Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 16 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ANZIOLAVINIO/S.S.D. CALCIO SAN CESAREO DEL 19.1.2014

Massima: Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in alcune recenti decisioni come non possa essere accolta la tesi che la mancata conoscenza del provvedimento di squalifica sia da ritenersi del tutto incolpevole, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, giacché per carenza o incertezza sui dati anagrafici non era possibile desumere l'identità del giocatore. “Si tratta di una tesi "contra legem" per la presunzione assoluta di conoscenza (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, comma 11 C.G.S.” (cfr. Corte di Giustizia Federale, Sez. II, decisioni relative ai ricorsi del Savona F.B.C. e del Fussball Club Sudtirol, pubblicate sul Com. Uff. n. 142/CGF del 19.12.2013, confermate dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. con dispositivi depositati in data 18.2.2014).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n. 11 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: A.S.D. Taormina avverso decisioni merito gara Taormina/Acicatena del 14.1.2006

Massima: Il calciatore espulso per somma di ammonizione non può partecipare alla gara immediatamente successiva, ma qualora lo faccia e subisca, a causa del suo comportamento una sanzione a tempo, dovrà scontare la giornata di squalifica per somma di ammonizione dopo aver scontato l’intero periodo di squalifica a tempo. Giusto il disposto del dell’art. 41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice medesimo. In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non può giocare la prima gara successiva all’espulsione e, tra l’altro, la detta espulsione.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n. 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Due Torri avverso decisioni merito gara Acicatena/Due Torri dell’8.1.2006

Massima: Il calciatore espulso per somma di ammonizione non può partecipare alla gara immediatamente successiva, ma qualora lo faccia e subisca, a causa del suo comportamento una sanzione a tempo, dovrà scontare la giornata di squalifica per somma di ammonizione dopo aver scontato l’intero periodo di squalifica a tempo. Giusto il disposto del dell’art. 41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice medesimo. In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non può giocare la prima gara successiva all’espulsione e, tra l’altro, la detta espulsione.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Luzzara Calcio avverso decisioni merito gara Sammartinese/Luzzara del 20.11.2005

Massima: L’allegato al C.U. n. 1/2005 che riporta i nominativi dei calciatori squalificati che devono scontare la sanzione nella successiva stagione sportiva è un “elenco puramente indicativo” dovendosi avere riguardo ai Comunicati Ufficiali di volta in volta pubblicati. Per cui non può essere invocata la buona fede da parte della società che ha fatto partecipare alla gara il calciatore squalificato confidando erroneamente sull’ allegato al C.U. n. 1/2005.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 27 Aprile 2005 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 22.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della C.U.C.R.A. Adelfia avverso decisioni merito gara C.U.C.R.A. Adelfia/Atletico Trani del 6.3.2005 e le sanzioni della squalifica per ulteriori 2 gare al calciatore R.F. e dell’inibizione fino al 15.4.2005 al sig. D.M.N.

Massima: Per il calciatore espulso dopo la fine della gara e quindi fuori dal campo trova applicazione l’art. 17 comma 2 C.G.S. il quale prevede che “le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e pertanto l’espulsione “fuori campo” non comportando l’automatismo della squalifica è efficace solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 27 Aprile 2005 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 32 del 16.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Rainbow Granarolo avverso decisioni merito gara Rainbow Granarolo/Polinago del 13.2.2005

Massima: A norma dell’art. 17 comma 2 C.G.S. “le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e pertanto l’espulsione “fuori campo” non comportando l’automatismo della squalifica è efficace solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 15 Dicembre 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 6.11.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo Pol. Mastrati avverso decisioni merito gara Mastrati/Carpinone del 28.9.2003

Massima: Sulla base dell’art. 41 comma 2 C.G.S. il calciatore espulso dal campo, al quale in seguito alla declaratoria del giudice sportivo gli vengono inflitte due giornate di squalifiche, nel caso vi sia una partita di recupero, sconta la prima giornata nella gara di recupero, anche se anteriore alla pubblicazione del comunicato e la seconda ed ultima giornata in quella immediatamente successiva alla pubblicazione del comunicato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n. 4– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Albinia avverso decisioni merito gara Castiglionese/ Albinia del 19.1.2003

