Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Terza - Decisione n. 3 del 10/01/2024
Decisione impugnata: Annullamento delle operazioni elettorali, dei risultati e dell'atto di proclamazione degli eletti del Comitato Regionale Abruzzo del CONI, posto in essere in data 13 marzo 2021, in riferimento alla riunione del Consiglio Regionale Elettivo convocato per il rinnovo e l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale del Comitato Regionale Abruzzo del CONI, svoltasi a L'Aquila il 13 marzo 2021, nella parte relativa alla elezione e proclamazione di Enzo I., quale Presidente del Comitato Regionale Abruzzo del CONI, e di F. D. G., M. C., M. P., A. B., C. C., D. D'A. e T. R., quali componenti della Giunta Regionale del Comitato; nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento, preesistente, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto nel contenuto, ivi compreso il verbale redatto dalla Commissione Verifica Poteri e le risultanze di esso
Impugnazione Istanza: A. P. e F. B. / CONI / Comitato Regionale CONI Abruzzo / E. I., A. B., D. D’A., C. M. e T. R. / F. D. G., M.P. e C. C.
Massima: Infondato è il motivo – avente ad oggetto l’«illegittimità dell’ammissione al voto del Sig. …. o, altrimenti, della non ammissione al voto del Sig. Carmine Cellinese» – il Collegio muove dall’art. 5 della Deliberazione n. 412/2020 (doc. 3 ricorrenti), il quale stabilisce che la «verifica poteri è affidata ad apposita Commissione [...] che funge anche da Commissione di Scrutinio» (primo comma). La disposizione precisa, inoltre, che la Commissione Verifica Poteri «controlla l’identità dei partecipanti all’Assemblea e degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all’atto delle votazioni, delle relative schede» (secondo comma); mentre la «Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali, redatto il relativo verbale di scrutinio, annuncia i risultati al Presidente dell’Assemblea elettiva» (terzo comma). Dall’esame di tali disposizioni emerge che la Commissione svolge due distinte e separate attività, con diverse funzioni: e segnatamente che, una volta conclusa l’attività di controllo dell’identità degli aventi diritti al voto e di consegna delle schede elettorali, la medesima Commissione è chiamata a curare il compito di verificare le votazioni, e dunque di scrutinare le schede elettorali, oltre alla relativa verbalizzazione.
Per svolgere in modo puntuale i propri compiti, quindi, è evidente che la Commissione debba individuare un momento in cui ‘concludere’ il primo, per poi dedicarsi al secondo. In altre parole, la medesima Commissione, ad un certo punto delle operazioni, deve ‘spogliarsi’ del ruolo della ‘Commissione Verifica Poteri’ e assumere quello di ‘Commissione di scrutinio’. Nella specie, dal verbale del Consiglio Regionale Elettivo CONI Abruzzo quadriennio 2021-2024 e dal verbale della Commissione di Verifica dei Poteri (prodotti dai controinteressati sub doc.ti 1 e 2) si trae che la Commissione ha dichiarato conclusa l’attività di verifica dei poteri alle ore 11:15. Dopo quell’orario, pertanto, ai sensi dell’art. 5, sez. B, della Deliberazione n. 412/2020, la Commissione ha (concluso la propria prima attività e) avviato le operazioni di scrutinio. Il menzionato verbale dà atto, più precisamente, che la «Commissione Verifica Poteri ha proseguito la sua attività fino all’inizio delle operazioni di voto» e ha «presenta[to] il verbale finale» relativo alle presenze degli aventi diritto alle «ore 11:15» (doc. 1 controinteressati). Tenuto conto che sono gli stessi ricorrenti a dichiarare che il sig. Torello è giunto presso la sede elettorale verso le ore 11:15, se ne deve dedurre che – evidentemente arrivato poco prima della conclusione delle operazioni di verifica dei poteri (appunto, come da verbale, alle ore 11:15) – la Commissione Verifica Poteri ha regolarmente registrato la sua presenza. Al contrario, quando, alle ore 11:45, è giunto il sig. Cellinese, l’attività di verifica dell’identità degli aventi diritto al voto e di distribuzione delle schede elettorali era già conclusa e la Commissione aveva avviato le operazioni di scrutinio da circa 30 minuti. Con l’effetto che la sua esclusione dal voto non può che essere considerata regolare. In proposito, i richiami dei ricorrenti al principio del favor partecipationis sono in realtà inconferenti: perché il sig. Cellinese non è stato ammesso a votare essendo giunto presso la sede elettorale ben oltre la chiusura delle operazioni di verifica (che si sono aperte alle ore 9:30 e si sono ufficialmente concluse alle ore 11:15). Sicché la Commissione avrebbe potuto ammetterlo al voto soltanto violando apertamente le disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni di voto.
Massima: Infondato è il motivo – avente ad oggetto l’«illegittimità delle operazioni di votazione per mancata identificazione degli elettori»…I documenti di causa, infatti, attestano innanzitutto che gli aventi diritto al voto sono stati sottoposti ai controlli volti al contenimento del virus Covid-19 (doc. 4 dei controinteressati) mediante la raccolta delle autocertificazioni relative al loro stato di salute. È dunque del tutto verosimile che all’ingresso della struttura vi fosse un soggetto – diverso dai componenti della Commissione Verifica Poteri (alla quale non competeva tale attività) – incaricato di verificare gli accessi e il rispetto dei protocolli anti-Covid-19 da parte di chi accedeva ai locali nei quali si svolgevano le operazioni elettorali. I controinteressati hanno del resto prodotto sub doc. 5 il «Verbale presenze», segnalando che esso è stato redatto e siglato su ogni pagina dalla Commissione Verifica Poteri; ed il Collegio ha verificato che tale documento contiene, in effetti, le sottoscrizioni degli ammessi al voto, l’ordine in cui essi sono giunti presso i locali elettorali e la presenza di eventuali deleghe. Tenuto conto che i ricorrenti non hanno contestato l’autenticità di tale verbale (limitandosi a dedurre che non vi sarebbe «traccia documentale» delle operazioni di verifica poste in essere dalla Commissione), le risultanze documentali attestano che, oltre ai controlli legati alle misure di contenimento del virus Covid-19, gli aventi diritto al voto sono stati regolarmente identificati anche dalla Commissione Verifica Poteri: la quale ha puntualmente svolto i propri compiti, redigendo apposito verbale dell’attività. In proposito, a nulla rileva l’autocertificazione e i documenti con essa prodotti dai sig.ri … e P…: e ciò, tra l’altro, perché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà «non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione». Peraltro, «l'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o autodichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali» (Cons. Stato, 25/5/2018, n. 3143).
Massima: Infondato è il motivo – avente ad oggetto l’«illegittimità delle operazioni di voto per illegittima ammissione delle [dieci] deleghe di voto» poiché le relative firme, in violazione dell’art. 1, ultimo comma, Sezione B, della Deliberazione n. 412/2020, non sarebbero state autenticate nelle forme di legge e le deleghe non sarebbero state depositate in originale presso la Commissione….Giova al riguardo segnalare che, per la richiamata disposizione, «[n]ei Consigli Regionali elettivi, al fine di favorire la massima partecipazione alla fase elettorale, sono autorizzate le deleghe di voto. È ammessa una sola delega scritta, con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (*), in favore di altro componente del Consiglio stesso». Rileva il Collegio che la ratio della disposizione – apertamente espressa («al fine di favorire la massima partecipazione alla fase elettorale») – è consentire di prendere parte alla votazione al numero più elevato possibile di aventi diritto, permettendo quindi, a chi non può fisicamente essere presente alle votazioni, di esprimere comunque il proprio voto. S questa premessa, occorre altresì notare che: (a) con riguardo all’autenticazione della firma del delegante ‘nelle forme di legge’, la nota, cui rinvia l’asterisco che compare nel testo della disposizione [«(*)»], precisa: «ai sensi dell’art. 46 - Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità»; (b) la medesima precisazione è contenuta nel modello di delega utilizzato dagli aventi diritto al voto (doc. 7 ricorrenti), nel quale è altresì chiarito che il «presente documento dovrà essere prodotto integralmente alla Commissione verifica poteri e avrà valore solo se accompagnato da fotocopia di un documento di identità valido del delegante». Alla luce di tali circostanze, il Collegio è giunto alla conclusione che l’espressione ‘autenticata nelle forme di legge’, contenuta nel menzionato art. 1, ultimo comma, Sezione B, e riferita alla firma autografa del delegante, sia in realtà stata utilizzata nella Deliberazione n. 412/2020 in modo improprio. In coerenza con l’illustrato obiettivo di favorire la massima partecipazione alla fase elettorale, infatti, l’unica interpretazione razionale che può essere attribuita all’ultimo comma dell’art. 1, Sezione B, della Deliberazione (e alla relativa nota) è che, per essere valida, è sufficiente che alla delega sia acclusa la fotocopia del documento di identità del delegante. Del resto, se si seguisse la tesi dei ricorrenti – secondo la quale la firma dovrebbe essere autenticata nelle forme di legge (ad esempio, con autentica notarile) – la facoltà di delegare il proprio voto ad un altro soggetto risulterebbe irragionevolmente onerosa; con la conseguenza che la previsione, anziché favorire la partecipazione degli aventi diritto, finirebbe col produrre l’effetto opposto. Al pari destituita di fondamento è la doglianza in ordine all’esibizione della copia della delega. Non si comprende, infatti, da dove i ricorrenti traggano il divieto – che sarebbe anch’esso obiettivamente irrazionale – di produrre le deleghe in copia anziché in originale, e neppure quale diritto o interesse l’esibizione della copia lederebbe: tanto più se si considera che, in concreto, nella vicenda in esame, né in occasione dell’assemblea, né nel corso del giudizio è stata messa in discussione la certezza dell’identità del delegante e la riconducibilità ad esso degli atti di delega; né è stato denunciato che la scansione degli atti di delega sia stata oggetto di alterazione e/o falsificazione da parte dei deleganti. Per le ragioni illustrate, la decisione della Commissione Verifica Poteri di considerare validamente conferite le deleghe prodotte e, di riflesso, di ammettere al voto i delegati in luogo dei deleganti non è censurabile.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 88/CFA del 1 Aprile 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 89/TFN-SD del 25.01.2021
Impugnazione – istanza: Avv. C.V./Comitato Regionale Campania ed altri
Massima: Ferma l’inammissibilità del ricorso, lo stesso tendente ad ottenere l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale è infondato nel merito…Come insegna la giurisprudenza amministrativa, i presupposti dell’azione volta alla declaratoria di annullamento di un provvedimento amministrativo sono essenzialmente tre: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, idonea a qualificare una diversità dall’interesse generica rinvenibile in capo a “quisque de populo”; b) l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; c) la legittimazione attiva, ossia la titolarità del rapporto controverso. Ciò premesso, il TFN, richiamato anche quanto previsto dall’art. 130 del codice del processo amministrativo (“... contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”), ha giustamente rilevato che l’annullamento delle deliberazioni di cui agli impugnati Comunicati Ufficiali non comporterebbe, comunque, «la riviviscenza del diritto del ricorrente di candidarsi alla presidenza o ad un altro incarico, diritto peraltro mai esercitato, in quanto già ricoperte tutte le cariche elettive e non impugnato il C.U. che ne ha formalizzato le nomine». Ne consegue, all’evidenza, che la mancata impugnazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata pubblicata la proclamazione degli eletti comporta che l’eventuale annullamento delle delibere impugnate non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo così venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638). Pertanto, l’impostazione del problema in termini di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è condivisibile, in quanto il giudice è tenuto ad accertare, in via pregiudiziale, la ricorrenza dei presupposti dell’azione. Che, come detto, nel caso di specie non sussistono. Al difetto dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale non può che conseguire il rigetto del ricorso per inammissibilità. Appare, dunque, infondato il richiamo agli artt. 47 e 49 CGS che, secondo il reclamante legittimerebbero, comunque, il proposto ricorso al Tribunale federale nazionale, atteso che la mera titolarità di un interesse protetto non giustifica ex se l'azione giudiziale, laddove l’interesse medesimo non sia concretamente leso dall'atto impugnato, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, ai fini del reale perseguimento di un bene della vita. Del resto, la legittimazione ad impugnare non può ricondursi alla semplice allegazione del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate.
Massima: «Parte ricorrente non si lamenta affatto del ritardo con cui sono stati messi a disposizione i modelli per presentare la candidatura ma del fatto che a tali modelli non fosse allegato l’elenco delle società aventi diritto al voto». «La prova che l’elenco delle società non fosse allegato ai modelli di presentazione delle candidature si evince dagli atti impugnati depositati, che non fanno alcun riferimento a tale elenco ma, altresì, dall’atto depositato in prossimità dell’udienza camerale dell’08.01.21 (comunicato 53 del 18.12.20) che solo in data 18.12.20, e quindi a distanza di 4 giorni dal comunicato di convocazione dell’assemblea elettiva, pubblicava l’elenco delle società aventi diritto al voto». Trascura di considerare, il reclamante, che, al di là della dimostrazione offerta e/o desumibile in atti del censurato ritardo, il TFN ha, condivisibilmente, affermato come, ad ogni buon conto, difetta «la prova che altri aspiranti candidati abbiano potuto trarne vantaggio» da un siffatto dedotto ritardo.«Costituisce un dato di fatto inconfutabile, e non un’illazione come erroneamente sostenuto dal Collegio, che chi gestiva il Comitato fosse già in possesso dell’elenco delle società aventi diritto al voto, con un estremo vantaggio rispetto a chi come il ricorrente doveva, invece, attendere che l’elenco venisse pubblicato a pochi giorni dalla scadenza del deposito delle firme, così come costituisce un dato di fatto inconfutabile che le restrizioni previste dalle norme anti-Covid non permettessero di raccogliere le adesioni fisicamente e che i comunicati, oltretutto, non disponessero espressamente la possibilità di raccolta via pec, sebbene in teoria previsto, e che peraltro tale modalità di raccolta di adesioni non fosse praticabile, le società essendo sprovviste di pec, perché non obbligate per legge e che, dunque, non fosse comprensibile in che modo, invece, fossero state rastrellate tutte le adesioni da parte dell’altro candidato, reggente del Comitato!».
Massima: «Il ricorrente contesta espressamente la violazione procedurale in ordine alla indizione ed alle previste modalità in cui tenersi l’Assemblea elettiva del comitato regionale in quanto richiama la violazione delle norme anti-covid che non consentivano lo svolgimento in presenza dell’assemblea elettiva, atteso che anche il rinvio al 10.01.21, a seguito del provvedimento del Prefetto di Avellino prevedeva ancora lo svolgimento dell’assemblea in presenza». In modo qui condiviso il TFN, richiamata la natura (di associazione privata) della Lega nazionale dilettanti, rileva come il reclamante non deduca alcuna violazione procedurale in ordine alla indizione ed alle previste modalità con le quali tenersi l’Assemblea elettiva del Comitato regionale Campania, che, ad un sommario esame, appaiono, del resto, conformi alle previsioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 130/A della FIGC, come richiamato nel successivo Comunicato Ufficiale n. 153 del 4 dicembre 2020 della L.N.D.
Massima: «Parte ricorrente contesta chiaramente le norme procedurali, in quanto rileva che il rinvio ad altra data dell’assemblea elettiva per i motivi legati all’emergenza Covid avrebbe richiesto il rispetto di tutti i tempi della procedura elettorale ed in particolare dei venti giorni, previsti dal regolamento elettorale, prima dell’assemblea, per la raccolta delle adesioni anche se per il Tribunale, paradossalmente non era necessaria una convocazione ex novo». A tal riguardo, correttamente, ancora una volta, il TFN ha affermato che, «intervenuto il provvedimento prefettizio che non consentiva la celebrazione in presenza dell’assemblea già prevista per il 4.1.2021, con C.U. n. 55 del 31.12.2020 il Comitato regionale procedeva al differimento dell’assemblea al successivo 10 gennaio 2021. A tanto provvedeva in ragione dell’espressa riserva formulata nel precedente C.U. n. 51 del 14.12.2021 che, in caso di “eventuali interventi del Governo o dell’Autorità Sanitaria”, ne consentiva la possibilità di svolgimento “presso altra sede o con modalità diversa”». Differimento, questo, legato all’esigenza di svolgimento dell’Assemblea in modalità telematica e non più in presenza – dettato, peraltro, da specifiche ragioni di ordine pubblico e tutela della salute – che non può essere intesa quale nuova convocazione, che, in quanto tale, avrebbe reso necessario un nuovo iter elettorale.
