Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. – Lodo n. 9/2022
Istanza: .....r.l. c/ U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.
Massima: Accolta l’eccezione di parte intimata di intervenuta decadenza rispetto alla domanda di pagamento della prima rata con scadenza il 30 novembre 2021 dell’importo di euro 10.000,00, ma rigettate le eccezioni nel merito e, per l’effetto, condannata la società al pagamento in favore dell’Agente (società) della seconda rata con scadenza il 30 aprile 2022 dell’importo di euro 110.000,00, oltre interessi, IVA e CPA come per legge in virtù del contratto relativo all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, come da effettivo tesseramento
Massima: L’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi dispone, com’è noto, che la procedura arbitrale debba essere introdotta “entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”. L’eccezione di decadenza ai sensi della norma sopra richiamata è stata proposta in sette procedure arbitrali instaurate presso il Collegio di Garanzia dello Sport, che si è pronunciato con esiti ermeneutici variegati. Da una parte, in seno al primo lodo in cui la questione è stata affrontata (n. 6/2020), si è rilevato come il dies a quo di decorrenza del termine per l’introduzione della procedura arbitrale sia stato ancorato dal legislatore sportivo alla “violazione contestata”, e non già alla “contestazione della violazione”, con la conseguenza che, là dove la “violazione contestata” si compendi, come per l’appunto nel caso di specie, nell’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, il principio della mora ex re che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219, co. 2, n. 3, c.c.) impone di ancorare il dies a quo di che trattasi al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora. Nel successivo lodo (n. 7/2020), in cui il Collegio arbitrale è stato chiamato a decidere sull’eccezione di intervenuta decadenza ex art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale, la questione viene brevemente evasa senza una espressa presa di posizione, mediante il rilievo che, in quel caso, in applicazione del provvedimento di sospensione dei termini assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia in ragione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di venti giorni risultava rispettato sia con riguardo al termine per l’adempimento pattuito in contratto “per il primo pagamento, sia ancor più rispetto al termine della successiva diffida ad adempiere”. L’orientamento espresso in seno al lodo n. 6/2020 viene, invece, integralmente recepito nel lodo n. 1/2021, mentre nel successivo lodo (n. 7/2021), pur dandosi evidenza della proposizione dell’eccezione di decadenza de qua, la questione non viene neppure incidentalmente trattata. Con il lodo n. 10/2021 viene, di contro, sostenuto l’orientamento ermeneutico opposto a quello affermato nei lodi nn. 6/2020 e 1/2021, sull’assunto che sia necessaria “una valida contestazione del mancato pagamento nel termine, che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il termine perentorio dei venti giorni”, e che il richiamo alla mora ex re non sia “soddisfacente in quanto qui si tratta di un termine processuale (…) che il Regolamento, senza ulteriori specificazioni, non fa decorrere dalla “costituzione in mora del debitore”, ma dalla “violazione contestata”, talché deve prevalere per i motivi esposti la necessità, comunque, di una preventiva diffida legale”. Nel successivo lodo, n. 4/2022, si dà in apertura atto che entrambe le interpretazioni, sopra riferite, “appaiono conformi alla lettera della disposizione: (…) Nella prima lettura, “contestata” serve a qualificare una violazione intesa in astratto, onde poi descriverla in base al fatto che è stata successivamente contestata. Nell’altra lettura, “contestata” assume invece la funzione di qualificare una violazione intendendola in concreto, e cioè se ed in quanto effettivamente contestata”. A fronte, quindi, di due interpretazioni, entrambe “compatibili con la lettera della legge”, il Collegio ritiene che “debba scegliersi quella che più ne valorizzi lo spirito”, optando, infine - con l’opinione dissenziente di uno degli Arbitri di parte - per la seconda interpretazione poiché ritenuta più atta ad “assicurare all’istituzione arbitrale una confacente operatività” e coerente con il fatto “che sia il titolare del diritto a valutare quando una certa condotta o una certa omissione della controparte del rapporto giuridico sia da considerarsi in effetti una violazione dell’accordo contrattuale”. Nelle osservazioni dell’Arbitro in dissenso si rileva, invece, la non necessarietà dell’atto di messa in mora, stante la natura pecuniaria dell’obbligazione di cui si tratta, nonché l’effetto paradossale cui l’interpretazione seguita dal Collegio conduce, consistente nel fatto che “ad una delle parti sarebbe rimesso arbitrariamente il diritto potestativo di determinare il dies a quo da cui discende il termine decadenziale. Così la parte non inadempiente potrebbe far valere quel termine a suo arbitrio, magari anche dopo anni dal verificarsi dell’inadempimento stesso. Da ultimo, la decadenza è istituto voluto dal legislatore al fine di spingere il creditore al sollecito esercizio del diritto. Come è noto, termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del tempo. Come è altrettanto noto, i termini di decadenza sono perentori e la perentorietà importa che il diritto non esercitato entro il termine prestabilito sia definitivamente perduto senza che si possa indagare sulla brevità o meno del ritardo essendo tale termine di rigore. Da quanto precede discende che la parte che non ha esercitato il diritto nel termine indicato dalla norma non può nemmeno dolersi della sua brevità, né tantomeno della sua ignoranza, tenuto conto proprio delle ragioni sostanziali che hanno spinto il legislatore sportivo ad inserire un termine decadenziale per l’esercizio del diritto vantato”. Sulla linea segnata dai lodi nn. 6/2020 e 1/2021, e condivisa dalla summenzionata opinione dissenziente nel lodo n. 4/2022, si colloca, infine, il lodo n. 6/2022, in cui la questione in oggetto è stata da ultimo affrontata, pervenendo all’esito ermeneutico secondo cui “il tenore letterale della espressione utilizzata dalla norma dell’art. 3 “violazione contestata” non lascia adito a dubbi alcuni sulla sua interpretazione” e, d’altra parte, a voler seguire una diversa opinione, “si perverrebbe alla conclusione di una possibile abnorme dilatazione dei termini per proporre l’istanza, in quanto la parte interessata potrebbe contestare la violazione commessa anche a distanza di un lunghissimo lasso di tempo: ciò che è certamente contrario alla “ratio” ispiratrice della norma e contraria ad ogni principio logico e giuridico”. Quest’ultima opinione è quella condivisa da questo Collegio, il quale osserva, a supporto della interpretazione qui assunta, come le ragioni di speditezza e celerità costituiscano un principio fondamentale della giustizia in ambito sportivo, che