Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009
Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del Montevarchi C.A. 1902 srl avverso decisioni merito gara Città di Castello/Montevarchi del 6.9.2009
Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla gara Campionato Interregionale 2009/2010 essendo stato squalificato in una partita di un turno di Coppa Italia. L’art. 22 del vigente C.G.S. regola (nei suoi 12 commi) la materia ed in particolare prescrive, con i commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. Dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell’art. 22 C.G.S., nonchè dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 dello stesso Codice, è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica di un tesserato venga scontata nella competizione in cui il tesserato stesso ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 C.G.S. in quanto, operando in tal modo, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, poiché la stessa resterebbe legata ad una ipotesi meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire (in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S.) sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi della certezza della applicazione della sanzione, che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio, e quello ulteriore della possibilità di far scontare la sanzione comminata nell’ambito dello stesso torneo e/o competizione nel quale il comportamento illecito è stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione. Nel caso di specie è necessario ricordare che non si versa in una di quelle ipotesi in cui può ravvisarsi l’incertezza della circostanza che venga in concreto scontata la sanzione. Invero, all’atto della disputa della gara il giorno 3.9.2009, la società poteva tranquillamente prevedere la possibilità di far scontare la squalifica al tesserato nel successivo turno di Coppa Italia al quale la società ricorrente si era, sul campo, qualificata avendo vinto la gara nel turno precedente disputatasi il 31.8.2009. Solo a seguito di un provvedimento sanzionatorio, intervenuto il successivo 9 settembre in data successiva alla disputa della gara con altra la squadra, si è determinata l’esclusione disciplinare della società dal torneo di Coppa Italia. Non potendosi, quindi, ravvisare alcuna ipotesi di dolo e/o colpa della società nell’aver utilizzato il tesserato nella partita di Campionato Interregionale, non può, in alcun modo, ritenersi che tale utilizzazione comporti per la società la sanzione della perdita della gara per aver indebitamente utilizzato un calciatore squalificato. Invero, come ricordato in precedenza, al momento della disputa della prima partita del Campionato Interregionale 2009/2010, era possibile ritenere che la sanzione della squalifica comminata al calciatore, nel torneo di Coppa Italia, potesse essere scontata nel turno successivo di quel torneo al quale la squadra della società, sul campo, qualificata. Nel caso in esame, infatti, non era riscontrabile alcuna ipotesi di arbitrarietà (ad opera della società) o di indeterminatezza relativa al momento in cui si sarebbe scontata la sanzione irrogata al calciatore.
Decisione C.G.F. –
Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 08 Maggio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 02 Luglio 2009 n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 24.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Villacidrese Calcio s.r.l. avverso decisioni merito gara Villacidrese/Sapri andata della finale di Coppa Italia di Serie “D” 2008/2009 del 22.04.2009
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla finale di andata di Coppa Italia Interregionale del 22/04/09 allorquando non aveva ancora scontato la squalifica per una giornata di gara comminatagli in occasione della gara Coppa Italia Serie C del 13.09.2006. Nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esiste una norma che prevede la prescrizione della sanzione; principio erroneamente invocato con riguardo a fattispecie affatto diversa, relativa (art. 25) alla prescrizione dell’infrazione. In buona sostanza, mentre è pacifico che l’infrazione disciplinare possa prescriversi in presenza del decorso del tempo ed in relazione a determinati fatti - così come appunto previsto nel sistema - di contro non esiste alcun principio in base al quale il soggetto che ha commesso l’infrazione e che è stato poi, al riguardo, sanzionato, possa non scontare detta sanzione solo per il decorso del tempo. La punizione, in buona sostanza, non conosce ragioni che ne evitino in qualche maniera il suo scomputo, se non ove espressamente e chiaramente previsto. La possibilità che il decorso del tempo ne cancelli la piena portata sarebbe del resto contrario a quel principio immanente nell’ordinamento sportivo in virtù del quale la certezza della sanzione stessa con il suo concreto carattere di afflittività abbia come consequenzialmente connesso e diretto l’ulteriore principio della sua effettività.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello del C.C. Trevigliese avverso decisioni merito gara Besana/ Trevigliese del 21.10.2001 per partecipazione del calciatore S.L. in posizione irregolare.
Massima: L’art. 14, comma 10.1 CGS., pubblicato in allegato al Com. Uff n. 28 del 9 agosto 2001, non prevede tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagIi Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive competizioni, quelle indicate nella lettera f). In assenza di una esplicíta indicazione di deroga al principio generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federaIe per il periodo della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.). Ne consegue che il calciatore squalificato in gara di Coppa non può prendere parte a gare di Campionato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Trevigliese avverso decisioni merito gara Trevigliese/ Bellusco del 14.10.2001 per partecipazione del calciatore T.B.G. in posizione irregolare.
