Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 34/TFN-SVE del 29 Aprile  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata sul CU n. 330 del 27 marzo 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) nei confronti del calciatore F.D.A. (4163972)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento della somma di € 3.920,00 a titolo di compenso residuo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2022/2023….Ritiene il Tribunale, anche alla luce della non rilevanza del cambio dei vertici dirigenziali (cfr. decisione n. 18/TFN-SVE 20232024; decisione n. 20/TFN-SVE 2023-2024; decisione n. 22/TFN-SVE 2023-2024; decisione n. 27/TFN-SVE 2023-2024), che la documentazione prodotta dall’ASD Vastese Calcio 1902 è inidonea a giustificare la riduzione delle somme a titolo di rimborso spese forfettario per vitto e alloggio. Infatti, al di là della generica contestazione delle somme (poiché non vi è alcun procedimento logico matematico che possa giustificarne l’importo da compensare), non è possibile ritenere che l’assenza del calciatore per infortunio verificatosi durante l’attività sportiva possa addirittura costituire inadempimento della prestazione, allorquando appare incontestato che il sodalizio fosse sfornito di uno staff medico. È inutile dire che la mancanza di uno staff medico giustifica proprio l’inapplicabilità dell’art. 9 dell’accordo economico. A ciò va peraltro aggiunto, come risulta confermato dall’orientamento di questo Tribunale (cfr. decisione n. 31/TFN-SVE 20232024), che l’art. 4 dell’accordo economico prevede che le somme per rimborso spese per vitto e alloggio sono quantificate dalle parti a “forfait” e, quindi, non possono essere imputate a singoli giorni nel corso della stagione sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 10 Aprile  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici (prot. 56bis/23-24) pubblicata sul CU n. 309 del 6 marzo 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore M.A. (4856131)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 6.450,40 a saldo dell’Accordo Economico sottoscritto inter-partes per l’anno 2022/2023.…In ordine…al rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio che parte reclamante assume non dovute al calciatore per i 17 giorni di assenza immotivata,  non si può fare a meno di rilevare che tale contestazione risulta essere assolutamente generica e sfornita di alcuna prova a supporto, rilevando, di contro, che  il calciatore ha controdedotto sul punto, eccependo come il rientro alla propria abitazione fosse giustificato dalla situazione (peraltro non controversa) venutasi a creare che non lo aveva messo  nelle condizioni di svolgere in loco l’attività sportiva, per tutti i motivi analizzati nel dettaglio in  ricorso e reiterati nei successivi atti,  e  che, nell’allontanarsi e tornare alla propria residenza, di avere, comunque, comunicato alla società che sarebbe rimasto a disposizione della stessa. La ASD Vastese Calcio 1902 non ha, pertanto, adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico a norma dell’art. 2967 c.c. In ogni caso, comunque, deve ritenersi che il rimborso per spese di vitto e alloggio previsto forfettariamente a favore del calciatore nell’accordo economico, proprio perché indicato a “forfait”, non può essere imputato a singoli giorni nel corso della stagione sportiva. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene che sia ammissibile, come richiesto dalla società, procedere ad una riduzione del compenso per il solo fatto che il calciatore sia tornato alla propria residenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 10 Aprile  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici prot. 43bis/23-24 del 6 marzo 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ANR NF Ardea Calcio (916023) nei confronti del sig. G.V. (4823416)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 11.300,00 a titolo di compenso residuo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2022/2023. …Relativamente al termine di deposito dell’accordo economico di cui all’art. 94 ter, comma 2, NOIF lo stesso deve essere inteso come ordinatorio (cfr. Decisione/0067/TFNSVE-2021-2022), poiché l’eventuale mancata ratifica della volontà delle parti costituirebbe solo una prestazione di fatto con violazione di legge (art. 2126 c.c.). Sicché non è possibile ritenere che un mero deposito intempestivo possa addirittura rendere inefficace un accordo economico che, come dichiarato dal reclamante, costituisce una tacita risoluzione di un rapporto voluto dalle parti. Peraltro le doglianze del reclamante entrano in contrasto con il dato fattuale, posto che se per un verso l’inadempimento del calciatore (che avrebbe avuto inizio il 5 febbraio 2023 e sarebbe durato fino alla fine della stagione 2023) risulta contestato, per la prima volta, in data 22 giugno 2023 (con la denuncia alla Procura Federale), per altro verso il pagamento dei compensi eseguiti dal sodalizio (l’ultimo è del 17 marzo 2023) dimostra l’esistenza del rapporto contrattuale. Per quanto attiene le ulteriori contestazioni è il caso di precisare che l’eccezione del cumulo delle somme tra il compenso annuo ed il rimborso spese è da ritenersi errata, atteso che l’accordo economico versato in atti risulta correttamente formalizzato sulla base di un compenso complessivo suddiviso tra prestazione sportiva (art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R.) e rimborso spese forfettario. L’alternatività e non concorrenza delle somme, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, è da imputarsi al compenso per prestazione sportiva (che può essere annuale o per singola prestazione). Da ultimo si segnala che l’eccezione di compensazione per pagamenti formalizzati a beneficio del calciatore è infondata, poiché la documentazione prodotta dal reclamante è generica e non è in grado di fornire prova dell’effettivo pagamento. Tuttavia vale la pena segnalare che, in via ipotetica, il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla società ma, in difetto di specifici accordi sottoscritti, le stesse devono presumersi erogate a titolo di liberalità, tanto da non rientrare nelle somme concordate a titolo di rimborso forfettario indicato nell’accordo economico sottoscritto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del 15 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (Prot. CAE 37 BIS/2023-24) del 6 febbraio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Città di Falconara (935624) contro la calciatrice T.D.C. (3880878)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 16.800,00…Nel caso che ci occupa, quindi, deve prendersi atto che l’accordo di svincolo del 23 dicembre 2022, con cui la ASD Città di Falconara si impegnava ad inserire nella lista di svincolo al termine della stagione 2022/2023 la calciatrice … non è stato contestato né disconosciuto dalla controparte. Ciò nonostante, comunque, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’art. 94 septies delle NOIF pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 212/A, entrato in vigore il 1° Luglio 2022  atteso che l’accordo economico è stato sottoscritto il 17 Settembre 2022 e depositato presso la Divisione Calcio A 5 il 26.10.22. Disposizione normativa che regola gli “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori e le giocatrici dei campionati nazionali di calcio A5 ed accordi economici per gli allenatori di calcio A5”, quindi applicabile al caso nostro tenuto conto che la società reclamante nella stagione sportiva 2022/2023 ha partecipato al Campionato di Calcio A5 - Divisione Calcio A5 femminile serie ELITE.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 27/TFN-SVE del 13 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. 40bis/2023-24) pubblicata sul CU n. 274 del 6 febbraio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore G.K. (3947724)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 6.200,00…Sul punto si richiama l’art. 94 ter N.O.I.F. che ha sempre previsto che gli accordi economici annuali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti da sottoscrivere su appositi moduli, devono concernere “la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali”. Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti in causa, è stato pattuito per le spese di vitto e alloggio il rimborso annuo di € 7.000,00 per la stagione sportiva 2022/2023.  Le censure mosse dalla reclamante alla delibera di primo grado della CAE, in ossequio a costante giurisprudenza di codesto Tribunale Federale (vedi ex multis Decisione/0024/TFNSVE – 2022 – 2023 del 30/01/2023) risultano infondate. Infatti, allorquando nell’accordo economico sottoscritto sugli appositi moduli predisposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e regolarmente depositato presso gli Organi Federali, sia stato convenuto esclusivamente l’importo lordo annuo da corrispondersi in favore del calciatore (nel caso di specie a titolo di rimborso forfettario annuo di spese per vitto e alloggio), senza nulla concordare in ordine ad ulteriori voci specifiche di spesa, l’unico elemento di prova che possa escludere l’obbligo di pagamento è costituito dalle liberatorie e quietanze di pagamento provenienti dal calciatore. In assenza di tali liberatorie e quietanze, le somme che la società avrebbe corrisposto al ristorante convenzionato a rimborso dei pasti consumati dal calciatore …nel corso della stagione sportiva di riferimento, risultano essere state liberamente pagate dalla società in aggiunta al rimborso previsto dall’accordo economico in questione a titolo di vitto ed alloggio. Per le motivazioni che precedono non può essere accolta l’eccezione di compensazione sollevata dalla reclamante.

Massima:…. la tesi del cambio dei vertici societari, se per un verso appare alquanto suggestiva e pressoché temeraria, per altro verso non costituisce un valido motivo per contestare il diritto al compenso del tesserato che, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha anche fatto legittimo affidamento alla riferibilità dell’accordo economico sottoscritto tra le parti.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 22/TFN-SVE del 7 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione  della Commissione Accordi Economici - LND (prot. 42bis/2023-24) pubblicata sul CU n. 274 del 6 febbraio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore F.B. (4031191)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di € 4.322,25, a titolo di compenso residuo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2022/2023…Per quanto attiene l’inadempimento, il calciatore precisa di essere stato, unitamente ad altri tesserati, a disposizione del sodalizio anche all’indomani della disputa dello spareggio dei play out e di essere stato nell’impossibilità di allenarsi, poiché l’impianto sportivo era chiuso, lo staff tecnico e medico risultava assente e gli era stato anche negato l’abbigliamento per l’allenamento…Ritiene questo Tribunale che la tesi del cambio dei vertici societari non costituisca un valido motivo per contestare il diritto al compenso del tesserato che, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha anche fatto legittimo affidamento alla riferibilità dell’accordo economico sottoscritto tra le parti. Per quanto attiene l’eccezione di inadempimento per sospensione dell’attività agonistica per il periodo dal 15 maggio 2023 al 30 giugno 2023, come confermano i precedenti di questo Tribunale in merito allo stesso sodalizio (cfr. decisioni n. 16 TFN-SVE 2023/2024; n. 19 TFN-SVE 2023/2024), si deve evidenziare che l’articolo 9 dell’accordo prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti e all’attività agonistica per causa a lui imputabile.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 21/TFN-SVE del 19 Febbraio 2024 Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 30bis/2023-2024) pubblicata sul C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024 Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vis Mediterranea Soccer (931955) contro la calciatrice G.O. (4525654) Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di € 2.500,00 quale residuo dovuto sul maggiore importo di 16.000,00 euro convenuto nell’accordo economico per la stagione 2022/2023.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 20/TFN-SVE del 07 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 26bis/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore F.N. (m. 5265981)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di € 3.300,00 a titolo di somma residua, non versata, del compenso totale dovutogli, in virtù dell’accordo economico sottoscritto con la società relativo alla stagione sportiva 2022/2023…Riguardo….all’immotivata sospensione, per 43 giorni, delle prestazioni di cui all’accordo economico stipulato dal calciatore, tale contestazione risulta essere assolutamente generica e sfornita di alcuna prova a supporto, rilevando, peraltro, che parte resistente ha controdedotto sul punto eccependo come le assenze del calciatore fossero state giustificate da certificati medici regolarmente ricevuti dalla società e mai oggetto di contestazione. La ASD Vastese Calcio 1902 non ha, pertanto, adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico a norma dell’art. 2967 c.c. .   In ordine, infine, al rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio che parte reclamante assume non dovute al calciatore per i giorni di assenza, valga quanto già esposto per il secondo motivo, tenendo comunque presente che il rimborso per spese di vitto e alloggio previsto forfettariamente a favore del calciatore nell’accordo economico, proprio perché indicato a “forfait”, non può essere imputato a singoli giorni nel corso della stagione sportiva.

Massima: …. il recente mutamento dei vertici societari che avrebbe fatto seguito ad uno stato di totale abbandono del Club, a causa delle molte vertenze ricevute, non avrebbe consentito la costituzione nei termini normativi nel giudizio di primo grado, appare del tutto irrilevante, tenendo presente che eventuali difficoltà gestionali non possono avere alcun effetto sanatorio e che, ad ogni modo, non risulta essere stata fatta alcuna richiesta di rimessione in termini.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 19/TFN-SVE del 07 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 22/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore G.M. (4903848)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di euro 6.771,84 a titolo di saldo di quanto pattuito nell’accordo economico inter partes del 28 luglio 2022 relativo alla stagione sportiva 2022/2023….Osserva questo Tribunale che, verificata la piena efficacia e validità dell’accordo economico inter partes del 28 luglio 2022, l’ASD Vastese Calcio 1902 per poter invocare l’applicazione dell’art. 9 dell’accordo, il quale prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti ed all’attività agonistica per causa a lui imputabile, avrebbe dovuto fornire la prova di tale inadempimento. Considerata la precisa contestazione sul punto da parte del calciatore …, difetta agli atti ogni principio di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 dell’accordo economico, né risulta essere stata neanche richiesta l’ammissione di alcuna prova a riguardo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 18/TFN-SVE del 07 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 18/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore A.D.N. (m. 5327092)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di € 12.117,00 a saldo dell’Accordo Economico sottoscritto inter-partes per l’anno 2022/2023….Ed invero, a prescindere dalla non rilevanza del mutamento del vertice dirigenziale, a seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta che la società ASD Vastese Calcio 1902, a fronte della invocata riduzione dell’importo concordato in riferimento all’assenza del calciatore per la mancata prestazione sportiva senza giustificati motivi, nulla ha provato a riguardo e neppure ha fornito riscontri agli invii dei certificati medici da parte del giocatore, non adempiendo, pertanto, all’onere probatorio sulla stessa incombente. Tale onere probatorio gravava, infatti, sulla ASD Vastese Calcio 1902 in applicazione del fondamentale principio per cui “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita dalla reclamante. Mentre di contro, il calciatore ….ha formulato puntuali contestazioni a riguardo, producendo documenti tali che dimostrano il tempestivo invio, tramite pec, dei certificati medici alla Società.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 17/TFN-SVE del 05 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 15/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore A.O.(m. 4094846)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di € 7.157,80 a saldo di accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 prodotto dal medesimo…Nel merito il ricorso oggi in esame può comunque ritenersi del tutto non accoglibile, sia in via principale che in via subordinata, in quanto nessuna prova la società ha fornito in merito alle contestate, al calciatore, sospensioni delle prestazioni sportive. E ciò, per di più, si rileva non solo nel presente procedimento ma neppure con le note tardivamente depositate di fronte alla C.A.E. La società non ha quindi adempiuto all’onere probatorio a lei facente carico. A fronte di ciò l’O. ha chiaramente controdedotto in merito a tali sospensioni rilevandone la giustificazione per malattia certificata, relativamente al primo periodo, ed il non verificarsi per il secondo senza che parte avversa nulla abbia poi eccepito sul punto nel corso dell’udienza di discussione.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 16/TFN-SVE del 02 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 16/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore P.B.(m. 4101356)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che aveva condannato la società al pagamento della somma di euro 5.100,00 a titolo di saldo di quanto pattuito nell’accordo economico inter partes del 21 febbraio 2023….Osserva questo Tribunale che, verificata la piena efficacia e validità dell’accordo economico inter partes del 21 febbraio 2023, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della LND in data 6 marzo 2023, l’A.S.D. Vastese Calcio 1902  per poter invocare l’applicazione dell'articolo 9 dell'accordo, che prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti e all'attività agonistica per causa a lui imputabile, avrebbe dovuto fornire la prova di tale inadempimento del calciatore. Considerata la precisa contestazione sul punto da parte del calciatore…, difetta agli atti ogni principio di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal prefato articolo 9 dell’accordo economico, né risulta essere stata neanche richiesta l’ammissione di alcuna prova al riguardo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 32/TFN-SVE del 31 Maggio 2023

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul CU n. 325 del 26 aprile 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Alcione Milano SSD A RL (matr. 918780) nei confronti del calciatore D.V. (12.01.1999 – matr. 5062080)

Massima: Rigettato il reclamo della società e confermata la decisione della CAE che aveva condannato la società al pagamento di € 3.065,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore, in virtù dell’accordo economico sottoscritto con la società in relazione alla stagione sportiva 2021/2022….Come noto, l’art. 67, comma, lett. m) del DPR 917/88 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi, siano da considerarsi cd. “redditi diversi”. Tali compensi percepiti godono di un particolare regime di tassazione: fino alla soglia di € 10.000,00 non sono soggetti ad alcuna imposizione, fino alla concorrenza di € 20.658,28 viene operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale, sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Ovviamente il tutto relativamente al periodo di imposta che, come noto, coincide con l’anno solare. Le società devono assolvere agli oneri di sostituti di imposta e quindi devono: chiedere al calciatore la dichiarazione in merito al superamento della soglia di imponibilità, provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute, provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente anche se inferiori alla soglia imponibile, provvedere per i compensi eccedenti alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente. Ai sensi della richiamata normativa fiscale, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati ai calciatori. Nel caso di specie la società non ha dato prova dell’effettivo versamento delle ritenute. Va sottolineato come le Certificazioni Uniche 2022 e 2023 depositate in atti, danno atto, la prima, di una ritenuta di € 274,81 della quale comunque non vi è prova dell’effettivo versamento da parte della società, e la seconda, di nessuna ritenuta essendo i redditi percepiti tutti rientranti nell’area non imponibile…..Si rammenta infatti come, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, in assenza di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento o la liquidazione devono essere sempre eseguiti al lordo delle somme, secondo quanto previsto dall’accordo economico in quanto il sodalizio è considerato debitore (cfr. decc. nn. 55 e 56 TFNSVE 2020/2021).

Massima: In merito alla questione disciplinare, e quindi alla comminazione della sanzione pecuniaria nei confronti del calciatore a seguito dell’inosservanza del Codice di Comportamento sottoscritto, si evidenzia come la stessa sia irrilevante in questa sede, e come questo Tribunale sia incompetente a giudicare la congruità della sanzione come anche la pretesa vessatorietà delle clausole del Codice di Comportamento della società. Pare tuttavia opportuno evidenziare come nella mail del 14.07.2022, di comunicazione da parte del sodalizio della sanzione a carico del calciatore, quest’ultima non venga neppure determinata nel suo importo, rendendo di fatto impossibile procedere ad una compensazione ex post.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del 24 Marzo 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND prot. 48bis/2022-23, pubblicata sul C.U. n. 240 del 16 febbraio 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex  reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Lornano Badesse Calcio (matr. 934453) nei confronti del calciatore S.D.G. (24.6.1997 – matr. 5412989)

Massima: Confermata la decisione della CAE che aveva rigettato il reclamo della società (Serie D) tendente ad ottenere dal calciatore la restituzione della somma di e 40.000,00 che gli aveva corrisposto “in considerazione della durata pluriennale dell’accordo”, quale ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7 delle NOIF”, quantificata in € 40.000,00 da versare entro la stagione sportiva 2020-2021 - avendo stipulato un accordo economico che prevedeva il rimborso forfettario di spesa per la prestazione dell’attività sportiva, e voci premiali, rimborso spese documentale e/o indennità chilometrica ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF” – a nulla rilevando che all’inizio della stagione sportiva 2021/2022, il calciatore ha stipulato il primo contratto di prestazione sportiva professionistica che ha anche determinato la cessazione d’efficacia – ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7, NOIF – dell’accordo economico oggetto della presente vertenza.…. la CAE altresì osserva che, là dove si ammettesse il diritto dell’Associazione dilettantistica a ripetere l’indennità versata per la stagione sportiva nella quale il calciatore ha pur adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, per essersi svincolato sulla scorta di una specifica disposizione federale come nel caso di specie, “si dovrebbe, poi, anche in tutte le ipotesi di retrocessione del club o di trasferimento del calciatore ad altra società (dopo una sola stagione sportiva), disporre la restituzione delle somme percepite a titolo di ‘ulteriore indennità’ (per essere venuta meno la pluriennalità del rapporto), senza che ciò […] sia, però, in alcun modo previsto dalle NOIF”. Pertanto, in mancanza di un’apposita disposizione federale che preveda espressamente, in ipotesi di un accordo economico pluriennale ‘trasformatosi’ in annuale ex artt. 94 ter, comma 7, e 113 NOIF, la restituzione – ovvero la riduzione – della ‘ulteriore indennità’ medio tempore corrisposta, ma anzi, accertato che il Calciatore aveva eseguito regolarmente le sue prestazioni nella stagione sportiva 2020/2021 e che l’Associazione aveva corrisposto gli importi liberamente e concordemente stabiliti per il predetto arco temporale…Nel regolamentare i loro accordi economici per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, la ASD Lornano Badesse Calcio e l’Atleta S. hanno scelto che la prima avrebbe corrisposto al secondo, oltre ad un importo lordo di € 10.000,00 a stagione in ragione delle prestazioni sportive rese, anche un’indennità aggiuntiva ex art. 94 ter, comma 7, NOIF. Tuttavia, sebbene detta indennità sia stata espressamente convenuta in ragione della durata pluriennale – rectius: biennale – del vincolo, le parti, pur potendone ripartire l’importo per singola stagione, hanno liberamente convenuto di valorizzarla in € 40.000,00 totali e di rendere la somma interamente esigibile già entro la prima annualità (2020/2021). Ne consegue che, non solo nel momento nel quale è sorta, ma anche allorquando è stata adempiuta – e dunque si è estinta –, l’obbligazione di pagamento dell’indennità in parola era provvista della sua giustificazione causale. Giustificazione causale che, in mancanza di una diversa previsione federale, non può ritenersi venuta meno con il sopravvenuto scioglimento del vincolo ex art. 113 NOIF, dal momento che nei rapporti di durata, come quello che qui occupa, l’esercizio della facoltà di recesso attribuita a una delle parti non si riverbera sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (arg. ex art. 1373, comma 2, c.c.). Non v’è dubbio che, come incidentalmente emerso in altra sede in occasione della delibazione del tesseramento da professionista del S., non possono esigersi – e dunque ritenersi – somme convenute per prestazioni non erogate dal Calciatore, ma nel caso in esame si è fuori dalla dimensione della sinallagmaticità. Ad essere in discussione, invero, è la ripetibilità di un’indennità convenuta in ragione della sola insorgenza di un vincolo pluriennale, liberamente resa esigibile dalle parti stesse all’esito già della prima stagione di tesseramento e che comunque per sua stessa natura – appunto indennitaria – sfugge alla logica della corrispettività. La “indennità ulteriore” prevista dall’art. 94 ter, comma 7, NOIF è infatti misura diversa dalle somme accordate dal Sodalizio dilettantistico in ragione delle attività di addestramento allenamento e agonistiche rese dal Calciatore vestendo i propri colori sociali ed è valorizzata in ragione della costituzione di un vincolo pluriennale, e dunque di un legame tendenzialmente duraturo con l’atleta. Tuttavia, l’interesse alla progressione di carriera del calciatore – ritenuto dal Regolatore federale maggiormente meritevole di tutela rispetto a quello dell’associazione dilettantistica a conservare il legame con lo sportivo, al punto da contemplare finanche un’ipotesi di scioglimento unilaterale del vincolo (art. 113 NOIF) – è ragionevolmente controbilanciato – non già remunerato – con il riconoscimento in favore del sodalizio del Premio di addestramento e formazione tecnica. Misura che nel caso in esame è stata regolarmente incassata dalla Reclamante proprio grazie alla pluriennalità (poi caducata) del vincolo. Detto ancóra con altre parole, la Reclamante, là dove avesse corrisposto al Calciatore, in tutto o in parte, anche gli ulteriori € 10.000,00 lordi convenuti per la stagione sportiva 2021/2022 per le attività sportive non rese dall’Atleta per sopravvenuto passaggio al club professionistico, ben avrebbe avuto diritto a ripetere le somme a tal titolo erogate perché indebite. Diversamente per l’indennità aggiuntiva, misura che assolve ad una funzione non corrispettiva bensì riequilibratrice di tutte le tutele che un rapporto negoziale non formalmente lavorativo comporta, e resa esigibile per volontà espressa delle stesse parti già entro la prima stagione di tesseramento. A ciò v’è da aggiungere che la domanda di restituzione non potrebbe essere in ogni caso accolta perché non provata. È indiscusso che chiunque agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate abbia l’onere di provare non soltanto il pagamento, ma altresí la mancanza di una causa che lo giustifichi (v., ex multis, Cass. n. 5896/2006; Cass. n. 3468/1997; Cass. n. 27372/2021). Nel caso di specie, la Reclamante assume di aver corrisposto al S. l’indennità aggiuntiva quantificata nell’accordo economico in parola in 40.000,00 euro, ma allega pagamenti che nella quasi totalità imputano gli importi a rimborsi spese ovvero chilometrici. Nessuno dei pagamenti prodotti è ascritto all’indennità della quale si controverte. Né la carenza probatoria è superabile invocando – come pur tenta la Reclamante – il principio di non contestazione, dal momento che la sua operatività è ristretta alle sole parti costituite (arg. ex art. 115 c.p.c.), quale non è il S..

