T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5097/ 2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III TER

composto dai signori

Francesco Corsaro                     PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri                       COMPONENTE, relatore

Stefania Santoleri                        COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen., proposto da UNIONE SPORTIVA OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ubaldo Macrì ed elettivamente domiciliata con il medesimo presso lo studio dell’Avv. Maria Luce Stefania Stasi in Roma, via Padre Semeria n. 63;

CONTRO

Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC -, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Persichetti e Luigi Medugno, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Panama n. 12;

Lega Nazionale Dilettanti – LND -, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;

E NEI CONFRONTI

della Società F. C. Rende, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti contenuta nel comunicato ufficiale 4 agosto 1998 n. 9, con la quale è stato stabilito di ammettere al campionato nazionale dilettanti 1998/99, oltre alle già ammesse Società U.S. OMISSIS s.r.l., A.C. OMISSIS e A.S. OMISSIS  s.r.l., la Società F.C. OMISSIS  in sostituzione della Società Pol. OMISSIS ; del comunicato ufficiale 30 luglio 1998 n. 16/A della F.I.G.C. e della successiva deliberazione 31 luglio 1998 della Giunta esecutiva; di tutti gli atti a tali decisioni comunque pregiudiziali, connessi, coordinati e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della LND e della FIGC;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti L. Medugno ed A. Angeletti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

         Con ricorso notificato il 10 ed il 14 settembre 1998 l’Unione Sportiva OMISSIS , premesso di aver presentato domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti 1998/99 quale società di Eccellenza perdente la finale di Coppa Italia 1997/97 e non ammessa al campionato nazionale dilettanti, ritenendo di essere in possesso dei requisiti prescritti dal comunicato ufficiale 11 giugno 1998 n. 44 della FIGC – LND – Comitato regionale Puglia, ha impugnato la deliberazione del Presidente della LND contenuta nel comunicato ufficiale 4 agosto 1998 n. 9 (trasmessole a mezzo fax in data 25 agosto 1998), con la quale è stato stabilito di ammettere al detto campionato nazionale dilettanti 1998/99, oltre alle già ammesse Società U.S. OMISSIS  s.r.l., A.C. OMISSIS e A.S. OMISSIS  s.r.l., la Società F.C. OMISSIS  in sostituzione della Società Pol. OMISSIS ; il comunicato ufficiale 30 luglio 1998 n. 16/A della F.I.G.C. e la successiva deliberazione 31 luglio 1998 della Giunta esecutiva; tutti gli atti a tali decisioni comunque pregiudiziali, connessi, coordinati e conseguenti.

         A sostegno dell’impugnativa ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel comunicato ufficiale 11 giugno 1998 n. 44, eccesso di potere e contraddittoria motivazione, in relazione ai seguenti aspetti:

1.- l’istante rientra nella seconda ipotesi prevista per la “valutazione paritetica” dal detto comunicato, concernente la società di eccellenza perdente la finale di Coppa Italia Nazionale 1997/98 e non ammessa al campionato nazionale dilettanti, giacché ha partecipato nella stagione 1997/98 al campionato regionale pugliese, categoria “eccellenza” e, essendosi classificata al terzo posto, ha disputato con la Larcianese la finale nazionale per l’assegnazione della Coppa Italia. Pertanto, ella doveva essere ammessa in luogo della Pol. OMISSIS , che peraltro andava preventivamente esclusa per inidoneità del campo, accertata invece solo successivamente, mentre la F.C. OMISSIS  ha una posizione subordinata all’Unione Sportiva OMISSIS ; né rileva che la sede della F.C. OMISSIS  incida sulla fascia territoriale interessata dal girone in cui era stata stata inserita la Pol. OMISSIS , trattandosi di requisito non previsto.

2.- Erroneamente nella lettera in data 25 agosto 1998 della LND si afferma che la valutazione paritetica delle domande delle società non aventi diritto riguarderebbe non la società perdente la gara di finale di Coppa Italia, bensì quella che, avendo vinto tale gara, ha poi perso la finale nazionale, giacché nel comunicato suddetto si fa riferimento alla “finale” e non alla “finalissima”, tenuto anche conto che la società di eccellenza che ha vinto la Coppa Italia Nazionale (nella specie la Larcianese) è ammessa di diritto al campionato nazionale dilettanti anche se ha perso la c.d. “finalissima”.

         La Lega Nazionale Dilettanti si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del comunicato ufficiale 11 agosto 1998 n. 5, recante il calendario del campionato nazionale dilettanti con esclusione della ricorrente, per difetto di giurisdizione, posto che l’istante è stata solo collocata in un campionato anziché in un altro della medesima Lega Nazionale Dilettanti, ed infine per omessa notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla FIGC. Nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

         Anche la Federazione si è costituita in giudizio e, eccepiti l’inammissibilità del ricorso per incertezza del destinatario, in quanto notificato indistintamente ad essa ed alla Lega, nonché il difetto di giurisdizione, ha svolto controdeduzioni.

         Con memoria del 29 aprile 2005 la Lega ha inoltre eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed acquiescenza, in relazione al fatto che l’istante è regolarmente affiliata alla FIGC ed in atto partecipa al campionato regionale di prima categoria, senza aver mai impugnato né lamentato l’iscrizione e la collocazione nei campionati, ed ha concluso affinché il medesimo ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile o respinto perché infondato.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

         Con comunicato ufficiale 25 novembre 1997 n. 74 la Lega Nazionale Dilettanti – LND – ha reso noto che nella seduta del 19 anteriore la Giunta esecutiva aveva dettato i criteri per completamento degli organici del campionato nazionale dilettanti per la stagione sportiva 1998-99, stabilendo che le disponibilità residuali, ossia dopo la collocazione degli aventi titolo ed il riassorbimento delle eccedenze della precedente stagione calcistica, sarebbero state attribuite;

1.- mediante valutazione paritetica delle domande delle società seconde classificate nei campionati di eccellenza eliminate nelle gare di spareggio-promozione 1997-98, dell’eventuale domanda della società di eccellenza perdente la finale di Coppa Italia 1997-98 e delle domande delle società retrocesse a seguito di sconfitta nelle gare spareggio-salvezza;

in caso di ulteriori posti:

2.- mediante formazione di apposite graduatorie delle domande presentate da altre società non aventi diritto, compilate sulla base di valutazioni riferite a precisati requisiti.

         Si aggiunge, infine, che la Giunta esecutiva “potrà valutare anche le eventuali esigenze connesse alla ottimale composizione dei gironi”.

         Nel caso in esame è accaduto che uno dei quattro posti residui è stato attribuito alla società Pol. OMISSIS  quale perdente lo spareggio-promozione, ovverosia secondo il primo criterio di cui al nr. 1) che precede (comunicato uff. 30 luglio 1998 n. 16A e delib. G.E. del 31 seguente), e tuttavia ne è stata successivamente verificata l’irregolarità del campo da gioco, sicché si è provveduto alla sua sostituzione con la “F.C. OMISSIS ” in considerazione dell’urgenza di provvedere derivante dalla già avvenuta formazione dei gironi e, tenuto conto dell’impossibilità di variare gli organici, dell’esigenza di individuare una società dotata dei richiesti requisiti “la cui sede incida nella fascia territoriale interessata dal girone in cui era stata inserita la Pol. OMISSIS ” (comunicato uff. 4 agosto 1998 n. 9).

L’Unione Sportiva OMISSIS  impugna tali atti sostenendo col primo motivo innanzitutto che ella, in luogo della Pol. OMISSIS , doveva essere ammessa al campionato dilettanti, sia per essere nella posizione di società di eccellenza perdente la finale nazionale di Coppa Italia 1997-98 disputata con la Larcianese, sia perché la Pol. OMISSIS  avrebbe dovuto essere esclusa immediatamente per inidoneità del campo da accertarsi preventivamente.

Sotto il primo profilo, il Collegio osserva che, alla stregua dei criteri (non contestati) prefissati dalla Lega, e precisamente del primo e del secondo criterio sub 1), il titolo corrispondente a detta posizione della ricorrente è posteriore rispetto al titolo di seconda in un torneo di eccellenza, vantato dalla Pol. OMISSIS ; pertanto correttamente quest’ultima è stata ammessa e non la ricorrente medesima, non essendovi ulteriori disponibilità per l’applicazione del secondo criterio in favore della società finalista del campionato di eccellenza.

Quanto al secondo profilo, è noto che l’iscrizione al campionato viene effettuata sulla scorta delle dichiarazioni delle squadre interessate, salvo il successivo controllo dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti, tra cui appunto l’idoneità del campo che nella specie è risultato negativamente accertato.

Ancora col primo motivo l’istante sostiene, infine, l’irrilevanza al fine del “ripescaggio” della “F.C. OMISSIS ”, in possesso di titolo inferiore al proprio, di un non previsto criterio facente leva sull’ambito territoriale di appartenenza di tale società.

Si è visto invece che siffatto criterio, ancorché non riportato nel comunicato ufficiale 11 giugno 1998 n. 44 del Comitato regionale Puglia, di divulgazione delle modalità di presentazione delle domande e richiamato dalla ricorrente, aveva formato oggetto da parte della Giunta esecutiva della Lega Nazionale di apposita previsione resa nota col citato comunicato ufficiale 25 novembre 1997 n. 74, applicata per le precise ragioni spiegate nell’impugnato comunicato ufficiale 4 agosto 1998 n. 9, il cui disposto è pertanto esente dal vizio così prospettato.

Il secondo motivo si incentra sul tenore di una lettera pervenuta all’istante in risposta alla richiesta di informazioni da essa avanzata. Ma è agevole opporre che, come giustamente rileva la resistente Federazione, il rispettivo contenuto nulla toglie e nulla aggiunge alle determinazioni – ed alla correttezza delle medesime - della Giunta esecutiva della Lega, cioè dell’organo competente in materia.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte il ricorso deve ritenersi chiaramente infondato nel merito e, di conseguenza, va respinto, senza che occorra esaminare le eccezioni in rito sollevate dalle controparti resistenti.

Sussistono, peraltro, ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2005.

Francesco Corsaro                      PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri                       ESTENSORE

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