Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0222/CSA del 22 Maggio 2025 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 128 del 29.04.2025

Impugnazione – istanza: -  ASD Ugento Calcio

Massima: Ridotta al calciatore la squalifica fino al 30.6.2027 nella squalifica a 9 giornate effettive di gara  perchè “espulso per avere preso parte ad una rissa nel corso della quale colpiva un calciatore avversario con un pugno, alla notifica del provvedimento nell’abbandonare il terreno di gioco si avvicinava ad altro avversario colpendolo con la fronte sul mento. Nella circostanza colpiva con violenza l’avambraccio di un A.A. avvicinatosi per separare i due calciatori, procurandogli forte dolore e prolungata sensazione di formicolio. (RA – RAA). Si fa applicazione di quanto previsto all’art. 35 comma 7 del CGS e dal CU 49/A del 10.2.2022 della FIGC”….E’ indubbio che il Giudice Sportivo, nel comminare al calciatore … la sanzione della squalifica per 2 anni, così come prevista dall’art. 35, comma 2, C.G.S. (con la conseguente “segnalazione” prevista dal comma 7 della medesima norma), ha attribuito al calciatore medesimo una condotta violenta in danno dell’Assistente che, per definizione, si concretizza in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” (art. 35, comma 1, C.G.S.). In altri termini, per potersi configurare tale fattispecie, deve ricorrere sia l’intenzionalità del gesto, sia la volontà di arrecare una lesione personale all’ufficiale di gara. Ebbene, nessuno dei due requisiti sembra ricorrere nel caso in questione. Secondo le stesse risultanze dei referti di gara, è stato proprio l’Assistente a frapporsi di sua iniziativa (apprezzabilmente ma impropriamente) tra il calciatore … ed il portiere avversario …quando già costoro erano entrati in contatto fisico: inoltre, il “colpo” inferto sull’avanbraccio dell’Assistente, che pure vi è stato, non è assolutamente indicativo della volontà del calciatore di arrecare danno fisico all’ufficiale di gara, bensì unicamente del tentativo di liberarsi, seppure in maniera goffa ed impetuosa, del contatto provocato da quest’ultimo. La fattispecie punitiva deve pertanto più correttamente ricondursi all’art. 36 C.G.S., comma 1, lett. b), da sanzionare tuttavia in termini più attenuati rispetto al minimo edittale, con la squalifica per 6 giornate effettive di gara. A ciò va aggiunta l’ulteriore sanzione per la condotta violenta nei confronti degli avversari, da considerare riferita ad un unico contesto fattuale (la mass confrontation) e da punire con la squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 38 C.G.S..

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 161/CGF Riunione del 30 maggio 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 272/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 1  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica per 9 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Giuliano/Gragnano del 4.5.2008

Massima: La Corte, fermo restando la censurabilità del gesto, quando ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore non integri quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente può ridurre la squalifica. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le manate non hanno procurato alcun danno fisico al Direttore di gara.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 2- www.figc.it 

Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso Calcio Como S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 9 gare effettive inflitta al calciatore F.M. nel corso della partita calcio Como/Solbiatese del 30.9.2007 

Massima: Il calciatore risponde di condotta violenta perché in occasione della segnatura del secondo goal si avvicinava all’arbitro e bestemmiando lo agguantava al braccio sinistro facendolo girare, esclamando altresì che avrebbe dovuto far fare la sostituzione, ma può beneficiare della riduzione ex art. 19 comma 4 C.G.S. secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità debbano essere valutate compiutamente come “circostanze attenuanti” espressamente previste dal Codice stesso. Il principio (art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S: secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto del capoverso di cui al n. 4 dell’art. 19 medesimo, secondo cui, appunto, vengono fatte salve particolari circostante attenuanti che possano influire sulla sanzione minima della squalifica.   

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