Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0061/CFA del 11 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare n. 0079/TFNSD del 26.10.2023

Impugnazione – istanza: Sig. S.C./F.I.G.C. ed altri

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto dall’ex presidente della società di Serie C avente ad oggetto “integrazione componente del Consiglio federale della FIGC” per carenza dei presupposti all’attualità….La decisione impugnata, dopo aver precisato che, a norma dell’art. 27 dello Statuto della Lega Pro, costituisce requisito per poter ricoprire la carica di Consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro il non essere tesserato per altre compagini federali diverse dalla Lega Pro e aver acclarato che il dott. Caiata non era tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro, ha tratto la conseguenza che il tesseramento per società appartenente ad altra branca federale impedisce la nomina del ricorrente a Consigliere federale della Lega Pro, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il reclamo contesta l’argomentazione del primo giudice, che muoverebbe da un presupposto errato, avendo omesso di considerare che l’esponente all’atto della propria candidatura era tesserato per una società appartenente alla Lega Pro, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 27 dello Statuto Lega Pro e, essendo risultato primo dei non eletti, ha acquisito il diritto ad essere nominato in caso di decadenza dalla carica di uno dei soggetti che lo precedono in graduatoria. Questo diritto è stato acquisito e si è cristallizzato con l’approvazione della graduatoria all’esito delle elezioni e, diversamente da quanto ritenuto e affermato dal TFN, non può essere rimesso in discussione, avendo riguardo al momento della decisione del ricorso diretto a far valere l’interesse ad acquisire la qualifica di Consigliere federale. La tesi del reclamante non può essere apprezzata perché confonde due piani che devono rimanere logicamente distinti. Il TFN non ha messo in discussione la validità della graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere federale e nemmeno che, al momento della presentazione della candidatura con inserimento nella graduatoria medesima e “quantomeno fino alla data dell’udienza”, il ricorrente non fosse manchevole del requisito funzionale richiesto per la nomina in seno al Consiglio federale. Ha invece correttamente rilevato che nessuna utilità pratica potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda formulata col ricorso, atteso che, all’attualità, il reclamante non potrebbe giovarsi di un giudicato di annullamento a sé favorevole, a ciò ostando l’attuale difetto di un requisito funzionale necessario per la nomina a Consigliere federale in quota Lega Pro. Ciò, in linea con l’impostazione difensiva del reclamante che non agisce a tutela di un interesse meramente strumentale al riconoscimento, invero incontroverso, del possesso originario dei requisiti funzionali per il conferimento dell’incarico, ma del proprio diritto all’ottenimento “ad oggi” della nomina in seno al Consiglio federale. In tale cornice il TFN si è correttamente soffermato sullo scrutinio preliminare circa il possesso attuale, in capo al ricorrente, dei requisiti necessari per acquisire la carica di Consigliere federale. Tanto in conformità al principio in base al quale l’interesse all’azione, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, per essere venuto meno per la parte qualsivoglia effetto utile ritraibile da una decisione a sé favorevole. Il che è quanto si verifica nel caso di specie, là dove l’evoluzione della vicenda controversa e, in particolare, la condizione attuale del reclamante di essere tesserato per società non affiliata alla Lega Pro ha, di fatto, comportato il venire meno in capo all'esponente financo dell’astratta possibilità di trarre una qualche realistica utilità dal presente giudizio. Per dare evidenza a tale prospettiva, il reclamo impone alla Corte di delineare il quadro normativo di riferimento e contestualizzare il possesso del requisito di cui trattasi nella realtà materiale. L’art. 26 dello Statuto federale F.I.G.C., inserito nel “Titolo C Consiglio federale”, stabilisce che “Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, del Presidente dell’AIA, nonché di venticinque componenti eletti”, otto dei quali espressi “dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale”. La stessa norma prevede, al comma quarto, che l’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe avviene nel rispetto dei requisiti funzionali stabiliti dai rispettivi regolamenti elettorali e stabilisce, altresì, che “La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega … per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive.” A sua volta l’art. 6, comma 13, del Regolamento elettorale