T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2700/ 2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma Sport Nazionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Mariella e Giorgio Mariella e con questi elettivamente domiciliato in Roma, viale Vaticano n. 48, presso lo studio degli avv.ti Mariella,

contro

il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Guido Valori e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 presso lo studio dell’avv. Alberto Angeletti, nonché

nei confronti di

Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

della delibera n. 1363 del 9 novembre 2007, con la quale il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha revocato nei suoi confronti il riconoscimento di Ente di Promozione Sportiva.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 17 gennaio 2008 il Centro Nazionale Sportivo – Fiamma Sport Nazionale (d’ora in poi, Centro) – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. – ha impugnato la delibera n. 1363 del 9 novembre 2007, con la quale il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. gli ha revocato il riconoscimento di Ente di Promozione Sportiva.

Tale riconoscimento gli era stato attribuito con delibera del C.O.N.I. n. 27 del 24 giugno 1976 e confermato con successiva delibera n. 1300 del 3 febbraio 2005, dopo che erano state risolte, con l’elezione di un nuovo Presidente e la ricostruzione di tutti gli organi direttivi, talune diatribe sorte all’interno del Centro sportivo in ordine alla rappresentanza e alla posizione del Presidente. Prima di procedere a tale conferma il C.O.N.I. aveva espletato un’accurata istruttoria, acquisendo, tra gli altri, la documentazione comprovante il numero delle società affiliate al Centro, il numero degli iscritti e delle regioni nelle quali le società affiliate operavano e, nelle singole regioni, il numero delle province nelle quali erano presenti nonché, al fine di riscontrare la veridicità dei dati trasmessi dal Centro, la copia dei verbali delle Assemblee regionali e provinciali. Il 29 aprile 2005 il C.O.N.I. aveva proceduto all’approvazione, a fini sportivi, dello Statuto del Centro ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. m), dello Statuto del C.O.N.I..

Con nota n. 315 del 16 maggio 2007 il C.O.N.I. ha richiesto a tutti gli Enti di promozione sportiva i dati relativi alla loro consistenza e la dichiarazione di veridicità degli stessi. Il successivo 9 novembre 2007 il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha deliberato la revoca nei confronti del ricorrente del riconoscimento di Ente di Promozione Sportiva sul rilievo che lo stesso non avrebbe avuto i requisiti richiesti per il riconoscimento. In particolare, il Centro non possiederebbe: a) il requisito minimo di 1000 associazioni – società sportive dilettantistiche; b) il requisito di n. 70 province e n. 15 regioni nelle quali sono attive almeno 3 associazioni o società sportive dilettantistiche. Secondo la tabella riportata a pag. 3 della relazione avrebbe solo 271 società affiliate (in luogo delle almeno 1000) operative in 20 province (in luogo delle almeno 70) e in 7 regioni (in luogo delle almeno 15).

Con il provvedimento impugnato il C.O.N.I. ha altresì inibito, con decorrenza immediata, l’accesso al proprio sito, dando disposizione ai propri centri regionali e provinciali che tale inibizione avvenisse anche a livello territoriale.

2. Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto:

a) Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 7 ss. L. n. 241 del 1990. Il provvedimento di revoca non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento in tempi tali da consentire al centro di trasmettere le proprie osservazioni. Solo il 7 novembre 2007 è stato comunicato che il giorno dopo la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrebbe proposto al Consiglio nazionale di revocare il riconoscimento di Ente di promozione Sportiva, in effetti deliberato il 9 novembre.

b) Violazione, errata e falsa applicazione art. 3 L. n. 241 del 1990 sotto il profilo del difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà dell’azione amministrativa. La nota n. 987 del 26 novembre 2007, con la quale è stata comunicata al Centro la revoca del riconoscimento, non è congruamente motivata.

c) Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 26 e 27 dello Statuto del C.O.N.I. – Violazione di norme autolimitative. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti; difetto di istruttoria, contraddittorietà dei provvedimenti. Eccesso di potere per sviamento. Dalla relazione per il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. si evince che il C.O.N.I. ha revocato il riconoscimento al Centro perché non possiede: a) il requisito minimo di 1000 associazioni – società sportive dilettantistiche; b) il requisito di n. 70 province e n. 15 regioni nelle quali sono attive almeno 3 associazioni o società sportive dilettantistiche. Secondo la tabella riportata a pag. 3 della relazione avrebbe solo 271 società affiliate (in luogo delle almeno 1000) operative in 20 province (in luogo delle almeno 70) e in 7 regioni (in luogo delle almeno 15). Tali dati sono però completamente errati, avendo il ricorrente dimostrato di avere 1168 società sportive affiliate e di essere in 18 regioni e in 79 province.

d) Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 90, L. n. 289 del 2002 in relazione all’art. 4, comma 6 quater, L. n. 128 del 2004. Violazione di norme autolimitative e, in via specifica, della circolare C.O.N.I. 26 luglio 2005 n. 12201. Eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento. Il C.O.N.I. ha individuato un criterio per il rilevamento dei dati del tutto arbitrario, con il quale ha potuto falsare i risultati.

3. Si è costituito in giudizio il C.O.N.I., che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. L’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale non si è costituito in giudizio.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 937 del 15 febbraio 2008 (confermata dalla sez. VI del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2191 del 2008) è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

7. All’udienza del 14 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il ricorrente Centro Nazionale Sportivo - Fiamma Sport Nazionale (d’ora in poi, Centro) – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. – ha impugnato la delibera n. 1363 del 9 novembre 2007, con la quale il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha revocato il riconoscimento di Ente di Promozione Sportiva (EPS), che gli era stato attribuito con delibera del C.O.N.I. n. 27 del 24 giugno 1976 e confermato con successiva delibera n. 1300 del 3 febbraio 2005. La revoca è stata disposta per asserita carenza dei requisiti previsti dall’art. 3, primo comma, lett. c), n. 1, del Regolamento “Nuova disciplina dei rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1252 del 22 ottobre 2003. La lett. c), n. 1 richiede, per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a livello nazionale, che abbiano un numero di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate (nelle quali sono fatte rientrare anche le Polisportive), di cui all’art. 90, l. n. 289 del 2002, non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila. L’art. 3 chiarisce ancora che “in nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle società potrà essere inferiore a venti ed il numero degli iscritti inferiore a mille”. Ai fini dei contenuti dei punti 1 e 2 della lett. c) sono considerati iscritti, utili ai fini del riconoscimento, i soggetti impegnati nelle attività sportive, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici nonché altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con la Società o Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata, o direttamente con l’Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 460 del 1997; le società o Associazioni Sportive devono essere iscritte nel Registro di cui al comma 20 dell’artt. 90 della L. n. 289 del 2002.

In particolare, il Centro non possiederebbe: a) il requisito minimo di 1000 associazioni – società sportive dilettantistiche; b) il requisito di n. 70 province e n. 15 regioni nelle quali sono attive almeno 3 associazioni – società sportive dilettantistiche. Secondo la tabella riportata a pag. 3 della relazione avrebbe solo 271 società affiliate (in luogo delle almeno 1000) operative in 20 province (in luogo delle almeno 70) e in 7 regioni (in luogo delle almeno 15).

2. Ciò chiarito, si può passare all’esame dei quattro motivi di ricorso, non senza aver però prima precisato che quanto rappresentato nell’istanza di prelievo del 28 ottobre 2011, e debitamente documentato, non può avere rilevanza ai fini del decidere, non solo per la nota autonomia fra giudizi amministrativi e giudizi penali, ma anche perché nel caso in esame il giudizio penale è appena iniziato e, quindi, nulla è stato ancora definitivamente accertato.

Con il primo motivo si deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che non avrebbe consentito al Centro di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

Il motivo è privo di pregio.

L’art. 4 del cit. Regolamento “Nuova disciplina dei rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva”, detta la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento degli EPS a livello nazionale, prescrivendo la presentazione al C.O.N.I. della documentazione necessaria (debitamente individuata). Dispone altresì che negli anni successivi al riconoscimento, entro il mese di dicembre, la verifica sul possesso e sulla consistenza dei requisiti di cui all’art. 3 sia effettuata con dichiarazione di veridicità del Presidente dell’Ente. Infine, il successivo art. 5 detta la disciplina per la revoca del riconoscimento, conseguente alla perdita dei requisiti.

