T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5506/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Mattii e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via R.G. Lante n. 44, presso lo studio dell’avv. Domenico Pavone,

contro

l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire), rappresentata e difesa, dinanzi al Tar Milano, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliata,

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’Unire del 23 settembre 2004, che ha respinto l’appello proposto dal OMISSIS avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’Unire n. 484 del 2 luglio 2004, con conseguente conferma della sospensione di sei mesi dalla qualifica di allenatore ed € 2.000,00 di multa, in relazione al contestato doping del cavallo OMISSIS, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compresa la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio, dinanzi al Tar Milano, dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire);

Vista l’ordinanza del Presidente del Tar Milano n. 1 del 27 gennaio 2005, che ha dichiarato la competenza del Tar Lazio, sede di Roma, a decidere il ricorso proposto dal sig. OMISSIS;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 18 novembre 2004 e depositato al Tar Milano il successivo 3 dicembre il sig. OMISSIS  ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’Unire del 23 settembre 2004, che ha respinto l’appello da lui proposto avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’Unire n. 484 del 2 luglio 2004, con conseguente conferma della sospensione di sei mesi dalla qualifica di allenatore ed € 2.000,00 di multa, in relazione al contestato doping del cavallo OMISSIS.

Nel costituirsi in giudizio l’Avvocatura distrettuale di Milano ha sollevato, con regolamento depositato il 27 dicembre 2004, l’eccezione di incompetenza territoriale, al quale parte ricorrente ha aderito il successivo 4 gennaio 2005. Con ordinanza n. 1 del 27 gennaio 2005 il Presidente del Tar Milano ha quindi dichiarato la competenza del Tar Lazio, sede di Roma, a decidere il ricorso proposto dal sig. OMISSIS. Il successivo 7 marzo 2005 il sig. OMISSIS  si è costituito dinanzi al Tar Lazio.

Espone, in fatto, il ricorrente di essere stato deferito alla Commissione di disciplina di prima istanza perché il cavallo OMISSIS  è stato trovato positivo alla benzoilecgonina in occasione di una corsa tenutasi il 27 febbraio 2003. Ritenuto responsabile, in quanto allenatore di detto cavallo, gli sono state comminate la sanzione della squalifica per sei mesi ed una multa. Con l’impugnata decisione della Commissione di disciplina di appello le suddette sanzioni sono state integralmente confermate.

2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione di legge ed eccesso di potere.

Nel valutare la correttezza della decisione di prima istanza in ordine all’entità delle sanzioni inflitte la Commissione di appello non ha preso in esame le circostanze che erano state addotte con il terzo motivo del ricorso amministrativo, quali il probabile inquinamento ambientale, l’inattività farmacologica della sostanza in ragione della minima quantità rinvenuta e l’assenza di recidiva.

b) Eccesso di potere.

In altri casi simili di cavalli trovati positivi al doping, l’allenatore è stato sanzionato con il minimo della pena edittale.

c) Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato non spiega la ragione che ha indotto ad applicare la sanzione massima.

3. L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) si è costituita in giudizio, dinanzi al Tar Milano, per resistere al ricorso, ma senza espletare alcuna attività difensiva. In data 27 dicembre 2004 ha depositato l’istanza di regolamento di competenza, individuando quale giudice competente il Tar Lazio, sede di Roma. L’istanza è stata accolta dal Presidente del Tar Milano con ordinanza n. 1 del 27 gennaio 2005.

4. Con ordinanza n. 3085 del 16 dicembre 2004 il Tar Milano ha respinto l’istanza cautelare di sospensiva.

5. All’udienza del 20 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il ricorso in esame è stato depositato dinanzi al Tar Lazio, con atto di costituzione del 7 marzo 2005, a seguito di trasmissione disposta dal presidente del Tar Milano con ordinanza n. 1 del 27 gennaio 2005, conseguente al regolamento di competenza presentato dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire), al quale il ricorrente aveva aderito.

