Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 34/TFN del 06.11.2020
Impugnazione - Istanza: Ricorso della società AC Prato SSD ARL contro FIGC e nei confronti di LNP A + altri del 07.09.2020 - Reg. Prot. n. 5/TFN-SD)
Massima: E’ inammissibile l’atto di intervento della società nell’ambito ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI proposto dalla società con il quale ha chiesto l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC N. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva” … il collegio ritiene, invece, non ammissibile l’intervento della società Albinoleffe Srl che legittima il proprio interesse richiamando la circostanza di aver provveduto a curare in passato la crescita e la formazione di svariati atleti, in età compresa fra i 12 ed i 21 anni in possesso dei requisiti utili a garantire alla società il diritto di usufruire del contributo in questione. In disparte ogni considerazione in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere, rileva il Collegio che, la prospettazione fornita dalla società interveniente in ordine all’interesse perseguito non può essere in alcun modo collegato o dipendente dalla situazione dedotta in giudizio dalla società ricorrente, ma si appalesa come del tutto autonomo. Pertanto, l’intervento dell’Albinoleffe deve essere ritenuto inammissibile, in applicazione del principio, pacificamente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “…è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n.5596).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN del 06.11.2020
Impugnazione - Istanza: Ricorso della società Sestese Calcio SSD ARL contro FIGC e nei confronti di LNP A + altri del 07.09.2020 - Reg. Prot. n. 4/TFN-SD)
Massima: E’ inammissibile l’atto di intervento della società nell’ambito ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI proposto dalla società con il quale ha chiesto l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC N. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva” … il collegio ritiene, invece, non ammissibile l’intervento della società Albinoleffe Srl che legittima il proprio interesse richiamando la circostanza di aver provveduto a curare in passato la crescita e la formazione di svariati atleti, in età compresa fra i 12 ed i 21 anni in possesso dei requisiti utili a garantire alla società il diritto di usufruire del contributo in questione. In disparte ogni considerazione in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere, rileva il Collegio che, la prospettazione fornita dalla società interveniente in ordine all’interesse perseguito non può essere in alcun modo collegato o dipendente dalla situazione dedotta in giudizio dalla società ricorrente, ma si appalesa come del tutto autonomo. Pertanto, l’intervento dell’Albinoleffe deve essere ritenuto inammissibile, in applicazione del principio, pacificamente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “…è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n.5596).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 novembre 2018
Decisione impugnata: Delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018, chiedendone la declaratoria di invalidità e/o illegittimità e, quindi, la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca ed in ogni caso la privazione degli effetti di detta deliberazione e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, anche ove non conosciuti dal ricorrente, ivi espressamente compresi: il rilascio della licenza nazionale in favore della Società L.R. Vicenza Spa del 12 luglio 2018 e l’eventuale parere positivo espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Gabriele Gravina, in ordine al cambio di denominazione sociale ex art. 17 NOIF, con il conseguente rigetto dell’istanza di cambiamento di sede e cambio di denominazione sociale presentata dalla Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL SIG. R.M.A. AVVERSO LA DECISIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC PUBBLICATA NEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 4.7.2018.
Massima: Venendo meno per carenza di legittimazione e di interesse il ricorso principale, gli interventi promossi ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI non possono che seguire la stessa sorte.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 25 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS C.G.S. DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. COSIMO SIBILIA, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.05.2018.
Massima: Nel procedimento avente ad oggetto il ricorso ex art. 43 bis C.G.S. proposto dal Presidente della L.N.D. nei confronti della F.I.G.C. con il quale ha chiesto l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata in data 3 maggio 2018 giusta comunicato ufficiale n. 38, con la quale il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deliberato l’inquadramento, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale dilettanti l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio Femminile, sono ammissibili gli interventi delle Società, essendo le stesse titolari di un interesse giuridicamente protetto sotteso alla definizione della presente controversia.