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 24/TFN-SVE del 30 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 173 del 22 dicembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. 82429) nei confronti del calciatore S.C. (calciatore n. 29.10.1999 – matr. 5524417)

Massima: Confermata la decisione della CAE che aveva condannato la società al pagamento dell’importo di € 1.100,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2021/2022 oltre alla condanna della reclamante al pagamento delle spese di giudizio….ineccepibile è il capo di pronuncia con il quale è stata respinta l’eccezione di merito con la quale si pretenderebbe di detrarre dall’importo lordo riconosciuto in favore del calciatore nell’Accordo economico de quo, quanto asseritamente corrisposto dalla Società per spese di vitto ed alloggio del calciatore. Sul punto si richiama l’art. 94 ter NOIF che ha sempre previsto che gli accordi economici annuali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti da sottoscrivere su appositi moduli, devono concernere “la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali”. Gli accordi, però, possono anche prevedere, “in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo”. Nel caso di specie, come emerge dall’accordo economico sottoscritto dalle parti in causa, è stato pattuito esclusivamente l’importo lordo annuo di € 11.000,00 da corrispondersi in rate mensili, ragione per la quale, in linea con l’orientamento già affermato da questo Tribunale e non a caso richiamato nella pronunzia impugnata, si ribadisce che allorquando nell’accordo economico sottoscritto sugli appositi moduli predisposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e regolarmente depositato presso gli Organi Federali, sia stato convenuto esclusivamente (e quindi in via alternativa e non concorrente) l’importo lordo annuo da corrispondersi in rate mensili in favore del calciatore, senza nulla concordare in ordine ad ulteriori voci specifiche di spesa, l’unico elemento di prova che possa escludere l’obbligo di pagamento è costituito dalle liberatorie e quietanze di pagamento provenienti dal calciatore. In mancanza di ciò, rettamente la Commissione Accordi Economici non ha dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla difesa della Società in quanto inammissibile (perché la prova del pagamento deve essere documentale) e comunque ultronea in quanto non diretta a comprovare il pagamento di quanto concordato con l’Accordo economico, bensì di quanto in aggiunta liberamente corrisposto dalla Società per spese di vitto ed alloggio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 26 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 173 del 22 dicembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. 82429) nei confronti del calciatore G.M. (calciatore n. 1.06.1998 - matr. 5328745)

Massima: Infondata è l’eccezione della società che pretende di decurtare dall’importo lordo riconosciuto in favore del calciatore nell’Accordo economico, quanto asseritamente corrisposto dalla Società per spese di vitto ed alloggio del calciatore. Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di Euro 1.527,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima Società in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2021/2022…Sul punto si richiama l’art. 94 ter N.O.I.F. che ha sempre previsto che gli Accordi economici annuali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti da sottoscrivere su appositi moduli, devono concernere “la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali”. Gli Accordi, però, possono anche prevedere, “in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo”. Nel caso di specie, come emerge dall’Accordo economico sottoscritto dalle parti in causa, è stato pattuito esclusivamente l’importo lordo annuo di Euro 17.000,00 da corrispondersi in rate mensili, ragione per la quale, in linea con l’orientamento già affermato da questo Tribunale e non a caso richiamato nella pronunzia impugnata, si ribadisce che allorquando nell’Accordo economico sottoscritto sugli appositi moduli predisposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e regolarmente depositato presso gli Organi Federali, sia stato convenuto esclusivamente (e quindi in via alternativa e non concorrente) l’importo lordo annuo da corrispondersi in rate mensili in favore del calciatore, senza nulla concordare in ordine ad ulteriori  voci specifiche di spesa, l’unico elemento di prova che possa escludere l’obbligo di pagamento è costituito dalle liberatorie e quietanze di pagamento provenienti dal calciatore. In mancanza di ciò, rettamente la Commissione Accordi Economici non ha dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla difesa della Società in quanto inammissibile (perché la prova del pagamento deve essere documentale) e comunque ultronea in quanto non diretta a comprovare il pagamento di quanto concordato con l’Accordo economico, bensì di quanto in aggiunta liberamente corrisposto dalla Società per spese di vitto ed alloggio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 22/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 149 del 15 novembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore G.T. (n. 21.12.2001 – matr. 5765030)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società a corrispondere al calciatore la somma di euro € 1.800,00, in virtù di accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 prodotto dal medesimo….la squalifica del calciatore per due giornate di campionato nel corso della stagione sportiva 2021/2022 per aver proferito “espressione irriguardosa” nei confronti dell’arbitro al termine di un derby…..non rientra tra le ipotesi per le quali la società possa ridurre e/o compensare l’importo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto dalle parti (ipotesi espressamente disciplinate all’’art. 7 del suddetto accordo). Infatti, il calciatore ha fornito le proprie prestazioni sportive e la squalifica non costituisce fattispecie che possa legittimare la riduzione del compenso.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 21/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 130 del 3 novembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore C.M. (n. 10.5.1998 - matr. 4860325)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società a corrispondere al calciatore la somma di euro 3.750,00, in virtù di accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 prodotto dal medesimo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 19/TFN-SVE del 22 Dicembre  2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul CU n. 10 del 4 luglio 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dal calciatore S.M.(n. 1.11.1986 – matr. 3697462) nei confronti della società USD Athletic Carpi 2021 (matr. 954016)

Massima: Confermata la decisione della CAE  che ha respinto il ricorso del calciatore essendo valido ed efficace l’accordo transattivo per € 5.600,00 per il minor periodo di tesseramento…..Dirimente ai fini della decisione della presente controversia è l’esistenza di una liberatoria sottoscritta dal calciatore, non disconosciuta, e frutto di un accordo tra le parti in ordine al trasferimento del calciatore presso la AC Prato. Dell’esistenza della liberatoria il calciatore non ha dato atto nel ricorso proposto innanzi alla CAE, né risulta agli atti che lo stesso l’abbia mai impugnata se non all’esito delle difese del sodalizio innanzi alla CAE, per evidenziarne la nullità per preteso vizio del consenso. La liberatoria appare, pertanto, valida e pienamente efficace. Anche il procedimento innanzi alla sezione disciplinare di questo Tribunale, invero, ha accertato l’esistenza di un accordo transattivo tra le parti in ordine al minor periodo di tesseramento, non rilevando alcuna minaccia o tentativo estorsivo da parte della USD Athletic Carpi 2021, rientrando il tutto “in una ordinaria trattativa finalizzata a risolvere un contenzioso con reciproche concessioni”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 16/TFN-SVE del 25 Novembre  2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 100 del 12 ottobre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lettera b), CGS proposto dalla società SSD ARL Rende Calcio 1968 (matr. 610622) nei confronti del calciatore A.D.(n. 14.08.1998 – matr. 1001688)

Massima: Confermata la decisione della CAE che accogliendo parzialmente il ricorso della società tendente ad ottenere la risoluzione dell’accordo economico per inadempimento del calciatore, dichiarava la risoluzione dell’accordo economico con decorrenza dal 3 giugno 2022 (ai sensi di quanto ivi previsto all’art. 7) ed accogliendo la domanda riconvenzionale del calciatore tendete ad ottenere il pagamento delle mensilità non corrisposte condannava la società al pagamento della somma residua pari ad Euro 8.755,68… In ordine alla risoluzione dell’accordo economico ed alla eccepita inadempienza del calciatore, la società ricorrente ha insistito nelle richieste e deduzioni formulate in primo grado innanzi alla CAE, senza esprimere una compiuta ed articolata argomentazione volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice di prime cure. Non sono stati, in sostanza, evidenziati “gli errori” in giudicando in cui sarebbe incorsa la Commissione, né le deduzioni della ricorrente appaiono incidere sul tessuto probatorio cristallizzato in primo grado. La decisione impugnata sotto tale aspetto appare immune da censure in quanto adeguatamente motivata, per cui deve essere confermata.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 61 del 03/10/2022

Decisione impugnata: Decisione n. 0094/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 081/TFNSVE/2021-2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 1° giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo dell'odierna ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore G. I., ha condannato la Real Aversa 1925 ASD al pagamento, nei confronti del suddetto calciatore, dell'importo di € 16.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virdell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021.

Impugnazione Istanza Real Aversa 1925 ASD / I.G.

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione del TFN-SVE che confermando la decisione della CAE ha condannato la società al pagamento delle somme ancora dovute al calciatore….Quanto alla mancata detrazione dal maggior credito della somma di 6.000,00 euro, il giudice di appello  ha  ritenuto,  con  motivazione  logica  e priva  di  smagliature  logiche,  che  l'odierna ricorrente - su cui evidentemente incombeva l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non avesse fornito la prova della ricorrenza della circostanze dell'effettiva erogazione, da parte della Sport e Salute, e della correlativa percezione da parte del calciatore, del sussidio di 6.000,00 euro. Quanto al terzo motivo, esso si propone semplicemente di integrare un'aporia probatoria, non colmata dalla stessa ricorrente, su cui ancora una volta gravava l'onere, nel pertinente grado di appello ed indirizzata         alla      dimostrazione sia        degli    inadempimenti            del calciatore (necessariamente collegandoli a specifiche inosservanze di obblighi contrattualmente previsti e determinati) sia dell'ipotetica efficacia causale, nel senso dell'eliminazione o riduzione del credito dallo stesso fatto giudizialmente valere nei confronti della sociedi appartenenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 13/TFN-SVE del 26 Settembre  2022

Decisione Impugnata: Avverso la decisione la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul CU n. 97 del 1° giugno 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. 952941) contro il calciatore S.S. (n. 20.8.1999 – matr. 5837180)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 3.200,00 e remissione degli atti alla procura federale per l’esibizione da parte della società di una copia della quietanza liberatoria, sulla cui genuinità vi sono fondati dubbi…La questione dirimente da valutare verte sulla validità e la sostanza della “quietanza liberatoria”. È appurato ed incontrovertibile che il documento depositato, e quindi unico presente, nel procedimento è solo e soltanto una copia (si veda la dichiarazione, a domanda, del rappresentante della Nocerina) che stante la espressa richiesta del resistente di produzione dell’originale, non avvenuta, ne rende impossibile la sua rilevanza quale elemento di prova. Presenza dell’originale ancor più necessaria ed indispensabile alla luce del disconoscimento della sottoscrizione da parte del S. Inoltre, a prescindere da quanto sopra, anche il contenuto della quietanza solleva perplessità in relazione alla stagione sportiva oggetto di vertenza. Il decreto Cura Italia ha infatti disposto ristori economici a favore di molteplici soggetti a sanare parzialmente gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, e del conseguente lockdown, statuendo per i rapporti sportivi con chiaro riferimento alle sospensioni/cancellazioni delle attività nella stagione 2019/2020. Nulla prevedeva tale decreto in merito alla corresponsione di altre dovute somme a favore dei beneficiari del sostegno economico statale, tanto che intervenne tra LND e AIC il protocollo di intesa 25/09/2020 a disciplinare tali ulteriori pagamenti da società a calciatori per la sola stagione sportiva 2019/2020. Nessun altro accordo per quella successiva, ripresa comunque con una certa regolarità, ragion per cui se anche vi sia stato un qualsivoglia aiuto statale con i successivi interventi legislativi lo stesso non va ad incidere sui rapporti instaurati tra società e calciatori dilettanti per la stagione suddetta, 2020/2021.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 95/TFN-SVE del 20 Giugno 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021 (Fascicolo trasmesso dal Collegio di Garanzia dello Sport al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche afferente al reclamo pr. 33/TFN-SVE della Stagione Sportiva 2021-2022, a seguito della decisione n. 12/2022 del 30.3.2022 resa dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC C del sig. J.K. (calciatore n. 28.4.1993 – matr. FIGC 5.905.644) contro la società Taranto FC 1927 Srl (matr. FIGC 936114)

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, che ha accolto il ricorso della Società relativo al principio della natura autonoma e distinta dell’eccezione di inadempimento nonché della possibile proponibilità dell’eccezione di inadempimento per la prima volta in sede giudiziale, il Tribunale accoglie il ricorso del calciatore, annulla l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici e condanna la società al pagamento della somma di euro 13.300,00…Le affermazioni de veritate rese dal testimone …. il quale ha avuto modo di confermare che la indisponibilità del calciatore … non è stata ascrivibile a scelta dello stesso ma è invece riconducibile a motivi disciplinari per i quali la Società lo ha messo “fuori squadra”, trovano conferente riscontro negli articoli di stampa prodotti in atti ove si evidenzia tale contegno da parte della Società Taranto FC 1927 Srl. Depone in tale senso anche la missiva pec del 17.2.2020 con la quale il calciatore …., per il tramite del proprio legale, si è messo a disposizione della Società. Ne deriva che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. nonché l’invocata risoluzione del contratto per inadempimento del calciatore, difettano entrambe – anche valutate in via autonoma tra loro - dei presupposti di legge e in particolare della prova sulla condotta del calciatore assunta come inadempiente. Il calciatore …. ha quindi diritto a percepire la somma di euro 13.3000,00 in applicazione del Protocollo di Intesa LND/AIC pacificamente vincolante per tutte le società appartenenti alla LND e applicabile ratione temporis al caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 94/TFN-SVE del 1 Giugno 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società Real Aversa 1925 ASD (matr. 952.836) contro il calciatore G.I. (n. 15.4.1987 – matr. 3.667.788)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 16.000,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021…..La censura relativa all’inesattezza del quantum dovuto al calciatore, per avere lo stesso asseritamente percepito € 6.000,00 quale sussidio da parte di Sport e Salute, è del tutto infondata. L’eccezione si fonda su una presunzione che non trova alcun riscontro probatorio, al contrario risulta che il calciatore non abbia beneficiato dei sussidi per essere titolare di partita iva alla data dell’8.06.2020. Ancora, la società reclamante eccepisce che a seguito dell’infortunio occorso al calciatore nel mese di febbraio 2021 lo stesso, seppure convocato, non abbia più presenziato alle gare o agli allenamenti della squadra, e che, avendo l’accordo economico natura di rimborso delle attività svolte dal calciatore durante il periodo di tesseramento, nulla sia dovuto successivamente all’infortunio. Anche questa censura appare priva di fondamento. Non vi è prova in atti né delle convocazioni della società nei confronti del calciatore, né delle sue assenze, né in alcun modo, prima d’ora la società ha contestato tale comportamento al calciatore. Non vi è traccia di provvedimenti disciplinari, né di eccezioni di inadempimento, né ancora di conseguente richiesta di risoluzione del contratto. Risulta provato, invece, come ammesso dalla stessa reclamante, che il calciatore abbia partecipato alla gara svoltasi a Sorrento. In ogni caso, tali pretesi e non dimostrati comportamenti illegittimi tenuti dal calciatore, attengono a profili disciplinari non inerenti l’applicazione e la validità dell’Accordo Economico sottoscritto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 86/TFN-SVE del 06 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dal calciatore G.U. (n. 21.9.1987 - matr. FIGC 3.677.188) contro la società SSDARL Arzachena Academy CS (matr. FIGC 951.840)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha rigettato il reclamo del calciatore avendo lo stesso già percepito dalla Società una somma netta (euro 26.332) superiore rispetto a quella effettivamente dovuta (euro 25.157), tenuto conto della ritenuta d’imposta del 23% e delle addizionali comunali e regionali da applicare alla cifra lorda (euro 30.658,28) prevista dal contratto….La pretesa è, quindi, priva di fondamento giuridico, non essendo il calciatore legittimato ad avanzare alcuna pretesa economica riguardante il pagamento degli oneri fiscali oltre l’entità del compenso dovuto. Dell’eventuale mancato adempimento di detti oneri al più si sarebbe potuta dolere l’Amministrazione finanziaria competente. Del resto, è stato più volte statuito da questo Tribunale (ex multis, Decisione n. 54/TFN-SVE 20-21) che solo in difetto della prova del pagamento degli oneri fiscali la domanda del calciatore possa ritenersi accoglibile per l’intera somma.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 83/TFN-SVE del 04 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società SS Città di Campobasso Srl (matr. FIGC 913831) contro il calciatore F.S. (n. 4.12.1984 - matr. FIGC 3.470.777)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento delle somme di € 15.000 lordi ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Economico e di € 18.246,74 a titolo di indennità ex art. 94 ter, comma VII, delle NOIF….Ed invero, a seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta che, sebbene sarebbe stata auspicabile una maggiore collaborazione da parte del calciatore, la SS Città di Campobasso Srl non ha mai mostrato un concreto interesse allo stato fisico del sig. …. e non si è mai, fattivamente, adoperata per verificare le reali condizioni di salute dello stesso. Ed invero, al di là di n. 3 email - tutte inviate nei primi giorni di aprile ed in concomitanza dello stato iniziale della malattia - con le quali la società chiedeva al calciatore delucidazioni sul proprio stato di salute e manifestava la necessità che egli si sottoponesse a visita presso lo staff sanitario del Club, la SS Città di Campobasso Srl non ha mai fornito alcun riscontro, né alle molteplici comunicazioni con cui il calciatore informava la società dell’evoluzione della malattia e dello stato delle terapie prescritte da medici di propria fiducia, né alla, seppur tardiva, email del 09.06.2021 con la quale lo stesso si dichiarava disponibile ad effettuare “eventuali ulteriori esami, visite e/o indagini a cui riteneste necessario sottopormi ad opra di Vs. specialisti di fiducia”. Risulta, conseguentemente, privo di pregio quanto affermato dalla reclamante in merito alla circostanza che il contegno assunto dal calciatore non avrebbe consentito alla stessa di provare il nesso causale tra la verificazione dell’infortunio e l’attività sportiva. Fermo che la reclamante ha contestato unicamente la riconducibilità dell’infortunio all’attività agonistica e non anche l’effettivo stato patologico dell’atleta, la C.A.E. ha, dunque, e del tutto correttamente, ritenuto indimostrata e non provata la circostanza che la lombosciatalgia di …..derivasse da fattori differenti da quelli relativi alla pratica sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 67/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. FIGC 952941) contro il calciatore E.D.A. (calciatore n. 23.5.1982 - matr. FIGC 3216218)

Massima: E’ efficace il deposito dell’accordo economico sottoscritto tra le parti oltre i termini di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF….Nella realtà, il termine di cui all’art 94 Ter comma 2 NOIF deve ritenersi, almeno per ciò che qui ci riguarda, ovverosia per i calciatori, come puramente ordinatorio non potendo certo un semplice mancato deposito rendere inefficace un rapporto economico che in ogni caso risulta in essere e nel contempo si sviluppa in concreto nel periodo pattuito andando a far nascere nel calciatore un reale affidamento, meritevole di tutela. Tale soggetto confida nel rispetto delle norme e della relativa normale prassi da parte della società con cui ha intrapreso una collaborazione sportiva. Inoltre, la norma stessa, non statuisce alcuna inefficacia sostanziale dell’accordo depositato fuori temine espressamente prevedendo una “non accettazione” dello stesso. Non accettazione, con tutta evidenza, non obbligatoria visto che, come anche nel caso in esame, non viene adottata dalla LND. Eccezione preliminare che non può, pertanto, essere accolta non solo sul piano meramente formale ma anche su quello sostanziale, avendo il calciatore legittimo diritto al rispetto dell’accordo da parte della società ASD Nocerina Calcio 1910 in analogia a quanto accade per un qualsivoglia contratto di lavoro o collaborazione.

