T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7024/ 2021
Pubblicato il 05/07/2021
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Fina, Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Ciclistica Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nuri Venturelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Apollodoro 26;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;
Tribunale Nazionale Antidoping, Procura Nazionale Antidoping, Nado Italia, Commissione Vigilanza Doping non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Tribunale Nazionale Antidoping – I sezione presso il CONI, reso nei confronti della ricorrente in data 16/2/2018, comunicato in pari data, pronunciato nel procedimento recante n. 265/17, con il quale, affermata la responsabilità della sig.ra -OMISSIS-in ordine agli addebiti ascritti, veniva inflitta alla stessa la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 11 gennaio 2018 e con scadenza al 10 gennaio 2022, con conseguente invalidazione del risultato sportivo eventualmente conseguito in gara e condanna al pagamento delle spese del procedimento quantificare forfettariamente in euro 378,00; del precedente deferimento all'anzidetto Tribunale da parte della Procura Nazionale Antidoping presso il CONI datato 20/10/2017 (procedimento di indagine n. 78/17) e notificato alla ricorrente con raccomandata a/r di pari data; di ogni altro atto presupposto e/o conseguente al detto deferimento, ed in particolare dei verbali di analisi del 27/8/2017 e di tutti gli atti successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Ciclistica Italiana, del Ministero della Salute e del C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 21 giugno 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 17 aprile 2018 e depositato il successivo 8 maggio, --OMISSIS-, tesserata della Federazione Ciclistica Italiana quale cicloamatore per la ASD Airone Leo Construction di Lecce, ha impugnato il provvedimento del Tribunale Nazionale Antidoping – I sezione presso il CONI, con il quale veniva inflitta alla stessa la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) e conseguente invalidazione del risultato sportivo eventualmente conseguito in gara, nonchè condanna al pagamento delle spese del procedimento quantificare forfettariamente in euro 378,00.
Avverso il predetto provvedimento e il presupposto deferimento al Tribunale da parte della Procura Nazionale Antidoping presso il CONI del 20/10/2017, la ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere lamentando l’erroneità della la ritenuta intenzionalità della condotta, la violazione del diritto di difesa e la mancata applicazione della riduzione della sanzione prevista in caso di ammissione volontaria della violazione della normativa antidoping.
Il 21 maggio 2018 si è costituita la Federazione Ciclistica Italiana con atto di rito.
Seguono i depositi degli atti di costituzione del CONI e del Ministero della Salute, rispettivamente, il 23 maggio 2018 ed il 14 maggio 2021.
Il 25 maggio 2021 il CONI deposita gli atti del procedimento disciplinare ed una memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per mancato assolvimento della pregiudiziale sportiva, in quanto la ricorrente non ha appellato, come avrebbe dovuto, per esaurire i gradi della giustizia sportiva, la decisione della Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping il cui procedimento si articola in due gradi di giudizio. Il CONI, inoltre, resiste altresì nel merito, argomentando per l’infondatezza del gravame.
Il 26 maggio 2021 la Federazione Ciclistica Italiana deposita documenti.
Con istanza del 1° giugno 2021 la difesa attorea chiede di discutere il ricorso da remoto alla udienza fissata.
Il 4 giugno 2021 la Federazione ciclistica Italiana eccepisce la inammissibilità dell’estensione del giudizio alla Federazione Ciclistica Italiana, in quanto estranea al procedimento sub judice, il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto non risulta essere stata formulata alcuna domanda risarcitoria, unico oggetto per il quale il Tribunale adito ha giurisdizione ed, in subordine, eccepisce l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnativa della decisione di primo grado e resiste nel merito della fondatezza della domanda.
Il 19 giugno 2021 parte ricorrente deposita note d’udienza con cui replica alla eccezione di difetto di giurisdizione ed, in subordine, chiede di sollevare nuova questione di legittimità costituzionale.
Alla udienza del 21 giugno 2021, sentiti i difensori costituiti da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito. Il carattere assorbente del difetto di giurisdizione consente di tralasciare il profilo di inammissibilità eccepito per violazione della pregiudiziale sportiva e le altre eccezioni.
Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, all’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.
Il successivo comma 2 precisa che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
L’art. 2, comma 1 dello stesso d.l. n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
Correlativamente, l’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.
Sulla base della normativa sopra richiamata ed in particolare dell’art. 2 del d.l. 220 del 2003 le controversie relative alle sanzioni disciplinari devono ritenersi non conoscibili dagli organi giurisdizionali.
Sulla legittimità della norma de qua, come ricordato anche negli atti delle parti costituite, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 49 del 2011, ha fatto salva la norma sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del 2003 tale per cui, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa, innanzi al giudice statale, sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non anche quella risarcitoria.
In senso conforme alla sentenza n. 49 del 2011 si è pronunciata più di recente la Corte Costituzionale, risollecitata con l’ordinanza 10171/2017 (vedi sentenza n. 160/2019), ragione per la quale appare manifestamente infondata la riproposizione della questione di legittimità.
Il giudice amministrativo è competente a conoscere le questioni attinenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive solo in via incidentale e indiretta, al fine esclusivo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione, che nel caso sub judice non è stata proposta.
La domanda demolitoria va quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti convenuti in giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario