Massima n. 289139
Decisione
C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 52/CGF Riunione del 4 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione
- istanza:Richiesta di archiviazione ufficio di procura
antidoping del C.O.N.I. ex art. 3, comma 4 delle norme sportive antidoping
-procedimento disciplinare e istruzioni relative all’attività dell’Ufficio di
Procura Antidoping a seguito di procedimento disciplinare a carico del
calciatore G.G..
Massima: Non è responsabile di alcuna violazione l’ex calciatore che
nel corso di un convegno avrebbe dichiarato che un suo ex compagno di squadra si sarebbe
rovinato la vita con il doping.