Massima: Le squalifiche dei calciatori, salvo nel caso di espulsione dal campo comminata dall’arbitro, non operano automaticamente a seguito di altre decisioni adottate sul campo dal direttore di gara né tanto meno a seguito di comunicazioni di dirigenti federali, ma devono, per poter diventare esecutive, essere deliberate dal Giudice Sportivo a seguito di una sua valutazione dei fatti e pubblicate sui Comunicati Ufficiali, a nulla rilevando eventuali comunicazioni via fax effettuate dal Comitato competente che comunicano l’ammonizione o la squalifica in danno di un calciatore al posto di un altro.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Turris 1944 avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi Turris/Preziosissimo Sangue del 12.1.2003

Massima: Quando risulta dal referto arbitrale relativo alla gara che i quattro calciatori impiegati nella gara successiva non sono stati espulsi nel corso della gara, ma squalificati a seguito del comportamento (giustamente giudicato scorretto) tenuto al termine della stessa e nel mentre calciatori e direttore di gara si allontanavano dal terreno di gioco, non vi è dubbio che il caso non rientra nell’ambito di efficacia normativa di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S. in tema di squalifica automatica, di talché fondatamente la società ha ritenuto i propri calciatori legittimati a prender parte alla gara successiva. La squalifica avrebbe dovuto essere inflitta dal Giudice Sportivo, come difatti è avvenuto, e soltanto a seguito della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale i calciatori non avrebbero dovuto prender parte ad una gara ufficiale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 10 febbraio 2003 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 29 dell’8.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Belfiorese avverso decisioni merito gara Novaserenissima/Belfiore del 22.12.2002Massima: La squalifica per somma di ammonizioni non è soggetta al principio dell’automatismo della sanzione e necessita della formalizzazione della stessa, in sede giudicante, con delibera di valore costitutivo, da pubblicare sul Comunicato Ufficiale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 45 del 16.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Bellinzago avverso decisioni merito gara Virtus 1946/Bellinzago del 28.4.2002

Massima: Come stabilito dall’art.17 comma 2 C.G.S., la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, a nulla rileva il giorno della immissione del Comunicato su internet.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 21 Marzo 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Ospedaletti Sanremo avverso decisioni merito gara Ospedaletti Sanremo/Carcarese 1929 del 13.1.2002

Massima: La pubblicazione del provvedimento di squalifica sul Comunicato Ufficiale affisso all’Albo del Comitato, determina, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento stesso. La società, pertanto, non può opporre che ha avuto notizia della squalifica solo quando ha ricevuto copia del comunicato ufficiale tramite posta.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Montescudaio avverso decisioni merito n. 2 gare per partecipazione del calciatore F.M. in posizione irregolare.

Massima: Alla luce del comma 11 dell’art. 12 C.G.S. prevede che: “Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 2.5.2002.

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Calcio S. Giovanni Ilarione avverso decisioni merito gara Gatto Sole/S. Giovanni Ilarione del 25.4.2002

Massima: I provvedimenti che dispongono la squalifica producono effetti dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. A nulla rileva che tale giorno sia quello precedente alla gara o che sia precedente ad un giorno festivo. Per cui è in posizione irregolare il calciatore cha partecipa alla gara anche qualora la stessa sia stata disputata solo dopo 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato ed in un giorno festivo (25 aprile).  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 1 giugno 2001 n. 15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Minarda/Gesualdo del 28.1.2001 per partecipazione del calciatore C.U. in posizione irregolare.

Massima: In base all’art. 12 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quelle di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, per cui qualora il Comunicato Ufficiale che riporta la squalifica sia pubblicato lo stesso giorno in cui viene disputata la gara, il calciatore può regolarmente prendere parte alla medesima e saltare quella successiva.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello dello S.C. Dinamo Napoli avverso decisioni merito gara Sporting Picentia/Dinamo Napoli dell’11.2.2001

Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, quando l’espulsione del calciatore è avvenuta non durante la gara, ma dopo che la stessa era terminata, tanto che il provvedimento fu notificato al dirigente accompagnatore della squadra, deve escludersi il principio dell’automatismo della sanzione essendo invece necessaria la decisione del competente Giudice Sportivo che, qualora giunga dopo la disputa della gara, è regolare la partecipazione del calciatore alla stessa.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com.Uff. n. 79 del 7.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Fratellanza Sport Sestrese avverso decisioni a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale a carico dei calciatori B.I. e R.A., nonché della Fratellanza Sport. Sestrese, per violazione rispettivamente degli artt .1, comma 1, e 7 C.G.S.