Massima: L’art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale così recita: «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato». Il successivo art. 14 dispone poi – tra l’altro – che le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Alla luce di tali disposizioni sulla interpretazione, la condizione che consente e giustifica il ricorso all’interpretazione analogica è l’esistenza di una lacuna nell’ordinamento, cioè di un vuoto normativo quanto alla regolamentazione giuridica della fattispecie concreta. Orbene, nel caso di specie, non sembra dubitabile che, ai fini dell’applicazione analogica delle disposizioni cui fa riferimento il reclamante - da individuarsi più propriamente nell’art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 - il requisito della lacuna dell’ordinamento che giustifica l’analogia non sussiste poiché la disciplina esiste ed è contenuta nelle disposizioni emanate dalla Lega e dalla Federazione (cfr. CFA, dec. n. 67 del 14 gennaio 2021). D’altro canto – e in ogni caso – certamente il decreto-legge n. 26/2020 contiene disposizioni che fanno “eccezione a regole generali e ad altre leggi”, emanate, quindi, in via eccezionale, in relazione alla situazione epidemiologica da covid-19, come ben si intuisce anche dal comma 5 dell’art. 1-bis di tale decreto (“In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del covid-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale…”) e dall’art. 1 (“In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale…”). Orbene, anche ammesso che l’applicazione analogica fosse in astratto consentita nella fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di affermare come in materia elettorale, così come in materia concorsuale, le regole che disciplinano il procedimento, in quanto destinate ad assicurare l’essenziale principio della par condicio dei concorrenti, non sono né derogabili né suscettibili di etero-integrazione o di disapplicazione, atteso che ove ciò avvenisse tale principio sarebbe compromesso con conseguente invalidazione del procedimento. E d’altra parte non è concettualmente possibile sostenere, nello specifico, che le regole sulla ammissibilità delle candidature possano essere per alcuni candidati diverse da quelle che sono state applicate, in attuazione delle norme specifiche di cui al C.U. n. 130/A del 04/12/2020 a tutti gli altri candidati (cfr. CFA, dec. n. 67 del 14 gennaio 2021). Peraltro, il motivo non supererebbe, comunque, la prova di resistenza: in tal ottica, il reclamante avrebbe potuto presentare, comunque, la propria candidatura quale presidente del Comitato regionale Campania, impugnandone, poi, la eventuale esclusione per il difetto del numero minimo di designazioni, invocando, appunto, l’applicazione della disposizione di riduzione ad 1/3 delle stesse e fornendo la prova che, laddove applicata in via analogica la invocata norma dell’ordinamento giuridico generale, lo stesso avrebbe avuto un numero sufficiente di designazioni. Ciò non è avvenuto e una siffatta prova non è stata fornita e, pertanto, l’accoglimento del motivo non gioverebbe, in ogni caso, alle ragioni del reclamante.
Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 87/CFA del 30 Marzo 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione n. 115/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale federale nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare
Impugnazione – istanza: Sig. B.P./C.R. Emilia Romagna ed altri
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha rigettato il ricorso ex art. 86 C.G.S. tendente ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, ed inefficacia dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Emilia-Romagna – LND tenutasi in data 10.01.2021 e nel corso della quale lo stesso ricorrente aveva presentato la propria candidatura quale Presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna (CRER). Secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, in particolare, la riunione assembleare e le relative deliberazioni dovevano ritenersi illegittime per due ordini di ragioni. Innanzitutto, perché la riunione si svolgeva da remoto e non in presenza, e pertanto in violazione – a dire del ricorrente – delle norme statutarie e regolamentari della FIGC e della LND che non prevedono una simile modalità (online). E inoltre, perché lo svolgimento dell’assemblea evidenziava – sempre a dire del ricorrente – una serie di vizi procedurali inerenti alla verifica poteri, all’accreditamento dei votanti alla corrispondenza tra questi e le votazioni, nonché ancora riguardanti le modalità stesse di votazione..Risulta anzitutto non fondato il primo motivo di reclamo nella parte in cui censura lo svolgimento dell’assemblea da remoto. In disparte l’art. 1, comma 9, lettera o), del DPCM 03.11.2020 richiamato nella corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad avviso del Collegio anche per le assemblee della LND deve trovare in ogni caso applicazione il comma 4 dell’art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), come prorogato dall’art. 19 del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito in legge 26/2/2021, n. 21, a mente del quale “per lo stesso tempo previsto dal comma 1 [ovvero sino al 30 aprile 2021], le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. All’art. 73, dettato in ambito sostanzialmente pubblicistico, fa poi eco, in ambito invece più puramente privatistico, anche l’ulteriore art. 106 del medesimo decreto cd. Cura Italia, commi 2 e 8-bis. Anche secondo tali disposizioni invero: “con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società […] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”; e “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. Dunque, è lo stesso legislatore ad aver consentito la possibilità di svolgere assemblee da remoto anche per enti o fenomeni associativi come la LND e il CRER, in deroga ad eventuali previsioni statutarie o regolamentari di segno diverso. Piuttosto, è utile notare che le norme in commento individuano una facoltà e non un obbligo. Non condivisibile, sotto tale profilo, appare l’argomento del reclamante secondo il quale (cfr. pag. 10 del reclamo) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CONI avrebbero sempre “ribadito l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento delle Assemblee Elettive delle Federazioni Sportive e delle loro componenti in presenza”. Il punto qui non è la possibilità di tenere l’assemblea anche in presenza, bensì la concorrente facoltà di scegliere la diversa modalità da remoto. Scelta perfettamente legittima e, anzi, a maggior ragione legittima nel caso di specie, come ben evidenziato dai resistenti CRER e FIGC, avendo il reclamante sig. B., quale presidente CRER in carica, espressamente contribuito alla relativa organizzazione ed avendo in ogni caso lo stesso reclamante accettato tale modalità di svolgimento da remoto senza obiezioni di sorta; con ciò anche consolidandosi un ulteriore ed insuperabile ostacolo al reclamo: è invero principio tipico dei fenomeni associativi, quello per cui l’impugnazione di una delibera non può essere proposta da chi abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea stessa. Parimenti infondata è la censura sollevata dal sig. … – nella seconda parte del primo motivo – con riguardo all’attività svolta dal Collegio di Garanzia elettorale. La censura, che per vero è proposta genericamente, non può essere condivisa. In proposito, va anzitutto premessa la distinzione tra verbale e atto verbalizzato. La sinteticità del verbale non determina certo l’assenza delle attività certificate dal verbale stesso. Come statuito dalla più recente giurisprudenza, sia pure in ambito più ampio (cfr. Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3544/2020 del 04.06.2020), “il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione”. Ed il punto rilevante è che “la deliberazione adottata ad esempio da parte di un certo organo collegiale esiste a prescindere dall’atto verbale che ne riferisce i contenuti” (cfr. ancora il Consiglio di Stato cit.). Appare allora qui assorbente la circostanza che, per il verbale delle assemblee di LND o del Collegio di Garanzia elettorale, non sono prescritti contenuti minimi descrittivi o formule sacramentali da rispettare. In particolare, ai sensi delle “Norme procedurali per le assemblee della LND”, compito del Collegio di Garanzia era “identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati” (articoli 4 e 7 delle Norme con riguardo alla verifica poteri). Dunque, era sufficiente che la verbalizzazione fosse in grado di dare atto del numero dei Delegati votanti e fosse del pari in grado di consentire di risalire alla relativa identificazione. E ciò è avvenuto nel caso di specie. Fermo il ripetuto intervento del Collegio di Garanzia elettorale nel verbale dell’assemblea ai fini della indicazione dei presenti, proprio l’identificazione dei Delegati votanti è certificazione riportata correttamente nella verbalizzazione della votazione elettronica prodotta dal detto Collegio ed è di per sé certificazione sufficiente a documentare l’attività chiaramente svolta dal Collegio di Garanzia elettorale. Per contro, l’eventuale erroneità dell’indicazione delle società accanto ai nomi dei soggetti votanti – oltre ad essere errore in realtà riconoscibile – non poteva avere alcun effetto invalidante. Irrilevante, poi, si appalesa la circostanza che, rispetto ai 471 voti ammessi ad inizio votazione, come indicato nel verbale dell’assemblea dallo stesso Collegio di Garanzia elettorale, due votanti avessero successivamente deciso di non votare, risultando dunque riportato un totale finale di 469 preferenze. In altri termini, dei 471 voti esprimibili ne erano stati effettivamente esercitati 469, posto che evidentemente due voti non erano stati espressi. Ma da un simile evento non può certo inferirsi l’assenza di una attività di verifica poteri (o scrutinio) che invece è chiaramente intervenuta.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 82/CFA del 05 Marzo 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione n 90/TFN depositata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - il 25.01.2021 e notificata e pubblicata il 25.01.2021
Impugnazione – istanza: Avv. A.M.E./C.R. BASILICATA ed altri
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha rigettato il ricorso ex art. 97 CGS proposto dal candidato alla presidenza del Comitato Regionale con il quale ha impugnato l’Assemblea ordinaria elettiva, infatti ribadisce che….la mancata impugnazione della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021, determina il venire meno dell’interesse ad agire del ricorrente ovvero, a tutto voler concedere, la sua sopravvenuta carenza, con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso. Va ricordato infatti che in tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “…contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”. Tale precetto costituisce portato di principi generali che trovano la loro concreta applicazione anche nell’ordinamento sportivo. E ciò discende dal fatto che il reclamante, che non ha ottenuto, come nella specie, in sede cautelare la sospensione del procedimento elettorale, è obbligato a impugnare, per vizi derivati, gli atti successivi e conclusivi dello stesso procedimento sia perché deve postulare la rinnovazione del procedimento elettorale, sia in relazione agli effetti che gli stessi atti hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede gravatoria, la veste di controinteressati. Né giova alla parte appellante la richiesta, formulata con i motivi ripresi dal primo giudizio, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, per la semplice ragione che mancando l’impugnativa dell’assemblea elettiva, che è causa dell’inammissibilità del ricorso, è ultroneo evocare come controinteressati soggetti che potrebbero assumere quella veste solo se fosse stato messo in discussione il provvedimento che li riguarda e che costoro hanno interesse a mantenere integro….In ogni caso, pur sussistendo anche per questo giudice i motivi per dichiarare inammissibile l’odierno reclamo, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato..In particolare quanto ai motivi che compendiano tutte le presunte irregolarità o illegittimità riferite al procedimento elettorale, questo giudice si è pronunciato implicitamente escludendone la rilevanza nel giudizio avverso l’esclusione delle candidature per la loro afferenza ad altro reclamo pendente presso il TFN e, senza entrare nel merito, ha rilevato unicamente una possibile rilevanza di carattere disciplinare o ad altro titolo dei fatti denunciati e per tale ragione ha disposto la trasmissione della suddetta decisione alla Procura Federale perché quei fatti vengano vagliati e comunque per ogni opportuna iniziativa di competenza. E ciò vale sia con riferimento alla generica asserita violazione di norme costituzionali che non avrebbe permesso al reclamante di partecipare “agli organismi elettivi”: da un lato, per le restrizioni agli spostamenti a causa della pandemia Covid-19; dall’altro, perché violati i principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede, perché, asseritamente, a differenza di quanto consentito al Presidente uscente, gli sarebbe stato consentito acquisire solo con ritardo i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto, modelli che tutti i Comitati Regionali d’Italia avrebbero invece messo a disposizione nel periodo 9 – 14 Dicembre 2020. In realtà, come affermato dal giudice di prime cure, non solo il ricorrente non ha provato i ritardi negli adempimenti imputati al Comitato Regionale Basilicata, tra cui in particolare il ritardo nella trasmissione della modulistica, così come che tutti i Comitati Regionali avrebbero provveduto ai suddetti adempimenti entro il periodo indicato (invero, a mero titolo esemplificativo, il Comitato regionale Marche risulta aver pubblicato tale elenco in data 23 Dicembre 2020), ma non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica sarebbe stata messa a disposizione dei candidati, laddove nel C.U. n. 39 del 16.12.2020, di contro, è detto chiaramente che tali moduli sono allegati al comunicato. Ma anche se così fosse il reclamante non spiega come e perché solo il candidato Esposito sia stato irrimediabilmente danneggiato e la maggior parte dei candidati invece abbia potuto presentare candidature ammesse senza alcun problema e, ancora, dove tutti costoro abbiano tratto le informazioni che al reclamante sarebbero state colpevolmente negate. Quanto all’elenco delle società aventi diritto al voto che, sulla base delle norme federali, risulta essere documento indispensabile da allegare al decreto di indizione delle elezioni, il Collegio ritiene di fare propria la motivazione del rigetto del motivo addotta dal giudice di prime cure secondo cui l’impossibilità - non dimostrata – di essere a conoscenza del panorama societario del territorio non integri un motivo di oggettiva impossibilità di presentare una sostenibile candidatura. Ciò per la intuitiva ragione che chi, prima ancora della indizione formale delle elezioni, è a conoscenza della necessità di dover contare su una consistente base di consenso e non certo di improvvisarsi candidato nella imminenza delle elezioni per racimolare il numero minimo delle adesioni necessarie alla propria candidatura, si procura i dati necessari come hanno fatto, all’evidenza, tutti i candidati ammessi. Considerazione questa che rafforza la conclusione del TFN che non sia stata fornita dal reclamante una minima prova di resistenza sul fatto che qualora l’elenco delle società fosse stato pubblicato - sebbene non ci fosse tale specifico obbligo – unitamente al decreto di indizione delle elezioni, il ricorrente avrebbe raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni per formalizzare la propria candidatura. Analoghe considerazioni valgono, poi per quanto riguarda le ulteriori restrizioni collegate alla emergenza pandemica, tra cui in particolare le restrizioni agli spostamenti tra comuni, che hanno colpito tutti gli aspiranti candidati; doglianza che sembra attribuire una rilevanza decisiva alla possibilità di movimento dei candidati piuttosto che alle molteplici modalità di comunicazione che gli strumenti di uso comune consentono o costringono ad utilizzare per svolgere con altrettanta efficacia l’attività richiesta a tutti quanti non possono fisicamente affidarsi al contatto diretto. Se così fosse, come rileva la sentenza appellata, le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in sede di presentazione di candidature e di scelte elettorali da effettuare non avrebbero consentito ad alcuno di partecipare e al procedimento elettorale di svolgersi regolarmente, laddove è pacifico che l’impiego degli strumenti telematici e la telefonia mobile ha reso possibile, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, con modalità succedanee, il funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 115/TFN - SD del 08 Marzo 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. P.B. contro CR Emilia Romagna - LND e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana Giuoco Calcio + altri - Reg. Prot. 105/TFN-SD
Massima: Viene respinto il ricorso ex art. 86 CGS – FIGC proposto dal candidato alla carica di presidente del Comitato Regionale contro il CR Emilia Romagna, LND ed altri è stata lamentata la illegittimità dell’Assemblea Elettiva perché celebrata in modalità cd. “da remoto” in assenza di previsione normativa in tal sensoe presunte irregolarità nelel votazioni…La censura è priva di pregio. In ragione della situazione sanitaria del Paese, con pec in data 29.10.2020 avente ad oggetto “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.” era il Presidente della LND, dott. Cosimo Sibilia, a segnalare al Presidente Federale “l’opportunità di inserire una norma transitoria[…..] che possa consentire, laddove le condizioni sanitarie del Paese o, comunque, provvedimenti delle Autorità di Governo o Locali impedissero lo svolgimento delle Assemblee in presenza, che le stesse possano celebrarsi a distanza con l’ausilio dimezzi tecnologici” (doc. 1 produzione FIGC) In adesione a tale richiesta, nella seduta del 3 dicembre 2020, il Consiglio Federale, tenuto conto della già fissata data di celebrazione dell’Assemblea Elettiva Federale, da Statuto preceduta dalle assemblee elettive delle varie Leghe e di tutte le altre componenti, ricordava “che il voto è consentito sia in presenza sia da remoto: chi è interessato - soprattutto la LND per i Comitati – potrà utilizzare la tecnologia da remoto messa a disposizione dalla federazione, fatte salve le opportune verifiche dei poteri e l’indicazione delle società aventi diritto. Invita a comunicare entro il 12 dicembre le modalità del voto, per consentire la predisposizione degli strumenti informatici necessari. Sarà diramata anche una nota tecnica esplicativa sulla modalità sincrona/on-line.” (doc. 3 produzione FIGC) Per vero, come da C.U. n. 23 del 14/12/2020, l’Assemblea ordinaria elettiva del CRER-LND era convocata per il giorno 9 gennaio 2021 presso un hotel in modalità “in presenza” e, con successivo C.U. n. 24 del 21.12.2020, si rendevano note le disposizioni da osservare e che sarebbero state osservate in ottemperanza della vigente normativa in materia di sicurezza. Era allegata, a detto C.U. la modellistica da utilizzare per gli accrediti e le deleghe, con la espressa avvertenza che sarebbe stato “consentito l’ingresso ad una sola persona per Società che abbia diritto al voto”. Con comunicazione in pari data indirizzata alla LND, la Segreteria Generale della Federazione, rendeva noto quanto segue: “Si prende atto che tutte le assemblee si svolgeranno in presenza, salvo variazioni che dovessero intervenire per l’adozione di provvedimenti delle competenti Autorità. Ad ogni buon fine si conferma quanto già rappresentato nel corso della seduta del Consiglio Federale del 3 dicembre u.s., circa la disponibilità della Federazione alla gestione tecnica delle operazioni di voto, nonché, per la gestione delle Assemblee in videoconferenza, nell’eventualità di svolgimento delle stesse non in presenza.” (doc. 6 produzione FIGC) Alla suddetta comunicazione era allegata la “Nota Tecnica” per l’acquisizione del voto elettronico on-line mediante una piattaforma web, contenete le istruzioni per esercitare il voto in tale modalità e con previsione dell’invio due giorni prima, da parte dei Comitati: del Regolamento dell’Assemblea e del suo O.d.G.; dell’elenco dei candidati e degli aventi diritto al voto con la indicazione, ove esistente, della società delegante. Nelle more, in riscontro a nota del 4.1.2021 della Federazione, sopraggiungeva la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, con cui richiamato l’art. 1, lett. o, del DPCM del 4.11.2020, prevedente la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi e lo svolgimento delle riunioni della pubblica amministrazione in modalità a distanza con raccomandazione allo svolgimento in tale modalità anche per le riunioni private si comunicava che, “Fermo restando quanto previsto dalla nota 9698 del 4 novembre 2020 che prevedeva comunque la possibilità di svolgimento “a distanza” delle assemblee elettive degli organi delle federazioni sportive, si ritiene che, stante la situazione epidemiologica ad oggi sussistente nel Paese, sia certamente opportuno lo svolgimento “da remoto” delle suddette assemblee”. Già tanto è sufficiente a ritenere l’assoluta legittimità dell’Assemblea in contestazione. Ed invero, era ancora il CRER, poi, con C.U. n. 26 del 7.1.2021, a rendere noto che “In considerazione che le necessarie autorizzazioni delle autorità preposte non sono giunte (...) si comunica a tutte le società interessate aventi diritto al voto che la suindicata Assemblea elettiva (...) si svolgerà in modalità “da remoto” con votazioni “on-line” che saranno garantite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio”. In effetti, in data 7.1.2021, su richiesta dello stesso CRER-LND, la Segreteria Generale della Federazione inviava la nota riepilogo dati per predisposizione votazione online; file excel per la raccolta dati società votanti; nota sintetica con le istruzioni di voto online; file excel per la raccolta informazioni di voto online (doc. 8 produzione FIGC) e la sera dello stesso giorno il CRER provvedeva all’invio “di quanto richiesto per le votazioni da remoto del CRER” (doc. 9 produzione FIGC). Ferma l’equipollenza delle modalità di svolgimento delle Assemblee elettive in presenza o da remoto, modalità, quest’ultima, che ha consentito alla macchina amministrativa del Paese di perseguirne i fini istituzionali pur in presenza della pandemia da COVID-19, con le inevitabili restrizioni sugli spostamenti ed assembramenti per motivi di sicurezza, emerge, da quanto precede, l’assoluta legittimità dello svolgimento da remoto anche dell’assemblea elettiva del CRERLND, peraltro richiesta dall’allora suo presidente B., odierno ricorrente, “ a causa del fatto che le necessarie autorizzazioni delle Autorità preposte non giungevano in tempi debiti” (v. ricorso - punto 1 in fatto).…Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Pur in ragione e nonostante la particolarità della modalità di svolgimento dell’Assemblea, alle operazioni di voto, per tutta la durata dell’Assemblea, presenziava anche il TFT, in funzione di Collegio di Garanzia.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 81/CFA del 01 Marzo 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale n. 88/TFN-SD 2020/2021 del 25 Gennaio 2021 con la quale il Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC ha rigettato il ricorso della società US Salernitana 1919 s.r.l. iscritto al Reg. Prot. 85/TFN-SD