Lega Pro rimanda, per la definizione dei requisiti funzionali, alle disposizioni contenute nello Statuto federale Lega Pro e questo all’art. 27 stabilisce che, ai fini della elezione alla carica di Consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto F.I.G.C., disponendo poi, al comma 3, con previsione conforme a quella contenuta al richiamato art. 26, comma quarto, dello Statuto F.I.G.C., che “A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l’appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto federale”. Traendo le fila dal combinato disposto delle norme esaminate, si evince con estrema chiarezza che la nomina del Consigliere federale eletto in rappresentanza della Lega Pro richiede che il candidato non sia tesserato ad altre leghe o ad enti e associazioni partecipanti a componenti federali diverse. Insomma, la nomina di Consigliere federale in quota Lega Pro presuppone un vincolo di rappresentanza del candidato eletto, che viene meno nel caso in cui l’interessato non sia più tesserato in alcuna delle Società aderenti alla Lega Pro. E’ dunque indubbio che detto requisito debba permanere durante l’intero svolgimento dell’incarico elettivo, come comprovano le inequivocabili previsioni di “perdita dei requisiti funzionali”, di “decadenza immediata” e di “sostituzione” del Consigliere eletto divenuto privo, in costanza di nomina, della qualità di non essere tesserato per altre Leghe, perché questo recide il legame di rappresentanza in capo al Consigliere eletto in quota Lega Pro. Ciò è tanto vero che la vacanza in Consiglio federale, al cui subentro l’esponente illogicamente aspira, si è determinata proprio a seguito della dichiarata decadenza del Consigliere Pasini, per avere questi, al pari del reclamante, smarrito medio tempore il requisito funzionale di cui all’art. 26, comma quarto, dello Statuto federale, richiesto per permanere in Consiglio in rappresentanza della Lega Pro (al riguardo è irrilevante che il Pasini sia stato poi eletto Consigliere federale in quota Lega nazionale Professionisti Serie B, essendo evidentemente risultato in possesso degli specifici requisiti funzionali richiesti per la nomina a tale diverso titolo e rappresentanza). In tale contesto, caratterizzato dalla perdita sopravvenuta del requisito funzionale a seguito del tesseramento del reclamante per società non militanti in Lega Pro, la pretesa dedotta in giudizio non è sorretta da un interesse concreto e attuale meritevole di tutela. Siamo, infatti, in presenza dell’esercizio del diritto di nomina da parte di un soggetto al quale fa difetto uno dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto azionato. Ne deriva l’impossibilità di dar seguito alla impostazione difensiva del reclamante che, con l’affermazione del diritto “cristallizzato”, pretende di conseguire una nomina che il sopravvenuto e attuale difetto del requisito funzionale di rappresentanza della Lega Pro rende soggetta a “decadenza immediata”. Quanto precede rende manifesto, fino all’evidenza, che il reclamante non è titolare di un interesse attuale all’azione, il cui accertamento deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito. Al riguardo soccorre l’insegnamento della Suprema Corte, a tenore del quale “l’interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l’indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio” (così: Cass. Civ. sez. II, 28 luglio 2023, n. 23037). Affinché possa delinearsi la legittimazione all’appello non è nemmeno sufficiente l’esistenza di un mero interesse alla corretta soluzione di una questione giuridica, essendo necessaria una concreta utilità che derivi alla parte dalla rimozione della sentenza impugnata. In tale quadro va soggiunto che la scelta del Consiglio federale di procedere alla sostituzione del …mediante nuove elezioni, anziché per integrazione con il primo dei non eletti, costituisce vicenda inter alios in ordine al cui svolgimento e sviluppo il reclamante non è titolare di alcun interesse tutelabile, non potendo egli candidarsi alle nuove elezioni per la nomina del consigliere federale in quota Lega Pro, né per quanto già argomentato conseguire la nomina per scorrimento della graduatoria originaria. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Nel profilo della evidente improcedibilità dell’impugnazione la Corte individua la “ragione più liquida” che meglio può realizzare l’economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del “giusto processo” cui anche il processo sportivo deve ispirarsi (art. 44 CGS), unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale in limine litis non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio. In conclusione, la decisione reclamata non merita censura, avendo fatto buon governo dei principi rilevanti e della normativa applicabile nella vicenda controversa.

 

Decisione C.F.A. – Sezione Consultiva : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 14 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Richiesta di parere interpretativo del Presidente federale in ordine all'applicazione dell'art. 21 dello Statuto FIGC

Impugnazione – istanza: –  Parere 0002

Massima: Il tema sottoposto a parere riguarda le elezioni di un Consigliere Federale, ossia di un componente di un organo della FIGC, in specie del Consiglio Federale, in sostituzione del precedente componente decaduto. Il Consiglio Federale è composto in maniera da rappresentare tutte le componenti dell’ente associativo che, nel caso in esame, si traduce nell’utilizzo di un criterio di rappresentatività delle singole Leghe. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Lega Pro, il criterio derivante dallo Statuto FIGC (art. 26 comma 1), consente l’espressione, tramite elezione, di tre Consiglieri Federali. Secondo la disciplina generale dettata dall’art. 26 dello Statuto FIGC, l’elezione dei Consiglieri Federali di spettanza delle singole Leghe, avviene in due diverse occasioni: i. quella ordinaria, che si svolge in sede di ‘assemblea federale elettiva’; e ii. quella conseguente a decadenza dalla carica del Consigliere Federale, che avviene tramite ‘elezioni suppletive’ (comma 4). La disciplina federale è poi replicata nello Statuto della Lega Pro che, all’art. 27, comma 3, nell’evidenziare casi e conseguenze dell’incompatibilità dei Consiglieri Federali dalla stessa eletti, prevede che “La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale”. Sempre lo Statuto di Lega Pro contiene inoltre, all’art. 16 comma 12, una espressa disciplina per l’elezione dei Consiglieri Federali, individuando sia la competenza alla convocazione dell’assemblea (competenza posta in capo alla FIGC) che le modalità di svolgimento delle elezioni. Il quesito sottoposto alla Corte attiene quindi alla soluzione del contrasto disciplinare tra le indicazioni date dalla lettera del Segretario generale, che individua come disciplina applicabile quella dell’art. 21 comma 4 (che regola l’Assemblea elettiva della FIGC) e la previsione dello Statuto Lega Pro, dove invece si individua la competenza e il procedimento in maniera diversa (art. 16 comma 12 Statuto Lega Pro). In particolare, dalla lettera del Segretario generale sembra doversi dedurre che, secondo il detto organo, la competenza alla indizione delle elezioni debba radicarsi in capo alla Lega Pro che, nella procedura, dovrebbe attenersi alla disciplina di cui all’art. 21 comma 4 dello Statuto FIGC…..Sulla scorta dell’istruttoria svolta e in via preliminare, ritiene questa Sezione di potersi pronunciare sulla vicenda de qua, pur in presenza del contenzioso sopra indicato, non sussistendo la previsione ostativa di cui all’art. 98, comma 2, lett. d) CGS che consente l’interpretazione delle norme statutarie e delle altre norme federali “sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva”. Nel caso in esame, il tema oggetto del contenzioso, ossia la possibilità o meno del reclamante di subentrare nella carica di Consigliere Federale senza doversi dar luogo ad elezioni suppletive, si pone su un piano concettuale diverso da quello sottoposto a questa Sezione consultiva, in quanto riguarda l’an delle elezioni, che non sarebbero indette qualora il reclamo fosse accolto, mentre questa Sezione è tenuta a pronunciarsi sul loro quomodo, ossia sui temi della competenza ad indirle e delle relative modalità procedurali. Venendo al merito della vicenda, va notato che questa Sezione aveva altresì richiesto ai due soggetti interessati di accompagnare la trasmissione dei documenti richiesti con una relazione esplicativa. Di tali relazioni vanno qui ripresi, per completezza di trattazione, i contenuti essenziali che sono i seguenti: - per il Segretariato generale della FIGC:  “A parere di questa Federazione, infatti, la succitata previsione di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto non comporta, in caso di decadenza dalla carica di un Consigliere federale espresso da una Lega, la necessità che si convochi nuovamente l’Assemblea federale con il solo scopo di far eleggere all’interno dell’Assemblea di Lega Pro un Consigliere della Lega stessa, con la sola partecipazione dei delegati della medesima Lega. In considerazione di quanto precede, si ritiene, pertanto, che l’Assemblea per l’elezione suppletiva di un Consigliere federale della Lega Pro possa essere convocata e condotta dalla stessa Lega Pro, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 4 dell’art. 21 dello Statuto federale relative alla convocazione dell’Assemblea, nonché alla presentazione e alla pubblicazione delle candidature.” - per la Lega Pro: “Per quanto concerne le competenze e le formalità assembleari si rappresenta come, non avendo reperito precedenti in ordine allo svolgimento di “elezioni suppletive”, la Lega Pro, a seguito di autorizzazione federale del 3 luglio 2023, con nota del 7 settembre 2023 (allegata) ha rappresentato quelle che erano le criticità dalla stessa ravvisate.” Va inoltre osservato come, nella lettera del giorno 8 giugno 2023, acquisita sempre tramite l’istruttoria, la Lega Pro si era