Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 26/TFNT del 5 Aprile 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento di diniego, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND, alla richiesta di "svincolo ex art. 109 NOIF", dalla società GS Arconatese 1926 SSDARL (2810),

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore M.G.P.

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF e, per l'effetto, dichiarata la decadenza dal tesseramento con la società ASD Civita Castellana, per inattività ex art. 109 NOIF, a far data dal 12/02/2024…Lo scrutinio del ricorso introduttivo richiede la disamina dei profili riguardanti il coinvolgimento del Calciatore nell’attività svolta dalla Società. La conoscenza del rapporto intercorso tra Calciatore e Compagine di appartenenza è conseguita da questo Tribunale per tramite della documentazione acquisita agli atti del procedimento e grazie al riscontro offerto da elementi esterni alle produzioni documentali. L’attestazione dell’idoneità del ricorrente allo svolgimento di attività sportiva proviene dal tenore del “nulla osta” datato (09.01.2024) rilasciato dalla Società allo stesso Calciatore; “nulla osta” che informa la Società terza (destinataria di esso) dell’esistenza di certificazione medica che scadrà in data 04.09.2024. Certificazione evidentemente in possesso della stessa Arconatese 1926 SSDARL. La doverosa sensibilità della Società per il profilo medico, relativo all’utilizzo dell’Atleta, si ricava del resto dalla parte finale del nullaosta. Il documento è rivolto genericamente ad una Società terza non individuata (“ Spett. …”) e tiene a puntualizzare che “Con la presente la G.S. Arconatese 1926 declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici … per eventuale contagio da infezione COVID che dovesse subire durante il periodo presso la Vs. Società”. Tale dato si ricava ulteriormente dalla circostanza (asserita dal medesimo ricorrente e confermata dalla Società) consistente nel fatto che egli, per buona parte del Campionato, sia stato preso in considerazione sia per l’utilizzo effettivo in campo, sia per essere convocato, seppur per rimanere solo “in panchina”. Lo stesso dato trova conferma nella sollecitazione espressa dalla Società affinché il Calciatore partecipasse ad allenamenti nel mese del febbraio 2024. Tale evidenza istruttoria di tipo documentale induce a ritenere che, effettivamente, l’Atleta fosse idoneo sotto il profilo medico, dovendosi considerare vera tale circostanza poiché è ricavabile dai detti fatti, in tal senso orientati, non essendo possibile considerare vero il contrario, cioè dubitare sic et simpliciter della sua idoneità all’attività sportiva in totale assenza di indici di tale significato. Per quanto concerne il numero di gare contemplate dall’art. 109 delle N.O.I.F., bisogna distinguere il periodo intercorso tra il 01.07.2023 ed il 31.12.2023, nel quale vigeva il precedente testo dell’art. 109 delle N.O.I.F., da quello successivo, decorrente a far data dal 01.01.2024, di vigenza del testo attuale. Nel primo arco di tempo (01.07.2023 - 31.12.2023) l’art. 109 delle N.O.I.F. invocava, quale presupposto fattuale della richiesta di svincolo, la mancata “partecipazione” ad almeno quattro gare ufficiali (“entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività”). In tale periodo della stagione sportiva il Calciatore non è stato “convocato” per tre incontri, mentre è rimasto in panchina per altre gare, ed è stato indisponibile in due occasioni per ragioni di salute (infortunio e risonanza magnetica). Si deve conseguentemente escludere, in ogni caso, che sia stata raggiunta la soglia delle quattro gare ufficiali, potendosi ritenere che la presenza in panchina sia stata, comunque, il frutto di una attenzione della Società per il Calciatore. Attenzione che non si è estrinsecata nell’utilizzo in campo per ragioni tecniche che non possono essere considerate giuridicamente sindacabili in questa sede, attesa la loro squisita contingenza e la loro dipendenza da valutazioni collegate agli aspetti tattici ed agonistici dell’andamento della gara, di imprevedibile quanto istantanea consumazione. Con riferimento al periodo di tempo successivo, decorrente dall’1.01.2024, di vigenza del testo attuale, si osservi che l’art. 109 delle N.O.I.F. stabilisce che: “1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività”. Nel nuovo disposto vi è, dunque, rispetto al passato, la statuizione di un diverso criterio volto alla rilevazione dell’indice sintomatico dell’interesse della Società per il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, (che non abbia sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato), vale a dire l’inserimento “nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva”. La norma eleva a requisito della fattispecie volta alla produzione dell’effetto della decadenza dal tesseramento una nozione endofederale (l’inserimento nella distinta di gara) di agevole interpretazione e di immediata verificabilità. Per il sopradetto successivo periodo (dal 01.01.2024) si dovrebbe ritenere manifesto il disinteresse della Società nei confronti dell’Atleta. Difatti, nel lasso di tempo decorrente dal 01.01.2024 per quattro gare consecutive (del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024) il Calciatore non risulta essere stato preso assolutamente in considerazione. Circostanza fattuale che il ricorrente segnala, dal canto suo, come mancata convocazione e che, secondo il più recente tenore della norma, consiste nel mancato inserimento dell’Atleta nella compagine effettivamente coinvolta negli incontri detti del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024. Incontri ai quali si aggiunge quello della quinta giornata di ritorno (del 17.02.2024), successivo alla richiesta di “svincolo”. L’assenza del Calciatore dalle menzionate gare, per tale periodo di tempo, può essere ricavata dallo stesso lessico tecnico utilizzato dal ricorrente. Egli, infatti, in modo coerente e costante, nell’enumerare le partite di riferimento impiega sempre la stessa terminologia, distinguendo con puntualità i casi in cui il Calciatore “ha giocato”, è stato “in panchina”, non è stato “convocato”, avvalendosi di tale ultima nozione (“non è stato convocato”) anche per il periodo di vigenza del nuovo testo dell’art. 109 delle N.O.I.F.  (che introduce il criterio discretivo dell’inserimento o meno nella distinta di gara). Ecco, dunque, che non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che, a far data dall’1.01.2024 (per gli incontri detti), il Calciatore non sia stato affatto preso in considerazione dalla Squadra. Tale dato trova conferma esterna dall’atto di opposizione (datato 16.02.2024) formalizzato dalla Società dinanzi al Dipartimento Interregionale, allorquando si asserisce: <<Con la presente per respingere la richiesta di svincolo (inaspettata, non erano questi gli accordi) del calciatore in oggetto, in quanto giá dall’inizio del campionato ha partecipato alle gare di campionato Nazionale Juniores e partecipando oltremodo ad allenamenti con la prima squadra. Su richiesta del calciatore ad un certo punto ci chiedeva il Nulla Osta per poter partecipare ad allenamenti con altre societá vicino a casa motivando problematiche personali. Abbiamo concesso il Nulla Osta nell’attesa che risolvesse i propri problemi e tenendo sempre in considerazione il suo rientro per poterlo di nuovo schierare per il ruolo (portiere) che ricopre, a noi necessario. Visto la richiesta di svincolo, la Societá non solo respinge la richiesta ma riconvocherá per necessitá il calciatore a riprendere gli allenamenti e le gare rimanenti di campionato Nazionale Juniores 2023-2024.>>. Dal testo dell’opposizione ricaviamo che “dall’inizio del campionato ha partecipato alle gare”, ma che “a un certo punto” il Calciatore richiedeva il “Nulla Osta” e che la Società lo concedeva. E, vista la richiesta di svincolo, la Società si proponeva di riconvocare l’Atleta. Posto che il nullaosta reca la data del 9.01.2024, e che l’opposizione nella quale si annuncia l’intenzione di “riconvocarlo” reca la data del 16.02.2024, si deve ritenere che medio tempore per gli incontri detti del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024 il Calciatore non sia stato effettivamente considerato dalla G.S. Arconatese 1926 per l’attività sportiva sociale. La corrispondenza della ricostruzione in fatto (come offerta dal ricorrente) alla realtà è suscettibile di verifica per tramite di diversi apprezzamenti. Della disamina dei Comunicati Ufficiali che regolavano il Campionato, il suo calendario, e le variazioni di esso (C.U. N. 1 LND 2023/2024; C.U. N. 3 del 08/09/2023; C.U. N. 36 del 30/11/2023 Campionato Nazionale Juniores Under 19; C.U. N. 49 del 18/01/2024 Campionato Nazionale Juniores Under 19) si può conseguire il riscontro dell’esattezza della successione delle gare giocate dalla Squadra. Per quanto riguarda, invece, la veridicità della presenza o meno del Calciatore in tali incontri è necessario sviluppare ulteriori considerazioni. Sul piano istruttorio le complessive asserzioni del Calciatore, offerte nel procedimento come deduzioni in fatto, ricevono conferma dai seguenti fattori: - la sopradetta verificata rispondenza della sequenza di incontri enumerati dal ricorrente con quelli contemplati dal Calendario Ufficiale e dalle variazioni di questo; - la mancata contestazione della veridicità dei fatti da parte della Società in sede di opposizione dinanzi al Dipartimento Interregionale; - la linea difensiva della Società dinanzi al Dipartimento Interregionale nella quale si svolgono argomenti difensivi distinti e diversi dalle enunciazioni in fatto proposte dal ricorrente, vale a dire una linea difensiva fondata sulla concessione del nullaosta e sull’espressione di un perdurante interesse per le prestazioni sportive dell’Atleta; - l’invio di convocazioni ad allenamenti solo successivamente alla richiesta di svincolo; - l’invio di contestazione per la mancata partecipazione agli allenamenti solo successivamente alla richiesta di svincolo; - il disinteresse della Compagine sociale verso il Calciatore emergente sin dal 2 gennaio 2024, allorquando egli era stato rimosso dal gruppo Whatsapp della sua squadra Juniores. In conclusione, con ragionamento a contrario, si può ritenere che il silenzio consapevole circa la mancata convocazione dell’Atleta (rectius mancato “inserimento “nella distinta di gara ufficiale”) per i sopra menzionati incontri del 2024 si presenta come mancata contestazione della veridicità di tale deduzione di fatto, e si risolve, pertanto, in conferma di tale circostanza. Quanto detto è rispondente all’orientamento consolidato della giurisprudenza federale in tema di prova, allorquando si sottolinea che “il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023).”, (Sez. IV, decisione n. 0034/CFA/2023-2024 – pubblicata nel n. 58 della RASSEGNA DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO E DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE). Analogo modo di procedere in tema di valutazione della prova si riscontra in ambito disciplinare, laddove si è ritenuto che: “ il giudizio “indiziario”, mutuato dal modello processuale penalistico, si distingue in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita ̀ e di precisione degli indizi , ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto” (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01). Non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito. In particolare, nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01) (v. C.F.A., Sez. Un., n. 91/CFA/2022-2023)”, (Sezione I, decisione n. 117/CFA/2022-2023 - pubblicata nel n. 50 della RASSEGNA DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO E DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE). Orbene, nel caso in esame, il compendio istruttorio disponibile consente pienamente a questo Tribunale di apprezzare positivamente la valenza probatoria di quanto acquisito, poiché a seguito di approfondito controllo, esso può essere ritenuto attendibile, dotato di coerenza interna, e riscontrato esternamente dai Comunicati Ufficiali, dalla condotta della Società, dalla documentazione a questa ascrivibile e dall’intero materiale confluito nel procedimento. Appare opportuno, successivamente, vagliare il “nulla osta” concesso dalla Società in data 09.01.2024 onde ponderare l’idoneità di esso a giustificare il mancato inserimento dell’Atleta nella compagine effettivamente coinvolta negli incontri del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024 (nonché del successivo 17.02.2024 secondo l’assunto del ricorrente). Prescindendo dalla disamina della validità o meno del “nulla osta” in questione, bisogna osservare che il testo letterale offre la chiave di lettura della sua valenza ai fini del decidere. La Società, infatti, dopo avere consentito all’Atleta di partecipare agli allenamenti - amichevoli e tornei federali - nel rispetto dei modi e delle norme stabilite dalla FIGC, aveva ribadito l’appartenenza del ricorrente alla Compagine della Arconatese tramite l’inserimento nel testo della seguente precisazione: “e comunque non in concomitanza con gli impegni già presi con la nostra Società.” Il linguaggio del documento, apprezzato per come è stato effettivamente collocato nell’ambito dei rapporti tra Calciatore, Società di appartenenza ed eventuale terza Società, dimostra la consapevolezza della Arconatese circa la permanenza del “vincolo”, con la ovvia conseguenza della pari consapevolezza in ordine alla piena possibilità della stessa Compagine di avvalersi, sempre ed in ogni caso, delle prestazioni dell’Atleta, prescindendo dal nullaosta concesso. Ecco, dunque, che nonostante il permesso dato all’Atleta di allenarsi o di giocare amichevoli e tornei federali (nel rispetto dei modi e delle norme stabilite dalla FIGC) con altre squadre, la Compagine ben avrebbe potuto e dovuto farlo giocare tra le proprie file, qualora interessata. Sulla base delle predette considerazioni in ordine all’accertamento delle circostanze dedotte, si deve ritenere che il dato normativo nella sua attuale formulazione si presenti assolutamente lineare e di univoca esegesi. Ciò anche in considerazione del fatto che il testo vigente dell’art. 109 delle N.O.I.F. è il portato di una giovane rivisitazione da parte del Legislatore federale. Giovinezza che non può indurre ad incertezze interpretative nel momento di applicazione concreta della norma. Dalla disamina sino a qui svolta risulta, pertanto, che nel periodo sino al 30.11.2023 il Calciatore non sia stato effettivamente convocato per una sola gara (quella del 07.10.2023). Risulta, invece, che dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 109 delle N.O.I.F. (01.01.2024) sino alla richiesta di “svincolo”, la Squadra abbia disputato addirittura quattro incontri consecutivi (20.01.2024; 27.01.2024; 06.02.2024; 10.02.2024) per nessuno dei quali avrebbe preso in considerazione l’Atleta, nonostante la sua idoneità all’attività sportiva e la sua disponibilità.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 25/TFNT del 3 Aprile 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento, pubblicato sul C.U. n. 54 del 29 febbraio 2024, con cui il Comitato Regionale Lombardia ha accolto la richiesta di “svincolo ex art. 109 NOIF” del calciatore C.M. (6585016)

Impugnazione Istanza: Ricorso proposto dalla società FCD Cologno

Massima: Respinto il ricorso proposto dalla società e, per l'effetto, confermata la decadenza dal tesseramento per la predetta società del calciatore ex art. 109 NOIF, disposta dal Comitato Regionale Lombardia con il C.U. n. 54 del 29 febbraio 2024.… all’esito della predetta domanda di decadenza del tesseramento del 16.02.2024, la decisione  assunta dal Comitato Regionale Lombardia è da ritenersi perfettamente coerente con la nuova disciplina dell’art. 109 NOIF, in vigore dal 1° gennaio 2024. Infatti, preme osservarsi come l’art. 109 al comma 3 delle NOIF prescriva espressamente che “ La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione , Dipartimento o Comitato e , per conoscenza , lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice”. Inoltre, il successivo comma 5 del richiamato art. 109 NOIF, prevede come “ L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega , Divisione , Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare di autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3”. Alla luce delle chiare disposizioni regolamentari, che non necessitano di particolare attività di interpretazione, il decorso di prefissati termini perentori fa discendere precisi effetti giuridici a cui l’organo federale competente deve attenersi senza alcuna ulteriore valutazione di merito. Nel caso di specie, la Società FCD Cologno non ha fatto pervenire al Comitato Regionale Lombardia, entro il termine previsto dal comma 3 dell’art. 109 NOIF, alcuna formale opposizione alla domanda di decadenza dal tesseramento inoltrata in data 16.02.2024 dal calciatore …. e, pertanto scaduto tale termine (24.02.2024), costituisce atto dovuto per il competente Comitato territoriale procedere alla decadenza dal tesseramento.

Massima:…. la richiesta di svincolo sottoscritta in data 16.02.2024, sia stata consegnata nella casella Pec della Società FCD Cologno e del C.R. Lombardia in data 16.02.2024, mediante la Pec personale del genitore del predetto calciatore, raggiungendo ampiamente il suo scopo.

Massima:è oramai principio consolidato, sia nell’ambito della giustizia sportiva, che dell’ordinamento statale, come la violazione delle disposizioni in materia di notifica a mezzo Pec possa, al più, comportare la nullità (sanabile) della notifica dell’atto introduttivo e non l’inesistenza della notifica, che di regola è sanabile se l’atto raggiunge lo scopo (cfr. Corte Federale di Appello , Sez. I , decisione n. 86 del 16.02.2024 ; Cass. Sez. Un. 18.04.2016 n. 7665 ; Cass. Ord. N. 16189 del 8.06.2023). Nel caso di specie che la richiesta di decadenza del tesseramento per inattività formulata dal calciatore …. in data 16.02.2024 abbia raggiunto il suo scopo è confermato dalla stessa Società ricorrente con la comunicazione del 23.02.2024, acquisita in atti. Ad ogni buon conto, deve osservarsi come, nel caso di specie, risulti infondata anche la censura principale sulla quale si basa l’eccezione di “inesistenza” della notifica in questione, da parte della società ricorrente. Quest’ultima, infatti, rileva la irritualità e conseguente invalidità dell’utilizzo della pec personale, da parte del genitore del calciatore maggiorenne, per avanzare una richiesta di svincolo riguardante quest’ultimo per inattività, senza che vi fosse alcuna procura speciale al riguardo. Tuttavia, occorre rilevare come la mail, effettivamente inviata a mezzo pec dal genitore del calciatore, recasse in allegato una richiesta formale di svincolo debitamente sottoscritta dal calciatore, diretto interessato e formalmente riconosciuta da quest’ultimo all’odierna udienza come propria e autentica. Ciò appare sufficiente e dirimente al fine di riconoscere l’appartenenza e riconducibilità della richiesta, inoltrata a mezzo pec in data 16 febbraio 2024, direttamente al calciatore …, essendosi il genitore dello stesso limitato a trasmettere la manifestazione di volontà del figlio maggiorenne, volta a richiedere lo svincolo (rectius decadenza del tesseramento) dalla società di appartenenza, per mancato utilizzo da parte di quest’ultima.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 23/TFNT del 13 Marzo 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento emesso dal Dipartimento Interregionale - LND con il quale è stata rigettata "la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF" dalla società ASD Civita Castellana (920607

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal sig. D.R. (5613251)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF e, per l'effetto, dichiarata la decadenza dal tesseramento con la società ASD Civita Castellana, per inattività ex art. 109 NOIF, a far data dall'8 gennaio 2024…Nel merito, questo Collegio ritiene doverosa una prima premessa, ovvero la non contestazione, da parte della società resistente, della mancata convocazione del calciatore nella Stagione Sportiva 2023/2024 ancora in corso. Una circostanza - l’assenza di convocazione - che non essendo stata specificamente contestata, questo T.F.N. è convinto che, ai sensi dell’art. 115 Cpc, vada espunta dal thema probandum del presente giudizio, potendola al contrario considerare pienamente provata ai fini dell’odierna decisione. Ciò preliminarmente rilevato, giova procedere a un breve excursus dell’assetto normativo che regola la materia de qua. In particolare, l’art. 109 NOIF che, come noto, prevede: 1. “Il calciatore/calciatrice non professionista e giovane dilettante …………………. che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili ……………….. ha diritto alla decadenza del tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”2.……………3.…………… 4. “Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione dalle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni”. Ciò precisato: - risulta pacifico, perché non contestato, che il sig. …non sia stato convocato nel corso della S.S. 2023/2024 dalla ASD Flaminia Civita Castellana per nessuna gara e per nessun allenamento; - in ragione della mancata convocazione, risulta anche assodato, ai sensi dell’art. 109 NOIF, che il calciatore abbia maturato il “diritto alla decadenza del tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione ………………………… della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”;  - non risulta poi provato che la società, con riferimento alla S.S. 2023/2024, si sia effettivamente adoperata secondo le prescrizioni di cui all’art. 109, comma 1 NOIF, richiedendo al calciatore, formalmente, e per due volte, la certificazione medica necessaria al suo utilizzo (richieste, al contrario, documentate per le precedenti stagioni sportive). Tra l’altro, e ferma restando la mancata produzione in giudizio dei due formali inviti, la società neppure ha dimostrato, avendone l’obbligo, di aver contestato al calciatore “le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione”. E per come specificatamente previsto dall’art. 109, 4° comma NOIF, solo “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice ……….”. Ecco che, in assenza della prova della sussistenza dei richiamati presupposti “ impeditivi dello svincolo”, (art. 109, commi 1 e 4 NOIF: n. 2 inviti e contestazione delle inadempienze), l’aver ammesso (rectius, non contestato) di non aver convocato il calciatore nel corso della S.S. 2023/2024, né agli allenamenti, né alle gare ufficiali, costituisce prova, solida e incontestabile, dell’assoluta carenza di interesse da parte della società all’impiego del calciatore, il quale, pertanto, ha diritto a ottenere lo svincolo per come richiesto. Non risulta condivisibile, viceversa, la pretesa dell’ASD Flaminia Civita Castellana di porre a carico del calciatore, a prescindere dagli inviti, l’onere della consegna della certificazione medica prescritta. In primis perché nessuna norma lo prevede, dipoi perché l’art. 109 NOIF prevede l’esatto contrario, ovvero l’onere a carico della società di invitare il calciatore, almeno due volte, a consegnare la “prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva”; successivamente, nella ipotesi di mancato riscontro, di specificamente contestare le inadempienze tramite “lettera raccomandata”. Tanto, perché solo “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice” (art. 109, comma 4 NOIF).  In conclusione, è indubbio, con riferimento alla S.S. 2023/2024, che la società non abbia prodotto alcun documento attestante l’invito rivolto al calciatore di presentare la certificazione medica, come pure la contestazione delle relative inadempienze; tutto ciò, in aggiunta alla mancata contestazione della circostanza relativa all’assenza di convocazione del calciatore nella Stagione Sportiva 2023/2024, deve far propendere questo Collegio per l’annullamento della decisione del Dipartimento Interregionale del 17.01.2024 e il conseguente accoglimento della richiesta di svincolo avanzata dal calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 23/TFNT del 26 Febbraio 2024  (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania - LND al fine di definire la "richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, del calciatore S.C. (6684879) dalla società ASD FC Nocelletto (955129)

Massima: E’ inammissibile la richiesta di giudizio formulata dal Comitato Regionale Campania - LND, ai sensi dell'art. 109, comma 6, NOIF…Secondo l'art. 109 NOIF, comma 6, infatti, “...Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il  Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti...” Appare evidente la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore sportivo con la previsione in questione, che è quella di stabilire, in via ordinaria, una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato Regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva. Pertanto, anche se con la modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata mantenuta la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale  - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta ipotesi sia stata riservata dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...”, la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio, ma anche di tale rilevanza e peculiarità da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva. Ciò premesso, la richiesta di giudizio, ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania – LND, non evidenzia, né l'eccezionalità, né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che, peraltro, dall'esame degli atti non si ritengono, comunque, sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 22/TFNT del 26 Febbraio 2024  (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania - LND avente ad oggetto la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF presentata dal sig. D.M. nell'interesse del figlio G.M. (3461497) dalla società Città di Avellino (935791)

Massima: E’ inammissibile la richiesta di giudizio formulata dal Comitato Regionale Campania - LND, ai sensi dell'art. 109, comma 6, NOIF…Secondo l'art. 109 NOIF, comma 6, infatti, “...Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il  Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti...” Appare evidente la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore sportivo con la previsione in questione, che è quella di stabilire, in via ordinaria, una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato Regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva. Pertanto, anche se con la modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata mantenuta la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale  - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta ipotesi sia stata riservata dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...”, la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio, ma anche di tale rilevanza e peculiarità da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva. Ciò premesso, la richiesta di giudizio, ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania – LND, non evidenzia, né l'eccezionalità, né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che, peraltro, dall'esame degli atti non si ritengono, comunque, sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 21 Febbraio 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: decisione del Dipartimento Interregionale - LND del 17 gennaio 2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla società ASD Chieri (930580)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore R.G.N. (2146066)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF e, per l'effetto, dichiarato lo svincolo per inattività a far data dal 18 dicembre 2023 poiché nella stagione 2023/2024, non veniva convocato per gli allenamenti per la preparazione stagionale, né per più di quattro gare di campionato consecutive…A tal riguardo occorre richiamare quanto stabilito dall’art. 109, comma 1, NOIF: “ Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. A nulla rileva la circostanza che, dopo la presentazione della prima istanza di svincolo, la ASD Chieri avesse convocato il calciatore per alcune gare, atteso che successivamente alla decisione di inammissibilità del primo ricorso, la stessa società riprendeva a non convocare il tesserato. Vieppiù, nel caso di specie, la mancata convocazione alle gare di campionato non può essere imputabile al calciatore, il quale, come documentato, si trovava regolarmente in possesso di valida certificazione attestante l’idoneità sportiva, poi rinnovata prima della scadenza prevista. Va osservato che se, come rilevato, il disinteresse da parte della società si palesava nell’ambito del rapporto con il calciatore per le mancate convocazioni, dall'altra tale comportamento veniva confermato anche in sede processuale. La ASD Chieri, infatti, non sollevava alcuna opposizione alla istanza di svincolo presentata dal Nastasa dinanzi alla LND Dipartimento Interregionale, così configurando la condotta prevista dall’art. 109, comma 4, NOIF “L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3”.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0097/CFA del 14 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Nazionale, sezione tesseramenti, n. 0020/TNFST-2023-2024 del 09.02.2024

Impugnazione – istanza: –  Sig. Lubrano L.E.

Massima: Accolto il reclamo del calciatore avverso la decisione del TFN sezione tesseramenti che rigettava la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 CGS per non aver preso parte, per causa e circostanze a lui non imputabili, al numero minimo (4) di gare previsto dalla norma organizzativa interna federale in argomento sul falso presupposto che una delle 4 gare già disputate dalla ASD Virtus Libera Forio al momento della presentazione della domanda di svincolo (i.e. la gara di Coppa di Divisione di Calcio a 5 del 1° ottobre 2023), non potesse effettivamente ritenersi computabile ai fini della integrazione della fattispecie dell’art. 109 NOIF in quanto il ricorrente non avrebbe potuto essere convocato perché aveva un’età anagrafica superiore a quella massima consentita dal regolamento della competizione…..Ed infatti, il cuore della vicenda oggetto del presente giudizio è appunto individuabile nelle modalità con cui, rispettivamente, il calciatore reclamante e la ASD Virtus Libera Forio hanno conformato la propria condotta rispetto alle prescrizioni della predetta disposizione delle NOIF, specie con riferimento a quanto ivi previsto in merito alla produzione (da parte del calciatore) del certificato di idoneità medica, alla contestazione (da parte della società sportiva) della intervenuta scadenza dello stesso e, di conseguenza, all’obbligo (che la disposizione delle NOIF pone sempre in capo al calciatore) di produrre nuova attestazione di tale idoneità medica ed al concorrente onere (che invece la predetta disposizione delle NOIF pone a carico della società sportiva) di richiedere la produzione di rinnovata certificazione. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che ha inteso focalizzare la propria decisione esclusivamente sul concorrente profilo della insufficienza di gare ufficiali alle quali il reclamante non era stato convocato) e come accennato nella parte in fatto, proprio in relazione alle modalità di mancata produzione di tale certificato di idoneità sportiva si è invece appuntata la motivazione del provvedimento di diniego dello svincolo adottata dalla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, dalla quale si desume che il mancato svincolo era da ascriversi alla circostanza che la società sportiva aveva dedotto due richieste di invito a presentare la certificazione di idoneità sportiva rimaste senza riscontro. Orbene, l’art. 109 delle NOIF prevede (comma 1) che “1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. Tale previsione deve leggersi unitamente a quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 109, secondo cui “4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.”. Come questa Corte Federale d’Appello ha già avuto modo di chiarire (cfr. Decisione/0078/CFA-2021-2022), dal sistema complessivo delle disposizioni regolanti lo svolgimento della pratica calcistica, emerge con nettezza la portata qualificante del presupposto costituito dalla carenza di una valida certificazione medica per l’espletamento dell’attività calcistica. Siffatta centralità si può desumere, in primis, dal precetto dell’art. 43 NOIF a mente del quale “1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. […] 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato. 4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società. […] 6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. 7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale federale competente a cura della Procura Federale. […]”. Ed infatti, tale disposizione connota in maniera condivisibilmente gravosa (vista la rilevanza del bene giuridico protetto) gli obblighi in capo alle società calcistiche, tenute a sottoporre i propri tesserati a visita medica atta ad accertarne l’idoneità all’attività sportiva ed a patire le conseguenti responsabilità per l’utilizzo di calciatori inidonei ovvero privi di valida certificazione di idoneità (oltre che le sanzioni per le eventuali violazioni di tali precetti in termini di deferimento al Tribunale federale. Se, dunque, per effetto dell’art. 43 NOIF tale certificazione di idoneità sportiva assume la natura di pre-requisito essenziale per lo svolgimento della pratica calcistica, in lineare coerenza si pone l’art. 109 NOIF che, nella prospettiva di disciplinare la fase di soluzione del rapporto tra il calciatore e la società sportiva di afferenza, attribuisce alla omessa, rituale richiesta da parte della società calcistica di rinnovata certificazione di idoneità medica, la valenza di elemento sintomatico del disinteresse della società stessa alla prosecuzione del rapporto sportivo con il calciatore e, come tale, legittimante la richiesta di svincolo da parte di questi. Invero, l’art. 109, comma 4 NOIF è inequivoco nel porre proprio a carico della società sportiva l’onere (trattandosi di condotta appunto impeditiva della decadenza -  prevista dal comma 1 del medesimo art. 109 - del vincolo giuridico in essere con il calciatore, che la società dovrebbe naturalmente essere interessata a preservare) di inviare “almeno due inviti” al calciatore per sollecitarlo a produrre nuova e valida certificazione di idoneità; nonché di “dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione”, restando inteso che “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse”. In questa prospettiva, deve pertanto ritenersi che l’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie solutoria descritta dall’art. 109 NOIF, costituito dalla mancata convocazione del calciatore “[…] per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva”, debba ritenersi operante soltanto nel caso in cui non sussista alcun impedimento all’effettivo utilizzo dell’atleta; in tal senso depone, peraltro, la stessa lettera dell’art. 109, comma 1 NOIF, nella parte in cui appunto esclude il prodursi dell’effetto decadenziale del vincolo solo nel caso in cui vi sia stata rituale contestazione da parte della società sportiva (cfr. l’inciso “[…] nonostante almeno due inviti della società”) della omessa presentazione della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva; dal che si desume a contrario che, ove siffatta rituale contestazione non vi sia stata, la circostanza che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia scaduta, assume valenza sufficiente a determinare l’effetto solutorio-decadenziale del rapporto sportivo tra il calciatore e la società sportiva previsto dalla disposizione, a prescindere dalla mancata convocazione per 4 gare ufficiali consecutive, proprio perché, in assenza di tale rinnovo (e della formale e rituale contestazione del mancato rinnovo), il calciatore è impossibilitato a rendere la propria prestazione secondo un crisma di legalità; sicché la sua mancata convocazione degrada a mero fatto che non può essere considerato al fine di verificare l’integrazione (o meno) della fattispecie descritta dalla disposizione in questione. Alla luce di quanto precede, assumono, quindi, portata dirimente ai fini della riforma della decisione reclamata la tempistica e le modalità con cui, come emerge dalla documentazione versata in atti (si veda, in particolare, quanto affermato dalla stessa ASD Virtus Libera Forio nella opposizione allo svincolo ex articolo 109 NOIF del 7 novembre 2023), si sono conclamate, rispettivamente, la scadenza della certificazione di idoneità sportiva, la mancata convocazione del reclamante alle gare ufficiali e, infine, le contestazioni da parte della società sportiva ASD Virtus Libera Forio del mancato rinnovo della predetta certificazione di idoneità sportiva. Ed infatti, è incontestato che: - la certificazione di idoneità sportiva del reclamante era scaduta in data 16 settembre 2023 - le gare ufficiali alle quali il reclamante non è stato convocato si sono svolte nelle date del:  - 1 ottobre 2023 (trattasi della gara di Coppa di Divisione di cui è contestata lapossibilità per il reclamante di essere convocato alla luce delle previsioni del regolamento della competizione); - 14 ottobre 2023 (prima giornata di campionato di serie B – Girone F, contro il Terzigno Futsal Club); - 21 ottobre 2023 (seconda giornata di campionato di serie B – Girone F, contro il Casagiove); - 28 ottobre 2023 (terza giornata di campionato di serie B – Girone F, contro il Latina Sport Academy); - la ASD Virtus Libera Forio ha contestato al reclamante l’omesso rinnovo della certificazione di idoneità sportiva con PEC del 1 novembre 2023 e del 4 novembre 2023 (cfr. atto di opposizione allo svincolo del 7 novembre 2023). Da quanto precede, emerge pertanto con evidenza che (i) il reclamante non avrebbe potuto in ogni caso prendere parte alle partite ufficialmente svolte dalla società sportiva cui era legato, in quanto tali competizioni si sono svolte tutte (a partire dal 1° ottobre 2023) in data successiva a quella (16 settembre 2023) di scadenza della certificazione di idoneità sportiva; (ii) la ASD Virtus Libera Forio non ha proceduto a richiedere al reclamante il rinnovo della certificazione di idoneità sportiva successivamente alla sua scadenza; diversamente, la formale contestazione della avvenuta scadenza di tale certificazione che, per le ragioni sopra esposte, si identifica alla stregua di onere in capo alla società sportiva cui afferisce il tesserato, è avvenuta da parte della ASD Virtus Libera Forio soltanto successivamente (i.e. a partire dal 1° novembre 2023) al momento in cui il reclamante aveva presentato la domanda di svincolo (presentata alla LND – Divisione Calcio a 5 in data 31 ottobre 2023). Sicché, sulla scorta della mera disamina del concreto succedersi degli eventi e, in particolare, dell’intervenuta attivazione da parte della società calcistica ASD Virtus Libera Forio delle proprie prerogative soltanto dopo che fosse stata presentata da parte del reclamante rituale domanda di svincolo, questa Corte ritiene di poter desumere il sintomo del sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione del rapporto sportivo con il reclamante. Ed infatti, ove siffatto interesse fosse stato effettivamente perdurante, la predetta società calcistica, conscia della scadenza della certificazione medica del proprio atleta, avrebbe dovuto tempestivamente sollecitare lo stesso al rinnovo di tale documentazione al fine di poterlo effettivamente impiegare nella propria compagine quale atleta convocabile per la partecipazione alle gare ufficiali. Di contro, la complessiva condotta serbata dalla società calcistica non può che colorare le richieste da essa avanzate (solo) successivamente alla presentazione della domanda di svincolo, in termini puramente strumentali, in quanto finalizzati esclusivamente a porre in essere uno strenuo (ma vano) tentativo di impedimento degli effetti solutori del rapporto. Acclarato, pertanto, che il mancato rinnovo della certificazione di idoneità medica, associata alla omissione di rituale richiesta di rinnovo da parte della ASD Virtus Libera Forio, non consentissero al reclamante di poter essere validamente convocato per partite ufficiali (a ciò opponendosi la generale prescrizione dell’art. 43 NOIF), la circostanza che la richiesta di svincolo fosse stata avanzata in asserita carenza dell’ulteriore requisito della mancata convocazione ad un numero di gare ufficiali pari a 4, diventa circostanza, secondo la ricostruzione interpretativa dell’art. 109 NOIF poc’anzi esposta, del tutto irrilevante e come tale non idonea a poter fondare, come invece erroneamente assunto dal Tribunale federale Nazionale nella decisione gravata, una decisione di rigetto del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 20/TFNT del 9 Febbraio 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento della Divisione Calcio a 5 datato 10 novembre 2023, con il quale è stata rigettata la “richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF” dalla società ASD Virtus Libera Forio (947442

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore E.L.L. (5672279),

Massima: Rigettato il ricorso del calciatore tendete ad ottenere lo "svincolo per inattività" ex art. 109 NOIF, per non aver preso parte, per causa e circostanze a lui non imputabili, al numero minimo (4) di gare previsto dalla norma organizzativa interna federale in argomento…La lettera dell’art. 13 del Regolamento di Coppa di Divisione di Calcio a Cinque testualmente recita: “ Nelle gare della Coppa della Divisione, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 nati dal 1 gennaio 2001, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle NOIF”. E così chiosa: “Alle Società che nelle gare di Coppa della Divisione, impiegheranno giocatori tesserati non aventi titolo a partecipare, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni”. La norma, invero dalla formulazione non particolarmente felice, non presta il fianco ad una sola, univoca, interpretazione. Si rendeva necessario, al fine di dirimere il contrasto ermeneutico, domandare alla competente Divisione i dovuti chiarimenti circa l’interpretazione della norma e, soprattutto, circa la prassi applicativa della stessa. Allo scopo di mettere in condizione la Divisione Calcio a 5 di rendere i necessari chiarimenti, il procedimento era rinviato alla successiva udienza del 1° febbraio 2024. Tramite propria comunicazione ufficiale, la Divisione Calcio a Cinque chiariva come la norma fosse stata applicata per prassi da tutte le società affiliate nel senso di non consentire la partecipazione alla competizione in oggetto ai soggetti nati prima dello 01/01/2001. Quanto all’espressione “senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età”, la stessa, sempre stando ai chiarimenti offerti dalla Divisione, si trattava di un mero refuso. La ADS Virtus Libera Forio non avrebbe pertanto potuto convocare il calciatore per l’incontro della Coppa della Divisione. Corollario di ciò, la mancanza del requisito essenziale previsto dalla norma per la declaratoria di decadenza dal vincolo sportivo per inattività, ossia la mancata partecipazione ad almeno n. 4 gare ufficiali, per cause e circostanze non imputabili al calciatore. Invero, alla data della promozione della propria iniziativa, il sig. …. non era stato convocato a sole tre gare ufficiali, le sole che si erano svolte e alle quali avrebbe, potenzialmente, potuto partecipare, non maturando conseguentemente il diritto allo svincolo. Né può attribuirsi rilievo, ai fini della concessione del richiesto svincolo, alla evidente buona fede del calciatore riguardo alla maturazione del requisito delle quattro gare per le quali non era stato convocato (asseritamente indotto e favorito anche da una fuorviante indicazione ricevuta dalla stessa società di appartenenza), in quanto il tenore letterale della norma non lascia spazi per poter derogare al numero di gare in relazione alle quali si è manifestato un concreto ed effettivo disinteresse della società verso le prestazione del calciatore. Né può soccorrere, in favore dell’instante, la condotta tenuta dalla società successivamente alla formulazione dell’istanza di svincolo, dal momento che la stessa ha immediatamente convocato per la gara successiva il calciatore in questione, impedendo in ogni caso che il requisito delle quattro gare maturasse anche in seguito.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 18/TFNT del 16 Gennaio 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento del Dipartimento Interregionale - LND datato 11 novembre 2023, con il quale è stata rigettata la “richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF” dalla società ASD Flaminia Civita Castellana (920607)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore D.R. (5613251)

Massima: E’ inammissibile il ricorso del calciatore avverso il provvedimento del Dipartimento Interregionale - LND datato 11 novembre 2023, con il quale è stata rigettata la “richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF” dalla società per tardività in quanto notificato in data 9 dicembre 2023 alla società e soltanto in data 18 dicembre 2023 alla LND Dipartimento Interregionale….L’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che i ricorsi e i reclami «Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità». In tema di integrità del contraddittorio nel giudizio sportivo, questo Tribunale ha già più volte chiarito che sono parti necessarie del giudizio non soltanto la società controinteressata rispetto alla richiesta di svincolo del calciatore, ma anche l’Organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato, perché anch’esso deve essere posto nella condizione di poter sostenere la legittimità del proprio provvedimento dinanzi all’Autorità giurisdizionale sportiva (cfr. Dec. n. 40/TFN-ST/2022-2023; Dec. n. 8/TFN-ST/20232024; Dec.16/TFNST-2023-2024). Tale interpretazione, condivisa dalla giurisprudenza apicale (cfr. CFA, Sezioni unite, Decisione/0095/CFA-2022-2023), implica necessariamente che nel concetto di «controparti» evocato dall’art. 49, comma 4 CGS debba rientrare non soltanto la società calcistica, ma anche l’Organo che ha emanato il provvedimento contro cui il ricorrente rivolge l’impugnazione. Da ciò deriva che ad entrambi, contestualmente al deposito del ricorso presso l’Organo giurisdizionale competente, debba essere inviata “copia del ricorso o del reclamo”. Pur in disparte il requisito della contestualità prescritto dall’art. 49, comma 4 CGS, ad avviso di questo Tribunale nel caso sub specie, assume un rilievo assorbente la circostanza che la notificazione alla LND Dipartimento Interregionale è stata effettuata anche in violazione dell’art. 89, comma 1, lett. a), CGS,  a mente del quale il procedimento innanzi alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale a livello Nazionale è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”. Le superiori conclusioni, ricognitive di una giurisprudenza consolidata, sembrano, d’altronde, le uniche compatibili con l’art. 44, comma 1, CGS, secondo il quale “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. La mancata evocazione in giudizio dell’Organo che ha pronunciato il provvedimento contestualmente al deposito del ricorso o, al più, entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal richiamato art. 89 CGS, conduce, in conclusione, all’inammissibilità del ricorso. Legittima tale conclusione anche il fatto che il Dipartimento Interregionale della LND, tardivamente chiamato in giudizio ha visto, in tal modo, pregiudicata la propria possibilità di difesa, come confermato dalla mancata costituzione in giudizio dello stesso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFNT del 28 Dicembre 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento del Dipartimento Interregionale - LND, con il quale è stata rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla società ASD Chieri (m. 930580),

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore R.G.N. (m. 2146066)

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società contro il calciatore con il quale ha chiesto l’annullamento del  provvedimento del Dipartimento Interregionale – LND che aveva disposto lo svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore per la omessa notifica del ricorso al Dipartimento stesso, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS….Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la difesa del ricorrente abbia infatti notificato il ricorso de quo all’organo federale che ha adottato la avversata decisione di rigetto dello svincolo ex art. 109 NOIF al calciatore …, nel caso di specie al Dipartimento Interregionale – LND, in quanto parte controinteressata. Tale rilevata omissione assume autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del decidere, in quanto costituisce una violazione delle fondamentali regole di instaurazione del corretto contraddittorio, previsto dall’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva. Infatti, l’omessa notifica del ricorso all’organo federale che ha adottato la decisione oggetto di impugnazione avanti l’intestato Tribunale, in quanto parte controinteressata, è vizio rilevabile di ufficio in quanto incide preliminarmente sulla corretta instaurazione del giudizio e del suo contraddittorio, risultando assorbente rispetto alla valutazione di ogni altra questione. Il Collegio sul punto non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della stessa Sezione (Dec. N. 40/TFN-ST/2022 2023; Dec. N. 8/TFN-ST/2023-2024), che si è uniformata alla decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello resa in data 3.05.2023 (Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023) con la quale è stato fissato il principio di diritto secondo cui il “ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art.49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva”. Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma, nel segno del suo consolidamento, nella successiva decisione n. 125 del 28.06.2023 (Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023) della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello. Pertanto, nel caso oggetto del presente giudizio, l’omessa notifica del ricorso in oggetto al Dipartimento Interregionale – LND, in quanto parte controinteressata, determina la conseguente pronuncia di inammissibilità dello stesso, restando preclusa ogni altra valutazione del merito della controversia.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFNT del 20 Novembre 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - LND, con il quale è stato concesso lo svincolo ex art. 109 NOIF al calciatore F.N. (m. 7055850)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD OL3 (m. 918864)

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società contro il calciatore con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, pubblicata sul C.U. n. 39 del 31.10.2023, che aveva disposto lo svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore per la omessa notifica del ricorso al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS….Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la Società ricorrente abbia notificato il ricorso de quo all’organo federale che ha adottato la avversata decisione di concessione dello svincolo ex art. 109 NOIF al calciatore …, nel caso di specie al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND, in quanto parte controinteressata. Tale rilevata omissione assume autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del decidere, in quanto costituisce una violazione delle fondamentali regole di instaurazione del corretto contraddittorio, previsto dall’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva. Infatti, l’omessa notifica del ricorso all’organo federale che ha adottato la decisione oggetto di impugnazione avanti l’intestato Tribunale, in quanto parte controinteressata, è vizio rilevabile di ufficio in quanto incide preliminarmente sulla corretta instaurazione del giudizio e del suo contraddittorio, risultando assorbente rispetto alla valutazione di ogni altra questione. Il Collegio sul punto non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della stessa Sezione (Dec. N. 40/TFN-ST/20222023; Dec. N. 8/TFN-ST/2023-2024), che si è uniformata alla decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello resa in data 3.05.2023 (Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023) con la quale è stato fissato il principio di diritto secondo cui il “ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva”. Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma, nel segno del suo consolidamento, nella successiva decisione n. 125 del 28.06.2023 (Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023) della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 14/TFNT del 16 Novembre 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 dalla società SCD Ligorna 1922 (935634) NOIF emesso dal Dipartimento Interregionale - LND in data 27 ottobre 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett a), CGS proposto dal calciatore F.F.B. (6.8.2004 - 6658933)

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore avverso il provvedimento di diniego emesso dal Dipartimento Interregionale - LND in data 27 ottobre 2023 e, per l’effetto, dichiarata la decadenza dal tesseramento con la società per inattività ex art. 109 NOIF, con decorrenza dal 10 ottobre 2023….il ricorrente presentava la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF al dì del 10/10/2023. A quella data, il CND, in cui milita la SCD Ligorna 1922, era oramai giunto alla settima giornata e il calciatore non era stato convocato per il sufficiente numero di gare indicato dalla norma. In sede di udienza, instauratosi il contraddittorio, la compagine resistente, inoltre, a precisa domanda del Presidente e del Relatore, dichiarava espressamente di non aver mai convocato formalmente il calciatore per le gare antecedenti la data summenzionata, confermando, quindi, la ricorrenza dei presupposti atti a rendere legittima la richiesta di svincolo per inattività (per la mancata convocazione ad almeno quattro gare). Gli elementi sopra indicati sono incontrovertibili, sia perché risultanti direttamente dalle carte processuali, sia perché oggetto di concorde ammissione sul punto, sviluppata da ambo le parti. Ciò considerato, appare infondato il diniego espresso dal Dipartimento Interregionale della LND alla richiesta del calciatore di svincolarsi per l’acclarata inattività. Ad abundantiam, il giocatore era in possesso di certificazione di idoneità all’attività agonistica, valida sino al dicembre di quest’anno. Invero, le argomentazioni della resistente, sulla base delle quali il calciatore, trasferendosi a Milano, avrebbe concludentemente dimostrato disinteresse per l’attività sportiva e si sarebbe reso, ex se, “inconvocabile”, non appaiono conferenti rispetto alla materia del contendere, in quanto insufficienti e inidonei, di per sé soli, a dimostrare la volontà del calciatore di sottrarsi agli impegni che lo legavano alla società di appartenenza e, comunque, anche astrattamente irrilevanti attesa la attuale defizione della fattispecie normativa di riferimento, alla quale l’interprete ed in primis questo giudice deve rigidamente attenersi. Essa è chiara nell’affermare che: “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società” (art. 109, comma 1, NOIF): è evidente, quindi, che la norma presuppone, al fine di scagionare la società dalle conseguenze previste, che il calciatore sia stato messo nelle condizioni di prendere parte alle gare ufficiali disputate dalla società e non lo abbia fatto per motivi a lui imputabili, circostanza che, evidentemente, non si è determinata nel caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 38/TFNT del 04 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri N.C. e M.C., genitori del calciatore C.C. (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567)

Massima: Accolto il ricorso presentato dai genitori del calciatore minore avverso il provvedimento del CR di dinego allo svincolo e per l’effetto, dichiara lo svincolo, ai sensi dell’art. 109 NOIF, per non aver preso parte, per motivi allo stesso non imputabili, alla stagione sportiva in corso per il numero di gare previsto dalla medesima norma, a far data dalla presentazione della richiesta al Comitato Regionale Calabria. Il caso di specie: Il calciatore, tesserato per la ASD Garibaldina per la stagione sportiva 2022/2023, militante nel campionato di prima categoria calabrese, alla data del 20 dicembre 2022 non era mai stato convocato per le gare del campionato di prima categoria iniziato nel mese di settembre 2022 ma neppure per quattro gare consecutive del Campionato allievi under 17 Catanzaro girone B, del 24 novembre 2022, 2 dicembre 2022, 15 dicembre 2022 e 19 dicembre 2022. Inoltre, il giocatore, che non era altresì stato convocato per essere sottoposto al rinnovo del certificato di idoneità agonistica, scaduto in data 14 dicembre 2022, veniva convocato per quattro gare successive a detta scadenza senza pertanto essere in possesso della necessaria certificazione sanitaria, in violazione degli artt. 43 e 44 NOIF. In ragione dei motivi suddetti, i ricorrenti in data 22 febbraio 2023 avanzavano richiesta di svincolo per inattività al competente CR Calabria – LND e alla ASD Garibaldina. Va ricordato che l’art. 109 NOIF pone come clausola di esclusione del diritto per l’ottenimento dello svincolo la “ omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. Il dettato normativo, se esplicitamente censura una specifica condotta in capo al tesserato, tuttavia in modo implicito non esime la società dal richiedere la certificazione medica attestante l’idoneità del calciatore, in quanto requisito essenziale ai fini dell’utilizzo del calciatore nelle gare sportive. Inoltre, la società si sarebbe esposta anche ad eventuali illeciti qualora avesse schierato il calciatore nelle partite in cui non era munito di valida certificazione medica. Esposizione cui, in effetti, la ASD Garibaldina non è incorsa perché, seppur convocato, non utilizzava il calciatore nelle relative gare disputate, come anche emerso dalle dichiarazioni rese dalle parti in corso d’udienza. Orbene, tale condotta complessivamente descritta, posta in essere dalla società, è assertiva del palese disinteresse nei confronti del calciatore, già configuratosi con le mancate convocazioni per le quattro gare consecutive.

Massima: Anche una eventuale problematica concernente la ammissibilità, sub specie di tempestività, del secondo ricorso, attualmente all’esame di questo giudice, deve essere risolta favorevolmente al ricorrente, atteso che con lo stesso si è inteso impugnare un secondo e diverso provvedimento di diniego di svincolo da parte del competente Comitato, emesso in data 2 marzo 2023 (in relazione al quale il ricorso è stato proposto nei termini di legge) rispetto a quello avverso il quale (emesso in data 3 gennaio 2023) era stato presentato il primo ricorso.

Massima:….il CR Calabria – LND ha rigettato la richiesta del calciatore perché “effettuata fuori termine previsto”. Orbene, come noto, l'art. 109 NOIF prevede che "Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società". Vieppiù, la stessa norma stabilisce che "Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato". Questo Tribunale ha già più volte avuto modo di chiarire che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo, solo un termine finale e non anche un termine iniziale (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019, decisione n.14/TFN-ST del 23 dicembre 2022 e decisione n. 53/TFN-ST del 7 febbraio 2023). Deve respingersi, al riguardo, la diversa lettura della norma proposta dal Comitato Regionale, in base alla quale la richiesta di svincolo possa essere avanzata dal calciatore non utilizzato soltanto e non prima del termine del campionato di riferimento. Una tale interpretazione finirebbe, infatti, con il vanificare lo spirito e la ratio della disposizione normativa in questione, che è quello di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 37/TFNT del 17 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore L.M. nei confronti della società SSD Accademia Calcio Roma arl

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e, per l’effetto, dichiarato lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società a far data dalla ricezione della richiesta di svincolo…..Onde comprendere l’erroneità della decisione impugnata va richiamata la norma in questione, secondo cui: “1. Il calciatore/calciatrice 'non professionista' e 'giovane dilettante', che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”. Il calciatore pertanto, per invocare il diritto allo svincolo per inattività, deve almeno dimostrare il congiunto verificarsi di due circostanze, ovvero che: 1. sia a disposizione della Società entro il 30 novembre; 2. la Società abbia disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 109 NOIF). La sussistenza di entrambi i presupposti è riscontrabile nel caso di specie ed invece appaiono infondate e prive di riscontro normativo e giurisprudenziale tutte le ragioni addotte dalla società sportiva, ell’ opposizione presentata al Comitato Regionale Lazio e richiamate in premessa. La norma infatti, deve essere applicata a prescindere dalla durata, annuale o pluriennale, del tesseramento del calciatore. È chiaro infatti che, il dettato normativo non esclude dalla “tutela” i giovani calciatori con vincolo annuale. Una differente e più restrittiva interpretazione del testo normativo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il calciatore tesserato con vincolo annuale e il calciatore tesserato con vincolo pluriennale. Si osservi inoltre che la norma, se fosse rivolta esclusivamente a tutelare coloro che abbiano un vincolo pluriennale, escludendo quindi i tesserati con vincolo annuale, non avrebbe fissato come termine iniziale, per la proposizione della richiesta di svincolo il compimento della quarta giornata di campionato. In tal senso e per tale ragione, avrebbe ben potuto, il calciatore, richiedere lo svincolo, immediatamente dopo la quarta giornata di campionato, in assenza di alcuna convocazione, purché a disposizione della società sportiva, fin dall’inizio del campionato. Ed ancora, l’art. 31 NOIF nel fornire la qualificazione dei “ giovani” non li esclude certamente dalla tutela prevista dall’art. 109 NOIF ma, in linea con i principi generali dell’attività sportiva, tendenti a tutelare ed a favorire nel modo più ampio possibile lo sviluppo personale, psicologico e sportivo del giovane atleta, stabilisce soltanto - nell’interesse di quest’ultimo - il termine massimo di durata del vincolo con la società sportiva. Di contro, l’art. 109 NOIF non prevede alcun divieto allo svincolo per inattività dei “giovani” calciatori con vincolo annuale, lasciando quindi aperta la possibilità di accedere ai benefici da essa regolati, nel rispetto delle circostanze e dei presupposti indicati. Ad ogni buona ragione, va anche osservato che, il legislatore sportivo, tende ovviamente a disciplinare l’attività del giovane atleta dilettante anche in ragione della sua età e del suo sviluppo fisico e mentale. Non a caso infatti, l’art 32 NOIF fa scaturire dal compimento, del 14°, del 16° e del 18° anno di età, degli effetti giuridici che possiamo definire “automatici” relativamente alla categoria di appartenenza (art. 32 n. 1 e n.2 NOIF). Non può essere neppure trascurato il fatto che l’odierno ricorrente avesse già compiuto il 16° anno di età, all’inizio della stagione sportiva 2022/2023, circostanza che avrebbe potuto, senza ombra di smentita, qualificarlo, in sede di sottoscrizione di quest’ultimo tesseramento, avvenuto nel luglio del 2022 - quale “giovane dilettante”. Né può essere sottratto, all’importante tutela fornita dall’art. 109 NOIF, il giovane calciatore, per il mero fatto che gli venga attribuita, all’atto di sottoscrizione del tesseramento, una categoria (ex art. 27 NOIF e ss), diversa da quella che sostanzialmente avrebbe potuto ottenere in forza della normativa vigente che racchiude, tra l’8° e il 15° anno di età, la categoria “giovani”. La decisione odierna, quindi, non può non tenere conto dell’età del calciatore ricorrente, prossimo al compimento del 17° anno di età e del danno che ne deriverebbe dall’impossibilità di praticare l’attività sportiva per l’ intera stagione in corso, laddove invece, anche in relazione al suo ruolo di gioco in squadra, che non trova evidentemente, facile collocazione nell’attuale compagine sportiva di appartenenza, meglio potrebbe essere immediatamente utilizzato, in altra società sportiva meno provvista di calciatori che occupano quel ruolo di gioco. Da cui il fondato e legittimo interesse del ricorrente ad ottenere lo svincolo. Non ravvisando un interesse altrettanto valido della società sportiva, opponente peraltro solo nel corso del procedimento presso il CR e non anche nel presente giudizio, a mantenerlo inutilmente e non operativamente vincolato. L’ulteriore circostanza addotta dalla società sportiva, a sostegno della propria opposizione, basata sul fatto che il calciatore, abbia partecipato - fino ad oggi - alla gara di campionato svoltasi in data 23 ottobre 2022 tra Accademia Calcio Roma e Fiano Romano, appare del tutto insufficiente a soddisfare il presupposto sancito dal primo comma dell’art. 109 NOIF, che impone, per il diniego dello svincolo, l’impiego del calciatore dilettante ad almeno quattro gare nel corso della stagione sportiva in corso, posto che, al compimento della quarta gara di campionato, l’atleta, a disposizione della squadra fin dall’inizio del campionato, potrà legittimamente ed immediatamente, chiederne lo svincolo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 34/TFNT del 7 Marzo 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Avverso il provvedimento di diniego allo svincolo

Decisione Impugnata: Ricorso ex  art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri R.B. e S.R., genitori del calciatore P.K.B. (3.09.2012 - matr. 3178776) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898)

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 109 NOIF il ricorso proposto dai genitori del calciatore minore avverso il provvedimento di diniego alla svincolo emesso dal CR in quanto stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF. Più precisamente, si osserva che nel ricorso ….manca totalmente l’indicazione di elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori. La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore (ribadito nel corso dell’udienza dai sigg.ri …..) nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, in conseguenza di un asserito mutamento della guida tecnica della squadra – peraltro fermamente negato dai dirigenti della società che hanno, piuttosto, parlato di una integrazione del precedente staff tecnico con un altro elemento – senza che, comunque, venissero indicati specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico, facendo apparire piuttosto come “non gradito” il nuovo componente dello staff tecnico al calciatore di cui trattasi. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa. L’impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all’art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 33/TFNT del 7 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri L.M. e A.G., genitori del calciatore D.M. (5.12.2012 - matr. 3246394), nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898)

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 109 NOIF il ricorso proposto dai genitori del calciatore minore avverso il provvedimento di diniego alla svincolo emesso dal CR in quanto stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF. Più precisamente, si osserva che nel ricorso ….manca totalmente l’indicazione di elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori. La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore (ribadito nel corso dell’udienza dai sigg.ri …..) nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, in conseguenza di un asserito mutamento della guida tecnica della squadra – peraltro fermamente negato dai dirigenti della società che hanno, piuttosto, parlato di una integrazione del precedente staff tecnico con un altro elemento – senza che, comunque, venissero indicati specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico, facendo apparire piuttosto come “non gradito” il nuovo componente dello staff tecnico al calciatore di cui trattasi. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa. L’impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all’art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 32/TFNT del 6 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri P.C. e C.F., genitori del calciatore M.C. (4.2.2012 – matr. 3315513), nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898)

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 109 NOIF il ricorso proposto dai genitori del calciatore minore avverso il provvedimento di diniego alla svincolo emesso dal CR in quanto stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF. Più precisamente, si osserva che nel ricorso ….manca totalmente l’indicazione di elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori. La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore (ribadito nel corso dell’udienza dai sigg.ri …..) nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, in conseguenza di un asserito mutamento della guida tecnica della squadra – peraltro fermamente negato dai dirigenti della società che hanno, piuttosto, parlato di una integrazione del precedente staff tecnico con un altro elemento – senza che, comunque, venissero indicati specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico, facendo apparire piuttosto come “non gradito” il nuovo componente dello staff tecnico al calciatore di cui trattasi. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa. L’impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all’art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 31/TFNT del 6 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri A.V. e M.B., genitori del calciatore M.V. (1.11.2012 – matr. 3315528), nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898)

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 109 NOIF il ricorso proposto dai genitori del calciatore minore avverso il provvedimento di diniego alla svincolo emesso dal CR in quanto stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF. Più precisamente, si osserva che nel ricorso ….manca totalmente l’indicazione di elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori. La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore (ribadito nel corso dell’udienza dai sigg.ri …..) nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, in conseguenza di un asserito mutamento della guida tecnica della squadra – peraltro fermamente negato dai dirigenti della società che hanno, piuttosto, parlato di una integrazione del precedente staff tecnico con un altro elemento – senza che, comunque, venissero indicati specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico, facendo apparire piuttosto come “non gradito” il nuovo componente dello staff tecnico al calciatore di cui trattasi. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa. L’impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all’art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 28/TFNT del 28 Febbraio 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri A.Ö. e K.O., genitori del calciatore F.Ö. (28.11.2012 – matr. 3308327) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898)

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 109, comma 2 NOIF il ricorso proposto dai genitori del calciatore minore avverso il provvedimento di diniego alla svincolo emesso dal CR in quanto non risulta essere stato inviato contestualmente alla società e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”. Cionondimeno, la società resistente, costituendosi in giudizio e rinunciando ad eccepire l'irregolare costituzione del contraddittorio, per la mancata notifica del ricorso da parte dei ricorrenti, ha di fatto sanato detto vizio preliminare.

Massima: Secondo l'art. 109 NOIF, comma 2, infatti, “Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”. Dagli atti del giudizio nulla emerge al riguardo, atteso che i ricorrenti hanno adito direttamente il Tribunale, disattendendo in modo pregiudizievole il dettato normativo sopra richiamato. Quanto accertato per tabulas, ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese in udienza dai rappresentanti della società resistente, i quali hanno confermato di aver ricevuto solo la notifica dello svincolo richiesto dal calciatore per e-mail, mentre alcuna notifica risulta effettuata al Comitato competente. Appare evidente, d’altronde, come da precedente pronunzia di questa Sezione del TFN, "la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore con la previsione in questione, che è quella di stabilire una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva" (TFN-ST decisione proc. 19/2022-2023).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 25/TFNT del 8 Febbraio 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF

Impugnazione Istanza:  Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GSD Nuova Tor Tre Teste (matr. 915.508) nei confronti dei sigg.ri A.M. e K.C., genitori del calciatore minorenne T.M. (n. 11.10.2008 – matr. 2.842.131)

Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 109, commi 3 e 5, NOIF il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento di svincolo per inattività adottato dal Comitato Regionale Lazio-LND in quanto avrebbe dovuto proporre opposizione allo svincolo entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta "con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice". Dagli atti del giudizio nulla emerge al riguardo, atteso che la ricorrente ha adito direttamente il Tribunale disattendo in modo pregiudizievole il dettato normativo sopra richiamato. Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, richiamando il comma 5 dell’art. 109 NOIF, "l'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso". Appare evidente, d’altronde, la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore con la previsione in questione, che è quella di stabilire una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva. Non è conseguentemente ammesso dall’ordinamento che una parte rimanga totalmente inerte nella fase procedimentale sopra descritta, per poi attivarsi e reagire solo in un secondo momento, direttamente mediante proposizione del ricorso al Tribunale Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 20/TFNT del 20 Gennaio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Toscana – LND

Decisione Impugnata: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore W.M. (n. 7.5.2001 – matr. 6657072) nei confronti della società Sestese Calcio SSD ARL (matr. 750135)

Massima: Accolto il ricorso dal calciatore e disposto lo svincolo dalla società a decorrere dal 2 novembre 2022, data della richiesta, non avendo, entro il 20 ottobre 2022, preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva 2022/2023, né convocato a svolgere attività per lo stesso numero di gare, e nemmeno contestata alcuna inadempienza o infrazione

Massima: Il dettato normativo dell’art 109 delle NOIF puntualizza, infatti, con precisione, gli elementi della fattispecie delineata dal Legislatore Sportivo, individuando i parametri e le categorie di riferimento da tenersi presenti nel momento critico del rapporto, proprio in funzione dello svincolo del calciatore. Le due posizioni, quella del calciatore, da un lato, e quella della Società dall’altro, vengono compiutamente contemplate dalla norma nella loro reale e concreta collocazione nell’ambito di un equilibrio che si presenta inevitabilmente sbilanciato a causa della considerazione della posizione del calciatore identificato come soggetto debole. Ciò emerge dalla distinta distribuzione dell’onere probatorio tra atleta e società, relativamente ai vari requisiti richiesti dalla norma. Per ciò che riguarda la pretesa dell’atleta, la norma guarda alla mera situazione di fatto, rivolgendosi semplicemente al calciatore/calciatrice che “non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. L’atleta non viene gravato di alcuno specifico onere probatorio, dovendosi evidentemente ritenere difficoltosa la prova negativa di un fatto, vale a dire, nel caso di specie, quella di “non” avere “preso parte” ad un incontro perché non chiamato. Per la verità, la prova negativa, nel caso immaginato dal Legislatore sportivo, è ancora più difficoltosa di quella che si potrebbe pretendere in altri ambiti. Difatti, la prova non riguarda semplicemente la mancata partecipazione alla gara, cioè una qualunque diserzione dall’impegno sportivo, ma si tratterebbe in effetti di una assenza non voluta dall’atleta. La prova della “mancata partecipazione” è, in realtà, la prova di una condizione di “emarginazione” nella quale il calciatore viene relegato dalla società. Egli, siccome deliberatamente non reso partecipe dalla società, vive una condizione di “isolamento”, paradossalmente proprio in quell’ambito (la squadra) dove devono trovare la loro più alta espressione i valori di lealtà, correttezza, integrazione. A ciò si aggiunga che particolarmente spiccata dovrebbe essere la cura dell’affiatamento da parte della società, considerato che l’atleta vive una appartenenza “vincolata” alla compagine della quale fa parte. È evidentemente per tali ragioni che la norma (in tale segmento iniziale della fattispecie) non contempla specificamente la “convocazione” vera e propria, e le sue dinamiche, ma menziona in modo volutamente generico la “partecipazione”, preoccupandosi dell’inserimento effettivo dell’atleta nella vita della Società. La norma mostra, invece, una considerazione completamente diversa per la posizione della società e prevede espressamente che: <<Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse.>>. Ecco, dunque, che la Società è espressamente gravata del compimento di uno specifico adempimento, che emerge nel momento patologico del rapporto, e che rileva quale elemento della fattispecie siccome espressamente volto al mantenimento del vincolo. La norma in modo inequivocabile pone alla società un “obbligo” e non lascia spazio ad alcuna possibilità di diversa interpretazione. Obbligo che, nel caso in esame, la Società resistente non ha assolutamente rispettato. Se, dunque, dal lato dell’atleta, la prova della fondatezza delle proprie ragioni si presenta “libera” in ragione del fatto che è rivolta alla dimostrazione dell’altrui omissione, dall’altro lato, la prova che si pretende dalla Società per il mantenimento del vincolo è più rigorosa e tipizzata. Sembrerebbe orientata in tal senso la decisione n. 38 (Decisione/0038/TFNST-2021-2022 – Registro procedimenti n. 0039/TFNST/2021-2022 – Relatore Francesco Corsi) di questo Tribunale, allorquando il Tribunale, ai fini del decidere, aveva ordinato alla sola Società di documentare la convocazione a gare e/o allenamenti del calciatore, pervenendo all’accoglimento del ricorso dell’atleta per “la mancata partecipazione, per causa a lui non imputabile, al numero di gare indicato nell’art. 109 NOIF. ”. La sopra indicata diversità sembra, del resto, adeguatamente commisurata al proporzionale interesse che la Società dovrebbe avere proprio nei confronti del mantenimento del vincolo. Allorquando, infatti, l’interesse della Società nei confronti dell’atleta è vivo ed attuale, la stessa non avrà difficoltà a provvedere agli adempimenti volti alla “convocazione” ed alla successiva eventuale “contestazione” delle inadempienze, trattandosi, del resto, di attività non difficoltose per un soggetto dotato per sua natura di una struttura finalizzata al compimento di attività amministrative, anche ben più gravose di quella di cui qui si tratta. Se, invece, la Società non compie le attività che l’art. 109 delle NOIF implicitamente le richiede per la conservazione del vincolo nel caso di contestazioni, si deve ritenere che l’interesse nei confronti dell’atleta sia solo asserito e tralaticio da stagione in stagione, e certamente non di tale intensità da giustificare il perdurare dell’assoggettamento dell’atleta alle ragioni societarie.

La previsione di tale iter, caratterizzato da specifici adempimenti, risponde in effetti all’indole dell’ordinamento sportivo nel momento giurisdizionale, che potrà godere di maggiore speditezza allorquando la verifica della bontà delle contrapposte ragioni degli interessati potrà serenamente riposare sul controllo del compimento puntuale degli adempimenti stabiliti dal Legislatore. Tutto ciò si uniforma, infatti, ai canoni di efficienza propri della giurisdizione sportiva, la quale, se da un lato, nulla sacrifica delle ragioni di tutti gli istanti, dall’altro è caratterizzata dall’appartenenza ad un ambito nel quale la scansione temporale della vita dei consociati federali è dettata dal rapido avvicendarsi delle stagioni sportive, che si susseguono con un ritmo non modificabile. La celerità delle decisioni in ambito sportivo non rappresenta, pertanto, una mera qualità apprezzabile favorevolmente, ma è una necessaria caratteristica propria dell’attività giurisdizionale, siccome inserita in un contesto scandito da adempimenti non dilazionabili. Tali considerazioni non possono ritenersi smentite e superate da quell’orientamento (più volte richiamato in ambito disciplinare) per il quale il valore probatorio sufficiente si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire una ragionevole certezza (si veda il n. 37 della Rassegna di giurisprudenza del 12.12.2022 – dove si precisa: <<(quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nell’ordinamento sportivo, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto una codificazione espressa in materia anti-doping, là dove si prevede che, per poter ritenere la violazione accertata, il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio [art. 4, comma 4.1 delle Norme sportive antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 8, comma 8.5), e successive stesure della medesima normativa conformi sul punto]. Questi principi generali valgono anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022)>>, (massima n. 52/CFA/2022-2023/D). Quest’ultimo principio, infatti, si presenta perfettamente aderente alla ratio inizialmente esposta, siccome parimenti orientato da esigenze di efficienza in quei vari casi in cui la celerità della formazione del consapevole convincimento propria dell’organo di giustizia sportiva potrebbe essere erroneamente fraintesa dai rimostranti come una valutazione sommaria delle ragioni degli interessati. L’applicazione di tale principio, laddove pertinente, consente, infatti, il soddisfacimento delle necessità di speditezza delle decisioni, senza alcuna perdita di utilità dell’attività giurisdizionale. Esigenze di speditezza che, nel caso in esame, devono, invece, trovare attuazione secondo un iter obbligatorio puntualmente statuito dal Legislatore. Ecco, dunque, che la Società resistente non ha fornito la prova pretesa dalla norma (art. 109, comma 4 delle NOIF: << Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse>>. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni), vale a dire la prova di avere convocato il calciatore, ricavabile da atti scritti (id est le raccomandate), laddove, invece, viene apertamente ammessa dalla stessa Società resistente l’oralità delle convocazioni. Convocazioni da ritenersi, pertanto, inevitabilmente indimostrate, oltre che espresso oggetto di contestazione da parte dell’atleta. Neppure risulta che gli altri elementi istruttori disponibili possano svolgere alcuna funzione di “soccorso” alla sopra detta carenza probatoria, considerato il perentorio dato letterale dell’art. 109 delle NOIF in tema di prova. Per ciò che concerne la disamina degli elementi istruttori si osserva, inoltre, quanto segue. Il calciatore, da un lato, e la Società, dall’altro, affidano le proprie istanze a distinte logiche probatorie.

Il ricorrente sostiene le proprie pretese enumerando gli incontri ai quali non ha partecipato, distinguendo i sei svoltisi prima del deposito della richiesta di svincolo, dai sei svoltisi successivamente al deposito.

Dalla detta elencazione, sic et simpliciter, emergerebbe in ogni modo evidente il superamento della soglia delle quattro gare ufficiali contemplate dall’art. 109 delle NOIF. Da tale sottolineatura si dovrebbe ricavare la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, la data di svolgimento di ciascuna gara, rimarcando implicitamente il soddisfacimento di altro presupposto richiesto dalla norma, vale a dire la soglia temporale del 30 di novembre. Il calciatore non fornisce altri riscontri probatori in ordine al perfezionamento della fattispecie delineata dall’art. 109 delle NOIF. In favore dell’autosufficienza della doglianza del calciatore militerebbe quell’orientamento per il quale, in materia di prova, anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020), (massima n. 52/CFA2022-2023/C, pubblicata sul n. 37 della Rassegna di giurisprudenza del 12.12.2022). Tale orientamento, formatosi in ambito diverso da quello di cui qui ci si occupa, valorizza la posizione del rimostrante limitandosi a misurarla in virtù del composto adagiarsi di essa nel contesto nel quale viene inserita. Situazione questa che sembra riscontrarsi nel caso in esame. La Società, dal canto suo, a sostegno delle proprie richieste, indica uno scambio di messaggi tramite WhatsApp e la dichiarazione scritta del responsabile tecnico.

Al riguardo osserviamo quanto segue. Le comunicazioni tramite WhatsApp hanno il seguente tenore:<< 25.08.2022 SESTESE “Oggi ore 19 alla sestese” CALCIATORE “F. ho avuto un problema con mio zio e sono dovuto salire a Pavia da lui, non sta bene quindi gli devo stare accanto perché è solo. Non potrò esserci oggi ma appena torno sicuramente ci sarò” SESTESE “Cmq sempre x educazione se nn ti scrivevo io te nn ci pensavi a mandare un msg che eri assente …”>>.

Il calciatore si limita a giustificare l’assenza solo per quell’occasione (“…Non potrò esserci oggi…”) e manifesta la sua disponibilità per il futuro (“ma appena torno sicuramente ci sarò”).