vanno lette non soltanto – come, invero, sembra fare la maggior parte degli interpreti – in un’ottica meramente processuale, bensì anche sostanziale. Nella prospettiva meramente processuale, nella quale vengono in considerazione tempi e modalità dell’arbitrato sportivo innanzi al Collegio di Garanzia, l’identificazione del dies a quo nel termine della contestazione dell’inadempimento, invece che dello stesso inadempimento, non sembra rivestire significativa incidenza, giacché comunque il breve termine (di venti giorni) per l’introduzione della procedura arbitrale appare comunque rispettato. Così ragionando, si omette però di considerare che speditezza e celerità vanno riguardate anche sotto il profilo sostanziale, giacché rispondenti ad un principio generale che conforma tutto il sistema del diritto sportivo, di tal che appare assolutamente irragionevole e contrario allo stesso sistema che un agente sportivo possa far valere la sua pretesa creditizia nei confronti della società sua assistita sino quasi allo scadere di un decennio da quando si è consumato l’inadempimento. Speditezza e celerità della giustizia sportiva sono espressione del dinamismo che conforma l’attività sportiva plasmandone tempi e modalità di organizzazione. Chiara esemplificazione di quanto detto si coglie nell’osservazione, dal lato oggettivo, della articolazione temporale delle attività sportive che è cadenzata nella ‘stagione sportiva’, la quale, com’è noto, si rinnova anno per anno. Così pure, dal lato soggettivo, l’appartenenza al sistema ordinamentale sportivo, che ha fonte negli atti del tesseramento, per le persone fisiche, e nell’affiliazione, per gli enti, incontra anch’essa il limite temporale riferito ad una annualità, così da rendere necessario anno per anno il rinnovo degli stessi. E’ estraneo alle situazioni giuridiche in seno all’ordinamento sportivo il concetto di perpetuità, che, invece, secondo la concezione tradizionale, tipicizza la situazione giuridica per eccellenza nell’ordinamento statale, qual è la proprietà. Così, infatti, il ‘titolo sportivo’ è privo dei caratteri propri della titolarità proprietaria, giacché è per sua natura temporaneo poiché necessariamente riferito agli esiti di ciascuna stagione sportiva ed anche il vincolo sportivo, che pur in astratto sembrerebbe evocare l’idea della perpetuità, è stato dapprima eliminato nell’ambito dello sport professionistico e, nell’ambito di quello dilettantistico, via via temporalmente ridotto sino, com’è noto, alla sua definitiva abrogazione per effetto della recente Riforma dello Sport. Quanto sopra detto trova conferma nella disciplina che regola l’attività dell’agente sportivo e, nella specie, dell’agente sportivo in ambito FIGC. Così, infatti, ai sensi dell’art. 5, co. 10, del Regolamento agenti sportivi, e, per quel che qui più direttamente interessa, degli artt. 5, co. 11, e 6, co. 1, del Regolamento agenti sportivi FIGC, “L’iscrizione al Registro (…) ha validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)” ed è soggetta a rinnovo da effettuare entro “il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno”, decorso il quale l’interessato dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione. Nello stesso senso può leggersi la disposizione contenuta all’art. 21, co. 2, lett. c) del Regolamento agenti sportivi e, parimenti, all’art. 21, co. 6, del Regolamento agenti sportivi FIGC, sulla durata del contratto di mandato, la quale stabilisce che tale durata “non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine”, nonché fa espresso divieto del rinnovo in forma tacita. Il necessario collegamento tra contratto di mandato, da un lato, e attività sportiva e tesseramento (improntati, come sopra visto, a dinamismo e temporaneità), dall’altro, è suffragato, inoltre, dalle disposizioni contenute nell’art. 21, commi 10 e 11, secondo cui “Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l’agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l’agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva”, e “Nel caso in cui la società sportiva e l’agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva”. Or dunque, l’identificazione del dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni di cui all’art. 3, co, 2, Reg. arbitrale nella data della contestazione della violazione comporta una dilatazione dei tempi che stride con le ragioni di speditezza e celerità sopra rappresentate determinando una grave falla dell’intero sistema, cui non può ovviarsi con la disposizione sulla prescrizione biennale del diritto al compenso dell’agente, stabilita dall’art. 21, co. 9, del Regolamento agenti sportivi FIGC, giacché essa è riferita testualmente, com’è noto, soltanto al caso del mandato conferito da un calciatore, e non anche da una società sportiva. L’opinione secondo cui, da un lato, “sia necessaria” - e dunque doverosa - una valida contestazione del mancato pagamento nel termine” e, dall’altro, “sia il titolare del diritto a valutare quando una certa condotta o una certa omissione della controparte del rapporto giuridico sia da considerarsi in effetti una violazione dell’accordo contrattuale”, si espone, infine, ad una triplice obiezione: in primo luogo, essa finisce per svuotare la portata precettiva della norma di cui all’art. 1219, co. 2, n. 3, cod. civ.; in secondo luogo, potrebbe dar adito ad un abuso del credito, là dove, per l’appunto, un agente decida di agire per il recupero del suo credito a distanza di molti anni dalla scadenza del termine di pagamento dei suoi compensi; in terzo luogo, riconosce in favore dell’agente ciò che nella sostanza finisce per assumere i contorni di una condizione meramente potestativa. In conclusione, stante la lettera della norma di cui all’art. 3, co. 2, Reg. arbitrale, alla luce della ratio ad essa sottesa da leggersi nel quadro generale dei principi di celerità e speditezza che conformano il sistema ordinamento sportivo, là dove sia previsto un termine per il pagamento del compenso, è dalla scadenza di esso, senza che vi sia stato adempimento, che decorre il termine di decadenza per la proposizione della domanda arbitrale. E ciò a dirsi anche là dove siano pattuiti termini diversi in ragione della suddivisione del compenso pattuito in più tranches, come avviene nel contratto di locazione. La scadenza di ciascun termine configura in sé inadempimento e, quindi, consiste nella “violazione” dalla quale, stante la lettera della norma sopra citata, in assenza di una diversa espressa previsione da parte del legislatore sportivo, decorre il termine di decadenza di cui si tratta. Pertanto, giacché il contratto di mandato intercorso tra le parti in causa, all’art. 3.2 prevedeva espressamente quale primo termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria ivi convenuta il giorno 30 novembre 2021 e la domanda di arbitrato è stata presentata il 18 maggio 2022, risulta inutilmente decorso il termine decadenziale di venti giorni per l’instaurazione della procedura arbitrale relativamente all’istanza di pagamento della somma di euro 10.000,00.
