T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1724/ 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-ter

composto da

         dr. Francesco Corsaro                              Presidente

         dr. Umberto Realfonzo                             Consigliere-rel.

         dr. Stefano Fantini                                     I° Referendario

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…)  R.G. proposto dalla SOC. AC OMISSIS  SRL, in persona del curatore fallimentare dott. Gianluca Trivisonno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bucci e Giovanni Di Giandomenico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Largo Marchiafava, 1;

contro

-- la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno;

-- la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno;

e nei confronti

-- dell’A.S. OMISSIS, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

-- della delibera del Consiglio direttivo del Comitato interregionale in data 8 agosto 2002 con la quale veniva disposta la non ammissione al campionato nazionale dilettanti della A.C. OMISSIS  S.r.l.;

-- del verbale del Comitato il C.U. n.12 dell’8 agosto 2002 ed il relativo verbale;

 - del provvedimento del 19 settembre U.S. recante la declaratoria di decadenza dal rapporto di affiliazione “per inattività”.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la memoria difensiva della controinteressata;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004, il Consigliere Umberto Realfonzo; ed uditi gli Avv.ti R. Bucci e G. Di Giandomenico, l’Avv. M. Gallavotti e l’Avv. L. Mazzarelli per l’Avv. Medugno. 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

La “Associazione Calcio OMISSIS  srl” ha impugnato i provvedimenti del Consiglio direttivo del Comitato interregionale dell’8 agosto 2002 con cui veniva disposta la sua “non-ammissione” al Campionato nazionale dilettanti.

La comunicazione dell’esclusione impugnata con il ricorso introduttivo era sostanzialmente motivata con l’affermazione per cui “l’adempimento delle obbligazioni sportive deve essere garantito dal soggetto giuridicamente responsabile cioè la società Ac OMISSIS  S.r.l. nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal C.U. del 16.2002 di questo comitato” (così la comunicazione ufficiale del provvedimento);

La delibera del Comitato Direttivo Interregionale, impugnata con i motivi aggiunti, era articolatamente motivata:

--) con riferimento al fatto che la società “AC OMISSIS  s.r.l.” sarebbe stata priva di affiliazione alla FIGC essendo affiliata alla federazione la “AC OMISSIS  spa” retrocessa dal campionato di serie C2 al termine della stagione 2001/02.

--) con le numerose violazioni delle prescrizioni contenute del C.U. n. 209 del 3.6.2002 dello stesso Comitato: la ricorrente non aveva, in particolare, depositato: 

a) la visura camerale attestante la vigenza all’attualità della società;

b) la specifica comunicazione, del presidente della Lega professionisti di serie “C”, attestante la situazione debitoria di natura sportiva relativa alle precedente stagioni;

c) la fideiussione bancaria con scadenza 31.12.2003 richiesta a garanzia dell’assolvimento delle pendenze debitorie sportive relative alle precedenti stagioni. A tal proposito non era stato ritenuto valido un bonifico di € 75,530.00 perché non effettuato dalla unica società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, la “AC OMISSIS  S.p.a.” ma da “Rubino Salvatore” per conto della “AC OMISSIS  S.r.l.” che non risultava affiliata alla FIGC; e perché non individuava le specifiche pendenze debitorie che avrebbe dovuto estinguere e/o garantire  per cui doveva considerasi tamquam non esset.

Il presente ricorso, originariamente incardinato presso il TAR Molise, è stato riassunto presso questo TAR, a seguito dell’adesione della parte ricorrente, al regolamento di competenza delle resistenti.

L’ordinanza cautelare n.432/2002 del TAR Molise, con cui era stata accolta l’istanza di tutela interinale, veniva riformato dalla VI Sezione del Consiglio di Stato.

Il ricorso introduttivo è affidato alla denuncia di tre articolati motivi di gravame con cui si lamenta eccesso di potere per illogicità, sviamento, travisamento, difetto di motivazione, violazione dei principi generali in materia di partecipazione alla attività sportiva e dell’art. 1180 del codice civile.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha specificato le precedenti censure con riferimento alle singole motivazioni del verbale del Consiglio Direttivo Interregionale ed ha impugnato al successivo provvedimento di decadenza dall’affilizione alla Federazione.