Per ciò che riguarda la dichiarazione scritta dell’allenatore osserviamo quanto segue. Con riferimento alla valutazione della sua utilità è possibile tenere presente quell’orientamento giurisprudenziale per il quale: << Il processo sportivo ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase istruttoria il diritto di difesa è assicurato mediante il diritto di accesso agli atti, orientato evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le argomentazioni difensive. Il contraddittorio è invece pieno quando la testimonianza è assunta in udienza (art. 60 CGS). Si tratta di un sistema misto, che corrisponde alle esigenze di celerità e informalità del processo sportivo e, nel complesso, tutela adeguatamente i differenti interessi delle parti. In quanto la regola della pienezza del contraddittorio nella formazione della prova è sancita dalla Costituzione solo in relazione al processo penale (art. 111, comma quarto), il contraddittorio stesso si articola differentemente nei diversi sistemi processuali; tanto è vero che, ad esempio, nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo esso legittimamente si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 7 ottobre 2021, n. 27324)>>, massima n. 28/CFA/2022-20237C, pubblicata nel n. 32 della Rassegna di Giurisprudenza. Ecco, dunque, che la dichiarazione scritta si presenta perfettamente ammissibile ed utilizzabile. Il testo della dichiarazione è il seguente:<<…in qualità di responsabile tecnico della Prima Squadra della Sestese Calcio per la stagione sportiva 2022/2023, nell’ultima settimana di Giugno 2022 ho convocato presso la sede tutti i giocatori in forza alla società stessa per parlare dei programmi in vista del campionato di prima categoria dopo la retrocessione della squadra. Il calciatore Wahabi Muhammad si è presentato all’appuntamento ma non ha voluto parlare con il sottoscritto nonostante io gli avessi detto che mi avrebbe fatto piacere inserirlo nella rosa della squadra.>>. Dalla dichiarazione sopra descritta ricaviamo che:

- il responsabile tecnico, “in vista” del campionato, ha convocato tutti i giocatori; - la convocazione di tutti i giocatori non era, pertanto, rivolta alla partecipazione a qualche specifica gara in particolare; - lo scopo della convocazione era quello di “parlare dei programmi”; - il responsabile tecnico riferisce che il calciatore si presentò, ma non volle parlare con lo stesso. Dalla lettura della dichiarazione si ricava che essa, seppur confezionata recentemente (è datata 22.12.2022) fa riferimento al mese di giugno 2022 e limpidamente non menziona affatto alcuna specifica “convocazione” del calciatore per alcun determinato incontro di calcio o anche per lo svolgimento di sessioni di allenamento. È stato, inoltre, acquisito agli atti del presente procedimento l’atto di “opposizione allo svincolo” dinanzi al Comitato Regionale, ed è, pertanto, nella disponibilità di questo Tribunale. In esso viene dato atto di due circostanze rilevanti:

1) la Società ha ricevuto notizia della richiesta di svincolo, tanto che nell’epigrafe dell’opposizione si dice “ che in data 15 novembre 2022 la Sestese Calcio SSDARL ha ricevuto la notifica da parte del calciatore W. nato a Firenze il 07/05/2001 ed ivi residente in Via ….. della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF di cui si allega copia”, (pag.1). La Società ha potuto svolgere le sue difese dinanzi al Comitato Regionale, nonostante la lamentata imperfezione dell’invio della richiesta di svincolo a mezzo raccomandata. L’eventuale irregolarità sembrerebbe, pertanto, sanata, anche sulla base di quell’orientamento per il quale: “Il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme. (Sezione I, decisione n. 83 /CFA/2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v., ex multis, Cass., sez. VI-I, 27.6.2017, n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore, destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.”), massima n. 40/CFA/2022-2023/E, pubblicata nel n. 34 della Rassegna di Giurisprudenza. 2) la Società, nell’opposizione, ricorda in modo pacifico che il calciatore “è stato convocato oralmente per l’inizio dell’attività di preparazione agonistica…”. La difesa del calciatore allega alle proprie memorie (depositate il 04.01.2023): 1) comunicazione del 6 luglio 2022 inserita nel profilo Facebook societario Sestese Calcio; 2) screenshot del messaggio WhatsApp intercorso tra un Dirigente della Sestese Calcio ed il sig. W. 3) Patto Formativo e calendario lezioni/Stage Sinergie Italia Agenzia per il Lavoro ed il sig. W.; 4) screenshot del messaggio WhatsApp intercorso tra Sinergie moda e pelletteria ed il sig. W., comunicazione di avvenuta iscrizione. In ordine alla “comunicazione del 6 luglio 2022 inserita nel profilo Facebook societario Sestese Calcio” osserviamo che in effetti non menziona il calciatore, descrivendo con entusiasmo l’organico della squadra per gli impegni sportivi imminenti. È, però, anche da osservare che tale comunicazione non ha carattere di ufficialità e non può ritenersi equipollente ad una “esclusione” vera e propria del calciatore dalla compagine sociale. In ordine allo “screenshot messaggio WhatsApp intercorso tra un Dirigente Sestese Calcio e il sig. W.” osserviamo che dimostra un dialogo finalizzato ad una qualche collocazione del calciatore. Esso è indice dell’affievolimento dell’intensità del rapporto tra il calciatore e la Società resistente. In ordine al “Patto Formativo e calendario lezioni/Stage Sinergie Italia Agenzia per il Lavoro ed il sig. W.” osserviamo che il documento menziona espressamente il calciatore alla pagina 3 e, seppure non sottoscritto, dimostra l’esistenza dell’impegno del calciatore, con un calendario delle attività che però, in effetti, iniziano il 23.11.2022 ed arrivano al 16.01.2023. Si noti che la formazione sembrerebbe possibile anche da remoto (pag. 4 del Patto: “seguire la formazione con un PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti. La webcam deve essere attivata sempre, salvo diversa indicazione del docente. Detti device non devono essere condivisi con altri discenti durante la formazione. L’utilizzo dello smartphone è consentito solo in situazioni emergenziali che devono essere segnalate preventivamente al docente”.) In ordine allo “screenshot messaggio del WhatsApp intercorso tra Sinergie moda e pelleteria ed il sig. Wahabi comunicazione di avvenuta iscrizione” osserviamo che esso offre la conferma del reale coinvolgimento personale del calciatore nel progetto del corso sopra indicato.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 19/TFNT del 20 Gennaio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con CU n. 47 del 10 novembre 2022

Decisione Impugnata: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Comunale Fontanafredda (matr. 937685) nei confronti del calciatore A.R. (n. 19.8.2003 – matr. 5850486)

Massima: Respinto il ricorso della società e per l’effetto confermato lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore disposto dal Comitato attesa, la mancata partecipazione, per causa allo stesso non imputabile, al numero di gare (almeno 4) previsto dalla norma invocata…..Nel caso di specie risultano provate, per tabulas, le seguenti circostanze, peraltro ammesse e non contestate dalla società ricorrente:  1) Alla data della richiesta di svincolo, risalente al 13.10.2022, nonostante si fossero già disputati incontri ufficiali in numero non inferiore ai 4 previsti dalla norma, il calciatore non era mai stato convocato dalla società, che manifestava, per facta concludentia, il proprio disinteresse rispetto al mantenimento del vincolo. 2) Le successive richieste di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica, collocate nel tempo in data successiva all’inoltro della richiesta di svincolo, da parte del calciatore, al competente CR FVG, appaiono, di fatto, strumentali e finalizzate ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 18/TFNT del 16 Gennaio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dalla Divisione Calcio Femminile

Decisione Impugnata: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla calciatrice M.C. (n. 22.06.2002 - matr. 2054224) nei confronti della società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. 77830)

Massima: Accolto il ricorso della calciatrice e disposto lo svincolo dalla società a decorrere dal 10 ottobre 2022, data della richiesta inoltrata al Comitato….Il provvedimento emesso dalla Divisione Calcio Femminile del 27.11.2022 è infondato sia in fatto che in diritto. Come noto, l’art. 109 NOIF prevede che “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.  Ed ancora, la stessa norma stabilisce che “Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in lista di svincolo. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato”. Questo Tribunale ha già più volte avuto modo di chiarire che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo solo un termine finale e non anche un termine iniziale. (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019 e decisione n.14/TFN-ST del 23 dicembre 2022). La decisione della Divisione Calcio Femminile impugnata, che non ha concesso lo svincolo per inattività alla odierna reclamante, evidenzia l’erronea applicazione e/o falsa applicazione di quanto stabilito dall’art. 109 NOIF. Ebbene, nel caso di specie la calciatrice sig.ra Martina Cetrangolo, da quanto risulta agli atti, non è stata convocata per gli allenamenti – non potendo evidentemente valere, in senso contrario, asserite ma indimostrate convocazioni informali, per le vie brevi, a mezzo telefono – e, tantomeno, per quattro partite ufficiali disputate dalla Società di appartenenza UP Comunale Tavagnacco, nonostante la tesserata avesse regolarmente inviato alla Società, nei termini previsti, la certificazione medica di idoneità all’attività agonistica. E’ di tutta evidenza che la mancata convocazione ad allenamenti e gare ufficiali, per la Stagione Sportiva 2022/2023, della calciatrice Cetrangolo è dovuta, quindi, a cause ad essa non imputabili; a nulla, poi, valgono, a detta della società le convocazioni effettuate per le vie brevi per il ritiro (piuttosto irrituali giacché avvenute – per ammissione della stessa UP Comunale Tavagnacco a mezzo telefono) nonché le convocazioni effettuate dalla Società, in data 14 e 16 novembre 2022, da considerarsi meramente strumentali, in quanto giunte alla calciatrice solamente a seguito della inoltrata richiesta di svincolo (richiesta avvenuta in data 10.10.2022), evidenziando, di conseguenza, un comportamento precedentemente omissivo della società e successivamente diretto ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF.  Manca, nel caso di specie qualsivoglia prova concreta che la Società Tavagnacco avesse un interesse effettivo ad impiegare ed utilizzare la calciatrice Cetrangolo. Alla luce di quanto precisato, è evidente come la Divisione Calcio Femminile abbia erroneamente interpretato la norma, nello specifico trascurando di prendere in considerazione il consolidato orientamento della presente Sezione del Tribunale Federale. Difatti sul punto la giurisprudenza federale di questo Tribunale è oramai pacifica ed ha affermato più volte che: “la richiesta di svincolo può essere inviata in qualsiasi momento della stagione sportiva, quindi ad esempio anche nel mese di ottobre, ogniqualvolta le circostanze fattuali dimostrino che la società non ha interesse all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore” (cfr. Decisione n. 0039/TFNST/2021-2022, del 13 giugno 2022). Deve respingersi, al riguardo, la diversa lettura della norma proposta dalla società friulana, in base alla quale l’obbligo di convocazione ad almeno quattro gare ufficiali possa essere assolto dalla società sportiva nel corso ed entro il termine dell’intera stagione sportiva di riferimento. Una tale interpretazione finirebbe, infatti, con il vanificare lo spirito e la ratio della disposizione normativa in questione, che è quello di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 17/TFNT del 16 Gennaio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Puglia – LND

Decisione Impugnata: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore L.L. (n. 8.3.1991 – matr. 4281025) nei confronti della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932 (matr. 949655)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e disposto lo svincolo dalla società a decorrere dal 28 ottobre 2022, data della richiesta inoltrata al Comitato….Il Comitato Regionale Puglia-LND ha rigettato la richiesta di svincolo avanzata dal calciatore ex art. 109 NOIF "perchè la norma citata prevede che lo svincolo possa essere chiesto solo dopo il termine del campionato a cui partecipa la società per la quale è tesserato". Tale provvedimento è infondato sia in fatto che in diritto. Come noto, l'art. 109 NOIF prevede che "Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società". Vieppiù, la stessa norma stabilisce che "Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato". Questo Tribunale ha già più volte avuto modo di chiarire che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo solo un termine finale e non anche un termine iniziale. (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019 e decisione n.14/TFN-ST del 23 dicembre 2022). Deve respingersi, al riguardo, la diversa lettura della norma proposta dal Comitato Regionale, in base alla quale la richiesta di svincolo possa essere avanzata dal calciatore non utilizzato soltanto e non prima del termine del campionato di riferimento. Una tale interpretazione finirebbe, infatti, con il vanificare lo spirito e la ratio della disposizione normativa in questione, che è quello di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso.  Orbene, il Sig. L non veniva convocato per le sei gare ufficiali disputate dalla SSDaRL Manfredonia Calcio 1932 nel campionato di Eccellenza in data 18/09/2022, 25/09/2022, 02/10/2022, 09/10/2022, 16/10/2022 e 23/10/2022; pertanto, con richiesta datata 24 ottobre 2022 inoltrava lo svincolo al Comitato Regionale Puglia-LND. Richiesta avverso la quale la SSDaRL Manfredonia Calcio 1932, messa a conoscenza in modo rituale, in quella sede non proponeva opposizione. Al riguardo va detto che, in ragione dell’art. 109, comma 5, delle NOIF - secondo il quale la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e nei termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore” - il Comitato competente avrebbe dovuto provvedere allo svincolo dello stesso. (Decisione n. 5 / TFN T del 3 agosto 2021). La mancata opposizione allo svincolo deve essere interpretata quale lapalissiana conferma del disinteresse della società riguardo alle prestazioni sportive dello stesso. (Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020 Nascimbeni Lumignacco). Tale disinteresse risulta avvalorato anche dalla mancata costituzione della società nel presente giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 14/TFNT del 23 Dicembre 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Comitato Regionale Puglia - LND di rigetto della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore C.F. M. nei confronti della società SSD a RL Manfredonia Calcio 1932

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore e, per l’effetto, dichiarato lo svincolo ex art. 109 NOIF con decorrenza dall’11 ottobre 2022, data di presentazione della richiesta di svincolo al Comitato Regionale Puglia – LND…In ragione dell’art. 109, comma 5, delle NOIF - secondo il quale la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e nei termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore” - il Comitato competente avrebbe dovuto provvedere allo svincolo dello stesso. (Decisione n. 5 / TFN T del 3 agosto 2021). Risulta, infatti, provato e, comunque, non contestato, che la società SSD a RL Manfredonia Calcio 1932, benché messa a conoscenza, in modo rituale, della richiesta di svincolo presentata dal calciatore al Comitato di appartenenza, non abbia proposto, in quella sede, opposizione. Deve, inoltre, rilevarsi che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo solo un termine finale e non anche un termine iniziale. (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019). A tale riguardo, la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di svincolo, da parte del Comitato Regionale, risulta infondata. Ciò non di meno sarà compito del Giudicante valutare, in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo per inattività, che può essere invocato dal calciatore che si trovi “a disposizione della Società entro il 30 novembre”, quando lo stesso non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso. Nel caso di specie, l’adito Tribunale, ha verificato come la richiesta ex art. 109 NOIF del calciatore sia datata 11.10.2022, mentre l’inizio del campionato risale al mese di settembre e sino a tale data, la società sportiva, avrebbe potuto, se non dovuto, convocare ed impegnare il calciatore ricorrente, laddove il mancato coinvolgimento del tesserato in almeno quattro gare ufficiali della stagione sportiva in corso (comprovato in atti) unitamente alla mancata opposizione allo svincolo sono lapalissiana conferma del disinteresse della società riguardo alle prestazioni sportive dello stesso. Circostanza, quest’ultima, affatto trascurabile per la corretta disamina del caso che ci occupa (Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020 Nascimbeni Lumignacco).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 5/TFNT del 12 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal sig. L.S. (n. 23.7.2001 – matr. 2.290.373) contro la società DFC Maia Alta Obermais (matr. 60.949)

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dal calciatore avverso la delibera del CP che gli ha negato lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF per inammissibilità del ricorso non avendo il calciatore allegato al ricorso introduttivo la copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società.…il Tribunale non può che prendere atto della acclarata violazione dell’art. 109, comma 2 NOIF e, pertanto, essendo preclusa ogni altra valutazione, dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal ….. Ed invero, quanto alla procedura che sottende allo “Svincolo per inattività del calciatore”, l’art. 109 NOIF prevede, in particolare al comma 2, che per ottenere lo svincolo, il calciatore debba preliminarmente chiedere “……………, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”. Di seguito, al comma 3, prevede poi che “La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.……………”; e per finire, al comma 6, prevede anche che “Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale - Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti”. Orbene, delineata la relativa cornice normativa, appare, in tutta evidenza, come la procedura di svincolo sia stata, nella specie, violata sin dal suo avvio, proprio in relazione alla fase propedeutica da incardinare innanzi al Comitato competente. L’aver proposto il ricorso omettendo di allegare la ricevuta della raccomandata diretta alla società …………… alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”, ha senz’altro integrato la violazione di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF, puntualmente e correttamente rilevata dal Comitato di Bolzano e non superabile dal successivo reclamo proposto dinnanzi a questo organo di giustizia. Ed invero, una decisione nel merito da parte di questo Tribunale Federale Nazionale, nella fattispecie, equivarrebbe ad una sorta di sanatoria, non prevista, della violazione originaria, traducendosi di fatto nell’avallo di una condotta tendente ad eludere la imperatività della disposizione di cui al richiamato secondo comma dell’art. 109 NOIF - nella parte in cui prevede che “La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato” , in definitiva consentendo al calciatore di ignorarla e rivolgersi direttamente all’organo di giustizia del reclamo; facoltà che, in presenza di casi particolari, è riconosciuta, come noto, solo alla Lega, alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente (v. comma 6, l’art. 10, NOIF).Peraltro, tale violazione formale della normativa suindicata nel caso in esame ha assunto anche tratti pregiudizievoli sostanziali nei confronti della società controinteressata alla richiesta di svincolo, dal momento che la mancata allegazione della raccomandata diretta a quest’ultima è venuta a dipendere, in radice, dalla stessa mancata effettuazione di tale comunicazione informativa alla società in questione – della quale il ricorrente non ha infatti fornito prova in giudizio - impedendo, di fatto, l’instaurazione di ogni contraddittorio in tale fase procedimentale e la conseguente possibilità, riconosciuta normativamente alla società, di opporsi a tale richiesta di svincolo dinnanzi al Comitato provinciale. Tale ultima lesione, peraltro, risulta ancor più evidente nella misura in cui la società, in sede di udienza dinnanzi a questo Tribunale, ha rappresentato il perdurante interesse della stessa a mantenere il vincolo di tesseramento in atto con il calciatore ricorrente.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 38/TFNT del 23 Giugno 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dal calciatore T.G. (n. 1.6.1998 – matr. 5.207.761) contro la società SSD Valdagno FC (matr. 949.237)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento del Comitato Regionale di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF e per l’effetto dichiarato lo svincolo per inattività dalla società, con decorrenza dal 9 febbraio 2022, data della presentazione della richiesta di svincolo….In base alla lettera della norma, il calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività. La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento della stagione sportiva, purchè si provi il disinteresse della Società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore (ex multis, sia consentito il richiamo a Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020, Nascimbeni/Lumignacco). La mancata presentazione, da parte del calciatore, della certificazione di idoneità all’attività agonistica rende inaccoglibile la richiesta.Risultano provate per tabulas e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze, peraltro ammesse e non contestate dalla parte resistente: 1) Il calciatore, in data 19.11.2020, trasmetteva alla Società certificazione di idoneità all’attività agonistica, rilasciata in pari data e con scadenza 18.11.2021. 2) Per la stagione 2021/2022, quale corollario, il calciatore era, quindi, ancora idoneo all’attività agonistica fino al termine di efficacia della suddetta documentazione sanitaria. 3) Alla data del 24.10.2021, nonostante si fossero già disputati 7 incontri ufficiali, il calciatore, idoneo all’attività agonistica, si ribadisce, come da certificazione a mani della resistente, non veniva mai convocato dalla stessa resistente né per la disputa di gare, né per lo svolgimento degli allenamenti, manifestandosi quindi, per facta concludentia, una assoluta carenza di interesse della società rispetto al permanere del vincolo. 4) Le successive convocazioni (la prima delle quali risulta pacificamente formalizzata nella data del 2 novembre 2021, non essendovi prova di quanto asserito in udienza dal rappresentante della società resistente, riguardo a precedenti convocazioni intervenute solo verbalmente) e le coeve contestazioni che, per l’evolversi conflittuale della vicenda, possono anche apparire come strumentalmente volte ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF, sarebbero, comunque, intervenute in un momento in cui, per quanto sopra evidenziato, si erano già perfezionati i presupposti previsti dalla norma di interesse per l’esercizio del diritto di svincolo da parte del calciatore in questione. Alla luce del consolidato orientamento della presente Sezione, si può pertanto, per quanto precede, legittimamente ritenere provata, nel merito, anche per il principio di non contestazione, la circostanza invocata dal calciatore, scil. la mancata partecipazione, per causa a lui non imputabile, al numero di gare indicato nell’art. 109 NOIF.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0078/CFA del 28 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione Tesseramenti n. 0034/TFNST-2021-2022 del 21 marzo 2022

Impugnazione – istanza: Sig.ri F.A., G.S. e calciatrice F.A.

Massima: La richiesta della società alla calciatrice di consegnare un nuovo certificato medico agonistico deve essere successiva alla scadenza del precedente certificato…Onde comprendere l’erroneità della decisione gravata, giova premettere una sintetica ricostruzione della successione degli eventi rilevanti e incontestati tra le parti. In particolare, rilevano le circostanze che: - all’avvio della stagione calcistica 2021/2022, la calciatrice …. era in possesso di certificazione medica alla pratica sportiva con scadenza 8 ottobre 2021; - una prima richiesta di rinnovo della predetta certificazione medica è stata inoltrata dalla società Imolese in data 12 agosto 2021 e, quindi, prima della scadenza della certificazione; - in data 3 novembre 2021, con PEC inoltrata alla società Imolese, la calciatrice ha comunicato la propria richiesta di svincolo ai sensi dell’art. 109, comma 1 NOIF; - in pari data (3 novembre 2021) (doc. 15 del fascicolo di parte resistente) la società Imolese ha inoltrato alla calciatrice una seconda richiesta di rinnovo della certificazione medica alla pratica sportiva; - quindi, in data 11 novembre 2021 (doc. 16 del fascicolo di parte resistente), la società Imolese ha inoltrato alla calciatrice una terza richiesta di rinnovo della certificazione medica. A fronte di tale successione degli eventi, il Tribunale Federale perviene ad escludere che la calciatrice potesse ritenersi “ a disposizione della società” per non aver questa fornito nuova certificazione di idoneità sportiva (sostanzialmente rinnovante quella con scadenza 8 ottobre 2021), e ciò – sempre secondo il Giudice di prime cure – “[…] nonostante i tre inviti che risultano, invece, inviati alla calciatrice, a mezzo Racc. AR, a presentare detta certificazione di idoneità all’attività sportiva”. Appare quindi evidente, nell’economia della motivazione addotta dal Tribunale, che la circostanza considerata dirimente ai fini della decisione di rigetto del ricorso sia essenzialmente ed esclusivamente la ritenuta carenza di un valido certificato di idoneità alla pratica sportiva  “[…] cosicché il numero di gare cui non ha partecipato l’atleta risulta effettivamente irrilevante ai fini del decidere, non potendo di certo la medesima prendere parte all’attività sportiva (allenamenti e partite) ex art. 43 NOIF in assenza della produzione di tale documentazione sanitaria”. Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta correttamente aderente né alle disposizioni rilevanti (pur correttamente individuate ed evocate dal Tribunale), né alle risultanze giuridico-fattuali siccome poc’anzi sintetizzate. Invero, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 109, comma 1, NOIF, “ 1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. La corretta e ragionevole interpretazione della disposizione in questione ne impone una lettura volta a valorizzare, in primis, la circostanza che il diritto allo svincolo per inattività in tanto può essere legittimamente esercitato in quanto il calciatore non abbia preso parte, "per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. D’altro canto, ciò implica la necessità di verificare l’esistenza di una concatenazione di presupposti consistenti nel fatto che il calciatore sia “a disposizione della società entro il 30 novembre” e nella circostanza che l’inattività qualificante la richiesta di svincolo (per quanto rileva ai fini del presente giudizio) non dipenda “[…] dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. La portata qualificante del presupposto costituito dalla carenza di una valida certificazione medica per l’espletamento dell’attività calcistica si spiega in correlazione con il (già evocato) precetto dell’art. 43 NOIF a mente del quale “1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. […] 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato. 4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società. […] 6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. 7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale. […]”. Orbene, tale disposizione, oltre a connotare in maniera condivisibilmente gravosa (vista la rilevanza del bene giuridico protetto) le società calcistiche (obbligate a sottoporre i propri tesserati a visita medica atta ad accertarne l’idoneità all’attività sportiva, pena la responsabilità per l’utilizzo di calciatori inidonei ovvero privi di valida certificazione di idoneità e sanzionate per le eventuali violazioni di tali precetti con il deferimento al Tribunale Federale), stabilisce altresì che tali accertamenti di idoneità vadano effettuati all’atto del primo tesseramento e, quindi, “[…] ripetuti alla scadenza del certificato”. Tale ultimo inciso consente di svolgere un duplice ordine di considerazioni. Ed infatti, da un lato è ben comprensibile, in relazione alla naturale efficacia durevole che è ex lege attribuita anche al certificato attestante l’idoneità dell’atleta alla pratica agonistica, che fino alla sua naturale scadenza, il certificato è idoneo a produrre pienamente i propri effetti; dall’altro lato, che, come inequivocabilmente emerge dalla piana lettura del comma 3 del citato art. 43 NOIF, solo dopo la sua scadenza sia necessario ripetere gli accertamenti volti a verificare la perdurante idoneità dell’atleta allo svolgimento dell’attività sportiva.  Orbene, calando tali principi nella interpretazione dell’art. 109, comma 1 NOIF, si deve in primis pervenire alla conclusione che le richieste di rinnovo della certificazione medica alla idoneità all’attività sportiva che le società calcistiche sono onerate di inviare ai propri tesserati ai sensi della predetta disposizione, onde impedire il legittimo esercizio del diritto allo svincolo per inattività, intanto possano dirsi atte a produrre legittimamente tale effetto impeditivo in quanto siano successive alla scadenza delle certificazioni in essere. Ed infatti, il sistema normativo desumibile dall’art. 109, comma 1 NOIF è nel senso che solo una volta che il certificato abbia perduto la propria efficacia abilitante, si produce nella sfera giuridica della società calcistica l’effetto di consentirle di non (o, correlativamente, di impedirle di) servirsi di tale atleta; effetto rispetto al quale la disposizione dell’art. 109, comma 1 NOIF consente, appunto: - al calciatore di reagire esercitando il diritto allo svincolo e, correlativamente,  - alla società, in alternativa: 1. ove ancora interessata alla prosecuzione del rapporto, di impedire tale conseguenza solutoria, sollecitando l’atleta a ripristinare la condizione di idoneità alla pratica sportiva (mediante il conseguimento di una nuova certificazione); 2. ove non più interessata alla prosecuzione del rapporto, di beneficiare del consolidarsi dell’effetto solutorio non manifestando (con l’invio di duplice comunicazione formale di richiesta di nuovo certificato), il proprio perdurante interesse alla prestazione sportiva dell’atleta divenuto medio tempore inidoneo a renderla (per mancanza di valida certificazione). Ciò detto, appare evidente che tale sistema non può ammettere richieste di rinnovo della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva che pervengano al calciatore prima della loro scadenza. In tale momento, infatti, stante l’ancora vigente idoneità del calciatore allo svolgimento dell’attività sportiva, la richiesta potrebbe assumere al più valenza meramente informativa (i.e. sarebbe volta a rammentare l’incombenza della scadenza) ma non esprimerebbe alcuna volontà produttiva dei sopra descritti effetti, non trovando ciò alcun supporto normativo nelle disposizioni di riferimento. Se ne desume, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente reclamo, che la richiesta di rinnovo della certificazione medica pervenuta alla calciatrice ….. in data 12 agosto 2021, in quanto anteriore alla scadenza della certificazione medica a quella data ancora efficace ed in possesso della società Imolese (avente scadenza in data 8 ottobre 2021), non poteva quindi ritenersi produttiva di alcun effetto ai sensi dell’art. 109, comma 1 NOIF. Né, sebbene per ragioni diverse rispetto a quelle appena evocate, poteva attribuirsi un qualche rilievo alle richieste in tal senso pervenute alla calciatrice da parte della società Imolese, rispettivamente, in data 3 ed 11 novembre 2021. Invero, anche al riguardo dissimilmente da quanto – errando - ha ritenuto il Tribunale, trattasi in entrambi i casi di comunicazioni pervenute alla odierna reclamante soltanto dopo che essa aveva esercitato il proprio diritto allo svincolo per inattività in data 3 novembre 2021. Ed infatti, se rispetto alla comunicazione dell’11 novembre 2021 non si rende necessaria alcuna ulteriore considerazione per provarne la posteriorità rispetto all’esercizio del diritto allo svincolo, quanto alla comunicazione del 3 novembre 2021 appare evidente dalla documentazione versata in atti come, a fronte della manifestazione di volontà della calciatrice a svincolarsi pervenuta alla società Imolese tramite PEC invitata in pari data, quest’ultima abbia opposto la propria volontà al mantenimento del vincolo contrattuale con manifestazione di volontà trasmessa a mezzo raccomandata AR che, seppur inviata nella medesima data (alle ore 21:10 del 3 novembre 2021), è stata ricevuta dalla calciatrice-destinataria solo il successivo 20 novembre 2021 e, quindi, in un momento in cui l’effetto scaturente dalla richiesta di svincolo si era integralmente ed indefettibilmente già prodotto. Invero, pur volendo prescindere dalla considerazione per cui l’invio in pari data (3 novembre 2021) ed in orario serale possa di per sé far propendere per la strumentalità della comunicazione della società Imolese (in termini di mera reazione alla ricevuta richiesta di svincolo, perpetrata con l’unico scopo di precostituirsi un supporto documentale atto a provare un’ulteriore richiesta di rinnovo della certificazione medica), in ogni caso non si può prescindere dal considerare la valenza recettizia di tale comunicazione (al pari della richiesta di svincolo); con la relativa conseguenza per cui essa può dirsi aver prodotto effetto nella sfera giuridica della reclamante soltanto quanto essa ne ha avuto effettiva conoscenza (i.e. all’atto del ricevimento della raccomandata, in data 20 novembre 2021) e, quindi, quando essa aveva già validamente e legittimamente manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo con la società calcistica. Peraltro, anche nella prospettiva di valutare secondo un canone di concretezza l’effettiva sussistenza dell’interesse della società Imolese a conservare il vincolo contrattuale con la calciatrice reclamante, non può non rilevare la circostanza per cui, acclarato che nessuna valida ed efficace richiesta di rinnovo della certificazione medica poteva intervenire prima della naturale scadenza del certificato validamente in essere all’avvio della stagione calcistica, la società non abbia avanzato alcuna richiesta tra l’8 ottobre 2021 (i.e. la data in cui tale certificato scadeva) ed il 3 novembre 2021 ( i.e. momento in cui la calciatrice ha comunicato la richiesta di svincolo), di contro attivandosi soltanto dopo (i.e. con comunicazione del 3 novembre 2021, ricevuta il 20 novembre dello stesso anno e, poi, con missiva dell’11 novembre 2021, ricevuta in data 27 novembre 2021) che la calciatrice aveva appunto comunicato la propria volontà di svincolarsi.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 34/TFNT del 21 Marzo 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: provvedimento di rigetto della domanda di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dai sigg.ri F.A. e G.S. per conto della calciatrice F.A. (n. 23.11.2004 - matr. 2.695.779) contro la società ACD FM Imolese (matr. 911.028) al fine di richiedere lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF

Massima: Rigettato il ricorso proposto dai genitori della calciatrice minore con il quale hanno impugnato il provvedimento del Comitato Regionale di rigetto  della domanda di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF….Osserva questo Tribunale che, in punto di diritto, il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo è stato adottato dal CR Emilia Romagna nel rispetto del dettato di cui all’art. 109 NOIF secondo cui il “1. Il calciatore/calciatrice 'non professionista' e 'giovane dilettante', che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”. Il calciatore, pertanto, per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare il congiunto verificarsi di due circostanze, ovvero che: 1. l’atleta fosse a disposizione della Società entro il 30 novembre; 2. la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 109 NOIF). La sussistenza di entrambi i detti presupposti non è riscontrabile nel caso di specie, dovendosi rilevare come la calciatrice, relativamente alla corrente stagione sportiva, non si sia messa a disposizione della società resistente per motivi imputabili unicamente alla medesima, non avendo la minore Fara presentato la prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, cosicché il numero di gare cui non ha partecipato l’atleta risulta effettivamente irrilevante ai fini del decidere, non potendo di certo la medesima prendere parte all’attività sportiva (allenamenti e partite) ex art. 43 NOIF in assenza della produzione di tale documentazione sanitaria. Ed invero si rileva come la minore ….. fosse munita di certificato di idoneità sportiva agonistica scadente l’08/10/2021, ma effettivamente non è stata fornita alcuna prova che la calciatrice abbia fornito alla società, nel rispetto della tempistica prevista dalle NOIF, il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 e avente validità sino al 14/10/2022, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante i tre inviti che risultano, invece, inviati alla calciatrice, a mezzo Racc. AR, a presentare detta certificazione d’idoneità all’attività sportiva; venendo, quindi, a mancare, nel caso di specie, uno dei requisiti per invocare il diritto allo svincolo per inattività, atteso che la calciatrice doveva essere a disposizione della Società entro il 30 novembre 2021. La mancata partecipazione all’attività agonistica, pertanto, è imputabile unicamente alla condotta omissiva della calciatrice, la quale non ha provveduto, sebbene formalmente e ritualmente intimata, a consegnare la relativa documentazione di idoneità all’attività sportiva e, pertanto, il ricorso va integralmente rigettato. La società resistente, inoltre, ha provato di aver convocato l’atleta per gli allenamenti settimanali, espressamente previa consegna, da parte della stessa, del certificato di idoneità sportiva, ma in ogni caso non si configurerebbe il presupposto per la concessione dello svincolo ex art. 109 NOIF, atteso che la calciatrice aveva, a tutto voler concedere, titolo per prestare la propria attività sportiva unicamente per le prime tre partite di campionato, sino alla scadenza del termine di validità del certificato medico precedentemente consegnato alla società, scadente l’08/10/2021, non risultando provato che la calciatrice abbia poi fornito alla società il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 e valido sino al 14/10/2022, nonostante i reiterati inviti in tal senso rivoltigli. Le ulteriori considerazioni circa la presunta mancata ricezione, da parte dell’atleta, delle successive convocazioni sono da ritenersi, quindi, irrilevanti, sia alla luce dei motivi già dedotti, sia perché smentite dalla documentazione prodotta dalla società resistente, sia atteso il fatto che i ricorrenti non hanno dimostrato che al 30 novembre l’atleta fosse a disposizione (con certificato di idoneità alla pratica sportiva consegnato all’Imolese) e che la medesima non avesse preso parte ad almeno 4 partite. Ulteriore motivo di rigetto è rappresentato anche dall'imprecisa e contraddittoria indicazione contenuta nell’atto di ricorso del provvedimento reclamato, in quanto nell'introduzione i ricorrenti dichiarano di impugnare “...il silenzio diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna”, mentre nelle conclusioni chiedono a Questo Tribunale di “..accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità del provvedimento di rigetto notificato in data 4.02.2022 dal Comitato Regionale Emilia Romagna a seguito della richiesta di svincolo per inattività inviata dalla Sig.ra Alice Fara e, per l'effetto, annullare il predetto provvedimento e ordinare al Comitato Regionale Emilia Romagna di provvedere allo svincolo della predetta calciatrice...”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 13/TFNT del 08 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Per la riforma del tesseramento del calciatore K.G.D. (n. 3.8.2004 – matr. FIGC 2.070.081) presso la società SSDARL Calcio Schio (matr. FIGC 62470)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237)

Massima: E’ tardivo e dunque inammissibile il ricorso proposto dalla società solo il 20/09/2021 per l’annullamento del tesseramento del calciatore presso altra società avverso il provvedimento del Comitato Regionale di accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, riguardante il Calciatore pubblicato sul Comunicato n. 55 del 13.01.2021… Ritiene questo Tribunale che, in punto di diritto, non sia condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente, la quale farebbe decorrere il termine inziale per la tempestiva conoscenza della decisione dalla propria scelta di consultare l’apposito portale solo in data 21.08.2021. Va, infatti, evidenziato che questo Tribunale non pone in discussione, ai fini della tempestività della proposizione dei ricorsi, l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, cosi come peraltro riportata nelle decisioni n. 34 del 3.5.2017 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez IV e n. 14, dello stesso Organo, a Sez. Unite, dell’8.01.2020) ma ritiene che, nella fattispecie de qua, sia indubbio che debba trovare diversa e necessaria applicazione l’art. 13 delle NOIF. Alla luce del principio espresso, il termine inziale per la decorrenza del termine per la proponibilità del ricorso andava calcolato dalla data di pubblicazione della decisione riguardante la concessione dello svincolo d’autorità sul portale telematico e precisamente, come ammesso dalla ricorrente stessa, dal giorno 13.01.2021. Va, infatti, osservato che il secondo comma del citato articolo 13 NOIF espressamente prevede che “Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.” Orbene, la decisione adottata dal Comitato Regionale Veneto ex art. 109 NOIF (comunque scevra da censure atteso il rispetto da parte del Calciatore dell’invio della raccomandata e considerata la mancata e tempestiva opposizione della società), in assenza di una norma che ne preveda espressamente particolari modalità di notifica, deve necessariamente ritenersi conosciuta, come detto, dal giorno della sua pubblicazione, con il conseguente effetto che, da tale data, andava e va calcolato il termine per la proposizione del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 7/TFNT del 13 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore D.B.S.G. (n. 17.2.2002 – matr. FIGC 6.597.633) contro la società ASD C.S. Giovanni Lupatoto (matr. FIGC 71.120)

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore e, per l’effetto, dichiarato lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società a decorrere dal 28 maggio 2021, data della richiesta di svincolo.….L’art. 109 N.O.I.F. prevede che: “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. Al comma 3° e 5° della medesima disposizione è previsto, inoltre, che: “3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice (…) 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso”. La ratio di tali disposizioni sembra chiara e deve essere individuata nella voluntas legis di concedere lo svincolo del giocatore al ricorrere di determinati presupposti, riconoscendo, peraltro, valore adesivo alla richiesta di svincolo da parte del tesserato nelle ipotesi in cui anche la società dimostri un sostanziale disinteresse al suo mantenimento in squadra. Orbene, se così è, deve rilevarsi che nel caso di specie l’istanza (stragiudiziale) di svincolo è stata notificata dal …., in data 28 maggio 2021, non soltanto al Comitato Regionale Veneto – LND, ma anche alla società ASD C.S. Giovanni Lupatoto e che, ciononostante, la società non ha posto in essere alcun comportamento oppositivo a tale richiesta. Anche nella pendenza del giudizio, inoltre, la società, pur non aderendo sic et simpliciter alla richiesta del …., neppure si è sostanzialmente opposta, poiché si è resa disponibile al trasferimento del calciatore presso altra società, esprimendo, di fatto, la chiara volontà di non avvalersi del …. nello svolgimento della propria attività sportiva.  A ulteriore conforto della fondatezza dell’istanza del …. deve rilevarsi, infine, che anche a prescindere dalla mancata opposizione della società, il C.R. Veneto ha, comunque, errato nel non considerare che la richiesta di svincolo risultava fondata anche sulla base dei soli presupposti indicati nell’art. 109, comma 1° N.O.I.F., poiché, come documentato in atti, la ASD C.S. Giovanni Lupatoto ha in effetti giocato un numero di gare sufficienti - già prima della sospensione del campionato - a giustificare lo svincolo per inattività del calciatore – gare per le quali non ha nemmeno provveduto a convocare il … – e ciò a riprova del fatto che l’evidenziata pandemia non ha, nella specie, influito né sulla effettiva disputa di tali gare, né sulla mancata convocazione del calciatore per le stesse.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 5/TFNT del 3 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC del calciatore R.C. (n. 1.2.1997 – matr. FIGC 4.358.121) contro la società AC Sandona 1922 ASD (matr. FIGC 952842)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego allo svincolo pronunciato dal CR e per l’effetto dichiarato lo svincolo dello stesso dalla società, per inattività ex art. 109 NOIF, a far data dal deposito del ricorso…Invero, in disparte l’art. 108 NOIF, che prevede termini e modalità procedurali del tutto differenti nella ipotesi di “Svincolo per accordo”, vi è che in caso di accordo in pendenza di procedimento avviato ex art. 89, 1° co., lett. a) CGS, solo la formale dichiarazione di “ rinuncia/ritiro del ricorso/reclamo” da parte del ricorrente/reclamante può spiegare i propri effetti risolutivi. Pertanto, constatata l’assenza della detta dichiarazione da parte del calciatore, tra l’altro comparso in udienza per insistere nella propria richiesta, il Collegio, esaminati gli atti e proseguendo nel merito, ritiene che la richiesta di svincolo per inattività avanzata dal C. debba essere accolta, stante la reiterata acquiescenza da parte dell’AC Sandona 1922 ASD. La società, infatti, dichiarando espressamente, in questa sede, di non opporsi alla richiesta del calciatore, ha confermato i propositi già emersi nella precedente fase, allorquando, messa a conoscenza della sua pretesa, sceglieva di nulla obiettare innanzi al Comitato Regionale Veneto, così manifestando una sostanziale adesione allo svincolo (v. art. 109 co. 5 NOIF: “L’opposizione non effettuata da parte della Società … è considerata adesione alla richiesta …"). Il CR Veneto, che ha rigettato in prima istanza la richiesta inoltrata da R. C., non ha tenuto conto del fatto, documentato in atti, che la AC Sandona 1922 ASD avesse, comunque, giocato un numero di gare sufficienti - già prima della sospensione del campionato - a giustificare lo svincolo per inattività del calciatore, e ciò a riprova che l’evidenziata pandemia non può, nella specie, avere influito sulla mancata convocazione del calciatore per tali gare. 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 3/TFNT del 22 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dalla società Alcione Milano SSDARL (matr. FIGC 918780) contro il calciatore S.G.(n. 24.4.2002 - matr. FIGC 5.494.259)

Massima: Rigettato il ricorso della società avverso il provvedimento del CR di diniego allo svincolo pronunciato dal CR di accoglimento della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore…Osserva questo Tribunale che, in punto di diritto, il provvedimento di accoglimento della richiesta di svincolo è stato adottato dal CR Lombardia nel rispetto del dettato di cui all’art. 109 NOIF. Va, infatti, rilevato che risulta provato (e per altro non contestato) che la Società reclamante, benché messa a conoscenza della richiesta di svincolo, così come previsto dal comma 2 dell’art 109 NOIF, non abbia proposto alcuna opposizione ed essendo lo svincolo stato richiesto nei termini indicati dalle NOIF – termini da considerarsi come finali – e con le modalità previste dalla norma, stante la mancata opposizione da parte della Società, in ossequio a quanto specificamene disposto dal 5 comma del precitato art. 109 NOIF, il Comitato Regionale ha correttamente provveduto ad accogliere la richiesta del calciatore G.. Va, inoltre, considerato che non può condividersi in senso contrario la tesi sostenuta dalla società, in base alla quale la richiesta di convocazione per la valutazione delle condizioni fisiche del calciatore, ai fini di un possibile impiego dello stesso (racc. del 4 maggio 2021, inviata dopo la ricezione della richiesta di svincolo) sia stata sufficiente ad impedire l’accoglimento della richiesta del calciatore. Nel caso concreto, il CR Lombardia ha correttamente ritenuta inidoneo tale atto, in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo il quale la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente deve provvedere allo svincolo dello stesso”. Da quanto sopra detto deriva che, in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, i Comitati debbano provvedere allo svincolo. Fermo tale assorbente motivo questo Tribunale, sebbene sufficiente quanto innanzi, ritiene che il ricorso vada, altresì, respinto anche nel merito, in quanto infondato. La società (sempre con la memoria inviata a questo Tribunale in data 13.03.2021), dopo la notifica del reclamo oggetto dell’odierno procedimento, ha confermato di non essersi opposta ritenendo che la richiesta di svincolo fosse da ritenersi irricevibile, in quanto la normativa prevedrebbe che tale richiesta possa essere inoltrata nel periodo intercorrente tra la fine del campionato ed il 15 giugno della stagione sportiva di riferimento. In primo luogo, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine inziale: quindi, spetta effettivamente al Giudicante valutare, in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore che si trovi “a disposizione della Società entro il 30 novembre” quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva. Se ne deve dedurre che il calciatore, per invocare il diritto allo svincolo per inattività, deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società abbia disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nei commi 1 e 4). Orbene, il fatto che il sig. G. fosse a disposizione della società, nei termini di cui innanzi, è dimostrato e provato laddove a nulla rileva, in questa sede, che lo stesso fosse stato autorizzato ad allenarsi (peraltro per breve periodo) presso un'altra squadra, non potendosi revocare in dubbio che l’unica squadra autorizzata all’impiego dello stesso fosse e continuasse ad essere quella per cui il sig. G. risultava essere tesserato e cioè la reclamante, che ben avrebbe potuto impiegare lo stesso nelle successive gare ufficiali. Va, inoltre, osservato che appaiono altresì infondate le contestazioni della società relative all’impiego del calciatore nel campionato Juniores e non in quello di Eccellenza (ove giocava il calciatore), laddove tale scelta della società prescinde dalla volontà del sig. Guidi sul quale era ed è posto il dovere di essere a disposizione della società e di rispondere alle convocazioni della stessa. Alla luce di ciò si deve dedurre che il calciatore, per vedersi confermato il diritto allo svincolo per inattività, ha dimostrato di essere a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte, non essendo stati provati dalla società i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, presentato dal calciatore L.D. (n. 30.5.2001 – matr. FIGC 6.535.750) contro la società FBC Casteggio 1898 ASD (matr. FIGC 930652)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego allo svincolo pronunciato dal CR e per l’effetto dichiarato lo svincolo dello stesso dalla società, per inattività ex art. 109 NOIF, a far data dal deposito del ricorso…Risultano provate, dall’esame della documentazione prodotta, le seguenti circostanze: 1) La società odierna resistente disputava, quanto alla I squadra, nel periodo ricompreso tra l’inizio delle competizioni agonistiche e l’inimputabile sospensione dell’attività, n. 6 gare ufficiali, tra Campionato e Coppa.L’art. 109 NOIF, invero, non distingue tra gare di Campionato e gare di Coppa e anche queste ultime rientrano a pieno titolo tra le cc.dd gare ufficiali ai fini dell’applicazione della norma e della concessione dello svincolo per inattività. Lex ubi voluit dixit. Ubi noluit tacuit.Ad abundantiam, il ricorrente avrebbe ben potuto essere convocato, per ragioni anagrafiche, nel periodo sopra detto, anche per le gare ufficiali della rappresentativa juniores, ben 6, nello stesso lasso, tra Campionato e Coppa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 27/TFNT del 17 Giugno 2021 (motivazioni) 

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC del calciatore D.Z. (calciatore n. 12.12.1999 – matr. FIGC 5.143.001) contro la società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237)

Massima: Accolto il ricorso presentato dal calciatore e, per l’effetto, dichiara lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dello stesso dalla società, con decorrenza dal 18 marzo 2021, data della richiesta, non avendo dal novembre 2018 preso parte a nessuna competizione sportiva a favore della società contro interessata, in quanto mai convocato e solo nel marzo del 2021 la società ha inoltrato al calciatore ricorrente richiesta di certificazione medica, prodromica all’attività agonistica, che il calciatore non ha soddisfatto ritenendola meramente pretestuosa e comunque tardiva, essendo in campionato già concluso in ragione della nota pandemia da Covid 19…In punto di diritto, il dettato dell’art. 109 NOIF non è stato rispettato anche se la mancata convocazione all'attività ufficiale, da parte della società Valdagno, potrebbe non essere dipesa esclusivamente dalla volontà di quest'ultima ma bensì dalla situazione pandemica che ha causato l’interruzione anticipata dell'attività dilettantistica. Il calciatore però, non avendo ricevuto alcuna convocazione per le gare di campionato 2020 - 2021, disputate dalla società Valdagno, ha correttamente richiesto lo svincolo, in assenza, peraltro, di provvedimento in deroga agli effetti dell’art.109 NOIF relativamente agli svincoli per inattività, in ragione della brevità del campionato in corso, provvedimento che la FIGC non ha ritenuto opportuno emettere. Si rileva inoltre che la mancanza di rituale contestazione, ai sensi dell’art. 109, n. 4, NOIF, da parte della società contro interessata, all’omessa presentazione della certificazione medica, è causa di irregolare convocazione con conseguente legittima nonché autonoma richiesta allo svincolo per inattività da parte del calciatore ricorrente.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 18/TFN del 21.12.2020

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Lombardia – LND pubblicato sul Com. Uff. n. 21 del 22.10.2020 di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore F.R. (n. 04.12.2000 – matr. FIGC 5875392),

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Real Melegnano 1928 (matr. FIGC 943079) / F.R. - Reg. Prot. 11/TFN-ST

Massima: Il Tribunale rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF emesso dal CR Lombardia…Stando al tenore letterale dei commi 2 e 3 dell’art. 109 NOIF “Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La  ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. L’opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato”. La norma è laconicamente chiara nel richiedere, per l’appunto, che l’opposizione venga preannunciata dall’invio di un telegramma, e non può prestare il fianco a difformi operazioni ermeneutiche. La Società ricorrente non ha fornito la prova di tale invio. Né, invero, ad abundantiam, in seno al proprio ricorso, la stessa ha contrastato, nel merito, il provvedimento impugnato, non esplicitando alcun motivo di opposizione, rimanendo, la ricostruzione offerta, gravemente indeterminata e generica. La Società ricorrente ha, in questo modo, manifestato quasi una sorta di acquiescenza rispetto al provvedimento impugnato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 041 CFA del 3 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti n. 3/TFT-ST del 7.9.2020

Impugnazione – istanza: Sig. G.M. -ACD Lucento

Massima: Confermata la decisione del TFN-ST che ai sensi dell’art. 109 NOIF ha ritenuto non sussistente lo svincolo per inattività del calciatore imputabile alla societàRecita l’art. 109(1) NOIF che “Il calciatore/calciatrice […] che […] non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. È dunque il calciatore (il Sig. G.che, ai sensi della norma appena riportata, deve dedurre di non avere partecipato ad almeno 4 (quattro) partite per cause a lui non imputabili. Ed è anche chiaro che il calciatore debba indicare quali siano le (almeno) quattro gare alle quali non abbia partecipato, potendone ovviamente indicare anche più di quattro. Nel nostro caso, invece, siamo di fronte ad una richiesta di svincolo inizialmente generica che si è poi concentrata sulle sole gare per le quali la ACD LUCENTO risulta aver proposto opposizione. In altri termini, per quanto risulta agli atti, la mancata partecipazione ad almeno quattro gare riguarda in effetti proprio quelle quattro gare per le quali si è poi formata la discussione in ordine al perfezionamento, o meno, del recapito delle raccomandate inviate dalla ACD LUCENTO. In un tale contesto, risulta però pacifico che, secondo la stessa ricostruzione del calciatore, almeno due convocazioni di quelle dedotte dalla ACD LUCENTO (le convocazioni dell’8/9/2019 e 23/9/2019) si sono effettivamente perfezionate e almeno due contestazioni (anch’esse pervenute al Sig. G.) non hanno ricevuto risposta da parte del reclamante (quelle in particolare del 23/9/2019 e 30/9/2019). Dunque, e soprattutto, in almeno un caso (raccomandata del 23/9/2019 per la gara del 29/9/2019) la Società ha provveduto a recapitare con certezza la convocazione ed ha poi con certezza e tempestivamente contestato (raccomandata del 30/9/2019), senza contro- obiezioni da parte del calciatore, la mancata risposta alla convocazione stessa. Dunque, non può dirsi raggiunta la prova – agli atti di questo procedimento – della inattività di cui all’art. 109(1) NOIF. Non v’è prova di almeno quattro gare alle quali il Sig. G. non abbia partecipato non per sua colpa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione n. 3/TFN del 07.09.2020

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Piemonte Valle d’Aosta – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289),

Impugnazione istanza:  Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. M.G. (calciatore n. 23.01.2001 – matr. FIGC 5810505) /ACD Lucento - Reg. Prot. 67/TFN-ST

Massima: Confermato il provvedimento emesso dal CR Piemonte Valle d’Aosta che ha rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF in ragione della allegazione, da parte della stessa ACD Lucento, dei “necessari sufficienti documenti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore… ...inviati quattro inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non ottemperati dal calciatore e altrettante quattro convocazioni a gare non rispettate dal calciatore e contestate dalla Società”…In definitiva, si può effettivamente accedere alla tesi sostenuta della parte reclamata che esclude la possibilità che la restituzione al mittente delle raccomandate per indirizzo “sconosciuto” del destinatario possa essere eziologicamente ricondotta ad una concreta irreperibilità del Calciatore. Ciò, dal momento che tanto le raccomandate immediatamente precedenti che quelle subito successive, tutte inviate al medesimo indirizzo (già in precedenza fornito dal Calciatore, poi confermato dallo stesso e infine ulteriormente corroborato dalle risultanze anagrafiche), venivano ritirate personalmente dal Calciatore o consegnate dall’addetto al recapito mediante immissione del relativo avviso nella cassetta postale. Né, tantomeno, le conseguenze di tale temporanea irreperibilità possono essere sofferte dalla Società resistente.A tutto voler concedere, nella fattispecie, è possibile inferire, dalla documentazione richiamata e dall’esame delle prospettazioni delle parti, come, seppur per un breve lasso di tempo, il nominativo del Calciatore non sia più comparso sulla cassetta postale. Di tale circostanza può essere chiamato a rispondere, però, esclusivamente l’intestatario della relativa cassetta postale, e non certo la Società che, con evidenza, non può considerarsi onerata ad espletare ulteriori e più accurate verifiche circa la residenza anagrafica del Calciatore, rispetto a quelle operate. A fortiori, nel caso di specie, dove l’indirizzo indicato dal Calciatore nel modulo di tesseramento coincida con quello successivamente indicato nei propri scritti, ut ficta confessio, nonché con quello emergente dalla risultanze anagrafiche.  Ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, co. 4, NOIF, l’inattività del tesserato è imputabile al calciatore stesso qualora essa dipenda: a) dall’omessa partecipazione ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva; b) dall’omessa presentazione della prescritta certificazione d’idoneità all’attività sportiva. Come noto, in base al precetto richiamato, spetta alla Società di appartenenza dimostrare: a) la deduzione e la prova dell’invio di due inviti per la presentazione della certificazione medica e del mancato rispetto di tali inviti da parte del calciatore; b)la deduzione e la prova dell’invio di quattro convocazioni a gare e delle contestazioni al calciatore delle relative mancate presenze. Come correttamente sottolineato dalla difesa della reclamata, l’onere probatorio della Società è soddisfatto con la dimostrazione della ricorrenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati alle lettere a) e b): o la mancata partecipazione  del  Calciatore  ad  almeno  quattro  gare  del  campionato,  nonostante  le  relative  convocazioni  e  le successive contestazioni di mancata presenza, non opposte dal Calciatore; ovvero, l’omessa presentazione del certificato medico, nonostante due inviti della Società, non ottemperati e non riscontrati dal Calciatore. Nel caso in esame la Società, sulla scorta della superiore ricostruzione ed in virtù delle illustrate argomentazioni, ha regolarmente convocato il Calciatore a quattro gare del campionato 2019/2020, poi contestando il mancato riscontro alle convocazioni, non ricevendo dal Calciatore alcuna risposta a nessuna convocazione e a nessuna contestazione. La Società ha portato nella giuridica sfera di conoscibilità del proprio contraddittore tanto le convocazioni, che gli inviti, che le successive contestazioni. I requisiti delineati dalla norma per evitare la liberazione dal vincolo sono da considerare soddisfatti. Non può imputarsi alla società resistente la circostanza che, a breve distanza dell’inoltro presso la residenza anagrafica (in precedenza indicata al momento del tesseramento e poi confermata nei propri scritti defensionali dal calciatore stesso), il calciatore, prima e dopo ben conosciuto all’indirizzo, fosse sconosciuto all’indirizzo stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n.2 del 07.09.2020

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Piemonte Valle d’Aosta – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289),

Impugnazione istanza:  Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. V.G.S. (calciatore n. 27.08.2001 – matr. FIGC 5625077) / ACD Lucento - Reg. Prot. 68/TFN-ST

Massima: Viene disposto lo svincolo per inattività del calciatore ex art. 109 NOIF per aver la società convocato “efficacemente” il calciatore a solo tre incontri sportivi in quanto la prima convocazione risulta essere assolutamente tardiva, come da esito della spedizione rilasciata da Poste Italiane a questo Tribunale. Infatti la prima convocazione effettuata con lettera raccomandata del 3 settembre 2019, presa in carico dall’Ufficio Postale Torino 30, via Foglizzo 28, nella medesima data, è stata consegnata al Destinatario solo in data 9 settembre 2019. La convocazione si riferisce all’ incontro calcistico disputatosi, però, in data 8 settembre 2019, pertanto non soddisfa - per impossibilità oggettiva non dipendente dal calciatore - il suo scopo. La società tuttavia, avrebbe potuto effettuare una “ulteriore” convocazione, con la quale avrebbe regolarizzato la propria posizione contrattuale. Non avendo quindi il calciatore ricorrente, preso parte ad alcuna attività sportiva, competitiva e/o preparatoria, nel corso di tutta la stagione calcistica 2019/2020, a giusta ragione, ne richiede lo svincolo.

Massima: Il calciatore ha correttamente inoltrato la richiesta di svincolo al Comitato Regionale di competenza, firmando personalmente la medesima. Infatti la firma posta in calce alla precitata richiesta ed alla contestuale delega al difensore attribuisce all’odierno ricorrente la paternità dell’atto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma. L’avvocato sottoscrive l’atto al solo scopo di autenticarne la firma.

Massima: Correttamente la richiesta è inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, da alcuni anni equiparata alla posta per raccomandata a/r ed alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Il ricorrente correttamente, produce e richiama i relativi riferimenti normativi che qualificano giuridicamente la PEC, eliminando ogni dubbio sulla sua validità. La ricezione della comunicazione è stata poi provata con il deposito delle rispettive ricevute di accettazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n.1 del 07.09.2020 

Decisione impugnata:  Provvedimento del CPA Bolzano – LND di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore M.M. (calciatore n. 05.02.1997 – matr. FIGC 6507840),

Impugnazione istanza:  Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società ASVSSD Stegen Stegona (matr. FIGC 62434)

Massima: Confermato il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF… questo Tribunale … ritiene opportuno, in ogni caso, e nel merito, confermare il proprio consolidato orientamento, laddove è evidente come la norma in esame non pone per la validità della richiesta un termine iniziale ma, solo, un termine finale e, pertanto, si ritiene che spetta al giudice, nell’ottica di un principio di ragionevolezza, valutare caso per caso quando la richiesta possa essere accolta, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo per inattività, laddove l’esigenza è quella dell’adeguatezza e congruità rispetto al fine perseguito dal legislatore e, dunque, corollario del principio di uguaglianza, pur in assenza di un contrasto all’interno della disposizione legislativa; dirimente, a tal proposito, è l’indicazione della disponibilità del calciatore a favore della società entro il 30 novembre, poiché non espressamente contestato, quando non abbia “preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Orbene se ne deve dedurre che il calciatore, ai fini dell’accoglimento della propria richiesta, deve dimostrare che era a disposizione della società entro il 30 novembre, abile all’attività sportiva e che la società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, senza consentirgli di prendere parte, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 e 4. È  altrettanto  evidente  e  pregnante  ai  fini  della  decisione  che  bisogna  adottare  e  considerare,  in  quell’ottica  di ragionevolezza, le partite ancora da disputare nel proseguo del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, laddove la società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del torneo stesso, in uno con l’intento di convocarlo nelle successive gare.   Quindi è lo stesso Comitato che deve vagliare caso per caso la fondatezza della richiesta e dell’opposizione, fermo restando il disposto del co. 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della società allo svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata adesione alla richiesta del calciatore e provvede allo svincolo di autorità dello stesso. Nel caso di specie l’Adito Tribunale ha verificato come la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore sia datata 12.6.20, laddove l’inizio del campionato risale al mese di agosto/settembre e che sino alla data di sospensione di tornei dilettantistici nazionali le società hanno disputato la maggior parte delle partite, ove avrebbero potuto e/o dovuto convocare ed impegnare i propri tesserati, a conferma dell’interesse della loro prestazione sportiva in loro favore.  Orbene la considerazione di tali aspetti deve indurre il Tribunale a valutare il caso di specie secondo il richiamato principio di concretezza e ragionevolezza e, pertanto, deve ritenere il calciatore a disposizione della società dalla data del  tesseramento  a  quella  della  richiesta  di  svincolo,  così  evidenziando  come  la  compagine  sportiva  ha  avuto certamente la possibilità di convocarlo nel corso della stagione sportiva, ed il mancato coinvolgimento  del tesserato è indice di un disinteresse sportivo della stessa, laddove il tentativo di successivo coinvolgimento appare solo formale e con il chiaro intento speculativo di conservare, unicamente, il vincolo, rilevando come l’iniziativa della società sia stata oltremodo intempestiva e, pertanto, si ritiene di rigettare il ricorso.

Massima:….avverso la richiesta di svincolo per inattività del calciatore la società, nell’opporsi, non ha provveduto a provare la formalizzazione delle contestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 co. IV delle NOIF di inadempienza del calciatore, senza nulla incidere a riguardo quanto dal tesserato esposto nelle successive missive inviate alla società ed al Comitato, giusta lettura della “breve sintesi” dello stesso, così incorrendo nelle preclusioni del successivo comma 5. Inoltre, si evidenzia, come la società reclamante non ha provveduto ad inviare alla controparte calciatore il ricorso presentato innanzi all’adito Tribunale, in violazione dell’art. 49 co. IV CGS, così incorrendo nel vizio dell’inammissibilità che, di per se, appare già sufficiente al reietto del ricorso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 56/TFN del 05.08.2020

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Veneto – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237),

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. E.K.J. (calciatore n. 18.12.2001 – matr. FIGC 2037237) / SSD FC Valdagno

Massima: Viene accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego del CR Veneto tendete ad ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF per non essere mai stato convocato nella stagione calcistica 2019/2020. Stagione calcistica conclusasi anticipatamente per la sua categoria, a seguito della nota emergenza sanitaria denominata Covid-19….È vero infatti che, l’art. 109 NOIF prevede la richiesta obbligatoria di certificazione medica agonistica a carico della società sportiva che intende convocare per la gara il calciatore. È vero anche che, in virtù del medesimo articolo, il calciatore per poter partecipare a qualsivoglia attività sportiva, deve previamente produrre idonea certificazione medica. Tuttavia la richiesta di certificazione medica effettuata dalla società opponente, durante l’emergenza sanitaria Covid-19 deve considerarsi priva di concreta utilità, in ragione della conclusione anticipata del campionato. Essa infatti in alcun modo avrebbe potuto soddisfare il fine per cui era stata effettuata ovvero a causa della sopravvenuta irrealizzabilità dello scopo. Ed ancora, impossibile da soddisfare, in ragione dei noti divieti di accesso alle strutture sanitarie, se non per ragioni gravi di necessità ed urgenza. La fattispecie facilmente potrebbe essere, per analogia, inquadrata nella previsione normativa regolata dall’art. 1256 cod. civ. (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea). Impossibilità della prestazione, che in costanza dei requisiti indispensabili dell’oggettività e dell’assolutezza, produce ipso iure, l’estinzione dell’obbligazione, liberando il debitore. La mancanza dell’elemento teleologico nella richiesta di certificazione medica e l’impossibilità oggettiva, per cause non imputabili al calciatore, di produrla, impongono in modo lapalissiano l’accoglimento del ricorso del calciatore laddove peraltro non è in contestazione la circostanza, avanzata dal medesimo, di non aver preso parte nella stagione calcistica 2019/2020, ad alcun tipo di attività sportiva, preparatoria ovvero agonistica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 55/TFN del 05.08.2020

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Calabria - LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD Olympic Rossanese 1909 (matr. FIGC 933172),

 Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal sig. M.G. (calciatore n. 28.01.2002 – matr. FIGC 7089902) / ASD Olympic Rossanese 1909

Massima: Viene rigettato il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego del CR Calabria tendete ad ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF poiché a seguito delle convocazioni inviate dalla società, unitamente alla richiesta del certificato medico ed alle contestate presenze, lo stesso non le ha tempestivamente avversate e motivatamente respinte, giusta disposizione dell’art. 109, co. 4, NOIF.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 067CFA del 4 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione tesseramenti n. 34/TFN- ST del 14.01.2020,

Impugnazione Istanza: Sig.N.A./A.S.D. Lumignacco

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore e per l’effetto annullata la decisione del TFN-ST e consesso lo svincolo dalla società ex art. 109 NOIF per inattività.…la singola società può provvedere alla convocazione dei suoi giocatori tesserati, per ciascuna partita e agli allenamenti, con il mezzo che ritiene più idoneo, ciò non sostituisce la necessità di fornire prova di avere inviato almeno due inviti a presentare la certificazione di idoneità sportiva, ai fini che qui rilevano. In ogni caso, è comunque onere della società, in caso di necessità di prova ai sensi delle N.O.I.F., come nel caso di specie, procedere alla relativa conservazione anche di eventuali messaggi telefonici per le convocazioni alle partite e/o allenamenti. Riguardo all’uso di messaggistica telefonica attraverso “gruppo WhatsApp”, il Collegio osserva che tale incombenza, alla luce delle tecnologie vigenti, non sarebbe di difficile esecuzione, ben potendo la società provvedere con i c.d. “screenshot” a conservare i singoli messaggi di chiamata o almeno il nominativo dei partecipanti al gruppo. Ciò non risulta essere stato fatto e pertanto non risulta la prova che il calciatore ….sia stato convocato, né per gli inizi degli allenamenti al 31 Luglio 2019 né per le singole partite. In proposito, il Collegio osserva sin da ora che l’inizio della stagione agonistica 2019-20 deve essere individuata già dal 31 Agosto 2019, data di inizio delle partite di Coppa Italia, le quali devono quindi aggiungersi alle sei di campionato precedenti alla data in cui il calciatore aveva chiesto lo svincolo, del 22 Ottobre 2019, dando così evidenza al trascorrere di un periodo non irrisorio ai fini di cui alla presente sede. Per quanto riguarda le asserite plurime convocazioni a cui il … non avrebbe risposto e le relative contestazioni scritte che la Lumignacco sostiene essere già in possesso di questa Corte, il Collegio, in realtà, non ne rileva alcuna presenza. Quel che risulta agli atti è una sola lettera “raccomandata” del 6 Settembre  2019, in cui si contesta al calciatore la mancata presentazione alla ripresa dell’attività agonistica avvenuta (appunto) il 31 Luglio 2019, con invito a mettersi subito a disposizione. Tale “raccomandata”, però, di cui è allegata la distinta postale n. 15312656982-1 – e che il …sostiene di non avere mai ricevuto - dalle risultanze istruttorie conseguenti alla suddetta ordinanza collegiale non risulta essere stata consegnata per l’inoltro. Dalla documentazione depositata da parte reclamante, e non contestata dalla reclamata, a specifica istanza del legale del calciatore, Poste Italiane ha infatti risposto che “…con riferimento alla sua segnalazione, relativa al recapito della Raccomandata n. 153126569821 diretta al suo assistito …, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. Dalle verifiche svolte è emerso che, in data 10/09/2019 non risulta accettata presso l’UP di Udine 7 alcuna raccomandata contraddistinta con codice n. 153126569821. Conseguentemente, non risulta neppure recapitata”. Per quanto riguarda le altre “raccomandate” richiamate dalla difesa della reclamata, risulta che esse si riferiscano alla procedura di opposizione allo svincolo (8 Novembre 2019) o siano tutte comunicazioni successive alla richiesta di svincolo, e quindi tardive, perché scritte in data 31 Ottobre 2019, 14 Gennaio  2020, 27 Gennaio  2020 e 10 Febbraio  2020. In particolare, tali ultime raccomandate, riferendosi alla richiesta di presentazione della certificazione di idoneità sportiva, sono irrilevanti e inutilizzabili, dato che la società avrebbe dovuto avanzare tali richieste ben prima della richiesta di svicolo, al fine di rendere inoperante il disposto di cui all’art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. E’ infatti ovvio che una società sportiva debba premurarsi di chiedere la certificazione di idoneità sportiva ai suoi tesserati all’inizio della relativa stagione agonistica, anche per consentire agli atleti di effettuare gli allenamenti, oltre le partite, in sicurezza. Lo stesso art. 109 cit, al comma 1, è chiaro nel prevedere che “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 Novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio  obbligatorio  equiparato  o  dalla  omessa  presentazione  da  parte  del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamata e dall’impostazione della decisione di primo grado come contestata dal …, usando il legislatore sportivo l’espressione “ha diritto”, la norma non prescrive che il calciatore debba ulteriormente motivare la sua richiesta di svincolo in presenza delle condizioni ora riportate. Nel caso di specie, oltre all’assenza di prova delle convocazioni agli allenamenti, quel che rileva principalmente in questa sede comunque - e ai fini di cui all’art. 109, comma 1, cit. - è l’assenza di prova che la società abbia dato luogo ad “almeno due inviti”, anteriormente alla richiesta di svincolo del 22 Ottobre 2019, aventi ad oggetto la presentazione della prescritta certificazione di idoneità sportiva. Che tali incombenze siano a carico della società è chiaramente prescritto nello stesso art. 109, al comma 4, laddove è detto che la società ne ha un “obbligo”: “Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.” Sulla base di tali considerazioni, pertanto, pur trovando condivisibile l’affermazione iniziale di cui alla decisione qui reclamata, secondo cui spetta al Tribunale di valutare caso per caso, secondo ragionevolezza, le richiesta di svincolo durante una stagione in corso, respingendo la pretesa dello svincolo automatico dopo quattro giornate dall’inizio del campionato in assenza di impiego del calciatore (mancato impiego che può dipendere anche da mere valutazioni tecniche o tattiche dell’allenatore) non può trovare condivisione l’ulteriore conclusione legata al caso di specie – come puntualmente contestata dal reclamante – ove si afferma che “…il campionato cui partecipava la Società ricorrente…era iniziato il 15 Settembre  2019 e l’istanza di svincolo era stata spedita il 26 Ottobre, a distanza di poco più di un mese, periodo temporale che comprendeva solo sei domeniche ed altrettante possibilità d’impiego del calciatore. Peraltro, il calciatore ha omesso di fornire anche semplici dichiarazioni di parte a sostegno della richiesta di svincolo, al di fuori del generico riferimento all’art. 109 NOIF. Ed inoltre, anche volendo prescindere dall’esistenza di due richieste di presentazione del certificato d’idoneità sportiva, seguite dalla contestazione d’inadempienza, nei modi e termini indicati nel comma 4, è certo che almeno una richiesta formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30-10-19) e che quest’ultimo non ha negato l’accusa di non aver presenziato agli allenamenti.”. Come detto, infatti, non è richiesta alcuna dichiarazione di parte ulteriore, diversa dal richiamo all’art. 109 cit., per ottenere lo svincolo in assenza delle cause impeditive richiamate nella stessa norma, cause che, nel caso di specie, alla luce delle acquisizioni istruttorie sopra richiamate, non sussistevano. Inoltre, non può certo “prescindersi” dalle (almeno) due richieste di presentazione del certificato di idoneità sportiva, che costituisce invece un presupposto necessario la cui dimostrazione è un onere per la società, ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 4, cit. Così pure, fondate sono le censure alla decisione di primo grado laddove questa afferma, senza riferimenti probatori, che “è certo” che almeno una richiesta formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30 Ottobre 2019), dato che le incombenze istruttorie svolte nella presente sede hanno invece riscontrato che tale “certezza” non c’era in ordine alla raccomandata del 6 Settembre  2019, fermo restando  che  la  ritenuta  seconda  “richiesta”  specifica  del  30  Ottobre  2019  era comunque successiva alla richiesta di svincolo, così come le altre fornite in questa sede dalla reclamata e irrilevanti. In definitiva, dalla mancata prova della convocazione agli allenamenti e alle partite e, principalmente, dalla mancata prova di aver dato luogo ad almeno due richieste di presentazione della certificazione di idoneità sportiva non contestate, il Collegio rileva che il comportamento della società A.S.D. Lumignacco è stato dimostrativo di carenza dell’interesse all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore ….nell’attuale stagione sportiva e che, in assenza, del presupposto impeditivo sopra richiamato di cui all’art. 109, comma 1 e 4, cit., il reclamante ha diritto allo svincolo come richiesto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 35/TFN del 15.1.2020

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo dalla società USD Olginatese (matr. FIGC 60228) per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal CR Lombardia – LND,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore M.M. (n. 08.06.2000 – matr. FIGC 5369779) / USD Olginatese

Massima:…questo Tribunale … ritiene opportuno e nel merito confermare il proprio consolidato orientamento, laddove è evidente come la norma in esame non pone per la validità della richiesta un termine iniziale ma, solo, un termine finale e, pertanto, si ritiene che spetta al giudice, nell’ottica di un principio di concretezza e ragionevolezza, valutare caso per caso quando la richiesta possa essere accolta, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo per inattività, laddove l’esigenza è quella dell’adeguatezza e congruità rispetto al fine perseguito dal legislatore e, dunque, corollario del principio di uguaglianza, pur in assenza di un contrasto all’interno della disposizione legislativa; dirimente, a tal proposito, è la sola indicazione della disponibilità del calciatore a favore della società entro il 30 novembre, quando non abbia “preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Orbene se ne deve dedurre che il calciatore, ai fini dell’accoglimento della propria richiesta, deve dimostrare che era a disposizione della società entro il 30 novembre, abile all’attività sportiva e che la società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, senza consentirgli di prendere parte, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 e 4. É altrettanto evidente e pregnante ai fini della decisione, che bisogna considerare, in quell’ottica di ragionevolezza, le partite ancora da disputare nel proseguo del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, laddove la società ben può opporsi formalmente allo svincolo, dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del torneo stesso, in uno con l’intento di convocarlo nelle successive gare. …è lo stesso Comitato che deve vagliare caso per caso la fondatezza della richiesta e dell’opposizione, fermo restando il disposto del comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della società allo svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata adesione alla richiesta del calciatore e provvede allo svincolo di autorità dello stesso. Nel caso di specie l’Adito Tribunale ha verificato come la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore sia datata 4/11/19, a poco più di un mese dall’inizio del campionato, laddove l’opposizione effettuata dalla società non appare del tutto fondata, dovendosi ritenere adempiente il calciatore in merito al certificato di idoneità alla pratica sportiva, per non essere stato lo stesso oggetto di specifica contestazione ex art. 109 comma 4 NOIF; sicuramente le gare disputate sono in numero pari e/o superiore alla quattro. Orbene la considerazione di tali aspetti deve indurre il Tribunale a valutare il caso di specie secondo il richiamato principio di concretezza e ragionevolezza e, pertanto, nel ritenere il calciatore a disposizione della società sin dalla data della richiesta di svincolo, evidenzia come la compagine sportiva ha certamente la possibilità di convocarlo nel prosieguo del campionato che, alla data di cui alla prima formulazione, appare solo all’inizio e, pertanto, si ritiene di non accogliere il ricorso…e, per l’effetto, conferma il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 34/TFN del 14.1.2020

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal CR Friuli Venezia Giulia – LND nei confronti del calciatore N.A. (n. 06.08.1999 – matr. FIGC 5445694),

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società ASD Lumignacco (matr. FIGC 75014) / N.A.

Massima:….la omessa allegazione degli allegati al ricorso in sede di notifica dell’atto introduttivo della controversia non costituisce motivo di inammissibilità non solo perché non prevista dalle norme del CGS, ma anche perché trattasi di documenti che, nel caso in esame, il calciatore già conosceva e, comunque, potevano agevolmente essere reperiti presso la Segreteria.

Massima:…priva di fondamento è l’eccezione della mancanza del “preannuncio” dell’opposizione proposta dinanzi al C. R. competente, sia perché tale incombente è richiesto solo quando l’opposizione non perviene all’Organo giudicante nel termine di otto giorni dalla richiesta (e nel caso concreto è giunta il 30 ottobre 2019 (fg. 48) appena quattro giorni dopo la spedizione della richiesta di svincolo), sia perché la necessità di tale preavviso è riferibile ai casi di opposizione che, se inoltrata a mezzo posta richiede tempi lunghi per la consegna, mentre in caso di invio tramite Pec i tempi sono addirittura azzerati.