dichiarata “sin d’ora disponibile a svolgere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni federali (regolamento elettorale FIGC e statuto federale) per l’assemblea elettiva, ivi inclusi quelli afferenti alla convocazione e la conduzione della stessa; per quanto concerne le formalità previste dal predetto comma IV dell’art. 21, con particolare riferimento al deposito ed alla pubblicazione della candidature, si ritiene non possano essere oggetto di delega trattandosi di adempimenti (pubblicazione sul sito federale) che, per disposizione statutaria, devono essere svolti dalla Segreteria Federale.” Dalla disamina delle posizioni espresse nei singoli atti e dai contenuti dei due diversi statuti, possono dunque trarsi le seguenti prime osservazioni, propedeutiche all’espressione del parere finale: a) il Consiglio federale è organo della FIGC e, conseguentemente, la disciplina delle procedure per la nomina a ricoprire l’ufficio di Consigliere federale è attribuita all’ente di cui questi è destinato a fare parte, ossia alla FIGC e quindi allo Statuto federale; b) coerentemente con questo presupposto, la disciplina generale dettata dall’art. 26 dello Statuto FIGC evidenzia come l’elezione dei Consiglieri Federali di spettanza delle singole Leghe avvenga, in via ordinaria, in sede di ‘assemblea federale elettiva’ mentre quella conseguente a decadenza dalla carica del Consigliere Federale, si attui tramite ‘elezioni suppletive’ (comma 4). Nel rispetto di tale riparto di attribuzioni, l’art. 27 comma 3 dello Statuto della Lega Pro, nell’evidenziare casi e conseguenze dell’incompatibilità dei Consiglieri Federali dalla stessa eletti, prevede che “La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale” e l’art. 16 comma 12 contiene una espressa disciplina per l’elezione dei Consiglieri Federali, individuando sia la competenza alla convocazione dell’assemblea (competenza posta in capo alla FIGC) che le modalità di svolgimento delle elezioni; c) l’impostazione qui riassunta emerge anche dalle produzioni di parte, atteso che non si discute della disciplina applicabile in concreto all’elezione, individuata sia dal Segretariato generale della FIGC (lettera del 3 luglio 2023) che dalla Lega Pro (lettera del giorno 8 giugno 2023) in due diverse disposizioni dello Statuto federale (art. 26, comma 4 e art. art. 21, comma 4), il che conferma come, in concreto, venga chiesto alla Lega Pro di svolgere funzioni altrimenti spettanti alla FIGC. Ciò che invece è controverso è il modo con cui questo trasferimento di funzioni possa operare e, in concreto: i. se la delega di funzioni possa avvenire tramite una nota del Segretariato generale e ii. con quale ampiezza le funzioni di spettanza della FIGC possano essere svolte dalla Lega Pro. Inquadrata giuridicamente la questione posta nel tema di una delega di funzioni intercorrente tra due soggetti di diritto privato e stante l’autonomia dei due soggetti stessi, la vicenda può essere vagliata facendo perno sulle acquisizioni della giurisprudenza civile ed amministrativa in materia, focalizzandosi poi, secondo il principio della ragione più liquida, sul primo dei profili critici evidenziati dalla Lega Pro nella sua nota del 6 ottobre 2023, ossia la competenza del Segretariato generale della FIGC nel poter delegare a terzi (anche tramite mera accettazione della proposta ricevuta) le funzioni proprie della FIGC. Occorre infatti rilevare che, il Segretario generale, a norma degli artt. 6 e 28 bis dello Statuto FIGC, ha principalmente il compito della direzione della struttura amministrativa (oltre ad altre attribuzioni minori), mentre spetta al Consiglio Federale, giusta l’art. 27, comma 2 dello Statuto FIGC, tra l’altro, il compito di emanare “le norme organizzative interne” e “le norme per il controllo delle società”, ferma rimanendo poi una competenza residuale in relazione ad “ogni altra norma e linee guida necessarie per l’attuazione del presente Statuto”. Appare quindi evidente che l’autorizzazione contenuta nella lettera del 3 luglio 2023, prot. 255/SS 23-24, a firma del Segretario generale della FIGC, sia stata data in assenza di alcun potere proprio. Peraltro, proprio a seguito dell’istruttoria svolta, è emerso che a monte di tale atto non vi sia stata alcuna interlocuzione con gli organi della FIGC, sia il Presidente come pure il Consiglio Federale. Pertanto, sebbene l’ipotesi di una delega di funzioni in capo alla Lega Pro, e da questa parimenti accettata (addirittura sollecitata, come emerge dalla lettera del giorno 8 giugno 2023), possa svolgere una utile funzione di semplificazione delle procedure elettorali, deve rimarcarsi che non spetta al Segretariato generale della FIGC disporre, nemmeno sotto forma di mera autorizzazione o presa d’atto di una proposta proveniente dallo stesso soggetto interessato, che sia la Lega Pro a indire e svolgere le procedure per le elezioni suppletive del Consigliere Federale decaduto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 079/TFN - SD del 26 Ottobre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Ricorso del sig. S.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC + altri - Reg. Prot. 72/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile per carenza di interesse ad agire il ricorso proposto dall’allora presidente della società, ma oggi non più tesserato con società di Serie C nei confronti della FIGC, con il quale assumendo di essere stato il primo dei non eletti alla carica di consigliere federale chiede di subentrare al consigliere decaduto in forza alla Lega Pro. Il requisito del tesseramento è un presupposto che deve sussistere all’attualità….L’elezione dei componenti il Consiglio Federale FIGC avviene in forza di una procedura puntualmente delineata sia dallo Statuto FIGC, sia dagli Statuti delle altre Leghe interessate e sia dalle NOIF. In particolare, l’art. 26 dello Statuto FIGC, intitolato “Elezione e composizione del Consiglio Federale”, prevede che “Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici”. L’art. 4, secondo comma, delle NOIF, a sua volta, stabilisce che “ L’elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto”. Secondo tali norme, dunque, entrano a far parte del Consiglio Federale FIGC i consiglieri eletti nell’ambito delle assemblee di ciascuna Lega e dai delegati degli atleti e dei tecnici. Per ciò che concerne, nello specifico, l’elezione dei tre consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico (di cui uno, ossia il Presidente, è componente di diritto), l’art. 27 dello Statuto Lega Pro indica i requisiti che i candidati devono avere per rivestire la carica di Consigliere Federale. La norma così recita: 1. Ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale, gli interessati devono:  a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto Federale; b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, quali previste dallo Statuto Federale. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di rappresentanti legali, amministratori, soci, collaboratori o consulenti di altra società o associazione affiliata alla F.I.G.C. diversa da quella di cui al precedente comma 2 del presente articolo. La carica di Consigliere Federale è altresì incompatibile con incarichi direttivi e con incarichi di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza. Il Consigliere Federale può coordinare l'attività di organismi, anche consultivi, dalla Lega Pro, ma non può esserne membro. Dalla lettura di tale norma si evince che requisito per poter ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro è il non essere tesserato per altre compagini federali diverse dalla Lega Pro. Nel caso di specie, il legale del dott. C., in udienza, su espressa domanda del Presidente, ha affermato che il proprio assistito è tesserato, pur non sapendo indicare per quale società. A sua volta, i legali della Lega hanno dichiarato che il dott. C. non è tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro, con la conseguenza che il suo tesseramento per società appartenente ad altra branca federale impedisce la sua nomina a Consigliere Federale della Lega Pro. Secondo il Tribunale la circostanza che requisito per far parte del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro è il non essere tesserato per società non appartenenti alla Lega Pro e che il dott. C. non possieda tale requisito, rende improcedibile il ricorso presentato. Come noto, una delle condizioni dell'azione è l'interesse ad agire, la quale deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche per tutta la durata del procedimento. È pacifico in giurisprudenza che la sopravvenuta carenza di interesse, che determina l’improcedibilità della domanda, sussiste tutte le volte in cui sopravvenga una situazione di fatto o di diritto che sia ostativa alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo in tal modo inutile la prosecuzione del giudizio per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. Ebbene, allorquando il dott. C. nel 2021 aveva presentato la propria candidatura per essere eletto quale componente del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro, lo stesso era Presidente del Potenza Calcio e, dunque, risultava essere tesserato per una società appartenente alla Lega Pro, in ossequio a quelli che sono i requisiti richiesti dall’art. 27 dello Statuto Lega Pro. Detto requisito, quantomeno alla data dell’udienza del 17 ottobre 2023 (laddove detto requisito fosse venuto meno prima della proposizione del ricorso, lo stesso doveva ritenersi inammissibile), risulta essere venuto meno. In udienza, difatti, l’Avv. S. ha dichiarato che il dott. C. “è tesserato”, anche se non era a conoscenza di quale fosse la società per la quale il C. era tesserato, e i legali della Lega Pro, non contestati sul punto dall’Avv. S., hanno dichiarato che il dott. C.non risulta tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro. Tale circostanza, alla luce dei principi innanzi evidenziati, rende il ricorso improcedibile. Difatti, un eventuale pronunciamento del Tribunale sarebbe in ogni caso inutile, dal momento che il dott. C., non essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 27 dello Statuto della Lega Pro, e, in particolare, del requisito consistente nel non essere tesserato per società non appartenenti alla Lega Pro, non potrebbe comunque rivestire la carica di componente del Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro.