Con scritti difensivi per l’udienza del 29.11.2004, la difesa della Curatela riepilogava le proprie argomentazioni.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la memoria per la discussione rilevava l’inammissibilità sotto vari profili del gravame e, nel merito, concludeva per il rigetto.

All’udienza del 16 dicembre 2004, il patrocinatore del Fallimento ricorrente autorizzava il deposito di due visure dei protesti del CEVED, mentre la difesa della Federazione consentiva, a sua volta, al deposito di una nota d’udienza riepilogativa della controparte.

La causa quindi veniva ritenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

   1. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

In base al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3 del d.l. n. 220/2003 (conv. in L. 17 ottobre 2003, n. 280), sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tutte le vicende (quali ad esempio proprio le controversie per l'ammissione ai Campionati di calcio) che non sono devolute all'A.G.O. e che non appartengono all'ambito esclusivo della giustizia sportiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775; T.A.R. Lazio, sez. III, 22 settembre 2004, n. 9668).

   2. Può invece prescindersi del tutto dall’esame delle altre eccezioni preliminari in considerazione dell’infondatezza nel merito del gravame.

   3. Per ragioni di economia espositiva appare opportuno procedere all’esame delle doglianze nel seguente ordine logico.

   3.1.a. Con il primo capo dei motivi aggiunti si censura l’erroneità dell’assunto del provvedimento secondo cui gli adempimenti, ritenuti comunque insufficienti, non erano stati posti in essere dalla “AC OMISSIS  spa” (retrocessa dal campionato di serie C2 al termine della stagione) ma dalla società “AC OMISSIS  s.r.l.” non affiliata alla FIGC.

Assume la ricorrente che la FIGC era perfettamente a conoscenza del fatto che nel 2002 la Società aveva trasformato la sua forma giuridica da Spa a srl, senza altre modifiche relativamente alla ragione sociale, all’oggetto ed alla continuità delle attività, come proverebbe il fatto che era stata rilasciata alla AC OMISSIS  s.r.l.  la tessera federale n. 21129. La prova della malafede del Comitato dovrebbe essere ravvisata proprio nella comunicazione con cui si rettificava la predetta tessera federale (che pertanto avrebbe dovuto essere riferita alla AC OMISSIS  spa”  quale unica affiliata alla FIGC).

   3.1.b. Come poi denunciato con la seconda doglianza, la mancata produzione della visura camerale non avrebbe potuto essere sanzionata con l’esclusione dal campionato, dato che mai la FIGC aveva dubitato della vigenza della società ricorrente. Inoltre il timbro apposto “per ricevuta” sull’apposito modulo doveva essere inteso quale presunzione di consegna di tale documento. Infine la Federazione non si era preoccupata di chiedere l’integrazione di tale documentazione.

Entrambi i motivi vanno respinti. 

Il comportamento complessivo dell’A.C. OMISSIS  Spa (poi srl), non appare connotato dai caratteri della necessaria diligenza.

In primo luogo i dubbi della Federazione sulla reale identità del sodalizio richiedente l’iscrizione erano giustificati dal fatto che, accanto alla fallita “A.C. OMISSIS  s.p.a.” titolare del titolo sportivo (che poi si era trasformata in “A.C. OMISSIS  s.r.l.”), è stata dimostrata dalla FIGC anche l’iscrizione nel registro delle imprese di OMISSIS  della “Associazione calcio OMISSIS  srl” (effettuata in data 14.8.1999), facente capo al medesimo amministratore.   La particolarità della situazione societaria era quindi tale da rendere ancora più rilevante  il documento di vigenza della società al fine di dissipare ogni dubbio al riguardo.

