T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1142/ 2019

Pubblicato il 05/02/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Mordini, 14;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Valori e Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Valori in Roma, viale delle Milizie, 106;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Cecinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama 52; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del provvedimento del 18.10.16, con il quale la Federazione Italiana Pallacanestro ha rappresentato alla società sportiva dilettantistica OMISSIS S.r.l., attuale datore di lavoro del ricorrente, che detto atleta non può essere schierato in squadra “in quota italiano non formato”;

delle DOA (Disposizioni Organizzative Annuali) a.s. 2016/2017 settore dilettantistico, con particolare riferimento alla norma che impone di schierare in squadra 8 atleti su 10 di formazione italiana, di cui almeno 1 under 22 e 2 under 21;

del Regolamento esecutivo Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro, approvato dal Consiglio federale il 16/17 aprile 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro, del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato il provvedimento del 18.10.16, con il quale la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato alla società sportiva dilettantistica OMISSIS S.r.l., attuale datore di lavoro del ricorrente, che egli non poteva essere schierato in squadra “in quota italiano non formato”, non possedendo il requisito previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2016/2017 settore dilettantistico; sono state impugnate, altresì, tali ultime disposizioni, con particolare riferimento alla norma che impone di schierare in squadra 8 atleti su 10 di formazione italiana, di cui almeno 1 under 22 e 2 under 21, e il Regolamento esecutivo Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro, approvato dal Consiglio federale il 16/17 aprile 2010, che, all’art. 34, specifica che "Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive”.

Il ricorrente ha esposto che le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2016/2017 della F.I.P., relative al Settore Dilettantistico, prevedevano che "Per le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 e B maschile, vi è l'obbligo dell'iscrizione in lista N di un minimo di 10 atleti”, dei quali “minimo 8 atleti di formazione italiana”.

Il ricorrente ha esposto di essere cittadino italiano e di avere giocato, sin dalla stagione sportiva 2010/2011, nel campionato di pallacanestro Italiano, come cestista professionista; in data 8 ottobre 2010 aveva sottoscritto un contratto professionistico con la società sportiva OMISSISs .p.a., giocando poi con tale squadra nelle due successive stagioni; nell’a.s. 2013/2014 aveva prestato la propria attività lavorativa — in qualità di atleta professionista — presso la OMISSIS S.r.l. e, nella stagione sportiva 2014/2015, presso la A.S. OMISSIS Basket.

Per la stagione successiva il ricorrente era stato tesserato con la società sportiva dilettantistica OMISSIS a r.l., militante in Serie A2, che, in data 18 ottobre 2016, aveva chiesto alla Federazione Italiana Pallacanestro di conoscere "lo status dell'atleta OMISSIS nato a OMISSIS", così da poterlo "schierare in quota italiano non formato".

Con mail ricevuta il 18 ottobre 2016 la Federazione aveva riscontrato la richiesta della OMISSIS, affermando che "l'atleta citato non risulta aver il requisito previsto dalle DOA".

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2016/2017, Settore Dilettantistico, violazione e/o falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, nonché per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione, in quanto secondo le DOA era possibile iscrivere come giocatore formato in Italia l’atleta che avesse acquisito la cittadinanza italiana e sottoscritto un contratto in Italia entro la data dell’approvazione della delibera n. 451/2012 (14 aprile 2012), requisiti che il ricorrente possedeva, avendo acquisito la cittadinanza italiana nell’anno 2015 ed avendo sottoscritto un contratto professionistico con società sportiva italiana in data 8 ottobre 2010;

2. violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento non specificava quale fosse, in concreto, il requisito previsto dalle D.O.A. a.s. 2016/2017, di cui il ricorrente non era in possesso;

3. violazione e/o falsa applicazione degli articoli 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari di libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini dell'Unione Europea, violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 16 e ss., del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento ed erroneità dei presupposti, risultando irragionevole, e volta a tutelare solo gli interessi economici delle società sportive nazionali, la previsione del requisito della formazione italiana per gli atleti, come il ricorrente, cittadini italiani;