Massima: Oltre che improcedibile è anche infondato nel merito il ricorso proposto dall’allora presidente della società, ma oggi non più tesserato con società di Serie C nei confronti della FIGC, con il quale assumendo di essere stato il primo dei non eletti alla carica di consigliere federale chiede di subentrare al consigliere decaduto in forza alla Lega Pro….In particolare, secondo il ricorrente, risultando, lo stesso, il primo dei non eletti con un numero di voti superiore alla metà di quelli riportati dall’ultimo degli eletti, dovrebbe trovare applicazione il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto Figc, il quale prevede l’integrazione del Consiglio Federale con il primo dei non eletti per ciascuna componente, senza procedere ad elezioni suppletive come, invece, sostenuto dalla FIGC con la comunicazione del 3.7.2023. L’assunto non è fondato. Lo Statuto FIGC, come innanzi detto, all’art. 26 disciplina l’elezione e la composizione del Consiglio Federale. Con riferimento, in particolare, alla decadenza dalla carica di uno dei consiglieri, la stessa è disciplinata sia dal comma 4 e sia dal comma 6 della suddetta norma. Il comma 4, nello specifico, afferma che “La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive”. A sua volta, il comma 6 stabilisce che “ In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall’ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza.” La differenza tra le due norme è evidente.

Il comma 4 dell’art. 26, difatti, individua espressamente il presupposto che determina la decadenza del consigliere federale, ossia la perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale. In tale ipotesi, la sostituzione del consigliere decaduto avverrà necessariamente tramite elezioni suppletive. Il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto, invece, non contempla specifiche ipotesi di decadenza, con la conseguenza che lo stesso troverà applicazione in tutti i casi di decadenza diversi da quelli determinati dalla perdita dei requisiti funzionali. Solo laddove si applichi il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto, il consigliere decaduto potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che abbia riportato un numero di voti pari ad almeno la metà dell’ultimo degli eletti. Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, il consigliere P. è decaduto per la perdita dei requisiti funzionali. Come si è innanzi visto, difatti, l’art. 27 dello Statuto della Lega Pro indica i requisiti funzionali che, a pena di decadenza, devono possedere coloro i quali rivestono la carica di consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro. Tra tali requisiti vi è quello di non appartenere ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. Ebbene, come si evince dagli atti, il Consigliere P.è decaduto in quanto, al termine del Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023, la società Feralpisalò, il cui Presidente era il Consigliere P., aveva acquisito il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B e, conseguentemente, non risultava più associata alla Lega Pro ma alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. In altri termini, la decadenza del dott. P. è avvenuta per la perdita dei requisiti funzionali richiesti dallo Statuto della Lega Pro per poter ricoprire l’incarico di consigliere federale. Di conseguenza, la norma applicabile è il comma 4 dell’art. 26 dello Statuto FIGC, la quale disciplina espressamente tale fattispecie, con la conseguenza che la sostituzione del dott. Pasini non potrà che avvenire attraverso elezioni suppletive. L’infondatezza della domanda avanzata dal dott. C., di accertare il proprio diritto ad essere nominato consigliere federale in sostituzione del consigliere P. è rilevabile anche sotto un ulteriore profilo. Dalla lettura del sesto comma dell’art. 26 dello Statuto si evince che l’integrazione del Consiglio Federale, a seguito di decadenza di uno dei consiglieri, con i primi dei non eletti che abbiano riportato un certo numero di voti, non avviene in modo automatico, ma è comunque frutto di una decisione assunta dal Consiglio Federale, il quale potrà decidere di sostituire il consigliere decaduto anche attraverso nuove elezioni, in occasione della prima assemblea utile che viene tenuta dopo l’evento che ha causato la vacanza. Il Consiglio Federale, dunque, è statutariamente legittimato ad indire elezioni suppletive anche in caso di sostituzione di un consigliere decaduto per motivi diversi dalla perdita dei requisiti funzionali.

Decisione C.G.F. – Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 07 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 1) Richiesta di parere interpretativo ai sensi dell’art. 31, comma 1 lett. d) C.G.S., del Presidente Federale, in ordine all’art. 7 N.O.I.F.

Massima: Pur in mancanza di un’espressa norma regolamentare nelle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti (in ipotesi di ingiustificata assenza, da parte di un componente del Consiglio direttivo di Comitato della Lega medesima, a più di tre riunioni consecutive), deve trovare applicazione l’art. 7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della Federazione, con decadenza dichiarata dal Consiglio federale.

 

Decisione C.G.F.  – Sezione Consultiva: Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 25 febbraio 2009.

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 26, commi 1 e 5, Statuto Federale : “alla luce delle suddette disposizioni e di ogni altra norma federale appplicabile alla fattispecie, si chiede di conoscere se alle riunioni del Consiglio Federale per il prossimo quadriennio, debbano essere convocati e partecipare i componenti nuovi già eletti, ai quali sarebbe garantita la presenza in consiglio in virtù delle cariche da loro ricoperte”