Impugnazione – istanza: U.S. Salernitana 1919 S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che rigettato il ricorso della società con il quale è stata impugnata la delibera dell’assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 23 Dicembre 2020…Le modalità di svolgimento delle sedute degli organi assembleari di un ente sono rimesse alle clausole statutarie. Prima dell’emergenza epidemiologica che ha investito il Paese non v’erano dubbi che le sedute degli organi assembleari dovessero svolgersi mediante partecipazione fisica degli aventi diritto (o di persone da questi delegate); e negli statuti normalmente era solo precisato il luogo nel quale l’assemblea si sarebbe tenuta (di regola la sede dell’ente) o le modalità della sua individuazione. Successivamente, l’esigenza di garantire il distanziamento fisico per evitare il propagarsi del contagio ha indotto a sperimentare e, poi, adottare regolarmente, modalità di svolgimento delle riunioni (non solo quelle di lavoro, ma tutte le riunioni che la vita quotidiana propone) da remoto (id est. mediante l’utilizzo di strumenti informatici quali piattaforme, messe a disposizione da vari browser, alle quali gli aventi diritto possono collegarsi); si è avvertita, allora, la necessità di procedere alla modifica degli statuti degli enti per aggiornarli a tale innovativa – e, per quanto sopra, necessitata – modalità di svolgimento delle riunioni assembleari. Tanto è accaduto anche nel caso della Lega Nazionale Professionisti B che, con delibera assunta il 22 aprile 2020, ha proceduto alla modifica dell’art. 6.5. del suo Statuto, prevedendo l’intervento da remoto degli aventi diritto in caso di convocazione in presenza e la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea. Le predette considerazioni supportano l’interpretazione delle (nuove) disposizioni statutarie data dal Tribunale, peraltro coerenti con la formulazione letterale: l’art. 6.5. par. 4 secondo cui: “L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità, fermo restando l’obbligo di votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente Statuto…” va intesa come diretta a prevedere la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea come modalità alternativa a quella in presenza fisica; l’assemblea che si svolge da remoto, in effetti, è un’assemblea che avviene con partecipanti che si trovano ognuno in luogo diverso e che sono messi in relazione tra loro da un collegamento audio e video. La reclamante sostiene che il collegamento da remoto sia previsto dal par. 2 dell’art. 6.5. e per il solo caso di impedimento del singolo partecipante, cui, in via di eccezione, sarebbe possibile intervenire da remoto. In realtà, nel par. 2 è considerata un’altra situazione – anch’essa purtroppo manifestatasi in seguito all’emergenza epidemiologica – di un avente diritto che non sia in condizioni di partecipare in presenza ad un’assemblea convocata con tale modalità; a questi è consentito di intervenire mediante video o teleconferenza. I due paragrafi hanno riguardo, dunque, a due situazioni diverse ed è il par. 4 che disciplina l’assemblea da remoto. L’assemblea da remoto è equipollente a quella che si svolge in presenza. La paventata lesione del principio democratico non dipende dalle modalità con le quali i partecipanti intervengono in assemblea (se così fosse non si potrebbe predicare, come fa il reclamante, un ricorso eccezionale all’assemblea da remoto, che sarebbe sempre inadatta a garantire un principio fondamentale della vita dell’ente), ma dalle modalità con le quali è acquisita la dichiarazione di volontà e poi il voto dei partecipanti. È fatto notorio che le piattaforme informatiche mediante le quali sono svolte le assemblee da remoto consentono a tutti i partecipanti di manifestare le proprie opinioni e dichiarare il proprio voto senza limitazioni o condizionamenti (ed, anzi, anche in maniera più ordinata delle tradizionali assemblee in presenza) che possano incidere sulla manifestazione di volontà dei partecipanti; problemi potrebbero porsi, al più, per il caso di voto segreto, ma la Lega ha dato prova di far uso di un sistema di votazione elettronica in grado di garantire la segretezza del voto mediante la disgiunzione tra voto ed elettore e l’espressione della preferenza in maniera criptata con garanzia di integrità del dato predisposto. Sul punto non vi sono contestazioni svolte dalla reclamante. Infondate sono anche le ulteriori censure proposte dalla reclamante. Lo Statuto della Lega (art. 6.5. par. 1) attribuisce al Presidente (in primo luogo, “di propria iniziativa”) il potere di convocazione dell’assemblea; nel caso di specie l’assemblea risulta convocata con il Comunicato Ufficiale del 15 Dicembre 2010 n. 88, contenente l’ordine del giorno e la specificazione delle modalità di svolgimento (“…mediante intervento degli aventi diritto in video e teleconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti, mediante collegamento alla piattaforma…”) nel rispetto dei 20 giorni previsti tra convocazione e svolgimento dell’assemblea (fissata in prima convocazione per il 5 Gennaio). La decisione assunta nell’assemblea del 23 Dicembre 2020 non ha carattere “novativo”; non v’è stata una nuova determinazione sulla prossima convocazione dell’assemblea, né poteva esservi essendo l’assemblea priva di competenza al riguardo; il Presidente si è limitato ad informare i partecipanti delle ragioni che avevano indotto alla convocazione dell’assemblea da remoto e a raccoglierne opinioni: nel verbale, d’altronde, è riportato l’esito del dibattito non quello di un voto – che solo consente la formazione dell’atto collegiale produttivo di effetti esterni – sia pur in termini numerici tra quanti avevano dichiarato un’opinione favorevole, i contrari e coloro che s’erano detti indifferenti. Neppure ricorre il conflitto di interessi ipotizzato dalla reclamante come causa di astensione del Presidente e, quindi, per sua mancanza, di illegittimità dell’atto di convocazione. Il conflitto di interessi tra legale rappresentante dell’ente e l’ente stesso sussiste se l’atto posto in essere dal primo in nome e per conto dell’ente è in grado di realizzare, anche solo potenzialmente, effetti vantaggiosi (solamente o anche) nella sua sfera giuridica. Tale non è l’atto di convocazione dell’assemblea, che non produce alcun effetto giuridico nella sfera del legale rappresentante, ma dà solo avvio al procedimento che porta alla rinnovazione delle cariche sociali. La possibilità, poi, per il titolare di organo sociale di ricandidarsi nuovamente non è esclusa dalle clausole statutarie, e, d’altra parte, non è stata oggetto di contestazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 106/TFN del 19.02.2021
Ricorso dell’avv. V.C. nei confronti del Comitato Regionale Campania – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC - Reg. Prot. 107/TFN-SD)
Massima: Stante l’omessa notificazione ai candidati eletti è inammissibile il ricorso promosso dall’aspirante candidato alla carica di presidente del Comitato Regionale Campania avverso l’assemblea elettiva che proclamava gli eletti…Secondo i consolidati orientamenti di Codesto Tribunale l’omessa notificazione del ricorso alle parti interessate determina l’inammissibilità dell’azione (ex multis C.U. n. 102/TFN-SD 2020/2021, C.U. n. 103/TFN-SD 2020/2021, C.U. n. 58/TFN 2016/2017). Del resto secondo una recente pronuncia di Codesto Tribunale di cui si condividono integralmente le argomentazioni, “secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018), la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice, l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”. Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riflettersi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788). Trattasi di principi ampiamente condivisi da questo tribunale, cui da ultimo è stata data piena applicazione anche nella recente decisione n. 89/TFN-SD 2020-2021 del 15 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021 (cfr. anche CFA, dec. n. 66/2020-2021). Ed invero, come recentemente ricordato dalla Corte federale, nell’ottica dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo” (art. 44, co. 1, CGS), cui è ispirato il processo sportivo, l’art. 49, co. 4, CGS dispone che “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità...” (CFA, cit.) e, quanto al ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, l’art. 86, co. 2, CGS dispone che “il ricorso ... deve essere depositato … presso la Segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto…” (C.U. n. 103/TFN-SD 2020/2021). Del resto, il quarto comma dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è chiarissimo. Secondo la prefata disposizione, invero, i ricorsi devono essere inviati contestualmente alle eventuali controparti. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania; conseguentemente alcun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che gli eletti rivestono la qualifica di controparte cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato e al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di annullamento delle elezioni. Del resto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non sembra consentire un’integrazione postuma del contraddittorio. Ai sensi del quinto comma dell’art. 50 del predetto Codice, infatti, “è consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Nel caso di specie alcuna causa non imputabile al ricorrente è stata dedotta dall’Avv. … per giustificare l’omessa notificazione del ricorso agli eletti. Né si può ritenere che il Collegio possa ordinare l’integrazione postuma, in virtù del richiamo alle disposizioni del Codice di Procedura Civile operato dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC In base al richiamato sesto comma dell’art. 2 del CGS del CONI, infatti, il rinvio alle norme del processo civile ha natura residuale, in quanto opera soltanto “per quanto non disciplinato”. Alla luce di quanto supra evidenziato il Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente l’obbligo di trasmissione alle controparti, laddove esistenti, come nel caso di specie.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 105/TFN del 19.02.2021
Impugnazione - Istanza: Ricorso dell’avv. A.M.E. e del sig. C.D.A.nei confronti del Comitato Regionale Basilicata - LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND, della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché nei confronti del sig. P.R. + altri - Reg. Prot. 106/TFN-SD)
Massima: Sussiste, la legittimazione a ricorrere del candidato alla carica di Presidente per l’annullamento delle operazioni elettorali, infatti, ha effettivamente presentato, in data 2.1.2021, la propria candidatura a presidente del Comitato regionale della LND Basilicata, ancorché successivamente non ammessa; ora, poiché ai sensi dell’art. 9 delle “norme procedurali per le assemblee della L.N.D.” (allegato A al C.U. n. 130/A del 4.12.2020), “chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono”, deve concludersi che all’ampiezza della legittimazione soggettiva a candidarsi (cui va correlato il riconoscimento del diritto di elettorato passivo) debba necessariamente corrispondere una pari ampiezza della legittimazione a contestare la legittimità procedurale delle operazioni elettorali; il tutto, quindi, indipendentemente dalla circostanza – anche questa pacifica – che il predetto ricorrente non ha impugnato (ciò denotando sostanziale acquiescenza) il provvedimento di non ammissione della propria candidatura. Così come sussiste, la legittimazione a ricorrere del candidato alla carica di responsabile regionale del calcio a cinque per l’annullamento delle operazioni elettorali, in quanto è titolare del diritto di elettorato attivo ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato A al C.U. n. 130/A del 4.12.2020, e, pertanto, risulta legittimato a censurare la legittimità delle operazioni elettorali oggetto del contendere, senza che rilevi, neppure in questo caso, l’omessa impugnazione del provvedimento di non ammissione della propria candidatura a responsabile regionale del Calcio a cinque del CR Basilicata.
Massima: Il TFN è competenza decidere sul ricorso diretto all’annullamento delle operazioni elettorali…Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, secondo cui “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” (comma 1).
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 30 CGS – CONI proposto dai candidati alla carica di presidente del CR Basilicata ed alla carica di responsabile regionale del calcio a cinque con il quale è stato impugnato e chiesto l’annullamento delle operazioni elettorali svoltesi in occasione dell’assemblea del 7.1.2021 del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Basilicata, in esito alle quali è stato deliberato il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2021/2024, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale….L’art. 10 dell’Allegato A al C.U. n. 130/A del 4.12.2020 prevede che “tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati”. Occorre rilevare, in prima battuta, che tale disposizione prefigura, mediante l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o”, la (mera) alternatività dell’opzione e non, invece, la subalternità del voto palese al voto segreto. Ciò precisato, gli assunti dei ricorrenti fanno leva su una doppia ed infondata presupposizione:• che la manifestazione del voto in forma “palese” rappresenterebbe una limitazione della libertà di determinazione dei votanti; all’opposto, come ha statuito la giurisprudenza amministrativa, il “canone generale di segretezza delle votazioni concernenti persone o qualità personali” costituisce “un principio generale (posto a garanzia della indipendenza e della libertà di coscienza dei componenti i collegi amministrativi) il quale, nelle sole ipotesi in cui l’oggetto della deliberazione investa persone, prevale sulla regola del voto palese, ispirata al diverso principio della trasparenza amministrativa” (cfr. Consiglio di Stato, 31 gennaio 2006, n. 339), da ciò dovendosi inferire che proprio a tutela e garanzia della trasparenza procedurale delle operazioni elettorali è stata prevista dalla predetta disciplina speciale – e nella specie effettivamente applicata – l’opzione del voto palese per alzata di mano, idonea, peraltro, a favorire forme di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che attivamente partecipano alla vita democratica delle Istituzioni; • che l’attuazione della modalità del voto in forma “palese” presupporrebbe l’accettazione, e a monte la partecipazione alla competizione elettorale, di almeno due candidati (in forza del riferimento ad “altri candidati”); un rilievo che, tuttavia, non trova radicamento in alcuna disposizione del regolamento elettorale (nel senso che non è esclusa la legittimità di un’unica candidatura ammessa ai sensi del predetto art. 9), a tal fine dovendosi interpretare l’art. 10 alla luce del criterio delineato dall’art. 12 delle preleggi, secondo cui “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Parimenti infondati sono, poi, il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminabili in maniera congiunta per affinità tematica. Nella prospettazione dei ricorrenti, gli accadimenti riferiti alle operazioni preliminari (candidature) e deliberative (votazione) hanno prefigurato non semplici “circostanze”, bensì veri e propri reati (latamente riconducibili al falso che sarebbe stato commesso nel corso dell’attività di protocollazione ed alla presunta violenza privata che sarebbe stata posta in essere nei confronti del ricorrente D’Anzi da part e di un soggetto presente all’assemblea del 7.1.2021), effettivamente confluite in un esposto/denuncia presentato alla Procura Federale. Va, però, evidenziato che – allo stato della decisione – nessuna di tali prospettazioni pare aver costituito oggetto di accertamento, e ciò tanto in sede disciplinare (come indirettamente conferma la proposizione del quarto motivo), quanto soprattutto, viste le condotte denunciate, in sede penale: ambito, quest’ultimo, in merito al quale non è stata allegata dai ricorrenti la prova della proposizione di atti o denunce alle competenti Autorità. Ora, la disciplina dei rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare è dettata dall’art. 111 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in cui si prevede che “davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell ’affermazione che l’imputato lo ha commesso” (comma 1) e che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto ” (comma 3). Sotto altro profilo, la giurisprudenza ha pure chiaramente enucleato i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando “che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ov vero in giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009) ” (cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2019, n. 26604). Deve, allora, rimarcarsi che la concreta rilevanza delle condotte riferite dai ricorrenti – sarebbe a dire l’idoneità di tali condotte a pregiudicare la legittimità del procedimento elettorale di rinnovo delle cariche del Comitato regionale Basilicata – è da connettere alle risultanze di un apprezzamento e di una cognizione che appartiene ad Autorità che, come si è detto, non risultano essersi espresse, neppure con atti di carattere preliminare. Né potendo, una così radicale carenza, essere colmata dal Collegio mediante l’assunzione di testimonianze – quelle chieste in via istruttoria – che, in ogni caso, non potrebbero condurre all’ottenimento di elementi in grado di incidere, per gravità e definitività dell’accertamento, sulla volontà espressa dal corpo elettorale (le società sportive) nell’assemblea del 7.1.2021, il quale non ha fatto altro che votare, per le cariche di presidente del CR Basilicata e del responsabile regionale del calcio a cinque, gli unici candidati ammessi. I ricorrenti hanno, perciò, chiesto di accertare in via sommaria dei fatti costituenti reato, ma reputando erroneamente che tale accertamento comporti automaticamente l’annullamento delle elezioni e non, invece, la responsabilità dei presunti autori di tali presunti fatti. Ragione per cui l’istanza istruttoria dev’essere respinta.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 078 CFA del 4 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del T.F.N., Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n.91 del 26.01.2021 in relazione al ricorso proposto dal Dott. F. D. L. avverso il provvedimento di “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
Impugnazione – istanza: Dott. F.D.L./F.I.G.C. ed altri
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Il reclamo è inammissibile. Sotto un primo profilo, perché è principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi. Ciò che il reclamante non ha fatto, venendo meno a tale onere di specificità. Il gravame è inammissibile sotto un secondo - e complementare - profilo in quanto, ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del Codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. La previsione sopra detta trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente Codice di giustizia sportiva secondo cui: “La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati” e richiama l’analoga previsione del Codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101) secondo cui “Il ricorso in appello deve contenere […] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata […]. Con la conseguenza che è necessario che siano mosse motivate e specifiche critiche alla decisione. Ciò che il reclamante non ha fatto. Ad ogni modo il reclamo, oltre a essere inammissibile, è comunque infondato nel merito nelle (limitate) parti in cui censura la pronuncia reclamata. Tale decisione, difatti, ha chiaramente e compiutamente spiegato che la candidatura è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 31, comma 3, dello Statuto. Tale norma dispone che "per l'elezione del Presidente del Collegio, l’Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna lega o componente tecnica. Ai fini delle candidature si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4". Il richiamato art. 21, comma 4, così, tra l'altro, dispone: "le candidature a Presidente federale e a Consigliere federale diverso dai membri di diritto devono essere presentate presso la segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’Assemblea". La candidatura del dott. .. non è stata presentata da nessuna lega o componente tecnica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN del 26.01.2021
Impugnazione - Istanza: Ricorso del dott. F.D.L. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti - LND, Procura Generale dello Sport c/o CONI e dott. Luca Galea - Reg. Prot. 93/TFN-SD)
Massima: … il Collegio evidenzia che il dies a quo per la decorrenza del termine di sette giorni per la decisione previsto dall’art. 2, lett. d) del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature deve essere individuato nel 19.1.2021, stante l’integrazione documentale effettuata dal ricorrente e, soprattutto, la circostanza che il deposito è stato effettuato soltanto alle ore 19:35 del 18.1.2021, quando la cancelleria del Tribunale era chiusa. Conseguentemente, in base ai consolidati orientamenti giurisprudenziali essendo il ricorso pervenuto oltre la chiusura degli uffici il perfezionamento del deposito per la cancelleria destinataria è differito al giorno successivo.