Appare evidente che il procedimento è segmentato in diverse fasi, che vedono la partecipazione dell’interessato che deve farsi parte attiva nel comprovare documentalmente i requisiti necessari per ottenere o per conservare il riconoscimento. I requisiti, poi, sono tassativamente previsti dall’art. 3 dello stesso Regolamento, con la conseguenza che il riconoscimento o la revoca del riconoscimento diventano, a fronte della dimostrazione o della mancata dimostrazione del loro possesso, atto dovuto privo di discrezionalità.

Questo in diritto.

In punto di fatto, poi, risulta dalla relazione per il Consiglio nazionale del 7 novembre 2007 che al ricorrente e ad altri Enti, dalla cui documentazione presentata non era stato possibile evincere il possesso dei necessari requisiti perché erano stati forniti solo dati complessivi, sono state richieste integrazioni documentali, dal ricorrente forniti in modo incompleto, avendo depositato la sola documentazione relativa al Bilancio consuntivo del 2006 e preventivo del 2007, richiesti con nota n. 285 del 16 maggio 2007. Occorre a tale proposito aggiungere, a dimostrazione dello spirito di collaborazione dimostrato dal C.O.N.I., che a fronte della parziale ottemperanza del Centro alla richiesta istruttoria dello stesso Comitato olimpico, quest’ultimo non si è arrestato, ma ha proceduto elaborando i dati in proprio possesso, e cioè i dati delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e, per quanto attiene al numero dei tesserati, rapportando la media dei dati autocertificati con l’effettivo numero di società iscritte nel Registro (ma sul punto si tornerà in seguito, avendo il ricorrente, con il quarto motivo, contestato proprio la correttezza di tale modus procedendi).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo.

Nella comunicazione del 9 novembre 2007 si motiva la revoca del riconoscimento con la mancanza dei requisiti “previsti dalle vigenti disposizioni e normative in materia”, disposizioni che il Centro ricorrente, riconosciuto sin dal 1976, non poteva certamente non conoscere ed individuare nonostante la mancata espressa indicazione, da parte del C.O.N.I., degli estremi identificativi. Si tratta, come si è detto, del Regolamento “Nuova disciplina dei rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1252 del 22 ottobre 2003, il cui art. 3 individua tassativamente i requisiti indispensabili per essere Ente di Promozione Sportiva riconosciuto a livello nazionale. Aggiungasi che il ricorrente ha poi evinto, nel dettaglio, i requisiti carenti (e quindi di quanto il numero delle società affiliate e la presenza nelle regioni e nelle province fosse inferiore al minimo richiesto) dalla Relazione per il Consiglio Nazionale del 7 novembre 2007, predisposta dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS7. La conoscenza dunque della motivazione è stata completa, come dimostra la circostanziata difesa predisposta nell’atto introduttivo del giudizio.

Aggiungasi che ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, stante la natura vincolata dell'atto stesso, il relativo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Tar Toscana, sez. I, 1 settembre 2011, n. 1360). Nel caso in esame ad un eventuale annullamento della revoca, ove fosse riconosciuta la dedotta carenza di motivazione (che si è invece chiarito non sussistere), non potrebbe che conseguire l’adozione di un nuovo provvedimento di revoca, contenente la puntuale indicazione dei requisiti mancanti, che peraltro il ricorrente ben conosce, con la possibilità per lui di proporre un nuovo ricorso nel quale non potrebbe che reiterare quanto doviziosamente dedotto nel terzo e quarto motivo dell’atto introduttivo del presente giudizio.

4. Il terzo e quarto motivo, che per ragioni di ordine logico possono essere esaminati congiuntamente, deducono l’erroneità della verifica del possesso dei requisiti.

In particolare si afferma che i dati in possesso del C.O.N.I. (271 società affiliate, in luogo delle almeno 1000, operative in 20 province, in luogo delle almeno 70, e in 7 regioni, in luogo delle almeno 15) sono del tutto non veritieri (terzo motivo) - avendo il Centro, al 31 dicembre 2006, 1168 società sportive affiliate in 18 regioni e in 79 province – perché ottenuti utilizzando un criterio di rilevazione arbitrario e fondato su un presupposto normativo inesistente e, quindi, falso (quarto motivo). Infatti, non sarebbero state computate le associazioni e società sportive dilettantistiche non iscritte nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nella relazione del 7 novembre 2007 il C.O.N.I. ha chiarito che, stante la carenza documentale, ha dovuto far riferimento, per verificare il possesso dei requisiti, ai dati delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche rapportando, per quanto attiene al numero dei tesserati, la media dei dati autocertificati con l’effettivo numero di società iscritte nel Registro. Ha precisato di aver fatto ricorso al Registro perché le società e le associazioni sportive affiliate all’EPS devono essere iscritte nel Registro di cui all’art. 90, comma 20, l. 27 dicembre 2002, n. 289. Afferma il ricorrente la palese illegittimità di tale scelta, che non ha tenuto conto che il comma 20 è stato abrogato dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.