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19…Come da giurisprudenza costante di questo Tribunale, peraltro in pedissequa e doverosa applicazione del Protocollo d’Intesa LND/AIC 25/9/2020 (art. 3 lett. a), deve, infatti, detrarsi dal dovuto al calciatore solo il rateo di marzo 2020 e niente altro. Protocollo, peraltro, integralmente ripreso dalla circolare 29 del 22/10/2020 – prot. 3447 con cui la LND individua le dovute linee guida per la sua applicazione….Del tutto inconferente, pertanto, richiedere al convenuto quanto abbia ulteriormente ed eventualmente ricevuto per altre indennità governative relative al periodo pandemico.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 65/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore M.G. (n. 10.2.1992 - matr. FIGC 3.947.447)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19…Quanto al profilo sostanziale, che investe il merito della controversia, parimenti non è condivisibile l’eccezione secondo cui il Protocollo – siglato tra AIC e LND – non sarebbe applicabile alla società SSDARL Latina Calcio, a causa della propria mancata adesione allo stesso, nonché – specularmente – della carenza di delega idonea a conferire, ai menzionati soggetti stipulanti, la legittima facoltà di agire nel traffico giuridico per conto della stessa società. Ciò, in quanto il Tribunale scrivente, ha più volte ribadito che il Protocollo d’intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020, e pubblicato il 22.10.2020, debba ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei rispettivi rappresentanti. Specularmente, è stato precisato che siffatto Protocollo si applichi erga omnes, alla stregua dei CCNL, in quanto stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti, ossia AIC e LND (si veda, a tal proposito, la Decisione n. 25/TFN – SVE 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-SVE). Ne deriva che la società SSDARL Latina Calcio 1932 sia vincolata a corrispondere al calciatore …. un importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, come da Protocollo stabilito e come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici. Giova ricordare, inoltre, che non spetta allo scrivente Tribunale sindacare le modalità di calcolo dell’importo di cui trattasi (di stabilire, cioè, se esso vada commisurato al lordo o al netto delle imposte), essendo rilevante il solo ammontare risultante dall’accordo economico dalle parti stipulato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 64/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore A.F. (n. 3.2.1989 - matr. FIGC 4.096.786)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19…Quanto al profilo sostanziale, che investe il merito della controversia, parimenti non è condivisibile l’eccezione secondo cui il Protocollo – siglato tra AIC e LND – non sarebbe applicabile alla società SSDARL Latina Calcio, a causa della propria mancata adesione allo stesso, nonché – specularmente – della carenza di delega idonea a conferire, ai menzionati soggetti stipulanti, la legittima facoltà di agire nel traffico giuridico per conto della stessa società. Ciò, in quanto il Tribunale scrivente, ha più volte ribadito che il Protocollo d’intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020, e pubblicato il 22.10.2020, debba ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei rispettivi rappresentanti. Specularmente, è stato precisato che siffatto Protocollo si applichi erga omnes, alla stregua dei CCNL, in quanto stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti, ossia AIC e LND (si veda, a tal proposito, la Decisione n. 25/TFN – SVE 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-SVE). Ne deriva che la società SSDARL Latina Calcio 1932 sia vincolata a corrispondere al calciatore …. un importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, come da Protocollo stabilito e come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici. Giova ricordare, inoltre, che non spetta allo scrivente Tribunale sindacare le modalità di calcolo dell’importo di cui trattasi (di stabilire, cioè, se esso vada commisurato al lordo o al netto delle imposte), essendo rilevante il solo ammontare risultante dall’accordo economico dalle parti stipulato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 63/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore E.C. (n. 4.5.1984 - matr. FIGC 3.706.983)

Massima:  Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19…Quanto al profilo sostanziale, che investe il merito della controversia, parimenti non è condivisibile l’eccezione secondo cui il Protocollo – siglato tra AIC e LND – non sarebbe applicabile alla società SSDARL Latina Calcio, a causa della propria mancata adesione allo stesso, nonché – specularmente – della carenza di delega idonea a conferire, ai menzionati soggetti stipulanti, la legittima facoltà di agire nel traffico giuridico per conto della stessa società. Ciò, in quanto il Tribunale scrivente, ha più volte ribadito che il Protocollo d’intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020, e pubblicato il 22.10.2020, debba ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei rispettivi rappresentanti. Specularmente, è stato precisato che siffatto Protocollo si applichi erga omnes, alla stregua dei CCNL, in quanto stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti, ossia AIC e LND (si veda, a tal proposito, la Decisione n. 25/TFN – SVE 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-SVE). Ne deriva che la società SSDARL Latina Calcio 1932 sia vincolata a corrispondere al calciatore …. un importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, come da Protocollo stabilito e come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici. Giova ricordare, inoltre, che non spetta allo scrivente Tribunale sindacare le modalità di calcolo dell’importo di cui trattasi (di stabilire, cioè, se esso vada commisurato al lordo o al netto delle imposte), essendo rilevante il solo ammontare risultante dall’accordo economico dalle parti stipulato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 62/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore A.R. (n. 25.2.1983 - matr. FIGC 3.470.843)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19…Quanto al profilo sostanziale, che investe il merito della controversia, parimenti non è condivisibile l’eccezione secondo cui il Protocollo – siglato tra AIC e LND – non sarebbe applicabile alla società SSDARL Latina Calcio, a causa della propria mancata adesione allo stesso, nonché – specularmente – della carenza di delega idonea a conferire, ai menzionati soggetti stipulanti, la legittima facoltà di agire nel traffico giuridico per conto della stessa società. Ciò, in quanto il Tribunale scrivente, ha più volte ribadito che il Protocollo d’intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020, e pubblicato il 22.10.2020, debba ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei rispettivi rappresentanti. Specularmente, è stato precisato che siffatto Protocollo si applichi erga omnes, alla stregua dei CCNL, in quanto stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti, ossia AIC e LND (si veda, a tal proposito, la Decisione n. 25/TFN – SVE 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-SVE). Ne deriva che la società SSDARL Latina Calcio 1932 sia vincolata a corrispondere al calciatore … un importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, come da Protocollo stabilito e come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici. Giova ricordare, inoltre, che non spetta allo scrivente Tribunale sindacare le modalità di calcolo dell’importo di cui trattasi (di stabilire, cioè, se esso vada commisurato al lordo o al netto delle imposte), essendo rilevante il solo ammontare risultante dall’accordo economico dalle parti stipulato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 58/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore C.M. (n. 28.4.1990 - matr. FIGC 4.278.402) contro la società ACD Bastia 1924 (matr. FIGC 932310)

Massima: In accoglimento del reclamo del calciatore, annullata la decisione della CAE e condannata la società al pagamento della somma di euro 1.325,00…La decisione della Commissione Accordi Economici è da riformare ove, in contrasto peraltro con precedenti decisioni anche della stessa Commissione, ritiene doversi detrarre dal quantum determinato in applicazione del Protocollo d’Intesa LND/AIC non solo la mensilità di marzo – per indennità governativa – ma altresì quella di aprile e maggio. E’, infatti, errata l’interpretazione operata dalla C.A.E.  della Circolare 29 del 22/10/2020 – prot. 3447 della LND posta a base della decisione qui impugnata. Tale circolare niente innova rispetto al citato Protocollo d’Intesa ed anzi, nell’individuare le dovute linee guida, riporta, nella sostanza, integralmente la previsione dell’art. 3 dello stesso inerente i “COMPENSI”. Art. 3 che in riferimento espresso all’art. 96 D.L. 18/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 – individua specificatamente quale rateo da detrarsi dal concordato pagamento dell’80% (di quanto pattuito negli accordi economici tra Società e calciatori) il solo “rateo di marzo”. E la circolare, alla lettera D, indica poi espressamente – in ottemperanza alle previsioni di cui alla lettera C del citato art. 3 del Protocollo – che le mensilità di aprile e maggio dovranno eventualmente essere detratte in caso di corresponsione di ulteriori somme da parte del Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà. Non sussistono di conseguenza i presupposti per la calcolata ed applicata, dalla C.A.E., detrazione dal dovuto anche dei ratei di aprile e maggio. Presupposti che non possono neppure basarsi sulla affermazione “i calciatori sono stati sospesi dall’esercizio delle prestazioni sportive” giacchè, come rilevato dal reclamante, vi è stata continuità di allenamenti individuali consentiti nel periodo emergenziale e non contestati, né allora né ora, dalla società ACD Bastia 1924. In conclusione risulta corretta la richiesta del M. così formulata: accordo economico € 19.250,00; 80% per P.I. € 15.400,00; con detrazione marzo 2020 € 14.800,00; con detrazione somme versate dalla società € 1.325,00 (14.800,00 – 13.475,00).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 106 del 26/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 “a corrispondere al sig. G. M. la somma di euro 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”), è stato dichiarato risolto, “per grave inadempimento del calciatore G. M. l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920”).

Impugnazione Istanza: G. M./SSD a r.l. Calcio Foggia 1920/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il reclamo del calciatore e confermata la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche che ha dichiarato risolto, per grave inadempimento del calciatore l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società, infatti, l’accordo economico tra società e calciatore dilettante può essere risolto…..Come correttamente rilevato dalla convenuta, l’art. 94 ter delle NOIF, là dove prevede che “I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti”, che giocano nel Campionato Nazionale di serie D e nei Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, “devono (…) sottoscrivere (…) accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive”, sancisce l’obbligatorietà di tali accordi che, d’altra parte, come del pari correttamente rilevato dal ricorrente, sono indissolubilmente legati al tesseramento. Da queste premesse non discendono, però, le conclusioni cui giungono le parti, vale a dire che, da un lato, l’accordo economico non sia passibile di risoluzione e, dall’altro, che il vincolo sportivo si sciolga per intervenuta risoluzione dell’accordo economico. Va sul punto osservato, infatti, come nessuna norma, né di fonte statale né di fonte federale, consenta di escludere l’applicazione dell’ordinario rimedio della risoluzione giudiziale per gli accordi economici di cui all’art. 94 ter delle NOIF, i quali – è superfluo osservare - rivestono pienamente la natura giuridica di contratti; d’altra parte, la normativa federale contempla le ipotesi di scioglimento del vincolo pluriennale conseguente al tesseramento come atleta non professionista e, tra di esse, non è ricompresa la risoluzione dell’accordo economico di cui sia parte l’atleta stesso. Ai sensi dell’art. 106 delle NOIF, infatti, lo svincolo, tra gli altri, dei calciatori non professionisti, è previsto nei casi di rinuncia da parte della società, accordo delle parti, inattività del calciatore, inattività della società per rinunzia o esclusione dal campionato, cambiamento di residenza del calciatore, stipula di contratto come professionista e, infine, decadenza del tesseramento al raggiungimento dell’età anagrafica prevista all’art. 32 bis delle NOIF. In tale ultima ipotesi, peraltro, è prevista “la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali”. Tale ultima norma stabilisce un’interdipendenza tra il vincolo sportivo e l’accordo economico, ove si tratti, come nel caso in specie, di un calciatore non professionista; sol che tale interdipendenza, che il legislatore sportivo riferisce alla ultravigenza del vincolo per tutta la durata di efficacia dell’accordo economico, non può essere analogicamente applicata, come invece fa la convenuta, all’opposta ipotesi dello scioglimento del vincolo ove l’accordo economico cessi di avere efficacia. Seguendo la tesi di parte convenuta si perverrebbe ad un esito ermeneutico che non soltanto non trova avallo nel dettato normativo ma, altresì, ne consentirebbe una facile elusione, là dove il calciatore, per sciogliersi unilateralmente dal vincolo sportivo, potrebbe volontariamente non adempiere la prestazione sportiva a suo carico o commettere altro grave inadempimento, dando causa alla risoluzione dell’accordo economico. Or dunque, ove venga meno l’efficacia dell’accordo economico tra società sportiva e calciatore, questi sarà comunque assoggettato al vincolo sportivo e, dunque, gli sarà impedito di contrarre un nuovo tesseramento con altra società sportiva affiliata alla FIGC ma, d’altra parte, in ossequio all’art. 94 ter delle NOIF, la società di appartenenza sarà obbligata a stipulare un nuovo accordo economico cosicché, ove intenda liberarsi da tale obbligo, dovrà consentire allo scioglimento del vincolo.

Massima:… il T.F.N. non fa applicazione della clausola contenuta nell’art. 7 dell’accordo economico stipulato tra le parti in causa, bensì pronuncia la risoluzione dell’accordo stesso per grave inadempimento riferito alle condotte disciplinarmente rilevanti oggetto del procedimento deciso dal T.F.N., sez. disciplinare, con la decisione n. 165/2020 sopra richiamata.

Massima:…. nel giudizio endofederale la società Calcio Foggia ha avanzato domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico e che tale domanda è stata fondata sull’inadempimento del calciatore riferito, in primo luogo, alla sussistenza della custodia cautelare e, in subordine, nella memoria datata 6 febbraio 2020, espressamente richiamata dal T.F.N., ai fatti integranti responsabilità disciplinare oggetto del procedimento conclusosi con la più volta citata decisione n. 165/2020. Il T.F.N., valutando tali fatti “certamente di tale gravità da assurgere ad inadempimento e rilevante anche ai fini della risoluzione del rapporto”, non è, pertanto, incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato dal ricorrente.

Massima:…. la risoluzione dell’accordo economico può basarsi sulla base sentenza disciplinare successiva ed estranea al predetto accordo…Infatti, se è vero che i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione disciplinare sono stati accertati in relazione a vicende verificatesi nel corso della stagione sportiva 2018/2019, è anche vero che tali fatti hanno poi prodotto, anche in relazione ai provvedimenti adottati dell’autorità giudiziaria, rilevanti conseguenze anche nella stagione sportiva successiva 2019/2020, tali da incidere, per la loro gravità e per la loro natura, sul contratto sottoscritto fra le parti riguardante tale stagione.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 104 del 26/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 43/TFNSVE, recte 74/TFNSVE, 2020/2021, emessa, in data 4 giugno 2021, dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, che, nel respingere il reclamo presentato dalla stessa società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici FIGC-LND, di cui al C.U. n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, ha, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il reclamo del calciatore A. D. e condannato la società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del ripetuto calciatore, della somma di € 2.476,35, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.

Impugnazione Istanza: S.S.D. a r.l. Città di Campobasso/A. D./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Accolto il ricorso della società è per l’effetto annullata la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche che confermando la decisione della CAE aveva condannato la società al pagamento di € 2.476,35 in favore del calciatore quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per aver la società già versato le somme dovute al calciatore nella misura dell’80% del netto come previsto dal Protocollo….A tale riguardo, si osserva che: - l’accordo economico siglato tra il calciatore e la società prevedeva per la stagione sportiva 2019/2020 un corrispettivo complessivo di € 30.606,00 lordi; - il protocollo d’intesa LND-AIC stabilisce (art. 3, lett. a) che “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019-2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”; - il calciatore ha espressamente riconosciuto di aver percepito compensi netti pari ad € 22.008,45…. Ne consegue, pertanto, che, poiché il Protocollo d’intesa LND-AIC stabilisce chiaramente che al calciatore spetta una somma pari all’80% dell’importo “netto” previsto nell’accordo economico, tale percentuale non può essere calcolata sull’importo di € 30.606,00 indicato nell’accordo economico, proprio perché tale importo è indicato come “lordo”. Si deve, pertanto, procedere, dapprima, a calcolare l’importo netto del corrispettivo indicato (come lordo) nell’accordo economico: vale a dire, € 25.866,62, per effetto delle ritenute operate in applicazione delle vigenti disposizioni di legge. Successivamente, dovrà essere calcolata la percentuale dell’80% su tale importo: vale a dire € 20.693,29. Non può quindi, nella specie, considerato la citata disposizione contenuta nel Protocollo d’intesa LND-AIC, trovare applicazione il principio, citato nelle decisioni degli organi di giustizia federale, secondo cui “la liquidazione dei compensi in favore dei calciatori debba effettuarsi sempre al lordo delle eventuali ritenute fiscali”. Siccome il calciatore ha espressamente riconosciuto di aver già percepito compensi netti per complessivi € 22.008,45, risulta evidente che la società ricorrente ha già versato una somma superiore a quella prevista dal Protocollo d’intesa, per cui nulla può essere ulteriormente preteso dal calciatore.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 92 del 02/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 25/TFN-SVN del 12 marzo 2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ha respinto il reclamo del 3 febbraio 2021 proposto dalla ASCD Verbania contro la decisione CAE n. 12 bis /2020-2021 (C.U. n. 181 del 27 gennaio 2021), che dichiarava l’odierna ricorrente debitrice della somma di €4.200,00 in favore del Sig. G. R., ex calciatore tesserato per la medesima società, con riferimento al campionato Nazionale LND, stagione 2019/2020.

Impugnazione Istanza: ASCD Verbania/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/G. R.

Massima: .... il Collegio ritiene comunque, nella specie, adeguatamente motivata la decisione del TFN-SVE del 12 marzo 2021, che risulta corrispondente a quanto emerso dal materiale istruttorio e probatorio del giudizio di primo e secondo grado, ed anche conforme alle norme applicabili. Ed invero, l’art. 3 dello Statuto LND, al punto c), statuisce che la Lega “rappresenta le società associate nei rapporti con la FIGC, con le altre leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non”. Da ciò consegue che la LND, così come la Lega di Serie A, di Serie B e la Lega Pro, assume il ruolo di rappresentanza delle società affiliate e, pertanto, a pieno titolo è titolare del potere di statuire o convenire regolamenti, protocolli e linee guida volti a tutelare gli interessi anche patrimoniali degli associati. Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla LND con l’AIC, come indicato anche nelle premesse dello stesso, aveva lo scopo di contemperare gli interessi economici delle società e dei tesserati e dirimere le questioni economiche legate alla sospensione dei campionati, con l’obiettivo di consentire, in un momento particolarmente delicato, la sostenibilità del calcio dilettantistico e mitigare gli effetti della pandemia. La circostanza - lamentata dalla ricorrente - che il singolo associato non abbia preso parte alla riunione per la determinazione del documento regolatorio non inficia certo i lavori della Lega cui l’associato, con la propria affiliazione, ha riconosciuto un potere di rappresentanza. Il suddetto impianto non viene neanche messo in discussione dalle indennità governative che nel periodo emergenziale sono state elargite al fine di sopperire alle difficoltà economiche degli operatori nel periodo marzo/giugno 2020. Il fine solidaristico di tali versamenti e, quindi, non sostitutivo dei compensi dovuti, trova conferma nella normativa emergenziale rappresentata dal c.d. “Decreto Ristori”.

Massima: E’ inammissibile il ricorso della società avverso la decisione della CAE che l’ha condannata al pagamento nei confronti del calciatore poichè fonda il proprio ricorso essenzialmente sulla inapplicabilità nel caso concreto del citato Protocollo d’Intesa stipulato, in data 24 settembre 2020, fra la LND e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), perché non vincolante per gli associati e perché mai comunque messo in discussione e deliberato dall’organo assembleare della LND…La Società ricorrente non ha, infatti, mai impugnato il suddetto Protocollo, né appare chiara la finalizzazione delle censure articolate. Non è chiaro, in sostanza, se le stesse tendano ad incidere sulla legittimità del presupposto normativo (Protocollo e linee guida della LND) del provvedimento impugnato; tuttavia, anche qualora fosse questo l’intento della ricorrente, e, cioè, di incidere sulla legittimità delle norme presupposte, con i conseguenti riflessi sul provvedimento impugnato, si pone una preliminare valutazione di ammissibilità. L’intera prospettazione del ricorso in esame pone, infatti, in discussione i limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, ben rappresentati e delineati nell’art. 54 del CGS CONI. Come più volte ricordato nella giurisprudenza di questo Collegio, il ricorso al CdG “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. In proposito, occorre anche ricordare che non qualsiasi vizio motivazionale è scrutinabile dal Collegio di Garanzia, bensì si richiede che: a) Il vizio, ove esistente, possa condurre alla riforma della sentenza impugnata; b) si tratti di un vizio atto ad attingere all’esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; c) deve trattarsi di vizio che non consista in una mera decisione critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del ragionamento decisorio seguito dal Giudice di merito. Ricordati i limiti del sindacato del CdG, non può trovare accoglimento la censura della Società, che non ha mai impugnato davanti agli organi federali il Protocollo che oggi ritiene illegittimo e non applicabile. L’odierna ricorrente non ha, infatti, impugnato l’atto presupposto sulla quale il TFN ha fondato la propria decisione e del quale oggi contesta l’applicazione, giungendo a lamentare la violazione del principio di rappresentanza democratica interna della Lega e chiedendo l’intervento di questo Collegio. Così ragionando, però, si perviene, da parte della ricorrente, a richiedere al Collegio di Garanzia dello Sport di interferire, attraverso l’esame di un singolo atto applicativo, sulla legittimità di atti non impugnati in precedenza ed oggetto della potestà normativa e di emanazione di atti generali, che è prerogativa degli appositi organi deliberanti, a maggior ragione laddove si tratti di introdurre disposizioni che attengono a scelte di politica generale (come, nel caso di specie, la gestione dei rapporti economici tra associati e calciatori), che possono essere censurati solo nei (limitati) casi disciplinati dalle norme federali.

Massima: Quanto alla richiesta avanzata dalla Società di riduzione dell’importo dovuto, seppur non oggetto di indagine di questo Collegio, appare doveroso rilevare che non è stata mai versata in atti documentazione attestante la comunicazione del Club al calciatore della sospensione degli allenamenti in forma individuale, che per legge erano consentiti; ne consegue che, anche sotto tale profilo, il TFN ha operato una corretta valutazione dell’importo dovuto. Ed infatti, l’80% della somma di € 16.000,00, dovuta al calciatore in ragione del richiamato accordo economico, era pari ad € 12.800,00. Dalla somma de qua dovevano essere decurtati €8.000,00, già corrisposti al sig. R., nonché l’indennità governativa di € 600,00 (come indicato nel Protocollo) percepita nel mese di marzo, residuando ulteriori € 4.200,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 50/TFN-SVE del 02 Novembre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore J.K. (n. 28.4.1993 – matr. FIGC 5.905.644) contro la società Taranto FC 1927 Srl (matr. FIGC 936114)

Massima: Annullata la decisione della CAE che aveva respinto il reclamo del calciatore, ritenendo sussistente il suo inadempimento per la mancata partecipazione all’attività sportiva e per l’effetto condanna la società al della somma di euro 13.300,00 in virtù dell’applicazione del  Protocollo d’Intesa AIC/LND… Si ribadisce come il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021). Va quindi riconosciuta al calciatore una somma pari all’80% della somma pattuita nell’Accordo Economico, detratto quanto già percepito dal calciatore nonché l’eventuale percezione dell’indennità governativa. Nel caso di specie, pertanto, l’80% della somma riconosciuta con l’Accordo Economico risulta essere pari ad € 16.800,00 cui va detratta la somma di € 3.500,00 già percepita, così per una somma totale di € 13.300,00 dovuta al calciatore.