Massima: Rigettato il ricorso proposto dal candidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento per l’impugnazione della tabella voti e delle candidature a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C in occasione delle assemblee nazionali elettive e, in linea subordinata, ex art. 79 CGS – FIGC….Innanzitutto, non si può far a meno di evidenziare che alla luce del chiaro tenore letterale degli art. 31, comma 3, dello Statuto federale alcun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. debba essere presentata alla Segreteria da ciascuna Lega o Componente tecnica. Come affermato nella relazione depositata dal Presidente federale la ratio della necessaria previa individuazione/designazione del candidato da parte di ciascuna componente federale risiede nella necessità di “sottoporre al vaglio dell’Assemblea Federale elettiva candidature che siano già espressione di una Lega o di una Componente Tecnica e che, dunque, abbiano già raccolto consenso con riferimento alla carica de qua”. Appare evidente, dunque, che in assenza di qualsivoglia designazione/individuazione ad opera della L.N.D. la decisione della Segreteria Federale di non ammettere la candidatura sia esente da qualsiasi vizio. Né sul punto può essere accolta l’argomentazione dedotta dall’odierno ricorrente, e fatta propria dalla L.N.D., secondo la quale la successiva ratifica della candidatura ad opera dell’Assemblea Nazionale avrebbe potuto sanare, ovvero, comunque, integrare il predetto requisito stante l’efficacia ex tunc della deliberazione. Innanzitutto, costituisce principio generale dell’ordinamento sportivo che ai fini della verifica dell’eleggibilità alle cariche federali occorre verificare il possesso dei requisiti alla data di presentazione della candidatura (si v. seppur in relazione a una fattispecie parzialmente diversa Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 13.12017, n. 5). Del resto anche secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa “in materia elettorale la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi di istruttoria da parte delle Commissioni elettorali e non consente di pervenire ad una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, fondate su procedimenti induttivi o deduttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme” (così Tar Calabria, CZ, II, 08.05.2015, n. 834, da ultimo ribaditi da Cons. St., III, 4.9.2020, n. 5363 e n. 5367). In applicazione dei consolidati principi amministrativi, non si può ammettere che la legittimità di un provvedimento possa essere vagliata sulla situazione di fatto venutasi a creare successivamente alla sua adozione. Lo svolgimento del procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, secondo il quale l’atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto (oltre che a quella di diritto) esistente al momento della sua adozione. Tra l’altro, nel caso di specie appare errato il riferimento alla ratifica poiché non vi è alcun atto di individuazione o designazione del candidato emesso da un organo incompetente della L.N.D. che debba essere ratificato dalla Assemblea Nazionale, bensì una mera dichiarazione di fatto altrui da parte di un privato. Ma vi è di più. Nel caso di specie, infatti, non sembra sussistere neppure l’asserita violazione delle prerogative istituzionali della L.N.D., ovvero del diritto di elettorato passivo dell’odierno ricorrente (inammissibili appaiono le censure con le quali è lamentata l’asserita violazione del diritto di elettorato attivo per i Delegati Assembleari della L.N.D. dal momento che, né il dott. Felicio De Luca, né la Lega appaiono legittimati a far valere una situazione giuridica soggettiva altrui). In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare che le previsioni regolamentari che secondo la L.N.D. avrebbero determinato una violazione del proprio diritto di designazione, da un lato, sono state approvate – come evidenziato dalla Federazione – dallo stesso presidente della Lega e dagli altri quattro Consiglieri presenti espressione della medesima componente federale (tra l’altro dopo che il Presidente della F.I.G.C. aveva rappresentato che le assemblee elettive delle componenti federali avrebbero dovuto essere celebrate a partire dal 1.1.2021) e, da un altro lato, non sono state oggetto d’impugnazione da parte della Lega.
Conseguentemente non appare configurabile alcuna lesione delle prerogative della L.N.D. o del suo diritto di designazione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal momento che è stata la stessa Lega ad aver contribuito all’adozione delle regole che ne avrebbe determinato la compromissione. In tale prospettiva, non può essere individuata neppure alcuna lesione del diritto di elettorato passivo dell’odierno ricorrente essendo la designazione/presentazione della candidatura una prerogativa della Lega che ben può decidere di non esercitarla (come nel caso di specie è stato effettuato, ad esempio, dalla Lega di Serie A). Non solo. Ad avviso del Collegio nel caso di specie non sussisteva neppure l’asserita impossibilità di celebrare l’Assemblea Nazionale entro il 12 gennaio 2021. L’art. 1 delle Norme procedurali per le assemblee della L.N.D. non stabilisce che la convocazione dell’Assemblea della L.N.D. debba essere effettuata solo dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, bensì che la data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale sia successiva a tali elezioni.
Il tenore letterale della disposizione è chiarissimo e non lascia adito a dubbi per due autonome ragioni: “L’assemblea della L.N.D. è convocata dal presidente della L.N.D.: a) In via ordinaria elettiva, dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile e comunque dopo la scadenza del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.”. In primo luogo, il riferimento non può che essere alla data fissata per l’elezione, in quanto altrimenti la previsione che non possa essere prevista oltre il 15° giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C. sarebbe assurdo. Non avrebbe senso il riferimento all’Assemblea elettiva della F.I.G.C. in relazione alla data di effettuazione della convocazione dell’Assemblea Nazionale L.N.D. Evidentemente il contenuto della disposizione non può che essere alla necessità di prevedere la celebrazione dell’assemblea della Lega almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C. affinché vi sia il tempo per organizzare quest’ultima. In secondo luogo, la disposizione concerne la data d’indizione e non il giorno in cui debba essere effettuata la comunicazione, in quanto quando il Consiglio federale si è voluto riferire a quest’ultimo adempimento ha utilizzato una formulazione differente. Al comma successivo, si prevede infatti “la convocazione delle assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse”. Quando il Consiglio Federale ha voluto fare riferimento alla data in cui deve essere effettuata la convocazione ha correttamente utilizzato la diversa locuzione “la convocazione delle assemblee ordinarie è effettuata”. Del resto, una diversa interpretazione sarebbe illogica, in quanto non consentirebbe di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento approvato dagli stessi rappresentati dalla L.N.D., né per l’elezione del Presidente federale né per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Da ultimo non si può fare a meno di rilevare che, comunque, anche a voler ritenere che la L.N.D. non sia stata posta in condizione di celebrare l’Assemblea Nazionale in tempo utile per designare l’odierno ricorrente quale candidato della L.N.D. a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. la candidatura presentata dal dott. Felicio De Luca non poteva essere, comunque, ammessa trattandosi di una mera iniziativa personale, priva di qualsivoglia formalizzazione o indicazione ad opera di rappresentanti della Lega. In tale prospettiva, la designazione/presentazione ben avrebbe potuto essere effettuata dal presidente della L.N.D., ovvero dai delegati assembleari della L.N.D. dal momento che questi ultimi al 12.1.2021 erano stati già tutti eletti (come del resto è stato effettuato dal presidente dott. Cosimo Sibilia che ha allegato le dichiarazioni dei delegati assembleari alla propria candidatura a Presidente federale depositata il medesimo giorno di quella dell’odierno ricorrente). Una siffatta designazione/presentazione, infatti, avrebbe consentito di considerare la candidatura come espressione della L.N.D., o, comunque, in possesso di un consenso, ammettendone successivamente la ratifica. In assenza di tali indicazioni, la candidatura non poteva che essere considerata dalla Segreteria Federale come una mera iniziativa personale, non ammessa dalle norme federali.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 90/TFN del 25.01.2021
Impugnazione - Istanza: Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. E.A.M. nei confronti del CR Basilicata – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 86/TFN-SD)
Massima: Per carenza d’interesse, attesa la mancata impugnazione della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021 è inammissibile il ricorso contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS, del candidato al Consiglio Direttivo del CR Basilicata con il quale è stato impugnato in via d’urgenza, il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n.39 del 16/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n. 41 del 21/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND” ed il Comunicato Ufficiale C.R., Basilicata. n. 42 del 23/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND” relativo al rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021- 2024 del Comitato Regionale Basilicata. ..Rileva preliminarmente, il Collegio, che all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi il 7.1.2021, il Comitato Regionale Basilicata ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024. L’esito di tale assemblea non è stato impugnato. In disparte la circostanza che l’esclusione della candidatura del ricorrente è stata ritenuta legittima dalla Corte Federale d’Appello, il Collegio osserva che la mancata impugnazione della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021, determina il venire meno dell’interesse ad agire del ricorrente ovvero, a tutto voler concedere, la sua sopravvenuta carenza con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso. Va ricordato che in tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “…contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”. Tale precetto è esplicativo di principi generali che trovano la loro concreta applicazione anche nell’ordinamento sportivo. Appare evidente che tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riverberarsi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7788). Più di recente, tale principio è stato ribadito, evidenziando che “In ogni caso l'originario ricorso doveva essere dichiarato improcedibile, non risultando ritualmente impugnato l'atto di proclamazione del presidente della Regione e dei consiglieri regionali eletti (in termini si è espressa questa Sezione nella sentenza 1 marzo 2011, n. 1272).” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2014, n. 1350).
Massima: Rigettato perché infondato il ricorso contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS, del candidato al Consiglio Direttivo del CR Basilicata con il quale è stato impugnato in via d’urgenza, il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n.39 del 16/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n. 41 del 21/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND” ed il Comunicato Ufficiale C.R., Basilicata. n. 42 del 23/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND” relativo al rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021- 2024 del Comitato Regionale Basilicata.…il ricorrente ha lamentato la violazione di norme costituzionali, nemmeno indicate. Tale asserita violazione non gli avrebbe consentito di partecipare “agli organismi elettivi”: da un lato, per le restrizioni agli spostamenti a causa della pandemia Covid-19; dall’altro, perché violati i principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede, violazione che, in questo caso, a differenza di quanto consentito al Presidente uscente, gli avrebbe consentito di acquisire solo con ritardo i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto, che tutti i Comitati Regionali d’Italia avrebbero invece messo a disposizione nel periodo 9 – 14 dicembre 2020. Per vero, il ricorrente non indica e non fornisce la prova dei Comitati che avrebbero provveduto ai suddetti adempimenti entro il periodo indicato (invero, a mero titolo esemplificativo, il Comitato regionale Marche risulta aver pubblicato tale elenco in data 23 dicembre 2020), così come non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica sarebbe stata messa a disposizione, laddove nel C.U. n. 39 del 16.12.2020, di contro, è detto chiaramente che tali moduli sono allegati al comunicato; Ciò non di meno, quand’anche eventualmente messi a disposizione con l’asserito ritardo, ma così non è, manca la prova che altri aspiranti candidati abbiano potuto trarne vantaggio, non potendosi dare giuridicamente corpo alle considerazioni del ricorrente in ordine alla presunta acquisizione preventiva delle firme, in ordine alle quali, unitamente alle altre asserzioni indicate in ricorso, gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale e, pertanto, allo stato non trovano alcuna conferma fattuale. Né l’elenco delle società aventi diritto al voto risulta essere, sulla base delle norme federali, documento indispensabile da allegare al decreto di indizione delle elezioni; va, inoltre, considerato che l’impossibilità – non dimostrata – di essere a conoscenza del panorama societario del territorio ove ci si intende candidare non si ritiene possa incidere sulle oggettive possibilità di proporre una solida candidatura che, si presume debba avere, prima ancora della indizione formale delle elezioni, una consistente base di consenso soprattutto laddove tale conoscenza sarebbe avvenuta a distanza di pochi giorni e soprattutto laddove non viene in alcun modo provato che, qualora l’elenco fosse stato pubblicato - sebbene non ci fosse tale specifico obbligo – unitamente al decreto di indizione delle elezioni, il ricorrente avrebbe raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni per formalizzare la propria candidatura. Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, anche con riferimento alle restrizioni agli spostamenti tra comuni, valide per tutti gli aspiranti candidati. Al riguardo occorre evidenziare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in sede di presentazione di candidature e di scelte elettorali da effettuare non possono assurgere, nel particolare momento storico, a elemento idoneo a sconvolgere l’intero percorso elettorale; ciò anche in considerazione del fatto che la campagna elettorale e la conoscenza dei candidati ben possono avere luogo mediante il ricorso agli strumenti telematici che, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, hanno ormai contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane. Vi è, peraltro, stante la natura di associazione privata della L.N.D. (v. art. 1, Statuto), che il reclamante non deduce alcuna violazione procedurale in ordine alla indizione ed alle previste modalità in cui tenersi l’Assemblea elettiva del comitato regionale, del resto conformi alle previsioni di cui al C.U. n.130/A della FIGC, come richiamato nel successivo C.U. n. 153 della L.N.D. del 4.12.2020. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’applicazione in via analogica del D.L. n. 18/2020 (trattasi, invece, dell’art. 1-bis, commi 4 e 5, del D.l. n. 26/2020, conv. in L. n. 59/2020: nds) che, in ragione della situazione epidemiologica, ha previsto la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali, circoscrizionali e delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020. In disparte ogni altra considerazione riferita all’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, vi è che nella specie non si è in presenza di un vuoto legislativo da colmare con l’applicazione per analogia di norme di natura speciale adottate dall’Ordinamento statale. Le norme procedurali adottate, infatti, sono quelle approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 3 dicembre 2020, pubblicate con il C.U. n. 130/A, ovvero quando era già nota e, tenuta in debito conto, la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 disposta con decreto del 7 ottobre 2020. In tale ottica, infatti, va letta la prevista possibilità, in ragione delle “difficoltà oggettive, soprattutto nelle regioni con maggiori limitazioni alla circolazione delle persone”, di “utilizzare la PEC” per la raccolta delle firme, a nulla rilevando l’intervenuta proroga dell’obbligo, per le società dilettantistiche, di dotarsi di tale strumento, in quanto questione attinente all’esercizio del diritto di elettorato attivo. Ad ogni buon conto va evidenziato che relativamente al medesimo motivo la Corte Federale d’Appello, con la pronuncia n. 67 del 14 gennaio 2021 si è già ampiamente pronunciata. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso va rigettato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 89/TFN del 25.01.2021
Impugnazione - Istanza: Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. V.C. nei confronti del CR Campania – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 87/TFN-SD)
Massima: Per carenza d’interesse, attesa la mancata impugnazione della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea già tenutasi è inammissibile il ricorso del candidato alle elezioni per il rinnovo delle cariche del CR Campania, con il quale è stato impugnato in via d’urgenza, il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 51 del 14/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 55 del 31/12/2020 “spostamento assemblea elettiva” ed il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 53 del 04/12/2020 “regolamento elettorale”, relativi al rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021- 2024 del Comitato Regionale…Rileva preliminarmente, il Collegio, che all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi in modalità da remoto il 10.1.2021, il Comitato Regionale Campania ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024. L’esito di tale assemblea non è stato impugnato. In disparte, come ammesso dalla parte, la circostanza della omessa presentazione della candidatura ad una delle cariche elettive, il Collegio osserva che la mancata presentazione della candidatura, da un lato, e la mancata impugnazione, dall’altro, mediante il deposito di motivi aggiunti, della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021, determinano il venire meno dell’interesse ad agire del ricorrente ovvero, a tutto voler concedere, la sua sopravvenuta carenza. Mette conto evidenziare, infatti, che quella proposta è un’azione costitutiva di annullamento dell'atto impugnato, attraverso la quale si chiede al giudice di procedere con l'eliminazione del provvedimento, di regola con efficacia ex tunc. Siffatta azione di annullamento, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 994 del 02/03/2015 “è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c.; la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo”. Sempre secondo il richiamato arresto, poi, “la mera titolarità di un interesse protetto non giustifica l'azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall'atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita.” Nella fattispecie in esame è di tutta evidenza, di contro, che l’eventuale annullamento delle delibere formalizzate nei CC.UU. impugnati non comporterebbe la riviviscenza del diritto del ricorrente di candidarsi alla presidenza o ad un altro incarico, diritto peraltro mai esercitato, in quanto già ricoperte tutte le cariche elettive e non impugnato il C.U. che ne ha formalizzato le nomine, laddove, in tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “...contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”. Il ricorrente, quindi, essendo intervenuto un diverso atto della stessa procedura connesso a quello impugnato in via principale, con la proposizione dei motivi aggiunti, avrebbe dovuto impugnare anche tale ultimo atto, onde concentrare in un unico giudizio anche le questioni riguardanti gli altri atti sopravvenuti incidenti sulla stessa situazione soggettiva già portata all’attenzione del Collegio. Nel caso di specie, invece, la mancata impugnazione del Comunicato che ha formalizzato le nomine comporta che l’eventuale annullamento delle delibere impugnate non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638), che deve persistere per tutto il corso del giudizio ed è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.: vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (Consiglio di Stato, sent. n. 3706 del 15 giugno 2018).