Rileva il Collegio che il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., con delibera n. 1288 dell’11 novembre 2004 – non impugnata dal ricorrente nonostante fosse Ente riconosciuto sin dal 1976 (e dunque pienamente legittimato a gravare delibere del C.O.N.I. che riteneva lesive dei propri interessi) – preso atto delle modifiche apportate all’art. 90, l. n. 289 del 2002 dall’art. 4, d.l. n. 72 del 2004, ha novellato la propria delibera n. 1261 del 30 aprile 2004, relativamente alle “Norme provvisorie per l’istituzione del Registro Nazionale”, approvando le “Norme per l’istituzione del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche” (d’ora in poi, Norme) e prevedendo altresì che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi di dette associazioni e società è collegato all’iscrizione in detto Registro. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, che tale fosse la portata delle Norme (id est condizionare il riconoscimento all’iscrizione nel registro) risulta in modo in equivoco dall’art. 1, comma 1, delle stesse Norme, nel quale si chiarisce che “l’istituzione del Registro persegue lo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all’art. 5, comma 5 (rectius, 2), lett. c, d.lgs. n. 242 del 1999”. Il comma 2 del cit. art. 5 prevede che il Consiglio Nazionale svolge i seguenti compiti: … c) “delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina”. Dunque, all’istituendo Registro è legato il riconoscimento, tra l’altro, delle società ed associazioni sportive.

La correttezza di tale conclusione non viene meno perché nell’art. 3, comma 1, delle Norme si afferma che “possono” essere iscritte al registro … in luogo di “devono”. La facoltà cui si fa riferimento è di chiedere l’iscrizione – che non può essere certo imposta ad alcuno – fermo restando che, se non si è iscritti, non si può ottenere alcun riconoscimento.

Dunque, il C.O.N.I. ha reistituito il Registro, che era stato previsto dalla norma del 2002 abrogata nel 2004, e tale sua scelta non è stata debitamente contestata dal Centro ricorrente né nel 2004 né nell’odierno gravame.

Né potrebbe rilevare, agli effetti della verifica della legittimità della revoca, il richiamo ad altri ESP i quali, pur “nell’analoga situazione di carenza dei requisiti” (pag. 14 dell’atto introduttivo del giudizio) non hanno subito la revoca del riconoscimento; tale circostanza – che peraltro sembra confessoria della carenza in capo al ricorrente dei prescritti requisiti – potrebbe (o dovrebbe, se fosse veritiera) al più indurre il C.O.N.I. ad agire in autotutela e ad adottare analogo provvedimento nei confronti degli ESP in questione, ma certamente non potrebbe avere l’effetto di giustificare (o addirittura obbligare) l’estensione al Centro di un comportamento illegittimo.

Infine, inconferente è anche il richiamo – operato dal ricorrente a supporto della propria tesi difensiva – alla circolare n. 12201 del 26 luglio 2005 che fa riferimento alle associazioni e società riconosciute, e tali possono essere solo quelle iscritte nel Registro nazionale (ai sensi della delibera n. 1288 del 2004).

Il corretto riferimento alle sole associazioni e società iscritte nel Registro (con esclusione, dunque, anche di quelle i cui dati sono stati trasmessi dal Centro al Database del Registro ma nei cui confronti non si è conclusa la complessa procedura di iscrizione) comporta la reiezione del quarto motivo di ricorso e, conseguentemente, anche del terzo, atteso che i diversi dati numerici riferiti alle società iscritte e alla loro presenza nelle regioni e nelle province, cui fa riferimento detto terzo motivo, sono frutto del presupposto da cui muove il ricorrente nel quarto motivo, presupposto dimostratosi erroneo.

5. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari del giudizio, liquidati in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in favore del C.O.N.I. nella misura di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012

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