Massima: La domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico formulata innanzi alla CAE infatti, attiene alla impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito della sospensione dei campionati e dell’attività sportiva per l’emergenza sanitaria da Covid19, nulla ha a che vedere con i comportamenti del calciatore. Alle tre raccomandate di contestazione inviate al calciatore, di cui solamente una è stata ricevuta e riscontrata, non è seguito alcun provvedimento disciplinare, né la Società ha azionato i rimedi previsti dall’Accordo Economico stesso. Solo a fronte della richiesta di pagamento tramite reclamo alla CAE, la Società ha avanzato eccezione di inadempimento. Non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento più volte ribadito da questo Tribunale di censura delle eccezioni di inadempimento delle società in risposta a richieste di pagamento del calciatore, perché mai tradotte in domanda di risoluzione dell’accordo economico (ex multis Decisione n. 70/TFN-SVE 2019/2020; Decisione n. 15/TFN-SVE 2019/2020).

Massima: L’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di ius novarum ex art. 354 c.p.c. per avere il calciatore chiesto, in questo atto per la prima volta l’applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND è infatti infondata. Si evidenzia, infatti, come all’epoca della proposizione del reclamo innanzi alla CAE, il Protocollo AIC/LND non fosse ancora stato sottoscritto e dunque, non poteva essere inserito nella domanda. Il reclamo è infatti del 17.09.2020, mentre il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 25.09.2020. Per quanto attiene al merito della questione, emerge dalla ricostruzione dei fatti, come a fronte dei pretesi comportamenti illegittimi tenuti dal calciatore, che attengono comunque a profili disciplinari non inerenti l’applicazione e la validità dell’Accordo Economico sottoscritto, la società non abbia adottato alcun provvedimento disciplinare né abbia formulato eccezioni di inadempimento e conseguente richiesta di risoluzione del contratto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 44/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS – FIGC proposto dalla società ACR Messina Srl (matr. FIGC 947500) contro il calciatore G.S. (n. 15.3.1993 – matr. FIGC

Massima: …… vale la pena precisare che il contratto pluriennale sottoscritto dalle parti è da ritenersi nullo per violazione dell’art. 94 ter NOIF; di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la nullità non può invalidare la sola annualità, poiché la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (art. 1419, comma 1, c.c.). Sennonché a fronte di un contratto annuale (per la sola stagione sportiva 2019/2020) di € 30.000,00, le parti hanno inteso sottoscrivere, in pendenza di stagione sportiva 2019/2020, un contratto pluriennale con un compenso migliorativo di € 40.000,00, per la sola stagione sportiva 2020/2021. Sicché la modifica migliorativa, nel concetto del “più probabile che non”, induce a ritenere che il contratto pluriennale non sarebbe stato concluso se di fatti non ci fosse stata. E questo proprio perché per la stagione sportiva 2019/2020 il compenso era già stato pattuito in € 30.000,00 e quindi illogico sarebbe stato accettare una diminuzione ad € 21.000,00. Alla luce di ciò sembra chiaro che, come correttamente sostenuto dalla CAE, il contratto nullo abbia comportato il ripristino del contratto annuale originariamente concluso. Anche se si volesse, per mera ipotesi, attribuire efficacia novativa (art. 1230 c.c.) alla nota di deposito al contratto pluriennale, nella parte in cui si dichiara che “(…) il nuovo accordo economico (…)  con durata pluriennale (…) sostituisce quello annuale (…)”, la stessa non modifica né l’oggetto della prestazione né il titolo del rapporto; di talché, “(…) l’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità (…)” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 21 gennaio 2008 n. 1218).

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di € 2.400,00 a titolo di saldo dell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2019/2020…Per quanto attiene invece il procedimento logico matematico utilizzato dalla CAE in merito alla tassazione dei compensi, come correttamente sostenuto dal calciatore, non trova applicazione il principio di competenza bensì il principio di cassa. Sul punto è il caso di precisare che questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione sostenendo il principio secondo cui “(…) i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquatotto/28) è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione irpef) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale. La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00); provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.  Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore (…) (cfr. decisione n. 45/TFN-SVE 2020/2021 del 4 giugno 2021). Tale ratio non risulta applicata al caso di specie e quindi, sulla base del procedimento logico-matematico utilizzato dalla CAE, la società avrebbe dovuto fornire la prova dell’applicazione della ritenuta di legge o aver agito quale sostituto d’imposta.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 9/TFN-SVE del 14 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC del calciatore A.N. (n. 27.7.1999 – matr. FIGC 5.389.289) contro la società SSD Brindisi FC (matr. FIGC 914722)

Massima: Rigettato il reclamo presentato dal calciatore avverso la decisione della CAE che a sua volta aveva rigettato il reclamo in quanto presente in atti la liberatoria da questi firmata e non essendovi prova in atti del disconoscimento della sottoscrizione della liberatoria avvenuto in primo grado….La liberatoria sottoscritta dal calciatore, non disconosciuta dallo stesso, è pienamente efficace. Non vi è traccia, in atti, di una condizione di efficacia della stessa legata al pagamento delle cambiali, né di accordi tra le parti in questo senso.

Massima: Per quanto attiene all’applicazione del Protocollo d’Intesa, si precisa che, benché lo stesso abbia efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) lo stesso fa salvi eventuali accordi precedentemente intercorsi tra società e calciatori (come chiaramente prevede il richiamato Protocollo nell’art. 3, lett. a), e come è stato acclarato da recentissime decisioni di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021). Nessun dubbio è possibile nutrire, nel caso di specie, sul fatto che a tali accordi sia ascrivibile la liberatoria sottoscritta dal calciatore A. N. e che detta liberatoria non possa pertanto considerarsi automaticamente revocata a seguito della sopravvenuta stipula del menzionato Protocollo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 8/TFN-SVE del 14 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore N.L. (n. 10.1.1989 – matr. FIGC 4.679.747)

Massima: Rigettato il reclamo della società e, per l’effetto, confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la stessa al pagamento in favore del calciatore del saldo residuo dell’accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, nella minor misura dovuta in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19….In prima battuta mette conto rilevare che la causa di forza maggiore per “ factum principis”, come correttamente rilevata dal ricorrente, comporta la lesione del sinallagma contrattuale per impossibilità a rendere la prestazione. Trattasi di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che impongono divieti e restrizioni tali da rendere di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo. Sulla base di tali osservazioni i rappresentanti di categoria di settore (AIC e LND) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (siglato in data 25 settembre 2020) per valutare, durante il periodo emergenziale, i contrapposti interessi delle parti. Sta di fatto che l’adesione a tale documento, come correttamente stabilito dalle parti sociali, è rimessa alla volontà delle parti, in quanto alternativo alla risoluzione contrattuale. In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” per essere eccepita deve, in virtù del principio del “più probabile che non”, essere formalizzata all’atto della sospensione del campionato e non alla conclusione della stagione sportiva (come di fatto è avvenuto). E questo proprio perché lo stato emergenziale era circostanza prevedibile, in virtù della comune diligenza. Orbene, tanto puntualizzato, deve premettersi che il Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC, come già risulta confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale, (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). Infatti, la legittimazione delle parti collettive (LND e AIC) a stipulare accordi con efficacia vincolante deriva proprio dal riconoscimento federale e non da un mandato rappresentativo conferito dai singoli aderenti. Essendo il Protocollo di Intesa un accordo equitativo che alla data di sottoscrizione (25 settembre 2020) ha valutato le esigenze di settore (ivi compreso le indennità governative elargite da Sport & Salute Spa), nulla può essere obiettato a titolo di compensazione sulla maggior somma parametrata all’80%, posto che l’art. 3 lett. a) del predetto documento riconosce espressamente che il “(…) club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…) relativamente al solo rateo di marzo (…)”.

Massima:non può trovare accoglimento l’ulteriore motivo di reclamo, laddove si è chiesto che, in ogni caso, la somma di euro 7.594,80 andrebbe decurtata di quanto dovuto dalla società a titolo di sostituto d’imposta. Come è noto i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal CONI, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale. La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00; provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente. Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore. Nel caso di specie, il sodalizio non ha dato prova di aver applicato alcuna ritenuta nel periodo precedente l’interruzione del campionato, né ha mai richiesto al calciatore la dichiarazione di superamento della soglia di imponibilità, facendo intendere che la somma prevista dall’accordo fosse erogata al netto. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo (e non al netto) degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo (in tal senso Decisioni n. 53, 54, 55, 56 /TFN-SVE 2020/2021 del 30 giugno 2021). Di conseguenza, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici - LND nella decisione impugnata risulta essere corretto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 7/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC del calciatore A.C. (n. 8.3.1984 – matr. FIGC 3.476.046) contro la società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722)

Massima: Rigettato il reclamo presentato dal calciatore avverso la decisione della CAE che a sua volta aveva rigettato il reclamo in quanto presente in atti la liberatoria da questi firmata e non essendovi prova in atti del disconoscimento della sottoscrizione della liberatoria avvenuto in primo grado….Nella materia oggetto del contendere si ritiene trovino applicazione, in assenza di apposite norme del CGS, quelle del codice di procedura civile ed in particolare gli art. 214 e ss c.p.c., secondo cui la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La dichiarazione liberatoria non tempestivamente disconosciuta deve considerarsi come tacitamente riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 215 c.p.c. Alla luce dell’assenza di un tempestivo disconoscimento, la liberatoria risulta pienamente utilizzabile in questa sede e, pertanto, va confermata l’impugnata decisione della CAE - LND.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 6/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore G.I. (n. 17.8.1983 - matr. FIGC 3.572.825)

Massima: Rigettato il reclamo della società e, per l’effetto, confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la stessa al pagamento in favore del calciatore del saldo residuo dell’accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, nella minor misura dovuta in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19….In prima battuta mette conto rilevare che la causa di forza maggiore per “ factum principis”, come correttamente rilevata dal ricorrente, comporta la lesione del sinallagma contrattuale per impossibilità a rendere la prestazione. Trattasi di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che impongono divieti e restrizioni tali da rendere di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo. Sulla base di tali osservazioni i rappresentanti di categoria di settore (AIC e LND) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (siglato in data 25 settembre 2020) per valutare, durante il periodo emergenziale, i contrapposti interessi delle parti. Sta di fatto che l’adesione a tale documento, come correttamente stabilito dalle parti sociali, è rimessa alla volontà delle parti, in quanto alternativo alla risoluzione contrattuale. In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” per essere eccepita deve, in virtù del principio del “più probabile che non”, essere formalizzata all’atto della sospensione del campionato e non alla conclusione della stagione sportiva (come di fatto è avvenuto). E questo proprio perché lo stato emergenziale era circostanza prevedibile, in virtù della comune diligenza. Orbene, tanto puntualizzato, deve premettersi che il Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC, come già risulta confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale, (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). Infatti, la legittimazione delle parti collettive (LND e AIC) a stipulare accordi con efficacia vincolante deriva proprio dal riconoscimento federale e non da un mandato rappresentativo conferito dai singoli aderenti. Essendo il Protocollo di Intesa un accordo equitativo che alla data di sottoscrizione (25 settembre 2020) ha valutato le esigenze di settore (ivi compreso le indennità governative elargite da Sport & Salute Spa), nulla può essere obiettato a titolo di compensazione sulla maggior somma parametrata all’80%, posto che l’art. 3 lett. a) del predetto documento riconosce espressamente che il “(…) club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…) relativamente al solo rateo di marzo (…)”.

Massima: Per quel che concerne invece la problematica del riconoscimento dell’importo delle somme se al lordo o al netto delle ritenute di legge è il caso di ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo (e non al netto) degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 5/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore M.P. (n. 29.4.1992 – matr. FIGC 4.393.131)

Massima: Rigettato il reclamo della società e, per l’effetto, confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la stessa al pagamento in favore del calciatore del saldo residuo dell’accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, nella minor misura dovuta in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19….In prima battuta mette conto rilevare che la causa di forza maggiore per “ factum principis”, come correttamente rilevata dal ricorrente, comporta la lesione del sinallagma contrattuale per impossibilità a rendere la prestazione. Trattasi di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che impongono divieti e restrizioni tali da rendere di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo. Sulla base di tali osservazioni i rappresentanti di categoria di settore (AIC e LND) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (siglato in data 25 settembre 2020) per valutare, durante il periodo emergenziale, i contrapposti interessi delle parti. Sta di fatto che l’adesione a tale documento, come correttamente stabilito dalle parti sociali, è rimessa alla volontà delle parti, in quanto alternativo alla risoluzione contrattuale. In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” per essere eccepita deve, in virtù del principio del “più probabile che non”, essere formalizzata all’atto della sospensione del campionato e non alla conclusione della stagione sportiva (come di fatto è avvenuto). E questo proprio perché lo stato emergenziale era circostanza prevedibile, in virtù della comune diligenza. Orbene, tanto puntualizzato, deve premettersi che il Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC, come già risulta confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale, (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). Infatti, la legittimazione delle parti collettive (LND e AIC) a stipulare accordi con efficacia vincolante deriva proprio dal riconoscimento federale e non da un mandato rappresentativo conferito dai singoli aderenti. Essendo il Protocollo di Intesa un accordo equitativo che alla data di sottoscrizione (25 settembre 2020) ha valutato le esigenze di settore (ivi compreso le indennità governative elargite da Sport & Salute Spa), nulla può essere obiettato a titolo di compensazione sulla maggior somma parametrata all’80%, posto che l’art. 3 lett. a) del predetto documento riconosce espressamente che il “(…) club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…) relativamente al solo rateo di marzo (…)”.

Massima: Per quel che concerne invece la problematica del riconoscimento dell’importo delle somme se al lordo o al netto delle ritenute di legge è il caso di ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo (e non al netto) degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 4/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSDARL Aglianese Calcio 1923 (matr. FIGC 917375) contro il calciatore D.G. (n. 3.3.1985 – matr. FIGC 3.468.092)

Massima: Rigettato il reclamo della società e, per l’effetto, confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la stessa al pagamento in favore del calciatore del saldo residuo dell’accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, nella minor misura dovuta in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19….Del tutto priva di fondamento risulta infatti la censura relativa all’errata applicazione del Protocollo LND – AIC con riferimento al calcolo dell’80% della somma pattuita nell’Accordo economico al lordo e non al netto. In via preliminare, è opportuno ribadire che il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021). Come noto i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal CONI, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale. La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00; provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente. Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore. Nel caso di specie, il sodalizio non ha dato prova di aver applicato alcuna ritenuta nel periodo precedente l’interruzione del campionato, né ha mai richiesto al calciatore la dichiarazione di superamento della soglia di imponibilità, facendo intendere che la somma prevista dall’accordo fosse erogata al netto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 3/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722) contro il calciatore D.M. (n. 23.5.1985 - matr. FIGC 3.570.388)

Massima: Rigettato il reclamo della società e, per l’effetto, confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la stessa al pagamento in favore del calciatore del saldo residuo dell’accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, nella minor misura dovuta in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19….È pacifico, infatti, tra le parti che il calciatore abbia ricevuto la somma di euro 21.000,00 a fronte della somma di euro 30.000,00 prevista dall’Accordo economico in relazione alla stagione sportiva 2019/2020. In applicazione del Protocollo d’Intesa LND/AIC, che, prevede il pagamento da parte delle società dell’80% della somma totale pattuita nell’Accordo Economico, il calciatore sarebbe creditore della somma di euro 2.400,00. Il calciatore imputa la somma di euro 1.600,00 pure percepita, alla stagione sportiva precedente. Sul punto il sodalizio, su cui grava non solo l’onere della prova del pagamento ma altresì quello della riferibilità all’ accordo economico in discussione, non contesta in alcun modo l’affermazione del calciatore, né produce prove a sostegno della sua ricostruzione. Conseguentemente, la somma non può essere detratta dal residuo ancora dovuto al calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 2/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC del calciatore C.A. (n. 16.9.1985 – matr. FIGC 3.480.337) contro la società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722)

Massima: Rigettato il reclamo presentato dal calciatore avverso la decisione della CAE che a sua volta aveva rigettato il reclamo in quanto presente in atti la liberatoria da questi firmata e non essendovi prova in atti del disconoscimento della sottoscrizione della liberatoria avvenuto in primo grado….Come noto, ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. il disconoscimento di una scrittura privata deve essere compiuto nel primo atto difensivo successivo alla sua produzione. In atti non vi è alcuna prova dell’avvenuto disconoscimento effettuato innanzi alla CAE - LND, non vi sono memorie difensive del calciatore in questo senso, né la decisione impugnata ne fa alcuna menzione. Neanche il calciatore, sul quale grava l’onere della prova, ha fornito elementi tali da provare l’avvenuto disconoscimento nei tempi prescritti.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 1/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore R.D.O. (n. 17.8.1991 - matr. FIGC 4.914.126)

Massima: Rigettato il reclamo della società e, per l’effetto, confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la stessa al pagamento in favore del calciatore del saldo residuo dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, nella minor misura dovuta in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19….Preliminarmente, mette conto rilevare che la causa di forza maggiore per “factum principis”, come correttamente rilevata dal ricorrente, comporta la lesione del sinallagma contrattuale per impossibilità a rendere la prestazione. Trattasi di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che impongono divieti e restrizioni tali da rendere di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo. Sulla base di tali osservazioni i rappresentanti di categoria di settore (AIC e LND) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (siglato in data 25 settembre 2020) per valutare, durante il periodo emergenziale, i contrapposti interessi delle parti. Sta di fatto che l’adesione a tale documento, come correttamente stabilito dalle parti sociali, è rimessa alla volontà delle parti, in quanto alternativo alla risoluzione contrattuale. In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” per essere eccepita deve, in virtù del principio del “più probabile che non”, essere formalizzata all’atto della sospensione del campionato e non alla conclusione della stagione sportiva (come di fatto è avvenuto). E questo proprio perché lo stato emergenziale era circostanza prevedibile, in virtù della comune diligenza. Orbene, tanto puntualizzato, deve premettersi che il Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC, come già risulta confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale, (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). Infatti, la legittimazione delle parti collettive (LND e AIC) a stipulare accordi con efficacia vincolante deriva proprio dal riconoscimento federale e non da un mandato rappresentativo conferito dai singoli aderenti. Essendo il Protocollo di Intesa un accordo equitativo che alla data di sottoscrizione (25 settembre 2020) ha valutato le esigenze di settore (ivi compreso le indennità governative elargite da Sport & Salute Spa), nulla può essere obiettato a titolo di compensazione sulla maggior somma parametrata all’80%, posto che l’art. 3 lett. a) del predetto documento riconosce espressamente che il “(…) club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…) relativamente al solo rateo di marzo (…)”.

Massima: Per quel che concerne invece la problematica del riconoscimento dell’importo delle somme se al lordo o al netto delle ritenute di legge è il caso di ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo (e non al netto) degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 52/TFN-SVE del 25 Giugno 2021 

Decisione Impugnata: Decisone della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 296/1 del 10 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclami ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838) contro il calciatore G.M. (n. 9.4.1990 - matr. FIGC 4794642) e del calciatore G.M. (n. 9.4.1990 - matr. FIGC 4794642) contro la società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838

Massima: Il Tribunale, in riforma della decisione impugnata emessa dalla CAE – LND che aveva condannato la società al pagamento della somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, risolve per grave inadempimento del calciatore l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società, accerta e dichiara che nessuna somma, oltre quelle già versate, debba essere corrisposta al calciatore….È da escludere che il primo motivo invocato, ovvero la sussistenza della custodia cautelare durata circa un mese possa rappresentare di per sé inadempimento alla prestazione sportiva, perché, correttamente, il Giudice di I grado ha ritenuto assorbente l’infortunio patito dal calciatore, documentato e comunicato alla società, e tale comunque da impedire aliunde la prestazione sportiva promessa.  È invece rilevante l’altro aspetto contestato in subordine dalla società, nella sua memoria del 6 febbraio 2020 ovvero: Ebbene, non può non evidenziarsi il comportamento del calciatore, il quale ben consapevole di essere costretto ai domiciliari sin dal mese di Novembre 2019, quindi, di aver interrotto l'attività agonistica ha, in ogni caso, richiesto indebitamente l'ingente somma di euro 13.634,00 violando in maniera incontrovertibile i principi cardine su cui sì fonda l'intero impianto del sistema calcio ovvero quelli previsti all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, naturale conseguenza di ciò, non può non essere la segnalazione alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Oltretutto, i reati contestati dalla competente Procura della Repubblica al calciatore in sede ordinaria configurerebbero, in sede sportiva, la gravissima imputazione di illecito sportivo e violazione del divieta di scommesse, minando irrimediabilmente, altresì, il rapporto fiduciario con l'odierna deducente. In tale 'direzione, si consideri' come sebbene il reato contestato risulti essere esterno al rapporto calcistico de quo, gli addebiti siano, comunque, riferibili a situazioni che presentano caratteri di contiguità con la tipologia di attività svolta. Alla luce di quanto sopra, si chiede sin d'ora, in via riconvenzionale, la risoluzione dell'accordo economico per giustificato motivo oggettivo. Aldilà della qualificazione normativa fornita dalla società occorre ricordare che, identificato l’inadempimento e richiesta la risoluzione, il Giudice possa qualificare la norma giuridica di riferimento all’inadempimento e valutarla come tale. Ebbene quanto oggettivamente e inoppugnabilmente emerge dal materiale in atti è che effettivamente l’atleta M… abbia scommesso, fattispecie di per sé illegittima e in violazione al regolamento e abbia in qualche modo condizionato i risultati delle partite del Brindisi cui ha partecipato. Ciò posto in ogni caso è evidente che il calciatore M. abbia violato le norme indicate dal provvedimento sanzionatorio del Tribunale Federale Nazionale (Decisione n. 165/TFN-SD 2019/2020). Tanto basta ad affermare la responsabilità disciplinare del Sig. …. ai sensi dell’art. 1 bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva e del Sig. … per avere lo stesso nel corso dell’anno 2018 effettuato numerose scommesse su incontri di calcio nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC appartenente al settore professionistico in violazione dell'art. 6, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva.) ma è ancor più evidente che abbia violato le norme generali richiamate all’art. 4 ovvero l’obbligo di lealtà e probità, che sono alla base dei rapporti tra i tesserati e affiliati.  Ciò determina la valutazione di una attenzione ben superiore alla normale valutazione del mero comportamento di buona fede, assumendo un livello di attenzione e rispetto ben superiore tipico e peculiare all’ordinamento sportivo e che ciascun tesserato per il solo fatto di esserlo sa di dover rispettare impegnandosi in tal senso. La violazione delle norme contestate dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare e la violazione delle norme generali e omnicomprensive ex art. 4 CGS sono certamente di tale gravità da assurgere ad inadempimento e rilevante anche ai fini della risoluzione del rapporto. Ritiene pertanto lo scrivente Tribunale che in ragione della gravità dell’inadempimento l’accordo economico sottoscritto tra la società SSDARL Calcio Foggia 1920 e l’atleta …. debba essere risolto per suo grave inadempimento e che conseguentemente nessuna somma è a lui spettante oltre quelle già corrisposte.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 49/TFN-SVE del 24 Giugno 2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 269/1 del 22 aprile 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC del calciatore D.B. (n. 22.8.1997 – matr. FIGC 5.103.644) contro la società US Palmese 1912 ASD (matr. FIGC 69288)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso la decisione della CAE per errore di calcolo e per l’effetto riconosciuta la somma di euro 5.700,00, avendo lo stesso ottenuto detta somma dalla sottrazione di euro 900,00 ed euro 3.300,00 dalla somma originaria pari ad euro 9.900,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 39/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Città di Campobasso arl (matr. FIGC 913831) contro il calciatore G.S. (n. 10.2.1994 – matr. FIGC 4.195.317)