In via preliminare occorre dare atto che il Collegio non considererà gli scritti difensivi versati in atti dal ricorrente, perché prodotti oltre i termini di quaranta e trenta giorni previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dal verificare d’ufficio la tempestività della costituzione del sig. OMISSIS dinanzi al Tar Lazio. Essa è avvenuta, come si è detto, il 7 marzo 2005, e dunque ben oltre i termini di venti giorni previsti dall’art. 31, comma 4, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, applicabile ratione temporis, ove gli stessi si facciano decorrere dall’avviso dell’avvenuto deposito dell’ordinanza presidenziale n. 1 del 2005 - ritirato in data 3 febbraio 2005 dall’avv. Stefania Santoro per conto dell’avv. Maria Rosaria De Mitri, domiciliataria dell’avv. Mattii – ed invece nei termini ove si consideri, quale dies a quo, la comunicazione di avventa trasmissione del fascicolo di causa al Tar Lazio, ritirata dal legale del ricorrente, l’avv. Stefano Mattii, in data 22 febbraio 2005.

L’infondatezza del ricorso consente infatti al Collegio di passare direttamente all’esame del merito della controversia.

Si è detto che il sig. OMISSIS ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’Unire del 23 settembre 2004, che ha respinto l’appello proposto avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’Unire n. 484 dell’1 ottobre 2003, depositata il successivo 2 luglio 2004, con conseguente conferma della sospensione di sei mesi dalla qualifica di allenatore e comminazione di una multa di € 2.000,00. Tali sanzioni erano state comminate per positività del cavallo OMISSIS  alla sostanza benzoilecgonina, accertata in occasione della corsa “OMISSIS” disputatasi presso l’ippodromo di OMISSIS in data 27 febbraio 2003.

Con il primo ed il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di ordine logico possono essere valutati congiuntamente, il sig. OMISSIS  afferma che illegittimamente gli sarebbe stata comminata la sanzione in misura superiore al minimo senza motivare le ragioni per cui non potevano essere valutati fattori scriminanti quali la mancanza di recidiva, il probabile inquinamento atmosferico e la quantità minima della sostanza rinvenuta, tale da essere completamente innocua.

L’assunto non è suscettibile di positiva valutazione.

La Commissione di primo grado, con argomentazioni condivise in appello, aveva chiarito che è la sola presenza di una sostanza stupefacente (nella specie la benzoilecgonina) nel sangue del cavallo a comportare l’applicazione della sanzione, a nulla rilevando la quantità rinvenutane, non essendo previsto (quanto meno sino al 2009), in relazione alle sostanze stupefacenti, una soglia quantitativa al di sotto della quale il rinvenimento della sostanza assume scarsa o alcuna importanza; aveva aggiunto che non era stata provata la contaminazione accidentale del cavallo, con la conseguenza che il dato della mancanza di recidiva non era di per se solo sufficiente a fondare la richiesta di una sanzione più blanda. Le motivazioni addotte a sostegno della reiezione del ricorso dinanzi alla Commissione di disciplina appaiono al Collegio sufficienti a supportare la sanzione inflitta, anche in considerazione dei limiti che questo giudice incontra nel sindacare le valutazioni di merito compiute dall’Amministrazione.

2. Quanto alla quantità di benzoilecgonina rinvenuta nel sangue del cavallo OMISSIS  a seguito dei controlli effettuati in occasione della corsa “Premio OMISSIS” disputatasi il 27 febbraio 2003, va ricordato che la fattispecie in esame è regolata dall’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, applicabile ratione temporis in considerazione della data di commissione dell’illecito (27 febbraio 2003), successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unire 16 marzo 2009, la quale ha previsto, quale soglia di punibilità, un valore minimo di 20 mg/ml di benzoilecgonina. La norma del 2002 afferma invece che è proibita la presenza di una qualsiasi quantità di una sostanza o di un suo isomero o metabolita, e la benzoilecgonina è un metabolita della cocaina (Tar Lazio, sez. III ter, 16 gennaio 2013, n. 393 e 30 gennaio 2012, n. 990); che poi detta presenza possa essere frutto di inquinamento ambientale è circostanza che doveva essere – e non lo è stato – congruamente provata dal ricorrente. Peraltro, come si è detto, per la sostanza in questione non è prevista una soglia minima al di sotto della quale essa sarebbe irrilevante, per cui anche la minima presenza acquista valore a fini disciplinari, senza che possano assumere rilevanza eventuali comportamenti difformi tenuti dall’Unire in casi asseritamente similari.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, non essendosi l’Unire, attraverso l’Avvocatura generale dello Stato, costituita dinanzi al Tar Lazio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 23/05/2014

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