Massima: Rigettato perché infondato il ricorso contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS, del candidato alle elezioni per il rinnovo delle cariche del CR Campania, con il quale è stato impugnato in via d’urgenza, il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 51 del 14/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 55 del 31/12/2020 “spostamento assemblea elettiva” ed il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 53 del 04/12/2020 “regolamento elettorale”, relativi al rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021- 2024 del Comitato Regionale… il ricorrente lamenta la violazione di norme costituzionali, nemmeno indicate. Tale asserita violazione, sostiene, non gli avrebbe consentito di partecipare “agli organismi elettivi”: da un lato, per le restrizioni agli spostamenti a causa della pandemia Covid-19; dall’altro, perché violati i principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede, violazione che, in questo caso, a differenza di quanto consentito al Presidente uscente, gli avrebbe consentito di acquisire solo con ritardo i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto, che tutti i Comitati Regionali d’Italia avrebbero invece messo a disposizione nel periodo 9 – 14 dicembre 2020. Per vero, il ricorrente non indica e non fornisce la prova dei Comitati che avrebbero provveduto ai suddetti adempimenti entro il periodo indicato, così come non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica sarebbe stata messa a disposizione, laddove nel C.U. n. 51 del 14.12.2020, di contro, è detto chiaramente che “Si pubblicano in allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante ad ogni effetto, i modelli per la designazione dei Candidati per ogni singola carica…”. Ciò non di meno, quand’anche eventualmente messi a disposizione con l’asserito ritardo, ma così non è, manca la prova che altri aspiranti candidati abbiano potuto trarne vantaggio, non potendosi dare giuridicamente corpo alle illazioni del reclamante in ordine al presunto rastrellamento di candidature da parte del Presidente uscente. Tanto vale, evidentemente, anche con riferimento alle restrizioni agli spostamenti tra comuni, valide per tutti gli aspiranti candidati. Vi è, peraltro, stante la natura di associazione privata della L.N.D. (v. art. 1, Statuto), che il reclamante non deduce alcuna violazione procedurale in ordine alla indizione ed alle previste modalità in cui tenersi l’Assemblea elettiva del comitato regionale, del resto conformi alle previsioni di cui al C.U. n. 130/A della FIGC, come richiamato nel successivo C.U. n. 153 della L.N.D. del 4.12.2020. Né, ancora, si ravvisano le presunte violazioni del DPCM n. 18 del 17.3.2020, il cui art. 73, co. 4, invece, si limita ad estendere anche alle associazioni private, così come previsto per gli enti collegiali pubblici, la possibilità di riunirsi in modalità videoconferenza. Si osserva, infine, che intervenuto il provvedimento prefettizio che non consentiva la celebrazione in presenza dell’assemblea già prevista per il 4.1.2021, con C.U. n. 55 del 31.12.2020 il Comitato regionale procedeva al differimento dell’assemblea al successivo 10 gennaio 2021. A tanto provvedeva in ragione dell’espressa riserva formulata nel precedente C.U. n. 51 del 14.12.2021 che, in caso di “eventuali interventi del Governo o dell’Autorità Sanitaria”, ne consentiva la possibilità di svolgimento “presso altra sede o con modalità diversa”. È ben vero che la riserva era riferita unicamente al luogo ed alle modalità di svolgimento dell’Assemblea, ma non vi sono ragioni, né sono state dedotte, per ritenere tassativa tale indicazione, onde il differimento al 10 gennaio 2021, per di più con l’allungamento dei termini per la sottoscrizione e presentazione delle candidature al successivo 5 gennaio 2021, in luogo del precedente termine del 30 dicembre 2020, non può assurgere al rango di nuova convocazione necessitante della instaurazione ex novo dell’iter elettorale, attesa, invece, la natura confermativa di tale ultimo atto rispetto al precedente. Il terzo motivo è infondato. Con tale emotivo, peraltro, il ricorrente non deduce alcuna censura. Si limita ad invocare l’applicazione in via analogica del D.L. n. 18/2020 (trattasi, invece, dell’art. 1-bis, commi 4 e 5, del D.l. n. 26/2020, conv. in L. n. 59/2020: nds) che, in ragione della situazione epidemiologica, ha previsto la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali, circoscrizionali e delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020. In disparte ogni altra considerazione riferita all’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, vi è che nella specie non si è in presenza di un vuoto legislativo da colmare con l’applicazione per analogia di norme di natura speciale adottate dall’Ordinamento statale. Le norme procedurali adottate, infatti, sono quelle approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 3 dicembre 2020, pubblicate con il C.U. n. 130/A, ovvero quando era già nota e, tenuta in debito conto, la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 disposta con decreto del 7 ottobre 2020. In tale ottica, infatti, va letta la prevista possibilità, in ragione delle “difficoltà oggettive, soprattutto nelle regioni con maggiori limitazioni alla circolazione delle persone”, di “utilizzare la PEC” per la raccolta delle firme, a nulla rilevando l’intervenuta proroga dell’obbligo, per le società dilettantistiche, di dotarsi di tale strumento, in quanto questione attinente all’esercizio del diritto di elettorato attivo. Nella medesima ottica di consapevolezza dello stato di emergenza, infine, va letta la previsione, pure adottata nel Consiglio federale del 3 dicembre 2020, di consentire, in via equipollente con la modalità in presenza, la celebrazione delle assemblee elettive “da remoto” con la tecnologia messa a disposizione dalla stessa Federazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 88/TFN del 25.01.2021
Impugnazione - Istanza: Ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 6.15 dello Statuto della LNPB e 83 ss. del CGS – FIGC della società US Salernitana 1919 Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Reg. Prot. 85/TFN-SD)
Massima: Per omessa notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati eletti è inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 6.15 dello Statuto della LNPB e 83 ss. del CGS – FIGC della società contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera assembleare della LNPB del 23 dicembre 2020, che ha stabilito in via telematica lo svolgimento dell’assemblea elettiva dei 5 e 7 gennaio 2021 e perché non rispettato il termine dilatorio di giorni venti previsto dall’art. 6.5 dello Statuto, previa espressione, a termini di Statuto, di voto contrario al suo svolgimento nell’anzidetta modalità e di intervenuta manifestazione di formale riserva di impugnativa, nonché i motivi aggiunti con i quali è stato ulteriormente eccepito il conflitto di interessi del Presidente ….soggetto che aveva convocato l’Assemblea elettiva, per avere regolamentato le modalità dell’iter procedimentale traendone vantaggio ed è stato impugnato l’esito dell’elezioni..….Rileva preliminarmente, il Collegio, che all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi in modalità da remoto il 7.1.2021, la LNPB ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024. Con i motivi aggiunti dell’8 gennaio 2021, come visto, la US Salernitana ha gravato di ricorso anche tale deliberato. Tuttavia, i motivi aggiunti, pur notificati alla LNPB, non risultano essere stati notificati ad alcuno dei controinteressati. Ed invero, secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018) la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice, l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”. Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riverberarsi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788).
Massima: Rigettato il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 6.15 dello Statuto della LNPB e 83 ss. del CGS – FIGC della società contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera assembleare della LNPB del 23 dicembre 2020, che ha stabilito in via telematica lo svolgimento dell’assemblea elettiva dei 5 e 7 gennaio 2021 e perché non rispettato il termine dilatorio di giorni venti previsto dall’art. 6.5 dello Statuto, previa espressione, a termini di Statuto, di voto contrario al suo svolgimento nell’anzidetta modalità e di intervenuta manifestazione di formale riserva di impugnativa, nonché i motivi aggiunti con i quali è stato ulteriormente eccepito il conflitto di interessi del Presidente ….soggetto che aveva convocato l’Assemblea elettiva, per avere regolamentato le modalità dell’iter procedimentale traendone vantaggio ed è stato impugnato l’esito dell’elezioni… La ricorrente contesta, in primo luogo, la convocazione dell’Assemblea elettiva in modalità da remoto, asseritamente non giustificata da alcuna obiettiva esigenza, la modalità “in presenza” essendo la forma ordinaria prevista dallo statuto (art. 6.5) in grado di garantire “il libero dispiegarsi, nella sua pienezza, del principio democratico”. Le censure, tra loro connesse, sono prive di pregio. Si premette che l’art. 6.5 dello Statuto, come modificato dall’Assemblea del 22.4.2020 in ragione della situazione epidemiologica al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa statale in materia, prevede sicuramente la possibilità dello svolgimento delle assemblee in modalità da remoto, chiaramente equiparata alla modalità in presenza, come si evince anche dal punto 2 all’ordine del giorno della convocazione della suddetta assemblea, avente ad oggetto la “previsione dello svolgimento delle assemblee in videoconferenza”, senza limitazione alcuna, essendo stata posta in discussione la necessità della motivata urgenza solo nel caso di riduzione del termine di convocazione. L’esigenza della motivata urgenza, contrariamente alla tesi della ricorrente, è dunque riferita “alla riduzione del termine di convocazione”. In tale ottica si è provveduto quindi alla modifica statutaria, consentendo in ogni caso “l’intervento degli aventi diritto mediante strumenti di video e teleconferenza”, senza alcuna indicazione preferenziale rispetto alla modalità in presenza, attesa, ancora una volta, la chiara volontà di ritenere la paritetica funzionalità delle due modalità, entrambe idonee a garantire “il libero dispiegarsi del principio democratico”, la segretezza e la personalità del voto. Tanto è dato rilevare anche dal verbale del Consiglio federale del 3.12.2020, laddove, in considerazione della particolarità del momento, si prende atto, questa volta con riferimento all’Assemblea elettiva federale, della comunicazione del “Presidente del CONI, d’accordo con il Dipartimento dello Sport”, di consentirne “in via del tutto eccezionale” lo svolgimento in presenza, “in deroga alle limitazioni stabilite dal DPCM allora vigente”. Quello che traspare, dunque, contrariamente alla tesi della ricorrente, stante le restrizioni e le limitazioni già vigenti tra il 7 ed il 15 gennaio 2021, che da ultimo il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, ha ulteriormente prorogato dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 (comprendente “il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”), è l’eccezionalità della modalità in presenza. Ove non bastasse, ancora nel richiamato verbale del Consiglio federale, è altresì ricordato “che il voto è consentito sia in presenza sia da remoto”. Il tenore ed il significato dell’espressione non ne consente un’interpretazione restrittiva. Non può dunque sostenersi che si sia voluto consentire solo che l’Assemblea debba essere convocata in modalità “in presenza” e che alla stessa gli aventi diritto possano intervenire anche “da remoto”, essendo invece palese la ritenuta equipollenza tra le due modalità, entrambe idonee a garantire il corretto e pieno svolgimento di ogni attività assembleare. Anche la ricorrente, del resto, non esclude e, anzi, afferma la piena equipollenza delle due modalità, sebbene ritenga che quella “da remoto” debba essere giustificata da una situazione emergenziale e che rappresenti solo una mera facoltà concessa all’avente diritto al voto. A tutto voler concedere, comunque, che si versi tuttora in una situazione di emergenza è comprovato dal D.L. 14.1.2021 da ultimo richiamato. La natura assorbente di quanto precede, in applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure. Ad ogni buon conto, solo per completezza espositiva: a) l’equipollenza tra le più volte dette modalità, legittima la convocazione dell’assemblea nella modalità prescelta senza che possa configurarsi alcun conflitto d’interessi in capo al Presidente uscente, successivamente ricandidatosi alla medesima carica, in quanto rientrante nelle sue prerogative la convocazione dell’Assemblea; - manca l’evidenza che la scelta delle date sia stata determinata da fini non istituzionali, quanto piuttosto dalla necessità di predisporsi nei tempi richiesti alla successiva Assemblea elettiva federale, tenuto conto della situazione emergenziale; - l’assemblea elettiva è stata convocata in modalità da remoto dal Presidente uscente in data 15 dicembre 2020, come da C.U. n. 88/2020, in conformità delle prerogative riconosciutegli dallo Statuto e nel rispetto del termine di venti giorni ivi pure previsto; la delibera dell’Assemblea del 23 dicembre 2020 non costituisce novazione della precedente convocazione. In questa ultima sede non si è proceduto ad alcuna convocazione. Il presidente si è limitato ad illustrare ai convenuti, pur chiedendone l’opinione, unicamente le motivazioni della operata scelta di svolgimento a distanza, “in ragione della situazione epidemiologica, la quale anche in ragione della c.d. variante inglese non pare in via di miglioramento”, nel contempo ribadendo la piena garanzia offerta dalla piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Federazione; il ricorso agli strumenti telematici, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, ha contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane, consentendo il perseguimento dei relativi fini senza alcuna compromissione o lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Anche con riferimento a tali ultimi profili, in definitiva, il ricorso va rigettato.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 069 CFA del 14 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta riunito in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale n. 29 del 6/01/2021 con la quale si è disposto di non ammettere la candidatura del Signor Fava “in quanto il predetto ha presentato la propria proposta di candidatura di Delegato Assembleare anziché per quella di componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, risultante invece dalle designazioni delle società e dalla delega conferita per la presentazione della candidatura”.
Impugnazione – istanza: Sig. F.A.F./Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta
Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto ammessa la candidatura di Delegato Assembleare…Depone in tal senso l’osservazione per cui le norme procedurali delle assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, dettate con riguardo alla presentazione delle candidature, si esprimono con connotazione deontica solo con riferimento ai termini di presentazione (“le candidature devono essere presentate … almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria”), ma non impongono formulari o moduli da presentare a pena di nullità o inammissibilità delle candidature stesse. Dunque, le predette norme non prevedono sanzioni espresse di esclusione dalla candidatura nel caso del mancato rispetto di particolari forme o formule sacramentali che appunto non vi sono. In un simile quadro, appare rilevante – nel caso in discussione – la specifica circostanza per cui la PEC di accompagnamento della candidatura precisasse che la candidatura stessa era riferita alla carica di Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e non a quella di Delegato Assembleare. Per la medesima carica di Componente del Consiglio Direttivo, inoltre, erano correttamente sottoscritte le designazioni allegate. Proprio la PEC ora citata può allora considerarsi prevalente nell’offrire la corretta interpretazione alla candidatura e nel consentire – sempre per il caso specifico – l’applicazione del generale principio del favor partecipationis. Del resto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, secondo periodo, del Codice CONI “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”. Disposizione, quest’ultima, correlata, sul piano processuale, al successivo comma 6 che sancisce il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Informalità che non va interpretata come clausola in bianco che tutto consente, ma che, appunto, non deve introdurre oneri di forma eccessivi o comunque non proporzionati agli obiettivi perseguiti dai procedimenti di cui trattasi.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 067 CFA del 14 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Basilicata riunito in Collegio di Garanzia Elettorale notificata a mezzo PEC in data 3.01.2021.