Massima: Per quanto concerne la sanzione inflitta ai calciatori, deve ritenersi priva di fondamento la deduzione relativa alla loro presunta buona fede, dal momento che le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva sono rese note attraverso i comunicati ufficiali e si presumono conosciute dalla data della relativa pubblicazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 9.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Belvedere avverso decisioni merito gara G.S. Ricreativo Lavorativo/Belvedere del 16.1.2000

Massima: A norma del secondo comma dell'art. 12 C.G.S. "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 36, comma 2, del presente Codice”. Il comma 11 dell'art. 12 C.G.S. prevede che: "Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”. Il secondo comma dell'art. 36 C.G.S. recita "... il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo...”. Analoga previsione non è contemplata nel caso di ammonizioni plurime.   

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 20.1.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Club Juventus John Charles avverso decisioni merito gara Juventus John Charles/Virtus Carlentini dell’11.12.1999

Massima: E’ principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. Tale principio si fonda sul combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 5 C.G.S., per cui le suddette forme si sostanziano o nella conoscenza presuntiva del comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo o, nei casi espressamente previsti, nella comunicazione diretta della decisione alle parti interessate. La costante e univoca giurisprudenza in materia ha tuttavia applicato rigorosamente il principio in questione con riferimento diretto alle ipotesi di sanzioni inflitte a tesserati o società, che devono presumersi comunque per conosciute, ai fini della loro decorrenza, dalla data di pubblicazione sui comunicati ufficiali. In proposito si rileva che l'art. 12 comma 2 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione (art. 36 comma 2°) e di quelli per i quali è prevista comunicazione diretta (art. 12, comma 11). In questi casi, quindi, la presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti non può mai essere superata e, in ogni caso, dalla pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale decorre, per espressa previsione normativa, l'efficacia dei provvedimenti stessi.

Massima: La decorrenza della sanzione dalla data del Comunicato Ufficiale non può essere derogata neppure dalla comunicazione inviata dal Comitato competente, a mezzo telegramma. L'invio del telegramma da parte dei Comitati alle Società, per renderle edotte dei provvedimenti disciplinari che le riguardano, é infatti soltanto un atto di cortesia e non può invalidare o superare l'operatività della presunzione assoluta stabilita dalle disposizioni dell'Ordinamento Federale. Per cui la squalifica deve essere scontata nella partita successiva alla sua pubblicazione nel comunicato ufficiale e non nella partita successiva alla comunicazione a mezzo telegramma ricevuta dal Comitato competente.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 32 del 13.1 .2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Morro D’Oro avverso decisioni merito gara Morro D’Oro/Sant’Egidiese del 21.11.1999

Massima: E’ principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. Tale principio si fonda sul combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 5 C.G.S., per cui le suddette forme si sostanziano o nella conoscenza presuntiva del comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo o, nei casi espressamente previsti, nella comunicazione diretta della decisione alle parti interessate. La costante e univoca giurisprudenza in materia ha tuttavia applicato rigorosamente il principio in questione con riferimento diretto alle ipotesi di sanzioni inflitte a tesserati o società, che devono presumersi comunque per conosciute, ai fini della loro decorrenza, dalla data di pubblicazione sui comunicati ufficiali. In proposito si rileva che l'art. 12 comma 2 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione (art. 36 comma 2°) e di quelli per i quali è prevista comunicazione diretta (art. 12, comma 11). In questi casi, quindi, la presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti non può mai essere superata e, in ogni caso, dalla pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale decorre, per espressa previsione normativa, l'efficacia dei provvedimenti stessi.

Massima: La decisione, con la quale il Giudice Sportivo ha revocato il provvedimento disciplinare della squalifica, deve ritenersi valida ed efficace indipendentemente dalla sua pubblicazione, per cui il calciatore non è in posizione irregolare, nonostante al momento della disputa della gara sia vigente ancora il comunicato ufficiale da cui risulta la squalifica. (Nel caso in specie: il Giudice Sportivo, a seguito di un supplemento di referto, ha annullato la precedente decisione di squalifica del calciatore, che quindi non poteva più spiegare alcun effetto dalla data della delibera, a prescindere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, ed avendo la Società avuto comunicazione ufficiale dell'annullamento della squalifica, con nota del Presidente del Comitato Provinciale, la posizione del calciatore, in occasione della gara, è regolare).  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 9.3 2000

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Birori avverso decisioni merito gara Biror/Borore del 20.2.2000

Massima: Una squalifica a tempo, proprio in ragione di tale disposizione, decorre immediatamente e non può affatto assorbire ulteriori provvedimenti disciplinari, che debbono invece essere espiati dopo che è cessata tale squalifica. Quindi, la squalifica a tempo decorre immediatamente dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale ed una volta espiata devono essere scontate le giornate di squalifica residue.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 10 febbraio 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 23 del 23.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello della Società Secam avverso decisioni merito gara Flumini Quartu/Secam del 20.11.1999

