T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6123/ 2017

Pubblicato il 24/05/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: Asd OMISSIS, Asd Sport OMISSIS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Valore, Angela Musumarra, con domicilio eletto presso lo studio Rita Bruno in Roma, viale Giulio Cesare, 95;

contro

Fidal - Federazione Italiana Atletica Leggera, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pennisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 259;

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 1014/14 con il quale venivano confermati i provvedimenti degli organi giudicanti sportivi - rigetto domanda di arbitrato - risarcimento danni.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fidal - Federazione Italiana Atletica Leggera e di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, le odierne ricorrenti impugnano:

- il provvedimento prot. n. 1014 dell’1 agosto 2014, comunicato in pari data, emesso dal T.N.A.S. (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), con il quale il Tribunale ha confermato i provvedimenti emessi rispettivamente dalla C.A.F. (Commissione di Appello Federale), in data 28 maggio 2013, e dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione n. 5 datata 6/15 novembre 2012;

- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare i provvedimenti emessi rispettivamente dalla C.A.F. (Commissione di Appello Federale) il 28 maggio 2013 e dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione n. 5 datata 6/15 novembre 2012.

Contestualmente, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti impugnati.

Con atto datato 23 luglio 2012, il Procuratore Federale della FIDAL deferiva, innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, tra gli altri, le società ricorrenti (nonché il Presidente della A.S.D. Polisportiva OMISSIS) per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, 11 del Regolamento Organico e 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, in quanto “al fine di ottenere il tesseramento degli atleti presso la Fidal, utilizzavano certificazione anagrafica (attestazione di iscrizione anagrafica) di apparente provenienza del Comune di Catania, che è stato accertato essere falso. Gli atleti, ottenuto il tesseramento da parte della Fidal, prendevano anche parte, per le rispettive società, a manifestazioni di atletica nell’ambito della stagione sportiva 2012”.

La commissione Giudicante Nazionale accertava la responsabilità in capo ai soggetti deferiti comminando, con decisione n. 5 del 6/15 novembre 2012, la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000,00 a carico dell’A.S.D. Polisportiva OMISSIS e dell’esclusione dall’affiliazione alla FIDAL dell’A.S.D. Sport OMISSIS.

Successivamente, le società soccombenti ricorrevano alla Commissione di Appello Federale per la riforma della decisione della Commissione Giudicante Nazionale.

Con decisione del 28 maggio 2013, la Commissione di Appello Federale confermava la statuizione impugnata, respingendo gli appelli presentati.

Le società ricorrenti proponevano allora istanza di arbitrato al TNAS (prot. n. 1260 del 2 luglio 2013) al fine di ottenere l’annullamento e/o la revoca dei provvedimenti della Commissione Giudicante Nazionale e della Commissione di Appello Federale.

In sede di arbitrato, il TNAS confermava le decisioni impugnate.

Deducono le ricorrenti la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili.

Si sono costituiti in giudizio la Federazione resistente nonché il CONI, deducendo entrambe l’inammissibilità nonché l’infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.

Alla udienza del 28 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il presente gravame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In conseguenza delle modifiche dello statuto del Coni del 2008, infatti, in luogo della previgente Camera di conciliazione ed arbitrato, i cui provvedimenti erano stati qualificati come “amministrativi giustiziali”, sono stati istituiti due organi giustiziali: l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (rispettivamente previsti dagli artt. 12-bis e 12-ter nella versione ante riforma del 2014), quest’ultimo competente “sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili”, e la prima, invece, “per le controversie per le quali non è possibile l’arbitrato” (non rileva invece ai fini di questa controversia, ratione temporis, la successiva modifica del sistema di giustizia sportiva di cui allo Statuto del Coni intervenuta nel 2014, con cui è stato sostituito ai due summenzionati organi il nuovo Collegio di Garanzia dello Sport).

Diverse le competenze, diversa la natura dell'atto conclusivo del procedimento giustiziale e diverso, infine, il giudice dello Stato competente a conoscere della sua impugnazione: provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo per le controversie portate dinanzi all'Alta Corte per asserita lesione di interessi legittimi; lodo arbitrale rituale impugnabile dinanzi alla Corte d'appello per le controversie portate dinanzi al TNAS per asserita lesione di un diritto soggettivo disponibile.

Ciò che più conta, è che il citato art. 12-ter non si limita a definire "lodo" la decisione assunta dal TNAS, ma prevede espressamente che la stessa, quale atto conclusivo di un arbitrato rituale, sia impugnabile, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, soltanto dinanzi alla Corte di appello per motivi di nullità ex art. 828 c.p.c. L'individuazione di tale giudice non consente allora più di interpretare il procedimento come avente "le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale" ma concluso con un provvedimento amministrativo, come riteneva il risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi precedentemente alla riforma statutaria del 2008 (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025). La scelta della Corte d'appello, quale giudice dello Stato dinanzi al quale impugnare la decisione del TNAS, rende evidente la volontà di articolare il procedimento che si svolge dinanzi a detto Tribunale quale vero e proprio arbitrato rituale, che si conclude con il lodo, volontà peraltro manifestata anche dall’espresso rinvio effettuato dal vecchio art. 12-ter alla disciplina processualcivilistica relativa all’arbitrato rituale di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.

D’altronde, è lo stesso Consiglio di Stato ad aver espressamente avallato il nuovo orientamento appena richiamato, ritenendo, a seguito della summenzionata riforma del 2008, non più attuale quanto da esso precedentemente statuito (Cons. St., Sez. V, n. 3983/2014).

Il lodo emesso dal TNAS, dunque, poteva essere impugnato solo innanzi alla Corte di appello territorialmente competente per motivi di nullità dello stesso, e non di fronte al giudice amministrativo come fatto dalle ricorrenti.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendo il lodo del TNAS essere impugnato innanzi alla Corte di appello di Roma, di fronte alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi e della definizione del ricorso sotto un profilo meramente procedurale, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione della Corte di appello di Roma, davanti alla quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it