Impugnazione – istanza: Avv. E.A.M. ed altri/Comitato Regionale Basilicata
Massima: Confermata la decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Basilicata riunito in Collegio di Garanzia Elettorale Che ha dichiarato la candidatura dei ricorrenti: “NON AMMISSIBILE”.… effettivamente il provvedimento con il quale il Tribunale federale territoriale presso il C.R. Basilicata, riunito in Collegio di Garanzia, ha deciso l’ammissibilità delle candidature è privo della motivazione delle ragioni per cui le singole candidature sono state ritenute “non ammissibili” e che tale lacuna non è stata colmata attraverso le comunicazioni inviate ai candidati, che testualmente recitano “Ai sensi dell’art. 9 comma 6, C.U. n. 130/A del 04/12/2020, si comunica la valutazione relativa alla candidatura da Lei presentata: NON AMMISSIBILE”. Tuttavia, per poter affermare che il vizio dedotto dai reclamanti fosse sostanziale e non meramente formale, la Corte ha acquisito i verbali della seduta, dai quali emerge che in realtà le candidature dichiarate inammissibili sono accompagnate da una motivazione riferita, per ciascun candidato, alla mancanza del numero minimo di sottoscrizioni richieste dalle norme che disciplinano il procedimento elettorale, e precisamente dal C.U. n. 130/A del 04/12/2020, che richiede un numero di sottoscrizioni non inferiori a 50 per i candidati Presidenti e di 30 per le ulteriori candidature. Motivazione che gli odierni reclamanti probabilmente hanno conosciuto o intuito, posto che con il motivo sub 5) chiedono l’applicazione analogica delle norme emergenziali che prevedono la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali. In ogni caso, una volta depositati i verbali e conosciuta la motivazione sul punto decisivo della controversia, è stato espressamente chiesto al difensore dei reclamanti - che ha lealmente accettato il contraddittorio sul merito dei motivi di non ammissibilità - di controdedurre sulla motivazione delle singole declaratorie di non ammissibilità delle candidature e sui motivi di censura complessivamente svolti in ordine ad esse.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 066 CFA del 12 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera contenuta nel C.U. n. 65 del CR Puglia del 5.01.2021 riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura presentate dall’avv. Destratis emessi dal Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia per il 9.01.2021;
Impugnazione – istanza: Avv. D.G./Comitato Regionale Puglia
Massima: E’ inammissibile, per omessa notifica alle controparti ovvero al suo competitori, il reclamo avverso la delibera riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura emessi del Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia..Come noto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “principi del processo sportivo”, stabilisce che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità ….” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte ….”.Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo e dall’inequivocabile tenore delle conclusioni, ove il ricorrente chiede testualmente la declaratoria “di inammissibilità delle candidature ammesse in violazione della normativa vigente con riferimento alle condizioni soggettive di candidabilità e di incompatibilità”, emerge che tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale rivestono la qualifica di controparti, a cui, ai sensi degli artt. 49 e 101 C.G.S il reclamo doveva essere comunicato. Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature. In particolare, il sig. T .unico competitor del ricorrente alla carica di Presidente del Comitato Regionale Puglia, al quale l’istante contesta l’incompatibilità dell’incarico in esame, il superamento del limite massimo dei mandati ed il conflitto di interessi, è senz’altro portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziato della pendenza del presente reclamo per poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente. Il sig. T., peraltro, è di titolare di un interesse contrario alla rimozione della decisione impugnata anche con riferimento alla carica di responsabile della delegazione calcio femminile, essendo l’attuale reggente. Dall’esame della PEC inviata dal reclamante in data 6.01.2021… non risulta indirizzata a nessuna delle controparti sopra individuate. Conseguentemente, e non risultando agli atti prova della trasmissione del reclamo alle controparti, lo stesso è inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN del 04.01.2021
Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 30 e ss. CGS – CONI del rag. C.T. nei confronti del CR Lombardia - LND, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 81/TFN-SD)
Massima: Accolto il ricorso ex art. 30 C.G.S. del C.O.N.I., con contestuale richiesta di misure cautelari monocratiche al fine di ordinare alla L.N.D. – Comitato Regionale Lombardia, nella persona del Reggente, di convocare l’assemblea elettiva per il 9 gennaio 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Direttivo uscente e comunque non oltre la data del 12 gennaio 2021 per l’elezione di tutte le cariche previste dalle norme sportive ovvero, in caso di inerzia, di nominare un commissario ad acta per provvedere alla convocazione sopra indicata e, per l’effetto, confermato l’obbligo per il Reggente del Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. di garantire lo svolgimento delle assemblee elettive nel rispetto della tempistica stabilita dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti…Preliminarmente il Collegio precisa che, alla luce degli atti in giudizio, non rientra nelle proprie prerogative valutare la legittimità della scelta effettuata dal reggente di convocare l’Assemblea elettiva per il giorno 9 gennaio 2021 in presenza piuttosto che da remoto; agli atti non vi è alcuna indicazione da cui possa evincersi un siffatto obbligo a fronte, invece, delle indicazioni fornite dalla L.N.D. versate in giudizio e del fatto che l’opzione per ulteriori modalità di riunione risulta pur sempre individuata nel comunicato ufficiale di indizione dell’Assemblea. Quanto all’obbligo di indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di tutte le cariche associative, ivi compresa quella di cui si discute nell’odierno ricorso, il collegio ritiene che, nel caso di specie, punto necessario di partenza sono le specifiche indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti con il comunicato n. 153 del 4 dicembre 2021, con il quale sono state diramate le Norme per le Assemblee della L.N.D., nonché il conseguente documento prot. 4273 del 4 dicembre 2020, alle quali deve darsi il necessario rilievo per comprendere le scelte poi effettuate dalle componenti federali e la palese violazione degli obblighi in capo al reggente. In primo luogo l’art. 3, comma 1, lett. a) delle cennate norme regolamentari recita testualmente che l’Assemblea della L.N.D. è convocata dal relativo Presidente in via ordinaria elettiva, dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile e comunque dopo la scadenza del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.. Da tale disposizione, pertanto, sembra evincersi chiaramente che l’assemblea della L.N.D. elettiva può svolgersi solo dopo la celebrazione di tutte le Assemblee elettive dei comitati regionali e non solo quelle dei delegati assembleari come ha sostenuto parte resistente. La sopra indicata disposizione fra l’altro, trova la sua fonte ispiratrice nell’art. 3 comma 3 dei principi informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, secondo il quale “La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.” e, chiaramente, contempera la tempistica necessaria per la elezione di tutti gli organi delle componenti federali nel rispetto della norma sopra indicata. Tale interpretazione è avallata anche dalla Sezione consultiva della Corte Federale d’Appello che, nel suo parere interpretativo pubblicato in data 8 agosto 2020, ha individuato una unica ratio nelle disposizioni di settore previste da ogni singola Lega. Al riguardo ha statuito che “…Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 202/A pubblicato il 20 maggio 2020, nell’approvare i nuovi Principi Informatori degli Statuti e dei regolamenti delle Leghe sulla base degli indirizzi forniti dal CONI ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. K dello Statuto Federale, statuisce, all’art. 3, comma 3, che “La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della assemblea elettiva della FIGC”. E infatti, lo statuto della Lega A, art. 10, co. 4, stabilisce che le elezioni del nuovo consiglio devono tenersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell’assemblea elettiva della FIGC e identica norma è contenuta nell’art. 7, co. 3 dello statuto della Lega B, nell’art. 1, comma 1 del regolamento elettivo della assemblea AIA, e nell’art. 1, co. 3, lett. a) delle Norme di Procedura per le assemblee della LND” (Corte Federale d’Appello, par.3 agosto 2020, n. 3). In tale prospettiva, pertanto, la L.N.D. con la sua nota prot. 4273 del 4 dicembre 2020 ha dettato una tempistica rigida e tassativa per tutte le proprie articolazioni territoriali al fine di garantire il rigoroso rispetto della disciplina sopra indicata. La precettività delle disposizioni fissate dalla L.N.D. è agevole desumerla dall’improrogabilità delle date fissate per le Assemblee elettive in un arco temporale che va dal 2 al 12 gennaio 2021, in vista dell’Assemblea elettiva della L.N.D. fissata per il 6 febbraio 2021 e della conseguente Assemblea Federale, dall’indicazione della relativa data da comunicare entro il 9 dicembre 2021 e dall’espresso richiamo alle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. ed alla circostanza che l’Assemblea dei comitati dovesse provvedere all’elezione dei propri Presidenti, dei componenti dei propri Consigli Direttivi, ivi compresi i Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, nonché i componenti effettivi e supplenti dei propri Collegi dei Revisori dei Conti e i propri Delegati Assembleari effettivi e supplenti, questi ultimi in misura pari alla metà più uno degli effettivi, senza esclusione alcuna (né avrebbe potuto disporre altrimenti). In tale ottica, pertanto, il Consiglio Direttivo del Comitato regionale Lombardia a seguito della riunione del 7 dicembre 2021, entro la data del 9 dicembre 2020, ha fornito alla L.N.D. (e tale dato non è contestato) la propria indicazione per l’indizione dell’Assemblea elettiva per la data del 9 gennaio 2021 senza distinzione alcuna. Tale dato è implicitamente confermato anche dalle note con le quali poche società rispetto a quelle aventi diritto nel panorama calcistico lombardo hanno espressamente richiesto di non convocare l’Assemblea elettiva per il 9 gennaio 2021 (evidentemente in quanto la data era già stata scelta) relativamente, però, alle sole elezioni presidenziali, dei consiglieri e dei revisori dei conti. Pertanto a seguito delle dimissioni del Consiglio direttivo, il Reggente, nominato ex art. 14 comma 7 del Regolamento della L.N.D. avrebbe dovuto limitarsi a svolgere, come da regolamento, le funzioni di ordinaria amministrazione, procedendo ad indire le elezioni conformemente a quanto indicato dallo stesso Consiglio Direttivo ed in ossequio alla tempistica obbligatoriamente fissata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ottemperanza, fra l’altro, a delle specifiche disposizioni normative aventi particolare e speciale rilevanza per tutto l’ordinamento federale. La scelta di non indire le elezioni di alcune cariche, fra cui quella di Presidente, non può certamente rientrare fra gli atti di ordinaria amministrazione, soprattutto alla luce del fatto che in tal guisa il reggente è palesemente contravvenuto a degli specifici obblighi imposti dal complesso ordinamentale delle norme federali ed a quanto optato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia nella pienezza delle sue funzioni. Infatti la disposizione di cui all’art. 14 comma 7 del Regolamento L.N.D., che prevede che il reggente debba indire le elezioni entro novanta giorni dal suo insediamento, doveva necessariamente contemperarsi con gli obblighi sottesi al tassativo rispetto della tempistica dettata dal rispetto del percorso elettivo del caso di specie e dalla disciplina normativa specificatamente prevista al riguardo. La figura del Reggente, poi, è notoriamente diversa da quella del Commissario, più volte richiamata dalla difesa dei resistenti e non può, nell’alveo ordinamentale vigente, porre in essere atti che esulano dalle proprie specifiche attribuzioni di “ordinaria amministrazione”. Diverse sono, infatti, le condizioni che la normativa impone per procedere al commissariamento, diversi sono i poteri assegnati al Commissario e diverse sono le prerogative allo stesso assegnate, non potendo, in tal caso richiamarsi, neanche in via analogica quanto previsto dall’art. 5 comma 3 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. che riguarda, fra l’altro, le modalità di convocazione dell’Assemblea Straordinaria, del tutto inapplicabili alla fattispecie in questione. Il reggente, infatti, deve limitarsi a “traghettare” l’istituzione nel periodo transitorio, semplicemente ponendo in essere l’attività di ordinaria amministrazione quale l’esecuzione di atti obbligatori, non potendo, in ossequio al principio del contrarius actus, adottare disposizioni contrarie a quelle poste in essere da altri organi. Esaminando, poi, nel dettaglio la scelta effettuata dal reggente con il comunicato n. 23 del 18 dicembre 2020, successivo al primo decreto presidenziale e sostanzialmente elusivo dello stesso, emergono diversi profili di criticità che inducono a ritenere non adempiuto l’obbligo “vincolato” di procedere all’indizione delle elezioni di tutte le cariche associative. In primo luogo la difesa del Comitato ha sostenuto che (pag. 7 delle proprie difese) ”… la determinazione di posticipare la data dell’Assemblea elettiva regionale per la carica di Presidente regionale non appare idonea a ledere il diritto di alcun candidato atteso che nel C.U. n.23 del 19 dicembre 2020 veniva precisato che la relativa convocazione sarebbe stata effettuata in termini idonei a garantire che l’elezione si sarebbe svolta prima dell’Assemblea elettiva della LND, come previsto dall’art 14.1 lett.a) del Regolamento della LND, consentendo a tutti i candidati la possibilità di svolgere la campagna elettorale in tempo utile per le elezioni”. Nel comunicato predetto, tuttavia, non vi è traccia di tale intendimento del Reggente (che, nel rispetto di quanto sopra esposto avrebbe potuto convocare le elezioni in questione al limite entro la data del 12 gennaio 2021) che, invece, ha richiamato espressamente l’art. 14 comma 7 del Regolamento L.N.D. senza tenere in alcuna considerazione le più volte sopra citate norme ed indicazioni citate che, invece, impongono le elezioni di tutte le cariche della Lega nel rispetto del più ampio percorso federale. Sotto altro profilo non si comprendono, in quanto non esplicitate nel C.U. 23 del 18 dicembre 2020, sul punto assolutamente carente di motivazione, le ragioni per le quali, nel convocare l’Assemblea elettiva non si sia proceduto ad indire tutte le elezioni statutariamente previste atteso che, le motivazioni legate alla nota emergenza sanitaria, genericamente richiamate nel provvedimento, non trovano adeguata giustificazione nel momento in cui il Reggente ha comunque proceduto a convocare l’assemblea per procedere alle elezioni dei delegati assembleari; al contrario, il Collegio ritiene poco rispondente a criteri di ragionevolezza e poco attenta alla valutazione dei correlati rischi sanitari la scelta di posticipare tali elezioni, riconvocando nuovamente l’Assemblea elettiva (che avrebbe dovuto, pertanto, effettuarsi per ben due volte con le modalità in presenza), entro i termini previsti dall’art. 14 comma 7 del regolamento L.N.D. allorquando l’emergenza sanitaria si presume non sarà assolutamente cessata. Sotto altro profilo, le motivazioni postume addotte negli scritti difensivi non appaiono idonee ad escludere la sussistenza dell’obbligo del reggente di procedere ad indire le elezioni. A prescindere dalla circostanza che tali motivazioni non sono in alcun modo riportate nel comunicato ufficiale, è opportuno evidenziare che, come già detto, le richieste formulate da poche società non possono essere ritenute idonee a controvertire addirittura l’attuazione di un percorso elettorale precisamente regolamentato, nonché a cambiare le decisioni e gli orientamenti già assunti in sede di Consiglio direttivo ed oggetto di specifica comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, anche le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in sede di presentazione di candidature e di scelte elettorali da effettuare non possono assurgere, nel particolare momento storico, a elemento idoneo a sconvolgere l’intero percorso elettorale e, nello stesso tempo, a sovvertire le disposizioni normative che impongono di procedere all’elezione di tutte le cariche federali alla scadenza del quadriennio olimpico; ciò anche in considerazione del fatto che la campagna elettorale e la conoscenza dei candidati ben possono avere luogo mediante il ricorso agli strumenti telematici che, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, hanno ormai contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere accolto, ritenendo il Collegio che il reggente, nell’ambito delle proprie attribuzioni, sia obbligato a porre in essere gli atti necessari per il completamento del percorso elettorale, in tal modo garantendo lo svolgimento di tutte le assemblee elettive nel rispetto della tempistica stabilita dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti.
PARERE C.F.A. – SEZIONE CONSULTIVA: PARERE INTERPRETATIVO N. 3CFA DEL 31 LUGLIO 2020
Impugnazione Istanza: Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Maasima:…I criteri di fissazione, anche temporali, dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici all’Assemblea ordinaria elettiva vadano individuati in modo che tali percorsi traggano avvio dalla convocazione di detta Assemblea ordinaria elettiva e che, pertanto, la convocazione dell’Assemblea, nel termine indicato dall’art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il dies a quo per l’avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti. Da ciò discende anche - considerato che, in via generale ed astratta, la base legittimata alla partecipazione all’Assemblea ordinaria elettorale non può che essere quella dei Campionati professionistici e dilettantistici in corso al momento dell’avvio del percorso elettorale - conseguentemente che, per il quadriennio 2021/2024, possano partecipare al percorso relativo all’Assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati di cui alla stagione sportiva 2020/2021.