Massima: È giurisprudenza costante degli Organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, della C.A.F., la regola generale in virtù della quale l'efficacia e l'esecutività delle sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva si lega necessariamente (all'infuori dei casi espressamente disciplinati di automaticità delle sanzioni) alla data della pubblicazione dei relativi provvedimenti sui Comunicati Ufficiali di competenza degli stessi Organi di Giustizia Sportiva.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C - Riunione del 26 marzo 1998 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. - Uff. n. 37 del 29.1.1998Impugnazione - istanza: Appello del C. Giovanile Casapulla avverso decisioni merito gara di Torneo Sperimentale Allievi C. Giovanile Casapulla/Nuovo Club S.C. Gianni Brera del 13.12.1997

Massima: Ai sensi dell'art. 12 C.G.S. "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale...". Il comma 6 dall'art. 12 C.G.S. prevede che "le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive....”.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 19 marzo 1998 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 10.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Molochiese avverso decisioni merito gara Seminarese/Molochiese dell’11.1.1998

Massima: La norma regolamentare, di cui all'art. 12 comma 11 C.G.S., che stabilisce che i provvedimenti si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che li riporta, non solo non ammette la prova contraria, ma non può essere superata dalla prassi della comunicazione telefonica, telegrafica od in altra forma equipollente, da parte di un organo federale. I Comunicati Ufficiali, infatti, sono coperti da una presunzione "iuris tantum" di conoscenza dal momento della loro affissione all'Albo anche verso terzi interessati. L'uso di dare notizia dei provvedimenti alle società da parte di alcuni Comitati non è prescritto da alcuna norma regolamentare e costituisce, quindi, un mero atto di cortesia, sul quale non si può fare affidamento assoluto. La società, pertanto, è sanzionata con la perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara in buona fede il calciatore squalificato e pertanto in posizione irregolare. (Il caso di specie: La società ha fatto partecipare alla gara il calciatore, sebbene squalificato, confidando sul messaggio inserito nella segreteria telefonica e proveniente dal Comitato Provinciale dal quale non risultava alcun provvedimento disciplinare nei confronti di propri tesserati)  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C - Riunione del 12 marzo 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 22.1.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Napoli 2000 calcio avverso decisioni merito gara Giovanissimi Napoli 2000 Calcio/La Celeste del 16.11.1997

Massima: Ai sensi dell'art. 12 Giust. Sport. "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 36, comma 2, del presente Codice". II comma 11 dell'art. 12 C.G.S. prevede, che: "Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". Il secondo comma dall'art. 36 C.G.S. recita: "... il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo...". (Nella specie il calciatore non risulta essere stato espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale, in quanto il referto arbitrale rileva espressamente che la sua condotta scorretta aveva luogo "al termine della partita" e la conseguente squalifica gli è stata irrogata con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale e, pertanto, egli ha legittimamente partecipato alla gara successiva, in quanto in tale data non aveva ancora conoscenza legale della squalifica in parola).  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C - Riunione del 26 febbraio 1998 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 29.1.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Union Quinto avverso decisioni merito gara Coppa Italia Virtus dal Colle/Union Quinto del 4.1.1998

Massima: E’ costantemente affermato che, quando non sia espressamente prevista la comunicazione all'interessato, la trasmissione per telegramma o altro mezzo di comunicazione della notizia, concernente un qualsiasi provvedimento, costituisce mero atto di cortesia, come tale inidoneo a determinare qualsiasi effetto, anche di decorrenza di una sanzione inflitta, che a termini di regolamento si verifica solo con la pubblicazione sul comunicato ufficiale. (Nel caso di specie la società è stata sanzionata con la perdita della gara, perché essendo stata informata dal Comitato Regionale con telegramma che il proprio calciatore era stato squalificato, si era astenuta dall'impiegarlo nella gara disputata il giorno successivo ritenendo in tal modo di avere dato corso alla punizione. Lo aveva poi schierato, errando, nella partita ancora successiva).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 8 gennaio 1998 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 27.11.1997

Impugnazione - istanza: Appello della P.G.S. Don Bosco Ardor Sales avverso decisioni merito gara Don Bosco Ardor Sales/Atletico Centuripe del 9.11.1997Massima: Il provvedimento di squalifica per una giornata di gara del calciatore pubblicato sul Comunicato Ufficiale affisso nell'apposito albo comporta la presunzione assoluta di conoscenza da parte dei soggetti interessati, secondo quanto dispongono gli articoli 13 commi 1 e 2 N.O.I.F. e 5 comma 5 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C - Riunione del 15 gennaio 1998 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 25 del 27.11.1997

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Castelvecchio Subequo avverso decisioni merito gara Pescina/Castelvecchio Subequo del 26.10.1997

Massima: La squalifica "a tempo determinato", disposta dal Giudice Sportivo, deve essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato, secondo quanto dispone I'art. 12 comma 2 C.G.S. 

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera. della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 20 del 5.12.1996

Impugnazione - istanza: Appello del G.S Nizza Calcio avverso decisioni merito gara Cervesinese/Nizza Calcio dell’1.11.1996

Massima: L’art. 12 comma 2 C.G.S. espressamente statuisce che le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale senza che possa avere rilevanza la circostanza che la società si sarebbe attenuta alle diverse indicazioni fornite, dietro sua richiesta, da parte di organismi federali presso il Comitato Provinciale.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 3 gennaio 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 16 del 21.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell'U.S. Palau avverso decisioni merito gara Plaghe/Palau del 3.11.1996

Massima: La disposizione di cui all'art. 12 comma 2 C.G.S., secondo cui le squalifiche devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le riporta, è tassativa ed inderogabile.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 3 gennaio 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 16 del 21.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell'U.S. Palau avverso decisioni merito gara Plaghe/Palau del 3.11.1996

Massima: La pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul Comunicato Ufficiale crea una presunzione assoluta di conoscenza che non può essere in alcun modo superata, per cui l’invio del telegramma da parte dei Comitati alle Società per renderle edotte di procedimenti disciplinari che le riguardano è solo un atto di cortesia, non prescritto dalle norme regolamentari, sul quale, pertanto, non può farsi unico affidamento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 marzo 1996 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 131 del 9.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Castelnuovo Garfagnana avverso decisioni merito gara Castelnuovo/Pinerolo dell'1.11.1995, a seguito di deferimento del Presidente della L.N.D. per violazione dell'art. 7 comma 5 C.G.S.

Massima: Essendo stata la squalifica resa nota agli interessati mediante la prescritta forma della pubblicazione su Comunicato Ufficiale, alla data di pubblicazione di questo si deve fare riferimento anche quando la pubblicazione è avvenuta il giorno precedente alla disputa della gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del 25.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.C. Licata avverso decisioni merito gara Licata/Grotte del 17.12.1995

Massima: Le squalifiche dei calciatori partecipanti all'attività agonistica organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, per infrazioni commesse durante una gara, quando non siano automatiche (calciatori espulsi dal campo dl gioco), sono disposte dal Giudice Sportivo con provvedimento espresso pubblicato su Comunicato Ufficiale. La squalifica diventa operante con la pubblicazione del provvedimento e deve essere scontata dal giorno successivo a questa, determinandosi dal momento della pubblicazione l'obbligo per gli affiliati ad attenersi alle disposizioni e ai provvedimenti pubblicati.

Massima: Nel caso limite in cui la squalifica è stata resa nota con Comunicato Ufficiale pubblicato non nel giorno in cui consuetudinariamente venivano pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo, ma eccezionalmente nel giorno immediatamente precedente la gara, vi è l’illegittimità della partecipazione a questa del calciatore squalificato.

Massima: La pubblicazione sul Comunicato Ufficiale determina l'obbligo per i tesserati relativamente alle disposizioni e ai provvedimenti pubblicati, ed esclude la equipollenza di altri mezzi quali le notizie ricevute telefonicamente da organi federali, i telegrammi ecc..

Massima: Se dai Comunicati Ufficiali precedenti la gara non risulti alcun provvedimento a carico del calciatore, questi può legittimamente partecipare alla gara stessa e non può ritenersi in posizione irregolare, indipendentemente da notizie di provvedimenti sanzionatori con qualunque mezzo pervenute alla società di appartenenza del calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 118 del 19.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello del Corbetta F.C. avversa decisioni merito gara Corbetta/Abbiategrasso dell’1.11.1995

Massima: L'art. 12 comma secondo del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui le squalifiche debbono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le riporta, è tassativa ed inderogabile, per cui anche nel caso limite - pubblicazione della squalifica il giorno antecedente la gara - la squalifica deve essere scontata nella gara del giorno successivo. Infatti, la pubblicazione del Comunicato crea una presunzione assoluta di conoscenza che non può essere in alcun modo superata dalla prassi di inviare alla società interessata un telegramma, né da quella di pubblicare di solito i Comunicati Ufficiali il martedì o il mercoledì.

 

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