Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010 n. 2 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2010
Impugnazione – istanza: 2) Reclamo dell’Atalanta Femminile avverso le sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; penalizzazione di punti 1 in classifica squalifica per 1 giornata effettiva di gara alla calciatrice M.G. inflitte seguito gara Atalanta/Brescia del 24.4.2010 ()
Massima: E’ in posizione irregolare la calciatrice che, espulsa dal campo durante la gara di campionato di Serie A Femminile(17/04/10), non partecipa alla successiva gara di recupero di campionato (21/04/10), prendendo parte a quella ancora successiva (24/04/10), poiché il provvedimento del giudice sportivo è stato pubblicato sul Com. Uff. n. 59 del 22.4.2010 e, pertanto, non trova applicazione il principio dell’automatismo della sanzione atteso che trattasi di attività agonistica svolta in ambito regionale dalla L.N.D. e dal S.G.S. L’art. 19 C.G.S., nell’indicare le sanzioni applicabili ai tesserati, pur precisando che al calciatore espulso dal campo va automaticamente inflitta una giornata di squalifica, chiarisce che il provvedimento relativo deve essere delibato dagli organi di Giustizia Sportiva all’evidente fine di consentire agli stessi, ove ritengano sussisterne le condizioni, di comminare una sanzione più grave. E’ evidente, per quanto detto che al deliberato del giudice, vada riconosciuta una vera e propria efficacia costitutiva che integra il principio dell’automatismo senza limitarne gli effetti. Nella specie poi, la norma di riferimento che avvalora l’interpretazione testè enunciata, è costituita dall’art. 22 C.G.S. che fissa i criteri regolanti l’esecuzione delle sanzioni, articolo che, al comma 2, stabilisce come le sanzioni comportanti squalifiche ai tesserati debbano essere scontate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che ne fa menzione. Consegue la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione di punti (1) in classifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 70.72.7999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. A.R.P.J. Ostiense 2000 avverso decisioni merito gara A.R.P.J. Ostiense 2000/Circolo Vita Nova C.B. del 7.11.199
9Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che, squalificato per una giornata a seguito dell'espulsione dal campo durante una gara del campionato giovanissimi, ha scontato la sanzione nella gara di recupero sempre nel campionato giovanissimi.