Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 19.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso Pol. Pro Reggina 97 avverso le sanzioni: ammenda di € 500,00 alla reclamante;  inibizione fino al 19.2.2009 alla sig.ra C. A., inflitte seguito gara Pro Reggina 97/Centro Ester del 16.11.2008

Massima: Non è responsabile la società per aver inserito in distinta di gara con la qualifica di allenatore un soggetto che era stato a suo tempo inibito dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 45 del 21.12.2006 quando cato al medesimo e pertanto – a maggior ragione – nulla poteva sapere il presidente della società in ordine a detta anomalìa come rilevata.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 76/CGF Riunione del 11 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006

Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’ art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. (previgente) del sig. F.R. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’eccezione di tardività, motivata sul rilievo che la decisione della Commissione d’Appello Federale è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006 mentre il reclamo è stato proposto soltanto il 9 agosto 2007, non può trovare accoglimento, in quanto il termine di impugnativa per tale decisione decorreva dalla sua comunicazione all’interessato. Nel caso di specie non risulta che tale comunicazione sia stata effettuata al deferito, ai sensi dell’art. 35, comma 4.1, del Codice di Giustizia Sportiva).   

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff. n. 50 del 14.6.2007

Impugnazione – istanza: 7. Ricorso del signor G.M. avverso la sanzione dell’inibizione inflitta a tutto il 5.04.2008 seguito deferimento del presidente del Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico per violazione dell’art. 3 C.G.S.

Massima: La C.G.F. quando rileva che la delibera è stata notificata alla società e non direttamente all’interessato, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale competente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 5 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006 

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Bayern Caserta avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo merito gara Bayern Caserta/S.C.N. Gravina del 17.12.2005

Massima: L’art. 42, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che “i ricorsi di 2° grado alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. A nulla rileva l’assunto della società appellante secondo cui “le società non sono obbligate alla consultazione del sito internet e che le stesse, invero, sono esclusivamente tenute a recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione del C.U. su cartaceo) per essere messi a conoscenza dei comunicati stessi”, in quanto, il Codice di Giustizia Sportiva indica quale termine iniziale dal quale decorrono i dieci giorni per la proposizione del reclamo alla Commissione Disciplinare, non il momento della “conoscenza” da parte della società interessata del provvedimento del Giudice Sportivo che si intende impugnare, bensì quello della “pubblicazione” dello stesso (cfr. C.G.S. art. 42, comma 5).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21novembre 2005 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 20 del 20.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.S. Belvedere Città Giardino avverso decisioni merito gara Megara Augusta/Belvedere del 24.9.2005

Massima: Il Comunicato Ufficiale affisso all’albo del Comitato Regionale è l’unico documento che fa fede nei confronti delle parti.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 7 Aprile 2005 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.C. Licata avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo merito gara Orlandina/Licata del 23.2.2005

Massima: Cardine di tutto il sistema settoriale federale è la presunzione di conoscenza di tutte le norme regolarmente emanate dalla F.I.G.C., non potendo essere prevista la notifica individuale, società per società, dei provvedimenti, pur se speciali e relativi ad una singola manifestazione, donde la previsione che la pubblicazione nei CC.UU. integra pienamente la conoscenza dei provvedimenti stessi.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 25 Ottobre 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 13 del 10.9.2004

Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Pugnello Calcio a cinque avverso decisioni merito gara Pugnello Calcio a Cinque/Management Pozzo del 10.9.2004

Massima: Per espressa disposizione regolamentare e per costante orientamento tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dall’eventuale, successivo invio di copia alle singole società. La copia eventualmente trasmessa ai singoli destinatari è documento processualmente irrilevante ai fini dell’adempimento degli obblighi o dell’esercizio dei diritti e delle facoltà connessi al contenuto delle decisioni pubblicate, la cui conoscenza è presunta, per espressa previsione regolamentare, sin dal momento della pubblicazione, senza che taluno possa invocare - e tanto meno far ricadere su altri - la mancata conoscenza di un provvedimento che lo riguardi.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 18 Ottobre 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 13 del 16.9.2004

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Viribus Cisterna Montello avverso decisioni merito gara Vjs Velletri/Viribus Cisterna del 5.9.2004

Massima: L’allegato al C.U. del Comitato Regionale non costituisce unica fonte ufficiale per l’accertamento di posizioni disciplinari dei tesserati, in quanto nello stesso C.U. si sottolinea come tale documento sia: “semplice strumento di consultazione fornito alle società, privo di carattere di pubblicazione ufficiale e, pertanto, il Comitato Regionale declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o omissioni”. 

