T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3668/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -Sezione III Ter

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Francesco Corsaro                       - Presidente

Dr. Linda Sandulli                              - Consigliere  relatore     

Dr. Stefania Santoleri                          - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) proposto dalla OMISSIS a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Passalacqua e Luca Di Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo studio Balducci in Roma, Via Pierluigi da Palestrina 19;

CONTRO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); la Federazione Italiana Guoco Calcio e la Lega Professionisti della FIGC, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, il primo rappresentato e difeso dall’ avvocato Alberto Angeletti, Via Giuseppe Pisanelli 2, Roma, e la seconda dall’avvocato Luigi Medugno, Via Panama 12, Roma;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’atto stragiudiziale di invito e diffida, notificato, inutilmente, il 17 dicembre 2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2004 il consigliere dr. Linda Sandulli e uditi per le parti gli avv.ti L. Di Raimondo, G. Passalacqua, A. Angeletti e L. Medugno;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La OMISSIS, titolare della maggioranza azionaria dell’AC OMISSIS Spa - società sottoposta a procedura fallimentare - ritiene di essere legittimata ad agire in qualunque sede a tutela degli interessi della predetta società, compresi quelli relativi all’ammissione al campionato nazionale di serie B per l’anno sportivo 2003/04.

Richiama un insieme di vicende riguardanti altre squadre sportive alle quali sarebbe stato riservato un trattamento diverso da quello riconosciutole dagli organismi intimati  lamentando un’ illegittima disparità di trattamento rispetto ad  esse. Richiama, anche, il ricorso proposto avanti alla Federazione Italiana Gioco Calcio e da questa respinto, a dimostrazione della lesione subita, atteso che tale decisione non le ha consentito l’ammissione con riserva al campionato summenzionato ed ha comportato come conseguenza la revoca dell’affiliazione alla FIGC e lo svincolo dei giocatori.

Contesta tale provvedimento sul presupposto dell’eccezionalità della situazione in cui si è imbattuta la OMISSIS spa, da valutarsi tenendo conto, in particolare,  del rilievo, in campo nazionale, della città di Firenze e dell’esigenza che la stessa fosse adeguatamente rappresentata nel campionato sportivo. Lamenta il danno economico subito in ragione di tutti i provvedimenti adottati dai soggetti intimati dei quali assume l’illegittimità e, a dimostrazione dell’attualità dell’ interesse ad agire, richiama sia la sentenza del Tribunale di Firenze del 27.9.2002, di dichiarazione di fallimento della società OMISSIS già citata, che la rinuncia al ricorso proposto avanti a questo Tribunale da altre società sportive che ha lasciato intoccata la situazione provvedimentale sottostante.

Al fine di ottenere l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire la sua piena tutela, in data 17 dicembre 2003, ha notificato ai soggetti intimati, atto di diffida e messa in mora per l’assunzione, entro trenta giorni, di ogni utile ed opportuna sollecitazione nei confronti della curatela della OMISSIS Spa, per la esibizione della documentazione utile per la iscrizione al campionato di serie B, per l’anno 2003-04 e il conseguente inserimento della medesima, quale società calcistica di riferimento della citta di Firenze, nel novero delle squadre ammesse dal CONI, con provvedimento del 21 agosto 2003, al campionato dell’anno menzionato.

In via subordinata, chiede l’ammissione della predetta  alle procedure di affiliazione alla FIGC.

Deduce i seguenti motivi:

  1. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di adozione di provvedimenti da parte del Comitato Olimpico Nazionale e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione nonché per irragionevolezza , contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

L’articolo 2 della legge richiamata  in rubrica stabilisce, a carico dell’Amministrazione nei cui confronti è stata presentata una domanda di provvedimento, l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo avviato dal soggetto privato.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, al riguardo, che il silenzio va sempre ricondotto ad una inadempienza dell’Amministrazione.

Sia la norma riferita che la giurisprudenza richiamata stabiliscono, quindi, che l’Amministrazione è sempre tenuta a pronunciarsi.

Si sono costituite in giudizio sia il CONI che la Federazione Italiana Gioco Calcio che con distinte memorie hanno chiesto la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e controdedotto alle argomentazioni della ricorrente chiedendo il rigetto del medesimo.

La questione è stata chiamata e trattenuta per la decisone nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2004.

DIRITTO

Il ricorso all’esame del Collegio è inammissibile.

Anche seguendo la ricostruzione della ricorrente, secondo la quale la sua legittimazione ad agire nasce dall’essere titolare della maggioranza azionaria della A.C. OMISSIS spa, - società dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 25 settembre 2002-  e quindi di un potere di surroga, la conclusione non può che essere  quella detta per le ragioni che di seguito si espongono.

La posizione giuridica della A.C. OMISSIS spa risulta, infatti, definita, prima dell’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario da parte della OMISSIS, dalla deliberazione adottata in data 1 agosto 2002 dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, con la quale è stata disposta la non ammissione della predetta società al campionato nazionale di serie B, per mancanza dei requisiti economici.

E tale provvedimento, che ha avuto ovviamente esecuzione, non risulta impugnato dall’interessata ed è divenuto, pertanto, inoppugnabile.

Inoltre il decreto legge n. 220 del 2003 con il quale è stato attribuito al CONI e alla FIGC un potere eccezionale per far fronte alla situazione, parimenti eccezionale, determinatasi a seguito delle numerose impugnative proposte da società calcistiche, e pervenire in tal modo all’avvio della stagione sportiva, non riguarda l’AC OMISSIS spa ormai fallita e privata del suo rapporto di affiliazione, ma  altre società  sportive, esattamente quelle che pretendevano l’iscrizione al campionato 2003/04, rispetto alle quali sussistevano dubbi e contestazioni (non certezze) circa il loro possesso dei requisiti economici.

In conclusione, definita in modo inoppugnabile la situazione sportiva della OMISSIS spa dopo la sua dichiarazione di fallimento e la conseguente privazione  del rapporto di filiazione con la FIGC, reciso, pertanto il legame con l’ordinamento sportivo, nessun obbligo di provvedere può essere riconosciuto in capo alle resistenti.

L’articolo 2 della legge n. 205 del 2000, che ha aggiunto l’articolo 21 bis alla legge n. 1034 del 1971, ha introdotto un rito camerale sul silenzio serbato dall’Amministrazione teso ad accertare la violazione di un obbligo di provvedere, obbligo che, peraltro, deve,  sussistere costituendo la premessa necessaria del rito in questione. Poiché nel caso in esame tale obbligo non sussiste, secondo quanto prima precisato, il silenzio non è illegittimo e il ricorso proposto deve essere ritenuto inammissibile.

Le spese di lite vengono liquidate in 1.500,00 Euro e poste a carico della parte soccombente.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione III ter, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla OMISSIS e Televisive, meglio specificato in epigrafe, per le ragioni di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore delle controinteressate nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2004

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it