T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5227/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Madeo, Tiziana Filacaro, con domicilio eletto presso Antonello Madeo in Roma, corso Trieste, 16;
contro
U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. N. 37840/2010 Area I O.S.P. notificato il 29.03.2009 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento n. 2009 000324 emesso dal Questore di Roma in data 27 novembre 2009, recante divieto di accesso alle competizioni sportive per anni uno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accedere per un anno all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati. Il suddetto divieto è esteso "agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo", con specifiche indicazioni per quanto attiene le aree di Roma limitrofe allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio.
Il provvedimento si fonda sull’informativa di reato redatta in data 10 agosto 2009 dal Commissariato di P.S. Prati di Roma, nella quale si evidenzia che, in occasione dell’incontro di calcio OMISSIS – OMISSIS disputatosi nello stadio Olimpico di Roma il 3/3/09, il ricorrente si è reso responsabile unitamente ad altra persona, della vendita di biglietti di ingresso per l’impianto sportivo a prezzo maggiorato.
Il Questore, nel provvedimento impugnato, ha rilevato altresì che il ricorrente annovera precedenti di polizia per falsità materiale ed acquisto di cose di sospetta provenienza, tanto da far ritenere che il suo accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive possa ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. 401/89. Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto. Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità e determinatezza delle sanzioni.
Lamenta il ricorrente l’indeterminatezza dei luoghi ai quali si riferisce il divieto di accesso.
2. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 L. 401/89)
La misura interditta di cui all’art. 6 c. 1 della L. 401/89 ha come presupposto la denuncia o la condanna per particolari reati: nel caso di specie sostiene il ricorrente di non essere stato mai denunciato o condannato per alcun reato previsto dalla norma.
Ne consegue che non ricorrerebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 3499/10 è stata accolta parzialmente la domanda cautelare.
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Per ragioni logiche ritiene il Collegio di dover preventivamente esaminare il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 c. 1 della L. 401/89, sostenendo che la condotta che ha dato origine all’adozione del provvedimento impugnato – la vendita di biglietti di ingresso allo stadio ad un prezzo maggiorato – non consentirebbe l’adozione del provvedimento interdittivo.
La censura è infondata.
L’art.1 sexies del d.l. n.28 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 88 del 2003, aggiunto dall’art.4 del d.l. n.162 del 2005 (convertito nella legge n.210 del 2005) dispone che:
<<1.Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto>>.
L’applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui all’art.6 della legge n.401 del 1989 non sono quindi condizionati ad una denuncia o ad una condanna per determinati reati, come sostenuto nel secondo motivo di ricorso.
La censura deve essere pertanto respinta.
Con il primo motivo lamenta, invece, l’indeterminatezza dei luoghi cui si riferisce il divieto disposto nei suoi confronti.
La censura è fondata soltanto in parte.
In relazione all'estensione del divieto, appare opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, il divieto disposto dal questore deve riguardare “luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate” e luoghi "interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni medesime" "specificamente indicati".
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto risponde, dunque, ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 30 gennaio 2013, n. 1072; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403; TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 19 maggio 2010, n. 1527; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 giugno 2009, n. 4022).
La misura interdittiva di cui trattasi appare adeguatamente specificata laddove, nel vietare l’accesso agli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale in cui si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, fa riferimento ai soli incontri calendarizzati e pubblicizzati (in giur.za sulla legittimità dell’imposizione dell’obbligo di presentazione presso un comando di polizia anche con riguardo a competizioni cc.dd. «amichevoli», atteso che anche queste sono generalmente rese note, salvo che si tratti di incontri minori esclusi, come tali, dalla normale pubblicità, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunicazione di massa, (cfr. Cass.pen. III^, n.11151 del 2008).
Appare, invece, sfornita di analoga e doverosa precisazione laddove, con riferimento agli stadi diversi da quelli denominati “Olimpico” e “Flaminio” della Capitale, estende genericamente il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche privando così il comando impartito della sostanziale possibilità di esigerne il relativo rispetto.
Ne consegue la fondatezza della censura con conseguente illegittimità “in parte qua” del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei soli limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013