In secondo luogo non risulta che la trasformazione sociale sia stata ritualmente comunicata alla Federazione con una specifica istanza di voltura del titolo sportivo dalla vecchia S.p.a. alla nuova s.r.l. .  Contrariamente a quanto vorrebbe la ricorrente, il fax del Presidente del Collegio sindacale non costituiva un adempimento idoneo allo scopo sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, a prescindere dalla questione circa il suo effettivo pervenimento alla FIGC (non solo il rapporto non è stampato sulla comunicazione, ma il numero del destinatario non corrisponde al numero della FIGC quale risulta sul frontespizio nella medesima “cover-page”).   E’ perciò irrilevante, in senso contrario, il fatto che al Presidente del “A.C.OMISSIS  srl” fosse stato rilasciato un tesserino (la cui data di emissione peraltro non risulta, o comunque non è visibile, dalla fotocopia scurissima allegata in atti). Pertanto la scheda anagrafica aggiornata al 25 giugno 2002 (cfr. all. 4 al fascicolo costituzione FIGC del 26.8.2002) dell'A.C. OMISSIS  non poteva che riportare sotto il numero di matricola 795006 l’ “A.C. OMISSIS  s.p.a.”.

Ma anche a voler prescindere da tale rilievo, mette conto rilevare che anche dopo la trasformazione in srl (avvenuta in data 17.4.2002) la Società ha continuato ad utilizzare la denominazione di A.C. OMISSIS  s.p.a., ingenerando così una comprensibile confusione.

In particolare, la nota del 10 luglio 2003 relativa all’iscrizione al campionato (cfr. All.10 al deposito del 26 agosto 2002), risulta essere stata inviata dalla “A.C. OMISSIS  S.p.a.”, senza alcuna avvertenza sul cambio di configurazione sociale.

La carta con l’acronimo “s.r.l.” viene utilizzata per la prima volta nella comunicazione del 17 luglio 2002 alle Leghe (cfr. All.6 al ricorso introduttivo) e, poi, nella nota del 31 luglio 2002 alla Lega (cfr. All. 8 al ricorso introduttivo). 

Successivamente però il ricorso avverso la mancata iscrizione del 25 luglio 2002 – anche se proposto a nome della “A.C. OMISSIS  srl.” -- è stato inoltrato utilizzando la carta intestata della “A.C. OMISSIS  S.p.a.” (senza neanche sovrapporre il timbro di rettifica della forma giuridica della società come s’usa in questi casi). 

Della nuova denominazione sociale non vi è neppure traccia nella successiva comunicazione -- sempre su carta intestata della “A.C. OMISSIS  S.p.a.” -- del 6 agosto 2002 alla FIGC relativa alla comunicazione del bonifico bancario (cfr. All. 11 al ricorso introduttivo).

In definitiva, anche a voler aderire alla tesi della ricorrente secondo cui le diverse vesti societarie (prima l'A.C. OMISSIS  s.p.a. e poi A.C. OMISSIS  s.r.l.”) erano state assunte progressivamente dal medesimo soggetto giuridico, la mancata produzione della visura camerale attestante la vigenza della società, da parte della ricorrente, ha impedito una reale chiarificazione della sua posizione. 

Sotto il profilo formale va rilevato che non è stata indicata, e non si rinviene, alcuna norma federale per cui il timbro di ricevuta sul modulo attesti automaticamente la presenza di tutta la documentazione (ivi compreso il certificato storico di vigenza della società).

Né vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo i termini fissati dalla federazione ai fini dell'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 24 settembre 1998, n. 2394).

I motivi vanno dunque respinti.

   3.2.  Deve quindi essere esaminato il primo profilo del primo motivo del ricorso introduttivo ed il terzo capo di doglianza che attengono ad un profilo sostanzialmente unico.

Con la prima censura si assume che la Federazione Dilettanti avrebbe deliberatamente commesso una serie reiterata di errori nella valutazione dell’ammontare (più volte cambiato) delle passività della gestione cagionando il ritardo dell’adempimento da parte dell’A.C. OMISSIS .

Sulla medesima scia,con il terzo motivo principale, si deduce che non poteva essere configurata alcuna forma di inadempimento sostanziale, ovvero di violazione di norme federali regolanti le procedure di iscrizione ai campionati, perché i ritardi sarebbero dipesi dagli errori degli organi della Federcalcio nel conteggio di una posizione debitoria inizialmente valutata in 2 miliardi di vecchie lire, poi ridotta a soli 150 milioni di lire. Pertanto la Lega avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di regolarizzare la situazione

Sulla scia delle considerazioni che precedono, entrambe le censure non convincono.