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. – Lodo n. 8/2022
Istanza: A.B./ Genoa CFC S.p.A.
Massima: Nonostante sia accolta parzialmente l'istanza arbitrale avanzata dall’agente è infondato il diritto alla prestazione vantato dall’agente stesso e per l’effetto condannato anche alle spese. Nella specie, la controversia origina dalla stipula di un contratto di mandato fra il Genoa e il Sig. B., avente ad oggetto l’attività di assistenza nell’ambito delle trattative dirette alla stipula del rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore T..Il contratto di mandato era stipulato in data 29 novembre 2021, con durata fino al 31 dicembre 2021. Il mandato, sottoscritto dalle parti, era quindi regolarmente depositato il 1° dicembre 2021 (unitamente al versamento dei diritti amministrativi di segreteria), ex art. 21, commi 18 e 19, Regolamento Agenti Sportivi FIGC, presso la Commissione Federale Agenti. L’interesse del Genoa alla stipula del contratto di mandato con il Sig. B., per il rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore T., riposava sulla esigenza di assicurarsene le prestazioni fino al 2025. Il calciatore risultava, infatti, tesserato con il Genoa CFC S.p.A. già a partire dal 28 agosto 2021, sulla base di un contratto di prestazione sportiva (CONTRATTO N. 0003151960/21) che lo vincolava fino al 30 giugno 2023. Nel contratto di mandato le parti pattuivano quindi – per l’espletamento dello stesso da parte del Sig. B. – l’erogazione, a suo favore, di una somma forfettaria di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da dividersi (ex clausola 4 del contratto di mandato) in 3 ratei di pari importo (Euro 250.000,00), con scadenza al: 1) 30 dicembre 2021; 2) al 31 marzo 2022; 3) 1° dicembre 2022. Per parte istante, il contratto fra il Genoa ed T. veniva regolarmente concluso in data 31 dicembre 2021, vincolandosi il calciatore a partire dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025. A dispetto del corretto adempimento del mandato da parte dell’agente/istante, si doleva parte istante del fatto che i termini (di cui alla clausola 4 del contratto di mandato) relativi al versamento rateale al Sig. B. di quanto pattuito fossero spirati (almeno per le prime due rate) senza che il Genoa CFC S.p.A. avesse corrisposto la somma pattuita e al cui adempimento la Società pure si era obbligata. Spirato il termine, e consolidatosi l’inadempimento, il Sig. B. (per il tramite dell’Avv. Giandonato Marino) faceva quindi pervenire al Genoa CFC, in data 16 maggio 2022, formale messa in mora per il pagamento della somma di euro 500.000,00= oltre IVA e interessi; importo corrispondente ai primi due ratei (entrambi, appunto, non versati). Alla luce di quanto premesso, parte istante chiede che si riconosca: a) l’ammissibilità della istanza, secondo quanto previsto dall’articolo 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI; b) il diritto dell’istante al quantum debitum alla luce dell’inadempimento del Genoa; c) in via assolutamente gradata, ed eventuale, il diritto del Sig. B. al risarcimento del danno sofferto a causa dell’inadempimento.
Massima: L’istanza è solo in parte fondata e la parziale fondatezza trae alimento dalla questione circa la corretta interpretazione da conferire all’espressione “violazione contestata” di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Sul punto, come noto, la giurisprudenza del Collegio appare divisa fra chi sostiene, alla luce di una interpretazione letterale della norma, che il termine dei 20 gg. decorra dalla “violazione contestata” (da ultimo, inter alia, Collegio Arbitrale, lodo n. 6/22 del 25 maggio 2022) e quanti sostengono che sia più corretta l’interpretazione volta a porre l’accento sulla effettiva “contestazione della violazione”. Sì che solo a seguito di un invito ad adempiere, o comunque, di un atto formale di contestazione della violazione scatterebbe il decorso del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale (in tal senso, cfr. la Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport per l’anno 2021 e, inter alia i lodi n. 10/2021 Tateo vs. Curcio e lodo 4/2022 WSA Srl vs. Genoa CFC Spa). La controversa lettura della norma in esame è ben lungi dal trovare composizione ed è profilo su cui, sia pure con opposte motivazioni (tutte valide sul piano del ragionamento giuridico ad esse sottese), si è consolidata la non univoca giurisprudenza del Collegio. Come noto, a sostegno della prima posizione, si è ritenuto giochi il tenore letterale della previsione regolamentare, nonché l’irragionevolezza di ogni soluzione che rimetta a parte interessata la scelta del “quando” contestare la violazione commessa e, dunque, determinare il conseguente decorso del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Cosa che, si ritiene, sia contraria alla “ratio” ispiratrice della norma oltre che ad ogni principio logico e giuridico (da ultimo, Lodo 6/2022 S10 Sport vs Reggina 1914). In senso opposto si è, invece, sostenuto che occorra più propriamente intendere l’espressione “violazione contestata” nel senso di esigere una formale contestazione della violazione dalla quale decorrerebbe il termine perentorio dei 20 gg. A tanto depone la circostanza che sia pur sempre il creditore a dover valutare la rilevanza della condotta inadempiente e a decidere se tollerarla o meno. Il tutto, ovviamente e comunque, salvo il verificarsi degli effetti della prescrizione del diritto del creditore in presenza di una sua protratta inerzia. Orbene, ritiene codesto Collegio di aderire alla tesi che individua il dies a quo per il decorso dei 20 gg. di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale a partire dall’atto di “contestazione della violazione”. A tanto depone (cfr., per tutti, Lodi n. 10/2021, e n. 4/2022) la circostanza che si inficerebbe, a diversamente opinare, l’utilità e con essa l’operatività della funzione di giustizia dell’istituto arbitrale, volto a