T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6839/2010
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Fengat - Federazione Nazionale Guidatatori ed Allenatori Trotto, nonché da OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Massimo Gentile, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Unire - Unione Nazionale Incremento Razze Equine, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliata;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) - della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE del 29.12.2009, così come richiamata e conosciuta dai ricorrenti a mezzo del modulo di cui al successivo punto b);
b) - del modulo di rinnovo licenza guidatore ed allenatore predisposto dall’UNIRE per l’anno 2010, nella parte in cui richiama la sopracitata delibera di cui al punto a) e obbliga alla sottoscrizione del relativo modulo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unire - Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Premesso che il Regolamento delle corse al trotto pone norme di utilità generale, finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle competizioni nell’ambito della promozione e dello sviluppo del Cavallo trottatore ed ambiatore, e che le sanzioni irrogate a tale scopo sono adottate con veri e propri provvedimenti amministrativi, assunti da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di potestà pubblica nei cui confronti è configurabile la sussistenza di interessi legittimi;
Rilevato che in base ai principi di non sottraibilità delle controversie al giudice naturale precostituito per legge, il Regolamento, nella parte in cui prevede la clausola compromissoria di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE del 29.12.2009, si palesa illegittimo poiché riserva al giudizio esclusivo ed inappellabile di un Collegio arbitrale le controversie che dovessero insorgere tra l’Ente medesimo ed i soggetti tenuti all’osservanza del predetto Regolamento;
Ritenuto pertanto che, palesandosi fondate le censure dedotte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della impugnata clausola compromissoria;
Ritenuto, altresì, di compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la clausola compromissoria di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE del 29 dicembre 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2010