Massima: Accolto il reclamo della società avverso la decisione della CAE e per l’effetto rideterminato il pagamento da euro 2.476,35 in € 2.026,94…Questo Tribunale ha infatti ormai chiarito che, al di là della corretta valutazione operata dalla CAE circa la necessità di contemperare i contrapposti interessi in periodo emergenziale, il Protocollo di Intesa tra LND e AIC deve ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti cfr. (Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo). Prive di pregio sono poi anche le argomentazioni della reclamante relative al totale delle indennità percepite dal calciatore (per i mesi di aprile, maggio, giugno); invero sul punto ed in relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia, la Commissione Accordi Economici ha, ancora una volta, legittimamente applicato quanto disposto dal detto Protocollo d’intesa, che espressamente prevede la detrazione di “quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”. Il reclamo deve invece accogliersi in relazione alla corretta quantificazione delle somme dovute al calciatore; invero deve rilevarsi come la CAE abbia errato nella determinazione dell’importo dovuto non considerando il fatto che il calciatore Sanseverino avesse già percepito l’importo di euro 5.373,06 e non già quello inizialmente indicato nel reclamo di euro 5.022,00. La corretta applicazione del Protocollo d’intesa comporta pertanto la corresponsione al calciatore del minore importo di euro 2.026,94 con riforma, in parte qua, della decisione impugnata. Sul punto deve rilevarsi come la somma richiesta alla CAE sia stata comunque correttamente precisata dallo stesso calciatore nel corso del giudizio di primo grado; di tale circostanze deve dunque tenersi conto per la liquidazione delle spese del presente gravame, che si ritiene debbano essere pertanto compensate.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 38/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND (prot. cae 51/2020-21 del 7.4.2021) pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società FC Aprilia Racing Club (matr. FIGC 949360) contro il calciatore S.S. (n. 7.7.1994 – matr. FIGC 4812945

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di € 3.968,00 a titolo di residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra LND ed AIC in data 25 settembre 2020…In via preliminare corre l’obbligo di evidenziare che i compensi per attività sportiva dilettantistica, rientrando nei c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lett m) TUIR), sono erogati per lo svolgimento di attività istituzionali svolte dal calciatore in favore della società per l’intera durata dell’accordo economico sottoscritto ai sensi dell’art. 94 ter NOIF. La prestazione del calciatore, infatti, va remunerata non solo per lo svolgimento di gare ufficiali ma anche per fasi di addestramento ed allenamento rese in favore della società per tutta la durata dell’accordo economico (art. 2 dell’accordo economico). Quanto detto è confermato dalla produzione documentale (mai contestata) prodotta dal calciatore (cfr. doc. 5) che riguarda proprio le sistematiche sedute di allenamento svolte sotto il costante controllo dalla società, sembra chiaro quindi che la CAE, alla luce dei contrapposti interessi delle parti sorti durante il periodo emergenziale, abbia correttamente valutato e fatto applicazione del Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC. È inutile dice che il Protocollo, come già confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL, poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). A ciò va peraltro aggiunto che il C.U. n. 119 del 30 giugno 2020 della LND, non riveste alcun carattere derogatorio all’accordo economico ma ne cristallizza, nella data del 29 febbraio 2020 (come correttamente sostenuto dalla difesa del calciatore), quel requisito minimo per l’iscrizione alla stagione sportiva 2020/2021. Relativamente alla Circolare 29 del 22 ottobre 2020 (con protocollo n. 3447) è il caso di evidenziare che questa costituisce una sintesi illustrativa del contenuto del Protocollo e questo proprio per “evitare eventuali contenziosi”. Il reclamo va quindi rigettato e confermata integralmente la decisione della CAE.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 37/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND (prot. cae 28/2020-21 del 7 aprile 2021) pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società FC Aprilia Racing Club (matr. FIGC 949360) contro il calciatore A.M. (n. 4.4.1986 – matr. FIGC 3563395)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di € 3.383,00 a titolo di residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato, in data 25 settembre 2020, tra LND ed AIC…In via preliminare corre l’obbligo di evidenziare che i compensi per attività sportiva dilettantistica, rientrando nei c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lett m) TUIR), sono erogati per lo svolgimento di attività istituzionali svolte dal calciatore in favore della società per l’intera durata dell’accordo economico sottoscritto ai sensi dell’art. 94 ter NOIF. La prestazione del calciatore, infatti, va remunerata non solo per lo svolgimento di gare ufficiali ma anche per fasi di addestramento ed allenamento rese in favore della società per tutta la durata dell’accordo economico (art. 2 dell’accordo economico). Quanto detto è confermato dalla produzione documentale (mai contestata) prodotta dal calciatore (cfr. doc. 5) che riguarda proprio le sistematiche sedute di allenamento svolte sotto il costante controllo della società. Sembra chiaro quindi che la CAE, alla luce dei contrapposti interessi delle parti sorti durante il periodo emergenziale, abbia correttamente valutato e fatto applicazione del Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC. È inutile dire che il Protocollo, come già confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL, poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). A ciò va peraltro aggiunto che il C.U. n. 119 del 30 giugno 2020 della LND, non può rivestire alcun carattere derogatorio all’accordo economico poiché si limita a cristallizzare, alla data del 29 febbraio 2020 (come correttamente sostenuto dalla difesa del calciatore), un requisito minimo per l’iscrizione alla stagione sportiva 2020/2021. Relativamente alla Circolare 29 del 22 ottobre 2020 (con protocollo n. 3447) è il caso di evidenziare che questa costituisce una sintesi illustrativa del contenuto del Protocollo e questo proprio per “evitare eventuali contenziosi”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 34/TFN-SVE del 29 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. cae 57/2020-21 del 24 marzo 2021) pubblicata sul Com. Uff. 238/1 del 24 marzo 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Vigasio arl (matr. FIGC 780778) contro il calciatore D.A. (n. 18.2.1996 - matr. FIGC 4.621.953)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 1.730,00 a titolo di saldo dell’accordo economico inter partes sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, per complessivi euro 7.600,00…Al di là della corretta valutazione operata dalla CAE circa la necessità di contemperare i contrapposti interessi in periodo emergenziale, si rileva che il Protocollo di Intesa tra LND e AIC, inequivocabilmente siglato il 25 settembre 2020 (la successiva Circolare n. 29 della LND è l’atto comunicativo del Protocollo in precedenza siglato) deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti.  Come già affermato in precedente pronunzia di codesto Tribunale (Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 2 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), il Protocollo, infatti, alla stregua dei CCNL, si applica per categorie con efficacia erga omnes. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calciatore A.è comunque rimasto a disposizione della società, anche per gli allenamenti, anche dopo la sospensione dei campionati al 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020. Ciò posto, emerge in atti che il calciatore A. ha quantificato il suo avere in forza del suddetto Protocollo nella misura di euro 1.730,00 (integralmente riconosciuta dalla CAE), così determinata: 80% di euro 7.600,00 (somma totale netta pattuita dell’accordo economico) pari ad euro 6.080,00, da cui detrarre le somme percepite pari ad euro 3.750,00 per cui residua un importo di euro 2.330,00. Decurtando da tale somma l’indennità governativa ricevuta per il mese di marzo 2020 pari ad euro 600,00, il residuo dovuto ammonta ad euro 1.730,00. Tale importo, ed il relativo criterio di determinazione che risulta perfettamente in linea con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Protocollo di Intesa, sono stati condivisi dalla società reclamante la quale ritiene, però, che vada effettuata l’ulteriore detrazione della quota proporzionale delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2020. Tale interpretazione non è però corretta in quanto la rinuncia alle ultime tre mensilità deve intendersi ricompresa nel riconoscimento del minore importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, tant’è che la rinuncia del calciatore è subordinata all’adempimento del pagamento di siffatto minore importo (art. 3, comma 1, lettera b) del Protocollo).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore C.B. (n. 14.3.1981 - matr. FIGC 3.076.382)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 6.670,08 a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020..In relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia la Commissione Accordi Economici ha infatti legittimamente applicato quanto disposto dal Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19; tale protocollo prevede espressamente che, per gli accordi economici relativi alla stagione sportiva 2019/2020, “il Club dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre, dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, pertanto, la Commissione Accordi Economici, sottraendo esclusivamente l’indennità governativa percepita dal calciatore per il mese di marzo 2020 (e non per i mesi successivi), ha correttamente quantificato l’importo residuo dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC in favore del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore G.V. (n. 24.6.1992 – matr. FIGC 4.042.112),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 5.308,08 a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020..In relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia la Commissione Accordi Economici ha infatti legittimamente applicato quanto disposto dal Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19; tale protocollo prevede espressamente che, per gli accordi economici relativi alla stagione sportiva 2019/2020, “il Club dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre, dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, pertanto, la Commissione Accordi Economici, sottraendo esclusivamente l’indennità governativa percepita dal calciatore per il mese di marzo 2020 (e non per i mesi successivi), ha correttamente quantificato l’importo residuo dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC in favore del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore M.G. (n. 16.3.1988 – matr. FIGC 3.872.222)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 3.670,08 a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020..In relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia la Commissione Accordi Economici ha infatti legittimamente applicato quanto disposto dal Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19; tale protocollo prevede espressamente che, per gli accordi economici relativi alla stagione sportiva 2019/2020, “il Club dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre, dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, pertanto, la Commissione Accordi Economici, sottraendo esclusivamente l’indennità governativa percepita dal calciatore per il mese di marzo 2020 (e non per i mesi successivi), ha correttamente quantificato l’importo residuo dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC in favore del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore D.D.A. (n. 11.2.1987 - matr. FIGC 3.663.119)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 3.670,08 a titolo di somma residua del compenso totale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020..In relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia la Commissione Accordi Economici ha infatti legittimamente applicato quanto disposto dal Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19; tale protocollo prevede espressamente che, per gli accordi economici relativi alla stagione sportiva 2019/2020, “il Club dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre, dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, pertanto, la Commissione Accordi Economici, sottraendo esclusivamente l’indennità governativa percepita dal calciatore per il mese di marzo 2020 (e non per i mesi successivi), ha correttamente quantificato l’importo residuo dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC in favore del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 25/TFN-SVE del 12 Marzo 2021 -  (motivazioni) -

Decisione impugnata: Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 181/1 del 27 gennaio 2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASCD Verbania (matr. FIGC 937763) contro il calciatore G.R. (n. 18.10.1992 - matr. FIGC 4097022)

Massima: Confermata la decisione della CAE…Il Protocollo di Intesa tra LND e AIC del 25 Luglio 2020 deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti. Il Protocollo, infatti, alla stregua dei CCNL, si applica per categorie con efficacia erga omnes. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calciatore … è comunque rimasto a disposizione della società, anche per gli allenamenti, anche dopo la sospensione dei campionati al 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020. Ciò posto emerge in atti che il calciatore …, su invito della CAE ha correttamente quantificato il suo avere in forza del suddetto Protocollo decurtando dalla somma di euro 8.000,00 ancora dovuta, l’indennità governativa di euro 600,00 percepita per il mese di marzo 2020 e quantificando sulla differenza di euro 7.400,00, l’80 per cento del suo residuo avere dalla ASCD Verbania in forza dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, per euro 4.200,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 15/TFN del 16.11.2020 – (Fossano Calcio SSD a rl / D.O.A. - Reg. Prot. 11/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della CAE – LND pubblicata nel C.U. 118/1 del 12.10.2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società Fossano Calcio SSD a rl (matr. FIGC 75437) contro il calciatore D.O.A. (n. 08.03.1997 – matr. FIGC 4630145)

Massima: Riguardo alla inutilizzabilità in questa sede dei documenti prodotti dalla società reclamante e non tempestivamente depositati innanzi alla CAE, questo Tribunale ritiene di uniformarsi a quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n. 24 del 2019, occasione nella quale l’organo di cui sopra ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (si deve) comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse…nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano applicarsi anche alla fattispecie in esame. Si deve inoltre rilevare che, non è oggetto di contestazione il fatto che il D’Orazio abbia ricevuto delle somme di denaro da parte della società calcistica. A tal proposito, anche riguardo al pagamento in contanti, il giocatore non ha mai affermato di non avere ricevuto tale somma di denaro, limitandosi a richiedere l’esibizione dei documenti originali al fine di disconoscere eventualmente la propria firma. Tali dichiarazioni sottoscritte dal calciatore ed allegate dalla società Fossano Calcio SSD a rl tanto alla comparsa di costituzione innanzi alla CAE - LND quanto all’attuale reclamo devono essere considerate, alla  luce  del recente orientamento del Tribunale Federale, utilizzabili nell’odierno procedimento. In relazione al quantum la somma residua dovuta al calciatore deve essere ridotta in misura pari a quanto pagato in contanti dalla società per i mesi di agosto, Luglio e ottobre 2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 11/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il collaboratore della gestione sportiva A.G.(n. 07.10.1975 matr. FIGC 2122640), pubblicata nel Com. Uff. n. 349/1/CAE-LND del 4.6.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso (matr. FIGC 913831)

Massima: Annullata l’impugnata decisione della Commissione Accordi EconomiciL’accertata apocrifia della firma del Direttore Generale …, come dallo stesso sempre sostenuto, travolge la validità dell’accordo economico sul quale l’Aiello ha fondato la propria pretesa di pagamento. Tale accordo deve quindi essere dichiarato inefficace e tamquam non esset ai fini delle NOIF. Ne deriva che anche l’asserita e verosimile esecuzione di prestazioni effettivamente rese dalla … in favore della Società SSDARL Città di Campobasso per un certo periodo di tempo, non può avere rilevanza in sede federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 9/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.D. (n. 20.08.1990 - matr. FIGC 4183444)

Massima: Il reclamo risulta in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono. L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto (anche) nel procedimento di rinvio al Giudice di primo grado (CAE), non sono state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte. Tali deduzioni devono condividersi in quanto sul punto, già con la decisone del 30.7.2020, il Tribunale aveva rilevato la violazione del contraddittorio per essere stato impedito alla ASD Corigliano Calabro, non avendola notiziata, di partecipare, e dunque, difendersi all’udienza innanzi alla CAE del 26.6.2020 (come rinviata per l’emergenza Covid-19). Inoltre, nella medesima decisione era stato già rilevato, come nel merito, la stessa reclamante, avesse evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la società sportiva fosse stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Orbene, tale eccezione difensiva, che condurrebbe alla totale o parziale estinzione della originaria obbligazione, deve ritenersi ammissibile e non è stata, comunque, sconfessata dalla controparte, che, anzi, ha riconosciuto l’esistenza e la sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 5.10.2019, ritenendolo però a sua volta risolto e superato per volontà e comportamento (i.e. inadempimento) della reclamante medesima, che, in primo luogo, non avrebbe provveduto a corrispondere i saldi previsti - nel caso di specie il compenso maturato dal calciatore sino alla data di risoluzione consensuale – ed, in secondo luogo, avrebbe, poi, contestato al calciatore violazioni relative al periodo successivo allo stesso accordo risolutivo, così dunque riconoscendo essa stessa l’inefficacia dei patti sottoscritti. Dell’esistenza della risoluzione consensuale con nulla-osta del 5.10.2019, elemento oggettivo, non contestato e comunque dedotto e riferito dalla reclamante sia innanzi al Tribunale che pure innanzi alla CAE, lo stesso Giudice di primo grado non ha dato alcun conto o rilievo, limitandosi ad affermare che la mancata tempestiva costituzione della società impedisse, ormai, irrimediabilmente, ogni sua forma di difesa, rendendo sinanche del tutto inutile ed ultronea ogni sua presenza all’udienza (anche a quella nuovamente fissata su indicazione di questo Tribunale). Tali argomenti non possono condividersi; ed invero, pur riconoscendo il regime preclusivo relativo allo svolgimento delle difese previsto dall’art. 25 bis del Regolamento LND, questo Tribunale ha già più volte dato atto di quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in un suo recente arresto. In particolare con decisione n. 24 del 2019 il Collegio di Garanzia ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusione di nuove prove nel giudizio di appello [si deve] comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse … nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Si ritiene, poi, che tali principi integrino e nella sostanza costituiscano attuazione ed emanazione di quelli sanciti dall’art. 44 CGS e sintetizzati nel c.d. giusto processo, così come rivendicato dalla società reclamante. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano, dunque, applicarsi, anche, alla analoga fattispecie in esame.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 8/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE – LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020.

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore B.D. (n. 19.04.1989 - matr. FIGC 4270434)

Massima: Il reclamo risulta in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono. L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto (anche) nel procedimento di rinvio al Giudice di primo grado (CAE), non sono state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte. Tali deduzioni devono condividersi in quanto sul punto, già con la decisone del 30.7.2020, il Tribunale aveva rilevato la violazione del contraddittorio per essere stato impedito alla ASD Corigliano Calabro, non avendola notiziata, di partecipare, e dunque, difendersi all’udienza innanzi alla CAE del 26.6.2020 (come rinviata per l’emergenza Covid-19). Inoltre, nella medesima decisione era stato già rilevato, come nel merito, la stessa reclamante, avesse evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la società sportiva fosse stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Orbene, tale eccezione difensiva, che condurrebbe alla totale o parziale estinzione della originaria obbligazione, deve ritenersi ammissibile e non è stata, comunque, sconfessata dalla controparte, che, anzi, ha riconosciuto l’esistenza e la sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 5.10.2019, ritenendolo però a sua volta risolto e superato per volontà e comportamento (i.e. inadempimento) della reclamante medesima, che, in primo luogo, non avrebbe provveduto a corrispondere i saldi previsti - nel caso di specie il compenso maturato dal calciatore sino alla data di risoluzione consensuale – ed, in secondo luogo, avrebbe, poi, contestato al calciatore violazioni relative al periodo successivo allo stesso accordo risolutivo, così dunque riconoscendo essa stessa l’inefficacia dei patti sottoscritti. Dell’esistenza della risoluzione consensuale con nulla-osta del 5.10.2019, elemento oggettivo, non contestato e comunque dedotto e riferito dalla reclamante sia innanzi al Tribunale che pure innanzi alla CAE, lo stesso Giudice di primo grado non ha dato alcun conto o rilievo, limitandosi ad affermare che la mancata tempestiva costituzione della società impedisse, ormai, irrimediabilmente, ogni sua forma di difesa, rendendo sinanche del tutto inutile ed ultronea ogni sua presenza all’udienza (anche a quella nuovamente fissata su indicazione di questo Tribunale). Tali argomenti non possono condividersi; ed invero, pur riconoscendo il regime preclusivo relativo allo svolgimento delle difese previsto dall’art. 25 bis del Regolamento LND, questo Tribunale ha già più volte dato atto di quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in un suo recente arresto. In particolare con decisione n. 24 del 2019 il Collegio di Garanzia ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusione di nuove prove nel giudizio di appello [si deve] comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse … nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Si ritiene, poi, che tali principi integrino e nella sostanza costituiscano attuazione ed emanazione di quelli sanciti dall’art. 44 CGS e sintetizzati nel c.d. giusto processo, così come rivendicato dalla società reclamante. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano, dunque, applicarsi, anche, alla analoga fattispecie in esame. Invero nel caso di specie – come detto – costituisce un elemento oggettivo e non contestato la sottoscrizione, in data 5.10.2019, tra la società reclamante ed il calciatore … del nulla-osta con risoluzione dell’accordo economico sottoscritto tra le parti stesse in data 9.8.2019. Tale accordo risolutivo non risulta poi in alcun modo superato od invalidato dalle parti medesime, che per inciso non hanno mai contestato l’un l’altra l’inefficacia dell’accordo e comunque, in assenza di una clausola risolutiva espressa, non hanno singolarmente ed unilateralmente alcun potere o facoltà di invalidare o porre nel nulla quanto concordato, e si ritiene debba dunque ancora regolare la presente fattispecie. Il  calciatore  …  ha  dunque  diritto  di  vedersi  riconosciuti  i  compensi  maturati  dalla  sottoscrizione  dell’accordo economico  per  la  stagione  sportiva  2019/2020  del  5.8.2019,  e  sino  alla  sua  consensuale  risoluzione  con  il summenzionato atto del 5.10.2020. In relazione al quantum, premesso che la società ha dedotto di avere corrisposto in acconto la somma di € 2.000,00 e che sul punto il calciatore nulla ha eccepito, non essendoci altresì prova di alcuna violazione contrattuale, ritardo o assenza del calciatore, ed anzi pure esaminando i calcoli esposti dalla stessa reclamante, deve liquidarsi al calciatore la somma pari a 61 giorni di attività sportiva (dal 5.8.2019 al 5.10.2019), detratto l’acconto percepito, e quindi per un totale di € 3.215,40, così determinato: importo complessivo contrattuale € 28.300,00 : 331 giorni solari x 61 giorni effettivi = € 5.215,40 - acconto € 2.000,00= residuo € 3.215,40.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 7/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020.