soddisfare esigenze di economia processuale. Ma v’è di più. Se è vero che quelle in danaro sono obbligazioni portabili (art. 1182 c.c.) per le quali la costituzione in mora è automatica (o ex re - art. 1219 c.c.), è anche vero che la contestazione della violazione (recte dell’inadempimento), lungi dal configurarsi come “messa in mora”, ottempera comunque alla funzione di rammentare al debitore che v’è una prestazione e questa non è stata eseguita. In questo senso, la contestazione della violazione (recte dell’inadempimento) è manifestazione, ex latere creditoris, di un principio di correttezza e buona fede che mira altresì ad evitare un abuso del ricorso al processo. Tanto senza considerare che seguendo questa lettura, ad acquisire funzione è la stessa previsione del termine perentorio di 20 gg. di cui all’art. 3.2 Regolamento arbitrale, dovendosi esso intendere quale tempo ulteriore concesso alle parti (a seguito della contestazione) per addivenire ad una eventuale composizione della controversia, prima che la competenza si radichi in capo al Collegio arbitrale. Del resto, che tutta la normativa di cui si discute sia votata a creare le condizioni per un rapido accordo è confermato dalle esigenze di celerità che assistono il procedimento e dal carattere irrituale dell’arbitrato per dare spazio, appunto, a quelle esigenze di giustizia, equità, correttezza che, in ambito sportivo, devono ispirare l’attività di quanti operano nel settore. Onde, l’interpretazione sistematica verso cui si inclina appare maggiormente in linea con la ratio della norma e riceve, altresì, conferma dal fatto che – non a caso – il primo atto del Collegio è quello di tentare appunto la conciliazione e, cioè, di verificare se esistano le condizioni per una non conflittuale risoluzione della controversia. Ciò posto, chiamato il Collegio ad esprimersi sul punto dell’ammissibilità/improponibilità della istanza arbitrale, si evidenzia la necessità logica e giuridica di distinguere fra la situazione conseguente al mancato pagamento del primo rateo con scadenza 30 dicembre 2021 e quella relativa alla contestazione del mancato adempimento relativo alla scadenza della 2° rata maturata in data 31 marzo 2022. Sul primo profilo, quello relativo all’inammissibilità/improponibilità della domanda arbitrale ex art. 32.2 del Regolamento arbitrale per decorso del termine di 20 gg., non pare che, quanto agli effetti, la conclusione muti se si accolga l’una o l’altra lettura interpretativa dell’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Se, infatti, è vero che, con comunicazione del 16 maggio 2022, parte istante invitava formalmente il Genoa ad adempiere al pagamento dei due ratei (l’uno con scadenza 30 dicembre 2021, l’altro con scadenza 31 marzo 2022 e per l’importo complessivo di Euro 500.000,00), è anche vero che, in data 9 febbraio 2022, il Sig. b., per il tramite del suo legale (la cui giustificazione dei poteri emerge dalla dichiarazione di cui alla PEC del 9 febbraio 2022), già inviava alla società una prima intimazione ad adempiere avente ad oggetto il mancato pagamento del 1° rateo con scadenza 30 dicembre 2021, pari ad Euro 250.000,00. L’intimazione – come noto – è atto giuridico cui non trovano applicazione le previsioni in tema di vizi del volere e/o di capacità e, in tal senso, la stessa procura può anche essere oralmente conferita. Ne consegue che, laddove si segua (come pare preferibile) la tesi che individua il dies a quo in quello della “contestazione della violazione”, si deve ritenere che il potere di adire il Collegio si consumi (per dir così) entro 20 gg. dalla effettuata intimazione. La parte, in altri termini, avrebbe dovuto presentare istanza di arbitrato nei 20 gg. successivi all’intimazione del 9 febbraio 2022, cosa che non è stata fatta, dovendosi allora concludere per la sicura tardività della rimessione dell’istanza arbitrale al Collegio di cui al 3 giugno 2022 e, dunque, per la sua inammissibilità, almeno in rapporto alla prima rata con scadenza 30 dicembre 2021. In senso contrario non vale obiettare che, ad opinare diversamente, si costringerebbe “il creditore ad agire dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI separatamente per ogni singola rata scaduta” (così p. 6 Memoria autorizzata). In discussione, infatti, non è la decisione del creditore sul “quando” agire, ma il fatto che, nella specie, sia la manifestazione della volontà di non più tollerare ritardi nell’adempimento a far decorrere - a preferire, appunto, la tesi della “contestazione della violazione” - il termine di 20 gg. di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Ed infatti, se è vero che è rimesso al creditore valutare quando l’inadempimento sia grave, sì da giustificare l’azionabilità del credito vantato, è anche vero che tale facoltà non si spinge al punto da lasciare il debitore totalmente esposto alle scelte del creditore che, certo libero di decidere sul se esigere o meno la prestazione dal debitore, non può poi anche disporre degli effetti a tale atto conseguente (nella specie, il decorso dei 20 gg. per azionare la pretesa dinanzi al Collegio arbitrale). Si deve concludere, quindi, che la prima diffida, intervenuta il 9 febbraio 2022, faccia logicamente scattare il termine di decadenza di 20 gg. Discorso diverso deve farsi, invece, per quanto attiene al mancato pagamento della seconda rata con scadenza al 31 marzo 2022. Infatti, ad accogliere la tesi che guarda al concetto di “contestazione della violazione”, l’istanza di arbitrato presentata in data 3 giugno 2022 deve ritenersi presentata nei termini, facendo seguito all’invito ad adempiere di cui al 16 maggio 2022. A fronte dell’eccezione di decadenza sollevata da parte intimata, il Collegio ritiene che, per le divisate ragioni, l’istanza del Sig. B. sia, dunque, fondata solo in parte.
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. – Lodo n. 6/2022
Istanza: S. S. S.r.l. c/ Reggina 1914 S.r.l.
Massima: Non è rilevabile d’ufficio l’eccezione relativa alla decadenza del termine per adire il Collegio arbitrale…Preliminarmente va rilevato che la data contrattualmente fissata per il pagamento del compenso pattuito è quella del 30 novembre 2021 e la data di notifica dell’istanza di arbitrato al Collegio di Garanzia è quella del 4 febbraio 2022. Orbene l’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale prevede espressamente che “la procedura arbitrale è introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia”. Non può quindi revocarsi in dubbio che, nella fattispecie in esame, il suddetto termine di 20 giorni è ampiamente scaduto e che tale termine sia perentorio, con la conseguenza che parte ricorrente sarebbe decaduta dalla possibilità di proporre l’istanza de quo. Al riguardo, la difesa di parte istante ritiene invece che il suddetto termine di 20 giorni sarebbe stato rispettato in quanto la dizione “violazione contestata”, utilizzata nell’art. 3 del Regolamento, dovrebbe intendersi come “contestazione della violazione”. Il Collegio ritiene non poter essere condivisibile tale tesi, che è stata prospettata dal difensore della parte istante nelle note autorizzate, in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, il tenore letterale della espressione utilizzata dalla norma dell’art. 3 “violazione contestata” non lascia adito a dubbi sulla sua interpretazione. Giammai, infatti, può ritenersi che tale espressione equivalga a “contestazione della violazione”, che rappresenta un concetto ben diverso. In secondo luogo, a voler accedere alla tesi prospettata da parte istante, si perverrebbe alla conclusione di una possibile abnorme dilatazione dei termini per proporre l’istanza, in quanto la parte interessata potrebbe contestare la violazione commessa anche a distanza di un lunghissimo lasso di tempo: ciò che è certamente contrario alla “ratio” ispiratrice della norma e contraria ad ogni principio logico e giuridico. Alla stregua di quanto innanzi rilevato, dovrebbe, pertanto, concludersi che l’istante è decaduto dalla possibilità di adire il Collegio di Garanzia dello Sport alla luce della specifica previsione di cui al comma 2 dell’art. 3 del Regolamento Arbitrale. Una siffatta ipotesi di decadenza, per essere riconosciuta, avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte convenuta, ciò che, nella fattispecie in esame, non è avvenuto, stante la contumacia di tale parte. Tale decadenza non può essere, peraltro, rilevata d’ufficio, dal momento che è afferente ad un diritto disponibile di natura sostanziale. Ne consegue l’accoglimento dell’istanza proposta dalla S10 Sport S.r.l., avendo la stessa fornito la prova documentale della legittimità di essa e non avendo, invece, parte convenuta fornito alcuna prova di aver effettuato i pagamenti della somma richiesta.
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. – Lodo n. 4/2022
Istanza: W. s.r.l. c/ Genoa Cricket and Football Club s.p.a.
Massima: Infondata è la eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato relativamente alla prima rata del corrispettivo reclamato dall’agente sportivo, per decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Tale disposizione, come è noto, prevede che “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia…Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata: nel caso di specie, tale termine sarebbe quindi iniziato a decorrere dal 1° febbraio 2021, dal momento che il pagamento della prima rata scadeva il 31 gennaio 2021 e dopo quella data si sarebbe concretizzato (in ipotesi) l’inadempimento (e cioè la violazione poi contestata) della società Genoa. Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. E così, nel primo senso, si sono espressi i lodi nn. 6/2020 (TMP Soccer s.r.l. c. Trapani Calcio s.r.l.) e 1/2021 (Parente c. Adjapong). Mentre, nel secondo senso, ha concluso il lodo n. 10/2021 (Tateo c. Curcio). Entrambe le interpretazioni appaiono conformi alla lettera della disposizione: posto che in tutti e due i casi si dà all’aggettivo “contestata”, in funzione di attributo di “violazione”, un significato utile e in linea con i comuni usi che dello stesso si danno nella lingua italiana. Nella prima lettura, “contestata” serve a qualificare una violazione intesa in astratto, onde poi descriverla in base al fatto che è stata successivamente contestata. Nell’altra lettura, “contestata” assume invece la funzione di qualificare una violazione intendendola in concreto, e cioè se ed in quanto effettivamente contestata. Poiché entrambe le interpretazioni sono compatibili con la lettera della legge, sembra al Collegio che debba scegliersi quella che più ne valorizzi lo spirito. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che debba essere preferita la seconda possibile interpretazione e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbit rale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento. Questa lettura convince maggiormente questo Collegio per due ordini di ragioni:
- per un verso (come non si è mancato di rilevare anche in un significativo passaggio della Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello Sport per l’anno 2021 del Presidente dello stesso Collegio (1), essa consente di assicurare all’istituzione arbitrale una confacente operatività e, conseguentemente, assicura che possano essere garantite in modo adeguato le concrete ragioni di giustizia che sono sottese alla stessa previsione dell’istituto dell’arbitrato in subiecta materia;
- dall’altro lato, si deve considerare che le vertenze relative ai procedimenti arbitrali, di cui al Regolamento arbitrale che si tratta di interpretare, sono pur sempre controversie che hanno per oggetto - come è chiaro - diritti disponibili, sicché è del tutto logico che siano le stesse parti, titolari di tali diritti, a stabilire se, e fino a quando, un ritardo nell’inadempimento della controparte possa essere tollerato senza per ciò far decorrere il breve e contenuto termine decadenziale dei venti giorni.
In altri termini, appare del tutto coerente che sia il titolare del diritto a valutare quando una certa condotta o una certa omissione della controparte del rapporto giuridico sia da considerarsi in effetti una violazione dell’accordo contrattuale o quando, invece, convenga (per varie possibili ragioni, molte facilmente immaginabili in un ambiente professionale e di affari, che risulta, per vero, chiuso e ristretto e in cui vi può essere motivo per sopportare con elasticità e larghezza un adempimento in termini o modalità diverse da quelle pure pattuite) alla stessa parte tollerarla e quindi non contestarla in modo pressoché immediato, senza perciò stesso decadere dal diritto di avere accesso e fare ricorso, in un secondo momento, alla giustizia arbitrale (il tutto ovviamente senza pregiudizio per la controparte di eccepire la eventuale prescrizione nel caso di inerzia protrattasi per il ben più lungo tempo della prescrizione). In definitiva, alla luce di queste ragioni, il Collegio - a maggioranza, con l’opinione dissenziente dell’Arbitro prof. Massimo Zaccheo (2), riportata in calce - ritiene che non debba essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda relativamente al pagamento della prima rata di corrispettivo dell’agente sportivo scaduta il 31 gennaio 2021. Invero, il formale atto di diffida legale al pagamento della stessa (e dunque la concreta contestazione della violazione del rispetto di quel termine) risulta essere stato trasmesso via posta elettronica certificata alla società Genoa in data 4 febbraio 2022 (cfr. doc. 5 della produzione della parte istante) e il giudizio arbitrale è stato introdotto, come si è detto supra, sub § 1, con ricorso in data 17 febbraio 2022 e depositato nella medesima data: e, dunque, entro venti giorni dalla contestazione della violazione o, se si vuole, dalla contestazione siccome contestata.
Massima: Infondata è la eccezione relativa alla inesigibilità della terza rata di corrispettivo dell’agente sportivo per essere la stessa non scaduta. La società intimata “evidenzia come, del tutto illegittimamente, l’Agente Sportivo abbia chiesto la condanna del Genoa C.F.C. S.p.a. al pagamento della terza rata di € 150.000,00 oltre IVA laddove, dalla lettura del contratto di mandato azionato, la stessa non sembrerebbe scaduta” (dove, per vero, in quel “non sembrerebbe” già si cela una certa timidezza nel sostenere la tesi, per non dire una scarsa convinzione nel suo fondamento). Comunque, aggiunge la società Genoa che “siffatta eccezione, per quanto subordinata alle precedenti, assume valore pregnante anche in punto di liquidazione delle spese e dei compensi dei componenti del Panel giudicante, andando ad incidere tanto sulla determinazione (erronea) del valore della causa, quanto sulla fondatezza della domanda svolta”. Ora, è del tutto ovvio, e deve essere subito sgombrato il discorso dall’equivoco, che anche qualora la domanda fosse infondata, questo non significa che essa non concorra a determinare il valore della controversia ai fini della determinazione del “compenso dei componenti del Panel giudicante” (cioè, in sostanza, di questi arbitri). E, comunque, si tratta di eccezione poco fondata, sol che si consideri come con il contratto di rappresentanza del 10 settembre 2022 si previde espressamente che “il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate sopra indicate entro il termine essenziale di 30 giorni dalla scadenza di ciascuna di esse comporterà, per il Genoa, la decadenza dal beneficio del termine ditalché l’Agente sportivo potrà agire immediatamente per conseguire il pagamento del residuo importo in un’unica soluzione, oltre gli interessi moratori, da calcolarsi su detta somma residua e decorrenti dalla data di scadenza della rata non pagata (o pagata in ritardo) e sino all’effettivo soddisfo”. Ne discende che con la contestazione del mancato adempimento delle rate scadute il Genoa è decaduto dal beneficio del termine per il pagamento della successiva. Anche l’ultima rata è dunque dovuta. Per questa ragione il Collegio ritiene che il Genoa debba essere condannato al pagamento dell’intero importo risultante dalla somma delle tre rate e dagli interessi moratori da calcolarsi, tuttavia, dalla data dell’effettiva contestazione della violazione (e dunque dal 4 febbraio 2022) e fino all’effettivo soddisfo.
(1) Cfr. Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello Sport per l’anno 2021, consultabile all’indirizzo https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/collegiogaranzia/Relazione_Annuale_Collegio_di_Garanzia _2021.pdf , p. 8 s.:
“Degno di nota è, altresì, il recente cambio di direzione della giurisprudenza arbitrale del Collegio in ordine all’individuazione del dies a quo per l’introduzione della relativa procedura arbitrale.
Invero, la disposizione di cui all’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi (a mente del quale, la procedura arbitrale deve essere introdotta «entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata»), è stata in passato (Lodo n. 6/2020) interpretata nel senso di ritenere che il dies a quo fosse ancorato alla “violazione contestata”, e non anche alla “contestazione della violazione”. Da ciò si evinceva, nei casi in cui la “violazione contestata” si compendiasse nell’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, l’applicazione del principio della mora ex re (art. 1219, comma 2, n. 3), con il conseguente ancoraggio del predetto dies a quo al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione, senza la necessità di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora.
Con il Lodo n. 10/2021, è stata fornita una interpretazione della predetta norma sicuramente più confacente alle ragioni di giustizia sottese all’istituzione della funzione arbitrale del Collegio in subiecta materia. Ed infatti, è stato affermato che l’espressione utilizzata nell’art. 3, comma 2, del Regolamento, “violazione contestata”, equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di “contestazione della violazione”, con la necessità di una valida contestazione del mancato pagamento nel termine che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il summenzionato termine perentorio dei venti giorni. Invero, il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell’articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell’accesso allo speciale procedimento ivi disciplinato – mediante la qualificazione espressa di termini perentori –, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell’ambito dell’ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giustiziali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati” (sottolineature aggiunte).
