T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3500/ 2004

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Lucia TOSTI, Consigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS s.r.l., corrente in Tricase (LE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro INGLETTI e Titti BAGLIVO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bombay n. 22, 

CONTRO

- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore, non costituito nel presente giudizio,

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9 e

- la LEGA PROFESSIONISTI SERIE “C”, con sede in Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno BISCOTTO e Lucia SCOGNAMIGLIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Pisanelli n. 40

E   NEI   CONFRONTI

- della OMISSIS s.r.l., corrente in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe MORBIDELLI, Duccio TRAINA e Carlo MONTAGNA ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Carducci n. 4

- e della OMISSISs.r.l., della OMISSIS F.C. s.r.l., della OMISSIS s.r.l. e della OMISSIS s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressate, non costituite nel presente giudizio,

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – della nota della Lega naz. professionisti serie C in data 1° agosto 2002, recante la classifica per l’eventuale ripescaggio di società sportive nei campionati di calcio di serie C/1 e C/2 per l’anno 2002/2003; B) – della nota del Consiglio federale della FIGC in pari data, pubblicato nel Comunicato ufficiale n. 59/A del 7 agosto 2002, recante la classifica dei ripescaggi per l’ammissione di società sportive ai predetti campionati; C) – del provvedimento del Presidente della FIGC, pubblicato in pari data, nella parte in cui non dispone che l’ammissione della OMISSIS s.r.l. avvenga in soprannumero e con salvezza dei diritti dei terzi; D) – del provvedimento di cui al Comunicato ufficiale n. 60/A, nella parte in cui ha disposto il ripescaggio delle società OMISSIS  ed OMISSIS  nel campionato di calcio di serie C/1 e delle società OMISSIS , OMISSIS , OMISSIS  e OMISSIS  in quello di serie C/2, per l’anno 2002/2003, ad integrazione dei relativi organici; E) – del provvedimento della Lega naz. professionisti serie “C”, pubblicato in pari data, recante la composizione dei gironi del campionato di calcio di serie C/2 per l’ anno 2002/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione e della Lega intimate e della sola controinteressata OMISSIS s.r.l.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati BAGLIVO, MEDUGNO, MARINO (per delega dell’avv. BISCOTTO) e PAOLETTI (per delega degli avvocati MORBIDELLI e TRAINA);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO   E   DIRITTO

1. – La OMISSIS s.r.l., corrente in Tricase (LE), assume d’essere retrocessa, in esito al campionato di calcio di serie C/2 per l’anno 2001/2002, alla serie inferiore.

Detta Società dichiara altresì, in relazione alle modalità all’uopo dettate dalla Lega naz. professionisti serie “C” con atto pubblicato nel Comunicato ufficiale n. 165/A del 15 maggio 2002, d’aver proposto istanza per l’eventuale ripescaggio nel campionato predetto, per l’anno 2002/2003, in caso di vacanze nel relativo organico.

2. – Al riguardo, tale Lega, con nota in data 1° agosto 2002, ha stilato la classifica per il ripescaggio di società sportive nei campionati di calcio di serie C/1 e C/2 per l’anno 2002 /2003, non inserendo, tra l’altro, la OMISSIS s.r.l. Tanto nella considerazione che quest’ultima: A) – non ha provveduto a fornire la garanzia fidejussoria e la tassa d’iscrizione entro il 16 luglio 2002; B) – ha inviato via fax le ricevute liberatorie sfornite delle autentiche, come da regolamento; C) – in base alle risultanze della COVISOC, ha un'eccedenza d’indebitamento pari a € 614.000 circa. Avendo appurato nel frattempo che, a causa dell’esclusione della OMISSIS  per illecito sportivo dal campionato de quo, i posti a disposizione per il ripescaggio erano aumentati a cinque, la OMISSIS s.r.l. ha diffidato gli organi federali e di Lega a reinserirla nella predetta classifica ed a non riaprire il termine per un ulteriore ripescaggio. La Lega stessa, confortata dal conforme parere della Corte federale in ordine alla perentorietà del termine del 16 luglio 2002 e vista la nota della COVISOC circa le irregolarità contabili delle società interessate al ripescaggio ¾tra cui la OMISSIS s.r.l.¾, il 7 agosto 2002 ha confermato la precedente statuizione, indicando, quali società ripescate nel campionato di serie C/2 per l’anno 2002/2003, soltanto la OMISSISs.r.l., la OMISSIS F.C. s.r.l., la OMISSIS s.r.l. e la OMISSIS s.r.l.