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 24 Febbraio 2009 n.1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Giugno 2009. n. 1/2 www.figc.it
Impugnazione - istanza: Ricorso sig. F. N.avverso la validità dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale Marche Ancona 19 – 20 gennaio 2009. Ricorso sig. C. M. avverso la validità dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale Marche Ancona 19 – 20 gennaio 2009
Massima: Con il ricorso elettorale, devono essere specificate le censure proposte innanzitutto contro l’atto di proclamazione degli eletti con indicazione puntuale dei vizi e degli effetti che gli stessi hanno determinato sull’esito delle votazioni nel senso della difformità tra il risultato elettorale e la volontà espressa. Non può consentirsi, difatti, che le doglianze generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi conducano ad un’amplissima istruttoria, soprattutto a fronte di risultanze documentali contenute in verbali dotati di propria forza probatoria. Pertanto sono inammissibili e comunque infondate le censure dirette non a denunciare l’esistenza di specifici vizi del procedimento elettorale ma solo a provocare, in sede giurisdizionale, un generale riesame dello stesso, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare la natura e la consistenza dei vizi e gli squilibri dagli stessi determinati. Ecco, quindi, che trovano ingresso il principio di strumentalità delle forme e quello della prova di resistenza. Il primo ritiene rilevanti, tra le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. Quindi non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ovvero quelle da cui non derivi alcun pregiudizio a livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto. In base al secondo, invece, non è possibile pervenire all’annullamento giudiziale del provvedimento impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora l’illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati elettorali, in virtù della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale.
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 Febbraio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 19 Giugno 2009. n. 1 www.figc.it
Impugnazione - istanza: Ricorso G.S. Paganica Calcio S.r.l. avverso la validità dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale Abruzzo tenutasi in Montesilvano 31.1.2009
Massima: Con il ricorso elettorale, devono essere specificate le censure proposte innanzitutto contro l’atto di proclamazione degli eletti con indicazione puntuale dei vizi e degli effetti che gli stessi hanno determinato sull’esito delle votazioni nel senso della difformità tra il risultato elettorale e la volontà espressa. Non può consentirsi, difatti, che le doglianze generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi conducano ad un’amplissima istruttoria, soprattutto a fronte di risultanze documentali contenute in verbali dotati di propria forza probatoria. Pertanto sono inammissibili e comunque infondate le censure dirette non a denunciare l’esistenza di specifici vizi del procedimento elettorale ma solo a provocare, in sede giurisdizionale, un generale riesame dello stesso, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare la natura e la consistenza dei vizi e gli squilibri dagli stessi determinati. Ecco, quindi, che trovano ingresso il principio di strumentalità delle forme e quello della prova di resistenza. Il primo ritiene rilevanti, tra le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. Quindi non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ovvero quelle da cui non derivi alcun pregiudizio a livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto. In base al secondo, invece, non è possibile pervenire all’annullamento giudiziale del provvedimento impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora l’illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati elettorali, in virtù della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 06 febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n. 48 del 3.2.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P. O. avverso il provvedimento di inammissibilità della propria candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - assemblea elettiva dell’8 febbraio
Massima: In materia di candidatura a Presidente del Comitato Regionale per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. Cosicché, in assenza di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione compiuta, chiaramente prevedendo quale di esse debba avere prevalenza, non rimane all’interprete altra soluzione possibile che quella di considerare invalide tutte le predette indicazioni. Ed infatti – ha chiarito ancora la Corte – diversamente opinando, si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni, senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal sottoscrittore. Può ancora aggiungersi, contro l’opinione che la prima delle indicazioni sia da ritenere prevalente rispetto alle successive, l’argomento secondo il quale con altrettanta coerenza sarebbe viceversa sostenibile nel silenzio del legislatore che la seconda ed in genere le ulteriori manifestazioni di volontà siano idonee a manifestare una volontà di revoca rispetto alle precedenti.
Decisione C.G.F. – Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009 n.3 www.figc.it.
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. F. L. avverso la mancata ammissione della propria candidatura a consigliere del Comitato Regionale Abruzzo - assemblea elettiva del 31 gennaio 2009
Massima: In materia di candidatura a Presidente del Comitato Regionale per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. A questo proposito del tutto correttamente la Commissione ha ritenuto invalide designazioni che portavano più candidature. In tal senso di recente questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 126/CGF del 25.2.2009) ha già avuto modo di statuire su analogo ricorso proposto con riferimento alle elezioni relative al Comitato Regionale Emilia Romagna osservando che: “In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.”
Decisione C.G.F. – Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 29 gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 27 febbraio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P. A. avverso la mancata ammissione della propria candidatura a Presidente del Comitato Regionale Abruzzo - assemblea elettiva del 31 gennaio 2009
Massima: In materia di candidatura a Presidente del Comitato Regionale per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. A questo proposito del tutto correttamente la Commissione ha ritenuto invalide designazioni che portavano più candidature. In tal senso di recente questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 126/CGF del 25.2.2009) ha già avuto modo di statuire su analogo ricorso proposto con riferimento alle elezioni relative al Comitato Regionale Emilia Romagna osservando che: “In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.”
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 26 febbraio 2009 n. 4 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del 17.2.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. G.R avverso la mancata ammissione della propria candidatura a responsabile regionale di Calcio a Cinque del Comitato Regionale Umbria - assemblea elettiva del 24 febbraio 2009
Massima: In materia di candidatura a Presidente del Comitato Regionale per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. A questo proposito del tutto correttamente la Commissione ha ritenuto invalide designazioni che portavano più candidature. In tal senso di recente questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 126/CGF del 25.2.2009) ha già avuto modo di statuire su analogo ricorso che: “In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e/o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.”
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 25 febbraio 2009 n. 8 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Collegio di garanzia elettorale
Impugnazione - istanza: Ricorso sig. M. U. avverso la mancata ammissione della propria candidatura a presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna - assemblea elettiva del 26 gennaio 2009
Massima: In materia di candidatura a Presidente del Comitato Regionale per quel che riguarda le schede riportanti doppie designazioni si rileva come espressamente la norma (cfr art. 8, Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti) prescriva che le società legittimate indichino un solo candidato. In assenza, infatti, di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione, espressamente prevedendo quale di questa debba avere prevalenza, non può trovare ingresso ogni valutazione e/o interpretazione che fuoriesca dal principio; non rimanendo all’interprete che considerare come invalide tutte le designazioni. Diversamente opinando si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal designante sottoscrittore. Ed infatti la tesi del reclamante secondo cui indicazioni multiple debbano essere interpretate dando valenza alla prima indicazione espressa, non riesce a vincere il principio secondo cui la certezza imposta dalla normativa possa essere dall’interprete vagliata e stravolta. In buona sostanza poiché nessun principio prevede che in presenza di più indicazioni solo la prima sia da preferire ben potendosi di contro sostenere che l’ultima candidatura indicata sia quella prevalente essendo la seconda ovvero le successive da interpretarsi eventualmente quale revoca della prima; ovvero ancora non essendo possibile in assenza di data e ora certa della sottoscrizione imprimere l’ordine di priorità in presenza di plurime indicazioni, la conseguenza non può essere che quella della invalidità totale. L’assoluta incertezza che una indicazione della candidatura multipla determina, correttamente, ha come conseguenza quella di elidere tutte le designazioni; non essendo possibile in presenza di più designazioni dare valenza univoca alle volontà contrastanti manifestate. In ogni caso, ammesso e non concesso che possa ipotizzarsi la revoca del primo orientamento espresso, ovvero che solo a quest’ultimo si debba fare riferimento, sarebbe stato necessario che esplicitamente ed in maniera palese fosse stato chiaramente manifestato dal sottoscrittore l’intento di privare di ogni efficacia la prima designazione ovvero quella successivamente espressa, con atto da inviare alla Commissione nei termini previsti dalla scadenza per la presentazione delle designazioni.”
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 26 marzo 2007 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Reclamo avverso la validità dell’assemblea ordinaria della Lega Professionisti Serie C che ha adottato la deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo 2005/2006 in data 20 dicembre 2006 proposto dall’A.C. Prato S.p.A. ai sensi dell’art. 9, comma 15, dello Statuto della Lega Professionisti Serie C.
Massima: Le contestazioni in ordine alla delibera assembleare con la quale si è approvato il bilancio devono avere ad oggetto vizi di natura economico-contabile e/o finanziaria che inficino il bilancio. Le scelte discrezionali degli amministratori non sono censurabili in sede di impugnazione del bilancio; appare in linea di principio evidente, infatti, come non sia di per sé censurabile la scelta operata dagli amministratori in ordine alla destinazione dei beni societari. Una simile censura, del resto, non può trovare spazio in sede di impugnazione della deliberazione approvativa di un bilancio che si sia limitato a rispecchiare la scelta discrezionale operata dagli amministratori. L’impugnazione di una delibera assembleare con cui si è approvato un bilancio, infatti, non può avere ad oggetto – come nel caso di specie – le precedenti scelte amministrative operate dagli stessi amministratori e da cui dipende la conformazione della realtà che occorre rappresentare nel bilancio.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 23 Settembre 2005 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ex art. 22, comma 1, lett. a) del codice di Giustizia Sportiva, di interpretazione degli artt. 23, comma 4, dello statuto federale e 9, commi 4 e 12, del regolamento della Lega Nazionale Professionisti in ordine all’elezione suppletiva di un consigliere federale di designazione della lega stessa in sostituzione di altro consigliere decaduto.
Interpretazione: Le elezioni suppletive di un consigliere federale eletto in rappresentanza della L.N.P. che sia decaduto dalla carica, devono necessariamente avvenire in sede di Assemblea Generale della Lega stessa.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/Cf del 10 Febbraio 2005. n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo dello art. 23 dello Statuto Federale in relazione all’effettuazione dell’assemblea federale elettiva del 14.02.2005
Interpretazione: La normativa federale prevede esplicitamente la anteriorità cronologica dell’elezione dei Consiglieri federali da parte delle varie componenti rispetto alla celebrazione dell’Assemblea federale elettiva, ma non subordina in alcun modo quest’ultima all’effettiva elezione dei Consiglieri stessi. Va, conseguentemente, riaffermato, che legittimamente può effettuarsi l’Assemblea federale elettiva pur a fronte della mancata elezione del Presidente della L.N.P. e dei Consiglieri federali in rappresentanza della stessa.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 18 novembre 2004. n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. B.G. e altri, ex artt. 32, comma 7, dello statuto federale e 9, comma 4, delle norme per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia della L.N.D., riunita in speciale collegio di garanzia elettorale, in relazione alla presentazione di candidature nell’assemblea ordinaria elettiva del 21.11.2004
Massima: L’art. 9 delle norme procedurali applicabili alle elezioni della Lega Nazionale Dilettanti espressamente prevede che “chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono”. La dizione della norma è chiara ed inequivoca quanto al carattere personale dell’atto di proposizione della candidatura a cariche federali. Ciò si evince dal punto di vista letterale dall’uso del termine “propria” riferito alla candidatura, che lascia intendere come sia estranea al sistema normativo la “altrui” candidatura se non in presenza di atto autorizzativo o di preposizione gestoria ad altri da parte del titolare dell’interesse all’elezione passiva. A questa stregua, è evidentemente inammissibile una candidatura che non sia frutto della diretta espressione di volontà del candidato, ma provenga da terzi cui non risulti essere stato attribuito alcun potere al riguardo. L’evidente conseguenza di questa articolata rete di principi è l’inammissibilità di candidature che non siano direttamente presentate dall’interessato o rispetto alle quali non traspaia, nei termini previsti dal diritto positivo, la volontà di costui di attribuire ad altri il potere di spendere il proprio nome con effetti direttamente impegnativi.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 28 Settembre 2004. n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:
Parere interpretativo d’ufficio sull’art. 17 dello Statuto Federale, circa l’individuazione dei rappresentanti di società professionistiche ai fini della partecipazione all’Assemblea Federale
Interpretazione: E’ necessario e sufficiente che il delegato assembleare espresso, ai fini della partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivesta una qualifica sociale, non necessariamente dirigenziale, all’interno della società, qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento. A tenore dell’art. 2 delle N.O.I.F., infatti, la designazione non può che cadere su persone che rivestano una qualifica sociale, e cioè un ruolo all’interno della società determinato e riconoscibile all’esterno attraverso il censimento da parte degli organi competenti della Federazione, con conseguente opponibilità ai terzi
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 27 gennaio 2003 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 23, comma 4, dello Statuto Federale, in ordine all’applicazione della procedura prevista per la sostituzione di un consigliere decaduto.
Interpretazione: Le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto esauriscono i propri effetti con la sostituzione del Consigliere medesimo.
Interpretazione: La sostituzione del consigliere federale si realizza sulla base di un duplice metodo di individuazione del sostituto. Il primo, di carattere generale, si applica soltanto quando nella consultazione svolta per l’ elezione del Consiglio Federale il primo candidato non eletto abbia conseguito un numero di voti superiori al quinto dei voti; in tal caso si procede alla sostituzione del consigliere federale decaduto attraverso la sostituzione del medesimo con il primo candidato non eletto che abbia - come detto - conseguito, nelle elezioni generali, almeno un quinto dei voti. Nell’ipotesi in cui il primo candidato non eletto non abbia ottenuto il quinto dei voti, non può procedersi allo scorrimento della graduatoria inserendo in Consiglio il primo dei non eletti, ma è necessario indire elezioni specifiche finalizzate alla sostituzione del consigliere decaduto. Poiché tali ultime consultazioni hanno carattere eccezionale e tendono - come detto – allo specifico obiettivo di sostituire il consigliere mancante, esse valgono esclusivamente per la sostituzione del consigliere federale decaduto o dimessosi. Alla luce della precedente considerazione appare evidente che non debba stendersi la graduatoria degli altri candidati non eletti, non potendosi attingere ad essa per la eventuale sostituzione di altri consiglieri federali dimessi o decaduti; in tale ipotesi, è necessario indire nuove elezioni suppletive.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 2 Dicembre 2004. n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativo dello art. 23 dello Statuto Federale in relazione all’ effettuzione del l’assemblea federale elettiva del 20.12.2004Interpretazione: La mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa LNP non determina alcun impedimento alla celebrazione dell’Assemblea Federale elettiva.
Interpretazione: La mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa Lega non fa venir meno la rappresentanza della LNP in seno al Consiglio federale e conseguentemente devono intendersi prorogati per un ragionevole periodo di tempo i consiglieri precedentemente designati.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/Cf del 21 Giugno 2002 n. 5 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, di interpretazione dell’art. 9, comma 1, lett. h), del regolamento della Lega Nazionale Professionisti.
Interpretazione: La disposizione regolamentare di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti disciplina il diritto di voto delle società aderenti alla Lega, alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare all’Assemblea generale ordinaria. In particolare il diritto di voto è collegato alla efficacia delle delibere sottoposte all’Assemblea, nel senso che, sul presupposto della legittimazione alla partecipazione all’Assemblea di tutte le società aderenti alla Lega, quel diritto è regolato dalla incidenza di dette delibere sul periodo in cui le società stesse sono associate alla Lega.
Interpretazione: Pur in presenza dell’art. 47 N.O.I.F., che stabilisce la durata della stagione sportiva, è indubbio che le società neopromosse acquisiscano il titolo per l’adesione alla Lega al momento in cui è conseguita la promozione alla Serie B. Non assume rilievo in senso contrario, quindi, la circostanza che la stagione inizia il 1° luglio, atteso che l’inizio della stagione non è elemento assunto dalla norma a discrimine del diritto di partecipazione. Ne deriva, in conclusione, che, se le società neopromosse hanno già acquisito il titolo per l’adesione alla Lega, esse sono di diritto ammesse a partecipare all’Assemblea e devono perciò essere convocate. Naturalmente la partecipazione delle neopromosse sarà limitata solo alle deliberazioni aventi effetto dalla prossima stagione, per le quali, al contrario, il diritto alla partecipazione non sussiste per le società retrocesse, senza che queste possano subire menomazioni del loro status perché le deliberazioni di cui trattasi si riferiscono alla stagione successiva.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 26 Aprile 2002 n. 7 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett.a), C.G.S., di interpretazione dell’art. 15 comma 4 dello Statuto Federale in relazione all’art. 18 comma 1 dello stesso Statuto.
Interpretazione: In base agli artt. 15, 18 e 20 dello Statuto Federale la "sottoposizione" del bilancio all'Assemblea deve avvenire entro il 30 giugno, ma nulla esclude che l'Assemblea possa essere convocata anche per una data posteriore e che, conseguentemente, la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio sia adottata successivamente al 30 giugno. Peraltro, la sottoposizione all'Assemblea comporta che ogni adempimento preliminare o prodromico all'approvazione del bilancio debba essere eseguito entro il 30 giugno, dal che deriva che la predisposizione del bilancio consuntivo debba essere ultimata per quella data. Una volta provvedutosi a tanto, l'eventuale convocazione dell'Assemblea per una data successiva non contrasta con la disposizione statutaria. (Nel caso di specie la Corte Federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente Federale, ha ritenuto che, in relazione alle particolari circostanze rappresentate, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo possa essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002).
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 9 Aprile 2002 n. 7 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett.a), C.G.S., di interpretazione dell’art. 15 comma 4 dello Statuto Federale in relazione all’art. 18 comma 1 dello stesso Statuto.
Interpretazione: In relazione alle particolari circostanze rappresentate, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 5 Marzo 2002 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Reclamo dell’A.C. Pro Patria Et Libertate avverso la validità dell’assemblea federale del 28.12.2001.
Massima: La società decaduta dall’affiliazione non può partecipare all’Assemblea Federale.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/Cf del 21 maggio 2001 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., ex art. 16 comma 1 C.G.S., sul nuovo regolamento elettorale della L.N.D., in rapporto alle norme statutarie e di legge.