 

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 23 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 394 del 21.4.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fiorio Calcio a 5 avverso decisioni merito gara non disputata Forst Palermo/Forio del 17.4.2004

Massima: Il recupero di una gara può essere comunicato dal Comitato di competenza alle società interessate anche via fax o mediante telegramma, senza che abbia rilievo il fatto che non sia stato pubblicato sul comunicato ufficiale, atteso che tale pubblicazione, consente solo una presunzione legale di conoscenza del provvedimento non suscettibile di contestazione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Pachino avverso decisioni merito gara Sortino/Pachino del 6.12.2003

Massima: L’art. 17 comma 2, C.G.S. prevede che i provvedimenti sanzionatori si presumono conosciuti con la pubblicazione del comunicato in cui gli stessi sono contenuti, per cui, essendo la pubblicazione del comunicato in questione anteriore alla data della disputa della gara, la posizione del calciatore correttamente è stata ritenuta irregolare, donde le sanzioni inflitte.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Pachino avverso decisioni merito gara Pachino/Pozzallo del 30.11.2003

Massima: L’art. 17 comma 2, C.G.S. prevede che i provvedimenti sanzionatori si presumono conosciuti con la pubblicazione del comunicato in cui gli stessi sono contenuti, per cui, essendo la pubblicazione del comunicato in questione successiva alla data della disputa della gara, la posizione del calciatore è stata ritenuta regolare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 3 Novembre 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del l’8.10.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’A.C. Union Porto Viro avverso decisioni merito gara A.C. Union Porto Viro/U.C. Solinese del 29.9.2003

Massima: L’allegato al Comunicato Ufficiale, dove viene riportato l’elenco dei calciatori che devono terminare di scontare squalifiche nella stagione sportiva successiva è dotato di un minore grado di ufficialità rispetto al Comunicato Ufficiale in cui le singole squalifiche sono riportate, che fa fede a tutti gli effetti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Valguarnera avverso decisioni merito gara Piazza Armerina/Valguarnera del 16.2.2003

Massima: Gli effetti della esclusione al campionato della società si producono dalla pubblicazione del provvedimento di esclusione sul Comunicato Ufficiale.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 Marzo 2003 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Giarre Calcio avverso decisioni merito gara Tortorici/Giarre del 29.12.2002

Massima: L’unico mezzo valido di conoscenza dei comunicati ufficiali è rappresentato dall’affissione nell’albo istituito presso i Comitati Regionali, mentre tutti gli altri eventuali tipi di comunicazione quali fax, e-mail e simili, non essendo previsti dalle norme regolamentari vigenti, non hanno alcun valore ufficiale e vanno intesi, qualora vengano comunque inviati, quali meri atti di cortesia. Conseguentemente l’impossibilità materiale di conoscere in tempo utile il contenuto del Comunicato ufficiale non sana la mancata osservanza dei provvedimenti in esso riportati.   

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 19 del 7.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. S. Football Cagliari avverso decisioni merito gara Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002M

assima: Vige il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all’albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali.   

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 21 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. S. Giorgio avverso decisioni merito gara Amia/S. Giorgio dell’11.3.2001

Massima: Ai sensi dell’art. 25 comma 2 C.G.S., le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva, a seguito di deferimenti disposti dagli Organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti segreterie di Lega. Per cui la squalifica inflitta al calciatore deve essere comunicata al calciatore, presso la Società di appartenenza e non può decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Consegue che la partecipazione del calciatore alla gara disputatasi deve ritenersi regolare, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione della sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare.   

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 22.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Camporeale avverso decisioni merito gara Camporeale/Misilmeri dell’11.3.2001

Massima: Ai sensi dell’art. 25 comma 2 C.G.S., le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva a seguito di deferimenti disposti dagli Organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti segreterie di Lega. Per cui la squalifica inflitta al calciatore deve essere comunicata al calciatore, presso la Società di appartenenza e non può decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Consegue chela partecipazione del calciatore alla gara disputatasi deve ritenersi regolare, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione della sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare.   