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Z.G. (n. 28.05.1990 - matr. FIGC 3988090)

Massima: Il reclamo risulta in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono. L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto (anche) nel procedimento di rinvio al Giudice di primo grado (CAE), non sono state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte. Tali deduzioni devono condividersi in quanto sul punto, già con la decisone del 30.7.2020, il Tribunale aveva rilevato la violazione del contraddittorio per essere stato impedito alla ASD Corigliano Calabro, non avendola notiziata, di partecipare, e dunque, difendersi all’udienza innanzi alla CAE del 26.6.2020 (come rinviata per l’emergenza Covid-19). Inoltre, nella medesima decisione era stato già rilevato, come nel merito, la stessa reclamante, avesse evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la società sportiva fosse stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Orbene, tale eccezione difensiva, che condurrebbe alla totale o parziale estinzione della originaria obbligazione, deve ritenersi ammissibile e non è stata, comunque, sconfessata dalla controparte, che, anzi, ha riconosciuto l’esistenza e la sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 5.10.2019, ritenendolo però a sua volta risolto e superato per volontà e comportamento (i.e. inadempimento) della reclamante medesima, che, in primo luogo, non avrebbe provveduto a corrispondere i saldi previsti - nel caso di specie il compenso maturato dal calciatore sino alla data di risoluzione consensuale – ed, in secondo luogo, avrebbe, poi, contestato al calciatore violazioni relative al periodo successivo allo stesso accordo risolutivo, così dunque riconoscendo essa stessa l’inefficacia dei patti sottoscritti. Dell’esistenza della risoluzione consensuale con nulla-osta del 5.10.2019, elemento oggettivo, non contestato e comunque dedotto e riferito dalla reclamante sia innanzi al Tribunale che pure innanzi alla CAE, lo stesso Giudice di primo grado non ha dato alcun conto o rilievo, limitandosi ad affermare che la mancata tempestiva costituzione della società impedisse, ormai, irrimediabilmente, ogni sua forma di difesa, rendendo sinanche del tutto inutile ed ultronea ogni sua presenza all’udienza (anche a quella nuovamente fissata su indicazione di questo Tribunale). Tali argomenti non possono condividersi; ed invero, pur riconoscendo il regime preclusivo relativo allo svolgimento delle difese previsto dall’art. 25 bis del Regolamento LND, questo Tribunale ha già più volte dato atto di quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in un suo recente arresto. In particolare con decisione n. 24 del 2019 il Collegio di Garanzia ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusione di nuove prove nel giudizio di appello [si deve] comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse … nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Si ritiene, poi, che tali principi integrino e nella sostanza costituiscano attuazione ed emanazione di quelli sanciti dall’art. 44 CGS e sintetizzati nel c.d. giusto processo, così come rivendicato dalla società reclamante. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano, dunque, applicarsi, anche, alla analoga fattispecie in esame. Invero nel caso di specie – come detto – costituisce un elemento oggettivo e non contestato la sottoscrizione, in data 5.10.2019, tra la società reclamante ed il calciatore … del nulla-osta con risoluzione dell’accordo economico sottoscritto tra le parti stesse in data 9.8.2019. Tale accordo risolutivo non risulta poi in alcun modo superato od invalidato dalle parti medesime, che per inciso non hanno mai contestato l’un l’altra l’inefficacia dell’accordo e comunque, in assenza di una clausola risolutiva espressa, non hanno singolarmente ed unilateralmente alcun potere o facoltà di invalidare o porre nel nulla quanto concordato, e si ritiene debba dunque ancora regolare la presente fattispecie. Il calciatore … ha dunque diritto di vedersi riconosciute i compensi maturati dalla sottoscrizione dell’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 del 9.8.2019, e sino alla sua consensuale risoluzione con il detto atto del 5.10.2019. In relazione al quantum non essendoci prova di alcun pagamento da parte della società, così come di alcuna violazione contrattuale, ritardo o assenza del calciatore, ed anzi pure esaminando i calcoli esposti dalla stessa reclamante, deve liquidarsi al calciatore la somma pari a 57 giorni di attività sportiva (dal 9.8.2019 al 5.10.2019) e così per un totale di € 3.363,00, per come determinato dalla stessa Società (importo complessivo contrattuale € 19.000,00 : 322 giorni solari x 57 giorni effettivi = € 3.363,00). Devono essere, invece, rigettate le domande relative alle ulteriori somme richieste, a vario titolo, dalla Società e dalla stessa quantificate in primo grado in complessivi € 2.940,00, in quanto non provate e, comunque, inammissibili.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 6/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.N. (n. 11.02.1993 - matr. FIGC 4555856)

Massima: Il reclamo risulta in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono. L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto (anche) nel procedimento di rinvio al Giudice di primo grado (CAE), non sono state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte. Tali deduzioni devono condividersi in quanto sul punto, già con la decisone del 30.7.2020, il Tribunale aveva rilevato la violazione del contraddittorio per essere stato impedito alla ASD Corigliano Calabro, non avendola notiziata, di partecipare, e dunque, difendersi all’udienza innanzi alla CAE del 26.6.2020 (come rinviata per l’emergenza Covid-19). Inoltre, nella medesima decisione era stato già rilevato, come nel merito, la stessa reclamante, avesse evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la società sportiva fosse stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Orbene, tale eccezione difensiva, che condurrebbe alla totale o parziale estinzione della originaria obbligazione, deve ritenersi ammissibile e non è stata, comunque, sconfessata dalla controparte, che, anzi, ha riconosciuto l’esistenza e la sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 5.10.2019, ritenendolo però a sua volta risolto e superato per volontà e comportamento (i.e. inadempimento) della reclamante medesima, che, in primo luogo, non avrebbe provveduto a corrispondere i saldi previsti - nel caso di specie il compenso maturato dal calciatore sino alla data di risoluzione consensuale – ed, in secondo luogo, avrebbe, poi, contestato al calciatore violazioni relative al periodo successivo allo stesso accordo risolutivo, così dunque riconoscendo essa stessa l’inefficacia dei patti sottoscritti. Dell’esistenza della risoluzione consensuale con nulla-osta del 5.10.2019, elemento oggettivo, non contestato e comunque dedotto e riferito dalla reclamante sia innanzi al Tribunale che pure innanzi alla CAE, lo stesso Giudice di primo grado non ha dato alcun conto o rilievo, limitandosi ad affermare che la mancata tempestiva costituzione della società impedisse, ormai, irrimediabilmente, ogni sua forma di difesa, rendendo sinanche del tutto inutile ed ultronea ogni sua presenza all’udienza (anche a quella nuovamente fissata su indicazione di questo Tribunale). Tali argomenti non possono condividersi; ed invero, pur riconoscendo il regime preclusivo relativo allo svolgimento delle difese previsto dall’art. 25 bis del Regolamento LND, questo Tribunale ha già più volte dato atto di quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in un suo recente arresto. In particolare con decisione n. 24 del 2019 il Collegio di Garanzia ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusione di nuove prove nel giudizio di appello [si deve] comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse … nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Si ritiene, poi, che tali principi integrino e nella sostanza costituiscano attuazione ed emanazione di quelli sanciti dall’art. 44 CGS e sintetizzati nel c.d. giusto processo, così come rivendicato dalla società reclamante. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano, dunque, applicarsi, anche, alla analoga fattispecie in esame.  Invero nel caso di specie – come detto - costituisce un elemento oggettivo e non contestato la sottoscrizione, in data 5.10.2019, tra la società reclamante ed il calciatore … del nulla-osta con risoluzione dell’accordo economico sottoscritto tra le parti stesse. Tale accordo risolutivo non risulta poi in alcun modo superato od invalidato dalle parti medesime, che per inciso non hanno mai contestato l’un l’altra l’inefficacia dell’accordo e comunque, in assenza di una clausola risolutiva espressa, non hanno singolarmente ed unilateralmente alcun potere o facoltà di invalidare o porre nel nulla quanto concordato, e si ritiene debba dunque ancora regolare la presente fattispecie. Il calciatore … ha dunque diritto di vedersi riconosciute i compensi maturati dalla sottoscrizione dell’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, e sino alla sua consensuale risoluzione con il summenzionato atto del 5.10.2020. In relazione al quantum non essendoci prova di alcun pagamento da parte della società, così come di alcuna violazione contrattuale, ritardo o assenza del calciatore, ed anzi pure esaminando i calcoli esposti dalla stessa reclamante, deve liquidarsi al calciatore la somma pari a 15 giorni di attività sportiva (dal 20.9.2019 al 5.10.2019) e così per un totale di € 801,71.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 5/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.S. (n. 27.09.1990 - matr. FIGC 5184914) avverso

Massima: Il reclamo risulta in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono. L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto (anche) nel procedimento di rinvio al Giudice di primo grado (CAE), non sono state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte. Tali deduzioni devono condividersi in quanto sul punto, già con la decisone del 30.7.2020, il Tribunale aveva rilevato la violazione del contraddittorio per essere stato impedito alla ASD Corigliano Calabro, non avendola notiziata, di partecipare, e dunque, difendersi all’udienza innanzi alla CAE del 26.6.2020 (come rinviata per l’emergenza Covid-19). Inoltre, nella medesima decisione era stato già rilevato, come nel merito, la stessa reclamante, avesse evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la società sportiva fosse stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Orbene, tale eccezione difensiva, che condurrebbe alla totale o parziale estinzione della originaria obbligazione, deve ritenersi ammissibile e non è stata, comunque, sconfessata dalla controparte, che, anzi, ha riconosciuto l’esistenza e la sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 5.10.2019, ritenendolo però a sua volta risolto e superato per volontà e comportamento (i.e. inadempimento) della reclamante medesima, che, in primo luogo, non avrebbe provveduto a corrispondere i saldi previsti - nel caso di specie il compenso maturato dal calciatore sino alla data di risoluzione consensuale – ed, in secondo luogo, avrebbe, poi, contestato al calciatore violazioni relative al periodo successivo allo stesso accordo risolutivo, così dunque riconoscendo essa stessa l’inefficacia dei patti sottoscritti. Dell’esistenza della risoluzione consensuale con nulla-osta del 5.10.2019, elemento oggettivo, non contestato e comunque dedotto e riferito dalla reclamante sia innanzi al Tribunale che pure innanzi alla CAE, lo stesso Giudice di primo grado non ha dato alcun conto o rilievo, limitandosi ad affermare che la mancata tempestiva costituzione della società impedisse, ormai, irrimediabilmente, ogni sua forma di difesa, rendendo sinanche del tutto inutile ed ultronea ogni sua presenza all’udienza (anche a quella nuovamente fissata su indicazione di questo Tribunale). Tali argomenti non possono condividersi; ed invero, pur riconoscendo il regime preclusivo relativo allo svolgimento delle difese previsto dall’art. 25 bis del Regolamento LND, questo Tribunale ha già più volte dato atto di quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in un suo recente arresto. In particolare con decisione n. 24 del 2019 il Collegio di Garanzia ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusione di nuove prove nel giudizio di appello [si deve] comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse … nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Si ritiene, poi, che tali principi integrino e nella sostanza costituiscano attuazione ed emanazione di quelli sanciti dall’art. 44 CGS e sintetizzati nel c.d. giusto processo, così come rivendicato dalla società reclamante. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano, dunque, applicarsi, anche, alla analoga fattispecie in esame. Invero nel caso di specie – come detto - costituisce un elemento oggettivo e non contestato la sottoscrizione, in data 5.10.2019, tra la società reclamante ed il calciatore … del nulla-osta con risoluzione dell’accordo economico sottoscritto tra le parti stesse in  data 9.8.2019. Tale accordo risolutivo non risulta poi in alcun modo superato od invalidato dalle parti medesime, che per inciso non hanno mai contestato l’un l’altra l’inefficacia dell’accordo e, comunque, in assenza di una clausola risolutiva espressa, non hanno singolarmente ed unilateralmente alcun potere o facoltà di invalidare o porre nel nulla quanto concordato, e si ritiene debba, dunque, ancora regolare la presente fattispecie. Il calciatore … ha, dunque, diritto di vedersi riconosciuti i compensi maturati dalla sottoscrizione dell’accordo economico  per  la  stagione  sportiva  2019/2020  del  23.09.2019,  e  sino  alla  sua  consensuale  risoluzione  con  il summenzionato atto del 5.10.2020. In relazione al quantum, non essendoci prova di alcuna violazione contrattuale, ritardo o assenza del calciatore, ed anzi pure esaminando i calcoli esposti dalla stessa reclamante, deve liquidarsi al calciatore la somma pari a 43 giorni di attività sportiva (dal 23.8.2019 al 3.10.2019), e quindi, per un totale di € 3.839,00, così determinato: importo complessivo contrattuale € 27.500,00 : 308 giorni solari x 43 giorni effettivi = € 3.839,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  70/TFN del 24.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore E.D. (n. 08.05.1987 - matr. FIGC 4439405), pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla socieASD Pomezia Calcio 1957 (matr. FIGC 951464)

Massima:la supposta nullità del contratto deve disattendersi, lutilizzo di un vecchio modulo federale con un’erronea indicazioni nellepigrafe della stagione sportiva di riferimento non può considerarsi elemento di nullità negoziale ai sensi dellart. 1418 c.c. L’accordo in questione contiene invero tutti gli elementi per la sua validità ed efficacia, riportando anche chiaramente sia la data di sottoscrizione (del 18.08.2019), che quella di deposito presso i competenti organi federali (del 09.09.2019). D’altra parte poi, anche in questa sede, la stessa appellante non contesta, nella sostanza, che tale  contratto  sia stato  sottoscritto  in  quella  data  ed  in relazione  alla  stagione  sportiva  2019/2020  a  seguito  del tesseramento del calciatore.

Massima: …quanto alla circostanza della squalifica di una giornata asseritamente taciuta dal calciatore , nemmeno tale episodio appare decisivo per l’accoglimento del reclamo. Invero anche ammesso che in sede di tesseramento ad inizio stagione la ASD Pomezia Calcio 1957 non abbia verificato le eventuali squalifiche dei propri tesserati (ovvero dei calciatori che intendeva tesserare), nulla vietava o impediva comunque alla medesima società – nel corso della stagione - di sanzionare od elevare contestazioni disciplinari ai propri calciatori, nel caso in cui il loro comportamento non fosse stato giudicato consono ai canoni educativi ovvero ai principi inviolabili della stessa società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  41/TFN del 23.12.2019

Decisione impugnata:  Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore M.M. (n. 20.09.1995 – matr. FIGC 4451580), pubblicata nel Com. Uff. n. 174/1 CAE – LND del 27.11.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società AC NarSrl (matr. FIGC 81022)

Massima: Come noto, l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND stabilisce espressamente che i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. È altresì previsto, al comma 5, che la parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” e che allatto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dellavvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, linammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio. La documentazione, promessa e mai depositata in I grado, né comunicata come previsto dall’art 25 bis, comma 5 del Regolamento LND viene tardivamente prodotta in primo grado e poi in sede di gravame e come tale è inammissibile, come peraltro eccepito dalla difesa del calciatore. La riflessione è assorbente e comunque a mente del successivo comma 6 la documentazione attestante lasserito pagamento, per essere presa in considerazione dovrebbe essere quietanzata, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce” e tali caratteristiche non si rinvengono nella documentazione peraltro tardivamente prodotta dalla società ricorrente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  40/TFN del 23.12.2019 – (ASD Roccella / A.R. - Reg. Prot. 39/TFN-SVE).

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore A.R. (n. 05.10.1998 – matr. FIGC 5042016), pubblicata nel Com. Uff. n. 168/1 CAE – LND del 19.11.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Roccella (matr. FIGC43010)

Massima:…dalla documentazione versata in atti, esclusivamente dinanzi allo scrivente Tribunale, risultano i pagamenti effettuati che comportano la parziale estinzione del debito. Detta documentazione, seppur non depositata dinanzi alla CAE, comprova, oggi, la parziale estinzione dellobbligazione….Considerato chla ASD Roccella, colpevolmente non ha depositato la prova dei pagamenti dinanzi  alla CAE, il Tribunale ritiene di non liquidare alcuna somma per spese processuali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  15/TFN del 1.10.2019 – (ASD Città di Acireale 1946 / M.A. - Reg. Prot. 193/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore M.A., pubblicata nel CU 349/CAE-LND del 4.6.2016,

Impugnazione istanza: Reclamo della società ASD Città di Acireale 1946

Massima: Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di decurtazione dell’importo di cui alla decisione impugnata di una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del calciatore, non ptrovare accoglimento. Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, comunque non sufficientemente provate, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sullobbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico… Il Tribunaleconferma l’impugnata decisione della CAE

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  2/TFN del 13.9.2019 – (ASD Città Di Acireale 1946/R.G. - Reg. Prot. 8/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore R.G., pubblicata nel Com. Uff. n. 46/1/CAE-LND del 17.7.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Città Di Acireale 1946

Massima: Dallanalisi degli atti della controversia emerge chiaramente che, nel ricorso innanzi la CAE, in merito alla richiesta dellimporto di € 13.300,00, così come dedotto dalla difesa del calciatore, veniva riportata la precisazione fra rate già scadute, al predetto importo venivano correttamente detratti gli acconti gpercepiti dal calciatore (i medesimi di quelli indicati oggi dalla reclamante). Nessuna prova veniva invece fornita in ordine all’asserito pagamento effettuato in favore del giocatore per le rate con scadenza successiva alla data di proposizione del ricorso. A riguardo deve rilevarsi che, sebbene per principio generale, con riferimento alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non sia di per sé prova di uno stato di inadempimento totale e definitivo,  il mancato corretto pagamento delle rate pattuite dalle parti nelle more del procedimento e la  mancata  prova delladempimento al termine della stagione sportiva, giustifica e legittima la condanna al pagamento dell’intera somma non corrisposta al calciatore, pari di € 13.300,00, e ciò anche alla luce di comprovati principi di economia processuale. Ciò posto, atteso che l’impugnata decisione della CAE, comprensiva anche dei ratei successivi al ricorso ma, alla data della pronuncia, ormai del pari scaduti e per i quali non risulta neppure oggi fornita la prova dell’intervenuto pagamento, è stata emessa in data successiva al termine della stagione sportiva, la stessa appare corretta ed immune da vizi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  1/TFN del 13.9.2019 – (ASD Nocerina 1910/C.G. - Reg. Prot. 7/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore C.G., pubblicata nel Com. Uff. n. 46/1/CAE- LND del 17.7.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910

Massima:… la società non ha fornito alcun tipo di prova a sostegno delle proprie difese. A riguardo, la stessa avrebbe dovuto produrre lattestazione del pagamento degli oneri tributari dedotti, che si sarebbero dovuti sommare agli € 7.600,00 realmente incassati dal calciatore. In difetto di tale prova, limporto liquidato nella sentenza di primo grado deve ritenersi corretto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.G., PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA

Massima: In ambito di liquidazione dei crediti pecuniari di cui agli accordi economici intercorsi tra società e calciatori effettuata da questo Tribunale, infatti, si osserva che detta liquidazione debba sempre essere effettuata al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che la parte debitrice non abbia dato piena prova dell’avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge. Nel caso in esame, la società reclamante – ovvero la parte debitrice – si limita a depositare la Certificazione Unica relativa alla posizione del calciatore. La suddetta certificazione, si osserva, ha una valenza meramente fiscale, non costituendo in alcun modo una prova concreta dell’effettivo pagamento delle imposte in essa indicate. Ne consegue che la ASD Igea Virtus Barcellona non ha fornito una prova concreta del presunto pagamento dalla stessa eccepito e, pertanto, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici risulta correttamente indicato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.F., PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA

Massima: In ambito di liquidazione dei crediti pecuniari di cui agli accordi economici intercorsi tra società e calciatori effettuata da questo Tribunale, infatti, si osserva che detta liquidazione debba sempre essere effettuata al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che la parte debitrice non abbia dato piena prova dell’avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge. Nel caso in esame, la società reclamante – ovvero la parte debitrice – si limita a depositare la Certificazione Unica relativa alla posizione del calciatore. La suddetta certificazione, si osserva, ha una valenza meramente fiscale, non costituendo in alcun modo una prova concreta dell’effettivo pagamento delle imposte in essa indicate. Ne consegue che la ASD Igea Virtus Barcellona non ha fornito una prova concreta del presunto pagamento dalla stessa eccepito e, pertanto, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici risulta correttamente indicato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE E.D., PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Massima:… è emerso che il calciatore ha effettivamente percepito tutto quanto dovutogli: sono comprovati per tabulas pagamenti in favore del … per complessivi euro 12.650.00. L’eccezione del calciatore relativa alla non imputabilità all’accordo economico della somma di euro 5.000,00 di cui alla ricevuta del 26 Luglio  2018, non è condivisibile. Innanzi a questo Tribunale il calciatore ha in primo luogo riconosciuto la propria firma apposta sul suddetto documento, nonché di avere ricevuto il relativo importo ivi indicato, a suo dire riferito ad una sorta di prezzo dell’opzione al successivo accordo economico intervenuto, infatti, solo in data 13 Agosto 2018. Ebbene, il dato testuale di tale documento parla in modo inequivocabile di “acconto per le prestazioni sportive che eseguirò in favore della predetta Società per la stagione calcistica 2018/2019 serie D” e quindi detto pagamento, anche se effettuato prima del tesseramento, non può che essere imputato all’accordo economico inter partes.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.L., PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL

Massima:…è emerso che il calciatore ha effettivamente percepito tutto quanto dovutogli: sono comprovati per tabulas pagamenti…L’eccezione del calciatore per la quale alcune somme si riferirebbero a rimborsi spese, non è condivisibile in quanto l’accordo economico sottoscritto dalle parti prevede due possibilità di compenso: forfetario, comprensivo delle spese, ovvero in alternativa fisso, oltre al rimborso spese. Avendo  nel  caso  di  specie  le  parti  optato  per  il  rimborso  forfetario  di  euro  7.500,00,  resta irrilevante a quale titolo i pagamenti vengano eseguiti, dovendoli comunque ricondurre alla somma forfetaria concordata. Dalla audizione della parti è emerso che verosimilmente tra le parti sono intercorsi ulteriori intese di carattere economico, ma le uniche che possono trovare tutela in questa sede, sono quelle formalizzate nei modi riconosciuti dall’ordinamento federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE  del  22  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE T.M., PUBBLICATA NEL C.U. 366/CAE-LND del 20.6.2016.

 Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima:…Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di decurtazione dell’importo di cui alla decisione impugnata di una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del calciatore, non può trovare accoglimento. Le  doglianze  sul  presunto  illegittimo  comportamento  del  calciatore,  infatti,  comunque  non sufficientemente provate, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull’obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018 – GIUDIZIO DI RINVIO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRESSO IL CONI - Decisione n. 24/2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, con decisione del 28.03.2019 (n. 24/2019),…questo Tribunale Federale si uniforma al principio esposto dalla Corte di legittimità dello sport sull’interpretazione delle preclusioni delle prove alla luce del dato oggettivo del trasferimento del calciatore, non oggetto di contestazione tra le parti. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI infatti ha affermato che “(…) anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (…) il trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra è un dato oggettivo che in qualsiasi momento può essere verificato presso la competente Lega” e deve quindi essere preso in considerazione. Pertanto l’occorso trasferimento del calciatore, pur essendo una allegazione dedotta per la prima volta solo con la costituzione in appello, induce il Tribunale ad acquisire d’ufficio presso il competente organo federale, la certificazione del trasferimento in questione. Le preclusioni istruttorie, quindi, devono riguardare la richiesta di prova e non l’allegazione di fatti: “(…) prova nuova indispensabile (…) è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790). Pertanto, nella presente fase di rinvio, questo Tribunale Federale ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta dall’ASD Tortolì 1953 in quanto l’occorso trasferimento evidenzia la infondatezza della pretesa del calciatore….Il Tribunale … annulla l’impugnata decisione della CAE-LND.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.K.V.M., PUBBLICATA NEL C.U. 215/CAE-LND del 1.2.2019..

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 148 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO

Massima:… tutti gli elementi prodotti ed analizzati nel corso delle indagini svolte dalla Procura per conto della CAE (ed in particolar modo gli interrogatori e la perizia grafologica), portano ..a ritenere …. il mancato totale adempimento contrattuale da parte della società nei confronti del calciatore.

Massima:… la circostanza che la perizia abbia avuto uno svolgimento non in contraddittorio non ha rilevanza, in quanto la procedura dei giudizi dinanzi agli organi federali non segue i dettami del processo ordinario, favorendo un criterio di speditezza. In ogni caso, si rileva come – a conferma dell’apocrifia delle sottoscrizioni in questione – vi siano gli interrogatori dei dirigenti della società, dai quali emerge in maniera quasi esplicita la sussistenza del dedotto credito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BETTINI DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 168 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima:… la deduzione difensiva della società in ordine alla asserita rinuncia del calciatore al residuo compenso, anche se attraverso un riferimento negli articoli di giornale in atti, è stata negata dal calciatore ed rimasta priva di qualunque conferente sostegno probatorio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.R., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima: Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento. Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull’obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva, comunque, come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF. In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL, non può trovare accoglimento comunque per la sua infondatezza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.L., PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ USD DRO ALTO GARDA CALCIO

Massima: La decisione della CAE appare corretta; le allegazioni documentali prodotte dalla USD Dro Alto Garda Calcio, tardive in primo grado, sono dunque inammissibili anche innanzi questo Tribunale. Le tesi della reclamante risultano dunque del tutte indimostrate. Ad ogni modo sul punto, anche sulla base delle controdeduzioni del calciatore …, deve comunque rilevarsi come l’esistenza di una pregressa patologia taciuta dal calciatore non trova alcuna conferma nemmeno sulla base dei certificati medici allegati. Invero il calciatore … risulta aver subito dapprima una lesione al menisco (infortunio alquanto frequente tra i calciatori) e successivamente - continuando a giocare – una frattura al piatto tibiale. Dunque le patologie del …più che pregresse e taciute risultano piuttosto normali infortuni di gioco; le tesi della reclamante si confermano pertanto del tutto infondate con conseguente convalida della decisione della CAE.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.M., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima: Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento. Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti,  attengono  ad  un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva comunque come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF. In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

Massima: Quanto …alla questione dei compensi da corrispondersi al lordo ovvero al netto  delle eventuali ritenute fiscali, sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento  che  la  liquidazione  dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga  omesso  o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo  effettivamente  corrisposto  finisce  per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.S., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che: la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni; il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di  un infortunio relativo al periodo in contestazione. Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l’ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall’atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell’ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società. Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi de quibus. La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.D., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che: la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni; il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di  un infortunio relativo al periodo in contestazione. Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l’ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall’atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell’ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società. Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi de quibus. La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.F., PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 120 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima: Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento. Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono  ad  un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva comunque come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF. In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.A., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima: Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento. Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti,  attengono  ad  un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull’obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. In  ogni  caso,  restando  ferma  l’irrilevanza  delle  suddette  sanzioni  economiche  ai  fini  della presente decisione, si osserva, comunque, come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF. In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

Massima: In merito, invece, al versamento delle ritenute ed addizionali, non è stato dimostrato il pagamento delle stesse da parte della ACR Messina SSD ARL, con conseguente liquidazione al calciatore della somma di euro 8.900,00, comprensiva delle ritenute fiscali, in quanto coobbligato in solido ex lege al versamento delle stesse.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE G.M., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO

Massima:  L’appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Infatti, a fronte della contestazione avanzata dal calciatore, la società non ha fornito alcun tipo di dimostrazione del presunto pagamento degli ulteriori € 6.000,00. Pertanto, allo stato della documentazione in atti, il credito azionato dal calciatore è fondato, con conseguente, necessaria conferma della sentenza gravata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.C., PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Impugnazione istanza:

RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che: la ASD Città Di Acireale non ha fornito documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati, sia in relazione ai versamenti realmente effettuati al calciatore, sia alle ritenute d’acconto asseritamente versate; l’assenza di molti calciatori tesserati con la reclamante a far data dall’11.05.2018 può essere ricondotta ad una scelta societaria e, comunque, non esonera la società dalla corresponsione delle somme. il calciatore ha tempestivamente contestato quest’ultima circostanza alla società, la quale non ha replicato a quanto dedotto dall’atleta; in ogni caso, le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo in merito all’asserito inadempimento contrattuale attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra società e calciatori. …Il Tribunale … conferma l’impugnata decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore del residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE L.N.A., PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta… che la ASD CITTÀ DI ACIREALE non ha fornito documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati…Il Tribunale … conferma l’impugnata decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore del residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.M., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni; il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di  un infortunio relativo al periodo in contestazione…Il Tribunale … conferma l’impugnata decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore del residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.C., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL

Massima: …. in difetto di prova del versamento della ritenuta fiscale di legge assolta dalla Società, la stessa deve essere condannata a corrispondere al calciatore anche il relativo importo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE A.A., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima: Il reclamo è infondato. Invero si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come  tali  non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE D.S.T.F., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Massima: L’appello risulta infondato. A riguardo, si rileva come l’accordo economico preveda sempre l’indicazione della somma lorda che verrà assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell’anno solare di riferimento. In tale contesto, l’onere probatorio gravante sulla società non può ritenersi assolto mediante la produzione della Certificazione Unica, in quanto nella stessa non si rinviene l’attestazione del pagamento delle relative imposte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE F.M.M., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza:  RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Massima: L’appello risulta infondato. A riguardo, si rileva come l’accordo economico preveda sempre l’indicazione della somma lorda che verrà assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell’anno solare di riferimento. In tale contesto, l’onere probatorio gravante sulla società non può ritenersi assolto mediante la produzione della Certificazione Unica, in quanto nella stessa non si rinviene l’attestazione del pagamento delle relative imposte.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 24/2019 del 28 marzo 2019

Decisione impugnata: Decisione assunta dal Tribunale Federale FIGC - Sez. Vertenze Economiche - con dispositivo di cui al C.U. n. 5/TFN (2018/2019) del 17 ottobre 2018 e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, che, nel respingere l'appello della A.S.D. Tortolì, ha confermato la decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND-FIGC) del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata  condannata  al pagamento, in favore del calciatore M. P., dell'importo di € 3.500,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Parti: ASD Tortolì 1953/M. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFN-SVE che confermando la decisione della CAE ha condannato la società al pagamento, in favore del calciatore dell'importo a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017 poiché non ha tenuto conto che l’accordo economico sottoscritto tra le parti, ai sensi dell’art. 94-ter NOIF, stabiliva espressamente che “in caso di svincolo o trasferimento del calciatore, avvenuto nel rispetto della normativa federale, la validità dell’accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento”, circostanza vertificatasi nel caso in esame e che il Tribunale non ha considerato in quanto  ha ritenuto inammissibile tale prova perché prodotto solo in secondo grado…Il Collegio ritiene che il Tribunale Federale Nazionale nella propria decisione abbia omesso completamente di prendere in considerazione il dato oggettivo dell’avvenuto trasferimento del sig. P. dalla A.S.D. Tortolì 1953 alla AC Locri 1953, non oggetto di contestazione tra le parti quantomeno sotto il profilo della sua realtà oggettiva. Tale rilevante circostanza, seppur omessa da parte del sig. P.nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici, è stata poi dallo stesso espressamente riconosciuta nelle controdeduzioni depositate in data 6 luglio 2018 nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale.  Non solo: il trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra è un dato oggettivo che in qualsiasi momento può essere verificato presso la competente Lega. In tale contesto, questo Collegio ritiene che il Tribunale Federale Nazionale, anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello, avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato dall’intervenuto trasferimento del sig. P. ai fini della propria decisione. Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza del Tribunale risulta affetta dalla mancanza assoluta di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.D., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910

Massima: Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Rilevato, altresì, che l’asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, la decisone della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e và, pertanto, confermata.

Massima:… la Società non ha esercitato il diritto di rescissione previsto contrattualmente per l’ipotesi di infortunio del calciatore che - come nel caso di specie- sia dipeso dall’attività sportiva. L’art. 6, comma 2 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti prevede, infatti, che laddove l’infortunio dipenda dall’attività sportiva, la Società ha la facoltà di rescindere dall’accordo, fermo l’obbligo di corrispondere le mensilità maturate. Con l’ovvia conseguenza che nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di rescissione resta fermo l’obbligo di pagamento di tutte le mensilità di pagamento previste dal contratto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.A., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910

Massima: Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Rilevato, altresì, che l’asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, la decisone della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e và, pertanto, confermata.

Massima:…la previsione contrattualistica deve essere interpretata nel senso che è la suddivisione, nel caso di somma annua, in dieci rate mensili di eguale importo che deve avvenire entro la stagione sportiva di riferimento e non già che l’obbligo di pagamento abbia il termine massimo della scadenza della stagione sportiva al di là dell’obbligo mensile; dall’altro perché in ogni caso il pagamento non è avvenuto neppure a stagione scaduta, di talché ha ben diritto il calciatore di pretendere il pagamento di quanto non corrisposto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D.L.J., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910

Massima: Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Rilevato, altresì, che l’asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, la decisone della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e và, pertanto, confermata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.D., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL

Massima: Il reclamo è infondato e deve respingersi. Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; in primo luogo dalla decisione in esame risulta chiaro che il compenso richiesto dal calciatore, e poi liquidato, sia il “residuo del compenso globale lordo” dovuto in forza dell’accordo economico sottoscritto. Inoltre sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL

Massima: Il reclamo è infondato e deve respingersi. Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; in primo luogo dalla decisione in esame risulta chiaro che il compenso richiesto dal calciatore, e poi liquidato, sia il “residuo del compenso globale lordo” dovuto in forza dell’accordo economico sottoscritto. Inoltre sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE L.N., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Massima: Il reclamo deve essere rigettato. Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale. La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni, nulla dimostrando neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE A.F., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Massima: Il reclamo deve essere rigettato. L’art. 25, comma 6 del Regolamento LND prescrive che: “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati devono essere provati in giudizio, mediante apposita quietanza, firmata e datata”. Si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone la norma richiamata sopra. L’eccezione della società, pertanto, risulta del tutto sprovvista di elementi probatori a sostegno. Non  possono,  infatti,  considerarsi  tali  gli  estratti  conto  e  le  schermate  internet  della  banca depositate in atti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE G.N., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Massima: Il reclamo deve essere rigettato. L’art. 25, comma 6 del Regolamento LND prescrive che: “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati devono essere provati in giudizio, mediante apposita quietanza, firmata e datata”. Si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone la norma richiamata sopra. L’eccezione della società, pertanto, risulta del tutto sprovvista di elementi probatori a sostegno. Non  possono,  infatti,  considerarsi  tali  gli  estratti  conto  e  le  schermate  internet  della  banca depositate in atti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.G., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL

Massima: Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Si osserva,  infatti, come la società ASD Como 1907 Srl  abbia effettivamente provveduto a corrispondere all’atleta … l’intero importo pattuito con l’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 8 Dicembre 2017 per la stagione 2017/2018. Più precisamente, si sottolinea che la società reclamante, con bonifico del 26 Luglio 2018, ha corrisposto al calciatore il residuo importo netto di € 2.050,00 (ovvero € 4.500,00 lordi), oggetto del reclamo presentato dall’atleta dinanzi alla CAE nonché oggetto della delibera impugnata. La suddetta circostanza, ovvero l’avvenuto saldo dell’importo dovuto, è confermata dal medesimo calciatore … il quale ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto il bonifico del 26 Luglio 2018 a saldo di quanto a lui dovuto dalla ASD Como 1907 Srl; di conseguenza, la delibera della CAE deve essere annullata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.M., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL

Massima: Relativamente… alla contestazione da parte della società reclamante della restante somma pari ad € 2.000,00, si rileva, così come eccepito dal calciatore, la pacifica inammissibilità delle deduzioni e della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, in quanto la ACR Messina SSD ARL, seppur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non ha presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., precludendosi così la possibilità di formulare eccezioni e produrre in appello documenti, che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive). Per ulteriore completezza, ..i documenti prodotti dalla ACR Messina SSD ARL, qualora fossero stati ammissibili, sarebbero risultati in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione, in quanto le doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore attengono ad un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.S., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL

Massima: Nel merito le doglianze si concretizzano in realtà in una eccezione di estinzione della obbligazione, (assumendo il pagamento di quanto richiesto), in una di inadempimento (assumendo un comportamento negligente attraverso asserite assenze ingiustificate agli allenamenti) e, larvatamente in una eccezione di compensazione (assumendo la detrazione dal dovuto dell’importo delle multe comminate dalla società all’atleta). La prima è rinvenibile nel deposito di documentazione relativa ai pagamenti che assume essere intervenuti. Detta eccezione è tardivamente formulata in quanto i documenti sono depositati soltanto in secondo grado, e pertanto depositati in violazione dell’art 25 bis comma 5 Reg LND in I grado (La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo ….In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio ) e quindi in modo inammissibile. Parimenti inammissibili sono le altre due eccezioni (inadempimento e compensazione), in quanto si tratta di eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma su istanza e impulso di parte, e come tali consumate con la costituzione e difesa in I grado. Proposte per la prima volta in secondo grado esse sono tardive e inammissibili.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE K.A., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO

Massima: Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Invero, dall’analisi degli atti della controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, non emerge in alcun modo la prova dell’asserito effettivo pagamento del giocatore né da parte dell’attuale né della vecchia dirigenza. Anzi tutti gli elementi, prodotti ed analizzati nel corso della CTU disposta innanzi la CAE (passaporto, firme apposte sulle quietanze disconosciute dal calciatore e comparazione di queste con la firma apposta in sede di perizia, messaggi whatsapp), portano esattamente a ritenere il contrario, e cioè il mancato totale adempimento contrattuale da parte della società nei confronti del calciatore. Del pari infondato risulta, pertanto, l’asserito vizio procedimentale invocato dalla reclamante inerente la suddetta perizia, laddove nella stessa espressamente si fa riferimento alla circostanza di avere fatto apporre al calciatore “più volte la propria firma la fine di poterla comparare con quelle disconosciute in calce alle quietanze contestate”, e vengono espressamente indicati tutti gli atti presi ad esame, utili ai fini del decidere, e le motivazioni delle conclusioni cui è pervenuto il Ctu.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 32 DEL CALCIATORE F.M..

Massima: L’appello del calciatore è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Dalla documentazione acquisita in atti, invero, risulta inequivocabilmente che i documenti, seppur indicati dal calciatore nel reclamo trasmesso alla CAE-LND,   risultano essere stati inoltrati alla stessa soltanto con pec del 18/09/2018 ore 12.43 e cioè solo successivamente alla ricezione, avvenuta con pec del 18/09/2018 ore 10.04, della comunicazione della sentenza della CAE-LND impugnata,  per cui il calciatore non ha regolarmente assolto al proprio onere di allegazione dei documenti,  nella  specie,  il  contratto  depositato,  la  ricevuta  di  ritorno  in  originale  della raccomandata  contenente  il  ricorso  inviata  alla  Società  controparte  e  l’attestazione  del versamento della prescritta tassa reclamo. Invero l’art. 25 bis, comma 3 e 4, Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che al comma 3. “Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le ragioni. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”. Ed al comma 4. “Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio.” Non avendo in tale sede il calciatore depositato alcun documento, correttamente e preliminarmente la Commissione Accordi Economici ha provveduto a dichiarare il ricorso inammissibile, facendo corretta applicazione del citato art. 25 bis. É del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni e/o il richiamo a prassi (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE M.L., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE

Massima: in ordine alla questione delle ritenute fiscali, deve rilevarsi come l’accordo economico preveda l’indicazione della somma lorda che verrà poi assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell’anno solare di riferimento. Conseguentemente, anche detta censura non risulta meritevole di accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE B.A., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE

Massima: in ordine alla questione delle ritenute fiscali, deve rilevarsi come l’accordo economico preveda l’indicazione della somma lorda che verrà poi assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell’anno solare di riferimento. Conseguentemente, anche detta censura non risulta meritevole di accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.F., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 16 DELLA SOCIETÀ SSC GRANATA 1924 SRL

Massima: Il ricorso è infondato e va respinto… la reclamante non ha fornito alcuna prova in merito ai pretesi pagamenti in favore del calciatore, né ha provveduto a depositare alcuna ricevuta di pagamento. La decisione della CAE deve, conseguentemente, essere confermata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.L., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Massima: infondata è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme (al lordo e non al netto delle ritenute di legge), operata dalla Commissione Accordi Economici. All’uopo giova ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE P.V.C., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: Infondata inoltre è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici, sia in ordine all’ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge. Giova ricordare, in merito al riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE S.R.J., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 213 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE.

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: Infondata inoltre è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici, sia in ordine all’ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge. Giova ricordare, in merito al riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 211 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Massima: …infondata è anche l’eccezione sulla qualificazione delle somme, atteso che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.R.F., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Massima: Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE E.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Massima: Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.D.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA.

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Massima: Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.J.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 206 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Massima: Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.C.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Massima: infondata è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all’ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge. Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione ha correttamente considerato che il primo accordo ha previsto un compenso mensile di € 5.800,00 dal 18 Aprile 2017 sino all’11 Dicembre 2017, mentre dal 12 Dicembre 2017 sino al 30 giugno 2018 l’importo mensile è quello rinegoziato con l’accordo del 12.12.2017, che prevedeva un compenso complessivo di € 45.000,00. Non si è trattato, quindi, di duplicazione di importi, bensì di somma di importi differenziati per due periodi distinti, da cui è stato detratto l’importo non contestato di € 14.542,00 percepito nel corso della stagione 2017/2018.

Massima: … va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Massima: l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018). Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE D.C.T., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE

Massima:….Destituita di fondamento giuridico… è l’eccezione sulla quantificazione delle somme (al lordo e non al netto delle ritenute di legge) operata dalla Commissione Accordi Economici. All’uopo giova ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953

Massima:… rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società ASD Tortoli 1953 - rimasta assente nel giudizio innanzi alla CAE - in questa sede sono inammissibili. Lo stesso dicasi dei documenti depositati per la prima volta, solo a corredo dell’atto di gravame. Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello. La rilevata inammissibilità determina il rigetto dell’appello e assorbe ogni altra questione. Tanto premesso, Il Tribunale ..rigetta il reclamo .. e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE C.L., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5

Massima: Dagli atti di causa risulta il tempestivo deposito dell’accordo economico da parte della calciatrice, risultando lo stesso sottoscritto in data 01 Settembre 2016 e depositato dalla calciatrice a mezzo posta indirizzata alla FIGC Divisione Calcio a 5 in data 14 Settembre 2016. Invero, come prevede il novellato art. 94 ter al comma 2, “Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la Società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.” Quindi, in ogni caso anche se ciò non riguarda il caso in esame, diversamente da quanto affermato da parte reclamante, semmai il calciatore avrebbe 15 giorni in più, oltre il termine assegnato alla Società, per depositare l’accordo nel caso nel caso in cui non vi provveda la Società. Tanto premesso, risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame. Invero si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano alla materia disciplinare, di cui peraltro risulta in atti sia stata investita la Procura Federale in data successiva alla presentazione del primo ricorso alla CAE, e non a quella economica di competenza di questo Tribunale, con conseguente rigetto anche della istanza di sospensione formulata dalla reclamante.

Massima:…si precisa, come anche è dato evincere nella decisione oggi impugnata, che la vertenza ritorna all’esame di questo Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la precedente decisione della CAE favorevole alla calciatrice, pubblicata nel C.U. 139/CAE-LND del 9.11.2017, e che lo stesso Tribunale, all’udienza del 26 Marzo 2018, accertata la irregolarità del contraddittorio, aveva annullato l’impugnata decisione e rimesso gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Invero dalla documentazione in atti risultava provato che la comunicazione della data di discussione del ricorso era stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore), con conseguente mancato rispetto del contraddittorio tra le parti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE  del 24 Luglio 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.F., PUBBLICATA NEL C.U. 283/CAE-LND del 17.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ SSD AVIS PLEIADE POLICORO SRL

Massima: La decisone della Commissione Accordi Economici risulta, immune da vizi e và, pertanto, confermata.… và … rilevata l’inammissibile produzione, in primo grado, della liberatoria datata 9.9.2016 che la Società ha ritenuto di depositare un mese dopo  la  costituzione  in giudizio, con una irrituale memoria integrativa, per di più senza indicare le ragioni per le quali il documento, risalente all’anno 2016, non fosse stato prodotto, unitamente a tutta la documentazione fornita a corredo della memoria di costituzione in giudizio. Ne consegue che tale documento, ancorché riprodotto in questa sede, non può essere in alcun modo considerato. Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che  la  liquidazione  dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga  omesso  o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Rilevato, altresì, che l’asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato.