Massima: La Corte Federale ha ritenuto che nello schema del nuovo Regolamento elettorale della L.N.D. in corso di perfezionamento, non possano essere ritenute legittime le disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, ed all'art. 10 in quanto prevedono, tra gli altri, come sistema di votazione quello della acclamazione. Inoltre, la formazione della tabella di ripartizione dei Delegati per l’Assemblea Federale (art. 7) appare travalicare i limiti della ragionevolezza nella parte in cui determina il numero dei Delegati esclusivamente con riferimento ai numero delle Società rappresentate, senza prendere in considerazione altri elementi quali, ad esempio, l’importanza organizzativa dei Comitati.
Massima: Nessuna funzione dell'Assemblea di Lega e delle Assemblee dei Comitati e Divisioni, sia che riguardi elezioni o designazione di persone, sia che riguardi approvazione di atti di rendiconto, può rimettersi ad una espressione di voto plebiscitaria, incontrollata ed incontrollabile, certamente in contrasto con gli universali e accettati principi di corretta manifestazione della volontà assembleare.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/Cf del 3 maggio 2001 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., ex art. 16 comma 1 C.G.S., sul nuovo regolamento elettorale della L.N.D., in rapporto alle norme statutarie e di legge.
Massima: La Corte Federale, sulla proposta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., in merito al nuovo regolamento elettorale della L.N.D. in rapporto alle norme statutarie e di legge, ritiene che nello schema di Regolamento, in corso di perfezionamento, non possano essere ritenute legittime le disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, ed all'art. 10 in quanto prevedono, tra gli altri, come sistema di votazione quello della acclamazione. Inoltre, la formazione della tabella di ripartizione dei Delegati per l'Assemblea Federale (art. 7) appare travalicare i limiti della ragionevolezza nella parte in cui determina il numero dei Delegati esclusivamente con riferimento al numero delle Società rappresentate, senza prendere in considerazione altri elementi quali, ad esempio, l'importanza organizzativa dei Comitati.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 17 aprile 2001 n. 8 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 n. 1 lett. b) C.G.S., circa la legittimità del regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti in rapporto all’art. 12 nn. 2 e 7 dello Statuto Federale in ordine alla rappresentanza autonoma dei delegati delle società di puro settore giovanile e scolastico.
Interpretazione: La Corte, interpretando il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti alla luce dell'art. 12 n. 2 dello Statuto, rileva che il predetto Regolamento elettorale è carente della disciplina concernente la partecipazione alle votazioni per l'Assemblea Federale delle società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; la Corte rileva, in effetti, che la testuale prescrizione statutaria di un "ambito della Lega Nazionale Dilettanti" abbisogna di una apposita normativa regolamentare da parte degli organi competenti, volta a consentire un'adeguata rappresentatività per le predette votazioni nell'Assemblea Federale, delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 31 marzo 2001 n. 8 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 16 n. 1 lett. b) C.G.S.,circa la legittimità del regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti in rapporto all’art. 12 e 7 dello Statuto Federale in ordine alla rappresentanza autonoma dei delegati delle società di puro settore giovanile.
Massima:“La Corte, interpretando il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti alla luce dell’art. 12 comma 2 dello Statuto, rileva che il predetto Regolamento elettorale è carente della disciplina concernente la partecipazione alle votazioni per l’Assemblea Federale delle società che svolgono attività esclusiva nel Settore Giovanile e Scolastico; la Corte rileva, in effetti, che la testuale prescrizione statutaria di un “ambito della Lega Nazionale Dilettanti” abbisogna di una apposita normativa regolamentare da parte degli organi competitivi, volta a consentire un’adeguata rappresentatività per le predette votazioni dell’Assemblea Federale, delle società del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. ”
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 9 gennaio 2001 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente Federale avverso la validità della assemblea ordinaria della Divisione Calcio Femminile del 6.11.2000.
Massima: Ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti "ai fini della elezione a tutte le cariche federali, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi... espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti”. Invero può essere considerata valida qualsiasi elezione in cui almeno uno dei candidati abbia conseguito la metà più uno dei voti validi espressi, consentendosi agli atti una sorta di “scivolamento” della graduatoria degli eletti.
Massima: Anche se il testo dell'articolo 12 appare modellato per l'elezione di un singolo membro, non può non tenersi conto della circostanza che il secondo comma di esso implica una deroga al dettato del primo e trova applicazione anche per le elezioni plurime, in mancanza di uno specifico diniego non contenuto dalla norma e non ipotizzabile ad opera della Corte Federale.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 9 gennaio 2001 n. 5 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 6 dello Statuto, di pronuncia interpretativa in ordine alla disposizione dell’art. 21 punti 7 e 8 dello Statuto in materia di elezione del presidente.
Interpretazione: L'art. 21, posto al capo B del Titolo terzo (La Struttura), regola la competenza e le modalità di elezione del Presidente Federale e dei Vice-Presidenti. Il punto 7 dell'art. 21 dello Statuto prevede: "L'elezione del Presidente Federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea e consegue almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega ed un terzo dei voti espressi dai Delegati della società ed associazioni di ciascuna Lega ed un terzo dei voti espressi rispettivamente dai Delegati degli Atleti e dai Delegati dei Tecnici. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega e almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati di ciascuna componente tecnica”. II successivo punto 8, invece, prevede l'ipotesi in cui l'Assemblea dopo quattro successive votazioni, non sia riuscita a nominare il Presidente, sulla base della maggioranza prevista dal precedente comma. Il punto 8 dell'art. 21 ha il seguente contenuto: "Se nell'Assemblea elettiva anche in seguito a quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente federale ottiene la maggioranza prevista al comma 7 del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale convoca entro 30 giorni una nuova Assemblea. Qualora anche questa Assemblea abbia esito negativo, il Presidente federale uscente rimette il verbale dell'Assemblea alla Giunta Nazionale del C.O.N.l.. In ogni caso il Presidente federale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente o alla nomina del Commissario”.
Interpretazione: "La seconda Assemblea Elettiva, prevista dal punto 8 dell'art. 21 dello Statuto, in mancanza di specificazioni al riguardo, deve essere considerata, in tutto e per tutto, analoga alla precedente; essa deve, quindi, tenersi entro 30 giorni dalla prima e, per quanto attiene all'elezione del Presidente, deve procedere alle votazioni previste dallo stesso punto 8 dell'art. 21 fino ad un massimo di quattro, per consentire il perseguimento della maggioranza qualificata prevista dall'ultima parte dell'art. 21, punto 7. Ciò anche per consentire di evitare il ricorso al Commissariamento, previsto nell'ultima parte dell'art. 21, punto 8. Invero, detto Commissariamento non può che considerarsi come ottima ratio una volta esperiti tutti i tentativi possibili di nominare un vertice federale. Pertanto, le norme sopra richiamate vanno interpretate nel senso più idoneo al perseguimento della sopra richiamata finalità, fermo restando il potere del Presidente dell'Assemblea di verificare all'atto di ogni successiva votazione la regolarità della stessa”.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 12 dicembre 2000 n. 5 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 6 dello Statuto di pronuncia interpretativa in ordine alla disposizione dell’art. 21 punti 7 e 8 dello Statuto in materia di elezione del Presidente Federale.
Interpretazione: “La seconda Assemblea Elettiva, prevista dal punto 8, dell’articolo 21 dello Statuto, in mancanza di specificazioni al riguardo, deve essere considerata, in tutto e per tutto, analoga alla precedente; essa deve, quindi, tenersi entro 30 giorni dalla prima e, per quanto attiene all’elezione del Presidente, deve procedere alle votazioni previste dallo stesso punto 8 dell’art. 21 fino ad un massimo di quattro, per consentire il perseguimento della maggioranza qualificata, prevista dall’ultima parte dell’art. 21, punto 7. Ciò anche per consentire di evitare il ricorso al Commissariamento, previsto nell’ultima parte dell’art. 21, punto 8. Invero, detto Commissariamento non può che considerarsi come ultima ratio una volta esperiti tutti i tentativi possibili di nominare un vertice federale. Pertanto, le norme sopra richiamate vanno interpretate nel senso più idoneo al perseguimento della sopra richiamata finalità, fermo restando il potere del Presidente dell’Assemblea di verificare all’atto di ogni successiva votazione la regolarità della stessa.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/Cf del 14 novembre 2000 n. 9 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 6 dello Statuto, di interpretazione dell’art. 23 comma 1 dello statuto.
Interpretazione: In ordine alla rappresentanza del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nel Consiglio Federale, l'art. 23, comma 1 dello Statuto Federale non preclude che come rappresentante del Comitato Interregionale, tra gli otto componenti eletti dalla Lega Nazionale Dilettanti, alla carica di Consigliere Federale possa essere designato anche il Presidente dello stesso Comitato Interregionale. Come risulta anche dall'art. 7 delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti", il Consigliere Federale di competenza del Comitato Interregionale è eletto "tra uno dei componenti il Consiglio direttivo del medesimo Comitato”, fra cui certamente è compreso il Presidente del Comitato stesso: eletti dalla Lega stessa, senza alcuna particolare differenziazione né specifica autonomia rispetto agli altri Consiglieri della stessa Lega e sotto la presidenza del rispettivo Presidente.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 19 giugno 2000 n. 12 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 18 comma 5, ultima parte, dello Statuto Federale, inerente le dimissioni o la decadenza del vice-presidente.
Interpretazione: In merito alle dimissioni o decadenza del Vice-Presidente Federale sussiste il dovere istituzionale del Consiglio Federale di procedere all'elezione del nuovo Vice-Presidente, sulla base del vincolante disposto dall'art. 18, comma quinto, ultima parte, dello Statuto Federale. All'elezione del Vice-Presidente deve partecipare, ai fini del quorum strutturale (determinazione del numero legale), l'intero Consiglio Federale, fermo restando che per il quorum funzionale (maggioranza richiesta per l'elezione) deve concorrere il requisito del voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea. L'eleggibilità a Vice-Presidente, nel caso di specie, deve essere limitata ad uno dei componenti eletti del Consiglio Federale, e ciò in base alla considerazione che il Consiglio Federale assume, nella fattispecie, in via straordinaria, una funzione elettiva esercitata, in via normale, dall'Assemblea e deve pertanto esprimere, sia pure come organo di secondo grado, una legittimazione derivata dal corpo elettorale; sicché appare ragionevole che l'elettorato passivo sia limitato a quei soggetti che, attraverso l'elezione del Consiglio, abbiano già conseguito la fiducia della Assemblea. Comunque, fino all'elezione del nuovo Vice-Presidente, secondo il comma 5, ultima parte dall'art. 18 dello Statuto Federale, per le necessità urgenti federali, corrispondenti a tale carica, deve farsi capo alla disposizione dello stesso comma che prevede in caso di assenza l'esercizio di funzioni da parte del Consigliere più anziano nella carica o per età.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 01 giugno 2000 n. 13 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 18 comma 5, ultima parte, dello Statuto Federale, inerente le dimissioni o la decadenza del vice-presidente.
Interpretazione: La Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale, in ordine alla situazione creatasi con le dimissioni del Vice- Presidente della F.I.G.C., esprime l'avviso:a) che sussiste il dovere istituzionale del Consiglio Federale di procedere all'elezione del nuovo Vice-Presidente, sulla base del vincolante disposto dell'art. 18, comma quinto, ultima parte, dello Statuto Federale;b) che all'elezione del Vice-Presidente debba partecipare ai fini del quorum strutturale (determinazione del numero legale) l'intero Consiglio Federale, fermo restando che per il quorum funzionale (maggioranza richiesta per l'elezione) debba concorrere il requisito del voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea;c) che l'eleggibilità a Vice-Presidente, nel caso di specie, debba essere limitata ad uno dei componenti eletti del Consiglio Federale e ciò in base alla considerazione che il Consiglio Federale assume, nella fattispecie, in via straordinaria, una funzione elettiva esercitata, in via normale, dall'Assemblea e deve pertanto esprimere, sia pure come organo di secondo grado, una legittimazione derivata dal corpo elettorale; sicché appare ragionevole che l'elettorato passivo sia limitato a quei soggetti che, attraverso l'elezione del Consiglio, abbiano già conseguito la fiducia della Assemblea;d) che, comunque, fino all'elezione del nuovo Vice-Presidente, secondo il comma 5, ultima parte dall'art. 18 dello Statuto Federale, per le necessità urgenti federali, corrispondenti a tale carica, debba farsi capo alla disposizione dello stesso comma che prevede in caso di assenza l'esercizio di funzioni da parte del Consigliere più anziano nella carica o per età.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 8 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Esposto del sig. F.D. in relazione all'Assemblea Federale Elettiva del 14.12.1996
Interpretazione: La società è esclusa, a qualsiasi titolo, dalla partecipazione all'Assemblea Federale, quando si rileva che sulla scorta delle risultanze della anagrafe federale, la stessa è stata dichiarata inattiva per formale rinuncia al Campionato Nazionale Dilettanti.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 8/CF del 8 marzo 1997 n. 8 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Esposto del sig. F.D. in relazione all’Assemblea Federale elettiva del 14.12.1996
Massima: E’ inammissibile l’esposto relativo all'Assemblea Federale quando è sottoscritto da persona non legittimata.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF Riunione del 19 novembre 1996 n. 3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione dell’art. 14 n. 2 dello Statuto Federale.
Interpretazione: La partecipazione dei componenti del Consiglio Federale ai lavori dell'Assemblea, ai sensi dell’art. 14, comma 2, riguarda solo le ipotesi di normale cessazione del Consiglio stesso per scadenza del termine statutario, nelle quali è ammissibile un sia pur limitato regime di proroga dell'attività dell'organo, ma non anche quelle in cui, per effetto della nomina del Commissario Straordinario, siano stati attribuiti a questo tutti i poteri, in via definitiva e con esclusione di ogni forma di proroga dell'attività del Consiglio.
Interpretazione: L'art. 14 comma 2 dello Statuto, per quanto riguarda il quesito in esame, va interpretato nel senso: 1) che la partecipazione, senza diritto di voto, all'Assemblea della Federazione dei componenti e dei membri di diritto del Consiglio Federale riguardi le ipotesi di normale cessazione del Consiglio stesso per scadenza del termine statutario; 2) che tale partecipazione non possa conseguentemente riferirsi alle ipotesi in cui, per effetto della nomina di un Commissario Straordinario, cui siano stati attribuiti tutti i poteri degli organi statutari, si debba ritenere che si sia verificata la caducazione di questi ultimi.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 3/CF Riunione del 19 novembre 1996 n. 3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione dell’art. 14 n. 2 dello Statuto Federale.
Interpretazione: L’art. 14 comma 2 dello Statuto va interpretato nel senso: 1) che la partecipazione senza diritto di voto all'Assemblea della Federazione dei componenti e dei membri di diritto del Consiglio Federale riguardi le ipotesi di normale cessazione del Consiglio Federale per scadenza del termine statutario; 2) che tale partecipazione non possa congruentemente riferirsi alla ipotesi in cui, per effetto della nomina di un Commissario Straordinario, cui sono stati attribuiti tutti i poteri degli organi statutari, si debba ritenere che si sia verificata la caducazione di questi ultimi.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 1/ Cf Riunione del 5 agosto 1996 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Pronuncia interpretativa di norme statutarie sul procedimento elettorale.
Interpretazione: La Corte Federale ritiene che: a) in caso di mancata elezione del Presidente Federale dopo il ballottaggio, ma di elezione del Vice-Presidente, spetterà a quest'ultimo, in base all'art. 14, comma 3, l'ordinaria amministrazione della Federazione, mentre spetterà al Presidente della Corte Federale procedere alla convocazione di nuova Assemblea elettiva nei termini previsti dalla norma richiamata; b) in caso di mancata elezione del Presidente e del Vice-Presidente, ma di elezione della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio Federale, spetterà al più anziano di tali componenti l'ordinaria amministrazione in base all'art. 18, comma 5, ferma restando la competenza del Presidente della Corte Federale per la convocazione di nuova Assemblea elettiva, in base alla normativa sopra richiamata; c) in caso di mancata elezione del Presidente, del Vice-Presidente e anche della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio Federale, le funzioni di ordinaria amministrazione competeranno, in base all'art. 14, comma 4, al Presidente della Corte Federale che dovrà altresì provvedere alla convocazione di nuova Assemblea elettiva, in base all'articolo citato.
Interpretazione: La Corte Federale ritiene che le designazioni effettuate dalle Leghe conservino validità fino all'effettuazione della nuova Assemblea elettiva convocata dal Presidente della Corte Federale nei termini previsti dalle norme sopra richiamate. Tale Assemblea elettiva deve, infatti, considerarsi integrativa dell'Assemblea generale convocata in via ordinaria nella quale si è instaurato il procedimento elettivo degli Organi di vertice della FIGC.
Interpretazione: La Corte Federale ribadisce che la nuova Assemblea debba essere convocata anche in caso di mancata elezione del Vice-Presidente, della maggioranza dei membri elettivi del Consiglio Federale e dei Revisori dei Conti.Interpretazione: La Corte ritiene che si debba procedere al ballottaggio quando nello scrutinio nessuno è risultato eletto o per non aver conseguito la prescritta maggioranza assoluta oppure per non aver conseguito le percentuali dei voti espressi dai Delegati delle Società ed Associazioni di ciascuna Lega. Il ballottaggio è limitato ai due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi dai Delegati di ciascuna Lega, dovendo considerarsi irrilevante il voto complessivo riportato dai candidati. La Corte ritiene che in questa materia le norme non consentono se non una stretta interpretazione.