T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1022/ 2012
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pavoni, Stefano Mattii e Daniela Pigotti, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Unire, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pavoni, Stefano Mattii e Daniela Pigotti, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
Unire, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione;
con ambedue i ricorsi:
della decisione n. 1206/A/G del 31.03.10 della Commissione Disciplinare di Appello dell’UNIRE che ha respinto l’appello proposto avverso l’irrogazione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra qualifica ippica rivestita per mesi sei e della multa di euro 1.500,00 in ordine alla positività alla Benzoilecgonina del cavallo OMISSIS il 12.2.2008;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il cons. Rosa Perna e udito l’avv. Mattii per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso originariamente presentato al TAR delle Marche, e con identico ricorso successivamente riproposto a questo Tribunale a seguito di regolamento di competenza, il ricorrente impugna la decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’U.n.i.r.e. con cui è stato respinto l’appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza dell’U.n.i.r.e. ed è stata confermata l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e della multa di € 1.500,00, in relazione alla accertata positività del cavallo OMISSIS alle analisi antidoping “alla Benzoilecgonina”, in occasione del “OMISSIS”, corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS in data 12.2.2008.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: sostiene il ricorrente l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite che prevede, implicitamente, il divieto che I e II analisi siano fatte presso il medesimo laboratorio, e dunque la pratica osservata di fare eseguire le 1° analisi presso lo stesso laboratorio di 2° analisi sarebbe affetta da eccesso di potere, in quanto assunta in violazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza del procedimento nonché di ragionevolezza dell’operato della P.A., oltre che dei principi comunitari di adeguatezza.
Con il secondo motivo deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa, costituita da cromatogrammi e spettri di massa dell’analisi.
Con il terzo mezzo denuncia inscienza e violazione delle Linee guida per le seconde analisi dell’Unire: l’analisi fa riferimento al rispetto di procedure che non è dato comprendere; mancano cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida dell’Unire.
Con il quarto motivo denuncia inscienza per mancata ricerca degli altri metaboliti della cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina, oltre che violazione di legge ed eccesso di potere.
Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire.
Con l’ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 17 e 21 del Regolamento di disciplina in quanto la decisione di primo grado, non letta in udienza, doveva essere depositata nella segreteria della Commissione di disciplina entro venti giorni dall’udienza medesima.
Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di impugnativa, l’annullamento degli impugnati provvedimenti.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato U.n.i.r.e., depositando memoria difensiva con cui viene eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza dei ricorsi.
Con ordinanza n. 4833/2010 del 4 novembre 2010, la Sezione ha ritenuto che il gravame evidenziasse consistenti elementi di fondatezza, con particolare riferimento alla censura relativa alla identità del laboratorio che ha effettuato le seconde analisi, oltre che la sussistenza del prescritto periculum in mora con riferimento all’attività lavorativa del ricorrente, ed ha, pertanto accolto l’incidentale istanza cautelare ed ha fissato l’udienza pubblica per la definizione di merito del ricorso.
In vista della discussione della causa nel merito le parti hanno depositato memorie e repliche; quindi, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, dopo discussione orale in cui il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Il Collegio procede preliminarmente alla riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, stante la identità dei medesimi.
Sempre in via pregiudiziale, deve respingersi l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale sollevata dalla difesa erariale.
Osserva il Collegio che l’Unire è un ente pubblico subentrato, in virtù del d.lgs 29 ottobre 1999, n. 449, nelle funzioni di carattere tecnico che erano di competenza dei cc.dd. Enti Tecnici dell’Ippica. Già in relazione a questi ultimi enti la giurisprudenza si era espressa costantemente nel senso che, involgendo questioni di interesse legittimo, la controversia concernente l’applicazione della sanzione disciplinare irrogata dall’Ente Nazionale Corse al Trotto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (vedi Tar Lazio, III-ter, 3 luglio 2003, nn. 7202 e 7203, che richiamano Cons. Stato, Sez. VI ,12 dicembre 2000, n. 6564; id., 18 gennaio 1996, n. 108; 23 aprile 1990, n. 463; etc.).
In via più generale può affermarsi che le norme del regolamento delle corse sono adottate da un ente pubblico e perseguono l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle competizioni sportive; pertanto, le sanzioni comminate per la violazione delle predette norme devono essere considerate veri e propri provvedimenti amministrativi assunti da un soggetto pubblico nell’esercizio di un potere pubblico, la cui cognizione, trattandosi di questioni che involgono situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, non può che spettare al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 novembre 2011, n. 1553).
L’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere quindi respinta.
Venendo all’esame del merito, si osserva che oggetto del ricorso in esame è la decisione assunta dalla Commissione di disciplina di appello dell’U.n.i.r.e. sul reclamo formulato dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione della qualifica di allenatore per mesi sei e la multa di € 1.500,00, per essere risultato il cavallo OMISSIS positivo alle analisi antidoping in occasione della corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS il 12.2.2008.
