Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009
Impugnazione – istanza: 2) Ricorso dell’A.S.D. Hinterreggio avverso le sanzioni: a) squalifica del campo di giuoco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse; b) ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante; c) inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010 al sig. P.F., seguito gara Hinterreggio/Rosarno del 25.10.2009
Massima: La relazione degli osservatori arbitrali è fonte di prova circa il comportamento dei tifosi del nell’intervallo e a fine gara, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni opportuno accertamento al riguardo.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 24 Settembre 2009 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009
Impugnazione - istanza: (308) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di proscioglimento della soc. GS Fidene e del suo presidente S. M., emessa a seguito di proprio deferimento
Massima: E’ fonte di prova la dichiarazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, che assistendo alla gara del campionato di Eccellenza, in qualità di Osservatore della terna arbitrale, aveva riferito alla procura federale nel corso del secondo tempo una persona presente in tribuna scagliava una bottiglia d’acqua contro l’assistente N°. 2 dell’arbitro, che veniva colpito sulla mano e sulla coscia destra e che tale persona era stata identificata negli spogliatoi come il Presidente della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Montemurlo avverso le sanzioni della squalifica per 3 anni al Presidente sig. I.C. e l’ammenda di € 4.000,00 alla società a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana.
Massima: Il Presidente della società è responsabile per aver proferito all’indirizzo dell’osservatore arbitrale frasi minacciose ed offensive, quando tale episodio è preciso e circostanziato nel rapporto dell’osservatore arbitrale dal quale si evince un atteggiamento assolutamente riprovevole che si è peraltro protratto per molti minuti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 28 del 21.9.2001
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Exe e Toniolo Calcio a 5 avverso le sanzioni della squalifica fino al 30.11.2001 al calciatore N.D. e dell’ammenda di L. 500.000 alla società reclamante inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e al sensi degli artt. 6, comma 2 e 6 ter, comma 1, C.G.S.
Massima: La dichiarazione dell'osservatore arbitrale è maggiormente attendibile rispetto agli altri soggetti portatori di interessi di parte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 137/C del 9.4.1997Impugnazione - istanza: Appello del FC. Sporting Benevento avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara e dell’ammenda di L. 2.000.000 inflitte in relazione alla gara Benevento/Viterbese del 29.3.1997Massima: La precisa e dettagliata refertazione effettuata dagli ufficiali dl gara costituisce piena prova, quindi nessuna delle eccezioni difensiva può trovare accoglimento. In materia probatoria, nessun obbligo di acquisizione del rapporto dell'osservatore arbitrale grava sui giudici dl primo e secondo grado, stante la precisa e dettagliata refertazione effettuata dagli ufficiali di gara. Per cui alcuna violazione dall'art. 18 C.G.S. in relazione all'art. 25 comma 1 C.G.S. è stata commessa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 3 ottobre 1996 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C - Riunione del 2.10.1996
Impugnazione - istanza: Appello del Fano Calcio avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara inflitta al calciatore T.G.
Massima: Il rapporto dell'Osservatore Arbitrale, ai sensi dell’art. 25 comma bis C.G.S., è fonte di prova relativamente ai fatti di condotta violenta commessi dal calciatore in danno del calciatore avversario, non in azione di giuoco.