T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 916/ 2018

Pubblicato il 25/01/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Trapani - U.T.G., in persona del Prefetto pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;

nei confronti di

ACI - Automobile Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino, Raimondo D'Aquino Di Caramanico e Gianni Spinapolice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

Aci Sport S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adige, 43;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani, fasc. n. 2016/3357/Area III - prot. n. 63934 del 21 settembre 2016, recante "12^ Notturna di Trapani - Coppa delle Saline del giorno 24 settembre 2016";

della nota dell'Automobile Club d’Italia Sport n. 4621/16 del 9.9.2016;

della nota dell'Automobile Club d’Italia Sport n. 4808/16 del 21.9.2016 (non nota) recante parere tecnico-sportivo contrario all'autorizzazione della manifestazione sub 1);

del parere del CONI n. 4614/16 dell'8.9.2016 (non noto);

se ed in quanto di interesse, in parte qua, della circolare n. 806 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11.2.2016 e, sempre se di interesse, della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3727/11/116/6 del 19 aprile 2011;

in parte qua, ed in subordine, del Regolamento Sportivo Nazionale adottato dalla Giunta Sportiva dell'Automobile Club d’Italia - A.C.I., Edizione 2016 e segnatamente degli artt. 12, 12.1 lett. A), 12.1 lett. B), 12.2, 18, 59, 137, 138, e comunque di ogni norma con la quale l'Automobile Club d’Italia - A.C.I. qualifichi, direttamente o indirettamente, come gare sportive o eventi sportivi e/o agonistici manifestazioni di regolarità cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, d.lgs. 285/1992 ("Codice della Strada");

e di ogni altro atto e provvedimento in qualunque modo connesso o e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Trapani - U.T.G., dell’Aci - Automobile Club D'Italia, di Aci Sport S.p.a., del CONI e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Club OMISSIS, associazione costituita a Trapani nel 1995 avente come finalità il recupero e la valorizzazione del patrimonio automobilistico del territorio infra ed extraprovinciale di Trapani, che organizza ogni anno raduni e gite sociali a carattere culturale e turistico, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Trapani, ritenuto che la manifestazione “12° Notturna di Trapani – Coppa delle Saline”, organizzata dal Club ricorrente, avesse modalità competitive a carattere agonistico, ha affermato che la stessa non poteva rientrare nel regime derogatorio di cui all’art.9, comma 3, del Codice della Strada e avrebbe dovuto, pertanto, essere sottoposta al preventivo parere del CONI espresso dalle Federazioni sportive nazionali e quindi, nel caso di specie, dall’ACI.

Il ricorrente ha esposto di avere ottenuto nel 1996 la federazione all'Automotoclub Storico Italiano - A.S.I, anch'esso ricorrente, ente morale di diritto privato, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 977 del 24 ottobre 1980, che persegue lo scopo di rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi generali della locomozione e motorizzazione storica in Italia, valorizzandone l’importanza culturale, storica e sociale.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 285/1992, ASI è incaricata ex lege della tenuta di un registro dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e collezionistico, accerta e certifica lo stato di conservazione dei mezzi storici sottoposti al suo esame da parte dei tesserati e rilascia la documentazione di riscontro di validità sia nazionale che internazionale.

Tra le manifestazioni che ASI promuove e calendarizza vi sono quelle di regolarità, previste da una convenzione tra la F.I.A., Federazione Internazionale di riferimento dell'Automobilismo Sportivo (Fédération Iternational de l'Automobile) e la F.I.V.A. (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), che non presentano caratteristiche agonistiche o sportive, essendo volte a diffondere e promuovere la conoscenza dei luoghi interessati dai singoli eventi organizzati e l'aggregazione tra i partecipanti.

Tali manifestazioni non si svolgono su piste o circuiti ma, normalmente, nell’ambito della circolazione stradale ordinaria, nel rispetto del Codice della Strada, osservando il tempo imposto per la percorrenza dei vari tratti del percorso, unico parametro per la compilazione della classifica, redatta sulla base delle penalità addebitate a ciascun concorrente e determinate in un punto per ogni unità di tempo (centesimo ovvero decimo di secondo o secondo pieno) di differenza tra il tempo impiegato e quello indicato dall’organizzazione.

I ricorrenti hanno dedotto che l'art. 9 del Codice della Strada, a mente del quale "sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione", al comma 3° stabilisce che "per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.”, non richiesto “per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza", tipologia in cui rientrava la manifestazione organizzata dal Club OMISSIS.