A parte che le cause della non iscrizione sono più di una, non si rinvengono elementi, neanche di carattere vagamente indiziario, per ritenere che la Federazione abbia tenuto un comportamento persecutorio o comunque ostile nei confronti della ricorrente. 

Anzi il fatto che essa, accettando le diverse giustificazioni della ricorrente,  abbia via via alleggerito la situazione delle passività, e quindi abbia diminuito le poste debitorie, dimostra proprio il contrario. In ogni caso non poteva autorizzare alcuna regolarizzazione a termini scaduti.

3.3  Devono quindi essere esaminate congiuntamente le seguenti connesse censure.

3.3.a. Con il secondo profilo del primo motivo si lamenta che illegittimamente sarebbe stato giudicato non utile il pagamento, con bonifico bancario dell’importo di € 75.530,00, in luogo della richiesta garanzia della posizione debitoria derivante dalla passata stagione. Non si comprenderebbero le ragioni per cui il pagamento di una somma nell’ordinamento sportivo debba essere materialmente eseguita solo, ed esclusivamente, dal Legale rappresentante della società.

3.3.b Con il secondo motivo si lamenta l’illegittimità dell’esclusione dal Campionato deducendo che:

- nessuna norma delle Norme Organizzative Interne della Federazione Calcio (N.O.I.F.) impone l’obbligo di adempiere alle obbligazione sportive attraverso il soggetto giuridicamente responsabile della società affiliata;

- l’obbligazione con la iscrizione al campionato non poteva essere considerata “sportiva” in senso stretto;

- il Comitato interregionale non avrebbe comunque potuto rifiutare la prestazione di un ordinante diverso dal presidente (cioè di Adelmo Berardo in nome e per conto della società “A.C.OMISSIS ”), la regola, in materia, essendo quella dell’art. 1180 del codice civile;

--  illegittimamente il comunicato ufficiale n. 209/02 aveva quindi richiesto il deposito di una fideiussione al fine di garantire l’assolvimento dei debiti sportivi.

   3.3.c.  Con la quarta rubrica dei motivi aggiunti si lamenta che, in presenza di un pagamento diretto attraverso il bonifico, la ricorrente avrebbe estinto ogni suo debito, per cui non era più dovuta, da parte sua, alcuna fideiussione.

Tutte le doglianze sono prive di pregio.

Contrariamente a quanto vorrebbe la ricorrente per far considerare legittimamente prestati i pagamenti di terzi, sarebbe stata necessaria una esplicita disposizione delle N.O.I.F. (concernente, ad esempio, l’ammissibilità della “delegatio solvendi", o della estromissione, ovvero della delegazione surrogatoria ad altri soggetti, ecc. ecc. di tali obbligazioni).

Ma nella normativa federale non vi è nulla di tutto ciò.

Sotto il profilo strettamente soggettivo si osserva che nel Comunicato Ufficiale del Comitato interregionale n. 209 del 3 giugno 2002 che disciplina l’iscrizione al campionato, si fa esclusivo riferimento alle sole “Società aventi diritto” : ciò restringe, senz’altro, ai soli responsabili legali delle stesse l’assolvimento del complesso degli adempimenti a ciò necessari.

Sotto il profilo giuridico, l’iscrizione al campionato sportivo è un’ammissione in senso tecnico (cfr. sent. T.A.R. Lazio, Sez. III 23 giugno 1994, n. 1361), al cui procedimento devono perciò applicarsi i principi generali in materia di ammissioni.  In conseguenza:

a) ogni soggetto è necessariamente tenuto a rispettare strettamente le norme che disciplinano il procedimento, ovvero ad impugnarle. Pertanto, sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell’iscrizione prevedeva il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. “debiti sportivi” già deliberati o ancora da deliberare, è chiaro che, per poter considerare valido l’adempimento, dovesse essere prestata la garanzia richiesta, e non altro. In relazione alla cogente disciplina del procedimento contenuta nel C.U. n. 209/22002, del tutto correttamente è stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fideiussione, di un pagamento con bonifico bancario; effettuato da un soggetto non meglio identificato; e comunque privo di un qualunque riferimento da parte del versante alla ricorrente (la quale, solo successivamente si era autonomamente attivata rivendicando la pertinenza dell’importo alla propria istanza);

b) gli adempimenti necessari per l’ammissione devono ordinariamente essere effettuati dai soggetti direttamente interessati, che sono i soli giuridicamente legittimati (e si pensi ai concorsi pubblici, alle gare, agli avvisi per ottenere contributi, ecc.). Nel caso di specie l’applicazione della regola ha, peraltro, una sua intima logica e ragione di ordine sostanziale: è evidente infatti che il pagamento effettuato da un terzo estraneo (al quale dovrà essere restituita la somma con gli interessi sul suo credito) dando luogo alla creazione di un ulteriore debito, implica l’aumento delle passività.