Osserva il Collegio che le censure dedotte mirano ad evidenziare diversi vizi del procedimento sanzionatorio che sarebbero, ognuno singolarmente considerati, preclusivi del potere esercitato.
Il primo motivo, che aveva indotto la Sezione ad accogliere con pronuncia interinale la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, evidenzia l’illegittimità della prassi di affidare sia le prime che le seconde analisi al medesimo laboratorio; peraltro, ad un più approfondito esame della normativa regolante la materia, il Collegio ritiene di non potere condividere tale assunto.
L’art. 10, comma 1, del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002, prevede testualmente: “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”
E’, dunque, la stessa norma regolamentare a prevedere, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, che il laboratorio che ha effettuato le prime analisi con esito di “non negatività” può essere investito anche delle seconde analisi, con la conseguenza che nessun appunto può essere mosso, sotto il delineato profilo, all’operato dell’Amministrazione, e ciò a prescindere dalla qualificazione che debba attribuirsi alle seconde analisi, se debbano essere considerate quale mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, ovvero quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito.
Peraltro, sulla specifica questione si è recentemente pronunciato anche il giudice di appello che ha ritenuto che le seconde analisi costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo, in coerenza con quanto prevede l’art. 8, comma 1, del citato regolamento, secondo cui: “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”); pertanto, le seconde analisi s’inseriscono quale subprocedimento nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525).
Considerato che il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, le argomentazioni del Giudice d’appello portano ad escludere, nella fattispecie, la fondatezza del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo si assume che nelle analisi mancherebbero cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida Unire .
A tal proposito occorre considerare, in primo luogo, che nelle Linee guida non si rintraccia l’esistenza di una prescrizione, a pena di nullità, che stabilisca l’obbligo di evidenziare nelle analisi i suddetti elementi; pertanto, la valutazione della necessità o meno nella presente fattispecie di considerare gli elementi in questione appartiene all’area di discrezionalità tecnica non sindacabile da questo Giudice se non per evidenti illogicità.
In ogni caso, la circostanza affermata dal ricorrente non risulta provata e, deve aggiungersi, non è stata rilevata dal tecnico di parte, come avrebbe invece potuto essere, potendo le seconde analisi svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte.
Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, nelle seconde analisi, dell’analisi quantitativa in violazione delle linee guida.
Nemmeno tale rilievo può essere accolto.
Le suddette Linee guida infatti, in due capitoli separati, indicano le procedure che devono essere seguite per l’analisi quantitativa e per l’analisi qualitativa, ma non individuano le ipotesi in cui sia obbligatorio effettuarle.
Invece l’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite prevede il divieto della presenza nell’organismo del cavallo di una qualsiasi quantità di una delle sostanze indicate in allegato, tra le quali quella qui riscontrata; non era quindi necessaria alcuna analisi quantitativa, in quanto la normativa proibisce in assoluto detta sostanza, non prevedendo alcuna soglia minima di tolleranza.
Anche il quarto motivo è destituito di fondamento in quanto la mancata ricerca degli altri metaboliti della cocaina, in assenza di uno specifico obbligo di evidenziare nelle analisi il detto elemento; rientra nell’area di discrezionalità tecnica non sindacabile da questo Giudice se non per evidenti illogicità, nella specie non emergenti.
Con il quinto profilo di gravame si rileva la violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire; illogicità: non sarebbe tale il foglio datato 20 ottobre 2008 sottoscritto da cinque componenti della Commissione scientifica.
E’ chiaro che il ricorrente stesso ammette che tale parere è presente in atti e lo individua nel documento datato 20 ottobre 2008 sottoscritto da cinque membri della Commissione scientifica; del resto anche nella decisione disciplinare di primo grado era espressamente indicato il parere della Commissione scientifica.
Che tale atto non costituisca un parere è una mera allegazione di parte ricorrente ed è comunque una valutazione rimessa alla Commissione di disciplina che valuterà l’utilità dello stesso ai fini del relativo procedimento; del resto non può ammettersi un sindacato sui contenuti che la Commissione scientifica intenda dare al proprio parere.
In ogni caso, è infondata la dedotta censura sulla mancanza del suddetto sotto un profilo procedimentale.
Con il sesto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 17 e 21 del Regolamento di disciplina in quanto la decisione di primo grado, non letta in udienza, doveva essere depositata nella segreteria della Commissione di disciplina entro venti giorni dall’udienza medesima.
Trattasi all’evidenza di termine ordinamentale al quale la norma non riconnette alcun effetto esterno che possa involgere la legittimità della pronuncia.
Per le esposte ragioni i ricorsi devono essere respinti.
Sussistono tuttavia giuste ragioni, anche in relazione al mutamento giurisprudenziale sopra richiamato, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012