Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 20 Maggio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 27  Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 740 del 18.5.2010 Impugnazione – istanza: 1) Reclamo Dolphins Calcio A 5 avverso decisioni merito gara Calcio A 5 Femminile Dolphins/Futsal Preci del 16.5.2010 Massima: Sono in posizione regolare di tesseramento le tre calciatrici di nazionalità italiana ma provenienti da Federazione estera quando il loro tesseramento è stato autorizzato, con provvedimento del Presidente Federale datato 7.5.2010, in applicazione del disposto di cui all’art. 3.4. dell’allegato 3 al Regolamento F.I.F.A. disciplinante le “procedure amministrative per il trasferimento di calciatori fra federazioni”, regolamento che la F.I.G.C. è tenuta a rispettare per quanto prevede l’art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto Federale, e ciò nonostante lo stesso sia avvenuto  dopo la scadenza del termine – 31.3.2010 – normativamente consentito. Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 281 del 18.12.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Augusta F.C. avverso decisioni merito gara Augusta/Luparense Calcio a Cinque del 6.12.2008 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che al momento della gara mancava dell’atto formale autorizzativo dell’Ufficio Tesseramento FIGC atteso che non può avere rilievo la data dell’arrivo del transfert, trattandosi di mera circostanza di fatto. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 38 del 4.4.2002 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Migliarino avverso decisioni merito gara Migliarino/Portuense del 3.3.2002 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore italiano, proveniente da federazione estera che alla data della disputa della gara non ha acquisito l’autorizzazione al tesseramento. Il calciatore di nazionalità italiana, pervenuto da Federazione estera e svincolato, acquisita la qualifica di "non profes­sionista" risultante da "trasfer internazionale" deve ottenere un provvedimento di autorizzazione al tesseramento. In base all'articolo 40, comma 11, n. 3 per detti calciatori "il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.".
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