A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:

1. contrariamente a quanto sostenuto da ACI sport con la nota inviata alla Prefettura il 9.9.2016, richiamata nel provvedimento impugnato, la manifestazione in oggetto non aveva carattere agonistico e, pertanto, non avrebbe dovuto essere inserita nel Calendario sportivo nazionale ACI 2016; né potrebbe sostenersi, come affermato dal CONI, ma con riferimento agli enti di promozione sportiva, che ogni manifestazione motoristica sia soggetta al parere delle Federazioni, poiché l’art. 9 del Codice della Strada esclude espressamente la necessità del parere per le manifestazioni di regolarità.

2. l’organizzazione di manifestazioni di tipo storico di regolarità è stata oggetto di convenzioni tra la FIA e la FIVA già dal primo accordo del 10 ottobre 1974, rinnovato annualmente a decorrere dal 27 ottobre 1999, avendo la F.I.A. autorizzato la F.I.V.A., e quindi i suoi enti nazionali di riferimento ed i loro affiliati, all’organizzazione di manifestazioni automobilistiche nella specialità della “regolarità” nel settore storico, trattandosi di eventi di rilievo preminentemente culturale e turistico, ma non agonistico; tali principi sono stati tradotti in codici di disciplina sportiva internazionale costituenti parametri interpretativi della disciplina nazionale (lì dove il comma 3 dell'art. 9 parla di "manifestazioni di regolarità"), posto che la disciplina sportiva internazionale ed interna assurge al rango di atto fonte e parametro di legittimità dell'azione amministrativa volta ad assicurare, come nella specie, la pubblica sicurezza sulle strade.

La manifestazione in questione (la 12^ notturna di Trapani) prevedeva una velocità media inferiore ai 40 km/h (cfr. l'art. 5 del Regolamento Particolare Tipo sottoscritto dal Presidente del Club OMISSIS) ed un'organizzazione conforme alle norme tecnico-sportive di FIVA e di ASI, di tal che non avrebbe dovuto essere soggetta al parere favorevole di ACI, nella specie reso al di fuori di qualsivoglia attribuzione e competenza di legge.

In tal senso disponeva anche la circolare n.806 del MIT, secondo cui il necessario parere del CONI "si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica”.

Nel caso di specie non erano previsti i sorpassi, e la velocità, in quanto limitata per legge e per regolamento, non era elemento all'uopo significativo.

Infine, il provvedimento del Prefetto era illegittimo nella parte in cui richiamava un non conosciuto parere del CONI, n. 4614 dell'8 settembre 2016, che "... ha ritenuto la necessità dell'acquisizione del preventivo parere tecnico sportivo per il tramite dell'ACI-CSAI per tutte le manifestazioni motoristiche organizzate dagli enti di promozione sportiva anche se qualificate come manifestazioni aventi natura 'ludico amatoriali'", in quanto né A.S.I., cui il Club OMISSISè  federato, né il Club stesso erano enti di promozione sportiva.

In subordine, ove dovesse ritenersi che la qualificazione di manifestazione sportiva o agonistica dell'iniziativa del Club  OMISSIS derivi dalle categorie contenute nel Regolamento 2016 dell’ACI, sono stati impugnati gli artt. 12, 12.1 lett. A), 12.1 lett. B), 12.2, 18, 59, 137, 138, ed ogni altra norma di tale regolamento con la quale l'Automobile Club d’Italia - A.C.I. qualifichi, direttamente o indirettamente, come gare sportive o eventi sportivi e/o agonistici manifestazioni di regolarità cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Codice.

3. In ulteriore subordine il provvedimento prefettizio era illegittimo in quanto fondato sull'illegittimo parere ACI del 21.9.2016, che si poneva in contrasto con gli artt. 102 e 106 T.F.U.E. (ex artt. 82 e 86 del Trattato CE), in quanto il coinvolgimento di ACI nell’iter autorizzatorio disciplinato dall’art. 9 del Codice della strada assumeva rilevanza sotto il profilo concorrenziale, stante l’assenza dei necessari requisiti di terzietà e imparzialità in capo alla stessa ACI.

Si sono costituiti resistendo al ricorso il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Trapani - U.T.G., l’Aci - Automobile Club D'Italia, Aci Sport S.p.a., il CONI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CONI, posto che, avendo la ricorrente nell’epigrafe richiamato, quale atto presupposto, un parere emesso dallo stesso ente, deducendo che il provvedimento impugnato trova fondamento nello stesso, sulla base del petitum si giustifica l’individuazione anche del CONI quale parte formale del giudizio, risultando poi questione attinente alla fondatezza nel merito del gravame la correttezza o meno di tale assunto.

Del pari va respinta, per i medesimi motivi, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Aci Sport, posto che la nota del 9.9.2016, riportata tra gli atti presupposti impugnati, riporta l’intestazione “Automobile Club d’Italia Sport”.

