T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11749/ 2020
Pubblicato il 12/11/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, già rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Rianna, Gaetano Aita, ed ora rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Vuolo, Filomena Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto 18;
contro
F.I.G.C. - Federazione Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; Procura Federale della Figc, Comitato Olimpico Nazionale Italiano non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto di deferimento del 24/07/17 della Procura Federale della FIGC, relativo al procedimento n. 1037 pf 16-17, notificato -OMISSIS-in data 25/07/17, con il quale è stata attivata un’azione disciplinare-sportiva nei suoi confronti e dell’atto del 26/07/17, notificato il 31/07/17, di convocazione innanzi al Tribunale Federale Nazionale – FIGC per l’udienza del 22 settembre 2017 nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati, conseguenti e successivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 3 agosto 2017 e depositato il successivo 11 agosto, il dott. -OMISSIS-, già -OMISSIS-impugna l’atto di deferimento, con il quale lo si accusa della “violazione dell’art. 7 commi 1,2 e 6 del C.G.S., perché nella anzidetta qualità di -OMISSIS-poneva in essere, in particolare e fra l’altro nella stagione sportiva 2014/2015, condotte dirette ad alterare il risultato di singole gare ed l’esito complessivo dei relativi campionati, nella piena consapevolezza della illiceità e delle conseguenze del proprio operato… gare ‘irregolari’, per la partecipazione di calciatori in posizione irregolare, n. 1272”.
Premette il ricorrente l’autonoma lesività dell’atto di deferimento e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. z), c.p.a., per “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive, non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
Ad avviso del ricorrente non troverebbe applicazione l’art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.l. 19/08/2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/10/2003, n. 280, in quanto sostiene di non essere un tesserato della FIGC e quindi di non essere tenuto ad impugnare necessariamente l’atto all’esito dell’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, in quanto, nel caso in esame, ha interesse a far annullare il deferimento e ad evitare che sia celebrato un procedimento illegittimo a suo carico, non potendo e non dovendo essere giudicato dagli Organi di Giustizia Sportiva.
A sostegno della ammissibilità della impugnativa dell’atto di deferimento il ricorrente rileva che è decaduto dalla carica di Presidente, e non per dimissioni, ben prima che gli venissero contestati gli addebiti di cui all’atto qui impugnato e che mancherebbero i presupposti enunciati dal Consiglio di Stato per la sottoposizione del ricorrente alla giustizia sportiva che sarebbero rappresentati da: dimissioni volontarie, contestazione dell’inizio del procedimento disciplinare durante il periodo di tesseramento ed esistenza del tesseramento. Il ricorrente sostiene, inoltre di non rivestire la qualifica di dirigente federale come delineata dall’art. 10 NOIF.
Conclude infine che, qualunque fosse il suo status, esso sarebbe venuto meno alla data delle contestazioni.
Avverso il predetto deferimento deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo l’annullamento del deferimento in quanto l’azione disciplinare è stata iniziata in carenza dei presupposti rappresentati dall’assoggettamento del ricorrente alla giustizia sportiva.
Il 17 agosto 2017 la Federazione Giuoco Calcio si è costituita con atto di rito a cui è seguita una memoria depositata il 7 settembre 2017 con cui eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito.
L’11 aprile 2019 la difesa attorea deposita atto di costituzione in giudizio dei nuovi difensori avv.ti Alfonso Vuolo e Filomena Pastore.
Seguono altre memorie e repliche della Federazione e del ricorrente.
Il 18 settembre 2020 il ricorrente deposita rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a causa delle documentate gravi condizioni di salute.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente notificata il 18 settembre 2020, lo dichiara estinto.
Le spese di lite possono essere compensate. Il contributo unificato resta a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate. Contributo unificato a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore