T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8730 /2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dall’Aci - Automobil Club D'Italia, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuliano, presso il cui studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, n. 154, è elettivamente domiciliato;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio in Roma, via G Pisanelli, n, 2, è elettivamente domiciliato;,
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Tnas, non costituito in giudizio;
nei confronti di
sig.ri OMISSIS e OMISSIS, entrambi non costituiti in giudizio,
per l'annullamento
del lodo del Collegio arbitrale prot n. 905/13 di definizione della controversia OMISSIS c. Automobil Club d'Italia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
Considerato che con il gravame in esame è impugnato il Lodo pronunciato dal Tnas il 3 maggio 2013, notificato il 7 maggio 2013, sul rilievo che stesso è stato emesso a conclusione di un terzo grado di giustizia non previsto alla luce del combinato disposto delle norme del C.O.N.I. e dell’Aci-Csai;
Considerato che ad avviso di parte ricorrente il ricorso al Tnas sarebbe alternativo – e non cumulativo – al secondo grado di giudizio dinanzi agli organi di giustizia Csai (nella specie, il tribunale Nazionale di Appello), con la conseguenza che, una volta adito tale ultimo tribunale, non era più possibile rivolgersi anche al Tnas;
Considerato che, come chiarito dalla Sezione con la sentenza n. 6258 del 21 giugno 2013, il lodo emesso dal Tnas non ha natura di provvedimento amministrativo (al pari di quello pronunciato dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. ed in quanto tale impugnabile dinanzi al giudice amministrativo) ma di vero e proprio lodo arbitrale ed è quindi impugnabile solo dinanzi alla Corte di appello per motivi di nullità (art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.), ai sensi degli artt. 827 e 828 c.p.c.;
Considerato che l’espressa individuazione del giudice da adire (id est, la Corte di appello) non consente di interpretare il procedimento come avente “le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale” ma concluso con un provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025);
Considerato infatti che l’individuazione (più volte reiterata nelle diverse norme dell’ordinamento sportivo: art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I.; art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.; art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al Tnas e disciplina degli arbitri, che rinvia al citato art. 12 ter) della Corte d’appello, quale giudice dello Stato dinanzi al quale impugnare la decisione del Tnas, rende evidente la volontà di articolare il procedimento che si svolge dinanzi a detto Tribunale quale vero e proprio arbitrato rituale, che si conclude con il lodo;
Ritenuto pertanto che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendo il lodo del Tnas essere impugnato alla Corte di appello di Roma, dinanzi alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
Considerato che la fondatezza di tale eccezione ha carattere assorbente, con la conseguenza che il Collegio non può prendere in esame le ulteriori eccezioni sollevate dal C.O.N.I., tra cui quella, di non minor peso, di erronea notifica del ricorso ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, perché effettuata presso lo studio degli avvocati che li avevano difesi dinanzi al Tnas;
Considerato, quanto alle spese e agli onorari del giudizio, che può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione della Corte di appello di Roma, davanti alla quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013