T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1056/ 2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER
composto dai signori
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore
Stefania Santoleri COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. (…) Reg. Gen., proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa in atto dall’Avv. Armando Montarsolo ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, viale G. Mazzini n. 157;
CONTRO
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;
per l'annullamento
del provvedimento 21 novembre 1995 n. 43668 del CONI, col quale la ricorrente è stata trasferita dalla Federazione italiana Giuoco calcio alla Federazione italiana tiro con l’arco, e di tutti gli altri atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Montarsolo e Angeletti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 29 gennaio 1996 la signora OMISSIS, dipendente del CONI alla VI qualifica, profilo 1, in servizio presso la Federazione italiana giuoco calcio, ha impugnato il provvedimento 21 novembre 1995 n. 43668, col quale è stata trasferita presso la Federazione italiana tiro con l’arco per incompatibilità ambientale. All’uopo ha dedotto:
1.- Eccesso di potere.
Ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale non è sufficiente una situazione di contrasto, occorrendo che da tale situazione derivino intralci al servizio o perdita di prestigio verso gli ambienti esterni, riferibili al dipendente. Nella specie, non è dato rilevare in cosa consista l’asserita incompatibilità e quali siano le ragioni del disposto trasferimento, ossia in quali fatti si concretizzi e come essi nuocciano al funzionamento ed al prestigio dell’ufficio.
2.- Carenza di motivazione.
Il provvedimento è genericamente motivato in relazione a situazioni non pertinenti e, comunque, non riferibili alla ricorrente.
3.- Violazione dell’art. 65 del regolamento organico del CONI deliberato il 17 novembre 1978 ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo il 15 dicembre 1978.
Non sussistono motivate esigenze di servizio e, comunque, non sono rilevabili dal provvedimento impugnato.
Il CONI si è costituito in giudizio e con memorie del 9 marzo 1996 e 28 dicembre 2005 ha svolto controdeduzioni, nonché eccezioni di improcedibilità del gravame, a seguito del collocamento a riposo della ricorrente e, comunque, del trasferimento a domanda presso altra Federazione. A sua volta, con memoria del 29 dicembre 2005 la ricorrente, precisato il permanere del proprio interesse alla definizione della causa, sia morale sia finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
D I R I T T O
Con l’impugnato provvedimento 21 novembre 1995 n. 43668 il CONI, ritenuto che non sussistessero più le condizioni per la permanenza dell’attuale ricorrente signora OMISSIS presso la Segreteria della FIGC, ove all’epoca prestava servizio, al fine di garantire il buon andamento del predetto ufficio ha disposto il trasferimento della medesima presso la Federazione italiana tiro con l’arco. Tanto in considerazione dell’emersione di una situazione incompatibilità ambientale acuitasi con il passare del tempo, rivelata dalle doglianze espresse dalla stessa dipendente con lettera in data 4 ottobre 1995, dalla quale “risulta che i Suoi rapporti di lavoro con i Superiori e alcuni colleghi non sono buoni”, come confermato dall’ufficio di appartenenza della medesima.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, formulata dall’Amministrazione resistente in relazione sia al collocamento a riposo dell’istante, avvenuto nell’ottobre del 2003, sia al trasferimento presso altra Federazione disposto in data 10 febbraio 1997, questa volta su espressa domanda dell’interessata.
E’ noto infatti che l’interesse anche solo morale, quale indubbiamente è quello ravvisabile a fronte di un provvedimento di trasferimento per la specifica causa della incompatibilità ambientale, è idoneo a sorreggere la proposizione del gravame. Nella specie, poi, è parimenti indubbio che l’interesse alla decisione non è solo di tal genere, permanendo altresì quello al venir in essere del presupposto – l’annullamento in sede giurisdizionale – necessario per la successiva richiesta di risarcimento del danno, restando ovviamente attratta nel relativo, eventuale giudizio ogni questione sull’effettività, l’entità e risarcibilità del danno.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Si è visto che il disposto trasferimento sia motivato con la necessità di ripristinare il buon andamento del servizio a cui era adibita la ricorrente; buon andamento messo in pericolo dai cattivi rapporti della stessa con i superiori ed i colleghi. Quanto agli specifici fatti e circostanze da cui è stata desunta tale situazione, il provvedimento fa rinvio alla lettera della dipendente, sopra menzionata, ed alle risultanze della consultazione del servizio di appartenenza, quindi all’istruttoria svolta al riguardo. Il medesimo provvedimento deve, quindi, ritenersi motivato per relationem, con la conseguenza della palese infondatezza del secondo motivo di gravame, col quale appunto si deduce carenza di motivazione sotto l’aspetto formale.
Sotto altro profilo, risultano anche solo dalla mera lettura della ripetuta lettera della signora Tomba l’effettiva esistenza di ripetuti ed aspri dissidi sia tra la ricorrente ed il funzionario da cui ella direttamente dipendeva, sia tra la medesima ed altri colleghi, nonché il verificarsi di singolari episodi – tra i quali balza evidente il tentativo di pignoramento a carico della dipendente effettuato da ufficiale giudiziario presso l’ufficio –, ricollegabili direttamente alla medesima signora Tomba, quali ne siano le ragioni personali sottostanti. E tanto basta, ad avviso del Collegio, per spiegare in maniera oggettiva ed esauriente la ritenuta impossibilità del permanere della dipendente in quell’ufficio. In altri termini, i fatti in questione, il cui venir in essere è incontroverso ed incontrovertibile, poiché enumerati dalla stessa impiegata, rivelano di per sé come l’apprezzamento di essi operato dall’Amministrazione non possa ritenersi inficiato da gravi vizi di logicità, razionalità e proporzionalità, né sottenda intenti punitivi estranei all’istituto applicato, non potendo revocarsi in dubbio che anche solo l’episodio a cui si è fatto più puntuale cenno sia suscettibile non soltanto di incidere sulla regolarità e continuità dell’azione amministrativa, comportando evidentemente un intralcio alla normale attività dell’ufficio, ma soprattutto di nuocere all’immagine ed al prestigio dell’ufficio tanto all’interno che, a maggior ragione, all’esterno. Da un lato, quindi, non sussistono i vizi rubricati eccesso di potere riferiti nel primo motivo agli aspetti sostanziali della motivazione; e, dall’altro lato, le “motivate esigenze di servizio” appaiono realmente ricorrenti, oltre che adeguatamente esplicitate, al contrario di quanto sostiene l’istante nel terzo motivo.
D’altra parte, è ben noto che il trasferimento per incompatibilità ambientale è provvedimento che, mirando a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio alla stregua dei fondamentali principi di cui all’art. 97 Cost., rientra nella potestà organizzatoria – non sanzionatoria – dell’amministrazione pubblica ed è, pertanto, ampiamente discrezionale, in particolare quanto alla valutazione dei fatti. Pertanto, il sindacato di questo giudice non può che arrestarsi alla verifica – nella specie, come detto, positiva – estrinseca della motivazione.
Infine, è inammissibile la censura incentrata sul mancato previo avviso dell’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, in quanto formulata unicamente nella memoria depositata in data 29 dicembre 2005, quindi tardivamente ed appunto in semplice memoria non notificata.
In conclusione, il ricorso non può che essere respinto.
Tuttavia, la situazione personale in cui la signora Tomba si era all’epoca venuta a trovare consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006.