Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 195 del 20.2.2008
Impugnazione – istanza: Reclamo del F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica a tutto il 10.6.2008 inflitta al calciatore Federici Daniele seguito gara 60° Torneo mondiale di calcio giovanile “Coppa Carnevale 2008” Empoli/Internazionale dell’11.2.2008
Massima: La sospensione condizionale della sanzione non è un istituto previsto dalle norme vigenti, né la Corte ritiene, sulla base di precedenti sentenze di questo Collegio, di dover dar corso ad un filone giurisprudenziale in tal senso.