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 dell’8.6.2000

Impugnazione - istanza:Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg. L.F., U.F. ed altri, a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 24 dello Statuto Federale.

Massima: Per il procedimento instaurato a seguito di deferimento, i termini per l’impugnazione alla CAF decorrono non dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, ma dalla comunicazione del provvedimento alle parti interessate.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 6 maggio 1999 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 56 del 8.4.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. S. Giorgio Collathia avverso decisioni merito gara S. Giorgio Collathia/Polesiana del 14.3.1999

Massima: La società non può eccepire di non aver avuto conoscenza della decisione della CAF, con la quale veniva disposta la ripetizione della gara, quando la suddetta decisione le è stata comunicata mediante telegramma da parte della segreteria della CAF e, per sua stessa ammissione, ha conosciuto il dispositivo mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale di appartenenza diversi giorni prima della disputa della gara alla quale non si è presentata, anche se la raccomandata contenete il dispositivo le è stata recapitata solo dopo la gara. Consegue la sanzione della perdita della gara per rinuncia.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 20.11.1997

.Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Palidoro avverso decisioni merito gara non disputata Anguillara/Palidoro del 5.10.1997

Massima: Le indicazioni contenute nei CC.UU. producono una conoscenza legale, non suscettibile di prova contraria, dal che consegue che alla società, regolarmente messa a conoscenza, con presunzione insormontabile, del giorno, ora e luogo di effettuazione della gara, deve addebitarsi la mancata partecipazione alla gara de qua. Tale fatto obiettivo, per l'univoco disposto dall'art. 55 N.O.I.F., equivale a rinuncia.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 30.5.1996

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Pievese avverso decisioni merito gara Visconti/Pievese dell’1.5.1996

Massima: Per tassativa ed inderogabile disposizione del regolamento, le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali che sono assistiti dalla presunzione della conoscenza fin dal giorno della pubblicazione. Pertanto, la comunicazione di fissazione della gara di recupero da parte del Comitato Regionale effettuata a mezzo telegramma non produce gli stessi effetti della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.  Massima: La disputa della gara, quando non è pubblicata sul comunicato ufficiale, deve essere ripetuta se una squadra non si presenta, indipendentemente dal fatto che il Comitato abbia avvisato le società mediante telegramma.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 9.5.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S. Il Gabbiano Napoli Calcetto avverso decisioni seguito Gara di Campionato Serie C di Calcio a Cinque Edenlandia - Il Gabbiano Napoli Calcetto del 23.3.1996

Massima: Ai sensi dell’art. 13 NOIF, le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario, senza che possa assumere rilievo, anche ai fini della nullità, il fatto che la minuta della decisione non sia stata firmata dal Presidente della Commissione. La mancata sottoscrizione della minuta da parte del Presidente della Commissione disciplinare non produce pertanto la nullità della delibera.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como - Com. Uff. n. 1 del 4.8.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’U.S. Buraghese avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte ai propri calciatori.

Massima: La decisione adottata dagli Organi ed Enti operanti nell'ambito federale sono portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sui comunicati ufficiali, i quali sono coperti da una presunzione "iuris tantum" che non ammette prova contraria cosi come sancito dall'art. 5 comma 5 C.G.S. Pertanto, la mancata conoscenza del contenuto di tali atti in tempo utile non giustifica l'impossibilita di proporre impugnazione nei termini regolamentari e, di conseguenza, non permette di invocare l’art. 28 C.G.S.. La comunicazione dei provvedimenti alle società, a mezzo lettera raccomandata od anche a mezzo telegramma, salvo che non sia espressamente prevista da una norma regolamentare, costituisce soltanto un mero atto di cortesia, che non può far venire meno la presunzione assoluta di conoscenza che accompagna i comunicati ufficiali.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 9 maggio 1996 pubblicata nel Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 –www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 151 del 12.4.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fabrica avverso decisioni merito gara Fabrica/Vico del 4.2.1996

Massima: Tutti i provvedimenti, a norma degli art. 13 N.O.I.F e art. 5 C.G.S. si presumono conosciuti "de jure" alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dalla successiva comunicazione alle singole società.

 

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