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, benché la manifestazione oggetto del provvedimento impugnato dovesse avere luogo nel settembre 2016, permane l’interesse alla decisione del presente ricorso ai sensi dell’art. 34 c.p.a., avendo i ricorrenti dichiarato all’udienza pubblica del 5 dicembre 2016 di avere interesse al ricorso a fini risarcitori.

Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Trapani ha ritenuto che la manifestazione programmata, denominata “12° Notturna di Trapani – Coppa delle Saline” non potesse rientrare nel regime derogatorio di cui all’art. 9, comma 3, del Codice della Strada e fosse, pertanto, sottoposta al preventivo parere del CONI espresso dalle Federazioni sportive nazionali e quindi, nel caso di specie, dall’ACI.

I ricorrenti hanno sostenuto, di contro, che la manifestazione, presentando le caratteristiche delle manifestazioni di regolarità, rientrasse nel regime dell’art. 9 del Codice della Strada, e non fosse soggetta al previo parere dell’ACI.

La norma citata, rubricata “Competizioni sportive su strada” prevede: “1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. […] 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza”.

A sua volta l’art. 60 dello stesso codice disciplina i veicoli d’epoca e le condizioni richieste perché il veicolo possa rientrare in tale categoria.

Risulta quindi determinante, per dirimere la questione controversia, l’analisi della caratteristiche della manifestazione programmata, al fine di determinare se la stessa possa rientrare o meno nel regime derogatorio previsto dal citato comma 3 dell’art. 9.

Sul punto soccorre, in primo luogo, l’esame dell’istanza presentata e del regolamento della manifestazione alla stessa allegato.

Dal Regolamento, in particolare, risulta che l’evento in questione consiste in una “Manifestazione culturale/sociale di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici con velocità inferiore a 40 km/h” per auto storiche; l’art. 5 prevede espressamente che la velocità sia inferiore ai 40 km/h e l’art. 6, riguardante i veicoli ammessi, consente la partecipazione alle vetture in possesso di certificato di identità ASI o carta d’identità FIVA o permesso di partecipazione rilasciato dall’ASI; le vetture della classe Modern, le più recenti ammesse, sono quelle prodotte da 20 anni.

L’esame del regolamento consente di ritenere che la manifestazione in questione soddisfi pienamente i requisiti previsti dall’art. 9, comma 3, del Codice della Strada ai fini dell’esenzione dal parere federale.

Nel caso di specie ricorrono infatti entrambe le condizioni richieste dalla norma citata, ovvero il limite di velocità di 40 km orari e la partecipazione esclusiva di auto d’epoca, sicché legittimamente i ricorrenti hanno richiesto l’applicazione del regime derogatorio.

Le Amministrazioni resistenti, sul punto, hanno dedotto che l’evento avrebbe dovuto essere soggetto al parere dell’ACI in ossequio a quanto previsto dalla circolare dell’11.2.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla nota del 23 aprile 2008 prot. n. 36021 del medesimo Ministero e dalla nota del CONI prot. n. 1321 del 18.9.2015, che richiederebbero il parere quale sia il tipo di manifestazione sportiva, al fine di verificarne il carattere sportivo, la professionalità degli organizzatori, il rispetto delle norme di sicurezza.

Sul punto è agevole rilevare che le citate circolari, quale fonte normativa subordinata, non sono certo idonee a derogare al regime previsto dal Codice della Strada, di tal che, evidentemente, il loro ambito di applicazione deve intendersi riferito e circoscritto alle manifestazioni sportive che, come tali, non rientrerebbero tra quelle esentate dal parere dal terzo comma dell’art. 9, non presentando i relativi requisiti.

Il parere del CONI, poi, come rilevato dai ricorrenti, riferisce la necessità della verifica da parte della Federazione solo alle manifestazioni organizzate dagli enti di promozione sportiva, qualifica che i ricorrenti non rivestono.

Né, ad affermare la sottoposizione dell’evento al parere dell’ACI, può valere la deduzione della presenza di prove cronometrate e di una classifica finale, che non sono inconciliabili con le caratteristiche non competitive della manifestazione in esame, evidenziate dalla previsione, nel regolamento prodotto agli atti, della velocità massima di 40 km/h sul percorso e dalla verifica del rispetto di tale parametro, posto dalla norma di legge alla base della disciplina di deroga.

Alla luce di tali considerazioni il provvedimento prefettizio si palesa quindi illegittimo, senza necessità di esaminare le ulteriori doglianze e quelle svolte in via subordinata.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato.

La peculiarità e la novità della questione controversa giustificano, comunque la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
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