Massima: ….si rileva che la difesa del calciatore ha accettato in primo grado il contraddittorio con la Società, nonostante la tardiva costituzione della stessa, al punto da modificare la propria domanda proprio in ragione di quanto dedotto dalla controparte. Con la dichiarazione del 26.4.2018 il …ha infatti precisato che “il ricorrente, preso atto della memoria difensiva depositata da controparte e corredata da apposita documentazione, dichiara di ridurre la domanda formulata con ricorso introduttivo e, in conseguenza, di essere creditore del minor importo pari ad € 4.950,00”. Di ciò ne ha dato puntuale e corretto riscontro la CAE nella motivazione della decisione oggi impugnata, ragione per la quale l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del gravame, proposto in via preliminare dalla difesa del calciatore per asserita violazione, in primo grado, dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della LND, non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE  del 24 Luglio 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D.F.M., PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento nei confronti del calciatore dell’importo a saldo come previsto nell’accordo economico poiché le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori. Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale. La società, invero eccepiva…che, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall’art. 92 delle NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE  del 24 Luglio 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE V.D., PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento nei confronti del calciatore dell’importo a saldo come previsto nell’accordo economico poiché le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori. Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale. La società, invero eccepiva…che, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall’art. 92 delle NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE  del 24 Luglio 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.M., PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento nei confronti del calciatore dell’importo a saldo come previsto nell’accordo economico poiché le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori. Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale. La società, invero eccepiva…che, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall’art. 92 delle NOIF.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 71 del 25/10/2018

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore G. R., quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo, previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.

Parti: ASD Città di Gragnano/Federazione Italiana Giuoco Calcio/G. R.

Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore, degli emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo, previsto nell'accordo … nessun pregio può assegnarsi…alla sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del resistente in pendenza del rapporto contrattuale, così come parimenti al DASPO subito dallo stesso resistente. Il provvedimento sanzionatorio, ancorché incidente sull’esercizio della prestazione sportiva che è oggetto del contratto tra la società sportiva ed il calciatore, non comporta, infatti, la risoluzione del contratto stesso, per inadempimento o per eccessiva onerosità, in assenza di una specifica domanda della parte adempiente in tal senso; ciò di cui non è stata data alcuna prova in giudizio. Peraltro, in alcun modo il DASPO inflitto al ricorrente poteva incidere sulle sue prestazioni sportive, come emerge dalla lettura dello stesso provvedimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE  ACCORDI  ECONOMICI  - LND  IN  MERITO  ALLA  CONTROVERSIA  SORTA  CON  IL CALCIATORE M.M.G., PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR

Massima: La società che nasce dalla fusione di due società risponde delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Massima: La società, che non ha presentato controdeduzioni nei termini dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., si è preclusa la possibilità di proporre eccezioni in appello che ben avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado, tutte le eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite, poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR

Massima: La società che nasce dalla fusione di due società risponde delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.G., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO

Massima: Confermata la decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento nei confronti del calciatore dell’importo a saldo come previsto nell’accordo economico poiché la documentazione esibita dalla società solo in secondo grado è inammissibile.

Massima: La società….in modo irrituale ed inammissibile, ha prodotto per la prima volta in appello documenti che, sebbene irrilevanti ai fini del decidere, andavano prodotti in primo grado. Invero l’art 25 bis comma 5 del Regolamento LND precisa che … . La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento a comprova dell’invio al reclamante. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio. Da ciò consegue che le inammissibilità maturate innanzi alla Commissione Accordi Economici, non possono essere sanate in sede di gravame, attraverso la produzione di documenti, il cui deposito è ampiamente precluso alla parte. Con tale comportamento processuale il sodalizio sportivo, in spregio ai principi soprarichiamati (che delimitano il perimetro della controversia ed il relativo quadro probatorio già nella prima fase del giudizio), è incorso in decadenze da eccezioni e/o produzioni documentali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL CONTRO ROSATI FABIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND I PUBBLICATA NEL 197/CAE-LND del 1.2.2018.

Massima: Rilevato, che la società, senza nulla dedurre in ordine ad eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, ripropone in questa sede le medesime generiche deduzioni di fatto che la Commissione Accordi Economici ha considerato non provate e comunque irrilevanti rispetto all’obbligo di pagamento dell’importo concordato, si evidenzia che il reclamo non può trovare accoglimento in quanto infondato nel merito.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 CONTRO CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND  PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

Massima: La società è tenuta al pagamento nei confronti del calciatore di quanto stipulato nell’accordo economico anche qualora il calciatore a seguito di infortunio patito il 16.11.2016, non abbia potuto fornire alcuna prestazione per l’intera stagione 2016/2017. Risulta infatti comprovato dalla documentazione acquisita che il calciatore, dopo avere riportato un infortunio in allenamento al legamento crociato del ginocchio destro che gli ha impedito lo svolgimento dell’attività sportiva dal 16 novembre 2016, a seguito del controllo medico effettuato il 24 aprile 2017 ha comunicato alla Società l’idoneità fisica e la propria disponibilità alla ripresa dell’attività. Tale situazione và opportunamente valutata in ragione di quanto contemplato dall’art. 6 dell’accordo economico, sottoscritto dalle parti, ed in forza del quale, se l’impossibilità di fornire le prestazioni sia dovuta a malattia o infortunio che non siano dipendenti dall’attività sportiva, allora l’importo contrattualmente concordato potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione alle giornate di assenza. Qualora, invece, la malattia o l’infortunio siano dipendenti dall’attività sportiva (come nel caso di specie) e l’inattività si sia protratta per sei mesi, la Società avrà la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso dall’accordo, con obbligo però di corrispondere le mensilità maturate sino all’atto dell’intervenuto recesso. Orbene, nella specie la società non ha esercitato il recesso previsto dall’art. 6 dell’accordo economico (ammesso che lo potesse esercitare non essendo decorso il termine minimo di sei mesi di assenza) e quindi non può ritenersi esonerata dall’obbligo di pagamento dell’intero importo concordato, peraltro in ogni caso dovuto sino all’eventuale recesso. Né, del resto, può trovare accoglimento quanto dedotto dalla reclamante in ordine al profilo risarcitorio scaturente dalla polizza infortuni stipulata ed attivata. Sul punto, premesso che risulta provata soltanto l’attivazione della pratica di indennizzo e non anche la liquidazione dello stesso, giova rilevare che quand’anche fosse stato liquidato al calciatore (unico avente diritto) il relativo indennizzo, lo stesso per la sua natura non và ad estinguere ed annullare il diritto a pretendere quanto economicamente concordato nell’accordo sottoscritto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.F., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Massima: La società è tenuta al pagamento nei confronti del calciatore a nulla rilevando la circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica. Le argomentazioni addotte attengano alla materia disciplinare, e non a quello economica di competenza della Sezione Vertenze Economiche.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE G.G., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Massima: La società è tenuta al pagamento nei confronti del calciatore a nulla rilevando la circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica. Le argomentazioni addotte attengano alla materia disciplinare, e non a quello economica di competenza della Sezione Vertenze Economiche.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.F., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Massima: La società è tenuta al pagamento nei confronti del calciatore a nulla rilevando la circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica. Le argomentazioni addotte attengano alla materia disciplinare, e non a quello economica di competenza della Sezione Vertenze Economiche.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.C., PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Massima: La Commissione Accordi Economici, ha errato nel non aver complessivamente considerato le quietanze, validamente sottoscritte dal calciatore, e da questi non fondatamente contestate nell’importo indicato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE V.M., PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Massima: Le doglianze della società, - con le quali si lamenta che il calciatore negli ultimi mesi di durata dell’accordo avrebbe spesso accusato infortuni non meglio certificati dimostrando mancanza di impegno e venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società - non possono inficiare la impugnata decisione della CAE perché del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro. Non vengono infatti specificati, né in alcun modo documentati, quali sarebbero stati i contegni censurabili posti in essere dal calciatore. In ogni caso, le deduzioni difensive della reclamante Società sono a dir poco intempestive in quanto gli asseriti inadempimenti del calciatore, dovevano essere formalmente allo stesso contestati all’epoca dei presunti fatti anche con le conseguenze previste dalle NOIF sul vincolo di tesseramento. È invece pacifico che le censure al calciatore sono state mosse solo dopo che lo stesso ha formalizzato la propria richiesta di pagamento somme innanzi alla CAE la cui decisione, in questa sede reclamata, risulta essere stata quindi assunta correttamente.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE B.E., PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Massima: Le doglianze della società, - con le quali si lamenta che il calciatore negli ultimi mesi di durata dell’accordo avrebbe spesso accusato infortuni non meglio certificati dimostrando mancanza di impegno e venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società - non possono inficiare la impugnata decisione della CAE perché del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro. Non vengono infatti specificati, né in alcun modo documentati, quali sarebbero stati i contegni censurabili posti in essere dal calciatore. In ogni caso, le deduzioni difensive della reclamante Società sono a dir poco intempestive in quanto gli asseriti inadempimenti del calciatore, dovevano essere formalmente allo stesso contestati all’epoca dei presunti fatti anche con le conseguenze previste dalle NOIF sul vincolo di tesseramento. È invece pacifico che le censure al calciatore sono state mosse solo dopo che lo stesso ha formalizzato la propria richiesta di pagamento somme innanzi alla CAE la cui decisione, in questa sede reclamata, risulta essere stata quindi assunta correttamente.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE A.M., PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Massima: Le doglianze della società, - con le quali si lamenta che il calciatore negli ultimi mesi di durata dell’accordo avrebbe spesso accusato infortuni non meglio certificati dimostrando mancanza di impegno e venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società - non possono inficiare la impugnata decisione della CAE perché del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro. Non vengono infatti specificati, né in alcun modo documentati, quali sarebbero stati i contegni censurabili posti in essere dal calciatore. In ogni caso, le deduzioni difensive della reclamante Società sono a dir poco intempestive in quanto gli asseriti inadempimenti del calciatore, dovevano essere formalmente allo stesso contestati all’epoca dei presunti fatti anche con le conseguenze previste dalle NOIF sul vincolo di tesseramento. È invece pacifico che le censure al calciatore sono state mosse solo dopo che lo stesso ha formalizzato la propria richiesta di pagamento somme innanzi alla CAE la cui decisione, in questa sede reclamata, risulta essere stata quindi assunta correttamente.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPPELLO UMBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Massima: Il contributo della Società al pagamento dell’affitto non può essere posto in compensazione con quanto stabilito nell’accordo economico in quanto, in difetto di specifiche e diverse risultanze contrattuali, lo stesso deve intendersi integrativo di quanto pattuito ovvero assunto dalla Società a titolo di liberalità in favore del calciatore. Resta ferma ovviamente la possibilità in astratto della Società, ricorrendone i presupposti, di richiederne il rimborso al calciatore ma ne rimane preclusa la compensazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA  NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Massima: In ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva in via incidentale, che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESSABR OUSSAMA, PUBBLICATA NEL  C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Massima: In ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva in via incidentale, che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°.  123  DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO  LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MACIUCCA RICCARDO, PUBBLICATA  NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Massima: In ordine, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di ulteriori asseriti pagamenti(a mezzo bonifici bancari ed assegni), attesa anche l’inammissibilità della ulteriore documentazione irritualmente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 122  DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO  SSD A RL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GIORGIO LUIGI, PUBBLICATA NEL  C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Massima: In ordine, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di ulteriori asseriti pagamenti (a mezzo bonifici bancari ed assegni), attesa anche l’inammissibilità della ulteriore documentazione irritualmente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO,  PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Massima: In ordine, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di ulteriori asseriti pagamenti(a mezzo bonifici bancari ed assegni), attesa anche l’inammissibilità della ulteriore documentazione irritualmente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL  C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Massima: In ordine, alla dedotta riduzione del credito, alla luce della inammissibilità della ulteriore documentazione tardivamente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D’ALLOCCO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Massima: Il limite “annuale” di € 28.158,00 che il comma 6 dell’art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all’anno solare.

Massima: In ordine all’eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell’effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore l’accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l’eccezione non può trovare accoglimento.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D’AIELLO ROCCO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Massima: Il limite “annuale” di € 28.158,00 che il comma 6 dell’art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all’anno solare.

Massima: In ordine all’eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell’effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore l’accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l’eccezione non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 102 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BALISTRERI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Massima: Il limite “annuale” di € 28.158,00 che il comma 6 dell’art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all’anno solare.

Massima: In ordine all’eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell’effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore l’accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l’eccezione non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAROTTI CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFNSezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Massima: Quanto poi agli acconti ricevuti dal calciatore, che secondo la reclamante sarebbero maggiori di quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla società per la prima volta in sede di gravame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO BOSCO LORETO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFNSezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Massima: Quanto poi agli acconti ricevuti dal calciatore, che secondo la reclamante sarebbero maggiori di quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla società per la prima volta in sede di gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFNSezione Vertenze Economiche 2016/2017). In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Massima: Quanto poi agli acconti ricevuti dal calciatore, che secondo la reclamante sarebbero maggiori di quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla società per la prima volta in sede di gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPOLANO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: In ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a tiolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto. Nel caso specifico, poi, difetta ogni sostegno probatorio e documentale delle spese sostenute dalla Società per il calciatore e della loro imputabilità allo stesso.

Massima: Va infine disattesa l’eccezione relativa alla necessità di detrarre dalla somma oggetto di condanna la ritenuta di legge che la Società deve versare all’erario. La somme liquidate in favore del calciatore devono essere sottoposte al rispetto della legislazione fiscale vigente ma ove la Società non dimostri l’avvenuto versamento della ritenuta di acconto nei tempi e nei modi previsti dalla suddetta normativa, la relativa quota deve anch’essa essere versata al calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ SSDARL MEZZOLARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FABBRI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: In ordine, alla dedotta circostanza per cui l’accordo economico sarebbe stato completamente onorato tramite pagamento di assegni bancari non trasferibili, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND,  ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE UNGARO GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: In ordine, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di asseriti pagamenti (a mezzo bonifici bancari ed assegni), nonché sulla pretesa compensazione tra quanto residuato in favore del calciatore e quanto dalla Società si asserisce avere corrisposto a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo, giova rilevare che dalla medesima documentazione prodotta dalla Società non emerge in alcun modo che tale accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore. Tale profilo risulta, quindi, del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’accollo del canone di locazione costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, mentre per quanto concerne gli asseriti pagamenti, al di dell’inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore come previsto dall’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAYLON CARLO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di asseriti pagamenti (a mezzo bonifici bancari ed assegni), al di dell’inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: In ordine, alla dedotta compensazione tra quanto preteso dal calciatore, il cui importo non viene in realtà contestato dalla Società, e quanto da quest’ultima si asserisce avere corrisposto a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo, giova rilevare che dalla medesima documentazione prodotta dalla Società non emerge in alcun modo che tale accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Massima: L’art. 25, comma 3, CGS prevede che i diritti di natura economica si prescrivano al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POTENZA CALCIO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PATANIA ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Massima: I termini di cui all’art. 94 ter delle NOIF perseguono l’esclusivo obiettivo di assicurare la tutela degli interessi dello sportivo. Conseguentemente, atteso che la Società ha provveduto al deposito dell’accordo economico nel termine ultimo fissato a tutela del calciatore, non può ravvisarsi alcuna violazione di quegli interessi che la norma mira a presidiare. L’art. 94 ter delle NOIF prevede che “gli accordi economici devono essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla sottoscrizione presso il Comitato e le Direzioni di Competenza, a cura delle Società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la Società non vi provveda il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 220 DELLA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DELL’ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AI CALCIATORI ALESSANDRO PIFFER, ALBERTO PANGRAZI E MARCO BORGHESI DA PARTE DELLA SOCIETÀ FCD ALTOVICENTINO SRL.

Massima: La fattura rappresenta la mera evidenza fiscale di un titolo in base al quale viene richiesta la prestazione e non documenta l’esistenza né i termini del rapporto sottostante. La sola fattura, recante come causale “corrispettivo per cessione definitiva per prestazioni sportive dei giocatori, non dimostra l’esistenza di un accordo relativo a tale cessione, idoneo a legittimare la propria pretesa sia in ordine all’anche al quantum debeatur.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 219 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SURIANO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Massima: La Commissione Accordi Economici accerta e liquida il credito richiesto dal calciatore al lordo delle ritenute contributive e fiscali. Nel caso in esame la Società reclamante, difatti, opera un’evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l’accordo economico ed il diverso rapporto d’imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti. In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, la Società che assume di aver adempiuto all’obbligazione di pagamento nei confronti del calciatore, seppure in parte mediante applicazione della ritenuta fiscale, è tenuta ad offrire prova rigorosa del relativo versamento nelle forme di legge, non potendo limitarsi ad addurre la mera sussistenza di tale astratta obbligazione a suo carico. Sta di fatto che la società si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 218 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OUSMANE DIOP, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Massima: La Commissione Accordi Economici accerta e liquida il credito richiesto dal calciatore al lordo delle ritenute contributive e fiscali. Nel caso in esame la Società reclamante, difatti, opera un’evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l’accordo economico ed il diverso rapporto d’imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti. In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, la Società che assume di aver adempiuto all’obbligazione di pagamento nei confronti del calciatore, seppure in parte mediante applicazione della ritenuta fiscale, è tenuta ad offrire prova rigorosa del relativo versamento nelle forme di legge, non potendo limitarsi ad addurre la mera sussistenza di tale astratta obbligazione a suo carico. Sta di fatto che la società si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 195 DEL SIG. DINARO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SC VALLÉE D’AOSTE SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Massima: Il calciatore ha diritto a quanto pattuito nell’accordo economico a nulla rilevando che il calciatore fu squalificato dal TFN con 1 giornata di squalifica e la società consegnò al calciatore una raccomandata a mano del seguente, testuale tenore: “a seguito del suo grave ed ingiustificabile comportamento…. la scrivente, per evitare altre problematiche, ha deciso, sino ad eventuale nuova comunicazione, di invitarla a non presentarsi più presso le nostre strutture. Deve pertanto ritenersi che la cessazione delle prestazioni sportive del calciatore in favore della società è intervenuta per unilaterale decisione della Società e che pertanto, contrariamente a quanto affermato nella delibera impugnata, non può ricorrere nel caso di specie la fattispecie di cui all’art. 6 dell’accordo economico circa la proporzionale riduzione degli emolumenti che, viceversa, devono essere corrisposti per intero al calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 159 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ORLANDO FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Risulta dirimente il riconoscimento del proprio debito effettuato dalla reclamante innanzi alla CAE, la cui decisione risulta pertanto correttamente adottata. Né essa reclamante può proporre, nella presente sede di appello, domande e conclusioni nuove ed addirittura di segno contrario rispetto a quelle formulate in primo grado. Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, posto che da un lato il verbale della polizia tributaria, prodotto in atti, è intervenuto successivamente alla costituzione innanzi alla CAE (con tutte le preclusioni che ne conseguono), dall’altro dall’esame di tale verbale non risulta alcuna acquisizione forzosa da parte della Guardia di Finanza, trattandosi invece di una mera esibizione di documenti rimasti verosimilmente nella disponibilità della reclamante medesima.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: E’ invero da condividersi la decisione della CAE-LND nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente ed idonea a costituire prova certa dei pagamenti effettuati al calciatore la documentazione prodotta dalla reclamante. Tale documentazione, difatti, non è costituita da formali ricevute di pagamento, bensì da un mero elenco di distinte di versamento effettuate in diversi periodi a diversi calciatori. Trattasi pertanto di documentazione priva dei requisiti richiesti dalla normativa federale di settore (art. 25 bis, 5° comma, Reg. L.N.D. e art. 30, comma 30, CGS), secondo cui “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce”. Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, posto che da un lato il verbale della polizia tributaria, prodotto in atti, è intervenuto successivamente alla costituzione innanzi alla CAE (con tutte le preclusioni che ne conseguono), dall’altro dall’esame di tale verbale non risulta alcuna acquisizione forzosa da parte della Guardia di Finanza, trattandosi invece di una mera esibizione di documenti rimasti verosimilmente nella disponibilità della reclamante medesima.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAJELLA NUNZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Massima: I documenti prodotti dalla società (ricevuta, assegno, estratti c/c), quand’anche in ipotesi ammissibili, risulterebbero comunque inidonei a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore, essendo assolutamente privi dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 30 CGS secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 150 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE IMBRIACO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: La circostanza del mancato deposito dell’accordo presso il competente dipartimento, risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa del calciatore (e confermata dall’informativa acquista presso la Divisione Interregionale), da cui emerge inequivocabilmente che l’accordo economico in questione, stipulato tra le parti il 20 dicembre 2014, è stato tempestivamente depositato da esso calciatore addirittura appena due giorni dopo la sottoscrizione con invio a mezzo raccomandata del 22 dicembre 2014. Và quindi confermata l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA VENTURA MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Massima: Ai sensi dell’art. 30, comma 30 C.G.S. i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARASCO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Massima: La Commissione Accordi Economici accerta e liquida il credito richiesto dal calciatore al lordo delle ritenute contributive e fiscali. Nel caso in esame la Società reclamante, difatti, opera un’evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l’accordo economico ed il diverso rapporto d’imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti. In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, la Società che assume di aver adempiuto all’obbligazione di pagamento nei confronti del calciatore, seppure in parte mediante applicazione della ritenuta fiscale, è tenuta ad offrire prova rigorosa del relativo versamento nelle forme di legge, non potendo limitarsi ad addurre la mera sussistenza di tale astratta obbligazione a suo carico. Sta di fatto che la società si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento.

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