Massima: Per quanto riguarda infine il merito della domanda di svincolo per inattività, ricordiamo i precedenti “giurisprudenziali” di questo Tribunale e cioè che i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 109 (tesseramento e disponibilità del calciatore da parte della società entro il 30 novembre) costituiscono i presupposti di fatto dello svincolo, certamente presenti nel caso in esame. Tuttavia, come già affermato dal Tribunale il termine del comma 2 (15 giugno oppure 15 giorni dopo la conclusione del campionato, se successiva) è un termine di decadenza del diritto allo svincolo di cui avvalersi nella successiva stagione sportiva, ma non preclude il diritto allo svincolo anche nel periodo precedente, nel corso del campionato, se il calciatore (in presenza delle condizioni di cui al comma 4) deduca di non aver “preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”, fatte salve le ipotesi eccezionali che seguono (ovvero: 1) servizio militare o servizio obbligatorio equiparato del calciatore; 2) omessa presentazione del certificato d’idoneità sportiva del calciatore nonostante almeno due inviti da contestare nei modi di cui al successivo comma 4). In questi casi, quindi, lo svincolo può essere richiesto anche prima e molto prima del 15 giugno, ma spetta al Tribunale di valutare caso per caso secondo ragionevolezza, respingendo la pretesa dello svincolo automatico dopo quattro giornate dall’inizio del campionato in assenza di impiego del calciatore. Occorre infatti tener presente che specialmente nelle società con numerosi giovani dilettanti da impiegare, possono verificarsi condizioni particolari sopravvenute anche improvvisamente nel corso di un così breve lasso temporale (condizioni di idoneità sportiva, ma di scarsa forma atletica). Di conseguenza, occorre valutare se il mancato impiego del calciatore in quattro gare ufficiali sia realmente dimostrativo di carenza totale dell’interesse della società all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore stesso. Sulla base di tali premesse, occorre rilevare che nel caso in esame il campionato cui partecipava la Società ricorrente (per stessa ammissione del legale del calciatore, presente alla riunione) era iniziato il 15 settembre 2019 e l’istanza di svincolo era stata spedita il 26 ottobre, a distanza di poco più di un mese, periodo temporale che comprendeva solo sei domeniche ed altrettante possibilità d’impiego del calciatore. Peraltro, il calciatore ha omesso di fornire anche semplici dichiarazioni di parte a sostegno della richiesta di svincolo, al di fuori del generico riferimento all’art. 109 NOIF. Ed inoltre, anche volendo prescindere dall’esistenza di due richieste di presentazione del certificato d’idoneità sportiva, seguite dalla contestazione d’inadempienza, nei modi e termini indicati nel comma 4, è certo che almeno una richiesta formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30-10-19) e che quest’ultimo non ha negato l’accusa di non aver presenziato agli allenamenti. Pertanto, ritiene il Tribunale che nel caso concreto la richiesta di svincolo, tenuto conto di tutte le specifiche circostanze di fatto anzidette, sia intempestiva rispetto al breve periodo di campionato trascorso ed a quello, molto più lungo, del campionato ancora da disputare. P.Q.M..Il Tribunale .. accoglie il ricorso presentato dalla ASD Lumignacco e quindi dichiara nullo e privo di efficacia il provvedimento di svincolo del calciatore, con effetto dalla data odierna.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 25/TFN del 8.11.2019

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Lombardia - LND di diniego allo svincolo per inattività dalla società ASD Andratese (matr. FIGC 947040) ex art. 109 NOIF,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dal calciatore L.G.A. (n. 29.9.1995 – matr. FIGC 5470575) / ASD Andratese

Massima: Il Tribunale …ha rilevato che effettivamente il calciatore nell’inviare al Comitato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF per inattività, nel rispetto dei termini, aveva regolarmente notiziato la ASD Andratese di appartenenza, ma dimenticando di allegare alla documentazione la raccomandata stessa; a completamento si evidenzia che la società di appartenenza nulla ha controdedotto. A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante del Tribunale considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. n°44/D e seguenti – ed è quanto si è verificato nel caso di specie…P.Q.M….accoglie il ricorso presentato dal calciatore … e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 10/TFN del 19.9.2019 – (D.A./ ASD Accademia Gaggiano Team - Reg. Prot. 19/TFN-ST)

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, dalla società ASD Accademia Gaggiano Team (matr. FIGC 947032), emesso dal CR Lombardia – LND,

Impugnazione istanza Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore D.A. (n. 26.10.1999 - matr. FIGC 5062457)

Massima: Il Tribunale …osserva che la mancata opposizione della Società …, nel termine perentorio di otto giorni come sancito dall’art. 109 comma 5 NOIF determina, nella sostanza, acquiescenza alla richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore al competente comitato…P.Q.M…Il Tribunale accoglie il reclamo presentato dal calciatore …. e, per l’effetto, lo dichiara svincolato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 8/TFN del 19.9.2019

Decisione impugnata: Mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, da parte del CR Lombardia – LND,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore Z.E.S. (n. 27.1.1999 – matr. FIGC 6598455) contro la società CS Trevigliese ASD (matr. FIGC 53180)

Massima: Il Tribunale …. rileva la fondatezza del rigetto prestato dal CR Lombardia – LND all’istanza di svincolo ex art. 109 NOIF, in ossequio del disposto dell’art. art. 49 comma 7 CGS…. per la mancata sottoscrizione dell’istanza ad opera del calciatore…P.Q.M… conferma il tesseramento

Massima:…. il reclamo proposto risulta non accoglibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 commi 4 e 7 CGS dal momento che non contiene alcuna motivazione o critica all’impugnato provvedimento ma, unicamente, reca la sottoscrizione mancante innanzi al primo Organo, laddove le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanati con il reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 7/TFN del 19.9.2019

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF, del calciatore F.A. (n. 7.7.1995 – matr. FIGC 5601228), emesso dal CR Sardegna – LND,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dalla società ASD Pol. SG Flumini Quartu/F.A. - Reg. Prot. 4/TFN-ST

Massima:…il Tribunale rileva che l'odierna reclamante non ha effettuato nel termine perentorio di otto giorni, ex art 109 comma 3 NOIF, opposizione alla richiesta di inserimento nelle liste di svincolo, avanzata dal calciatore …al CR Sardegna, nonostante avesse ricevuto ritualmente la richiesta di svincolo avanzata dal medesimo al Comitato. Dalla  documentazione  in  atti  risulta,  in  relazione  a  questa  ultima  circostanza,  che  il  calciatore  abbia  inviato comunicazione della propria richiesta anche alla società …. con lettera raccomandata del 23 maggio 2019. L'opposizione, quindi, non effettuata nei modi e nei termini disposti dalla norma precitata è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il CR LND competente provvederà allo svincolo d'autorità, ex art. 109, comma 5 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 4/TFN del 11.9.2019

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD Certosa di Pavia (matr. FIGC 12390), emesso dal CR Lombardia – LND

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore B.D. (n. 12.3.1996 - matr. FIGC 4597889) / ASD Certosa di Pavia - Reg. Prot. 14/TFN-ST

Massima: Il calciatore ha prodotto la ricevuta attestante l’avvenuto invio alla società …. in data 25 maggio 2019, della raccomandata contenente la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, nonché la ricevuta della avventa consegna della raccomandata. Ciò quindi consente di ritenere correttamente instaurata la procedura tendente ad ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF. Occorre aggiungere che il terzo comma dell’art. 109 NOIF stabilisce che, a fronte della richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore, La  società  può  proporre  opposizione,  entro  otto  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei  modi  e  nei  termini  come  sopra  prescritti  è  considerata  adesione  alla  richiesta  del  calciatore  ed  il  Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. Nel caso di specie, la società …, nonostante avesse ricevuto la richiesta di svincolo del calciatore … non ha proposto opposizione. La mancata opposizione non può, pertanto, in adesione ai principi innanzi menzionati, che essere considerata adesione alla richiesta di svincolo. Il Tribunale….P.Q.M…lo dichiara svincolato ex art. 109 NOIF dalla società … dalla data del 25.5.2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL CALCIATORE A.L. (N. 7.6.2001 - MATR. 5623129) EX ART. 109 NOIF EMESSO DAL CR CAMPANIA – LND E PUBBLICATO SUL CU N. 3 DEL 5.7.2019).

Impugnazione istanza:  SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) CONTRO A.L. (CALCIATORE N. 7.6.2001 – MATR. FIGC 5623129) – (RECLAMO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670)

Massima: Il Tribunale…rigetta il reclamo presentato dalla società … avverso il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore …. e, per l’effetto, conferma l’avvenuto svincolo dello stesso…. Come noto l’art. 109 NOIF, al secondo e terzo comma, stabilisce che: 2.Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato. 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. Secondo tale norma, dunque, il calciatore che intende ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF deve inoltrare la relativa richiesta con lettera raccomandata alla società. Detta lettera raccomandata è poi rimessa in copia al Comitato competente. La società può proporre, innanzi al Comitato competente, opposizione alla richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF nel termine di otto giorni dal ricevimento della raccomandata. La mancata opposizione, secondo le modalità ed i termini indicati dalla norma, equivale ad adesione alla richiesta di svincolo….Invero, il calciatore ha inviato la raccomandata presso la sede della società, così come risultante dagli atti ufficiali, e, dunque, la circostanza che la società era irreperibile presso tale luogo non può essere addebitata allo stesso. La mancata opposizione della società, di conseguenza, non può che essere considerata quale adesione alla richiesta di svincolo, così come previsto dall’art. 109 NOIF, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla stessa norma.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 57/TFN del 05.08.2020

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Lombardia – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società US Triestina 1946 (matr. FIGC 81725),

Impugnazione istanza:  Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. F.Z. (calciatore n. 18.06.1998 – matr. FIGC 5371410) / US Triestina 1946

Massima: Alla luce del consolidato, granitico, orientamento della presente Sezione sulla base del quale è consentito al ricorrente, eventualmente incorso in preclusioni e/o decadenze, di depositare in sede di ricorso ulteriore documentazione, con efficacia  sanante,  ex  tunc,  delle  stesse  eventuali  preclusioni  e/o  decadenze,  nelle  more  maturate,  si  ritiene  di acconsentire all’ingresso nel presente fascicolo, sotto il profilo istruttorio, della cartolina attestante l’inoltro della domanda di svincolo alla Società …., a fortiori trattandosi di documento formatosi in data antecedente rispetto alla promozione del presente ricorso. Da ciò discende la procedibilità del ricorso e della originaria domanda di svincolo.

Massima: Viene accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento di diniego del CR Lombardia tendete ad ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF perché si può legittimamente ritenere provata, nel merito, anche per il principio di non contestazione, la circostanza invocata dal calciatore, …..la mancata partecipazione al numero di gare indicato nell’art. 109 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Impugnazione istanza: P.D.  (CALCIATORE - N. 2.5.1997 – MATR. FIGC 5095320) CONTRO ASD SAN NICOLA CALCIO 2009 (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Riformata la decisione del CR Campania che aveva rigettato la richiesta di svincolo per inattività perché ritenuta in contrasto con l’art. 109 NOIF poiché inviata prima dei termini previsti dalla norma (21.02.2019).…Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul  rispetto  degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF in ordine all’invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell’allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell’art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata (“entro il 15 Giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso”). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine iniziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreto e secondo ragionevolezza ,caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore “a disposizione della Società entro il 30 Novembre”, quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 Novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 Giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. E’ altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso: quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell’opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo , nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: Decisione del CR Lombardia

Impugnazione istanza: P.A. (CALCIATORE - N. 19.5.1998 – MATR. FIGC 5144121) CONTRO SSD VALDALPONE RONCÀ (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Massima: Riformata la decisione del CR Lombardia che aveva rigettato la richiesta di svincolo per inattività perché ritenuta in contrasto con l’art. 109 NOIF poiché inviata prima dei termini previsti dalla norma…Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul  rispetto  degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF in ordine all’invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell’allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell’art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata (“entro il 15 Giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso”). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine inziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreo e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore “a disposizione della Società entro il 30 Novembre” quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 Novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 Giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso. Quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell’opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”. Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: Decisione del CR Lombardia

Impugnazione istanza: S.C. (CALCIATORE - N. 28.10.1999 – MATR. FIGC 5369334) CONTRO ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Massima: Riformata la decisione del CR Lombardia che aveva rigettato la richiesta di svincolo per inattività perché ritenuta in contrasto con l’art. 109 NOIF poiché inviata prima dei termini previsti dalla norma…Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul  rispetto  degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF in ordine all’invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell’allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell’art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata (“entro il 15 Giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso”). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine inziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreo e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore “a disposizione della Società entro il 30 Novembre” quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 Novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 Giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso. Quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell’opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”. Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ.

Impugnazione istanza: C.D. (CALCIATORE MINORE – N. 16.9.2003 – MATR. FIGC 2668407)    C.A./C.D. (GENITORI) – US BOSTO -

Massima: Il Tribunale rileva che il reclamo seppur fa riferimento alla opposizione di cui all’art. 107 NOIF deve essere inteso quale richiesta di svincolo per inattività che va presentato al Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lombardia – LND e per tale motivo ordina la rimessione degli atti a tale Ufficio. Va precisato che i termini di cui all’art. 109 NOIF così come integrati dal C.U. n. 3 del 17/07/2018 – Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2018/2019 del Settore Giovanile e Scolastico per l’opposizione devono intendersi con decorrenza dalla data di comunicazione della presente motivazione da parte della Segreteria del Tribunale…P.Q.M….dichiara la propria incompetenza a favore del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lombardia

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF.

Impugnazione istanza: P.T. (CALCIATORE – N. 12.7.1995 – MATR. FIGC 1014780) – SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Riformata la decisione del CR Marche che aveva rigettato la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF perchè carente dell’allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla Società di calcio di appartenenza..Il Tribunale …. ha rilevato che effettivamente il calciatore nell’inviare al Comitato la richiesta  di svincolo ex art. 109 NOIF e per inattività, nel rispetto dei termini, ha regolarmente notiziato la SSD ARL Civitanovese Calcio di appartenenza, ma ha dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa, il cui documento risulta allegato al presente reclamo. A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante del Tribunale, considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. n°. 44/D e seguenti – ed è quanto si è verificato nel caso di specie…P.Q.M…Il Tribunale…dichiara lo svincolo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).

Impugnazione istanza: R.B. (CALCIATRICE – N. 11.8.1999 – MATR. FIGC 2469663) – SC MUSIELLO SALUZZO 90 ASD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Riformata la decisione del CR Piemonte Valle d’Aosta-Ufficio Tesseramento che aveva rigettato la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF perchè sarebbe dovuta essere inoltrata al termine del campionato ed entro il 15 Giugno e non in data 12.12.18.…le circostanze addotte dalla ricorrente sono condivisibili laddove non vi è dubbio che la calciatrice, per motivi ad Ella non imputabili, non abbia preso parte alle gare (come disposto dalla norma invocata). Va poi osservato che sebbene la società abbia inoltrato richiesta di nuove visite mediche, indipendentemente dalla valutazione della validità di tale convocazione, non risulta però essere stata effettuata alcuna successiva contestazione obbligatoria ai  sensi e per gli effetti  di  cui all’art. 109 capo 4 NOIF. Inoltre e da ultimo va osservato che su tutto quanto innanzi considerato la società non ha mai minimamente ritenuto di controdedurre.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: Provvedimento del  C.R. Liguria

Impugnazione istanza: C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO DELLA CALCIATRICE R.A. - MATR. FIGC N. 2360521 – 24.04.2000).

Massima: Riformato il provvedimento del  C.R. Liguria di diniego dello svincolo ex art. 109 delle NOIF non avendo la calciatrice preso parte al numero di gare richiesto dalla suddetta norma. L’art. 109  NOIF così  recita: Il  calciatore “non professionista”  e “giovane  dilettante” il  quale, tesserato ed a disposizione della Società entro il 30 Novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della Società. Secondo tale norma, dunque, presupposti per ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF sono: - Il calciatore deve, entro il 30 Novembre della relativa stagione sportiva, essere tesserato ed a disposizione della Società; - Non deve aver preso parte ad almeno 4 gare. Tale svincolo, tuttavia, non può essere concesso allorquando il calciatore non abbia presentato la certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della Società. Nel caso di specie, la calciatrice …, al 30 Novembre 2017, non poteva ritenersi a disposizione della Società, così come richiesto dall’art. 109. Dagli atti di causa, difatti, emerge che la certificazione di idoneità sportiva della stessa calciatrice era scaduta in data 20 Settembre 2017. Emerge, altresì, che la Società, entro la suddetta data del 30 Novembre 2017 non ha mai provveduto a richiedere alla calciatrice la nuova certificazione di idoneità all’attività sportiva. La Società, invero, ha richiesto alla calciatrice detta documentazione solo in data 18 Aprile 2018.  È evidente, dunque, che, mancando al 30 Novembre 2017 il certificato di idoneità sportiva, la calciatrice non era a disposizione della Società.

Massima: L’istanza ex art. 109 NOIF è ammissibile se presentata allorquando, era ancora in corso la Coppa Italia di categoria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: Provvedimento del  C.R. Liguria

Impugnazione istanza: C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART.109 NOIF DEL CALCIATORE M.D.  - MATR. FIGC N. 4771123 – 19.04.1997).

Massima: Riformato il provvedimento del  C.R. Liguria di diniego dello svincolo ex art. 109 delle NOIF in quanto i due inviti a svolgere le visite mediche risultano essere stati inviati il 16.03.2018 e il 10.04.2018 ed appaiono strumentali a mantenere il vincolo di tesseramento. Ricordiamo che l’art. 109 NOIF prescrive che l’atleta deva essere a disposizione della Società entro il 30 Novembre di ogni anno sportivo e che un atleta non può svolgere attività agonistica (allenamenti e partite) in assenza della prescritta autorizzazione medica (art. 43 NOIF). Nel nostro caso, il certificato medico del Sig. M. risulta essere scaduto il 26.08.2016 e, pertanto, lo Società si sarebbe dovuta premurare di invitare il calciatore a presentare il certificato di idoneità prima del 30 Novembre.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO IL DINIEGO ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).

Impugnazione istanza: C.V.(CALCIATRICE – MATR. FIGC N. 5148201 – 7.12.1997) – ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Riformato il provvedimento della Divisione Calcio a 5 di diniego dello svincolo ex art. 109 delle NOIF in quanto la Società, una volta ricevuto il certificato medico, non ha convocato la calciatrice per le gare prescritte dall’art. 109 NOIF. Per completezza di esposizione si osserva che l’art. 109 NOIF prevede che la calciatrice sia a disposizione della Società entro il 30 Novembre e che un atleta per poter prendere parte agli allenamenti e alle partite deve necessariamente aver superato la visita medica di idoneità (art. 43 NOIF). Nel nostro caso la Società dopo la lettera di convocazione del Settembre 2017 ha atteso la fine del mese di Dicembre 2017 per convocare nuovamente a visita medica la calciatrice.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Lombardia,

Impugnazione istanza: ACD FEMMINILE TABIAGO – N.A. (CALCIATRICE – 2.3.2000 - MATR. FIGC 6773273);

Massima: Confermato il provvedimento del CR Lombardia, con cui era stata accolta l’istanza di svincolo della calciatrice per inattività, ex art. 109 delle NOIF, per aver correttamente applicato il comma 5 dell’art. 109 menzionato, dove è previsto che l’assenza di opposizione allo svincolo, manifestata dalla Società (ritualmente edotta dell’istanza) nei modi e termini prescritti dal precedente comma 3 “è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: provvedimento del CR Lombardia,

 Impugnazione istanza: B.N. (CALCIATORE – 24.11.1998 - MATR. FIGC 5398647) – AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Massima: Riformato il provvedimento del CR Lombardia, con cui era stata respinta l’istanza di svincolo ex art. 109 delle NOIF, sul presupposto che tale istanza fosse “nulla” in quanto “non è stata presentata direttamente dal calciatore ma da un avvocato”, modalità non prevista dalla norma in questione in quanto…nulla vieta che, come avviene nell’ordinario sistema processuale, l’interessato chieda l’assistenza tecnica di un avvocato, cui rilascia una regolare procura speciale. Peraltro, nel caso in esame, il calciatore aveva anche apposto la propria sottoscrizione accanto a quella del legale, ratificando l’operato di quest’ultimo nel medesimo atto contenente la richiesta di svincolo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: Decisione del CR Lombardia

 Impugnazione istanza: RECLAMO 10 – F.D.L.D. (CALCIATORE – 6.7.1999 - MATR. FIGC 5375822) – ASD ACCADEMIA GAGGIANO TEAM - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Massima: Confermata la decisione del CR Lombardia che ha rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF per aver la società documentato la partecipazione del calciatore a sette competizioni nel periodo in esame, indicando e documentando il tempo di permanenza in campo, del calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Impugnazione istanza: V.T.L.B. (CALCIATORE – 24.2.1995 - MATR. FIGC 5586694) – ASD CASALE CREMASCO

Massima: Riformato il provvedimento del C.R. Lombardia che aveva respinto la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF poiché…dalla documentazione prodotta risulta effettivamente che la raccomandata inviata alla ASD Casale Cremasco, …. è stata spedita nella stessa data della raccomandata …. inviata al Comitato Regionale Lombardia – Ufficio Tesseramenti, ovvero in data 12/06/2018 e, pertanto, alla luce della molteplice uniforme giurisprudenza sin qui applicata, si ritiene completa la pratica. Osservando poi che la Società, ritualmente avvisata, nulla ha dedotto ed in ossequio al disposto dell’art. 109 comma 5 delle NOIF, devesi disporre lo svincolo del calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF;

Impugnazione istanza: P.F. (CALCIATORE – 19.10.1998 - MATR. FIGC 5414187) – SSV NATURNS -

Massima: Riformato il provvedimento del Comitato Provinciale Autonomo Bolzano che aveva respinto la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF in quanto la società ha prodotto, a dimostrazione della mancata presentazione del calciatore alla visita medica per il rilascio della regolare partecipazione all’attività sportiva federale, non già una regolare convocazione con attestazione di avvenuta ricezione della stessa, bensì una semplice corrispondenza via mail intercorsa con l’Istituto Medicina dello Sport di Bolzano in data 16 Maggio 2018 con la quale viene richiesta la scadenza del certificato di idoneità fisica del Piazzo e l’Azienda Sanitaria risponde indicando che la scadenza è già maturata nel lontano 1 agosto 2017 ovvero che il calciatore non poteva assolutamente effettuare attività sportiva federale nel periodo successivo a tale data

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del  04 Aprile  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 39 – G.L. – 11.09.1999 – MATR. FIGC 6972295 - UCD SOLESINESE  (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVICOLO EX ART. 109 NOIF);

Massima: Viene rigettata la richiesta di svincolo avanzata dal calciatore, per inattività, ex art. 109 NOIF, per non aver ancora preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso, poiché a seguito dell’infortunio occorsogli non ha mai trasmesso alla società il certificato di avvenuta guarigione.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del  02 Marzo  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 25 DEL CALCIATORE C.D. CONTRO LA SOCIETÀ ASD POL. VIGOR  PERCONTI – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.

Massima: Viene dichiarato lo svincolo per inattività del calciatore, per non aver preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso. E’ giusto osservare che, i termini indicati nel secondo comma dell’art. 109, del 15 giugno ovvero entro il 15mo giorno dalla fine del campionato, devono considerarsi termini finali per la richiesta di svincolo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del  02 Marzo  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA ASD CONTRO IL CALCIATORE MINORE T.T. E I GENITORI T.M.E D.L. AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109  NOIF.

Massima: Viene revocato lo svincolo del calciatore per inattività, ex art. 109 NOIF, concesso dal C.R. e dichiarato valido ed efficace il vincolo del calciatore minore in favore della società in quanto il calciatore, infortunatosi durante il mese di agosto, non risultava a disposizione della Società sino alla comunicazione di avvenuta guarigione, strumentalmente effettuata dal calciatore, nella qualità, successivamente alla data di inoltro della relativa richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF. In oltre l’iniziativa del calciatore è stata oltremodo intempestiva, dal momento che la normativa di riferimento non obbliga la Società a convocare il tesserato per le prime quattro gara di campionato ma, a ragion veduta, indica la data del 30 novembre quale dies ad quem per la partecipazione a gare di campionato; il calciatore presenta la propria richiesta allo scadere delle prime quattro gare.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 005 - CALCIO ROSA' ASD A R.L./CADO' DAVIDE (ricorso avverso accoglimento svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Massima: L’opposizione tardiva da parte della società alla richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF inoltrata dal calciatore è considerata adesione alla richiesta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 001 - COLOMBANI PIETRO/A.S.D. REAL MELEGNANO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Massima: Per costante ed univoca giurisprudenza il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza del giocatore dedotto quale  motivo di rigetto della richiesta medesima , può essere sanato in sede di ricorso con l'allegazione di detta ricevuta e, di conseguenza, ai sensi del l'art. 109, n. 5, N.O.I.F., la mancata opposizione della società "è considerata adesione alla richiesta del calciatore''.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 007 - NIGRO ILARIA/A.C.F. TORINO (mancato accoglimento svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.)

Massima: La calciatrice viene svincolata perché l’Ufficio tesseramenti ha errato nel valutare tardiva la sua domanda di svincolo ex art. 109 NOIF che è stata presentata, invece, nei termini. L'art. 109 NOIF, al primo ed al secondo comma così  recita:  Il  calciatore  "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa  non  dipenda  da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità a/l'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso omissis. Secondo tale norma, dunque, la richiesta di svincolo deve essere effettuata entro il 15 giugno o, nel caso di campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, allorquando il calciatore, nel corso della stagione sportiva non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali. Nel caso, di specie, è vero che l'istanza ex art. 109 l.f. è stata presentata allorquando la stagione sportiva non si era ancora conclusa e che, dunque, a quella data vi poteva ancora essere la possibilità che la calciatrice prendesse parte al numero di gare richiesto dalla suddetta norma, tuttavia, quando l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti ha esaminato l'istanza, la stagione sportiva si era conclusa, con la conseguenza che l'Ufficio Tesseramenti avrebbe ben potuto verificare la sussistenza, per i motivi che di seguito si esporranno, dei presupposti per lo svincolo ex art. 109 NOIF. Non può, dunque, sostenersi, come erroneamente ha fatto l'Ufficio Tesseramenti, che la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF era stata spedita fuori termine. Il quarto  comma dell'art.  109 NOIF prevede che: Nel caso in cui la Società  deduca due inviti  per  la  presentazione   della  certificazione  d'idoneità  a/l'attività  sportiva  non  rispettati  dal calciatore,  ha  l'obbligo  di  dimostrare  di  avergli  contestato  le  inadempienze  mediante  lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le  contestazioni  costituiscono  prova  del mancato  rispetto  dei relativi  inviti,  da parte  del calciatore,   se  questi,  a  sua  volta,  non  le  abbia  motivatamente  respinte,  sempre  a  mezzo raccomandata,  entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto  delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia  motivatamente  respinte,  sempre  a  mezzo  raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. Nel caso di specie, la Società, pur avendo invitato la calciatrice a presentare la certificazione d'idoneità all'attività sportiva ed a convocare la stessa per la partecipazione  alle gare, non ha provveduto a contestare le inadempienze nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 NOIF. Si è visto, difatti, che l'art.  109 richiede che, laddove il calciatore non ottemperi all'invito concernente la presentazione dei certificati di idoneità, ovvero non si presenti alle gare cui è stato convocato, la società è tenuta a contestare, entro otto giorni, i detti inadempimenti a mezzo lettera raccomandata. La società, invece, ha provveduto a convocare la calciatrice inoltrandole, il medesimo giorno (10 ottobre 2016), le convocazioni per diverse gare che si sarebbero tenute nel mese di novembre 2016. In dette convocazioni  la società riportava il seguente avvertimento : Ti annuncio che la tua continua inadempienza verso il TCF costituisce grave violazione alle più elementari norme di comportamento sociale ed etico. La società, dunque, non ha contestato le inadempienze negli otto giorni successivi al loro verificarsi .

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 034 - MONTAGNA NADIA e CASTELLI GIUSEPPE/U.S. ISERA (richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatrice Castelli Giulia).

Massima: E’ inammissibile il reclamo tendente ad ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF  incentrato sulla  frequentazione scolastica ovvero sui motivi di studio ovvero ancora sulla residenza in altro luogo ove viene svolta l'attività sportiva. Infatti il citato articolo regola le modalità di svincolo per inattività che possono sussistere solo allorquando un giocatore, per motivi a lui non imputabili, non abbia preso parte ad almeno quattro gare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 039 - ROSA PAOLO e SAYA ROSA/A.S.D. FORTITUDO C. ROMA F.C. (richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatore Rosa Francesco).

Massima: Il mancato  utilizzo  del  calciatore  conformemente  ai presupposti di cui al richiamato art.109 N.O.I.F. legittima lo svincolo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 030 - A.S.D. SANTA SABINA/CUPPOLONI DANIELE (reclamo avverso svincolo - C.U. 67 del 4 novembre 2016)

Massima: Il calciatore deve essere svincolato per non aver preso parte alle prime quattro gare. Il Comunicato Ufficiale n. 04 del 15/07/2016 detta per i calciatori "giovani" con vincolo annuale (come nel caso in esame) regole speciali che prevedono la possibilità di richiedere lo svincolo per inattività quando il "giovane" dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara per motivi a lui non imputabili. Prendere parte ad una gara significa che il calciatore scenda in campo e non basta che venga convocato e "portato in panchina". Nel caso in esame, il calciatore non è stato certamente utilizzato nelle prime quattro giornate, poiché nelle prime due non è dimostrato che abbia preso parte alla gara e nelle seconde due non è dimostrato che sia stato regolarmente convocato. La successiva lettera di contestazione del 19 ottobre 2016 , per la mancata presentazione alla gara del 16 ottobre, non costituisce prova di una valida convocazione . Le convocazioni per le gare del 23 e 30 ottobre 2016 sono irrilevanti, essendo  gare successive  alle prime quattro giornate dall'inizio del campionato.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 09/TFNT del 13 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  Reclamo 009 - LA TORRE ANDREA/A.C. TRENTO S.C.S.D. (richiesta svincolo per accordo ex art. 109 N.O.I.F.).

Massima: E’ giurisprudenza costante considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta - Comm. Tess. 199912000 ; Com. Uff. n°44/D e seguenti - ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 09/TFNT del 13 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 014 - A.S.D. ATLETICO VI.EST/SECCO EDOARDO (richiesta svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Massima: Si deve affermare che il contraddittorio si è regolarmente instaurato tra le parti a seguito della notifica dell'istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. inviata dal calciatore e che, pertanto la società ricorrente avrebbe dovuto svolgere tempestiva opposizione dinanzi al Comitato Regionale Veneto. Di conseguenza, il provvedimento assunto dal C.R. Veneto risulta corretto e meritevole di conferma in quanto il mancato rispetto delle modalità previste dall'art . 109, n. 3 N.0.1.F ., ai sensi del successivo n. 5 del medesimo articolo, deve essere considerato adesione all'istanza di svincolo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 06/TFNT del 22 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: N.015-DALLA VALLE JORDAN ALESSIO/S.S.V.BRIXEN. (richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F.)

Massima: Il calciatore non ha diritto allo svincolo art.109 N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2015/2016, ha preso parte ad almeno 5 gare ufficiali del Campionato Regionale Allievi nel senso di essere stato impiegato sul campo e non meramente inserito nelle distinte di gara. L'art.109 N.O.I.F.. prevede infatti che "il calciatore "non professionista "e "giovane dilettante "il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore  tesserato dalla prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società".

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 06/TFNT del 22 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo N.010- GAVAGNI LINDA/REAL AGLIANESE (richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F.)

Massima: La calciatrice ha diritto allo svincolo ex art.109 N.O.I.F. perché l’opposizione formalizzata dalla società è stata inoltrata tardivamente dopo otto giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo.  Il secondo ed il terzo comma dell'art.109 N.O.I.F. così recitano: Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. Secondo tale norma, dunque, la società può proporre opposizione alla richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F. nel termine di otto giorni dal ricevimento della stessa. Detto termine, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, deve essere considerato perentorio. Con la conseguenza che la mancata osservanza del detto termine comporta l'adesione alla richiesta del calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 04/TFNT del 31 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 006 -A.S. CAMINESE/CHIARETTO MATTIA (richiesta avverso lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Massima: Il calciatore non può essere svincolato ex art. 109 NOIF perché non ha prodotto la certificazione di idoneità all'attività sportiva richiestagli dalla società. In materia di  svincolo per inattività del calciatore il comma 4 dell'art.109 N.O.I.F. prevede che nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione  d'idoneità  all'attività  sportiva  non rispettati   dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti da parte del calciatore se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte sempre a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Il citato articolo non prevede che la società debba inviare per raccomandata gli inviti al calciatore e nessuna autonoma interpretazione può sostituirsi ad una precisa e chiara disposizione del Legislatore Sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 04/TFNT del 31 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 004- ZINESI RICCARDO/A.e. PALAZZOLO (richiesta avverso il mancato svincolo ex art.109 N.O.I.F.).

Massima: La mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art.109  N.O.I.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima da parte del CR, è sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta - Comm. Tess.199912000; Com.Uff.n°44/D e seguenti – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 02/TFNT del 28 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: N.002 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I..F. DALLA A.C. MEZZOCORONA s.r.l. DEL CALCIATORE OSTI MARCO.

Massima: E’ inammissibile la richiesta di giudizio del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ai sensi del comma 6 dell'art.109 N.O.I.F. sulla istanza di svincolo del calciatore in quanto il citato articolo prevede che nel caso di opposizione della Società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo. Casi particolari non sono stati individuati dal Legislatore Federale, né autonome iniziative interpretative possono sostituirsi adesso 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 19 Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 038- CATANIA ALESSIO/POL.D. FREGENE (annullamento tesseramento ex ART. 109 N.O.I.F.).

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dal calciatore perché proposto in violazione del procedimento (articolato in più fasi - v.infra) previsto dall'art.109 N.O.I.F.. per non aver avanzato alcuna richiesta di svincolo alla società. Invero, a mente della richiamata norma regolamentare, il calciatore "non professionista e/o giovane dilettante", che intenda ottenere lo svincolo per inattività deve chiedere (entro il 15giugno,o,nel caso di campionato ancora in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso) con lettera  raccomandata  diretta  alla società(rimessa in copia al Comitato competente) di essere incluso nella "lista di svincolo". A fronte di tale richiesta la società è facultata a proporre opposizione entro i successivi otto giorni ovvero, in mancanza, ad aderire di fatto alla  richiesta del calciatore. Nel caso di adesione della società il Comitato territorialmente competente provvede d'autorità allo svincolo. Di contro, nel caso di opposizione, il Comitato, valutate le rispettive ragioni e/o deduzioni, accoglie o respinge la richiesta di svincolo del calciatore e solo avverso tale ultimo provvedimento è ammesso, nei termini di rito, il reclamo al Tribunale Federale- Sez. Tesseramenti.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 19 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 12 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/TFN – Sez. Tess. del 26.9.2014

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO DELLA CALC. F.C.AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F. CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TORINO CALCIO FEMMINILE

Massima: La calciatrice ha diritto allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF per non aver la società convocato a gare la calciatrice dopo l’intervento chirurgico, nè invitato la calciatrice a sottoporsi a visite mediche, né di averle mai richiesto il certificato d’idoneità all’attività sportiva atteso che non è onere del calciatore comunicare alla società la guarigione clinica da un infortunio mentre è suo preciso onere, ex art. 109 N.O.I.F., rispondere agli inviti di presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva, così come rispondere alle convocazioni alle gare, giustificandone il mancato rispetto per motivi a lui non imputabili quali appunto le malattie e gli infortuni. L’art. 109 N.O.I.F. sanziona la volontà delle società di tenere fermo il proprio tesserato, con la conseguenza che (come insegna la consolidata giurisprudenza federale) non si considera inattivo l’atleta che, per motivi a lui non imputabili, non risponde a quattro convocazioni espletate con lettera raccomandata dal sodalizio sportivo. La giurisprudenza elaborata sul punto dagli organi della giustizia sportiva della F.I.G.C. è molto rigorosa nei confronti delle società che non rispettano la procedura di convocazione e che tentano di aggirare la norma, magari lasciando il calciatore in panchina o impiegandolo per pochi minuti. Secondo il dettato dell’art. 109 N.O.I.F. “il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che tesserato e a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività”.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 63/CGF Riunione del 20 dicembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Tesseramenti Com. Uff. 7/D del 13.09.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dei signori R.S.R. e B.P., esercenti la potestà genitoriale sulla calciatrice D.S.R. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti

Massima: La mancata sottoscrizione, da parte della calciatrice minore, della richiesta di svincolo per inattività del calciatore ex art. 109 delle NOIF, costituisce vizio sanabile - e, nella fattispecie in esame, in effetti sanato - dalla dichiarazione scritta, resa successivamente, con la quale la calciatrice ha fatto esplicitamente propria detta richiesta, così operandone la ratifica con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 1399 c.c.. L’art. 109, secondo comma, delle NOIF, nel prevedere che, per ottenere lo svincolo, il “calciatore” deve chiedere, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo” fa sì che,come sul punto correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti la sottoscrizione del calciatore, anche se minore, in calce all’istanza di svincolo sia necessaria ad substantiam. Detta sottoscrizione da parte del solo calciatore minorenne è tuttavia anche sufficiente e ciò non solo per quanto concerne la richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 delle NOIF, ma anche, ad esempio e per rimanere in tema, per la richiesta di svincolo per cambiamento di residenza ex art. 111, secondo comma, delle NOIF, atteso che, anche in tal caso, la disposizione citata contempla quale soggetto istante il solo “calciatore”, senza richiedere altresì la sottoscrizione dell’esercente la potestà genitoriale, qualora si tratti di calciatore di minore età. Non così, si osserva per completezza, l’art. 107, primo comma, quarto capoverso, delle NOIF, che, nell’ambito della procedura di svincolo per rinuncia, dispone invece espressamente che il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento” debba essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minorenne. Analoga prescrizione di sottoscrizione della richiesta da parte del calciatore e, se minore, anche dell’esercente la potestà genitoriale, si rinviene nella disposizione di cui al secondo comma dell’art. 39 delle NOIF, relativa al tesseramento dei calciatori, a conferma della ratio della vigente normativa federale che è quella di richiedere, in presenza di calciatori minorenni, il consenso dell’esercente la potestà genitoriale solo in occasione del compimento di determinati atti, cui l’ordinamento federale attribuisce evidentemente specifica rilevanza. Il riconoscimento al calciatore minorenne, nell’ambito dell’ordinamento federale, della capacità di compiere in via autonoma atti per i quali le norme federali non richiedono specificatamente altresì il consenso dell’esercente la potestà genitoriale, comporta pertanto la abilitazione al legittimo esercizio da parte dello stesso calciatore minorenne dei diritti e delle azioni che dipendono dagli atti compiuti, in conformità ai principi generali di diritto in materia di capacità di agire, desumibili dall’art. 2 c.c.

Massima: L’opposizione non effettuata dalla Società entro il termine di otto giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo è considerata adesione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Turania 1997 avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente lo svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., concesso ai calciatori D.C.A., P.E., D.C.D., D.P.D.

Massima: Al fine di ottenere lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF il calciatore deve inoltrare la richiesta all’indirizzo ufficiale della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 4 luglio 2002 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D del 24.1.2002

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.M. avverso la revoca della concessione dello svincolo d’autorità, per inattività - ex art. 109 N.O.I.F. - dall’A.C. Vergine Dei Pini.

Massima: Il calciatore che richiede lo svincolo d’autorità per inattività ex art. 109 NOIF, deve provare il contenuto della lettera raccomandata inviata alla società della sua richiesta di svincolo d’autorità per inattività, quando nel testo della lettera esibita dalla società non si fa qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla predetta richiesta di svincolo. Ciò in considerazione del fatto che la società ha anche dimostrato di aver inviato al calciatore la “convocazione a praticare il gioco del calcio” e lettere di invito per la presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva, a cui il calciatore non ha ottemperato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice V.F. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 dell’N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un determinato ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice R.S. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un determinato ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 11 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice S.M. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega, di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un determinato ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice S.V. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice M.L. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea.

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice M.M. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea.

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

 Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice L.C. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea.

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice B.C. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice C.E. avverso la reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Briantea.

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff n. 10/D - Riunione dell’8.11.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice M.L. avverso la revoca, da parte della Commissione Tesseramenti, dello svincolo per inattività - ex art. 109 N.O.I.F. - dall’U.S. Briantea.

Massima Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 7– www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com.Uff. 10/D - Riunione dell’8.11.2001

 Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice B.S. avverso la revoca, da parte della Commissione Tesseramenti, dello svincolo per inattività - ex art. 109 N.O.I.F. - dall’U.S. Briantea.

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D – Riunione dell’8.11.2001

Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice C.F. avverso la revoca dello svincolo per inattività - ex art. 109 N.O.I.F. dall’U.S. Briantea.

Massima: A norma dell’art. 109 N.O.I.F., il calciatore ha diritto allo svincolo da parte del Comitato Regionale, nel caso in cui la società non abbia proposto in tale sede opposizione ovvero ha proposto opposizione mediante produzione di documentazione incompleta, poiché in tal modo in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F, l’opposizione stessa non può produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta del calciatore.

Massima: In tema di svincolo per inattività del calciatore, l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito interloquire e non può eludersene l’applicazione. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione.

Massima: A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F., la società deve inviare al calciatore “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”. I due inviti rivolti dalla società alla calciatrice a sottoporsi entro certe date a visita medica non sono gli inviti (richiesti dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica. In tal caso la società viene meno ad un obbligo ben preciso. In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte della società di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

Massima: Dalla lettura dell’art. 109 comma 5 NOIF emerge con chiarezza che la mancata opposizione allo svincolo richiesto dalla calciatrice, da parte della società “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effettuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui all’art. 109 comma 3 NOIF, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Massima: L’art. 109 comma 4 NOIF, in materia di svincolo, impone al calciatore di “respingere motivatamente” entro cinque giorni le contestazioni mosse dalla società, senza nessun obbligo di esibizione del certificato medico, bastando la comunicazione alla società di essersi sottoposto a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Annonese F.C. avverso la declaratoria di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., del calciatore S.R..

Massima: Le richieste di produzione della certificazione medica trasmesse dalla società al calciatore risultano prive di specifica indicazione della data entro la quale l’atleta era tenuto a presentare il documento richiesto. Tale carenza, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., inficia la validità delle richieste che devono pertanto ritenersi come mai avvenute. Risulta elusa la necessità di dare una precisa scadenza alle varie attività (presentazione del certificato, contestazioni ecc.) previste a carico delle parti. Consegue che è legittimo lo svincolo d’autorità disposto dalla Commissione Tesseramenti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 22 febbraio 2001 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 23.11.2001

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.R. avverso la reiezione della richiesta di svincolo per inattività - a norma dell’art. 109 N.O.I.F. - dall’A.C. Fossalta Maggiore.

Massima: L’inattività del calciatore, affinché possa avere rilevanza ai fini dello svincolo ex art. 109 NOIF, non è attribuibile al sodalizio di appartenenza in quanto il calciatore nella stagione sportiva 1999/2000 svolgeva il servizio militare (durato complessivamente dal 28 aprile 1999 al 5 marzo 2000), sicché sono da escludere la sua messa a disposizione della società di appartenenza entro il 30 novembre oltre che l’addebitabilità della pretesa inattività alla società medesima.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 16 novembre 2000 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 23.9.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Bojano avverso la concessione dello svincolo d’autorità al calciatore P.L., a norma dell’art. 109 N.O.I.F., per inattività.

Massima: Ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., non si può avere lo svincolo per inattività quando il calciatore ha partecipato solo alle gare del Campionato “Juniores” e non anche a quelle della prima squadra.

Massima: L’art. 48 N.O.I.F., definisce “attività ufficiale” quella organizzata dalle Leghe, dai Comitati e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la conseguenza che le convocazioni del calciatore sono rituali quando sono state seguite da contestazioni di assenza non opposte dall’interessato, idonee ad evitare la dedotta inattività. L’art. 48 N.O.I.F. non consente di restringere alla sola attività della cosiddetta “prima squadra” il riconoscimento di “attività ufficiale”, tale essendo definita dalla norma medesima anche quella organizzata per le categorie giovanili.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n.13 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore A.A. avverso la reiezione della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dall’A.P. Leonfortese.

Massima: L'art. 109 NOIF fa riferimento alla intera stagione sportiva, per cui il calciatore non può richiedere lo svincolo per inattività se ha partecipato ad almeno quattro gare durante la stagione sportiva, anche se le stesse sono state disputate in data successiva a quella dell'istanza di svincolo.

Massima: Lo svincolo per inattività di un calciatore é conseguente alla mancata partecipazione di esso a quattro gare ufficiali nell'arco dell'intera stagione sportiva. La data del 30 novembre alla quale fa riferimento l'art. 109 NOIF, non sta ad indicare che il calciatore debba avere disputato entro tale termine almeno quattro gare, ma fissa la data dalla quale il calciatore deve essere a disposizione della società (per tesseramento, prestito o altro) perché possa essere svincolato per la mancata disputa di almeno quattro gare ufficiali nell'arco della stessa stagione sportiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n.13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore A.A. avverso la reiezione della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dall’A.P. Leonfortese.

Massima: A norma dell'art. 23 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva “i termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza", e quindi la computabilità nel termine anche del giorno in cui la società ha ricevuto la richiesta di svincolo.

Massima: L'art. 23 comma 7 C.G.S. si applica a tutti i casi in cui le disposizioni regolamentari stabiliscono un termine entro il quale deve essere compiuta una determinata azione. La disposizione del resto non fa che ribadire un principio di carattere generale dell'Ordinamento giuridico, per il quale il termine comincia a decorrere dal giorno successivo a quello stabilito come termine iniziale (dies a quo non computatur in termino), per cui anche in assenza della norma di cui all'art. 23 comma 7, ugualmente non si sarebbe dovuto tenere conto del giorno in cui la società ha ricevuto la richiesta di svincolo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/d Riunione del 9.9.1999

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore S.M. avverso la reiezione della richiesta di svincolo per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dalla A.C.U.Z.S.S.

Massima: Non concretizza la violazione dell'art. 109 comma 2 N.O.I.F. quando il calciatore ha indirizzato la sua domanda di svincolo alla società, con la prevista raccomandata, non presso la sede sociale, ma presso il recapito del presidente della società. Ciò non inficia la regolarità dell'intrapresa procedura, avendo nella sostanza instaurato il contraddittorio, e legittimato l'istante a pretendere una pronuncia da parte della Commissione Tesseramenti sul merito del contenzioso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 21.10.1999

 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Lucento avverso la concessione dello svincolo per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., al calciatore F.I..

Massima: La previsione di svincolo per inattività, contenuta nell'art. 109 delle N.O.I.F., pur non precisando formalmente i limiti di utilizzo dei calciatori, deve tuttavia essere interpretata secondo le sue effettive finalità che sono quelle, da una parte, di scongiurare l'inerzia agonistica e, dall'altra, di evitare la sopravvivenza di un vincolo mantenuto in essere soltanto formalmente e a scopo meramente strumentale. (Nel caso in specie, risulta dagli atti che il calciatore è stato impiegato dalla sua Società di appartenenza soltanto in quattro gare casalinghe, a campionato ormai avviato e soltanto per pochi minuti finali. Queste circostanze denotano una chiara finalità strumentale per mantenere in vita il vincolo soltanto formalmente e vanificare il diritto del calciatore allo svincolo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 20 maggio 1999 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 18.2.1999

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.S. avverso la reiezione della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dalla S.S. Sangiorgina.

Massima: L’inattività del calciatore è attribuibile al medesimo e non già al sodalizio di appartenenza, quando provvede a convocare il tesserato per quattro volte per altrettante gare ufficiali e a contestare nei termini le relative mancate presenze.

 

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunione del 17.9.1998

 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.J. avverso la reiezione della richiesta di svincolo d’autorità, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività, dalla A.S. Camaiore Calcio.

Massima: L’art. 109 comma 1 N.O.I.F, esclude che l'inattività del calciatore possa costituire la base per la concessione dello svincolo d'autorità, quando questa sia da collegare, appunto, "alla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C - Riunione del 19 febbraio 1998 - n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 28/29.11.1997

 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Nuova Gallese avverso la concessione dello svincolo d’autorità al calciatore G.A., a norma dell’art. 109 N.O.I.F., per inattività, nonché avverso il deferimento di essa reclamante.

Massima: Il meccanismo previsto dell'art. 109 N.O.I.F., il c.d. svincolo per inattività, si articola e si sviluppa su due piani: uno di carattere sostanziale, costituito dall'inattività del calciatore per motivi a lui imputabili nell'assenza delle ipotesi derogatorie previste dalla norma; l'altro di carattere procedurale, orientato a realizzare un minimo di contraddittorio imperniato su modalità formali e temporali della richiesta del calciatore, che deve essere rimesso in copia al Comitato competente, che, a seconda o meno della presenza di opposizione da parte della società, segue procedure diversificate prima di emettere la relativa pronuncia. Attesa la rilevanza della pronuncia cui sfocia il procedimento suddelineato, è evidente come la validità délla stessa sia subordinata alla completa osservanza delle condizioni di sostanza e di forma sopra accennate. (Nel caso di specie la lettera inoltrata dal calciatore alla società non soddisfa i requisiti prescritti per la sua assoluta genericità (abbandono dell'attività calcistica agonistica) e perché non contiene alcuna indicazione della rimessione dell'istanza stessa al Comitato competente. Pertanto, la CAF ha ripristinato il vincolo a favore della società).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C - Riunione del 15 gennaio 1998 - n. 7 – www.figc.it

 Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunioni 26/27.9.1997

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Visport Front avverso la concessione dello svincolo d’autorità alla calciatrice V.F., a norma dell’art. 109 N.O.I.F., per inattività.

Massima: La mancata opposizione alla Commissione Tesseramenti da parte della società avverso l’annullamento dello svincolo, ex art. 109 N.O.I.F., concesso dal Comitato Regionale è considerata come adesione alla istanza del tesserato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 23 ottobre 1997 - n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunioni nel 29/30.9.1997

 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Oratorio Aurora Ombriano avverso la concessione, a norma dell'art. 109 comma 2 N.O.I.F. dello svincolo d’autorità al calciatore B.D.

Massima: Il 2° comma dall'art. 109 NOIF impone che alla richiesta di svincolo inviata al Comitato sia allegata la ricevuta della raccomandata indirizzata alla controparte. L’omessa allegazione, ove non sia conseguenza del mancato invio della raccomandata, non costituisce ragione di rigetto della richiesta, potendosi e dovendosi, in tal caso, chiederne la successiva consegna all'interessato, che qualora la esibisca sana l’irregolarità.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 12/13.9.199

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S Euromop Giorgianna avverso la concessione dello svincolo d’autorità per inattività al calciatore Z.N., a norma dell’art. 109 N.O.I.F.

Massima:Quando non sono state provate quattro convocazioni ingiustificatamente disattese dall'atleta, deve nella specie ritenersi verificato il presupposto di cui all'art. 109 comma 1 NOIF secondo cui il calciatore che non ha preso parte, per cause a lui non imputabili, ad almeno quattro gare della stagione sportiva, ha diritto allo svincolo di autorità. (Nel caso di specie risulta agli atti che il calciatore, nel corso della stagione sportiva 1996/97, veniva convocato per cinque distinte gare, e che soltanto in tre occasioni la società appellante faceva pervenire all'interessato tempestive e rituali contestazioni di assenza, come previsto dall'art. 109 comma 4 N.O.I.F.)

Massima:Avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti di rigetto della sua richiesta di svincolo per inattività, il calciatore può proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D - Riunioni dell'11/12.10.1996

 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Csen Atletico Nuoro avverso la concessione dello svincolo d’autorità per inattività a norma dell’art. 109 N.O.I.F. , al calciatore S.S..

Massima: Deve essere concesso al calciatore lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. quando lo stesso non venga impiegato per almeno quattro gare ufficiali, a nulla rilevando le argomentazioni della società che giustifica la mancata convocazione alle prescritte quattro gare ufficiali con la mancata presentazione del certificato di idoneità da parte del calciatore.  Massima: Avverso il provvedimento del Comitato Regionale che nega al calciatore lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F, il calciatore può proporre ricorso alla Commissione Tesseramenti e successivamente alla CAF.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D – Riunioni dell'11/12.10.1996

 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Riposto avverso la concessione dello svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F. al calciatore C.C..

Massima: Quando un calciatore richiede lo svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F, la Commissione Tesseramenti, riscontrando la mancata opposizione della società, ribadisce la decisione del Comitato Regionale, considerando quella ingiustificata omissione, ai sensi dell'art. 109 comma 5 N.O.I.F., adesione alla richiesta del calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D Riunioni dell'11/12.10.1996

 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore B.E. avverso la reiezione della propria richiesta di svincolo d’autorità per inattività, a norma dell’art. 109 N.O.I.F., dall’ U.S. Guanzatese.

Massima: L’ art. 109 N.O.I.F. stabilisce, al primo comma, che il calciatore non ha diritto allo svincolo per inattività nel caso in cui abbia prestato servizio militare ovvero servizio obbligatorio equiparato, principio ampiamente condiviso e consolidato dalla giurisprudenza di questa C.A.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 5 dicembre 1996 n. 8 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D -Riunioni del 10/11.10.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Dist. Mazzari Sant’Agata avverso la concessione dello svincolo d’autorità al calciatore C.A., ex art. 109 N.O.I.F., per inattività

Massima: Ai fini del diniego dello svincolo per inattività ai sensi dall'art. 109 N.O.I.F., la partecipazione del calciatore ad almeno quattro gare di campionato deve essere effettiva e non limitata a pochi minuti di giuoco (nel caso in esame il calciatore aveva partecipato alle gare per 1 solo minuto di giuoco a gara).

 

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