Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 51 del 20/10/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 083/CSA
Parti: APD Leonfortese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD US Agropoli
Massima: Come è noto, per dottrina e giurisprudenza prevalente, lo strumento dell’impugnazione per revocazione ha natura rescindente, con una successiva fase rescissoria, di riapertura del giudizio, che segue all’annullamento della decisione; secondo altra dottrina, la natura dell’impugnazione per revocazione avrebbe, invece, natura sostitutiva. E’ certo comunque che, ove la revocazione sia stata ritenuta ammissibile per sussistenza del vizio dedotto, sarà necessario dare alla controversia una direzione diversa rispetto alla precedente motivazione, sia ove si confermi la vecchia sentenza sia ove quella venga riformata: in entrambi i casi, infatti, la precedente va comunque sostituita. L’annullamento della decisione assunta per revocazione impone, dunque, di imprimere alla controversia una direzione diversa. Ebbene, l’interesse dell’Agropoli è legato non già al procedimento di revocazione, di cui pacificamente non era parte, ma agli effetti da questo prodotti: in altre parole, annullata la decisione per revocazione, il Collegio è tenuto ad accertare se sia rilevante l’interesse dell’Agropoli alla luce degli effetti della pronuncia di revocazione. E tale interesse è certamente sussistente, trattandosi pacificamente di un interesse sopravvenuto. In una valutazione oggettiva, infatti, l’interesse, a seguito del giudizio di revocazione, non è più proprio della Società Scordia, ma dell’Agropoli, che avrebbe titolo a farlo valere nel giudizio rescissorio davanti al giudice competente. Di qui, la rilevanza dell’intervento dell’Agropoli in questo grado di giudizio e la susseguente ammissibilità del medesimo.