Al contempo, il Presidente della FIGC, su mandato straordinario del Consiglio federale, con nota di cui al Comunicato ufficiale n. 57/A del 7 agosto 2002, ha disposto l’ammissione della neocostituita OMISSIS s.r.l. al campionato di calcio di serie C/2, mandano alla Lega predetta per gli adempimenti del caso; e, con nota di cui al Comunicato ufficiale n. 60/A, ha stabilito, sempre per il medesimo campionato, la definitiva ammissione delle cittate quattro società.

Dal canto suo, il OMISSIS s.r.l., con istanza dell’8 agosto 2002, ha rinunciato a partecipare al campionato di calcio dilettanti, chiedendo d’essere ammessa a quello immediatamente inferiore (Eccellenza), ove poi è stato collocato dalla FIGC, vista la disponibilità di posti, per l’anno 2002/2003.

3. – Pertanto, con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 settembre 2002 e depositato due giorni dopo, la OMISSIS s.r.l. impugna innanzi a questo Giudice i predetti atti, con cui essa non è stata ammessa all’invocato ripescaggio e, al suo posto ed anziché in soprannumero, è stata ammessa la OMISSIS s.r.l., al riguardo deducendo vari profili di censura. Resiste nel presente giudizio l’intimata FIGC, la quale eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione sulla vicenda in esame, la carenza dell’interesse azionato e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Anche l’intimata Lega s’è costituita in giudizio, eccependo articolatamente l’omessa intimazione di tutte le società partecipanti al campionato di calcio di serie C/2 direttamente coinvolte dall’eventuale ripescaggio della ricorrente e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea. Di tutti i controinteressati intimati, s’è costituita nel presente giudizio la sola OMISSIS s.r.l., che conclude per il rigetto del ricorso in epigrafe.

Viceversa, il CONI e le altre società controinteressate, pur se ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio, né v’hanno spiegato difese.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2004, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

4. – Sussiste la giurisdizione di questo Giudice sulla questione in esame, pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 15, c. 2 del Dlg 23 luglio 1999 n. 242, che riconosce alle federazioni sportive nazionali la natura di associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato. Come s’è visto, l’impugnato mancato ripescaggio della ricorrente deriva essenzialmente dall'accertamento, tra l’altro, dell'irregolare sua gestione societaria, oltre che del non tempestivo adempimento degli obblighi connessi all’ammissione al campionato invocato. Si tratta, quindi, d’una vicenda, sì precedente all’entrata in vigore dell’art. 2 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280), ma che ne anticipa la disciplina, laddove, appunto, devolve alla giurisdizione amministrativa le questioni sull'ammissione ai campionati. Ebbene, nella specie, la FIGC e le sue articolazioni, deputate al governo dei singoli campionati, curano, quali organi del CONI, interessi fondamentali ed istituzionali dello sport nazionale di natura pubblica (arg. ex Cass., sez. un., 11 ottobre 2002 n. 14530; Cons. St., VI, 10 ottobre 2002 n. 5442) e, come tali, rilevanti per l'ordinamento generale (cfr., per tutti, TAR Lazio, III, 17 gennaio 2002 n. 4228).

Sussiste altresì l’interesse della ricorrente alla risoluzione della presente controversia, giacché, se è materialmente vera la circostanza che essa ha optato, per l’anno 2002/2003, per la partecipazione del campionato di calcio d’Eccellenza, ciò non implica che l’eventuale accoglimento del gravame in epigrafe non sia di per sé idonea ad assicurarle, non foss’altro nella forma risarcitoria per equivalente, un’effettiva utilità giuridica.

Non v’è bisogno, a differenza di ciò che opinano gli enti intimati, d’integrare il contraddittorio processuale nei confronti di tutte le società partecipanti al campionato di serie C/2, per l’anno 2002/2003. L’oggetto del contendere è l'ammissione a siffatto campionato, nei cui confronti solo i soggetti attualmente convenuti sono realmente concorrenti con la ricorrente, in esito alla procedura di ripescaggio. Non si configurano altre posizioni di controinteresse e, in particolare, in capo a chi, tra le altre società partecipanti al campionato stesso, ne ha conseguito jure proprio l’ammissione, la materiale attività di gioco essendo meramente consequenziale a questa. 

5. – Nel merito, il ricorso in epigrafe non ha pregio alcuno e, come tale, va integralmente disatteso, per le ragioni di cui appresso.

