T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 459/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11797 del 2007, proposto da: OMISSIS, rappresentata e difesa da sé stessa e con domicilio eletto presso Alessandro Iwan Maini in Roma, via Merulana, 61/A;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc - Commissione degli Agenti di Calciatori - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Panama, 58;

per l'annullamento

- del provvedimento e/o elenco alfabetico e/o scheda riepilogativa la prova del candidato-numero identificazione 00063, della prova di idoneità per il rilascio della licenza di Agente di Calciatori rilasciata dalla FIGC – sessione 27 settembre 2007- secondo il comunicato ufficiale FIOGC n. 2/F pubblicato in data 28/9/2007 mediante affissione presso la sede della FIGC, via Po 36, Roma e contestualmente pubblicato sul sito www.figc.it, non notificato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n. 362/08 del 17 gennaio 2008;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il Cons. Donatella Scala e udito, altresì, l’avv. Medugno per la resistente F.I.G.C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna l’esito delle prove dalla medesima sostenute per ottenere l’idoneità per la licenza di Agente di Calciatori della F.I.G.C., non avendo riportato votazione utile a tale fine.

A fondamento della sua pretesa deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, determinato da errore nella procedura.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, Cost., e dell’art. 3, comma 1, legge 241/1990, considerando che la corretta applicazione del punteggio costituisce la motivazione implicita del provvedimento di esclusione dal novero degli idonei.

Conclude la parte ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto di non idoneità in impugnativa, e, per l’effetto, la rinnovazione delle operazioni di assegnazione del punteggio.

Si è costituita in giudizio l’intimata Federazione Italiana Gioco Calcio, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 3 del d.l. n. 220/2003 (convertito con legge n. 280/2003) e 23 bis della legge n. 1034/1971 e, nel merito, l’infondatezza delle esposte censure.

Con ordinanza n. 362 del 17 gennaio 2008, l’adito Tribunale prescindendo, nella fase cautelare, dall’esame dell’eccezione di tardività del deposito del ricorso, ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta per insussistenza dei presupposti.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Il Collegio, in accoglimento di specifica eccezione sollevata sul punto dalla F.I.G.C., ritiene il ricorso inammissibile per tardività del suo deposito.

Come è noto, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive, non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui si applica la speciale disciplina dettata dall’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (cfr Cons. Stato, VI Sez., 9 febbraio 2006, n. 527).

Detta norma, che riduce alla metà tutti i termini relativi ai giudizi di merito nelle materie contemplate dal primo comma dello stesso articolo, enuclea un regime speciale riservato ai giudizi relativi a materie tassativamente individuate, che si caratterizza, secondo quanto disposto dal secondo comma, nella dimidiazione di tutti i termini processuali, ad eccezione di quello per la proposizione del ricorso. L’art. 23 bis sottrae, dunque, solamente la proposizione del ricorso (id est, la notificazione dell’atto introduttivo) al regime della riduzione alla metà dei termini processuali, che opera, al contrario, per il suo deposito (ex multis, Cons. Stato, Ap., 31 maggio 2002, n. 5; V Sez., 23 maggio 2006, n. 3043; IV Sez., 7 giugno 2004, n. 3541; V Sez., 6 ottobre 2003, n. 5897; V Sez., 18 settembre 2003, n. 5326; 28 agosto 2001, n. 4562; T.A.R. Lazio, III Sez., 4 dicembre 2004, n. 14825; I Sez., 8 ottobre 2004, n. 10490; T.A.R. Catanzaro 30 luglio 2004, n. 1739; T.A.R. Bari, I Sez., 9 giugno 2004, n. 2480; T.A.R. Toscana, III Sez., 19 maggio 2004, n. 1452; T.A.R. Lazio, III Sez., 3 febbraio 2004 n. 983; I Sez., 28 gennaio 2004 n. 823; T.A.R. Catanzaro, II Sez., 9 dicembre 2003, n. 3449; T.A.R. Veneto, I Sez., 12 novembre 2003, n. 5679 ).

La sopra citata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma in argomento esclude dalla dimidiazione il solo termine relativo alla “proposizione del ricorso”, in quanto nel processo amministrativo la proposizione del ricorso assolve alla medesima funzione introduttiva del giudizio che nel processo civile è assegnata alla citazione, essendo entrambi atti con i quali si determina la c.d. provocatio ad litem. Prova della correttezza di questa conclusione è nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 382 del 7 ottobre 2005, secondo la quale la controversia deve ritenersi proposta con la notifica del ricorso, assumendo il deposito dello stesso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità.

Il ricorso in esame risulta notificato il 26 novembre 2007 e depositato solo il 21 dicembre 2007, ben oltre il termine dimidiato di quindici giorni, ed è, dunque, tardivo anche aderendo alla tesi (Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2006 n. 9365; V Sez., 21 giugno 2006 n. 3795) che, in caso di notifica del ricorso a mezzo posta, fa decorrere il “dies a quo” del termine per il deposito dal momento del perfezionamento della notifica non per il notificante ma per il destinatario (nella specie, appunto 26 novembre 2007).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Federazione Italiana Gioco Calcio, per complessivi € 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2010

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it