Parere: Il Consiglio Federale è uno degli organi della Federazione (art. 5 Statuto). Si tratta di un organo collegiale e, come tale, ad esso si applicano le disposizioni contenute nell’art. 28 dello Statuto rispetto alla propria decadenza. Tale norma prevede che “ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti…”. Nel caso di specie tale circostanza non si è verificata, né ricorre alcuna diversa previsione statutaria. Inoltre, occorre rilevare, che l’elezione dell’Organo avviene mediante un procedimento complesso articolato in più momenti; che si perfeziona “con l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea Federale” (art. 26, comma 5). L’intervenuta elezione da parte di alcune Componenti e Divisioni dei rispettivi Presidenti, quindi, costituisce una delle fasi propedeutiche al perfezionamento dell’elezione del nuovo Consiglio Federale, che l’art. 26, comma 4, prevede avvengano “almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Federale elettiva…”. Deve, pertanto, ritenersi che il Consiglio Federale, nell’attuale composizione, sia tuttora in carica sino al definitivo perfezionamento della costituzione del nuovo Consiglio Federale. L’elezione dei membri del quale, anziché già in parte intervenuta, potrà esplicare i propri effetti solo a partire da tale momento.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 16/CF del 21 maggio 2007 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta di parere da parte del Presidente Federale, ex art. 22, comma 1, lettera a), codice di Giustizia Sportiva in ordine all’ interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 statuto F.I.G.C.

Interpretazione: La norma di cui all’art. 25 comma 1 dello Statuto è dedicata alla individuazione dei componenti il Comitato di Presidenza della F.I.G.C.. Essa va logicamente coordinata con quella immediatamente precedente (art.24 comma 7 dello Statuto Federale) la quale disciplina l’elezione dei Vicepresidenti federali. Il collegamento tra le due norme nasce da ciò che il Comitato di Presidenza prevede una composizione articolata, che contempla la partecipazione di diritto sia del Presidente Federale che dei Vicepresidenti (Vicepresidente vicario e gli altri due Vicepresidenti). Tale struttura dell’organo porta ad individuare con certezza che di esso facciano parte in numero fisso quattro persone, e cioè quelle appena menzionate. Analogamente, è fissa ed immutabile la partecipazione di un altro componente necessario, quello, a propria volta facente parte del Consiglio Federale, che risulti designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale. La norma prevede, poi, nella sua complessa e non agevolmente decifrabile formula logicoverbale, che del Comitato di presidenza facciano parte “due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti”. Dalla determinazione in due di tale categoria di componenti la norma, attraverso una elementare (ma non per questo logicamente congrua) operazione aritmetica, perviene a determinare in un totale di sette il numero dei componenti il Comitato di presidenza (i due in parola che si aggiungerebbero ai cinque fissi ed immutabili prima indicati). Ora, proprio il necessario coordinamento tra l’art. 25 comma 1 e l’art. 24 comma 7 porta la Corte alla conclusione interpretativa che il numero totale di sette componenti il Comitato di presidenza abbia carattere meramente indicativo e tendenziale e non assoluto ed inderogabile, alla stregua delle considerazioni che seguono. Ed infatti, non può in linea di principio affatto escludersi che il numero dei componenti il Comitato di presidenza designabili dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti non debba necessariamente limitarsi a due, ben potendo tale quota essere incrementata in proporzione all’esigenza di assicurare simultaneamente il rispetto di altre, logicamente preliminari disposizioni statutarie. Ci si intende, in particolare, riferire alla disposizione dell’art.24 comma 7 che disciplina i criteri e le modalità di elezione dei Vicepresidenti, attraverso una regola che, come visto, ineludibilmente propaga i propri effetti sull’art.25 comma 1 in questione. Il meccanismo di elezione dei Vicepresidenti – ancora una volta frutto di una previsione normativa tortuosa e in punti focali addirittura oscura, come oscura appare la sua genesi costituita dalla delimitazione del numero delle componenti che possano accreditare, ai sensi dell’art. 24 comma 5 dello Statuto, la candidatura del Presidente Federale – è organizzato in modo tale che esso si svolga in due fasi distinte cronologicamente e strutturalmente. La prima porta alla elezione del Vicepresidente vicario tra i componenti del Consiglio Federale e su proposta del Presidente Federale. Al riguardo, la norma prescinde del tutto dalla necessità della appartenenza del Vicepresidente vicario a qualsivoglia delle Componenti tecniche e/o Leghe presenti, accontentandosi del requisito soggettivo di Consigliere federale. Una seconda fase presiede, poi, alla elezione degli altri due Vicepresidenti. Rispetto ad essa si prevede che – fermo restando che essi debbano rivestire la carica di Consiglieri federali – la proposta provenga dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente Federale eletto. Il risultato numerico che scaturisce da questa seconda fase dell’elezione dei Vicepresidenti è tale che essi possano in concreto essere in numero (due) inferiore rispetto alle Leghe e/o Componenti tecniche non accreditanti la candidatura del Presidente Federale. Al riguardo l’art.24 comma 5 citato prevede, infatti, che i soggetti accreditanti non possano essere meno di due e, sorprendentemente, più di tre delle Leghe e/o Componenti tecniche. Questo risultato numerico, non evitabile alla stregua del carattere cogente dell’art.24 comma 7, determina un oggettivo vulnus in termini di rappresentatività tra le componenti non accreditanti, almeno una delle quali rischia in concreto di non esprimere alcuno dei due Vicepresidenti spettanti a tali categorie di Leghe e/o Componenti. Non varrebbe a sanare in concreto il vuoto di tutela l’ipotetica elezione come Vicepresidente vicario di un Consigliere federale appartenente alle Leghe e/o Componenti tecniche non accreditanti. E ciò per l’intuitiva ragione che l’elezione avverrebbe non su proposta di tali categorie ma su quella del Presidente Federale, così impedendosi il presupposto della rappresentatività costituito dalla riferibilità e conformità della elezione ad una scelta propositiva delle categorie non accreditanti. In questo quadro – reso, giova ripetere, particolarmente faticoso sul piano ermeneutico dalla struttura logico-formale delle norme rilevanti - interviene con sicuro effetto correttivo della lacuna prima denunciata la norma dell’art. 25, comma 1, che disciplina la composizione del Comitato di presidenza. Ed invero, alla luce delle considerazioni prima espresse, il numero dei componenti di tale organismo designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti non può essere circoscritto a due ma deve necessariamente essere pari a quello, in ipotesi anche superiore, delle categorie non accreditanti che non abbiano espresso Vicepresidenti. E ciò perché, lo spirito della disposizione è evidentemente volto a riequilibrare il peso rappresentativo di ogni categoria attribuendo ad essa almeno una presenza nel Comitato di presidenza, o attraverso i Vicepresidenti dalle stesse proposti o attraverso i componenti del Comitato di presidenza all’uopo designati. Se tale garanzia non fosse prestata sarebbe insanabile il deficit di democrazia registrabile nello stesso Comitato di presidenza. È, infine, da osservare che, nella possibile contrapposizione tra la difesa del valore della rappresentanza delle categorie non accreditanti nel Comitato di presidenza e il rispetto della lettera (e del numero) della disposizione in esame, debba prevalere la prima esigenza, riconducibile ad uno dei principi fondanti l’ordinamento federale. Ne deriva la già anticipata conclusione che il numero totale di sette componenti il Comitato di presidenza ha mero carattere tendenziale e rispecchia una situazione di fatto probabilisticamente più facile da registrarsi ma non può in alcun modo precludere che esso subisca il necessario aumento in misura proporzionale al numero delle categorie non accreditanti che non abbiano espresso Vicepresidenti.

Interpretazione: Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente dell’A.I.A. è componente di diritto il Consiglio Federale e, in virtù di tale carica, è legittimato alla elezione come Vicepresidente, poiché il requisito soggettivo posto, come visto, dall’art. 24 comma 7 dello Statuto è che i Vicepresidenti siano eletti tra i componenti il Consiglio Federale. È, pertanto, innegabile che a nessun Consigliere federale può precludersi l’elezione alla carica di Vicepresidente. Non può, pertanto, costituire ostacolo a questa limpida conclusione interpretativa la circostanza che altra disposizione statutaria (art. 32 comma 8 dello Statuto) preveda che il Presidente dell’A.I.A. partecipi alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale. Non può, in particolare, arguirsi da detta disposizione che l’unico titolo al quale il Presidente dell’A.I.A. potrebbe partecipare alle riunioni del Comitato di presidenza sarebbe quello legato alla natura delle materie trattate, con esclusione da ogni altra. Ed invero, siffatta inammissibile interpretazione trascurerebbe, da un canto, il fondamentale ius ad officium che compete ad ogni Consigliere Federale rispetto alla elezione a Vicepresidente e, d’altro canto, che la norma da ultimo citata si limita a porre una disposizione puramente cautelativa degli interessi dell’A.I.A. stabilendo che ogniqualvolta la materia della gestione del settore arbitrale venga trattata in Comitato di presidenza debba partecipare alla relativa riunione il Presidente dell’A.I.A.. Sarebbe, quindi, estraneo alla logica di tutela sottesa alla norma farne discendere che essa vieti che del Comitato di presidenza faccia parte in via stabile e senza limitazioni di materia, in quanto Vicepresidente federale, lo stesso Presidente dell’A.I.A.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 21 Gennaio 2002 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Quesito sull’interpretazione dell’art. 22 dello Statuto Federale sulla necessità che i componenti del comitato di gestione facciano parte del Consiglio Federale.

Interpretazione:I componenti del Comitato di Gestione così come individuato dall’art. 22, comma 1 dello Statuto sono individuati tra coloro che fanno parte del Consiglio Federale; ne consegue che all’inizio di ogni quadriennio olimpico ciascuna Lega e ciascuna Componente Tecnica designerà tra i componenti del Consiglio Federale quale soggetto dovrà far parte del Comitato di Gestione.

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