In primo luogo, giova rammentare che, in esito a ciascun campionato di calcio ¾ la cui gestione è affidata alle diverse Leghe competenti per materia¾, le società calcistiche maturano per l’anno successivo un titolo, in virtù del quale ed in base ad altri titoli documentali e finanziari verificati annualmente dalla COVISOC, per l'ammissione ad un dato campionato. Aldilà del risultato sportivo acquisito sul campo, ben possono verificarsi posti vacanti nei vari campionati, a causa di rinunce o di esclusioni di società, astrattamente munite del titolo sportivo, per difetto dei requisiti d'iscrizione o per ragioni disciplinari. Al riguardo, ciascun anno, la FIGC dirama, con comunicato ufficiale, un complesso di regole per l’ammissione ai campionati per l’ anno successivo, comprese quelle per l’eventuale ripescaggio o, meglio, per candidarsi a partecipare al campionato immeditamente superiore a quello di competenza, qualora si creino le predette vacanze nel relativo organico. In particolare, per la procedura di ripescaggio nel campionato di calcio di serie C/2 per l’anno 2002/2003, la FIGC ha stabilito, tra l’altro, di depennare «… dall'elenco tutte le società che non avranno rispettato il termine del 16 luglio (2002) per il completamento e il deposito della relativa domanda di iscrizione con gli adempimenti richiesti…». Il dato testuale della norma federale, che è ben nota alla ricorrente  tant’è che ne afferma l’identità con quella vigente per l’anno precedente¾, è inequivocabile e, perciò, in claris non fit interpretatio, essendo evidente la comminatoria d’ essclusione per tutte le società aspiranti, le quali non rispettino il predetto termine d’ adempimento, con riguardo tanto all’istanza di ripescaggio, quanto alla prescritta documentazione.

Consta in atti e non è smentito in punto di fatto che la ricorrente, alla data del 16 luglio 2002, non ha prestato garanzia fidejussoria, non ha versato la tassa d'iscrizione, non ha fornito ricevute liberatorie autenticate e non ha regolarizzato l’eccedenza d’indebitamento per un ammontare pari a circa € 614.000. Anzi, ad onta d’ogni artifizio difensivo, consta altresì che il legale rappresentante di detta Società, a tal data, dà atto di non aver inviato né la fideiussione bancaria di € 206.582,76, né l’ ulteriore fideiussione a copertura di detto disavanzo del rapporto ricavi / indebitamento, conciò dimostrando d’essere ben consapevole dei motivi che hanno determinato la sua esclusione dalla graduatoria del ripescaggio. Ebbene, si può forse discettare sulla natura decadenziale, o meno del termine in questione, pur se, nella specie, dirimente è il dato testuale che reca l’effetto d’esclusione dal campionato, a sua volta riconnesso al mancato rispetto di tale termine. In ogni caso, però, questo è pur sempre essenziale, nel senso che, stante la natura lato sensu negoziale dei rapporti d'ammissione delle società ai vari campionati, ogni ritardo nell'adempimento esaurisce l’ utilità e l’interesse del soggetto organizzatore verso la prestazione tardiva, essendo detto termine stabilito per la regolare e paritaria disciplina di tutte le attività inerenti ai campionati ed avendo le relative ammissioni natura concorsuale. È appena da osservare che, diversamente da ciò che assume la ricorrente, la FIGC, come d’altronde qualunque P.A. procedente in procedure concorsuali, non ha alcun onere di richiedere integrazioni di documentazione, la cui presentazione è prescritta a termine di decadenza, potendosi al più regolarizzare, una volta correttamente adempiuto l’obbligo di produzione, documenti irregolari, non completi o di difficile comprensione, non mai del tutto omessi. 

Del pari, la richiesta di parere alla Corte federale, formulata dal c.n. della FIGC, ben lungi da determinare un vizio del procedimento, manifesta piuttosto la particolare cura con cui detta Federazione ha inteso trattare tutta la vicenda del ripescaggio, appunto investendo il supremo organo consultivo federale per dirimere ogni dubbio interpretativo sulla natura del termine de quo.

Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire, con riguardo all’ulteriore asserzione della ricorrente, laddove ritiene che l’unico termine realmente perentorio per la regolarizzazione della documentazione sia quello del 29 luglio (2002). Ora, va precisato anzitutto che tale termine non riguarda le domande di ripescaggio, per le quali, invece, è fissata una data diversa e anteriore, che concerne tanto la presentazione dell’istanza, quanto la produzione dei prescritti documenti. Il termine del 29 luglio, al contrario, è stabilito esclusivamente per la regolarizzazione nei normali csi d’iscrizione ai campionati e solo quando la società, esclusa dall’ammissione con decisione della Lega competente, abbia proposto tempestivo ricorso e sia stata ammessa a regolarizzare la propria posizione. In ogni caso, la doglianza attorea non ha senso alcuno, perché neppure alla data del 29 luglio 2002 essa ha integralmente regolarizzato la propria posizione documentale e contabile, rispondendo puntualmente a tutte le obiezioni che la Lega competente le aveva mosso.

6. – Conclusivamente, il ricorso in epigrafe va rigettato e le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

                                                               P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, respinge il ricorso n. 10173/2002 in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 3000 (Euro tremila), oltre IV e CPA come per legge.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2004.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it