Per questo, nel presente contesto, è del tutto irrilevante il richiamo all’art. 1180 c.c. la cui regola, posta nell’interesse del creditore, concerne specificamente una disciplina dei rapporti obbligatori tra privati, assolutamente estranea al procedimento in esame.

Quanto alla pretesa inutilità della richiesta della fideiussione, basta qui ricordare che le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampliamente discrezionale connesso con le proprie funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257; Cassazione civile, sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46; T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9429 idem, n. 1361/1994 cit.).

Nel caso in esame le scelte di merito circa l’entità degli adempimenti concernenti le garanzie richieste alle Società calcistiche appaiono complessivamente esenti da palesi irragionevolezze, ingiustizie ovvero incongruità.

   3.4 Sulla scia delle diffuse considerazioni che precedono deve essere altresì respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo secondo il quale il Comitato doveva consentire alla ricorrente di ripetere il bonifico con il nome del Presidente.

Al contrario, avendo richiesto una fideiussione, in nessun caso il Comitato poteva prescindere dal rispetto delle regole procedimentali dal medesimo poste in essere.

Quanto poi al preteso difetto, ed all’illogicità sostanziale della motivazione dell’esclusione, si osserva che il provvedimento, invece, appare congruamente ancorato allo sviluppo dell’istruttoria ed ad una obiettiva valutazione dei comportamenti della Società.

   3.5. Deve parimenti respingersi il terzo motivo con cui la ricorrente lamenta che:

- “sorprendentemente” le sarebbe stato contestato la mancanza dell’attestazione del Presidente della lega di Sezione C sulla situazione debitoria dato che si tratterebbe di adempimento dovuto solamente dalle società retrocesse dalla C”;

- la Lega Nazionale Dilettanti aveva comunque già avuto diretta comunicazione dalla Lega di Serie C del passivo pari a € 29.000, per cui tale mancanza non sarebbe stata essenziale.

Per contro si osserva che l’A.C. OMISSIS  Spa (poi srl) era direttamente soggetta all’adempimento in questione proprio perché era retrocessa in esito al campionato di C2 del 2001/2002.

Inoltre (come già resto puntualizzato sub 3.3.), se le inderogabili regole per l’iscrizione imponevano a tutte le Società la produzione di una certificazione sulla situazione debitoria, tale adempimento era procedimentalmente infungibile. Eventuali note contenenti informazioni analoghe, erano del tutto irrilevanti a supplire all’inadempimento della Società richiedente l’ammissione al Campionato.

Il motivo va dunque disatteso.

   3.6. Infine deve essere respinto il motivo con cui si lamenta l’illegittimità derivata del provvedimento di decadenza dell’affiliazione “per inattività”. Assume inoltre la ricorrente che la “A.C. OMISSIS  s.r.l.” non poteva trovarsi nelle condizioni di decadenza dall’affiliazione di cui agli artt. 16 e 110 della NOIF in quanto, essendo retrocessa dalla C” al termine del campionato 2001/2002, aveva inoltrato domanda per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti per il 2002/2003.

Il rigetto dell’impugnativa concernente l’esclusione dal Campionato implica conseguentemente il rigetto di quella per la decadenza dell’affiliazione che, peraltro, costituisce un atto dovuto direttamente conseguenziale alla non ammissione e che, ai sensi dell’art. 110 NOIF, comporta il contestuale svincolo del parco calciatori (nel cui peculiare interesse è pronunciato).

   4. In conclusione sia il ricorso principale che i motivi aggiunti sono infondati e vanno disattesi.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) respinge il ricorso di cui in epigrafe;

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004.

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