Massima: L’art. 14, comma 10.1 CGS., pubblicato in allegato al Com. Uff n. 28 del 9 agosto 2001, non prevede tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagIi Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive competizioni, quelle indicate nella lettera f). In assenza di una esplicíta indicazione di deroga al principio generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federaIe per il periodo della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.). Ne consegue che il calciatore squalificato in gara di Coppa non può prendere parte a gare di Campionato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 Maggio 2001 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Marinese Garzella D.D.R. avverso decisioni merito gara Marinese Garzella/Capanne del 28.1.2001
Massima: La gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è “una gara diversa da quella di Coppa Italia o di Coppa Regioni”; pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 9, n. 3 C.G.S., la squalifica non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta si riporta alla successiva stagione sportiva e deve essere scontata nell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Regioni, ovvero nell’attività della prima squadra, ove la società di appartenenza del calciatore squalificato non partecipi alla Coppa Provinciale. Consegue che il calciatore che ha subito la squalifica durante la Coppa Provinciale di 3ª Categoria, qualora debba scontarla nella successiva stagione sportiva quando la sua società disputa la Coppa Regioni, deve scontare la squalifica nelle gare di campionato (2ª Categoria) a cui partecipa detta società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Allumiere avverso decisioni merito gara Anguillara/Allumiere dell’1.10.2000.
Massima: Il calciatore che deve scontare la giornata di squalifica maturata durante la gara di Coppa Italia, quando viene trasferito ad altra società deve scontare tale squalifica nella gara di Coppa Iitalia.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 27 del 3.2.2000
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Massarosa avverso decisioni merito gare Massarosa/Bozzano del 5.12.1999 e Folgor Marlia/Massarosa del 12.12.1999 per partecipazione del calciatore C.A. in posizione irregolare.
Massima: In virtù del principio della omogeneità delle squalifiche, a norma del combinato disposto dagli artt. 9 comma 9, n. 1, e 12 commi 3 e 5 C.G.S. le stesse seguono il responsabile anche nei suoi cambiamenti di squadra nella stagione o stagioni successive e vengono eseguite nella medesima manifestazione, sicché le squalifiche di Coppa vengono scontate in Coppa e quelle di Campionato in Campionato (cfr. CAF - Com. Uff. n. 17/C - Riun. 5.2.1998).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 dell'11.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Promosport Colonnella avverso decisioni merito gara Promosport Colonnella/Superga 63 del 21.2.1999
Massima: Il sistema sanzionatorio relativo alle gare di Coppa, secondo un principio desumibile in mancanza di una regolamentazione autonoma dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce un sistema chiuso. Le sanzioni conseguite in dette manifestazioni si scontano solo nell'ambito di queste, così come le sanzioni conseguite in altre competizioni non possono essere scontate nelle gare di Coppa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998 - n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 48 del 16.12.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Nuova Cassano 1966 avverso decisioni merito gara Nuova Cassano 1966/San Lucido del 23.11.1997
Massima: II comma 3 dall'art. 12 C.G.S. afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squalifica, riportati in una manifestazione, si scontano nelle successive gare della stessa; quindi, squalifiche di Coppa in Coppa, squalifiche di Campionato in Campionato. Ciò comporta che, ove alla gara in relazione alla quale la squalifica è stata inflitta, non ne seguano altre di quella manifestazione, l'espiazione avverrà nella stagione successiva. Questo è il principio affermato nella prima parte del comma 6; la seconda, tuttavia, introduce una chiara e logica eccezione, per i calciatori che cambiano società a stagione già iniziata e sancisce che - proprio eccettuando la fattispecie dalla generale previsione del comma 3- in tal caso la sanzione viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società di appartenenza". (Nel caso di specie il calciatore tesserato all'inizio della corrente stagione per altra società e disputando con la medesima la Coppa Italia, era incorso nella squalifica per una gara, che non aveva scontato con l'originaria società di appartenenza; trasferito poi ad altra società, era stato impiegato in una gara di campionato, pur risultando ancora sotto squalifica. Il calciatore in tal modo è in posizione irregolare poiché l'art. 12 comma 6 C.G.S., gli imponeva di scontare la squalifica precedentemente riportata nella prima gara ufficiale di campionato, disputata dalla società di nuova appartenenza).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 30 novembre 1995 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 4/Disc. del 19.10.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Ortigia avverso decisioni merito gara S. Emidio Pennisi/Ortigia del 17.9.1995
Massima: Il calciatore squalificato per una gara per recidività in ammonizioni durante la manifestazione di Coppa, quando viene trasferito deve scontare la squalifica nella prima giornata di campionato della nuova società quando questa non prende parte alla Coppa. In mancanza, la sua posizione è irregolare con la conseguente irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società che lo ha impiegato.