T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4077/ 2019

Pubblicato il 27/03/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Italiana Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9;

C.O.N.I - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport pubblicata il 14 gennaio 2019, n. 1 e, quali atti presupposti, del provvedimento del Presidente della Corte Federale d’Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 2/10/2018, notificato al ricorrente il 3/10/2018, del provvedimento della Commissione di disciplina della UITS prot. n. 2592/18 del 23/3/2018, avente ad oggetto “Decisioni della Commissione di disciplina sui ricorsi avverso l’assemblea elettorale del 4 e 5 agosto 2017 – Verbale n. 5/18 del 6/2/2018. Provvedimenti conseguenti di convalida delle elezioni della Sezione TSN di Palermo”, del provvedimento prot. n. 2596/18 del 23/3/2018, avente ad oggetto “Decadenza del Signor  OMISSIS dalla carica di Presidente e Consigliere della Sezione TSN di Palermo”, e della delega operativa del Commissario Straordinario della UITS del 21/11/2017, n. 17;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Italiana Tiro a Segno e del C.O.N.I - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport pubblicata il 14 gennaio 2019, n. 1, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Presidente della Corte Federale d’Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 2/10/2018, quest’ultimo atto e il provvedimento della Commissione di disciplina della UITS prot. n. 2592/18 del 23/3/2018, che lo ha dichiarato decaduto dalla carica di Presidente e Consigliere della Sezione TSN di Palermo, nonché la delega operativa del Commissario Straordinario della UITS del 21/11/2017, n. 17.

Il ricorrente ha esposto di essere stato eletto, nell’agosto 2017, consigliere dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo; a seguito di reclamo presentato da altro candidato, vertente sull’ineleggibilità e incompatibilità del ricorrente, reclamo che, secondo l’art. 34 dello Statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, avrebbe dovuto essere deciso dalla Commissione di Disciplina d’Appello in unico grado, il Commissario Straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno, con provvedimento del 21/11/2017 n. 17, onde assicurare una celere definizione del procedimento aveva delegato alla Commissione di disciplina della UITS la decisione “sui ricorsi in materia elettorale per il rinnovo degli organi sociali delle Sezioni TSN e sulle controversie in merito alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all’esercizio del diritto di voto nelle Assemblee”.

La Commissione di disciplina aveva concluso i suoi lavori con un provvedimento di non convalida dell’elezione del Sinagra, ritenendo sussistente un rapporto di lavoro tra lo stesso e la Sezione TSN di Palermo, dichiarandone la decadenza dalla carica di Presidente e Consigliere della Sezione.

Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso avverso tale provvedimento alla Corte Federale d’Appello ex art. 34, comma 4, dello Statuto della UITS.

In data 2 ottobre 2018 la Corte federale d’Appello della UITS aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo esaurito il giudizio in unico grado che lo Statuto riservava alla competenza della Commissione di disciplina d’appello per la decisione delle controversie in materia elettorale.

Il ricorrente aveva impugnato tale provvedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che con la decisione impugnata aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo legittima la decisione della Commissione di Disciplina e inammissibile il ricorso alla Corte Federale d’Appello, affermando che la decisione della Commissione di Disciplina sarebbe stata viceversa impugnabile, solo per motivi di legittimità, presso lo stesso Collegio di garanzia, nei termini perentori stabiliti dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ormai decorsi.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 4, dello Statuto UITS (vigente alla data del 7/3/2018) e dell’art. 34, comma 5, dello Statuto UITS vigente, in combinato disposto con l’art. 23, comma 4, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. ee) e ss) e 20, comma 7, Statuto UITS, in quanto la competenza a decidere sul reclamo avverso i risultati elettorali rientrava nella competenza della Commissione di Disciplina d’Appello e la delega commissariale alla Commissione di Disciplina di primo grado riguardava solo le funzioni del Consiglio Direttivo, non quelle della Commissione d’Appello, che avrebbe quindi dovuto effettuare il giudizio al riguardo;

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, comma 7, 19, comma 2, lett. ee) e ss); violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2/10/2017 di nomina del Commissario Straordinario della UITS, che non avrebbe potuto modificare le competenze della Commissione di Disciplina d’Appello;

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in quanto il procedimento seguito era risultato privo delle garanzie processuali e del contraddittorio;

4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 Codice della Giustizia sportiva con riferimento all’identificazione del sindacato di legittimità e del sindacato di merito; mancata applicazione dell’art. 156 c.p.c., avendo il Collegio di Garanzia erroneamente ritenuto che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente vizi di merito;

5. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di contratto di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e continuative; violazione e/falsa applicazione della normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche; omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto il rapporto esistente tra il ricorrente e la Sezione TSN di Palermo non era qualificabile come lavoro subordinato ma come collaborazione coordinata e continuativa.

Si sono costituiti il CONI e l’UITS, eccependo il difetto di giurisdizione, il mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di giurisdizione sul presente ricorso.

Come noto il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1, primo comma).

Il successivo art. 2, in applicazione di tale principio, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tali materie i soggetti dell’ordinamento sportivo hanno l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

L’art. 3, infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa"; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Da tale ripartizione si evince che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025).

In tale sistema le controversie, quale quella in esame, che concernono l’osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive, quale, nel caso di specie, la UITS, rientrano nella sfera di autonomia riservata all’ordinamento sportivo, anche considerato che le federazioni sportive sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, come chiarito dal d.lgs. 242/99, e che nel governare le loro articolazioni territoriali interne esercitano facoltà privatistiche.

Tali controversie, infatti, non presentano rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento statale; si tratta di questioni che rientrano nell’ambito dell’autonomia delle federazioni sportive nella regolazione del loro assetto organizzativo territoriale ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, sulle cui vicende sono deputati a giudicare gli organi federali (Cass. civ., Sez. Un., n. 5775/2004).

Allo stesso ambito appartiene la presente controversia, avente ad oggetto l’eleggibilità del ricorrente quale consigliere e Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Palermo, articolazione periferica interna della UITS.

Qualora venissero, poi, in gioco questioni e rapporti patrimoniali tra l’associazione il singolo associato, la questione ricadrebbe invece nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del citato art. 3 del d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
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