(2) L’arbitro Massimo Zaccheo non condivide la motivazione e le conclusioni cui perviene la maggioranza del Collegio arbitrale per le ragioni di seguito esposte. L’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport prevede che “La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia”. La perentorietà del termine denota la natura decadenziale del medesimo. Ne deriva che il diritto non esercitato entro quel termine si estingue. La norma del Regolamento indica una violazione contestata: se la prestazione ha ad oggetto un diritto su cosa certa, a norma dell’art. 1219 cod. civ., è indispensabile mettere in mora il debitore con un atto di intimazione (la contestazione), dal quale decorreranno i 20 giorni previsti a pena di decadenza. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, invece, l’inadempimento ha ad oggetto una somma di denaro. Come è noto, a norma dell’art. 1219, comma 2, cod. civ., la mora è, in questa ipotesi, ex re. Di riflesso, non è necessario un atto di messa in mora che non avrebbe alcuna rilevanza giuridica, tenuto conto che l’effetto previsto dalla norma richiamata si è già spiegato. Poiché, dunque, la contestazione (rectius: l’intimazione) per legge non è dovuta, ne deriva che il termine decadenziale previsto dall’art. 3.2 del Regolamento matura nei 20 giorni successivi all’inadempimento. Il mancato rispetto del termine indicato determina l’estinzione del diritto vantato. La tesi da alcuni sostenuta, secondo cui la norma in questione prevedrebbe la decadenza non dalla violazione contestata, ma dalla contestazione della violazione, è giuridicamente errata proprio in ragione delle norme richiamate in tema di mora del debitore e avrebbe comunque un effetto paradossale. Interpretando la disposizione del Regolamento nel modo indicato, infatti, la conseguenza sarebbe che ad una delle parti sarebbe rimesso arbitrariamente il diritto potestativo di determinare il dies a quo da cui discende il termine decadenziale. Così la parte non inadempiente potrebbe far valere quel termine a suo arbitrio, magari anche dopo anni dal verificarsi dell’inadempimento stesso. Da ultimo, la decadenza è istituto voluto dal legislatore al fine di spingere il creditore al sollecito esercizio del diritto. Come è noto, termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del tempo. Come è altrettanto noto, i termini di decadenza sono perentori e la perentorietà importa che il diritto non esercitato entro il termine prestabilito sia definitivamente perduto senza che si possa indagare sulla brevità o meno del ritardo essendo tale termine di rigore. Da quanto precede discende che la parte che non ha esercitato il diritto nel termine indicato dalla norma non può nemmeno dolersi della sua brevità, né tantomeno della sua ignoranza, tenuto conto proprio delle ragioni sostanziali che hanno spinto il legislatore sportivo ad inserire un termine decadenziale per l’esercizio del diritto vantato. Queste le ragioni del dissenso rispetto all’opinione della maggioranza del Collegio.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Massima: Lodo Arbitrale n. 10/2021 del 08/11/2021
Parti: G. T./A. C.
Massima: Tempestiva è l’istanza di arbitrato depositata dall’agente in data 29 luglio 2021 ed iviata al calciatore il 20/07/2021, a seguito della revoca del mandato del 26 maggio 2021, ove il pagamento da parte del calciatore doveva avevnire entro il 30 giugno 2021… L’eccezione in rito formulata dalla difesa della parte intimata, di tardività dell’istanza di arbitrato, è infondata e deve essere rigettata. Una più corretta interpretazione del riferimento (contenuto nell’art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale) alla "violazione contestata" quale dies da cui far decorrere il termine, qualificato espressamente come perentorio, dei venti giorni utili ad introdurre l’stanza di arbitrato, non può non tener conto preliminarmente del rilievo, non solo formale, che la norma si riferisce, appunto, non alla violazione tout court (espressione di per sé sufficiente e satisfattiva, a fronte, come nel caso di specie, di una scadenza di pagamento stabilita e fissata pattiziamente), bensì alla "violazione contestata", postulandosi, pertanto ed evidentemente, a parere di questo Collegio, la necessità di una valida contestazione del mancato pagamento nel termine che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il termine perentorio dei venti giorni. Il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell’articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell’accesso allo speciale procedimento ivi disciplinato - mediante la qualificazione espressa di termini perentori -, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell’ambito dell’ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia del CONI; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giurisdizionali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati. Questo Collegio ritiene, pertanto, che l’espressione utilizzata nell’art. 3, comma 2, del Regolamento, "violazione contestata", equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di "contestazione della violazione" e non differisca da essa per fissare il momento dal quale far decorrere i venti giorni utili perentoriamente ad introdurre l’istanza di arbitrato. Per qualificare la violazione come violazione contestata, idonea a far decorrere il termine perentorio dei venti giorni, occorre l’interpellatio, un formale atto di diffida legale che, da una parte, consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e, dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza (come nei casi non infrequenti di errore scusabile sul termine o di mancanza dei dati necessari a liquidare il debito o di disservizi postali o telematici). Né può ostare all’interpretazione proposta il richiamo alla mora automatica o ex re (prevista e disciplinata dall’art. 1219, comma secondo, c.c.), secondo la quale il debitore è costituito in mora automaticamente, vale a dire senza una richiesta formale da parte del creditore, nei tre casi previsti (danno da fatto illecito, dichiarazione espressa del debitore di non voler adempiere, obbligazione da adempiere presso il domicilio del creditore), richiamo operato per affermare che i venti giorni dei quali si fa questione decorrono dalla scadenza del termine di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, senza che occorra alcuna diffida (in tal senso è stata motivata la statuizione di inammissibilità dell’arbitrato nel Lodo n. 6/2020 - puntualmente richiamato dalla difesa della parte intimata - e nel Lodo n. 1/2021, lodi dai quali questo Collegio ritiene, sul punto, di dissentire). Tale richiamo, infatti, a parere di questo Collegio, non è soddisfacente, in quanto qui si tratta di un termine processuale (quello previsto dall’art. 3, comma 2, più volte citato) che il Regolamento, senza ulteriori specificazioni, non fa decorrere dalla "costituzione in mora del debitore", ma dalla "violazione contestata", talché deve prevalere per i motivi esposti la necessità, comunque, di una preventiva diffida legale. Nella fattispecie, pertanto, l’istanza introdotta dal T. non può essere considerata tardiva, in quanto il termine perentorio dei venti giorni non decorre validamente dal 30 giugno 2021, come ritenuto dalla difesa della parte intimata. L’istanza introdotta il 29 luglio 2021 deve, al contrario, essere considerata tempestiva e l’eccezione in rito da parte della difesa del calciatore C.va rigettata.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 7 del 30/09/2021
Parti: G.S. c/ Football Trade S.r.l.
