Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0027/CFA del 21 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 0020/TFNSD del 10 agosto 2022

Impugnazione – istanza: Sig. F. P./Associazione Italiana Arbitri- Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:…. il Collegio esamina, per accoglierla, l’eccezione di tardività del reclamo dell’AIA in quanto proposto dopo la scadenza del termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione impugnata, come stabilito dall’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Sul punto si veda la pronuncia di questa Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2020-2021, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021. Orbene, nel caso di specie, l’impugnata decisione n. 20/TFNSD-2022-2023 risulta essere stata pubblicata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, in data 10 agosto 2022 (si veda l’attestazione posta in calce alla decisione nonché quanto indicato nella relativa sezione del sito internet della FIGC) e comunicata alle parti telematicamente nella medesima data. Ne deriva l’intempestività del reclamo proposto in una data (18 agosto 2022) successiva alla scadenza del termine ultimo da individuarsi - ai sensi del ricordato art. 101, comma 2, CGS FIGC – nel 17 agosto 2022.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Terza: Decisione n. 98 del 18/11/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC n. 90/2021, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall’odierno ricorrente, sig. C. D’A., avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 105/TFN-SD del 19 febbraio 2021.

Impugnazione Istanza: C. D'A./Comitato Regionale Basilicata Lega Nazionale Dilettanti/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo alla CFA avverso la decisione del TFN presentato oltre il termini di sette giorni dalla pubblicazione e comunicazione della decisione avvenuta in pari data ed avente ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare.….la formulazione dell’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, significativamente rubricato “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative”, onde: “1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Si è dunque al cospetto di una precisa scelta del legislatore endo-federale, in sede di riforma del Codice di Giustizia Sportiva: quella di confermare l'esplicito richiamo alle disposizioni del Codice CONI solo “per tutto quanto non previsto” dal Codice FIGC e, dunque, in via meramente suppletiva e sussidiaria, onde solo e soltanto per ciò che non è disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva della Federazione possono assumersi applicabili le disposizioni del Codice CONI. All’opposto, laddove vi siano precise e puntuali disposizioni del Codice endo-federale, come appunto nel caso di specie, devono giocoforza essere queste ultime a trovare applicazione. E’ sufficiente a questo punto leggere l’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, peraltro approvato dal CONI, per avvedersi che il reclamo “…deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. Si è al cospetto della espressa previsione di termine perentorio - come tale, di natura decadenziale - funzionale alla impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale innanzi alla Corte Federale d’Appello, compendiantesi in 7 (sette) giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione delle decisioni che si intende in concreto gravare, il cui inutile spirare reca seco l’inammissibilità della pertinente impugnazione per tardività. Ora, nel caso di specie, la decisione n. 105/TFN-SD 2020/2021 è stata pacificamente comunicata ai ricorrenti in prime cure, in data 19 febbraio 2021, la pertinente impugnazione dovendo dunque essere spiccata, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia federale, entro il termine del successivo 26 febbraio 2021. Come, tuttavia, correttamente evidenziato dalla CFA nel contesto letterale della sentenza oggetto di esame del Collegio, “il reclamo (...) è stato notificato per posta elettronica certificata [solo, n.d.r.] in data 28 febbraio 2021”, con conseguente declaratoria pregiudiziale di inammissibilità del reclamo ridetto “…per essere stato coltivato oltre il termine decadenziale di sette giorni, previsto dall’art. 101, comma 2 del C.G.S.”. Non giova, allora, al ricorrente far notare che, “essendo il ricorso proposto si sensi del C.G.S. CONI è ovvio che l’intero procedimento soggiace, per tutti i termini ordinatori e perentori, a detto regime normativo ed anche per il regime delle impugnazioni, dove trova applicazione l’art. 37 C.G.S. CONI”, stante la ridetta inapplicabilità del Codice della Giustizia Sportiva CONI e, per converso, l’applicabilità del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, con conseguente operatività del più breve termine di impugnazione pari a 7 (sette) giorni.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 90/CFA del 6 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 105, comunicata il 19.02.2021

Impugnazione – istanza:  Avv. A.M.E. e Sig. C.D.A./C.R. BASILICATA ed altri

Massima: Il reclamo è inammissibile per essere stato coltivato oltre il termine decadenziale di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, del C.G.S.. La decisione impugnata è stata infatti comunicata ai ricorrenti, personalmente o nel domicilio eletto presso l’avv. Esposito, per posta elettronica certificata in data 19 febbraio 2021, mentre il reclamo dinanzi a questa Corte è stato notificato per posta elettronica certificata in data 28 febbraio 2021.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 89/CFA del 1 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione n. 106/TFN-SD depositata il 19.02 2021 del Tribunale federale nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare

Impugnazione – istanza:  Avv. C.V./Comitato Regionale Campania ed altri

Massima: Il reclamo è inammissibile, poiché intempestivo. Il reclamo risulta, infatti, depositato in data 28 febbraio 2021. La impugnata decisione del TFN risulta essere stata notificata con Pec del 19 febbraio 2021. Pertanto, visto l’art. 101 CGS (“Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”) il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 085 CFA dell'11 Marzo  2021

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 102 del 12 Febbraio 2021;

Impugnazione – istanza: Sig. P.A. ed altri/CR Lombardia ed altri)

Massima: E’ possibile proporre un ricorso collettivo alla CFA..Ai sensi dell’art. 48, secondo comma, del CGS della FIGC, i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo, il cui versamento deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal codice. Nel caso di specie, il contributo è stato versato, ma in un ammontare corrispondente alla proposizione di un unico reclamo. Il collegio ritiene che le posizioni degli interessati siano differenti e autonome, in quanto ognuno dei reclamanti, come si indicherà anche al punto successivo della motivazione, è titolare di un interesse diretto all’annullamento dell’atto dell’assemblea con cui è stato nominato un diverso associato per la carica per la quale concorreva, mentre il sig. A. C. rappresenta di essere interessato al regolare svolgimento dell’assemblea elettorale. Pertanto, se è vero che tutti i reclamanti sono interessati all’annullamento del verbale dell’assemblea con il quale è stato previsto lo svolgimento da remoto dell’assemblea medesima, ognuno dei reclamanti – con l’eccezione del sig. C. – ha un interesse diretto e attuale all’annullamento dell’atto con il quale è stata proclamata l’elezione dell’associato in relazione alla carica federale alla quale concretamente aspirava. Da tale premessa, deriva che il ricorso originario e il reclamo, anche se proposti collettivamente mediante il deposito di un unico atto, sono in realtà diretti, sia sotto un profilo formale che sostanziale, a far valere in giudizio posizioni differenziate e autonome. In ogni caso, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, come si evince dall’esame del citato art. 48 e dal C.U. n. 17/A con cui il Presidente Federale ha determinato gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 (ivi incluso il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 48), sono collegati alla posizione di ricorrente o di reclamante nell’ambito della Federazione e non al fatto che uno o più tesserati depositino un unico atto o più atti per accedere al processo sportivo. Ne discende, nel caso di specie, che il contributo per l’accesso alla giustizia deve essere versato da ognuno dei reclamanti. L’art. 48 CGS prevede espressamente che il mancato versamento del contributo comporta l’irricevibilità del ricorso o del reclamo. Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo dovuto il contributo da parte di ognuno dei reclamanti, il collegio ritiene che non possa pervenirsi alla conseguenza giuridica della irricevibilità dell’atto.

Massima: l’art. 48 utilizza i termini “ricorso” e “reclamo” senza chiarire se il significato degli enunciati linguistici sia idoneo a comprendere anche i ricorsi presentati collettivamente da una pluralità di tesserati. Nello sciogliere la polisemia del senso letterale delle parole, mentre ai fini dell’applicazione del contributo occorre, come precisato, fare riferimento al numero dei ricorrenti o dei reclamanti, per quanto concerne le conseguenze giuridiche dell’omesso versamento per ognuno dei ricorrenti o reclamanti, non si possono trascurare i principi del giusto processo. A fronte della citata polisemia del senso letterale delle parole, la scelta di un risultato ermeneutico che determini la conseguenza giuridica dell’irricevibilità del reclamo si tradurrebbe nella lesione del principio del diritto di difesa, espressione del giusto processo di cui all’art. 44 CGS. Tale conclusione, del resto, è conforme ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini fiscali, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento. Ne discende, fermo l’obbligo per ognuno dei proponenti il reclamo collettivo di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, che il mancato versamento del citato contributo da parte di solo alcuni dei reclamanti non determina l’irricevibilità del reclamo. Gli uffici della Federazione provvederanno, pertanto, a chiedere il pagamento del contributo a tutti i reclamanti che non abbiamo provveduto al relativo versamento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it