tutti risultato negativo, quando gli esiti dell’analisi Dexa e dell'esame tricologico non possono, esclude­re un'assunzione sporadica ma corroborano al tempo stesso, con il loro esito negativo, circa l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale, quando si è in presenza di età sportivamente avanzata dell'atleta e quindi la considerazione del presumibile residuo di attività agonistica. Ma oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più genera­le che giustificano in concreto, a norma dal Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale. Relativamente alla sostanza di metabolidi di nandrolone - norandrosterone (NA) noretiocolanolone (NE) - per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali, la possibile assunzio­ne mediante integratori non vietati, eventualmente 'contaminati' (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attenga­no scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l’influenza di normali prodotti ali­mentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboli­che, la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico. Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impon­gono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 7, 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 47 del 29.8.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000. inflitte al calciatore T.S. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore T.S. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000 inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.  Massima:In merito alla sanzione in concreto da applicare ai fatti di doping va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (applicabile alla fattispecie seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo Sanzio nato rio, nel confronti del­l'incolpato), prevede, all'art 13, comma 1, lett. b), per i casi di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazio­ni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa. La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospen­sione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di 'modificare', e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima quando ogni elemento depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale, quando i numerosi controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera hanno dato tutti risultato negativo, quando gli esiti dell’analisi Dexa e dell'esame tricologico non possono, esclude­re un'assunzione sporadica ma corroborano al tempo stesso, con il loro esito negativo, circa l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale. Ma oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più genera­le che giustificano in concreto, a norma dal Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale. Relativamente alla sostanza di metabolidi di nandrolone - norandrosterone (NA) noretiocolanolone (NE) - per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali, la possibile assunzio­ne mediante integratori non vietati, eventualmente 'contaminati' (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attenga­no scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l’influenza di normali prodotti ali­mentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboli­che, la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico. Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impon­gono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 27.4.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000 e di controlli antidoping, a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art 13 comma 6 del Regolamento Antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell'ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.  Massima:In merito alla sanzione in concreto da applicare ai fatti di doping va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (applicabile alla fattispecie seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo Sanzio nato rio, nel confronti del­l'incolpato), prevede, all'art 13, comma 1, lett. b), per i casi di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazio­ni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa. La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospen­sione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di 'modificare', e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima quando ogni elemento depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale quando gli esiti dell’analisi Dexa e dell'esame tricologico non possono, esclude­re un'assunzione sporadica ma corroborano al tempo stesso, con il loro esito negativo, circa l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale. Ma oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più genera­le che giustificano in concreto, a norma dal Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale. Relativamente alla sostanza di metabolidi di nandrolone - norandrosterone (NA) noretiocolanolone (NE) - per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali, la possibile assunzio­ne mediante integratori non vietati, eventualmente 'contaminati' (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attenga­no scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l’influenza di normali prodotti ali­mentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboli­che, la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico. Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impon­gono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.
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