Massima n. 288393
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n.16 del 277.2001 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.J.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi dieci dal 19 aprile 2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima:In merito alla sanzione in concreto da applicare ai fatti di doping va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (applicabile alla fattispecie seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo Sanzio nato rio, nel confronti dell'incolpato), prevede, all'art 13, comma 1, lett. b), per i casi di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa. La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di 'modificare', e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima quando ogni elemento depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale, quando i controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera hanno dato tutti risultato negativo. Ma oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più generale che giustificano in concreto, a norma dal Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale. Relativamente alla sostanza di metabolidi di nandrolone - norandrosterone (NA) noretiocolanolone (NE) - per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali, la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente 'contaminati' (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l’influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche, la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico. Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 3, 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff n. 16 del 27.7 2001 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.N. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 8 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del calciatore S.S. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I. Massima: In merito alla sanzione in concreto da applicare ai fatti di doping va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (applicabile alla fattispecie seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo Sanzio nato rio, nel confronti dell'incolpato), prevede, all'art 13, comma 1, lett. b), per i casi di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa. La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di 'modificare', e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima quando ogni elemento depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale, quando i numerosi controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera hanno dato tutti risultato negativo, quando gli esiti dell’analisi Dexa e dell'esame tricologico non possono, escludere un'assunzione sporadica ma corroborano al tempo stesso, con il loro esito negativo, circa l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale, quando si è in presenza di età sportivamente avanzata dell'atleta e quindi la considerazione del presumibile residuo di attività agonistica. Ma oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più generale che giustificano in concreto, a norma dal Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale. Relativamente alla sostanza di metabolidi di nandrolone - norandrosterone (NA) noretiocolanolone (NE) - per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali, la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente 'contaminati' (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l’influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche, la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico. Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.