Massima: Rigettata l’eccezione formulata dalla parte intimata, agente sportivo, di decadenza del ricorrente Calciatore per il decorso del termine previsto dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, secondo cui “La procedura arbitrale è introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza al Collegio di Garanzia ...”….A fronte dell’eccezione di decadenza sollevata da parte intimata, peraltro, il Collegio è altresì convinto che la accertata causa di nullità è rilevabile anche d’ufficio, a ciò non ostando l’art. 3.2 del Regolamento di arbitrato, secondo cui le domande debbono essere introdotte entro venti giorni dalla “violazione” contestata. A prescindere da quale fosse, nel caso di specie, il dies a quo dal quale far decorrere il termine, comunque al Collegio, nella cognizione della domanda sottoposta al suo esame (ivi compresa quella di applicazione della penale richiesta dall’Agente), non può evidentemente essere preclusa la potestà del rilievo officioso della nullità di un contratto, ove ne ricorrano i presupposti. Pertanto, in ragione della declaratoria di nullità del contratto di mandato per difetto di sottoscrizione dell’executive summary, restano assorbite le domande ulteriori avanzate dal Calciatore….
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale 7 del 14/10/2020
Parti: M. A. B./Genoa Cricket and Football Club S.p.A.
Massima: E’ infondata l’eccezione di tardività dell’istanza di arbitrato in presentata il 25 maggio 2020, in relazione alla violazione contestata (il mancato pagamento, appunto), da far risalire al 15 marzo 2020, pertanto oltre il termine di venti giorni dalla medesima violazione contestata, previsto dall’art. 3, comma secondo, del Regolamento che espressamente qualifica tale termine come perentorio. Nel periodo di tempo che interessa, infatti, segnato purtroppo dalla grave emergenza sanitaria ex Covid-19, che la stessa parte intimata invoca in atti più avanti per far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione a suo carico, con diversi provvedimenti che si sono succeduti, il Presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha disposto la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto, facendo espresso riferimento, per quanto di interesse nella presente controversia, al “Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art.12 bis dello Statuto del CONI, in funzione di arbitrato irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art.22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi”. Detta previsione è specificamente contenuta nel Decreto prot. n. 242/2020, pubblicato il 18 marzo 2020, che sospende i termini a decorrere dal 13 marzo fino al 15 aprile, e nel Decreto prot. n. 267/2020, pubblicato il 9 aprile 2020, che proroga il termine di sospensione del 15 aprile fino all’11 maggio 2020. La disposta sospensione si applica senza dubbio anche al termine di venti giorni previsto dall’art. 3, comma secondo, del Regolamento per l’introduzione del procedimento arbitrale che ci occupa, talché l’istanza dell’Agente sportivo B. del 25 maggio 2020, sia rispetto al decorso infruttuoso del termine del 15 marzo per il primo pagamento, sia ancor più rispetto al termine della successiva diffida ad adempiere del 28 aprile notificata al Genoa (cioè il 3 maggio), è da ritenere proposta in termini.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 6 del 08/09/2020
Parti: …. Soccer S.r.l. (T. T.)/Trapani Calcio
Massima: …interessa qui il profilo concernente il dies a quo assegnato alla parte istante dal menzionato art. 3, comma 2, del Regolamento per introdurre, esplicitamente a pena di decadenza, la procedura arbitrale. La norma di che trattasi testualmente recita: “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia…”, il pertinente dies a quo venendo dunque ancorato dal Legislatore sportivo alla “violazione contestata”, e non già alla “contestazione della violazione”. Ne consegue che, laddove la “violazione contestata” si compendi - come appunto nel caso di specie e in molti altri - nell’inadempimento ad una obbligazione pecuniaria, il principio della c.d. mora ex re che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219 c.c., comma 2, n. 3) impone di ancorare il dies a quo di che trattasi al momento in cui, per dirla in gergo penalistico, la violazione “si consuma” e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora. Nel caso di specie, come esposto in narrativa, le due obbligazioni pecuniarie delle quali parte istante contesta l’inadempimento sono scadute, rispettivamente, il giorno 1 aprile 2020 ed il giorno 30 aprile 2020. In disparte la (pur successivamente intervenuta, in data 12 maggio 2020) messa in mora, sono tali due date a configurare pertanto i dies a quibus per l’introduzione della pertinente domanda di arbitrato che - ancorché spiccata dalla parte istante in data 25 maggio 2020 - è comunque da assumersi tempestiva in forza della sospensione dei termini prevista - in conseguenza della nota emergenza epidemiologica che ha investito il Paese nella primavera del 2020 - dal combinato disposto dei decreti del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in data 18 marzo 2020 e 9 aprile 2020, ed a mente della quale il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dal Regolamento arbitrale è rimasto parenteticamente paralizzato dal 18 marzo 2020 fino a tutto l’11 maggio 2020.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 1 del 13/01/2021
Parti: P. P./C. A.
Massima: E’ inammissibile l’istanza arbitrale proposta dall’agente per intervenuta decadenza in quanto la stessa doveva essere intrapresa entro 20 dalla violazione contestata che coincide con la scadenza della rata pattuita…L’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi, com’è noto, dispone che la procedura arbitrale debba essere introdotta “entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”. Il dies a quo viene, dunque, ancorato dal Legislatore sportivo alla “violazione contestata”, e non già alla “contestazione della violazione”. Ne consegue che, come affermato in un precedente lodo di altro Collegio Arbitrale, costituito ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi (n. 6/2020), il cui contenuto questo Collegio dichiara di condividere, laddove la “violazione contestata” si compendi, come per l’appunto nel caso di specie, nell’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, il principio della mora ex re che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219, comma 2, n. 3) impone di ancorare il dies a quo di che trattasi al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora. Pertanto, giacché il contratto di mandato intercorso tra le parti in causa, all’art. 3.2 prevedeva espressamente quale termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria il giorno 30 giugno 2020 e la domanda di arbitrato è stata presentata il 2 settembre 2020, anche applicando il termine di sospensione feriale, risulta pur tuttavia inutilmente decorso il termine decadenziale di venti giorni per l’instaurazione della procedura arbitrale. In conseguenza, l’istanza di arbitrato va dichiarata inammissibile, ciò che ad avviso di questo Collegio non preclude, per la natura pregiudiziale della pronuncia in rito, la cognizione della vicenda di merito da parte del giudice statuale che le parti dovessero successivamente investire.