4. violazione e/o falsa applicazione degli articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari di libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini dell'Unione Europea; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 16 e ss. del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, sotto un diverso profilo, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento ed erroneità dei presupposti, sotto un diverso profilo, stante la discriminazione irragionevole dell’atleta italiano formatosi all’estero rispetto a quello formato in Italia; in subordine il ricorrente ha formulato, al riguardo, istanza di rinvio pregiudiziale della controversia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 246, del T.F.U.E., sulla questione dell'incompatibilità con il diritto comunitario ed, in particolare, con gli articoli 20, 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'attuale disciplina nazionale interna del tesseramento dei giocatori di pallacanestro, con specifico riferimento all'art. 34, del Regolamento Esecutivo Tesseramento, della ELP., approvato dal Consiglio Federale del 16117 aprile 2010, ed alle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2016/2017, nella parte in cui introducono un'ingiustificata disparità di trattamento, ai fini del tesseramento presso la stessa Federazione Italiana Pallacanestro, tra atleti di formazione italiana e non, indipendentemente dalla cittadinanza europea dei medesimi;

5. violazione e/o falsa applicazione del punto 2.3.9, del Libro Bianco sullo sport COM(2007) 391 def., approvato dalla Commissione U.E. in data 11 luglio 2007, eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, in quanto la regola relativa al numero di giocatori formati nello Stato, per ogni squadra, produceva effetti discriminatori in funzione non della formazione e dello sviluppo di giovani giocatori, ma dell’interesse economico delle squadre.

Si sono costituiti la Federazione Italiana Pallacanestro, il CONI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, resistendo al ricorso; la Federazione ha eccepito l’inammissibilità del gravame, non avendo il ricorrente proceduto all’impugnazione in sede sportiva dei provvedimenti oggetto del giudizio.

All’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2017 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il pregiudizio paventato dal ricorrente era meramente potenziale, essendo egli ingaggiato presso la Società sportiva dilettantistica Basket Scafati 1969 S.r.l..

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come eccepito, infatti, dalla Federazione resistente, il ricorrente non ha impugnato in sede sportiva i provvedimenti gravati in questa sede.

Così facendo il ricorrente non ha rispettato il vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che lo obbligava a esperire prima tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva (TAR Lazio, Roma, sez. III, 17/4/2014, n. 4138; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258).

Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Il Legislatore ha distinto, nel successivo art. 2, le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l'ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l'ordinamento statale. In relazione a tale ultimo caso è previsto che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

Ne consegue l’irrilevanza del precedente citato dalla ricorrente, ovvero la sentenza n. 3398/2013 con cui questo Tribunale ha affrontato non il tema della pregiudiziale sportiva, ma quello della giurisdizione del giudice amministrativo che, come tale, per definizione può coesistere con il principio del previo esperimento dei gradi di giustizia sportiva, che regola proprio i rapporti tra i due ambiti e che non avrebbe ragione di essere ove interpretato come sovrapponibile rispetto allo spazio riservato in via esclusiva all’ordinamento sportivo.

Nel caso di specie, peraltro, l'art. 3 dello Statuto Federale dispone che "le affiliate e i tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo" e l'art. 6 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro prevede, specificamente, che "Le società affiliate, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280”. Infine, avverso le decisioni non altrimenti impugnabili dinanzi agli organi federali, è dato ricorso ai sensi dell'art. 55 dello Statuto federale al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo lo Statuto del CONI.

Ne consegue che il ricorrente era tenuto a rispettare il vincolo della pregiudiziale sportiva, rimettendo la controversia agli organi della giustizia sportiva ed esaurendo i relativi gradi prima di adire questo Tribunale.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Ricorrono, comunque, in considerazione della peculiarità della controversia, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

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