Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 880 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD CUSSIGNACCO CALCIO
Massima:...deve rilevarsi che la “’integrazione ricorso” trasmessa a mezzo pec il 10 Luglio 2019 sia del tutto irrituale, inammissibile ed irricevibile. L’art. 30, comma 33 del CGS prevede, infatti, che: “il procedimento di ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto…con le modalità dell’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza”, l’articolo 38 afferma: “il reclamo deve essere motivato e…proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”. Le norme non prevedono alcuna possibilità di integrazione dei motivi del ricorso. In ogni caso, le doglianze avanzate con l’integrazione del ricorso sono infondate.